80.2015.180
Procedura: reclamo, termini, assenza all’estero, non motivo di restituzione dei termini
3 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.180
80.2015.181
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 settembre 2015 contro la decisione del 6 settembre 2015 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, di professione
imprenditore, è azionista e amministratore unico della __________ SA nonché
socio e direttore della __________ Sagl, società entrambe attive nel campo del
noleggio e commercio di macchinari edili e affini.
Nonostante un richiamo e
la diffida del 17 giugno 2014, il contribuente non inoltrava la dichiarazione
fiscale 2013. Conseguentemente, l’Ufficio di tassazione gli infliggeva una
multa disciplinare di fr. 300.– e gli attribuiva un termine di 20 giorni per
adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario
avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso
anche quest’ultimo termine, con decisione del 10 settembre 2014, l’Ufficio di
tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013,
allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr.
74'000.– per l’IC e in fr. 75'300.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza
imponibile complessiva veniva commisurato in fr. 820’000.–.
L’autorità osservava di
aver proceduto con la tassazione d’ufficio, poiché il contribuente non aveva
dato seguito nemmeno alla diffida del 16 luglio 2014. Lo avvertiva che poteva
impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la stessa
fosse manifestamente inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere motivato
ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che doveva allegare la
“dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i
certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con scritto del 10 gennaio 2015 (datato 5
gennaio 2015), a cui faceva seguire la dichiarazione d’imposta 2013, solo
parzialmente compilata. Non veniva, in particolare, indicato nessun importo
nell’elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali.
Nello scritto spiegava di
essere spesso fuori casa per ragioni professionali e, per questo motivo, di
essere venuto a conoscenza solo tardivamente della tassazione 2013. Chiedeva
infine di essere tassato “con le basi reali” da lui fornite.
D. In seguito ad un
infruttuoso colloquio tenutosi il 5 febbraio 2015, con scritto del 27 maggio
2015, l’autorità di tassazione comunicava al contribuente che il reclamo era
tardivo e non rispettava i requisiti posti dalla legge per impugnare una
tassazione d’ufficio.
Gli assegnava quindi un
termine scadente l’8 giugno 2015 per “giustificare e documentare compiutamente
i motivi del ritardo” e per “presentare la dichiarazione d’imposta debitamente
compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la
manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”, avvertendolo che in
caso contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. Con lettera del 5
giugno 2015, il contribuente presentava una nuova dichiarazione d’imposta,
nella quale esponeva una sostanza aziendale di complessivi fr. 162'935.–.
Egli sottolineava che i ritardi
nella compilazione della dichiarazione d’imposta e nella successiva presentazione
del reclamo erano riconducibili ad errori dell’ufficio contabile, cui erano state
affidate in gestione le società __________ SA e __________ Sagl, nonché alla
sua assenza dal domicilio durante i mesi di settembre e ottobre 2014, a causa
di impegni professionali. A sua comprova produceva una dichiarazione scritta di
un amico di famiglia che, a suo dire, l’avrebbe ospitato per due mesi a __________,
in __________, dove si era recato alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato. Concludeva
ribadendo il proprio impegno nel “regolarizzare tutta la situazione” e chiedeva
che il reclamo fosse accolto nella sua totalità.
F. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 6 agosto 2015, dichiarava irricevibile il
reclamo, in quanto tardivo. L’autorità osservava che lo scritto inoltrato dal
contribuente il 5 giugno 2015, volto a giustificare la tardività del reclamo,
non era sufficiente a sanare il vizio di forma.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la tassazione
d’ufficio sia corretta, ponendo l’accento sulla manifesta inesattezza della
sostanza imponibile, calcolata per apprezzamento dall’autorità in fr.
800'000.–.
Il ricorrente ribadisce
inoltre di avere di avere allegato al reclamo una dichiarazione incompleta, con
riguardo alla sostanza aziendale, per colpa della precedente amministrazione della
__________ SA e della __________ Sagl. A suo dire sarebbe comunque prassi
accettare anche invii tardivi.
H. Con osservazioni del
10 settembre 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere
il gravame, confermando la validità del proprio operato. In particolare,
l’autorità di prime cure, ritiene che né la presunta responsabilità di terze
persone nell’inadempienza delle pratiche fiscali del contribuente, né l’assenza
all’estero siano atte a giustificare il prolungamento o la restituzione dei termini
di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di
diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in
esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente. Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima
la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito
del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio, in
quanto tardivo.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli
204.
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di
procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità
di tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.3
Il termine
decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era
prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del
suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992
p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, il contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio
per mancato inoltro della dichiarazione fiscale 2013. Come visto,
l’ammissibilità di un eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata
alle condizioni che la stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo
fosse motivato e indicasse eventuali mezzi di prova.
A prima
vista, il contribuente ha, almeno parzialmente, adempiuto tali requisiti, avendo
(finalmente) allegato con lo scritto del 5 giugno 2015 la dichiarazione
d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di tassazione ne ha
tuttavia contestato la tempestività, considerando il precedente scritto del 10
gennaio 2015 (datato 5 gennaio 2015) come un reclamo tardivo
contro la tassazione d’ufficio del 10 settembre 2014. Ne consegue che a questa
Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale,
senza la possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel
frattempo prodotta.
3.2
Richiestogli
di giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione di
tassazione, il contribuente ha spiegato di essere stato assente all’estero per
ragioni professionali e di non aver potuto inviare la dichiarazione completa a
causa di errori riconducibili all’ufficio contabile cui erano state affidate in
gestione le società __________ SA e __________ Sagl, di cui detiene delle partecipazioni.
3.2.1
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo
di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,
il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la
stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è
limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali,
che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30
aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre
1986.
in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).
3.2.2
Tornando al
caso concreto, va innanzitutto sottolineato che la dichiarazione scritta
rilasciata dal signor __________, amico di famiglia del ricorrente, è redatta
in lingua polacca ed è stata prodotta solo in copia. Il suo valore probatorio è
pertanto fortemente dubbio. Ma anche volendo considerarla come una valida
prova, essa attesta unicamente un soggiorno dal 2 settembre al 20 ottobre 2014
in __________. Come giustamente osservato dall’autorità di tassazione, non giustifica
in alcun modo il ritardo nell’inoltro del reclamo, avvenuto solo il 10 gennaio
2015.
Senza dimenticare inoltre che la partenza per l’estero sarebbe dovuta a ragioni
professionali, per cui è evidente che non si trattava di un’assenza imprevista,
che non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio,
incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di
prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti.
Pur
comprendendo le difficoltà e le preoccupazioni professionali del ricorrente,
sottolineate nel reclamo del 10 gennaio 2015, le stesse non sono certamente state
tali da impedirgli di tutelare i suoi interessi fiscali, né, se del caso, di
incaricare una terza persona di occuparsene.
3.2.3
Nemmeno le
asserite inadempienze dell’ufficio contabile cui erano state affidate in
gestione le due società, di cui peraltro non si conoscono nemmeno le generalità,
giustificano la restituzione dei termini di reclamo.
Come si è
visto, in linea di principio si può entrare nel merito di un ricorso
tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile
per un motivo che non era prevedibile, mentre una colpa da parte del
richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termini. Del
resto, sia detto per inciso, in analogia a quanto previsto dal diritto privato,
la colpa di un rappresentante contrattuale o di un suo ausiliario non è mai
opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso,
dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e
mandatari (cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano
2011, p. 619).
3.3
Va infine ricordato
che il contribuente ha una certa abitudine a trascurare i suoi obblighi fiscali.
Difatti, sia per il 2009 che per il 2010 gli era stata inflitta una multa
disciplinare e già per i periodi fiscali precedenti a quello oggetto del
ricorso era stato tassato d’ufficio.
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui
invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art.
195.
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario
è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali
sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: