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Decisione

80.2015.169

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non assenza all’estero per ragioni lavorative

15 gennaio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, divorziato,

lavora alle dipendenze della __________ AG, società a sostegno del gruppo __________

nel campo commerciale e nello sviluppo di nuovi mercati, quale responsabile per

l’__________, la __________ e il __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2014, il contribuente esponeva redditi per un totale di fr. 235'564.– e

faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 33'451.–.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 28 maggio 2015, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 204'400.– per

l’IC ed in fr. 205'000.– per l’IFD.

Rispetto alla

dichiarazione, l’autorità aveva ridotto a fr. 1'798.– le spese di gestione e

manutenzione degli immobili.

C. Il contribuente, con

scritto del 9 luglio 2015, comunicava all’autorità di tassazione di essersi

involontariamente dimenticato di dichiarare l’importo di fr. 100'000.– versato

nella cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi, allegando alla

missiva la relativa attestazione allestita dalla __________ AG.

L’autorità, con lettera

del 13 luglio 2015, lo informava di considerare il suo scritto quale reclamo

tardivo. Gli assegnava quindi un termine per “giustificare e documentare

compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendolo che in caso contrario il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

D. Con scritto del 20

luglio 2015, il contribuente spiegava di non aver potuto osservare il termine

di reclamo di trenta giorni in quanto “assente all’estero per lavoro”.

L’Ufficio di tassazione,

con decisione del 5 agosto 2015, dichiarava irricevibile per tardività il

reclamo, con la seguente motivazione:

Il contribuente ha inviato il

reclamo per posta il 9 luglio 2015, ossia ben oltre il termine di 30 giorni. Ha

indicato di non aver potuto rispettare il termine di 30 giorni siccome era

assente all’estero per lavoro. La giustificazione non consente la restituzione

del termine di legge. Il reclamo è dichiarato irricevibile per tardività.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ammette

di avere presentato tardivamente reclamo. Sostiene tuttavia di essere stato

chiamato, in modo del tutto imprevisto, a partecipare a un importante progetto

commerciale a __________, sede principale del gruppo __________, per un periodo

di quasi due mesi, dalla metà del mese di maggio agli inizi del mese di luglio,

ciò che gli avrebbe impedito di reagire tempestivamente alla decisione di

tassazione. A giustificazione delle sue argomentazioni allega una dichiarazione

scritta della __________ AG, nella quale conferma che un suo soggiorno di quasi

due mesi a __________ non era previsto.

F. Nelle proprie

osservazioni del 2 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame. A suo avviso, l’assenza all’estero per motivi di lavoro

non può considerarsi del tutto imprevedibile, senza dimenticare inoltre che si

sarebbe potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni d’assenza e

visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle incombenze

amministrative lasciate sospese.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in

esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito

del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in

quanto tardivo.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in

intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine

è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.

5.

LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era

prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del

suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992

p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.2

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 28 maggio

2015, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 9 luglio

2015.

Ancora in questa sede il ricorrente ammette di avere presentato il

gravame con “soli” dodici giorni di ritardo (cfr. ricorso del 28 agosto 2015,

p. 2), invocando tuttavia il suo imprevisto soggiorno lavorativo all’estero

quale motivo di restituzione del termine.

2.3

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce

motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di

restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,

il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi

in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista

vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono

rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

2.4

Nella fattispecie proprio

poiché la partenza per l’estero è avvenuta per ragioni lavorative, è evidente

che non si tratta di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di

organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di

ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per

tutelare i suoi diritti. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, anche

volendo ammettere che sia dovuto partire per __________ senza alcun preavviso,

si sarebbe comunque potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni

d’assenza e visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle proprie

incombenze amministrative lasciate sospese. L’importante progetto commerciale

al quale partecipava non gli avrebbe infatti impedito di tutelare i suoi interessi

fiscali, né, se del caso, di incaricare una terza persona di occuparsene.

2.5

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui

invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art.

195.

cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare

nel merito delle censure sollevate dal contribuente, indipendentemente dal carico

fiscale che la mancata dichiarazione dell’importo di fr. 100'000.– versato nella

cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi gli ha provocato. Del

resto, sia detto per inciso, l’autorità di tassazione non poteva avvedersi

dell’errore commesso dal contribuente, senza dimenticare inoltre che essa può

confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui,

senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli

atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto

fiscale.

Al ricorrente rimane

tuttavia impregiudicata la facoltà di richiedere all’autorità di tassazione di

voler ritenere lo scritto del 9 luglio 2015 alla stregua di una domanda di

revisione nel senso degli art. 232 LT e 147 LIFD.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: