80.2015.194
Deduzioni: spese professionali, trasporto, veicolo privato, obbligo di usare il proprio mezzo per trasferte professionali, solo per i giorni in cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte
4 marzo 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.194
80.2015.195
Lugano
4 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 settembre 2015 contro la decisione del 19 agosto 2015 in materia di IC
e di IFD 2014
Fatti
A. Per il periodo
fiscale 2014, l’avv. RI 1 dichiarava redditi per complessivi CHF 49'380.--,
facendo valere deduzioni per CHF 24'471.-- di cui CHF 12’532.-- a titolo di
spese professionali dei dipendenti [di cui CHF 2'380.– per il trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato e CHF 5'102.-- quali spese
di perfezionamento].
B. Con decisione 1.7.2015
l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] riconosceva spese di
trasporto per soli CHF 600.–. Non attribuiva alla contribuente alcuna deduzione
per l’uso del veicolo privato, ma unicamente il costo dell’abbonamento del
mezzo pubblico, e negava la deduzione delle spese di perfezionamento [siccome
non erano adempiuti i parametri di legge].
C. Il 28.7.2015 l’avv. RI
1 presentava reclamo avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014.
La reclamante contestava
il mancato riconoscimento sia delle spese di perfezionamento sia delle spese per
l’uso del veicolo privato.
In particolare, quo
all’utilizzo del veicolo privato, la contribuente precisava:
(...). Come già indicato nella dichiarazione fiscale la
sottoscritta è impiegata presso lo Studio Legale __________ di __________ in
qualità di avvocato.
L’utilizzo
del veicolo privato è richiesto per motivi di lavoro (v. dichiarazione
allegata). Non è possibile, né esigibile eseguire gli spostamenti richiesti
(per udienze in tutto il Cantone, sopralluoghi, ecc.) con i mezzi pubblici e
considerato che gli orari e le coincidenze sono sfavorevoli, diverse località
vengono servite a orari improponibili e il tempo di viaggio si raddoppierebbe
se non triplicherebbe. Inoltre si segnala che la sottoscritta è iscritta
nell’elenco degli avvocati di picchetto per il Ministero pubblico. Ciò
significa essere raggiungibili 24h su 24. Non sarebbe possibile raggiungere il
Ministero Pubblico durante la notte senza utilizzare l’auto privata. (...).
L’avv. RI 1 postulava
pertanto il riconoscimento delle deduzioni fatte valere per l’uso del veicolo
privato (per un importo di CHF 2'580.--) nonché quelle relative al
perfezionamento professionale (CHF 5'102.--).
D. Mediante decisione su
reclamo 19.8.2015 l’UT respingeva entrambe le censure sollevate dalla
contribuente con la seguente motivazione:
Reclamo
deciso come a calcolo dell’imponibile: a norma di legge e giurisprudenza sono
deducibili le spese di perfezionamento per essere in grado di svolgere la
professione. I costi sostenuti per uno stage all’estero, non retribuito, non
possono essere considerati di perfezionamento. La contribuente, dopo
l’ottenimento del brevetto, è in grado di svolgere la professione con le conoscenze
acquisite. I costi richiesti in deduzione sono quindi da considerare di
mantenimento e non deducibili.
A
norma di legge, prassi e giurisprudenza sono deducibili le spese di viaggio dal
domicilio al luogo di lavoro. La prassi si è sviluppata nel senso di accordare
la deduzione delle spese di viaggio pari al costo di un abbonamento per l’uso
dei mezzi pubblici, laddove è possibile farvi capo. Per la tratta in esame è
senz’altro possibile effettuare la trasferta con i mezzi pubblici. Viene di conseguenza
confermata la deduzione di Fr. 600 accordata in prima sede. Ulteriori spostamenti,
a partire dal luogo di lavoro, sono regolati dal rapporto contrattuale con il
datore di lavoro ed è quindi irrilevante, per la concessione della deduzione
qui in discussione, l’uso del veicolo privato.
E. Con tempestivo
ricorso 17/18.9.2015 l’avv. RI 1 insorge contro la decisione dell’UT per
l’IC/IFD 2014 limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per l’utilizzo
del veicolo privato [deduzione accordata limitatamente all’abbonamento del
mezzo pubblico]. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti presentati
dinanzi all’UT a suffragio della necessità del veicolo privato per svolgere il
suo lavoro.
Secondo
l’insorgente, contrariamente a quanto affermato dall’UT, la giurisprudenza di
questa Camera ammetterebbe in deduzione le spese di trasporto con un veicolo
privato, laddove alcun mezzo pubblico è a disposizione oppure il contribuente
non può servirsene (inc. CDT __________ del 25.2.2015).
Inoltre,la ricorrente fa valere come l’art. 5 cpv. 3
dell’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale
diretta (Ordinanza sulle spese professionali) sancisca che, se non è
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevolmente possibile
pretendere che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese
del veicolo privato.
Anche secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera, le spese di trasporto con un veicolo
privato sarebbero considerate necessarie solo se non si può pretendere da un
contribuente che si serva di un mezzo pubblico [sentenza TF 2C_807/2011 del
9.7.2012]. Tra i motivi addotti dall’Alta Corte a supporto della deduzione in parola
vi sarebbe la dipendenza dal veicolo privato per l’esercizio della professione,
rispettivamente l’obbligo di utilizzarlo per le trasferte professionali.
F. Con scritto 3.2.2016 questa
Camera ha interpellato l’avv. RI 1 chiedendole di voler comprovare /
documentare la necessità dell’utilizzo del veicolo privato per motivi
professionali, segnatamente apportando giustificativi dei rimborsi delle trasferte
da parte del datore di lavoro, ecc.
G. Con missiva
19/22.2.2016, l’insorgente ha prodotto la dichiarazione del datore di lavoro,lo
Studio legale __________ – __________ – __________, dalla quale emerge come,
nel periodo fiscale 2014 [da metà aprile a dicembre 2014] sono state rimborsate
trasferte per 488 km per lo svolgimento di pratiche a quest’ultima assegnate.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),
segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9)
e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
1.3.
Le spese necessarie all’acquisizione del reddito sono
quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che sono essenzialmente
legate all’ottenimento del reddito. In altri termini è sufficiente che la spesa
sia economicamente necessaria all’ottenimento del reddito e che non possa
essere esatto dal contribuente che se ne astenga (sentenza TF 2C_445/2008 del
26.11.2008, consid. 5.2.).
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente fa valere come dal 15.4.2014 al
31.12.2014
ella abbia utilizzato il veicolo privato per spostarsi dal luogo di
domicilio – ossia __________ – al luogo di lavoro __________ – percorrendo
quotidianamente 20 chilometri al giorno, per 170 giorni lavorativi, e per un
totale di 3'400 chilometri, facendo valere una deduzione di CHF 2'380.--.
La necessità del veicolo
privato nell’ambito della dichiarazione fiscale veniva giustificata con la
notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro
sfavorevoli.
2.2
Secondo
l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto
quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa
effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo
su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette
con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili
(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km).
Anche
per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo
pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5
cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno
che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per
l’automobile).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in
particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo
pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se
l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei
mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo
per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n.2C_477/2009
dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n.2C_807/2011
del 9 luglio 2012, consid.
2.3.1
e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato
appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro,
non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del
mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento
personale, non deducibili (Koller,
Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der
direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con
riferimento alla sentenza del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio
2003, consid. 4.2).
3.
3.1.
Nel
caso che qui ci occupa l’Ufficio di tassazione ha accordato CHF 600.-- come
deduzione dell’abbonamento per il mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro.
La ricorrente sostiene per contro di non potersi servire dei mezzi pubblici,
sia a causa degli orari sfavorevoli di questi ultimi sia per la necessità di servirsi
del veicolo privato durante lo svolgimento della sua attività professionale.
3.2
Nel periodo fiscale
litigioso, la ricorrente era domiciliata a __________ e, dal 15 aprile, lavorava
a __________. Dalla consultazione del sito internet http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2014/62.311.pdf
[sito internet consultato il 1°.3.2016] è emerso come – per il periodo fiscale
oggetto del gravame – la linea dei bus 311 “__________– __________ – __________”
collegava il domicilio, sito in via Cantonale 128 distante dalla fermata del
bus, __________ – Posta, di soli cinque minuti a piedi [https://www.google.ch/maps/,
sito internet consultato il 1°.3.2016], alla Stazione di __________ in 25
minuti di tragitto, con partenze a scadenza di 30 minuti.
In particolare, per quanto
attiene alla mattina, gli orari di partenza dalla posta di __________ erano
molteplici: 5:54/6:24/6:50/7:24/7:54/8:10/8:54. Per quanto attiene alla sera,
la linea 311 “__________– __________ – __________” aveva orari di partenza alle
17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/20:30 con tempo di tragitto di 25 minuti.
3.3
Nel caso di specie, si può
certamente ammettere che la località di __________ fosse ben servita dai mezzi
pubblici che permettevano all’insorgente di potersi spostare sino a __________
/ __________ in tempi di percorrenza brevi e con una sufficiente frequenza di
corse sia al mattino sia alla sera. Inoltre il domicilio della qui ricorrente
dista soli cinque minuti a piedi dalla fermata del bus.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto
essere giustificato con la distanza delle fermate del mezzo pubblico o con
l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro.
3.4
Dalla consultazione del
sito internet http://www3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/calcolatore/default.php#
(sito internet consultato il 1°.3.2016) e che riporta le tariffe in vigore da
dicembre 2014, risulta che l’abbonamento per adulti per percorrere il tragitto
tra __________ e __________ ha il costo di CHF 621.-- per anno.
3.5
Resta
da esaminare l’argomento costituito dalla pretesa dipendenza della contribuente
dall’impiego del veicolo privato per l’esercizio della professione.
Nella
dichiarazione rilsciata alla ricorrente dal datore di lavoro risulta che le
sono state rimborsate spese di trasferta per complessivi 488 chilometri. Non è
stato fornito alcun dettaglio in merito al numero delle trasferte e
segnatamente al numero di giorni in cui si sono verficate. Ammettendo una
percorrenza media di 25 chilometri per trasferta, i giorni in cui la
contribuente ha necessitato del veicolo privato si riduce a meno di venti. L’attestazione
indica poi una trentina di trasferte da una sede all’altra dello studio legale
(da __________ a __________). Ci si può domandare se per questi spostamenti la
ricorrente necessitasse effettivamente dell’automobile, se si considera che la
sede di __________ dello studio legale è addirittura più vicina al suo
domicilio ed è pertanto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
Per
economia di giudizio, non mette conto tuttavia approfondire ulteriormente la
questione e pertanto si può ammettere che l’avv. abbia abbisognato del veicolo
privato, per trasferte professionali, per cinquanta giorni.
Ritenendo CHF 0.70 per un
tragitto di 20 km [andata e ritorno tra __________ e __________, http://fr.viamichelin.ch,
sito internet consultato il 1°.3.2016] per cinquanta giorni lavorativi, si ha
una somma di CHF 50 x 14.– ossia CHF 700.–.
Per le dichiarazioni
fiscali dei prossimi periodi fiscali, è tuttavia auspicabile che l’insorgente
produca documentazione più precisa in merito alle trasferte rimborsate dal
datore di lavoro, allo scopo di provare la necessità del veicolo privato per lo
svolgimento della sua attività lucrativa.
3.6
Ne consegue quindi come
visto quanto sopra può apparire corretta la somma di CHF 600.-- (abbonamento
ritenuto dall’Ufficio di tassazione) in aggiunta a CHF 700.-- (tragitto
domicilio – posto di lavoro per cinquanta giorni), per complessivi CHF 1'300.--.
4.
Il gravame è quindi
parzialmente accolto.
Ritenuto come la
ricorrente postulava il riconoscimento della deduzione di CHF 2'580.-- a titolo
di deduzione per le spese di trasporto ed in definitiva viene ammessa una
deduzione di CHF 1'300.--, la tassa di giustizia e le spese processuali vengono
poste a carico dell’insorgente nella misura della sua soccombenza, stabilita in
½.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo 19.8.2015 è riformata nel senso che viene
ammessa una deduzione per spese di trasporto di CHF 1'300.--.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 300.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: