80.2015.173
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, finanziamento mediante fondo di rinnovo condomi-niale, mancata deduzione dei versamenti al fondo, rinvio degli atti per verifica
29 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.173
80.2015.174
Lugano
29 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 settembre 2015 contro la decisione del 19 agosto 2015 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________
sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, di un appartamento a __________
(PPP n. __________ al mapp. __________ RFD di __________).
Nella dichiarazione
fiscale 2014, i contribuenti attribuivano all’immobile un valore locativo di
fr. 12'000.–. Da quest’ultimo importo chiedevano la deduzione di spese di
manutenzione e gestione per complessivi fr. 16'451.–, così composti:
- spese
di risanamento fr. 15'096.–
- assicurazione
combinata fr. 401.35
- manutenzione
diverse fr. 200.25
- acquisti
correnti fr. 54.85
- __________
assicurazioni fr. 528.80
- Imposta
immobiliare comunale fr. 170.–
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione dell’8 luglio 2015,
l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 47'900.– per
l’IC ed in fr. 56'000.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale attribuiva all’immobile un
valore locativo di fr. 12'082.– e ammetteva in deduzione spese di
gestione e manutenzione nella limitata misura di fr. 2'417.–,
con la seguente motivazione:
È deducibile la quota annua
versata al fondo di rinnovamento, le spese effettuate nell’anno 2014 non
vengono ammesse in deduzione. Viene accordata la deduzione forfettaria del 20%.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 agosto 2015, lamentando la
mancata deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione di fr.
16'451.–, così come indicate nella dichiarazione d’imposta. Il reclamante
sottolineava in particolar modo che l’autorità di tassazione, nel periodo fiscale
2008, gli aveva negato la deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento
condominiale e che da allora aveva quindi rinunciato a farli valere.
L’Ufficio di tassazione,
con decisione del 19 agosto 2015, respingeva il reclamo, con la seguente
motivazione:
(…) a norma di legge e
giurisprudenza sono deducibili le spese effettive di manutenzione degli
immobili che ne conservano il valore. La giurisprudenza si è sviluppata nel
senso di accordare, tra i costi deducibili, il versamento annuale al fondo di
rinnovamento e non l’addebito dei costi effettivi a carico del fondo stesso.
Ne
consegue che l’addebito di Fr. 15'096, relativo alla quota dei costi di risanamento
pagati dal fondo nel 2014, non sono costi deducibili. Va inoltre rilevato che negli
ultimi anni, a partire almeno dal 2011, il contribuente ha sempre chiesto la
deduzione forfettaria dei costi di manutenzione (IC 25% e IFD 20%) che
corrisponde sostanzialmente al versamento annuale al fondo di rinnovamento.
Viene
di conseguenza confermata la deduzione globale del 20% a titolo di spese di
manutenzione dell’immobile.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
di tutte le spese di manutenzione dichiarate di fr. 16'451.–, “rinviando alle
norme contenute nella circolare no. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni”.
Il ricorrente ripropone le
argomentazioni sollevate in sede di reclamo, aggiungendo inoltre che la
soluzione proposta dall’autorità di tassazione dovrebbe comportare perlomeno
una deduzione di fr. 4'729.95, corrispondenti al versamento al fondo di
rinnovamento, alle spese di assicurazione, di manutenzione diversa e
all’imposta immobiliare comunale.
E. Nelle proprie
osservazioni del 16 settembre 2015, l’autorità fiscale propone l’accoglimento
parziale del ricorso, con la concessione dell’importo di fr. 4'729.95.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente
che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le
spese di amministrazione da parte di terzi.
Analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non
disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione
(la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire
la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come
dimostra la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011).
1.2.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.3.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per
l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione
complessiva ammonta:
Ø
al 10% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo,
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø
al 20% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art.
Considerandi
2.
cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto
1992).
2.
2.1.
Nel caso della proprietà
per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell’immobile sono sopportati da
persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile che sono
riservate all’uso esclusivo di singoli condomini oppure di parti comuni.
Le spese per riparazioni e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano direttamente sul singolo
comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che invece riguardano parti
ed impianti comuni (per esempio il rinnovo della facciata o del tetto, i lavori
all’impianto di riscaldamento ecc.) sono di solito finanziate mediante
versamenti annuali al cosiddetto fondo di rinnovazione (art. 712m cpv. 1 cifra
5.
CC).
I versamenti al fondo di
rinnovamento rientrano, di regola, nel novero dei costi di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché siano irrevocabilmente sottratti
ai condomini e possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/
Steinmann, op. cit., n. 6 ad art. 32 LIFD, p. 121; CDT n. 80.97.86
dell’8 ottobre 1997 consid. 5.6.2.; inoltre Circolare n. 7/2010 cit., cifra 2.1).
Per quanto
concerne l’imposta federale diretta, è la stessa ordinanza del 24 agosto 1992
dell’AFC sui costi di immobili (RS 642.116.2) ad affermare che sono deducibili
quali spese di manutenzione i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono
impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in
comune (art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2).
2.2
Come più volte ammesso
anche da questa Camera, la deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento
dal reddito ordinario quali spese di manutenzione può essere ammessa senza attenderne
l’impiego, qualora il regolamento condominiale consenta o preveda versamenti al
fondo di rinnovamento unicamente a questo titolo e non anche per eventuali
interventi di miglioria. In questo contesto, l’autorità di tassazione potrà
esigere la presentazione del regolamento condominiale (cfr. CDT n. 80.2000.64
del 2 ottobre 2000 consid. 5.4).
Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, la Circolare n. 7/2010 citata (ma anche la precedente
Circolare n. 7/2005) non prevede che i versamenti al fondo di rinnovamento
siano deducibili unicamente “al momento in cui si procede all’impiego delle
somme che vi sono state versate” (cfr. ricorso del 2 settembre 2015). Al
contrario, l’allegato alla Circolare n. 7/2010 sancisce espressamente la
deduzione di simili versamenti, perlomeno nella misura in cui sono irrevocabilmente
sottratti ai proprietari e destinati solo a spese di manutenzione (cfr. Circolare
cit., distinta allegata cifra 20).
2.3
Dal rendiconto allestito
dall’amministrazione condominiale, allegato alla dichiarazione d’imposta,
risulta che nel 2014 sono stati sostenuti lavori di risanamento per un totale
di fr. 150'959.–. Dedotto l’importo di fr. 7'950.– ricevuto a titolo di
sussidio per il risanamento del tetto, il saldo rimanente di fr. 143'009.– è
stato interamente finanziato con i mezzi del fondo di rinnovamento (cfr. scheda
contabile n. __________ dell’allegato rendiconto).
Tanto basterebbe per negare la deduzione di tali spese (la quota
parte dei coniugi __________, proprietari di 100 millesimi del fondo base, ammonta
a fr. 14'301.–), anche se di per sé rappresentano tipici costi di
manutenzione che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo
stato e ne mantengono la redditività. Questa Camera ha tuttavia già
avuto modo di sottolineare che una loro deduzione si giustificherebbe comunque
nel caso in cui l’autorità di tassazione avesse, negli anni precedenti, negato
la deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento condominiale. Non invece
nel caso in cui i ricorrenti avessero rinunciato a richiederne la deduzione o,
più semplicemente, non ne conoscessero la possibilità. Questo sostanzialmente
perché l’autorità di tassazione non ha alcun obbligo di supplire alle dimenticanze
dei contribuenti (sentenza TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007
n. 13t, consid. 3.2), senza dimenticare inoltre che essa può confidare nel
fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari
motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti
né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale.
3.
3.1.
Nella dichiarazione
d’imposta, come visto, il ricorrente ha chiesto in deduzione, a titolo di spese
di manutenzione e gestione, l’importo di fr. 16'451.–, comprensivo tra l’altro
della sua quota parte di partecipazione ai costi di risanamento straordinari del
condominio, che quantifica erroneamente in fr. 15'096.–, omettendo di dedurre
il sussidio per la riparazione del tetto. L’autorità di tassazione, da parte
sua, gli ha concesso unicamente la deduzione forfettaria del 20% del valore locativo
(fr. 2'417.–), spiegando nella motivazione allegata che poteva essere dedotta
la sola quota annua versata al fondo di rinnovamento.
Con reclamo del 3 agosto
2015, il ricorrente ha contestato la decisione di tassazione, sottolineando in
particolar modo che nel periodo fiscale 2008 l’autorità gli aveva negato la
deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento condominiale e che da allora
aveva quindi rinunciato a farli valere. Malgrado l’espressa censura sollevata
dal ricorrente, con decisione su reclamo del 19 agosto 2015, l’autorità si è
limitata a rilevare di avere correttamente applicato la giurisprudenza, che “si
è sviluppata nel senso di accordare, tra i costi deducibili, il versamento
annuale al fondo di rinnovamento e non l’addebito dei costi effettivi a carico
del fondo stesso”.
3.2
Al di là del fatto che il
ricorrente ha versato al fondo di rinnovamento l’importo di fr. 4'000.–, mentre
l’autorità di tassazione gli ha riconosciuto unicamente la deduzione globale,
chiaramente inferiore, di fr. 2'417.–, la stessa non si è confrontata con la censura
su cui si fondava il reclamo, argomentando genericamente che “negli ultimi
anni, a partire almeno dal 2011, il contribuente ha sempre chiesto la deduzione
forfettaria dei costi di manutenzione (IC 25% e IFD 20%) che corrisponde
sostanzialmente al versamento annuale al fondo di rinnovamento”. Nelle osservazioni
al gravame, l’autorità ha infine parzialmente aderito alla domanda ivi
contenuta, ammettendo in deduzione l’importo di fr. 4'729.95 esposto dal
ricorrente in via subordinata. Non si è invece espressa sulla sua precedente
prassi, ed in particolare sul rimprovero di avere in passato negato la
deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento condominiale.
La motivazione della
decisione impugnata si palesa quindi contraria alle esigenze della legge
tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito.
3.3
Si deve ricordare che,
adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase
LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.
208.
cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/ Steinmann, op. cit., p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
3.4
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111
Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF
101.
Ia 3; v. anche Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 249).
3.5
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità
di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.6
Limitandosi ad affermare
di avere correttamente applicato la giurisprudenza di questa Camera, l’autorità
di tassazione ha omesso di confrontarsi con le questioni sollevate con il
reclamo del contribuente. La semplice circostanza, peraltro ancora da verificare,
che la deduzione forfettaria dei costi di manutenzione richiesta negli ultimi
anni “corrisponde sostanzialmente al versamento annuale al fondo di
rinnovamento” non basta certo a sanare questo vizio di forma, la cui violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto.
Anche nel rispetto del
doppio grado di giudizio previsto dalla legislazione tributaria, si giustifica
dunque l’annullamento della decisione su reclamo.
4.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio di
tassazione di Locarno perché adotti una nuova decisione motivata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
19 agosto 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
di Locarno, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: