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Decisione

80.2015.19

Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, assenza dal cantone, non partenza per l’estero per lavoro

7 maggio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo fiscale 2013,

RI 1, divorziato, allora domiciliato ad __________, lavorava ancora come

regista presso la Pic Film SA.

Non avendo inoltrato la

dichiarazione fiscale 2013, nonostante un richiamo e la diffida del 17 giugno

2014, l’RS 1, con decisione del 17 luglio 2014 gli infliggeva una multa

disciplinare di fr. 100.- e gli attribuiva un termine di 20 giorni per

adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendolo che in caso contrario

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Decorso infruttuoso

anche quest’ultimo termine, con decisione del 17 settembre 2014, l’Ufficio di

tassazione notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013,

allestita d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr.

95'000.-, mentre il valore della sostanza imponibile complessivo era pari a fr.

0.- .

L’autorità osservava di

aver proceduto con la tassazione d’ufficio, poiché il contribuente non aveva

dato seguito alla diffida del 17 giugno 2014. Avvertiva il contribuente che

poteva impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione che la

stessa fosse manifestamente inesatta. Precisava che il reclamo doveva essere

motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che doveva

allegare la “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti

i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 novembre 2014, a cui accludeva la dichiarazione d’imposta 2013. Comunicava di essere rientrato da pochi giorni

da un viaggio all’estero e di essere stato licenziato dalla __________ SA a far

tempo dal mese di maggio. Indicava fra l’altro di essersi trasferito a __________,

nel Canton __________, dove era alla ricerca di un nuovo impiego fisso, non

offrendo il Canton Ticino grandi sbocchi professionali nel suo settore.

D. Con lettera del 28

novembre 2014 l’autorità comunicava al contribuente che il reclamo era tardivo

e gli assegnava un termine scadente il 9 dicembre 2014 per “giustificare e

documentare compiutamente i motivi del reclamo”, avvertendolo che in caso

contrario il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con scritto del 9

dicembre 2014, il contribuente comunicava che il reclamo era “giunto

tardivamente” a causa della sua assenza all’estero per ragioni professionali.

Dopo essere rimasto senza lavoro a far tempo dal mese di maggio, aveva trovato

un impiego provvisorio presso la __________ di __________, con la quale aveva

lavorato a partire dal mese di settembre fino a novembre in qualità di assistente

regista per la produzione di un documentario. Adduceva di aver dato la priorità

alle sue problematiche professionali, “data l’impellente necessità di far

quadrare i conti”, e aveva di conseguenza inviato la documentazione fiscale

“con un certo ritardo”.

F. Con decisione del 12

dicembre 2014, l’Ufficio si tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in

quanto era tardivo. Osservava che lo scritto inoltrato dal contribuente il 9

dicembre 2014, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era sufficiente

a sanare il vizio di forma.

G. Con scritto del 21

gennaio 2015 indirizzato all’Ufficio di tassazione, RI 1 ribadiva, per quanto

qui di interesse, che la tassazione effettuata era sbagliata e che aveva

presentato reclamo in ritardo a causa del suo trasloco nella Svizzera Interna e

della sua assenza all’estero per ragioni professionali. Indicava che per

giustificare la sua assenza aveva inviato copia delle ricevute dei suoi viaggi

e che, se fosse stato necessario, avrebbe prodotto anche la lettera di

licenziamento della __________ S.A. e i prospetti degli alberghi presso i quali

aveva alloggiato. Chiedeva che venisse considerata la sua difficile situazione

personale e professionale.

H. Con lettera del 23

gennaio 2015 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente, chiedendogli

se il suo scritto del 21 gennaio 2015 fosse da considerare quale ricorso contro

la decisione su reclamo del 12 dicembre 2014. Lo avvertiva che in tal caso la

lettera in questione sarebbe stata trasmessa per competenza alla Camera di

diritto Tributario.

Il contribuente rispondeva

al suddetto scritto dell’autorità il 29 gennaio 2015, confermando che la sua

lettera del 21 gennaio era da considerare quale ricorso.

L’Ufficio di tassazione

trasmetteva pertanto a questa Camera lo scritto del 21 gennaio 2015 dei contribuenti.

I. Con osservazioni

del 10 febbraio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di

respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.

L. Con replica dell’11

febbraio 2015, presentata insieme alla compagna __________ (che aveva a sua

volta presentato reclamo contro la propria tassazione 2013), il contribuente

ribadisce di avere inviato all’autorità fiscale già nel mese di novembre 2014

tutta la documentazione necessaria ad “attestare la verità” di quanto avevano

dichiarato. Indicano che sono entrambi senza impiego e di essere di fatto nulla

tenenti. Pertanto ritengono iniqua la decisione di tassazione d’ufficio che non

corrisponde alla loro reale situazione finanziaria. Osservano che le loro

ragioni sono “state comprese ed accettate” dall’autorità fiscale di __________,

con la quale vi era un problema simile, e che di conseguenza non hanno versato

alcun tributo.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.

Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione

dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo

interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere

ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

2.3

Nella fattispecie il

contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per mancato

inoltro della dichiarazione fiscale 2013. Come visto, l’ammissibilità di un

eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni che la

stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e indicasse

eventuali mezzi di prova. A prima vista, il contribuente ha adempiuto tali

requisiti, avendo (finalmente) allegato con il reclamo del 25 novembre 2014 la

dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi. L’Ufficio di

tassazione ne ha tuttavia contestato la tempestività, considerando tale scritto

del 25 novembre come un reclamo tardivo contro la tassazione d’ufficio del 17

settembre 2014. Ne consegue che a questa Camera compete esclusivamente la verifica

di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito

della dichiarazione fiscale nel frattempo prodotta.

2.4

Richiestogli di

giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva delle decisioni di

tassazione, il contribuente ha spiegato di essere stato assente all’estero per

ragioni professionali e che poi, una volta rientrato in Ticino e aver in

seguito perso il posto di lavoro, si era trasferito in Svizzera interna per

cercare un nuovo impiego.

Una costante giurisprudenza

stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di

restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una

partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente

ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che

le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n.

80.1997.85

del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono

rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II

ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Anche in questo

frangente l’art. 133 cpv. 3 LIFD trova applicazione; il contribuente deve fare

valere l’impedimento nei trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.

2.5

In concreto, proprio

poiché la partenza per l’estero è avvenuta per ragioni lavorative, è evidente

che non si tratta di un’assenza imprevista, che non gli avrebbe consentito di

organizzarsi di conseguenza, per esempio, incaricando una persona di fiducia di

ritirare la sua corrispondenza e di prendere i provvedimenti necessari per

tutelare i suoi diritti. Per gli stessi motivi non può essere ritenuto una

giustificazione valida nemmeno il susseguente trasloco in Svizzera interna per

cercare nuovi sbocchi professionali. Certo, il contribuente non poteva

prevedere di essere licenziato e di trasferirsi poi a __________ nel Canton __________;

ciò non è comunque sufficiente a giustificare una restituzione del termine per

interporre reclamo. Il contribuente avrebbe potuto, se del caso, anche qui

conferire procura ad un’altra persona, affinché si occupasse delle questioni

fiscali.

D’altronde un impedimento

passeggero non può essere preso in considerazione, a maggior ragione quando

quest’ultimo non si presenta alla scadenza del termine per presentare reclamo (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 14 ad art.

134.

LIFD, p. 1284). Il contribuente ha indicato di aver traslocato ad inizio settembre.

Al Comune di __________ tuttavia il trasferimento di domicilio è stato

annunciato per il 22 settembre 2014. La decisione di tassazione d’ufficio è stata

intimata il 17 settembre 2014, quando cioè il trasferimento del domicilio non

era ancora effettivo. In ogni caso tale circostanza non è sufficiente a giustificare

una restituzione dei termini: l’eventuale impedimento sarebbe comunque cessato

ben prima dello spirare del termine per interporre reclamo. Pur comprendendo le

preoccupazioni che le intervenute difficoltà professionali abbiano generato nel

contribuente, le stesse non sono certamente state tali da impedirgli di

tutelare i suoi interessi fiscali, né, se del caso, di incaricare una terza

persona di occuparsene.

Va altresì ricordato che

il contribuente ha una certa abitudine a trascurare i suoi obblighi fiscali.

Difatti, sia per il 2011 che per il 2012 gli era stata inflitta una multa

disciplinare e nel 2011 era già stato tassato d’ufficio.

3.

3.1

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, in quanto i motivi da lui

invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli art.

195.

cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può entrare

nel merito delle censure sollevate dal contribuente.

3.2

Per quanto attiene alle

difficoltà economiche invocate del contribuente, gli si ricorda che le stesse

non sono in grado di giustificare una modifica della tassazione, ma vanno

semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art. 246 cpv. 1 LT al

contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’interesse o

della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi

dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo l’art. 246

cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e corredata

dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide

sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.

Va comunque rilevato che

l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio, ormai

passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia” al di

sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti,

esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di

presupposti precisi (Beusch, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Nonostante l’esito del

ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche del ricorrente, si

rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: