80.2015.171
Procedura: ricorso, garanzia per le spese giudiziarie, contribuente in mora con il pagamento delle imposte
13 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.171
80.2015.172
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 agosto 2015 contro la decisione del 29 luglio 2015 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
- nella dichiarazione
d’imposta 2011, inoltrata il 30 aprile 2012, RI 1, di professione fotografo, ha
indicato di aver percepito un reddito netto dell’attività lucrativa indipendente
di fr. 3'620.– ed ha fatto valere la deduzione di oneri assicurativi per fr.
1'021.–, dichiarando in tal modo un reddito imponibile di fr. 2'599.–;
- l’RS 1 si è rivolto al
contribuente, con scritto del 12 marzo 2013, chiedendogli di indicare su quale
conto venissero incassate le fatture emesse e di presentare il dettaglio del
conto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 ed invitandolo altresì a comprovare il
pagamento delle spese (contributi AVS, premi cassa malati, affitto,
assicurazioni, telefono) e la provenienza dei mezzi serviti al suo sostentamento;
- l’Ufficio di tassazione ha
avvertito il contribuente che, in caso di inosservanza dell’invito, gli avrebbe
inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe
proceduto ad una tassazione d’ufficio;
- il contribuente ha
risposto con lettera del 30 marzo 2013, affermando di incassare le fatture
“solo per pagamento in contanti” e di non avere pagato le spese indicate nella
richiesta dell’autorità fiscale, vivendo grazie al sostegno della convivente __________;
- con decisione del 23
maggio 2013, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente la tassazione
IC/IFD 2011, nella quale ha aggiunto al reddito dell’attività lucrativa
dichiarato “altri redditi” per fr. 20'000.– (con riferimento agli “aiuti da
terze persone”) ed ha commisurato il reddito imponibile in fr. 22'500.– per
l’IC e per l’IFD;
- il contribuente ha
interposto reclamo il 20 giugno 2013, accusando l’Ufficio di tassazione di
avere inventato “prove ‘nuove’ per ottenere l’istruzione del ‘nuovo’ processo”;
- l’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 29 luglio 2015;
- premesso di aver
rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, “per non sottoporre il
reclamante alle gravose conseguenze in caso di inottemperanza”, l’Ufficio di
tassazione ha censurato l’atteggiamento “ostile e inutilmente ostruzionistico”
del contribuente, che continuerebbe a ritornare al mittente la corrispondenza
invitagli dalle autorità fiscali, adducendo problemi di salute, pur senza
presentare alcun certificato medico;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che l’Ufficio di tassazione abbia
deciso senza basarsi sul “nessun dato reale concreto e/o accertato” e sostiene
di essere inabile al lavoro dal 4 novembre 2013, come comprovato dai certificati
medici allegati;
- l’insorgente ribadisce di
non avere alcuna fonte di reddito e di sopravvivere esclusivamente “grazie
all’entrata versata alla [sua] compagna/convivente __________ dall’assistenza
pubblica, a seguito della sua domanda, inoltrata per entrambi, in data
24.10.2014”;
- tenuto conto dei suoi
rilevanti debiti fiscali non pagati, il 13 maggio 2016 la Camera di diritto
tributario ha attribuito al ricorrente un termine per anticipare la tassa di
giustizia, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il contribuente non ha
versato l’importo richiesto, ma, con lettera del 10 giugno 2016, ha informato
la Camera della sua “situazione personale”, facendo riferimento a problemi di
salute (compresi due interventi chirurgici subìti nel 2014) e precisando di
essere in assistenza dal 24 ottobre 2014.
Diritto
- per l’art. 231 cpv. 1 LT
Considerandi
la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie,
per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso;
- tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener
conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono essere
avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non sempre
hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre
1998.
concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative,
nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia, par. I);
- il campo d’applicazione delle disposizioni procedurali in questione è stato ristretto in sede commissionale, rispetto all’iniziale proposta governativa: mentre il disegno di legge prevedeva la
generica facoltà per le autorità di ricorso in materia di diritto amministrativo
(fra le quali la Camera di diritto tributario) di chiedere al ricorrente un
congruo anticipo per la copertura della tassa di giustizia e delle spese di
procedura, pena la non ricevibilità del ricorso, la Commissione della legislazione ha limitato tale facoltà ai casi in cui il ricorrente non è domiciliato
nel Cantone oppure è in mora nel pagamento di tributi cantonali (Rapporto di
maggioranza della Commissione della legislazione n. 4798 del 15 ottobre 1999 sul
messaggio 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella legge di procedura
per le cause amministrative, nella legge tributaria e nella legge per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. 3);
- nel caso in esame, il
ricorrente risulta in mora con il pagamento di molte imposte federali,
cantonali e comunali;
- è quindi facile supporre
che l’incasso della tassa di giustizia, in caso di sua soccombenza, possa
essere problematico;
- per queste ragioni, la
Camera gli ha chiesto il versamento dell’importo di fr. 500.– a titolo di
garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura;
- con scritto del 10 giugno
2016, questi si è limitato a produrre certificati medici e documenti relativi
alle prestazioni assistenziali percepite, spiegando di essere inabile al lavoro
per motivi di salute;
- scaduto infruttuoso il
termine impartitogli per procedere al versamento dell’anticipo, il ricorso deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
- si può tuttavia aggiungere
che, verosimilmente, se anche il ricorrente avesse versato l’anticipo
richiestogli, il ricorso sarebbe stato respinto nel merito;
- infatti, l’autorità di
tassazione ha proceduto ad una stima dei redditi del contribuente, pur senza
procedere ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, in considerazione della
scarsa propensione dello stesso ad adempiere i suoi obblighi procedurali;
- pur indicando di svolgere
la professione di “fotografo ecc.”, infatti, il contribuente non ha fornito
alcun documento in merito alle entrate ed ai costi sostenuti in relazione a
tale attività lucrativa, limitandosi a comunicare all’Ufficio di tassazione,
dopo che quest’ultimo gli aveva chiesto di indicare su quale conto venissero incassati
i suoi onorari, che tutti i pagamenti avvenivano a contanti;
- in queste circostanze, non
si vede come possa essere censurata la decisione dell’autorità fiscale, che ha
stimato in fr. 20'000.– gli “altri redditi” del ricorrente;
- neppure i problemi di
salute addotti (e comprovati da certificati medici invero piuttosto generici,
limitandosi ad attestare di mese in mese un’inabilità lavorativa dovuta a non
meglio precisata malattia) e la circostanza che l’insorgente sia dal 2014 in
assistenza possono considerarsi determinanti ai fini della decisione: né la
malattia né il pagamento delle prestazioni assistenziali si riferiscono infatti
al periodo fiscale litigioso, bensì a tempi molto più recenti;
- del resto, con il suo
atteggiamento polemico nei rapporti con l’autorità di tassazione, accusata di
persecuzione nei suoi confronti, il ricorrente non contribuisce certamente ad
agevolare la verifica della sua situazione economica ed in particolar modo
l’accertamento del suo reddito;
- nonostante l’esito del
ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa
di giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: