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Decisione

80.2015.171

Procedura: ricorso, garanzia per le spese giudiziarie, contribuente in mora con il pagamento delle imposte

13 luglio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nella dichiarazione

d’imposta 2011, inoltrata il 30 aprile 2012, RI 1, di professione fotografo, ha

indicato di aver percepito un reddito netto dell’attività lucrativa indipendente

di fr. 3'620.– ed ha fatto valere la deduzione di oneri assicurativi per fr.

1'021.–, dichiarando in tal modo un reddito imponibile di fr. 2'599.–;

- l’RS 1 si è rivolto al

contribuente, con scritto del 12 marzo 2013, chiedendogli di indicare su quale

conto venissero incassate le fatture emesse e di presentare il dettaglio del

conto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 ed invitandolo altresì a comprovare il

pagamento delle spese (contributi AVS, premi cassa malati, affitto,

assicurazioni, telefono) e la provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento;

- l’Ufficio di tassazione ha

avvertito il contribuente che, in caso di inosservanza dell’invito, gli avrebbe

inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe

proceduto ad una tassazione d’ufficio;

- il contribuente ha

risposto con lettera del 30 marzo 2013, affermando di incassare le fatture

“solo per pagamento in contanti” e di non avere pagato le spese indicate nella

richiesta dell’autorità fiscale, vivendo grazie al sostegno della convivente __________;

- con decisione del 23

maggio 2013, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione

IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto al reddito dell’attività lucrativa

dichiarato “altri redditi” per fr. 20'000.– (con riferimento agli “aiuti da

terze persone”) ed ha commisurato il reddito imponibile in fr. 22'500.– per

l’IC e per l’IFD;

- il contribuente ha

interposto reclamo il 20 giugno 2013, accusando l’Ufficio di tassazione di

avere inventato “prove ‘nuove’ per ottenere l’istruzione del ‘nuovo’ processo”;

- l’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 29 luglio 2015;

- premesso di aver

rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, “per non sottoporre il

reclamante alle gravose conseguenze in caso di inottemperanza”, l’Ufficio di

tassazione ha censurato l’atteggiamento “ostile e inutilmente ostruzionistico”

del contribuente, che continuerebbe a ritornare al mittente la corrispondenza

invitagli dalle autorità fiscali, adducendo problemi di salute, pur senza

presentare alcun certificato medico;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che l’Ufficio di tassazione abbia

deciso senza basarsi sul “nessun dato reale concreto e/o accertato” e sostiene

di essere inabile al lavoro dal 4 novembre 2013, come comprovato dai certificati

medici allegati;

- l’insorgente ribadisce di

non avere alcuna fonte di reddito e di sopravvivere esclusivamente “grazie

all’entrata versata alla [sua] compagna/convivente __________ dall’assistenza

pubblica, a seguito della sua domanda, inoltrata per entrambi, in data

24.10.2014”;

- tenuto conto dei suoi

rilevanti debiti fiscali non pagati, il 13 maggio 2016 la Camera di diritto

tributario ha attribuito al ricorrente un termine per anticipare la tassa di

giustizia, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il contribuente non ha

versato l’importo richiesto, ma, con lettera del 10 giugno 2016, ha informato

la Camera della sua “situazione personale”, facendo riferimento a problemi di

salute (compresi due interventi chirurgici subìti nel 2014) e precisando di

essere in assistenza dal 24 ottobre 2014.

Diritto

- per l’art. 231 cpv. 1 LT

Considerandi

la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie,

per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;

- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener

conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere

avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre

hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre

1998.

concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,

nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);

- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la

generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo

(fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un

congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di

procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato

nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di

maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul

messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura

per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. 3);

- nel caso in esame, il

ricorrente risulta in mora con il pagamento di molte imposte federali,

cantonali e comunali;

- è quindi facile supporre

che l’incasso della tassa di giustizia, in caso di sua soccombenza, possa

essere problematico;

- per queste ragioni, la

Camera gli ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 500.– a titolo di

garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;

- con scritto del 10 giugno

2016, questi si è limitato a produrre certificati medici e documenti relativi

alle prestazioni assistenziali percepite, spiegando di essere inabile al lavoro

per motivi di salute;

- scaduto infruttuoso il

termine impartitogli per procedere al versamento dell’anticipo, il ricorso deve

pertanto essere dichiarato irricevibile;

- si può tuttavia aggiungere

che, verosimilmente, se anche il ricorrente avesse versato l’anticipo

richiestogli, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito;

- infatti, l’autorità di

tassazione ha proceduto ad una stima dei redditi del contribuente, pur senza

procedere ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, in considerazione della

scarsa propensione dello stesso ad adempiere i suoi obblighi procedurali;

- pur indicando di svolgere

la professione di “fotografo ecc.”, infatti, il contribuente non ha fornito

alcun documento in merito alle entrate ed ai costi sostenuti in relazione a

tale attività lucrativa, limitandosi a comunicare all’Ufficio di tassazione,

dopo che quest’ultimo gli aveva chiesto di indicare su quale conto venissero incassati

i suoi onorari, che tutti i pagamenti avvenivano a contanti;

- in queste circostanze, non

si vede come possa essere censurata la decisione dell’autorità fiscale, che ha

stimato in fr. 20'000.– gli “altri redditi” del ricorrente;

- neppure i problemi di

salute addotti (e comprovati da certificati medici invero piuttosto generici,

limitandosi ad attestare di mese in mese un’inabilità lavorativa dovuta a non

meglio precisata malattia) e la circostanza che l’insorgente sia dal 2014 in

assistenza possono considerarsi determinanti ai fini della decisione: né la

malattia né il pagamento delle prestazioni assistenziali si riferiscono infatti

al periodo fiscale litigioso, bensì a tempi molto più recenti;

- del resto, con il suo

atteggiamento polemico nei rapporti con l’autorità di tassazione, accusata di

persecuzione nei suoi confronti, il ricorrente non contribuisce certamente ad

agevolare la verifica della sua situazione economica ed in particolar modo

l’accertamento del suo reddito;

- nonostante l’esito del

ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa

di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: