80.2015.175
Procedura: diniego di giustizia, due anni dalla dichiarazione, contribuente assoggettato a ritenuta alla fonte con tassazione ordinaria sostitutiva
23 febbraio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.175
Lugano
23 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 agosto 2015 in materia di denegata giustizia.
Fatti
A. RI 1, cittadino di __________,
si è trasferito in Svizzera nel corso del 2007, in provenienza dalla __________,
e da allora risiede a __________ con un permesso di dimora.
Dopo aver ottenuto dall’RS
1 due proroghe del termine, il 10 dicembre 2013 il contribuente ha inoltrato la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2012.
B. La __________, in nome
e per conto del contribuente, ha sollecitato l’evasione della tassazione 2012,
con lettera del 17 novembre 2014.
Con scritto del 15 gennaio
2015, l’RA 1, quale patrocinatore del contribuente, si è rivolto all’autorità
fiscale, sollecitando l’evasione della tassazione per il periodo fiscale 2012,
in considerazione del fatto che “il contribuente ha in atto un piano di pagamento
rateale delle imposte scadute per il periodo 2007-2011, al quale può far fronte
solo con grandi sforzi”. Poiché, secondo il legale del contribuente, la
tassazione in questione avrebbe dovuto “definirsi con un possibile credito
d’imposta”, a suo avviso l’adozione della decisione di tassazione avrebbe
facilitato il saldo delle imposte arretrate.
Il 10 luglio 2015 il
rappresentante del contribuente sollecitava nuovamente l’Ufficio di tassazione,
avvertendolo che avrebbe atteso fino al 20 luglio 2015, per poi inoltrare
“formale reclamo”.
C. Con reclamo del 17
agosto 2015, inviato all’Ufficio di tassazione, RI 1 lamenta la “mancata
emissione, nonostante ripetute richieste e solleciti, della notifica di tassazione
per l’anno 2012 (art. 29 cpv. 1 Cost.)”.
La Divisione delle
contribuzioni ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario, il 4
settembre 2015, ritenendo che “il ricorso per denegata giustizia deve essere
direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA,
all’autorità di ricorso”.
D. Nelle sue
osservazioni del 19 settembre 2015, la Divisione delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso. Rilevato come il contribuente abbia beneficiato di due
proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione d’imposta, l’autorità resistente
sottolinea anche che l’RS 1 “con solo 30 tassatori a disposizione, si trova
annualmente confrontat[o] con l’evasione di circa 50'000 incarti”. Tenuto conto
del fatto che le leggi applicabili non prevedono termini d’ordine entro i quali
l’autorità di tassazione deve decidere, fatti salvi i termini perentori di
prescrizione del diritto di tassare, la Divisione ritiene che il tempo
trascorso “rientri ancora ampiamente nei normali limiti imposti dalle esigenze
amministrative per procedere all’emissione della decisione di tassazione”. In
conclusione, segnala che “prossimamente l’autorità fiscale competente, procederà
con l’emissione della decisione di tassazione 2012”.
Diritto
1. 1.1.
Con il ricorso in esame, il
contribuente lamenta un diniego di giustizia, per il fatto che l’RS 1 non gli
ha ancora notificato la decisione di tassazione IC e IFD 2012.
1.2.
Secondo l'art. 29 cpv. 1
Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno
ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato
entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra
l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé
competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.2C_780/2008 del 15 giugno
2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine
ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a
trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però
anche che l'istante possa esigere l’emanazione di una decisione. In effetti un’autorità
non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta
si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di competenza. In altri
termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF
128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno
di tutela giuridica, il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un
interesse degno di protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende
illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal
punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti
fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità
di prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135
I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa
possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art.
25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese sulla procedura
amministrativa, del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi
non può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può
pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).
Considerandi
2.
2.1.
Il contribuente ha
indirizzato il suo “reclamo” all’autorità di tassazione, la quale lo ha
trasmesso alla Camera di diritto tributario, ritenendola competente, come già
stabilito in una sentenza del 28 maggio 2013 (inc. 80.2013.98).
2.2
La legge federale del 14
dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge
tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non
disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.
Dovendo definire
l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a
PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso
che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata
(cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960).
Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che
avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve
essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2
PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha
riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a
pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente
al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il
rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi
altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di
parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).
2.3
Le decisioni dell’Ufficio
di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla stessa autorità
(articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di diritto tributario
(articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario è allora competente
a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro l’Ufficio di tassazione
(cfr. la citata sentenza CDT n. 80.2013.98 del 26 maggio 2013 consid. 2; nello
stesso senso anche la sentenza CDT n. 80.95.00123 del 27 ottobre 1995 consid.
3.1
).
3.
3.1.
Come già accennato, l’art.
29.
cpv. 1 Cost. attribuisce ad ognuno il diritto ad essere giudicato entro un
termine ragionevole. Il carattere ragionevole del termine si valuta secondo le
circostanze particolari della causa, tenuto conto in particolare della sua complessità,
del comportamento dell’istante e di quello delle autorità competenti, come pure
del significato del procedimento per l’interessato (sentenza del Tribunale
federale 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid 7.1, con riferimento a: DTF 135
I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).
3.2
Nel diritto tributario
cantonale non sono previsti termini entro i quali l’autorità fiscale deve
adottare e notificare la tassazione al contribuente. D’altronde, come ha
rilevato la stessa Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni, il contribuente
ha a sua volta chiesto ed ottenuto due proroghe del termine per inoltrare la
dichiarazione, ritardando di fatto di circa otto mesi l’adempimento dei suoi
obblighi procedurali. Se ciò non implica che l’autorità fiscale possa di conseguenza
indugiare a piacimento, si deve tuttavia ritenere che possa a sua volta considerare
la pratica come non particolarmente urgente.
Anche senza addentrarsi
nel contenuto della dichiarazione, va del resto sottolineato che la necessità
di qualche accertamento, ed eventualmente di un supplemento di collaborazione
del contribuente, non sembra potersi escludere. Il contribuente risiede infatti
nel Canton Ticino da alcuni anni, durante i quali ha sempre dichiarato redditi
del lavoro di una certa importanza, che sono anche stati assoggettati alla
ritenuta d’imposta alla fonte. Se negli anni precedenti lo stipendio proveniva
dalla __________ Sagl di __________, nel periodo fiscale in discussione, dal
mese di maggio il ricorrente è stato retribuito dalla __________ SA di __________,
società da lui stesso controllata. Di questa società si è già occupato anche
l’Ispettorato fiscale, che ha esperito una verifica per i periodi dal 2008 al
2010.
Dall’ultima dichiarazione risulta inoltre una importante modifica della situazione
patrimoniale, caratterizzata in particolar modo dall’estinzione di debiti
ipotecari per diversi milioni di franchi.
In queste circostanze, è
comprensibile che l’autorità di tassazione necessiti di un certo tempo per
intraprendere controlli e approfondimenti. Che poi il contribuente e la società
di cui è azionista siano anche coinvolti in procedimenti all’estero è un fatto
di dominio pubblico, che può a sua volta giustificare un prolungamento della
procedura di tassazione.
3.3
L’insorgente giustifica il
suo sollecito con la necessità di poter disporre della liquidità che dovrebbe
scaturire dall’incasso di non meglio precisati crediti d’imposta. Essendo il
suo reddito del lavoro assoggettato alla ritenuta d’imposta alla fonte, non si
può in effetti escludere che la tassazione ordinaria sostitutiva – prevista per
i contribuenti, i cui proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte
superano, nel corso di un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di
Stato per l’imposta cantonale e dal Dipartimento federale delle finanze per
l’imposta federale diretta (art. 113 cpv. 1 LT e 90 cpv. 2 LIFD) – comporti un
credito a suo favore.
Visto l’insieme delle
circostanze e tenuto conto dell’importanza dei redditi del contribuente, è
tuttavia difficile immaginare che un ritardo nel rimborso dei crediti in
questione possa comportare seri problemi di liquidità. Per quanto concerne il
“piano di pagamento rateale per le imposte 2007-2011”, a cui fa riferimento il
ricorrente, si può ritenere che l’autorità di tassazione prenderebbe in
considerazione anche il fatto che la procedura di tassazione per il 2012 è
ancora in corso, prima di intraprendere eventuali procedure esecutive.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si può escludere che all’autorità fiscale possa
essere rimproverata una violazione del principio di celerità. Nelle sue
osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni ha peraltro annunciato
che adotterà una decisione “prossimamente”. Essendo nel frattempo trascorsi due
anni dall’inoltro della dichiarazione, è effettivamente auspicabile che
l’Ufficio intraprenda quanto prima le verifiche che ancora ritiene necessarie e
che adotti poi una decisione.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: