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Decisione

80.2015.168

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, ricorso irricevibile per mancato pagamento

1 dicembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

80.2015.168

Lugano

1 dicembre 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d'appello

giudice

Andrea Pedroli

segretario

Rocco

Filippini, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 agosto 2015 contro la decisione dell’11 agosto 2015 in materia di multa.

Fatto

- con decisione dell’11

agosto 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato a RI 1 la

decisione su reclamo relativa alla multa disicplinare di fr. 100.– per il

mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2014;

- il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione con ricorso del 24 agosto 2015, indirizzato

anche alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non avere mai ricevuto

il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta;

- con lettera raccomandata

del 5 ottobre 2015, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di venti

giorni per versare l’importo di fr. 200.– a titolo di garanzia per le tasse di

giustizia e le spese di procedura, avvertendolo che in caso contrario il suo

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il ricorrente, con nuovo

scritto del 6 ottobre 2015, indirizzato a questa Camera in copia per

conoscenza, ha chiesto all’autorità fiscale il condono della multa disciplinare

e della precedente diffida, sostenendo di non poter “sopportare un importo

suppletivo così gravoso”;

- il decreto in questione,

per contro, non è stato ritirato dal ricorrente ed è quindi ritornato al

mittente scaduto il termine di giacenza di sette giorni;

- una copia del medesimo è

stata infine spedita per lettera semplice il 16 ottobre 2015.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- quando un invio

raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella cassetta delle

Considerandi

lettere un avviso di ritiro: l’invio non si considera però notificato al

momento del deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere ma soltanto al

momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;

- se tuttavia, come nella

fattispecie, il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette

giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF

123.

III 492; 100 III 7);

- il decreto in questione, ritornato

a questa Camera il 16 ottobre 2015, va pertanto considerato come notificato, al

più tardi, il giorno precedente;

- il termine di venti giorni

per procedere al versamento dell’anticipo di fr. 200.– è quindi venuto a

scadere, volendo scegliere l’ipotesi più favorevole al ricorrente, il 4 novembre

2015;

- ora, secondo l’art. 231

cpv. 1 LT, la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante

in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il

versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di

giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso

dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del

ricorso;

- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener

conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere

avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre

hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre

1998.

concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,

nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la

generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo

(fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un

congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di

procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato

nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di

maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul

messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura

per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. 3);

- nel caso in esame, il

ricorrente è in mora con il pagamento dei pubblici tributi, tanto è vero che a

suo carico è stato rilasciato un attestato di carenza di beni di fr. 3'912.60,

ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in

caso di soccombenza possa essere problematico;

- già per questo motivo, di fronte

al mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato

irricevibile;

- si aggiunga inoltre che il

gravame andrebbe in ogni caso respinto nel merito, anche volendo ammettere che RI

1.

non abbia davvero ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione

d’imposta 2014;

- a questo

riguardo, l’art. 198 cpv. 1 LT, secondo cui i contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d’imposta, precisa infatti che coloro che non hanno ricevuto il

modulo devono chiederlo all’autorità competente;

- senza

dimenticare inoltre che il ricorrente, prima di ricevere la multa, era già

stato richiamato e diffidato a voler adempiere ai propri obblighi procedurali;

- in simili circostanze, la

decisione dell’autorità di tassazione di infliggergli una multa disciplinare non

può certamente essere censurata;

- eccezionalmente,

nonostante l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la

tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: