80.2015.182
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, prova di un invio all’Ufficio di tassazione
21 ottobre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.182
Lugano
21 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 giugno 2015 contro la decisione del 22 giugno 2015 in materia di multa
disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. Con atto pubblico
dell’11 giugno 2014, iscritto a Registro fondiario il 7 novembre 2014, __________
ha venduto alla __________ SA di __________ il mapp. n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 1'450'000.–.
Il 30 marzo 2015, la
venditrice ha inoltrato il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili
immobiliari, chiedendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento
nell’abitazione primaria.
B. L’RS 1 si è rivolto
alla contribuente, con scritto del 31 marzo 2015, ritornandole la dichiarazione
(“perché incompleta”) ed invitandola a completarla allegando l’atto di vendita
e quello di acquisto, la distinta dei costi di miglioria con relativa documentazione
e i documenti concernenti le altre deduzioni fatte valere. Inoltre, attirava la
sua attenzione sulla necessità di allegare copia del contratto di acquisto
dell’immobile sostitutivo, per ottenere il differimento dell’imposizione.
C. Non avendo la
contribuente dato seguito all’invito in questione, l’autorità fiscale la
diffidava dapprima (12 maggio 2015) e poi, con decisione del 10 giugno 2015, le
infliggeva una multa disciplinare di fr. 200.–.
Il
19 giugno 2015 la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo
così formulato:
Cari
funzionari delle imposte,
contro
questi bus alzo opposizione. I documenti in questione hanno inviato per
raccomandata elettronica su 29.04.15 (vedi ricevuta). Nella stessa partita
documenti sono stati preoccupanti 811.27.275.00.
Si
prega di controllare lì.
Alla lettera era allegata
copia di una ricevuta postale relativa all’invio di una raccomandata,
indirizzata all’RS 1 il 29 aprile 2015.
D. L’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 22 giugno 2015, con la
seguente motivazione:
Facciamo
osservare che l’invio per lettera raccomandata di cui alla ricevuta postale
29.04.2015 è da ricondurre all’inoltro della dichiarazione d’imposta ordinaria
per l’anno 2014; in quell’incarto non è stato allegato alcun giustificativo
utile alla dichiarazione sugli utili immobiliari, oggetto del contestato
decreto di multa.
E. Con
lettera del 27 giugno 2015, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da
quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1
così si esprime:
Cari
funzionari delle imposte,
Vostra
lettera del 22 junio 2015 recevuto il 25 junio 2015.
Non
comprendo por che lei non accepte aver ricevuto la mia lettera dal 29 aprile
2015.
Conta
questa multa alzo opposizione.
F. Nelle sue
osservazioni del 10 settembre 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere
il ricorso. Ribadito che l’invio del contribuente del 22 giugno 2015 conteneva
la dichiarazione per le imposte sul reddito e sulla sostanza, sottolinea che in
seguito è stata intrapresa una tassazione d’ufficio, contro cui la contribuente
ha interposto reclamo il 4 agosto 2015.
Diritto
1. Il ricorso solleva
alcuni dubbi circa la sua ricevibilità.
In primo luogo, è redatto
su carta che reca l’intestazione RI 1, mentre la decisione impugnata è stata
notificata alla moglie __________, debitrice dell’imposta sugli utili
immobiliari e come tale tenuta ad adempiere gli obblighi di procedura. Verosimilmente
è comunque la stessa contribuente ad aver firmato il ricorso. In alternativa si
dovrebbe supporre che il marito abbia agito quale suo rappresentante.
Anche la motivazione del
gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il testo è tradotto dal tedesco in un
modo a dir poco approssimativo. Come risulta anche dalle osservazioni
presentate dall’Ufficio di tassazione, nonostante la forma si riesce comunque a
comprendere la posizione della ricorrente.
Le questioni d’ordine
evocate non meritano tuttavia di essere approfondite, visto che il ricorso deve
essere respinto nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
2.2
Perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
2.3
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del
termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
3.
3.1.
Nella fattispecie, la
ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità
fiscale e sostiene di aver inviato una dichiarazione completa, con gli allegati
richiesti, il 29 aprile 2015. L’Ufficio di tassazione nega per contro di aver
ricevuto la dichiarazione in questione.
3.2
Va ricordato
che la contribuente aveva inoltrato una dichiarazione incompleta, con un calcolo
incomprensibile dell’utile e senza qualsivoglia allegato, già il 30 marzo 2015.
Appena ricevuto tale modulo, l’Ufficio di tassazione lo aveva ritornato alla
mittente, invitandola a completarlo e ad allegare la documentazione necessaria.
L’art. 198
cpv. 2 LT, applicabile per analogia anche nella procedura di imposizione degli
utili immobiliari (art. 213 LT) impone infatti al contribuente di
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e
inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine
stabilito. Precisa poi che il contribuente, che omette d'inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi
entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT).
Il 12 maggio 2015
l’Ufficio di tassazione ha diffidato la venditrice ad adempiere i suoi obblighi
procedurali, non avendo ancora ricevuto la documentazione richiesta.
3.3
La tesi della ricorrente,
secondo cui la dichiarazione, con gli allegati richiesti, sarebbe stata
inoltrata il 29 aprile 2015, non trova riscontro negli atti dell’autorità di
tassazione.
Secondo una
consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed
il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,
Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata).
È vero che
la ricorrente ha dimostrato di aver inviato all’RS 1 una raccomandata proprio
il 29 aprile 2015. Tuttavia, l’autorità fiscale ha replicato, facendo notare
che tale invio postale coincide con l’inoltro della dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche per il periodo fiscale 2014.
3.4
A questo proposito, se è
contestato il contenuto di un invio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, bisogna presumere che in quell’invio siano contenuti i documenti indicati
dal mittente, purché ne sia provata l’avvenuta notificazione. In diverse
sentenze, è stato tuttavia precisato che tale presunzione non è inconfutabile:
se il destinatario riesce a far valere circostanze concrete che fanno sorgere
dubbi circa il contenuto di un invio, il mittente ha l’onere di provare tale
contenuto. Quali siano le circostanze che giustificano i dubbi in merito al
contenuto dell’invio e consentono di far venire meno la presunzione a favore
del mittente è una questione che deve essere stabilita di volta in volta (cfr. Maitre/Thalmann, in:
Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 20 ad
art. 20 PA, p. 431 e giurisprudenza citata).
Quanto
precede vale non solo quando è l’autorità a notificare un atto ma anche quando essa
è destinataria di un invio. Se, in tal caso, essa sostiene che il contenuto è
diverso da quello che pretende l’amministrato, non può limitarsi ad affermare
che le pare altamente inverosimile che l’invio sia andato perso nella sua
cancelleria, ma deve provare che il contenuto dell’invio era diverso (cfr. p.
es. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 26 settembre
1994.
C 94/94).
Come detto, l’autorità fiscale
non si è limitata a negare di aver ricevuto l’invio della contribuente, ma, al
contrario, ha confermato che le è pervenuta la dichiarazione d’imposta per le
persone fisiche, senza per contro ricevere alcun documento relativo all’imposta
sugli utili immobiliari. D’altronde, la contribuente non ha inviato copia della
documentazione che avrebbe trasmesso all’Ufficio di tassazione né ha spiegato
quali sono gli atti, relativi alla transazione immobiliare, che avrebbe
prodotto. Ancora con il ricorso, nonostante le spiegazioni contenute nella
decisione con cui l’Ufficio di tassazione ha respinto il suo reclamo, si è limitata
ad affermare di non comprendere perché l’autorità fiscale “non accepte aver
ricevuto la [sua] lettera dal 29 aprile 2015” (sic). In tal modo, ha ignorato
il fatto che l’Ufficio di tassazione non ha negato di aver ricevuto la sua
lettera, ma ha spiegato che la stessa conteneva altri documenti, relativi ad
una diversa pratica.
3.5
Che la ricorrente fosse
convinta di aver adempiuto correttamente i suoi obblighi fiscali, con l’invio
del 29 aprile 2015, è reso d’altronde poco verosimile da un’ulteriore
circostanza. Il 12 maggio 2015 le è stata infatti intimata una diffida, con la
quale le è stato attribuito un ultimo termine per adempiere ai suoi obblighi
per non incorrere nella multa e nella tassazione d’ufficio. Non si comprende perché
non avrebbe reagito a tale diffida, se avesse effettivamente inviato la documentazione
richiesta già il 29 aprile 2015.
3.6
Ne consegue che la
decisione dell’Ufficio di tassazione, di infliggere all’insorgente una multa
per violazione degli obblighi procedurali, si rivela legittima.
4.
Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: