80.2015.169
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, non assenza all’estero per ragioni lavorative
15 gennaio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.169
80.2015.170
Lugano
15 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 agosto 2015 contro la decisione del 5 agosto 2015 in materia di IC e
IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, divorziato,
lavora alle dipendenze della __________ AG, società a sostegno del gruppo __________
nel campo commerciale e nello sviluppo di nuovi mercati, quale responsabile per
l’__________, la __________ e il __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2014, il contribuente esponeva redditi per un totale di fr. 235'564.– e
faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 33'451.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 28 maggio 2015, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 204'400.– per
l’IC ed in fr. 205'000.– per l’IFD.
Rispetto alla
dichiarazione, l’autorità aveva ridotto a fr. 1'798.– le spese di gestione e
manutenzione degli immobili.
C. Il contribuente, con
scritto del 9 luglio 2015, comunicava all’autorità di tassazione di essersi
involontariamente dimenticato di dichiarare l’importo di fr. 100'000.– versato
nella cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi, allegando alla
missiva la relativa attestazione allestita dalla __________ AG.
L’autorità, con lettera
del 13 luglio 2015, lo informava di considerare il suo scritto quale reclamo
tardivo. Gli assegnava quindi un termine per “giustificare e documentare
compiutamente i motivi del ritardo”, avvertendolo che in caso contrario il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Con scritto del 20
luglio 2015, il contribuente spiegava di non aver potuto osservare il termine
di reclamo di trenta giorni in quanto “assente all’estero per lavoro”.
L’Ufficio di tassazione,
con decisione del 5 agosto 2015, dichiarava irricevibile per tardività il
reclamo, con la seguente motivazione:
Il contribuente ha inviato il
reclamo per posta il 9 luglio 2015, ossia ben oltre il termine di 30 giorni. Ha
indicato di non aver potuto rispettare il termine di 30 giorni siccome era
assente all’estero per lavoro. La giustificazione non consente la restituzione
del termine di legge. Il reclamo è dichiarato irricevibile per tardività.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, ammette
di avere presentato tardivamente reclamo. Sostiene tuttavia di essere stato
chiamato, in modo del tutto imprevisto, a partecipare a un importante progetto
commerciale a __________, sede principale del gruppo __________, per un periodo
di quasi due mesi, dalla metà del mese di maggio agli inizi del mese di luglio,
ciò che gli avrebbe impedito di reagire tempestivamente alla decisione di
tassazione. A giustificazione delle sue argomentazioni allega una dichiarazione
scritta della __________ AG, nella quale conferma che un suo soggiorno di quasi
due mesi a __________ non era previsto.
F. Nelle proprie
osservazioni del 2 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame. A suo avviso, l’assenza all’estero per motivi di lavoro
non può considerarsi del tutto imprevedibile, senza dimenticare inoltre che si
sarebbe potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni d’assenza e
visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle incombenze
amministrative lasciate sospese.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in
esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in
quanto tardivo.
Considerandi
2.
2.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5.
LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era
prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del
suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992
p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.2
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è stata intimata dall’autorità fiscale il 28 maggio
2015, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente unicamente il 9 luglio
2015.
Ancora in questa sede il ricorrente ammette di avere presentato il
gravame con “soli” dodici giorni di ritardo (cfr. ricorso del 28 agosto 2015,
p. 2), invocando tuttavia il suo imprevisto soggiorno lavorativo all’estero
quale motivo di restituzione del termine.
2.3
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce
motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di
restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,
il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono
rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).
2.4
Nella fattispecie proprio
poiché la partenza per l’estero è avvenuta per ragioni lavorative, è evidente
che non si tratta di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di
organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di
ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per
tutelare i suoi diritti. Come sottolineato dall’autorità di tassazione, anche
volendo ammettere che sia dovuto partire per __________ senza alcun preavviso,
si sarebbe comunque potuto pretendere dal contribuente, dopo i primi giorni
d’assenza e visto il protrarsi del soggiorno, che ponesse rimedio alle proprie
incombenze amministrative lasciate sospese. L’importante progetto commerciale
al quale partecipava non gli avrebbe infatti impedito di tutelare i suoi interessi
fiscali, né, se del caso, di incaricare una terza persona di occuparsene.
2.5
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui
invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art.
195.
cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare
nel merito delle censure sollevate dal contribuente, indipendentemente dal carico
fiscale che la mancata dichiarazione dell’importo di fr. 100'000.– versato nella
cassa pensione a titolo di riscatto di anni di contributi gli ha provocato. Del
resto, sia detto per inciso, l’autorità di tassazione non poteva avvedersi
dell’errore commesso dal contribuente, senza dimenticare inoltre che essa può
confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui,
senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli
atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto
fiscale.
Al ricorrente rimane
tuttavia impregiudicata la facoltà di richiedere all’autorità di tassazione di
voler ritenere lo scritto del 9 luglio 2015 alla stregua di una domanda di
revisione nel senso degli art. 232 LT e 147 LIFD.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: