80.2015.178
Assoggettamento illimitato: rilascio di permesso di dimora, principio della buona fede, pretesa di risiedere all’estero affermata nel ricorso
23 gennaio 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.178
80.2015.179
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretari
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 settembre 2015 contro la decisione del 5 settembre 2015 in materia di IC
e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano, si è trasferito in Svizzera dal Lussemburgo il 19 ottobre 2007. Gli è
stato rilasciato dapprima un permesso di dimora (B) della durata di cinque anni
e, in seguito, un permesso di domicilio (C) dal 19 ottobre 2012.
Durante il periodo fiscale
2009, il contribuente era azionista e direttore marketing della società __________
SA, __________. È padre di due figli ed è stato coniugato con __________, cittadina
italiana residente in Italia, dalla quale si è separato giudizialmente l’8
febbraio 2011.
B. Nella dichiarazione
del 15 aprile 2011 relativa al periodo fiscale 2009, RI 1 dichiarava di aver conseguito
un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 95'093.--, già assoggettato
alla ritenuta d’imposta alla fonte, e un reddito da sostanza mobiliare di fr.
7'870.--. La sostanza dichiarata ammontava a fr. 4'006’705.-- lordi e la
sostanza imponibile complessiva a fr. 2'226'705.--.
C. Il 24 settembre 2014
l’RS 1 notificava al contribuente la propria decisione IC/IFD per il periodo
fiscale 2009, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 7'600.–
(reddito determinante per l’aliquota fr. 214'600.–) e per l’IFD in fr. 7'700.–
(reddito determinante per l’aliquota fr. 216'500.–). Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolare considerato,
ai fini dell’aliquota, un reddito conseguito all’estero di fr. 119'000.–.
Per quanto riguarda
la sostanza, oltre all’aggiunta di altri elementi della sostanza mobiliare per
fr. 90'000.--, non erano state ammesse le deduzioni di fr. 1'660'000.-- per
debiti privati e di fr. 120'000.-- per coniugi e figli minorenni. Veniva così accertata
una sostanza imponibile complessiva di fr. 4'416'000.--.
A motivazione della
propria decisione l’autorità di tassazione affermava che il reddito imponibile
complessivo era così stabilito in virtù di “aliquote maggiorate, tenuto conto
degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla
Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e
imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati
secondo dati accertati o presunti”. A proposito dei debiti privati essa
stabiliva che i debiti esteri non erano deducibili in quanto non
documentati.
D. In data 21 ottobre
2014 RI 1 interponeva reclamo contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.
Egli chiedeva come mai gli fosse stata applicata l’aliquota “altri
contribuenti” invece dell’aliquota per coniugati, poiché a suo dire sarebbe stato
coniugato con due figli a carico ed inoltre lamentava la non ammissione di alcune
deduzioni. Il contribuente chiedeva poi il perché dell’accertamento di fr.
119'000.-- al posto dei dichiarati fr. 83'200.-- come reddito estero.
Egli si doleva anche del
non riconoscimento di spese professionali e dell’aggiunta di sostanza rispetto
a quanto dichiarato, affermando di non aver posseduto “altra sostanza
all’estero né tantomeno veicoli, ecc.”. Infine, sollevava la questione dei
debiti esteri non riconosciuti, affermando come “i prestiti sono stati elargiti
da un amico, Sig. __________, anche lui residente a __________ e che a sua
volta mi risulta abbia indicato questo importo nella sua sostanza” ed anche che
“se l’importo totale di fr. 3'127'000.-- e di fr. 314'400.-- per i finanziamenti
concessi indicato nell’elenco titoli viene allibrato come sostanza detenuta in
Svizzera perché non sottostanno allo stesso criterio dei debiti?”.
E. L’Ufficio di
tassazione richiedeva il 10 marzo 2015 la produzione di documentazione da parte
del reclamante, e meglio: la documentazione impeccabile a comprova del debito
contratto con __________ ed indicato al 31.12.2009 in fr. 1'660'000.--, la documentazione
a comprova dei versamenti 2009/2010 relativi all’acquisto della sostanza
immobiliare in __________, l’ammontare della sostanza posseduta al 31.12.2008,
la copia della dichiarazione d’imposta presentata alle autorità fiscali italiane/lussemburghesi
2010 (redditi 2009) del reclamante e di sua moglie, la data esatta di
separazione fra il reclamante e la propria moglie con la relativa convenzione
sulle conseguenze accessorie alla separazione ed i veicoli posseduti al
31.12.2009. Al contribuente veniva concesso un termine sino al 30 marzo 2015,
con l’avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato deciso sulla base
della documentazione a disposizione dell’autorità.
Dando seguito ad una
domanda del contribuente del 2 aprile 2015, l’autorità di tassazione concedeva
una proroga del termine fino al 30 aprile 2015. In data 28 maggio 2015
l’Ufficio di tassazione procedeva con un richiamo all’attenzione del
reclamante, con proroga del termine al 17 giugno 2015 e relativo avviso che in
caso di mancata presentazione della documentazione il reclamo sarebbe stato
evaso in base agli atti già in possesso e che la decisione di prima istanza
sarebbe stata confermata.
F. Con decisione del 5
agosto 2015, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo di RI 1, confermando
la decisione di tassazione di prima istanza, con la motivazione della mancata
presentazione nei termini assegnati della documentazione richiesta che potesse
comprovare i dati dichiarati dal contribuente. Il reclamo veniva così
considerato come “generico e non documentato”.
G. RI 1, per il tramite
del proprio rappresentante, inoltra tempestivo ricorso in data 4 settembre 2015
contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Il rappresentante
indica che il proprio cliente “non ha mai ricevuto, per i periodi precedenti,
alcuna dichiarazione da allestire e nemmeno per l’anno 2009, a sua mente, non
ricorda di aver ricevuto siffatta comunicazione”. Il ricorrente asserisce in
seguito che avrebbe fatto richiesta via fax all’autorità fiscale per una
proroga fino al 30 settembre 2015 per produrre la documentazione richiesta e
che avrebbe ricevuto in tal senso una conferma verbale.
In seguito, il ricorrente
contesta il proprio assoggettamento illimitato in Svizzera per il periodo
fiscale 2009, affermando come egli sarebbe vissuto in Italia con la famiglia e
come ciò “traspare dalla modulistica che ha trasmesso all’ufficio con la
dichiarazione fiscale 2009”. Inoltre, il rappresentante del ricorrente sostiene
che “emerge in modo chiaro che la residenza in Ticino del nostro cliente non
possa costituire un domicilio principale; tale situazione è pure contestabile
dal fatto che egli dichiara di soggiornare con un suo conoscente […] presso una
residenza (__________) che mette a disposizione appartamenti mobiliati per
periodi di breve durata e di media durata”. In sostanza, il ricorrente contesta
così l’esistenza di un domicilio fiscale in Svizzera.
In via subordinata, nel
caso in cui l’assoggettamento illimitato fosse confermato, il contribuente
chiede che il debito verso __________ venga preso in considerazione. Il
ricorrente afferma anche che non possiede immobili in __________ come pure
nessun veicolo. Inoltre, la richiesta dell’ammontare della sostanza al 31
dicembre 2008 concernerebbe un periodo fiscale durante il quale il contribuente
non sarebbe assoggettato in Svizzera. Egli non avrebbe esercitato nessuna attività
lucrativa all’estero e l’aliquota fiscale dovrebbe essere quella per coniugati
e non per “altri contribuenti”.
In conclusione, il
ricorrente chiede dunque l’annullamento delle decisioni dell’autorità fiscale,
per “inesistenza di un domicilio fiscale con assoggettamento illimitato” ed in
via subordinata il rinvio dell’incarto all’Ufficio di tassazione perché proceda
ad un “corretto accertamento di tutti i fattori imponibili”.
H. La Divisione delle
contribuzioni Ufficio Giuridico e l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano Città non hanno formulato osservazioni al ricorso.
All’udienza del 23
novembre 2016 le parti hanno convenuto di limitare l’oggetto del ricorso alla
questione dell’assoggettamento illimitato del ricorrente. Sul merito della
tassazione gli atti saranno rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione.
Diritto
1. 1.1.
La prima censura del
ricorrente concerne il suo assoggettamento illimitato all’IFD in Svizzera ed
all’IC nel Canton Ticino. Per la prima volta con il ricorso, infatti, il contribuente
sostiene di essere stato domiciliato all’estero, in Italia, nel corso del
periodo fiscale litigioso, e di non essere pertanto stato illimitatamente imponibile
in Svizzera, come ritenuto dall’autorità di tassazione.
1.2.
Sebbene in sé il ricorrente
possa proporre nuove censure nella procedura di ricorso, egli è comunque tenuto
al rispetto del principio della buona fede.
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza
personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere
ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito
alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora,
di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito
sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un
domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni
dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione,
in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di
comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che
discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler,
Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti
[a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p.
337).
1.3.
Il ricorrente ha
trasferito il domicilio in Svizzera il 19 ottobre 2007, in provenienza dal __________,
ed ha ottenuto un permesso di dimora della durata di cinque anni, poi
trasformato in permesso di domicilio. In queste circostanze, è palese la malafede
del contribuente, che per la prima volta sostiene di aver avuto il proprio
domicilio in Italia nel corso del 2009.
Proprio per il periodo
fiscale in discussione, del resto, ha presentato la dichiarazione fiscale il 15
aprile 2011, indicando sulla prima pagina di essere domiciliato a __________ e
di essere coniugato con __________, domiciliata a __________.
Sebbene, nel ricorso, il
rappresentante del contribuente affermi che “con una certa (eccessiva)
diligenza ha creduto di rispondere alla richiesta di compilazione del
formulario della dichiarazione 2009, ma senza ben rendersi conto delle ripercussioni
fiscali che ne sarebbero potute scaturire”, si deve ritenere che fosse ben
cosciente delle conseguenze fiscali del suo procedere, perlomeno nella stessa
misura in cui lo sono gli altri contribuenti, visto che ha riempito ed
inoltrato i moduli per la dichiarazione.
Inoltre, è stata anche la
stessa società __________ SA a segnalare come luogo di domicilio __________ nel
proprio formulario attestato-ricevuta per l’imposta alla fonte per il periodo
fiscale 2009.
1.4.
In queste circostanze,
deve essere ammesso che il ricorrente avesse il domicilio o la dimora fiscale
in Svizzera, per l’IFD, e nel Canton Ticino, per l’IC, nel corso del periodo
fiscale 2009, e che fosse pertanto assoggettato illimitatamente all’imposta
federale diretta ed all’imposta cantonale.
Considerandi
2.
2.1.
In ogni caso, anche
volendo ignorare il comportamento contraddittorio del contribuente, in
contrasto con il principio della buona fede, si deve constatare che egli non
porta elementi a supporto della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero,
prevalente su quello esistente nel Canton Ticino.
2.2
Il diritto fiscale
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,
segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,
la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il
diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente,
cioè quando sono
realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:
·
l'effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze
oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF
132.
I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza
esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure
una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta
federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di
collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.
art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di
fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento
personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c
LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
2.3
Dal profilo formale,
incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle
decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto
costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne
l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT).
Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire
delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo
assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid.
3.
).
Da quel che precede
discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente
confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;
decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum
DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
2.4
Come già ricordato, RI 1 è
arrivato in Svizzera ed ha ottenuto un permesso di dimora in data 19 ottobre
2007.
valido sino al 2012 e ha in seguito ottenuto un permesso di domicilio.
Il ricorrente dichiarava
di abitare presso il __________, a __________, assieme a __________ (cfr.
Modulo 1 allegato alla dichiarazione fiscale).
Dalla dichiarazione
fiscale emerge come il ricorrente sia azionista ed anche dipendente in qualità
di direttore marketing della società __________ SA, __________ (cfr.
certificato di salario emesso dalla società stessa per l’anno 2009 e
dichiarazione fiscale del ricorrente).
Oggettivamente appare
perciò altamente verosimile che Lugano costituisse il centro degli interessi
personali ed in particolare professionali, in virtù della propria attività
lavorativa, del ricorrente. Soggettivamente, la richiesta del permesso per
poter risiedere validamente in Svizzera, seguita dal rilascio dapprima di un permesso
di dimora e poi da uno di domicilio, lasciano intendere come la volontà stessa
del ricorrente sia stata quella di stabilirsi durevolmente in territorio
ticinese ed in particolare a __________.
In questa prospettiva, la
sola produzione del verbale relativo ad un’udienza dinanzi al Tribunale di __________,
nell’ambito di un procedimento di separazione dalla moglie, non è determinante.
Non solo perché l’eventuale separazione giudiziaria, intervenuta l’8 febbraio
2011, non basta per escludere che una separazione di fatto si fosse già
verificata in precedenza. Ma anche in considerazione della circostanza che la
moglie del ricorrente non aveva mai trasferito il proprio domicilio in
Svizzera, sicché la sua residenza è sempre stata distinta da quella del marito,
fin dal trasferimento di quest’ultimo in Svizzera. A ben vedere, dallo stralcio
di verbale prodotto (non completo e con degli “omissis”) si possono anche
ricavare indicazioni che accreditano proprio la tesi della già preesistente
separazione di fatto; si pensi alla frase secondo cui la moglie si sarebbe
dichiarata d’accordo con una “ripresa graduale dei rapporti padre/figli in
attesa dell’esito della CTU” (CTU = consulenza tecnica d’ufficio).
Il verbale in questione
non permette dunque di verificare l’esistenza di legami personali con l’Italia,
tali da permettere di concludere per l’esistenza di un domicilio fiscale in
Italia.
2.5
Ne consegue che, in base
agli elementi disponibili, appare innegabile che, nel corso del periodo fiscale
2009, il ricorrente fosse assoggettato illimitatamente in Svizzera per
l’imposta federale diretta e nel Canton Ticino per l’imposta cantonale, in
virtù dell’esistenza del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera.
3.
Per i motivi che
precedono, il ricorso è quindi respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Così come convenuto
in sede di udienza, gli atti devono essere quindi rinviati all’Ufficio di
tassazione per una nuova decisione, in particolare in merito al calcolo
dell’imponibile e ai fattori determinanti per l’aliquota.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso, nella misura in cui concerne l’assoggettamento illimitato del ricorrente
all’imposta federale diretta e alle imposte cantonali, è respinto.
1.2. La
decisione su reclamo del 5 agosto 2015 è annullata e e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione in merito agli elementi
imponibili e a quelli determinanti per l’aliquota.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: