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Decisione

80.2015.180

Procedura: reclamo, termini, assenza all’estero, non motivo di restituzione dei termini

3 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione

imprenditore, è azionista e amministratore unico della __________ SA nonché

socio e direttore della __________ Sagl, società entrambe attive nel campo del

noleggio e commercio di macchinari edili e affini.

Nonostante un richiamo e

la diffida del 17 giugno 2014, il contribuente non inoltrava la dichiarazione

fiscale 2013. Conseguentemente, l’Ufficio di tassazione gli infliggeva una

multa disciplinare di fr. 300.– e gli attribuiva un termine di 20 giorni per

adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Decorso infruttuoso

anche quest’ultimo termine, con decisione del 10 settembre 2014, l’Ufficio di

tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013,

allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr.

74'000.– per l’IC e in fr. 75'300.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza

imponibile complessiva veniva commisurato in fr. 820’000.–.

L’autorità osservava di

aver proceduto con la tassazione d’ufficio, poiché il contribuente non aveva

dato seguito nemmeno alla diffida del 16 luglio 2014. Lo avvertiva che poteva

impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa

fosse manifestamente inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato

ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che doveva allegare la

“dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i

certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione con scritto del 10 gennaio 2015 (datato 5

gennaio 2015), a cui faceva seguire la dichiarazione d’imposta 2013, solo

parzialmente compilata. Non veniva, in particolare, indicato nessun importo

nell’elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali.

Nello scritto spiegava di

essere spesso fuori casa per ragioni professionali e, per questo motivo, di

essere venuto a conoscenza solo tardivamente della tassazione 2013. Chiedeva

infine di essere tassato “con le basi reali” da lui fornite.

D. In seguito ad un

infruttuoso colloquio tenutosi il 5 febbraio 2015, con scritto del 27 maggio

2015, l’autorità di tassazione comunicava al contribuente che il reclamo era

tardivo e non rispettava i requisiti posti dalla legge per impugnare una

tassazione d’ufficio.

Gli assegnava quindi un

termine scadente l’8 giugno 2015 per “giustificare e documentare compiutamente

i motivi del ritardo” e per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente

compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la

manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che in

caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con lettera del 5

giugno 2015, il contribuente presentava una nuova dichiarazione d’imposta,

nella quale esponeva una sostanza aziendale di complessivi fr. 162'935.–.

Egli sottolineava che i ritardi

nella compilazione della dichiarazione d’imposta e nella successiva presentazione

del reclamo erano riconducibili ad errori dell’ufficio contabile, cui erano state

affidate in gestione le società __________ SA e __________ Sagl, nonché alla

sua assenza dal domicilio durante i mesi di settembre e ottobre 2014, a causa

di impegni professionali. A sua comprova produceva una dichiarazione scritta di

un amico di famiglia che, a suo dire, l’avrebbe ospitato per due mesi a __________,

in __________, dove si era recato alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato. Concludeva

ribadendo il proprio impegno nel “regolarizzare tutta la situazione” e chiedeva

che il reclamo fosse accolto nella sua totalità.

F. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 6 agosto 2015, dichiarava irricevibile il

reclamo, in quanto tardivo. L’autorità osservava che lo scritto inoltrato dal

contribuente il 5 giugno 2015, volto a giustificare la tardività del reclamo,

non era sufficiente a sanare il vizio di forma.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la tassazione

d’ufficio sia corretta, ponendo l’accento sulla manifesta inesattezza della

sostanza imponibile, calcolata per apprezzamento dall’autorità in fr.

800'000.–.

Il ricorrente ribadisce

inoltre di avere di avere allegato al reclamo una dichiarazione incompleta, con

riguardo alla sostanza aziendale, per colpa della precedente amministrazione della

__________ SA e della __________ Sagl. A suo dire sarebbe comunque prassi

accettare anche invii tardivi.

H. Con osservazioni del

10 settembre 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere

il gravame, confermando la validità del proprio operato. In particolare,

l’autorità di prime cure, ritiene che né la presunta responsabilità di terze

persone nell’inadempienza delle pratiche fiscali del contribuente, né l’assenza

all’estero siano atte a giustificare il prolungamento o la restituzione dei termini

di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di

diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in

esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima

la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito

del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in

quanto tardivo.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli

204.

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di

procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa

se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi

procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati

esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità

di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.3

Il termine

decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era

prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del

suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992

p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, il contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio

per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2013. Come visto,

l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata

alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo

fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova.

A prima

vista, il contribuente ha, almeno parzialmente, adempiuto tali requisiti, avendo

(finalmente) allegato con lo scritto del 5 giugno 2015 la dichiarazione

d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di tassazione ne ha

tuttavia contestato la tempestività, considerando il precedente scritto del 10

gennaio 2015 (datato 5 gennaio 2015) come un reclamo tardivo

contro la tassazione d’ufficio del 10 settembre 2014. Ne consegue che a questa

Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,

senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel

frattempo prodotta.

3.2

Richiestogli

di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione di

tassazione, il contribuente ha spiegato di essere stato assente all’estero per

ragioni professionali e di non aver potuto inviare la dichiarazione completa a

causa di errori riconducibili all’ufficio contabile cui erano state affidate in

gestione le società __________ SA e __________ Sagl, di cui detiene delle partecipazioni.

3.2.1

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non

costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo

di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,

il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi

in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista

vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la

stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è

limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non

permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali,

che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30

aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre

1986.

in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol.

III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

3.2.2

Tornando al

caso concreto, va innanzitutto sottolineato che la dichiarazione scritta

rilasciata dal signor __________, amico di famiglia del ricorrente, è redatta

in lingua polacca ed è stata prodotta solo in copia. Il suo valore probatorio è

pertanto fortemente dubbio. Ma anche volendo considerarla come una valida

prova, essa attesta unicamente un soggiorno dal 2 settembre al 20 ottobre 2014

in __________. Come giustamente osservato dall’autorità di tassazione, non giustifica

in alcun modo il ritardo nell’inoltro del reclamo, avvenuto solo il 10 gennaio

2015.

Senza dimenticare inoltre che la partenza per l’estero sarebbe dovuta a ragioni

professionali, per cui è evidente che non si trattava di un’assenza imprevista,

che non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio,

incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di

prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.

Pur

comprendendo le difficoltà e le preoccupazioni professionali del ricorrente,

sottolineate nel reclamo del 10 gennaio 2015, le stesse non sono certamente state

tali da impedirgli di tutelare i suoi interessi fiscali, né, se del caso, di

incaricare una terza persona di occuparsene.

3.2.3

Nemmeno le

asserite inadempienze dell’ufficio contabile cui erano state affidate in

gestione le due società, di cui peraltro non si conoscono nemmeno le generalità,

giustificano la restituzione dei termini di reclamo.

Come si è

visto, in linea di principio si può entrare nel merito di un ricorso

tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile

per un motivo che non era prevedibile, mentre una colpa da parte del

richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termini. Del

resto, sia detto per inciso, in analogia a quanto previsto dal diritto privato,

la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è mai

opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso,

dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e

mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, p. 619).

3.3

Va infine ricordato

che il contribuente ha una certa abitudine a trascurare i suoi obblighi fiscali.

Difatti, sia per il 2009 che per il 2010 gli era stata inflitta una multa

disciplinare e già per i periodi fiscali precedenti a quello oggetto del

ricorso era stato tassato d’ufficio.

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui

invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art.

195.

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario

è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali

sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: