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Decisione

80.2015.178

Assoggettamento illimitato: rilascio di permesso di dimora, principio della buona fede, pretesa di risiedere all’estero affermata nel ricorso

23 gennaio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, si è trasferito in Svizzera dal Lussemburgo il 19 ottobre 2007. Gli è

stato rilasciato dapprima un permesso di dimora (B) della durata di cinque anni

e, in seguito, un permesso di domicilio (C) dal 19 ottobre 2012.

Durante il periodo fiscale

2009, il contribuente era azionista e direttore marketing della società __________

SA, __________. È padre di due figli ed è stato coniugato con __________, cittadina

italiana residente in Italia, dalla quale si è separato giudizialmente l’8

febbraio 2011.

B. Nella dichiarazione

del 15 aprile 2011 relativa al periodo fiscale 2009, RI 1 dichiarava di aver conseguito

un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 95'093.--, già assoggettato

alla ritenuta d’imposta alla fonte, e un reddito da sostanza mobiliare di fr.

7'870.--. La sostanza dichiarata ammontava a fr. 4'006’705.-- lordi e la

sostanza imponibile complessiva a fr. 2'226'705.--.

C. Il 24 settembre 2014

l’RS 1 notificava al contribuente la propria decisione IC/IFD per il periodo

fiscale 2009, commisurando il reddito imponibile per l’IC in fr. 7'600.–

(reddito determinante per l’aliquota fr. 214'600.–) e per l’IFD in fr. 7'700.–

(reddito determinante per l’aliquota fr. 216'500.–). Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolare considerato,

ai fini dell’aliquota, un reddito conseguito all’estero di fr. 119'000.–.

Per quanto riguarda

la sostanza, oltre all’aggiunta di altri elementi della sostanza mobiliare per

fr. 90'000.--, non erano state ammesse le deduzioni di fr. 1'660'000.-- per

debiti privati e di fr. 120'000.-- per coniugi e figli minorenni. Veniva così accertata

una sostanza imponibile complessiva di fr. 4'416'000.--.

A motivazione della

propria decisione l’autorità di tassazione affermava che il reddito imponibile

complessivo era così stabilito in virtù di “aliquote maggiorate, tenuto conto

degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla

Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e

imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati

secondo dati accertati o presunti”. A proposito dei debiti privati essa

stabiliva che i debiti esteri non erano deducibili in quanto non

documentati.

D. In data 21 ottobre

2014 RI 1 interponeva reclamo contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.

Egli chiedeva come mai gli fosse stata applicata l’aliquota “altri

contribuenti” invece dell’aliquota per coniugati, poiché a suo dire sarebbe stato

coniugato con due figli a carico ed inoltre lamentava la non ammissione di alcune

deduzioni. Il contribuente chiedeva poi il perché dell’accertamento di fr.

119'000.-- al posto dei dichiarati fr. 83'200.-- come reddito estero.

Egli si doleva anche del

non riconoscimento di spese professionali e dell’aggiunta di sostanza rispetto

a quanto dichiarato, affermando di non aver posseduto “altra sostanza

all’estero né tantomeno veicoli, ecc.”. Infine, sollevava la questione dei

debiti esteri non riconosciuti, affermando come “i prestiti sono stati elargiti

da un amico, Sig. __________, anche lui residente a __________ e che a sua

volta mi risulta abbia indicato questo importo nella sua sostanza” ed anche che

“se l’importo totale di fr. 3'127'000.-- e di fr. 314'400.-- per i finanziamenti

concessi indicato nell’elenco titoli viene allibrato come sostanza detenuta in

Svizzera perché non sottostanno allo stesso criterio dei debiti?”.

E. L’Ufficio di

tassazione richiedeva il 10 marzo 2015 la produzione di documentazione da parte

del reclamante, e meglio: la documentazione impeccabile a comprova del debito

contratto con __________ ed indicato al 31.12.2009 in fr. 1'660'000.--, la documentazione

a comprova dei versamenti 2009/2010 relativi all’acquisto della sostanza

immobiliare in __________, l’ammontare della sostanza posseduta al 31.12.2008,

la copia della dichiarazione d’imposta presentata alle autorità fiscali italiane/lussemburghesi

2010 (redditi 2009) del reclamante e di sua moglie, la data esatta di

separazione fra il reclamante e la propria moglie con la relativa convenzione

sulle conseguenze accessorie alla separazione ed i veicoli posseduti al

31.12.2009. Al contribuente veniva concesso un termine sino al 30 marzo 2015,

con l’avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato deciso sulla base

della documentazione a disposizione dell’autorità.

Dando seguito ad una

domanda del contribuente del 2 aprile 2015, l’autorità di tassazione concedeva

una proroga del termine fino al 30 aprile 2015. In data 28 maggio 2015

l’Ufficio di tassazione procedeva con un richiamo all’attenzione del

reclamante, con proroga del termine al 17 giugno 2015 e relativo avviso che in

caso di mancata presentazione della documentazione il reclamo sarebbe stato

evaso in base agli atti già in possesso e che la decisione di prima istanza

sarebbe stata confermata.

F. Con decisione del 5

agosto 2015, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo di RI 1, confermando

la decisione di tassazione di prima istanza, con la motivazione della mancata

presentazione nei termini assegnati della documentazione richiesta che potesse

comprovare i dati dichiarati dal contribuente. Il reclamo veniva così

considerato come “generico e non documentato”.

G. RI 1, per il tramite

del proprio rappresentante, inoltra tempestivo ricorso in data 4 settembre 2015

contro la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione. Il rappresentante

indica che il proprio cliente “non ha mai ricevuto, per i periodi precedenti,

alcuna dichiarazione da allestire e nemmeno per l’anno 2009, a sua mente, non

ricorda di aver ricevuto siffatta comunicazione”. Il ricorrente asserisce in

seguito che avrebbe fatto richiesta via fax all’autorità fiscale per una

proroga fino al 30 settembre 2015 per produrre la documentazione richiesta e

che avrebbe ricevuto in tal senso una conferma verbale.

In seguito, il ricorrente

contesta il proprio assoggettamento illimitato in Svizzera per il periodo

fiscale 2009, affermando come egli sarebbe vissuto in Italia con la famiglia e

come ciò “traspare dalla modulistica che ha trasmesso all’ufficio con la

dichiarazione fiscale 2009”. Inoltre, il rappresentante del ricorrente sostiene

che “emerge in modo chiaro che la residenza in Ticino del nostro cliente non

possa costituire un domicilio principale; tale situazione è pure contestabile

dal fatto che egli dichiara di soggiornare con un suo conoscente […] presso una

residenza (__________) che mette a disposizione appartamenti mobiliati per

periodi di breve durata e di media durata”. In sostanza, il ricorrente contesta

così l’esistenza di un domicilio fiscale in Svizzera.

In via subordinata, nel

caso in cui l’assoggettamento illimitato fosse confermato, il contribuente

chiede che il debito verso __________ venga preso in considerazione. Il

ricorrente afferma anche che non possiede immobili in __________ come pure

nessun veicolo. Inoltre, la richiesta dell’ammontare della sostanza al 31

dicembre 2008 concernerebbe un periodo fiscale durante il quale il contribuente

non sarebbe assoggettato in Svizzera. Egli non avrebbe esercitato nessuna attività

lucrativa all’estero e l’aliquota fiscale dovrebbe essere quella per coniugati

e non per “altri contribuenti”.

In conclusione, il

ricorrente chiede dunque l’annullamento delle decisioni dell’autorità fiscale,

per “inesistenza di un domicilio fiscale con assoggettamento illimitato” ed in

via subordinata il rinvio dell’incarto all’Ufficio di tassazione perché proceda

ad un “corretto accertamento di tutti i fattori imponibili”.

H. La Divisione delle

contribuzioni Ufficio Giuridico e l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano Città non hanno formulato osservazioni al ricorso.

All’udienza del 23

novembre 2016 le parti hanno convenuto di limitare l’oggetto del ricorso alla

questione dell’assoggettamento illimitato del ricorrente. Sul merito della

tassazione gli atti saranno rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione.

Diritto

1. 1.1.

La prima censura del

ricorrente concerne il suo assoggettamento illimitato all’IFD in Svizzera ed

all’IC nel Canton Ticino. Per la prima volta con il ricorso, infatti, il contribuente

sostiene di essere stato domiciliato all’estero, in Italia, nel corso del

periodo fiscale litigioso, e di non essere pertanto stato illimitatamente imponibile

in Svizzera, come ritenuto dall’autorità di tassazione.

1.2.

Sebbene in sé il ricorrente

possa proporre nuove censure nella procedura di ricorso, egli è comunque tenuto

al rispetto del principio della buona fede.

La giurisprudenza del

Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza

personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere

ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito

alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora,

di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito

sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un

domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni

dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione,

in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di

comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che

discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler,

Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti

[a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p.

337).

1.3.

Il ricorrente ha

trasferito il domicilio in Svizzera il 19 ottobre 2007, in provenienza dal __________,

ed ha ottenuto un permesso di dimora della durata di cinque anni, poi

trasformato in permesso di domicilio. In queste circostanze, è palese la malafede

del contribuente, che per la prima volta sostiene di aver avuto il proprio

domicilio in Italia nel corso del 2009.

Proprio per il periodo

fiscale in discussione, del resto, ha presentato la dichiarazione fiscale il 15

aprile 2011, indicando sulla prima pagina di essere domiciliato a __________ e

di essere coniugato con __________, domiciliata a __________.

Sebbene, nel ricorso, il

rappresentante del contribuente affermi che “con una certa (eccessiva)

diligenza ha creduto di rispondere alla richiesta di compilazione del

formulario della dichiarazione 2009, ma senza ben rendersi conto delle ripercussioni

fiscali che ne sarebbero potute scaturire”, si deve ritenere che fosse ben

cosciente delle conseguenze fiscali del suo procedere, perlomeno nella stessa

misura in cui lo sono gli altri contribuenti, visto che ha riempito ed

inoltrato i moduli per la dichiarazione.

Inoltre, è stata anche la

stessa società __________ SA a segnalare come luogo di domicilio __________ nel

proprio formulario attestato-ricevuta per l’imposta alla fonte per il periodo

fiscale 2009.

1.4.

In queste circostanze,

deve essere ammesso che il ricorrente avesse il domicilio o la dimora fiscale

in Svizzera, per l’IFD, e nel Canton Ticino, per l’IC, nel corso del periodo

fiscale 2009, e che fosse pertanto assoggettato illimitatamente all’imposta

federale diretta ed all’imposta cantonale.

Considerandi

2.

2.1.

In ogni caso, anche

volendo ignorare il comportamento contraddittorio del contribuente, in

contrasto con il principio della buona fede, si deve constatare che egli non

porta elementi a supporto della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero,

prevalente su quello esistente nel Canton Ticino.

2.2

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione

di rimanervi stabilmente,

cioè quando sono

realizzati cumulativamente, i due seguenti elementi:

·

l'effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze

oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF

132.

I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure

una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta

federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di

collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr.

art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di

fondi nel Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento

personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2.3

Dal profilo formale,

incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle

decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto

costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne

l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT).

Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire

delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo

assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid.

3.

).

Da quel che precede

discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente

confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621;

decisione TF n.2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum

DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

2.4

Come già ricordato, RI 1 è

arrivato in Svizzera ed ha ottenuto un permesso di dimora in data 19 ottobre

2007.

valido sino al 2012 e ha in seguito ottenuto un permesso di domicilio.

Il ricorrente dichiarava

di abitare presso il __________, a __________, assieme a __________ (cfr.

Modulo 1 allegato alla dichiarazione fiscale).

Dalla dichiarazione

fiscale emerge come il ricorrente sia azionista ed anche dipendente in qualità

di direttore marketing della società __________ SA, __________ (cfr.

certificato di salario emesso dalla società stessa per l’anno 2009 e

dichiarazione fiscale del ricorrente).

Oggettivamente appare

perciò altamente verosimile che Lugano costituisse il centro degli interessi

personali ed in particolare professionali, in virtù della propria attività

lavorativa, del ricorrente. Soggettivamente, la richiesta del permesso per

poter risiedere validamente in Svizzera, seguita dal rilascio dapprima di un permesso

di dimora e poi da uno di domicilio, lasciano intendere come la volontà stessa

del ricorrente sia stata quella di stabilirsi durevolmente in territorio

ticinese ed in particolare a __________.

In questa prospettiva, la

sola produzione del verbale relativo ad un’udienza dinanzi al Tribunale di __________,

nell’ambito di un procedimento di separazione dalla moglie, non è determinante.

Non solo perché l’eventuale separazione giudiziaria, intervenuta l’8 febbraio

2011, non basta per escludere che una separazione di fatto si fosse già

verificata in precedenza. Ma anche in considerazione della circostanza che la

moglie del ricorrente non aveva mai trasferito il proprio domicilio in

Svizzera, sicché la sua residenza è sempre stata distinta da quella del marito,

fin dal trasferimento di quest’ultimo in Svizzera. A ben vedere, dallo stralcio

di verbale prodotto (non completo e con degli “omissis”) si possono anche

ricavare indicazioni che accreditano proprio la tesi della già preesistente

separazione di fatto; si pensi alla frase secondo cui la moglie si sarebbe

dichiarata d’accordo con una “ripresa graduale dei rapporti padre/figli in

attesa dell’esito della CTU” (CTU = consulenza tecnica d’ufficio).

Il verbale in questione

non permette dunque di verificare l’esistenza di legami personali con l’Italia,

tali da permettere di concludere per l’esistenza di un domicilio fiscale in

Italia.

2.5

Ne consegue che, in base

agli elementi disponibili, appare innegabile che, nel corso del periodo fiscale

2009, il ricorrente fosse assoggettato illimitatamente in Svizzera per

l’imposta federale diretta e nel Canton Ticino per l’imposta cantonale, in

virtù dell’esistenza del domicilio o della dimora fiscale in Svizzera.

3.

Per i motivi che

precedono, il ricorso è quindi respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Così come convenuto

in sede di udienza, gli atti devono essere quindi rinviati all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione, in particolare in merito al calcolo

dell’imponibile e ai fattori determinanti per l’aliquota.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso, nella misura in cui concerne l’assoggettamento illimitato del ricorrente

all’imposta federale diretta e alle imposte cantonali, è respinto.

1.2. La

decisione su reclamo del 5 agosto 2015 è annullata e e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione in merito agli elementi

imponibili e a quelli determinanti per l’aliquota.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: