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Decisione

80.2015.175

Procedura: diniego di giustizia, due anni dalla dichiarazione, contribuente assoggettato a ritenuta alla fonte con tassazione ordinaria sostitutiva

23 febbraio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino di __________,

si è trasferito in Svizzera nel corso del 2007, in provenienza dalla __________,

e da allora risiede a __________ con un permesso di dimora.

Dopo aver ottenuto dall’RS

1 due proroghe del termine, il 10 dicembre 2013 il contribuente ha inoltrato la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012.

B. La __________, in nome

e per conto del contribuente, ha sollecitato l’evasione della tassazione 2012,

con lettera del 17 novembre 2014.

Con scritto del 15 gennaio

2015, l’RA 1, quale patrocinatore del contribuente, si è rivolto all’autorità

fiscale, sollecitando l’evasione della tassazione per il periodo fiscale 2012,

in considerazione del fatto che “il contribuente ha in atto un piano di pagamento

rateale delle imposte scadute per il periodo 2007-2011, al quale può far fronte

solo con grandi sforzi”. Poiché, secondo il legale del contribuente, la

tassazione in questione avrebbe dovuto “definirsi con un possibile credito

d’imposta”, a suo avviso l’adozione della decisione di tassazione avrebbe

facilitato il saldo delle imposte arretrate.

Il 10 luglio 2015 il

rappresentante del contribuente sollecitava nuovamente l’Ufficio di tassazione,

avvertendolo che avrebbe atteso fino al 20 luglio 2015, per poi inoltrare

“formale reclamo”.

C. Con reclamo del 17

agosto 2015, inviato all’Ufficio di tassazione, RI 1 lamenta la “mancata

emissione, nonostante ripetute richieste e solleciti, della notifica di tassazione

per l’anno 2012 (art. 29 cpv. 1 Cost.)”.

La Divisione delle

contribuzioni ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario, il 4

settembre 2015, ritenendo che “il ricorso per denegata giustizia deve essere

direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA,

all’autorità di ricorso”.

D. Nelle sue

osservazioni del 19 settembre 2015, la Divisione delle contribuzioni propone di

respingere il ricorso. Rilevato come il contribuente abbia beneficiato di due

proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione d’imposta, l’autorità resistente

sottolinea anche che l’RS 1 “con solo 30 tassatori a disposizione, si trova

annualmente confrontat[o] con l’evasione di circa 50'000 incarti”. Tenuto conto

del fatto che le leggi applicabili non prevedono termini d’ordine entro i quali

l’autorità di tassazione deve decidere, fatti salvi i termini perentori di

prescrizione del diritto di tassare, la Divisione ritiene che il tempo

trascorso “rientri ancora ampiamente nei normali limiti imposti dalle esigenze

amministrative per procedere all’emissione della decisione di tassazione”. In

conclusione, segnala che “prossimamente l’autorità fiscale competente, procederà

con l’emissione della decisione di tassazione 2012”.

Diritto

1. 1.1.

Con il ricorso in esame, il

contribuente lamenta un diniego di giustizia, per il fatto che l’RS 1 non gli

ha ancora notificato la decisione di tassazione IC e IFD 2012.

1.2.

Secondo l'art. 29 cpv. 1

Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno

ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato

entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra

l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé

competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.2C_780/2008 del 15 giugno

2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine

ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a

trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però

anche che l'istante possa esigere l’emanazione di una decisione. In effetti un’autorità

non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta

si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di competenza. In altri

termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF

128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno

di tutela giuridica, il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un

interesse degno di protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende

illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal

punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti

fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità

di prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135

I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa

possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art.

25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

[PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese sulla procedura

amministrativa, del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi

non può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può

pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

Considerandi

2.

2.1.

Il contribuente ha

indirizzato il suo “reclamo” all’autorità di tassazione, la quale lo ha

trasmesso alla Camera di diritto tributario, ritenendola competente, come già

stabilito in una sentenza del 28 maggio 2013 (inc. 80.2013.98).

2.2

La legge federale del 14

dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge

tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non

disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.

Dovendo definire

l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a

PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso

che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata

(cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione

totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960).

Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che

avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve

essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2

PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha

riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a

pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente

al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il

rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi

altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di

parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).

2.3

Le decisioni dell’Ufficio

di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla stessa autorità

(articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di diritto tributario

(articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario è allora competente

a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro l’Ufficio di tassazione

(cfr. la citata sentenza CDT n. 80.2013.98 del 26 maggio 2013 consid. 2; nello

stesso senso anche la sentenza CDT n. 80.95.00123 del 27 ottobre 1995 consid.

3.1

).

3.

3.1.

Come già accennato, l’art.

29.

cpv. 1 Cost. attribuisce ad ognuno il diritto ad essere giudicato entro un

termine ragionevole. Il carattere ragionevole del termine si valuta secondo le

circostanze particolari della causa, tenuto conto in particolare della sua complessità,

del comportamento dell’istante e di quello delle autorità competenti, come pure

del significato del procedimento per l’interessato (sentenza del Tribunale

federale 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid 7.1, con riferimento a: DTF 135

I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).

3.2

Nel diritto tributario

cantonale non sono previsti termini entro i quali l’autorità fiscale deve

adottare e notificare la tassazione al contribuente. D’altronde, come ha

rilevato la stessa Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni, il contribuente

ha a sua volta chiesto ed ottenuto due proroghe del termine per inoltrare la

dichiarazione, ritardando di fatto di circa otto mesi l’adempimento dei suoi

obblighi procedurali. Se ciò non implica che l’autorità fiscale possa di conseguenza

indugiare a piacimento, si deve tuttavia ritenere che possa a sua volta considerare

la pratica come non particolarmente urgente.

Anche senza addentrarsi

nel contenuto della dichiarazione, va del resto sottolineato che la necessità

di qualche accertamento, ed eventualmente di un supplemento di collaborazione

del contribuente, non sembra potersi escludere. Il contribuente risiede infatti

nel Canton Ticino da alcuni anni, durante i quali ha sempre dichiarato redditi

del lavoro di una certa importanza, che sono anche stati assoggettati alla

ritenuta d’imposta alla fonte. Se negli anni precedenti lo stipendio proveniva

dalla __________ Sagl di __________, nel periodo fiscale in discussione, dal

mese di maggio il ricorrente è stato retribuito dalla __________ SA di __________,

società da lui stesso controllata. Di questa società si è già occupato anche

l’Ispettorato fiscale, che ha esperito una verifica per i periodi dal 2008 al

2010.

Dall’ultima dichiarazione risulta inoltre una importante modifica della situazione

patrimoniale, caratterizzata in particolar modo dall’estinzione di debiti

ipotecari per diversi milioni di franchi.

In queste circostanze, è

comprensibile che l’autorità di tassazione necessiti di un certo tempo per

intraprendere controlli e approfondimenti. Che poi il contribuente e la società

di cui è azionista siano anche coinvolti in procedimenti all’estero è un fatto

di dominio pubblico, che può a sua volta giustificare un prolungamento della

procedura di tassazione.

3.3

L’insorgente giustifica il

suo sollecito con la necessità di poter disporre della liquidità che dovrebbe

scaturire dall’incasso di non meglio precisati crediti d’imposta. Essendo il

suo reddito del lavoro assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte, non si

può in effetti escludere che la tassazione ordinaria sostitutiva – prevista per

i contribuenti, i cui proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte

superano, nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di

Stato per l’imposta cantonale e dal Dipartimento federale delle finanze per

l’imposta federale diretta (art. 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD) – comporti un

credito a suo favore.

Visto l’insieme delle

circostanze e tenuto conto dell’importanza dei redditi del contribuente, è

tuttavia difficile immaginare che un ritardo nel rimborso dei crediti in

questione possa comportare seri problemi di liquidità. Per quanto concerne il

“piano di pagamento rateale per le imposte 2007-2011”, a cui fa riferimento il

ricorrente, si può ritenere che l’autorità di tassazione prenderebbe in

considerazione anche il fatto che la procedura di tassazione per il 2012 è

ancora in corso, prima di intraprendere eventuali procedure esecutive.

3.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si può escludere che all’autorità fiscale possa

essere rimproverata una violazione del principio di celerità. Nelle sue

osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha peraltro annunciato

che adotterà una decisione “prossimamente”. Essendo nel frattempo trascorsi due

anni dall’inoltro della dichiarazione, è effettivamente auspicabile che

l’Ufficio intraprenda quanto prima le verifiche che ancora ritiene necessarie e

che adotti poi una decisione.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: