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Decisione

80.2015.163

Deduzioni: figli agli studi, presupposti, solo corsi che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto, corso di fashion design all’estero non riconosciuto

13 luglio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, separata di

fatto, svolge l’attività di infermiera alle dipendenze dell’__________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2014, la contribuente ha indicato di

provvedere al sostentamento del figlio __________, nato nel 1993, che

frequentava __________. Ha fatto valere pertanto la deduzione di fr. 11'100.–

per figli a carico e quella di fr. 13'400.– per figli agli studi.

B. Notificando alla

contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 24 giugno 2015, l’RS 1 ha

commisurato il reddito imponibile in fr. 49'000.–. Rispetto alla dichiarazione

d’imposta della contribuente, ha negato la deduzione per figli agli studi,

“difettando i requisiti di legge”.

C. La contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2015, nel quale,

premesso che suo figlio “sta seguendo una formazione accademica in Italia”, ha

definito incomprensibile che non le sia stata riconosciuta la deduzione per

figli agli studi.

D. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, con decisione del 15

luglio 2015, nella quale ha ricordato che, secondo il Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche, la deduzione per figli agli

studi presuppone che gli studi frequentati dal figlio rilascino un titolo o

preparino ad un esame riconosciuto. Nel caso concreto, l’Ufficio borse di

studio e sussidi (UBSS) aveva respinto a due riprese una richiesta di sussidio

inoltrata dal figlio della contribuente, per il fatto che l’__________ di __________,

da lui frequentato, “non rientrava tra quelli sussidiabili, visto che non

permetteva il conseguimento di un titolo pubblico riconosciuto”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

dell’importo di fr. 13'400.– per figli agli studi. L’insorgente ritiene che

siano adempiuti tutti i requisiti stabiliti dall’art. 34 cpv. 1 lett. c

LT per beneficiare della deduzione richiesta. A suo avviso, il rinvio al

decreto esecutivo, che pone il requisito del rilascio di un titolo ricosciuto,

non sarebbe giustificato, in difetto di una base legale. In ogni caso, non potrebbe

essere vincolante per l’autorità fiscale la decisione dell’UBSS, “che nulla ha

a che vedere con l’Ufficio di tassazione”. La ricorrente rileva poi che la

deduzione le è stata riconosciuta nel periodo fiscale precedente e non potrebbe

pertanto esserle negata nel periodo litigioso.

Diritto

1. 1.1.

Ai sensi dell'art.

34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2014,

“sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al ventottesimo anno di

età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di

assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al

periodo dell’obbligo, un massimo di 13’400.– franchi secondo le modalità e nei

limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati”.

1.2.

Il decreto esecutivo del 23

dicembre 2013 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2014, all’art. 10 cpv. 1 stabilisce, a

tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr. 1’200.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della

scuola o del luogo di formazione;

Considerandi

2.

fr. 1’900.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede

della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.– se

il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori

Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13’400.– se

il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto

(art. 10 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o

borse di studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione

del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate

parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in

caso di concessione dell’intera deduzione.

2.

2.1.

Nel caso in esame, l’autorità

di tassazione ha ritenuto che la ricorrente non adempia i requisiti per poter

beneficiare della deduzione per figli agli studi, in considerazione del fatto

che la frequenza dell’__________ di __________, da parte del __________, “non

permette all’allievo di conseguire un titolo pubblico riconosciuto”.

La contribuente non

contesta in sé tale affermazione, ma ritiene che la condizione del

riconoscimento del titolo non sia coperta da una base legale sufficiente.

2.2

2.2.1

Come già ricordato, l’art.

34.

cpv. 1 lett. c LT delega al Consiglio di Stato il compito di fissare

“le modalità” e i “limiti” della deduzione per figli agli studi, “tenuto conto

dei costi supplementari sopportati”.

2.2.2

Secondo la giurisprudenza,

la delega del potere legislativo all’autorità esecutiva è consentita, sempreché

il diritto cantonale non la proibisca, soltanto se sia indicato almeno

approssimati-vamente l’oggetto, lo scopo e l’estensione della competenza

ac-cordata e a sancirla sia una legge soggetta al voto popolare (DTF 115 Ia 379

consid. 3a). La validità della competenza dele-gata va controllata di caso in

caso, avuto riguardo a diversi fatto-ri, e segnatamente all’intensità della

lesione dei diritti dei cittadi-ni, alla complessità della materia da

disciplinare, alla molteplicità delle soluzioni prospettabili e al carattere

eventualmente tecnico della materia stessa (DTF 115 Ia 288 consid. 7a, 104 Ia

199.

consid. 2c, 103 Ia 374 consid. 3a; RDAT II-1992 n. 10 consid. 2b; RDAT 1982

n. 51).

La Costituzione ticinese

non esclude la delega legislativa (cfr. art. 51, 59 cpv. 1 lett. c e 70

lett. b Cost./TI nonché gli art. 76 e segg. della legge sul Gran

Consiglio e sui rapporti con il Consi-glio di Stato, del 17 dicembre 2002, Lgc;

cfr. sentenza del Tribu-nale federale n.2P.313/2005 del 14 maggio 2007 consid.

5.

).

2.2.3

L’art. 34 cpv. 1 lett. c

LT stabilisce i principi della deduzione per figli agli studi, ponendo i

seguenti limiti:

- età

massima del figlio: “fino al ventottesimo anno di età”;

- il

genitore che chiede la deduzione deve provvedere al sostentamento del figlio;

- inoltre,

il figlio non deve “beneficiare di assegni o borse di stu-dio”;

- il

figlio deve frequentare “una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell'obbligo”;

- il

limite massimo della deduzione è di 13'400.- franchi.

In sé la delega rispetta

il principio di legalità, essendo contenuta in una legge in senso formale, che

dà all’autorità esecutiva delegata indicazioni piuttosto precise. Anche il

limite della durata minima di due semestri della scuola o del corso di

formazione, frequentato dal figlio che beneficia del sostentamento del contribuente,

non è in quanto tale in contrasto con la delega. Si è detto infatti che il legislatore

ha esplicitamente attribuito al Consiglio di Stato la competenza a stabilire

non solo le “modalità” ma anche i “limiti” della deduzione per figli agli

studi.

Sebbene non siano

contenuti nelle condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono

dunque ammissibili gli ulteriori presupposti introdotti dal decreto esecutivo,

ed in particolare i seguenti:

- che

si tratti di “scuole, studi o corsi a tempo pieno”;

- che

gli stessi siano “estesi per la durata di almeno due seme-stri”;

- che

gli studenti non percepiscano alcuna “retribuzione né in-dennità”;

- che

i corsi rilascino “un titolo” o preparino “ad un esame rico-nosciuto”.

Il requisito della durata

minima di due semestri, non diversamente da quello dell’impegno “a tempo

pieno”, in particolare, sebbene non vi siano materiali legislativi che ne

illustrino la genesi, pare ispirato dalla preoccupazione di evitare che un

contribuente possa beneficiare della deduzione per un figlio che frequenta un

qualunque corso serale o pomeridiano, della durata di qualche settimana o mese.

Dalla stessa preoccupazione deriva del resto anche l’ulteriore condizione per

cui il corso deve rilasciare un titolo o preparare ad un “esame riconosciuto”

(cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.90 del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t

consid. 2.3.).

2.2.4

Come ha già avuto modo di

affermare questa Camera (cfr. la già citata sentenza del 3 settembre 2007 in RtiD l-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli

a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo

redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del

primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti che devono presentare

le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in entrambi i casi; in

relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il legislatore non ha

cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione degli assegni di

studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

Tale conclusione è

rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008 della Divisione

delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi, secondo cui “dà

diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per

le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento

dell’educazione, della cultura e dello sport” (circolare cit., par. 2).

2.2.5

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il decreto esecutivo,

adottato dal Consiglio di Stato in base alla delega contenuta nella legge in

senso formale, costituisce una base legale sufficiente.

2.3

2.3.1

Secondo l’Ufficio di

tassazione, la deduzione richiesta sarebbe esclusa in considerazione del fatto

che i corsi in Fashion Design, frequentati dal figlio della ricorrente a

__________, non si concluderebbero con il rilascio di “un titolo riconosciuto”.

2.3.2

La circolare della

Divisione delle contribuzioni già menzionata espone fra l’altro i criteri in

base ai quali il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

valuta quali studi possano essere sussidiati.

Le scuole e i corsi sono

raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che preparano a una

maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma

equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un attestato federale

di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento

professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).

Se ci si concentra sugli

“studi superiori”, la circolare precisa che vi rientrano “le facoltà

universitarie, i politecnici e gli istituti universitari (se lo studente non beneficia

di contratti come assistente o ricercatore), le scuole professionali superiori

a pieno tempo nelle discipline tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni

l’equivalente della SUPSI è la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche

superiori (conservatori, accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le

scuole specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle

professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per

ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua

in università estere, purché di almeno due semestri continuati” (cfr. Circolare

cit., par. 2.2).

2.3.3

L’art. 19 cpv. 4 della Legge

della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc; RL 5.1.1.1), in vigore fino al 31

maggio 2015, nel definire le condizioni per la concessione di assegni e

prestiti di studio, prevede che la formazione debba aver luogo in scuole di

grado secondario II e in istituti di grado terziario che rilasciano un diploma

riconosciuto da uno Stato o da un’autorità statale, dalla Confederazione o dai Cantoni.

Gli stessi requisiti sono

stati ripresi all’art. 13 cpv. 4 della nuova Legge sugli aiuti allo studio del

23.

febbraio 2015 (LASt; RL 5.1.3.1), entrata in vigore il 1° giugno 2015. A

tale proposito, il Consiglio di Stato, nel suo messaggio che accompagnava il disegno

di legge, ha sottolineato che “il diploma rilasciato da una scuola che opera in

un determinato Paese deve essere riconosciuto dallo Stato o da un’autorità

statale del Paese medesimo”, aggiungendo poi che “mal si comprenderebbe che lo

Stato aiuti studenti che ottengono diplomi non riconosciuti dal Paese in cui

opera la scuola e l’istituto che li rilascia” (Messaggio del Consiglio di Stato

n. 6955 del 25 giugno 2014 concernente la Legge sugli aiuti allo studio, p.

24).

2.3.4

L’Ufficio di tassazione ha

fondato il rifiuto di concedere la deduzione richiesta sulla decisione con cui

l’UBSS ha respinto la richiesta di borsa di studio, presentata dal figlio della

ricorrente. In effetti, il 26 giugno 2013, l’UBSS ha adottato una decisione negativa,

sottolineando che “il Cantone non sussidia ogni proposta o qualsiasi tipo di

corso che il mercato della formazione offre”, ma “occorre che la scelta di una

determinata via formativa porti a conseguire un certificato di studio o

professionale riconosciuto dalle competenti autorità”. Nel caso di __________,

l’autorità competente ha ritenuto che queste condizioni non fossero adempiute.

Ora, formalmente è vero,

come sostiene la ricorrente, che la decisione dell’UBSS non è vincolante per la

decisione di tassazione. Infatti, l’UBSS applica la Legge della scuola (ora,

Legge sugli aiuti allo studio), mentre l’Ufficio di tassazione adotta decisioni

in applicazione della legge tributaria.

I criteri su cui deve

basarsi l’Ufficio di tassazione, per verificare il diritto di un contribuente

alla deduzione per figli agli studi, sono tuttavia analoghi a quelli che

guidano le decisioni dell’UBSS, quando si pronuncia su richieste di borse di

studio.

2.3.5

Si tratta pertanto di

verificare se il corso, frequentato a __________ dal figlio della contribuente,

rilasci un titolo o prepari ad un “esame riconosciuto”.

In primo luogo, va

sottolineato che la ricorrente non ha in alcun modo confutato l’affermazione

dell’Ufficio di tassazione, secondo cui la frequenza dell’__________ di __________

non permetterebbe a suo figlio “di conseguire un titolo pubblico riconosciuto”.

Al contrario, come già ricordato, l’insorgente si è limitata a contestare

l’esistenza di una base legale sufficiente. Di principio, in applicazione

analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è tuttavia

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B

13.1

n. 8). Considerando anche il fatto che suo figlio segue una formazione

all’estero, spetterebbe alla contribuente la prova del riconoscimento dei

diplomi rilasciati.

In ogni caso, da una

verifica sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca (MIUR) della Repubblica Italiana risulta che l’__________ di __________

è autorizzato ad attivare i corsi e a rilasciare i titoli di diploma accademico

di primo livello (fra l’altro, in Fashion Design & Accessories) solo

a decorrere dall’anno accademico 2016/2017, ai sensi dell’art. 11 del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005, che autorizza il

Ministro a conferire a istituzioni non statali già esistenti l’autorizzazione a

rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. il

decreto del 1° giugno 2016).

2.3.6

Ne consegue che la decisione

impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha negato alla ricorrente la

deduzione per figli agli studi, per il fatto che il corso frequentato a __________

da suo figlio __________ non rilascia un titolo riconosciuto, si rivela

conforme alla legge.

3.

3.1.

La ricorrente sostiene

infine che l’autorità di tassazione non potrebbe negarle la deduzione nel

periodo fiscale in contestazione, alla luce del fatto che l’aveva invece

riconosciuta nel periodo fiscale precedente, nelle stesse condizioni.

3.2

A tale riguardo, va

ricordato che l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere

vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni

analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005,

in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3).

3.3

Il fatto che, nella

tassazione del periodo fiscale 2013, l’Ufficio avesse ammesso la deduzione per

figli agli studi, sebbene __________ frequentasse già l’__________ di __________,

non lo vincola dunque per i periodi seguenti.

A tale riguardo si può

anche sottolineare che, come ha fatto anche nella dichiarazione d’imposta 2014,

sulla prima pagina della dichiarazione per il periodo fiscale 2013 la

ricorrente aveva indicato, quale scuola frequentata dal figlio, “UNI __________”.

Se non avesse ricevuto dall’UBSS la comunicazione della mancata concessione

della borsa di studio, l’Ufficio di tassazione non avrebbe verosimilmente

appreso neppure nella procedura di tassazione 2014 che __________ frequentava

l’__________. Tenuto conto delle informazioni, perlomeno imprecise, fornite

dalla contribuente all’autorità di tassazione, in merito ai corsi frequentati

dal figlio, non si vede come si potrebbe far discendere dal principio della

buona fede la pretesa che l’Ufficio di tassazione sia vincolato a quanto deciso

in relazione al periodo fiscale 2013.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: