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Decisione

80.2015.194

Deduzioni: spese professionali, trasporto, veicolo privato, obbligo di usare il proprio mezzo per trasferte professionali, solo per i giorni in cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte

4 marzo 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per il periodo

fiscale 2014, l’avv. RI 1 dichiarava redditi per complessivi CHF 49'380.--,

facendo valere deduzioni per CHF 24'471.-- di cui CHF 12’532.-- a titolo di

spese professionali dei dipendenti [di cui CHF 2'380.– per il trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato e CHF 5'102.-- quali spese

di perfezionamento].

B. Con decisione 1.7.2015

l’Ufficio di tassazione di __________ [di seguito UT] riconosceva spese di

trasporto per soli CHF 600.–. Non attribuiva alla contribuente alcuna deduzione

per l’uso del veicolo privato, ma unicamente il costo dell’abbonamento del

mezzo pubblico, e negava la deduzione delle spese di perfezionamento [siccome

non erano adempiuti i parametri di legge].

C. Il 28.7.2015 l’avv. RI

1 presentava reclamo avverso la decisione di tassazione IC/IFD 2014.

La reclamante contestava

il mancato riconoscimento sia delle spese di perfezionamento sia delle spese per

l’uso del veicolo privato.

In particolare, quo

all’utilizzo del veicolo privato, la contribuente precisava:

(...). Come già indicato nella dichiarazione fiscale la

sottoscritta è impiegata presso lo Studio Legale __________ di __________ in

qualità di avvocato.

L’utilizzo

del veicolo privato è richiesto per motivi di lavoro (v. dichiarazione

allegata). Non è possibile, né esigibile eseguire gli spostamenti richiesti

(per udienze in tutto il Cantone, sopralluoghi, ecc.) con i mezzi pubblici e

considerato che gli orari e le coincidenze sono sfavorevoli, diverse località

vengono servite a orari improponibili e il tempo di viaggio si raddoppierebbe

se non triplicherebbe. Inoltre si segnala che la sottoscritta è iscritta

nell’elenco degli avvocati di picchetto per il Ministero pubblico. Ciò

significa essere raggiungibili 24h su 24. Non sarebbe possibile raggiungere il

Ministero Pubblico durante la notte senza utilizzare l’auto privata. (...).

L’avv. RI 1 postulava

pertanto il riconoscimento delle deduzioni fatte valere per l’uso del veicolo

privato (per un importo di CHF 2'580.--) nonché quelle relative al

perfezionamento professionale (CHF 5'102.--).

D. Mediante decisione su

reclamo 19.8.2015 l’UT respingeva entrambe le censure sollevate dalla

contribuente con la seguente motivazione:

Reclamo

deciso come a calcolo dell’imponibile: a norma di legge e giurisprudenza sono

deducibili le spese di perfezionamento per essere in grado di svolgere la

professione. I costi sostenuti per uno stage all’estero, non retribuito, non

possono essere considerati di perfezionamento. La contribuente, dopo

l’ottenimento del brevetto, è in grado di svolgere la professione con le conoscenze

acquisite. I costi richiesti in deduzione sono quindi da considerare di

mantenimento e non deducibili.

A

norma di legge, prassi e giurisprudenza sono deducibili le spese di viaggio dal

domicilio al luogo di lavoro. La prassi si è sviluppata nel senso di accordare

la deduzione delle spese di viaggio pari al costo di un abbonamento per l’uso

dei mezzi pubblici, laddove è possibile farvi capo. Per la tratta in esame è

senz’altro possibile effettuare la trasferta con i mezzi pubblici. Viene di conseguenza

confermata la deduzione di Fr. 600 accordata in prima sede. Ulteriori spostamenti,

a partire dal luogo di lavoro, sono regolati dal rapporto contrattuale con il

datore di lavoro ed è quindi irrilevante, per la concessione della deduzione

qui in discussione, l’uso del veicolo privato.

E. Con tempestivo

ricorso 17/18.9.2015 l’avv. RI 1 insorge contro la decisione dell’UT per

l’IC/IFD 2014 limitatamente al mancato riconoscimento della deduzione per l’utilizzo

del veicolo privato [deduzione accordata limitatamente all’abbonamento del

mezzo pubblico]. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti presentati

dinanzi all’UT a suffragio della necessità del veicolo privato per svolgere il

suo lavoro.

Secondo

l’insorgente, contrariamente a quanto affermato dall’UT, la giurisprudenza di

questa Camera ammetterebbe in deduzione le spese di trasporto con un veicolo

privato, laddove alcun mezzo pubblico è a disposizione oppure il contribuente

non può servirsene (inc. CDT __________ del 25.2.2015).

Inoltre,la ricorrente fa valere come l’art. 5 cpv. 3

dell’Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale

diretta (Ordinanza sulle spese professionali) sancisca che, se non è

disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevolmente possibile

pretendere che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese

del veicolo privato.

Anche secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte svizzera, le spese di trasporto con un veicolo

privato sarebbero considerate necessarie solo se non si può pretendere da un

contribuente che si serva di un mezzo pubblico [sentenza TF 2C_807/2011 del

9.7.2012]. Tra i motivi addotti dall’Alta Corte a supporto della deduzione in parola

vi sarebbe la dipendenza dal veicolo privato per l’esercizio della professione,

rispettivamente l’obbligo di utilizzarlo per le trasferte professionali.

F. Con scritto 3.2.2016 questa

Camera ha interpellato l’avv. RI 1 chiedendole di voler comprovare /

documentare la necessità dell’utilizzo del veicolo privato per motivi

professionali, segnatamente apportando giustificativi dei rimborsi delle trasferte

da parte del datore di lavoro, ecc.

G. Con missiva

19/22.2.2016, l’insorgente ha prodotto la dichiarazione del datore di lavoro,lo

Studio legale __________ – __________ – __________, dalla quale emerge come,

nel periodo fiscale 2014 [da metà aprile a dicembre 2014] sono state rimborsate

trasferte per 488 km per lo svolgimento di pratiche a quest’ultima assegnate.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),

segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9)

e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono

quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il

necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

1.3.

Le spese necessarie all’acquisizione del reddito sono

quelle che il contribuente non può ragionevolmente evitare e che sono essenzialmente

legate all’ottenimento del reddito. In altri termini è sufficiente che la spesa

sia economicamente necessaria all’ottenimento del reddito e che non possa

essere esatto dal contribuente che se ne astenga (sentenza TF 2C_445/2008 del

26.11.2008, consid. 5.2.).

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente fa valere come dal 15.4.2014 al

31.12.2014

ella abbia utilizzato il veicolo privato per spostarsi dal luogo di

domicilio – ossia __________ – al luogo di lavoro __________ – percorrendo

quotidianamente 20 chilometri al giorno, per 170 giorni lavorativi, e per un

totale di 3'400 chilometri, facendo valere una deduzione di CHF 2'380.--.

La necessità del veicolo

privato nell’ambito della dichiarazione fiscale veniva giustificata con la

notevole distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro

sfavorevoli.

2.2

Secondo

l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto

quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa

effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo

su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette

con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili

(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km).

Anche

per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo

pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5

cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di

un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno

che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole

pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere

dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene

periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il

motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per

l’automobile).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in

particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo

pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se

l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei

mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo

per l’esercizio della professione (cfr. p. es. le sentenze TF n.2C_477/2009

dell’8 gennaio 2010, consid. 3.3.; n.2C_807/2011

del 9 luglio 2012, consid.

2.3.1

e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato

appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se, per contro,

non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del

mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento

personale, non deducibili (Koller,

Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der

direkten Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con

riferimento alla sentenza del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio

2003, consid. 4.2).

3.

3.1.

Nel

caso che qui ci occupa l’Ufficio di tassazione ha accordato CHF 600.-- come

deduzione dell’abbonamento per il mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro.

La ricorrente sostiene per contro di non potersi servire dei mezzi pubblici,

sia a causa degli orari sfavorevoli di questi ultimi sia per la necessità di servirsi

del veicolo privato durante lo svolgimento della sua attività professionale.

3.2

Nel periodo fiscale

litigioso, la ricorrente era domiciliata a __________ e, dal 15 aprile, lavorava

a __________. Dalla consultazione del sito internet http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2014/62.311.pdf

[sito internet consultato il 1°.3.2016] è emerso come – per il periodo fiscale

oggetto del gravame – la linea dei bus 311 “__________– __________ – __________”

collegava il domicilio, sito in via Cantonale 128 distante dalla fermata del

bus, __________ – Posta, di soli cinque minuti a piedi [https://www.google.ch/maps/,

sito internet consultato il 1°.3.2016], alla Stazione di __________ in 25

minuti di tragitto, con partenze a scadenza di 30 minuti.

In particolare, per quanto

attiene alla mattina, gli orari di partenza dalla posta di __________ erano

molteplici: 5:54/6:24/6:50/7:24/7:54/8:10/8:54. Per quanto attiene alla sera,

la linea 311 “__________– __________ – __________” aveva orari di partenza alle

17:00/17:30/18:00/18:30/19:00/20:30 con tempo di tragitto di 25 minuti.

3.3

Nel caso di specie, si può

certamente ammettere che la località di __________ fosse ben servita dai mezzi

pubblici che permettevano all’insorgente di potersi spostare sino a __________

/ __________ in tempi di percorrenza brevi e con una sufficiente frequenza di

corse sia al mattino sia alla sera. Inoltre il domicilio della qui ricorrente

dista soli cinque minuti a piedi dalla fermata del bus.

Il riconoscimento della

deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto

essere giustificato con la distanza delle fermate del mezzo pubblico o con

l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro.

3.4

Dalla consultazione del

sito internet http://www3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/calcolatore/default.php#

(sito internet consultato il 1°.3.2016) e che riporta le tariffe in vigore da

dicembre 2014, risulta che l’abbonamento per adulti per percorrere il tragitto

tra __________ e __________ ha il costo di CHF 621.-- per anno.

3.5

Resta

da esaminare l’argomento costituito dalla pretesa dipendenza della contribuente

dall’impiego del veicolo privato per l’esercizio della professione.

Nella

dichiarazione rilsciata alla ricorrente dal datore di lavoro risulta che le

sono state rimborsate spese di trasferta per complessivi 488 chilometri. Non è

stato fornito alcun dettaglio in merito al numero delle trasferte e

segnatamente al numero di giorni in cui si sono verficate. Ammettendo una

percorrenza media di 25 chilometri per trasferta, i giorni in cui la

contribuente ha necessitato del veicolo privato si riduce a meno di venti. L’attestazione

indica poi una trentina di trasferte da una sede all’altra dello studio legale

(da __________ a __________). Ci si può domandare se per questi spostamenti la

ricorrente necessitasse effettivamente dell’automobile, se si considera che la

sede di __________ dello studio legale è addirittura più vicina al suo

domicilio ed è pertanto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Per

economia di giudizio, non mette conto tuttavia approfondire ulteriormente la

questione e pertanto si può ammettere che l’avv. abbia abbisognato del veicolo

privato, per trasferte professionali, per cinquanta giorni.

Ritenendo CHF 0.70 per un

tragitto di 20 km [andata e ritorno tra __________ e __________, http://fr.viamichelin.ch,

sito internet consultato il 1°.3.2016] per cinquanta giorni lavorativi, si ha

una somma di CHF 50 x 14.– ossia CHF 700.–.

Per le dichiarazioni

fiscali dei prossimi periodi fiscali, è tuttavia auspicabile che l’insorgente

produca documentazione più precisa in merito alle trasferte rimborsate dal

datore di lavoro, allo scopo di provare la necessità del veicolo privato per lo

svolgimento della sua attività lucrativa.

3.6

Ne consegue quindi come

visto quanto sopra può apparire corretta la somma di CHF 600.-- (abbonamento

ritenuto dall’Ufficio di tassazione) in aggiunta a CHF 700.-- (tragitto

domicilio – posto di lavoro per cinquanta giorni), per complessivi CHF 1'300.--.

4.

Il gravame è quindi

parzialmente accolto.

Ritenuto come la

ricorrente postulava il riconoscimento della deduzione di CHF 2'580.-- a titolo

di deduzione per le spese di trasporto ed in definitiva viene ammessa una

deduzione di CHF 1'300.--, la tassa di giustizia e le spese processuali vengono

poste a carico dell’insorgente nella misura della sua soccombenza, stabilita in

½.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo 19.8.2015 è riformata nel senso che viene

ammessa una deduzione per spese di trasporto di CHF 1'300.--.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 300.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: