80.2015.168
Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, ricorso irricevibile per mancato pagamento
1 dicembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
80.2015.168
Lugano
1 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 agosto 2015 contro la decisione dell’11 agosto 2015 in materia di multa.
Fatto
- con decisione dell’11
agosto 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato a RI 1 la
decisione su reclamo relativa alla multa disicplinare di fr. 100.– per il
mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2014;
- il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione con ricorso del 24 agosto 2015, indirizzato
anche alla Camera di diritto tributario, sostenendo di non avere mai ricevuto
il modulo per la compilazione della dichiarazione d’imposta;
- con lettera raccomandata
del 5 ottobre 2015, questa Camera ha attribuito al ricorrente un termine di venti
giorni per versare l’importo di fr. 200.– a titolo di garanzia per le tasse di
giustizia e le spese di procedura, avvertendolo che in caso contrario il suo
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il ricorrente, con nuovo
scritto del 6 ottobre 2015, indirizzato a questa Camera in copia per
conoscenza, ha chiesto all’autorità fiscale il condono della multa disciplinare
e della precedente diffida, sostenendo di non poter “sopportare un importo
suppletivo così gravoso”;
- il decreto in questione,
per contro, non è stato ritirato dal ricorrente ed è quindi ritornato al
mittente scaduto il termine di giacenza di sette giorni;
- una copia del medesimo è
stata infine spedita per lettera semplice il 16 ottobre 2015.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- quando un invio
raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella cassetta delle
Considerandi
lettere un avviso di ritiro: l’invio non si considera però notificato al
momento del deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere ma soltanto al
momento in cui il destinatario lo ritira all’ufficio postale;
- se tuttavia, come nella
fattispecie, il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette
giorni, l’invio è considerato come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF
123.
III 492; 100 III 7);
- il decreto in questione, ritornato
a questa Camera il 16 ottobre 2015, va pertanto considerato come notificato, al
più tardi, il giorno precedente;
- il termine di venti giorni
per procedere al versamento dell’anticipo di fr. 200.– è quindi venuto a
scadere, volendo scegliere l’ipotesi più favorevole al ricorrente, il 4 novembre
2015;
- ora, secondo l’art. 231
cpv. 1 LT, la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante
in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il
versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di
giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso
dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del
ricorso;
- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener
conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere
avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre
hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre
1998.
concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,
nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);
- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la
generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo
(fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un
congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di
procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato
nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di
maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul
messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura
per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. 3);
- nel caso in esame, il
ricorrente è in mora con il pagamento dei pubblici tributi, tanto è vero che a
suo carico è stato rilasciato un attestato di carenza di beni di fr. 3'912.60,
ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in
caso di soccombenza possa essere problematico;
- già per questo motivo, di fronte
al mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso deve pertanto essere dichiarato
irricevibile;
- si aggiunga inoltre che il
gravame andrebbe in ogni caso respinto nel merito, anche volendo ammettere che RI
1.
non abbia davvero ricevuto il modulo per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 2014;
- a questo
riguardo, l’art. 198 cpv. 1 LT, secondo cui i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta, precisa infatti che coloro che non hanno ricevuto il
modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- senza
dimenticare inoltre che il ricorrente, prima di ricevere la multa, era già
stato richiamato e diffidato a voler adempiere ai propri obblighi procedurali;
- in simili circostanze, la
decisione dell’autorità di tassazione di infliggergli una multa disciplinare non
può certamente essere censurata;
- eccezionalmente,
nonostante l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la
tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: