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Decisione

80.2015.182

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, prova di un invio all’Ufficio di tassazione

21 ottobre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico

dell’11 giugno 2014, iscritto a Registro fondiario il 7 novembre 2014, __________

ha venduto alla __________ SA di __________ il mapp. n. __________ RFD di __________,

al prezzo di fr. 1'450'000.–.

Il 30 marzo 2015, la

venditrice ha inoltrato il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili

immobiliari, chiedendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento

nell’abitazione primaria.

B. L’RS 1 si è rivolto

alla contribuente, con scritto del 31 marzo 2015, ritornandole la dichiarazione

(“perché incompleta”) ed invitandola a completarla allegando l’atto di vendita

e quello di acquisto, la distinta dei costi di miglioria con relativa documentazione

e i documenti concernenti le altre deduzioni fatte valere. Inoltre, attirava la

sua attenzione sulla necessità di allegare copia del contratto di acquisto

dell’immobile sostitutivo, per ottenere il differimento dell’imposizione.

C. Non avendo la

contribuente dato seguito all’invito in questione, l’autorità fiscale la

diffidava dapprima (12 maggio 2015) e poi, con decisione del 10 giugno 2015, le

infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.–.

Il

19 giugno 2015 la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo

così formulato:

Cari

funzionari delle imposte,

contro

questi bus alzo opposizione. I documenti in questione hanno inviato per

raccomandata elettronica su 29.04.15 (vedi ricevuta). Nella stessa partita

documenti sono stati preoccupanti 811.27.275.00.

Si

prega di controllare lì.

Alla lettera era allegata

copia di una ricevuta postale relativa all’invio di una raccomandata,

indirizzata all’RS 1 il 29 aprile 2015.

D. L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 22 giugno 2015, con la

seguente motivazione:

Facciamo

osservare che l’invio per lettera raccomandata di cui alla ricevuta postale

29.04.2015 è da ricondurre all’inoltro della dichiarazione d’imposta ordinaria

per l’anno 2014; in quell’incarto non è stato allegato alcun giustificativo

utile alla dichiarazione sugli utili immobiliari, oggetto del contestato

decreto di multa.

E. Con

lettera del 27 giugno 2015, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da

quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1

così si esprime:

Cari

funzionari delle imposte,

Vostra

lettera del 22 junio 2015 recevuto il 25 junio 2015.

Non

comprendo por che lei non accepte aver ricevuto la mia lettera dal 29 aprile

2015.

Conta

questa multa alzo opposizione.

F. Nelle sue

osservazioni del 10 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere

il ricorso. Ribadito che l’invio del contribuente del 22 giugno 2015 conteneva

la dichiarazione per le imposte sul reddito e sulla sostanza, sottolinea che in

seguito è stata intrapresa una tassazione d’ufficio, contro cui la contribuente

ha interposto reclamo il 4 agosto 2015.

Diritto

1. Il ricorso solleva

alcuni dubbi circa la sua ricevibilità.

In primo luogo, è redatto

su carta che reca l’intestazione RI 1, mentre la decisione impugnata è stata

notificata alla moglie __________, debitrice dell’imposta sugli utili

immobiliari e come tale tenuta ad adempiere gli obblighi di procedura. Verosimilmente

è comunque la stessa contribuente ad aver firmato il ricorso. In alternativa si

dovrebbe supporre che il marito abbia agito quale suo rappresentante.

Anche la motivazione del

gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il testo è tradotto dal tedesco in un

modo a dir poco approssimativo. Come risulta anche dalle osservazioni

presentate dall’Ufficio di tassazione, nonostante la forma si riesce comunque a

comprendere la posizione della ricorrente.

Le questioni d’ordine

evocate non meritano tuttavia di essere approfondite, visto che il ricorso deve

essere respinto nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

Chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste

ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

2.2

Perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

2.3

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del

termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

3.

3.1.

Nella fattispecie, la

ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità

fiscale e sostiene di aver inviato una dichiarazione completa, con gli allegati

richiesti, il 29 aprile 2015. L’Ufficio di tassazione nega per contro di aver

ricevuto la dichiarazione in questione.

3.2

Va ricordato

che la contribuente aveva inoltrato una dichiarazione incompleta, con un calcolo

incomprensibile dell’utile e senza qualsivoglia allegato, già il 30 marzo 2015.

Appena ricevuto tale modulo, l’Ufficio di tassazione lo aveva ritornato alla

mittente, invitandola a completarlo e ad allegare la documentazione necessaria.

L’art. 198

cpv. 2 LT, applicabile per analogia anche nella procedura di imposizione degli

utili immobiliari (art. 213 LT) impone infatti al contribuente di

compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e

inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine

stabilito. Precisa poi che il contribuente, che omette d'inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi

entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).

Il 12 maggio 2015

l’Ufficio di tassazione ha diffidato la venditrice ad adempiere i suoi obblighi

procedurali, non avendo ancora ricevuto la documentazione richiesta.

3.3

La tesi della ricorrente,

secondo cui la dichiarazione, con gli allegati richiesti, sarebbe stata

inoltrata il 29 aprile 2015, non trova riscontro negli atti dell’autorità di

tassazione.

Secondo una

consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed

il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).

È vero che

la ricorrente ha dimostrato di aver inviato all’RS 1 una raccomandata proprio

il 29 aprile 2015. Tuttavia, l’autorità fiscale ha replicato, facendo notare

che tale invio postale coincide con l’inoltro della dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche per il periodo fiscale 2014.

3.4

A questo proposito, se è

contestato il contenuto di un invio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, bisogna presumere che in quell’invio siano contenuti i documenti indicati

dal mittente, purché ne sia provata l’avvenuta notificazione. In diverse

sentenze, è stato tuttavia precisato che tale presunzione non è inconfutabile:

se il destinatario riesce a far valere circostanze concrete che fanno sorgere

dubbi circa il contenuto di un invio, il mittente ha l’onere di provare tale

contenuto. Quali siano le circostanze che giustificano i dubbi in merito al

contenuto dell’invio e consentono di far venire meno la presunzione a favore

del mittente è una questione che deve essere stabilita di volta in volta (cfr. Maitre/Thalmann, in:

Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 20 ad

art. 20 PA, p. 431 e giurisprudenza citata).

Quanto

precede vale non solo quando è l’autorità a notificare un atto ma anche quando essa

è destinataria di un invio. Se, in tal caso, essa sostiene che il contenuto è

diverso da quello che pretende l’amministrato, non può limitarsi ad affermare

che le pare altamente inverosimile che l’invio sia andato perso nella sua

cancelleria, ma deve provare che il contenuto dell’invio era diverso (cfr. p.

es. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 settembre

1994.

C 94/94).

Come detto, l’autorità fiscale

non si è limitata a negare di aver ricevuto l’invio della contribuente, ma, al

contrario, ha confermato che le è pervenuta la dichiarazione d’imposta per le

persone fisiche, senza per contro ricevere alcun documento relativo all’imposta

sugli utili immobiliari. D’altronde, la contribuente non ha inviato copia della

documentazione che avrebbe trasmesso all’Ufficio di tassazione né ha spiegato

quali sono gli atti, relativi alla transazione immobiliare, che avrebbe

prodotto. Ancora con il ricorso, nonostante le spiegazioni contenute nella

decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo, si è limitata

ad affermare di non comprendere perché l’autorità fiscale “non accepte aver

ricevuto la [sua] lettera dal 29 aprile 2015” (sic). In tal modo, ha ignorato

il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha negato di aver ricevuto la sua

lettera, ma ha spiegato che la stessa conteneva altri documenti, relativi ad

una diversa pratica.

3.5

Che la ricorrente fosse

convinta di aver adempiuto correttamente i suoi obblighi fiscali, con l’invio

del 29 aprile 2015, è reso d’altronde poco verosimile da un’ulteriore

circostanza. Il 12 maggio 2015 le è stata infatti intimata una diffida, con la

quale le è stato attribuito un ultimo termine per adempiere ai suoi obblighi

per non incorrere nella multa e nella tassazione d’ufficio. Non si comprende perché

non avrebbe reagito a tale diffida, se avesse effettivamente inviato la documentazione

richiesta già il 29 aprile 2015.

3.6

Ne consegue che la

decisione dell’Ufficio di tassazione, di infliggere all’insorgente una multa

per violazione degli obblighi procedurali, si rivela legittima.

4.

Tassa di giustizia e

spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: