80.2015.196
Imposta sulla sostanza: imponibile, crediti nei confronti dei figli, non stralcio sulla base dell’affermazione di avere effettivamente fatto donazioni e non prestiti ai figli
19 dicembre 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.196
Lugano
19 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretari
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 settembre 2015 contro la decisione del 19 agosto 2015 in materia di IC
2013.
Fatti
A. __________, nata nel
1914, è deceduta il 16.11.2014. Gli eredi sono i figli RA 1 e RI 1. La
dichiarazione d’imposta 2013 è stata inoltrata il 10 settembre 2014 ed è stata
sottoscritta da __________, in quanto la madre era stata trasferita in casa di
riposo a fine estate 2014. Nell’elenco titoli allegato alla dichiarazione, sono
stati indicati, fra gli altri, i seguenti crediti (prestiti senza interessi):
__________
fr. 90'000.–
Con una lettera del 20
ottobre 2014, __________ si è rivolta all’RS 1 (di seguito UT), indicando come il
padre, __________, deceduto nel marzo 1998, avesse dato ai figli degli anticipi
ereditari. Onde poter disporre di tali somme, __________ avrebbe fatto emettere
ipoteche su beni immobiliari di sua proprietà. Nel corso degli anni le ipoteche
sarebbero state estinte in concomitanza con la vendita degli stabili. RI 1 postulava
pertanto un incontro con l’Ufficio di tassazione per correggere la dichiarazione,
stralciando dagli attivi i prestiti figuranti nella partita fiscale della madre,
di fr. 620'000.- nei confronti dei figli, trattandosi a suo avviso di anticipi di
eredità.
Dopo una serie di incontri
tenutisi presso l’UT di __________ (dei quali peraltro non v’è verbale), con decisione
17.6.2016 l’UT di __________, per quanto concerne la sostanza indicata per l’imposta
cantonale riprendeva dalla dichiarazione l’importo di fr. 739'940.- relativo ai
titoli e capitali. Nelle motivazioni si indicava: “Crediti nei confronti di RA
1 e di RI 1 esposti come in precedenza”. Il reddito imponibile veniva quantificato
in fr. 34'900.- e la sostanza imponibile in fr. 651'000.-.
B. Con reclamo 25/26.6.2015
la RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013,
limitatamente all’imposta cantonale. In particolare veniva contestata la mancata
correzione della posizione “Titoli e capitali”, che avrebbe dovuto essere di fr.
119'940.- anziché fr. 620'000.-. I reclamanti ritenevano come i prestiti, indicati
nella dichiarazione fiscale della defunta madre, non dovessero essere considerati
tali, ma come anticipi ereditari. Gli insorgenti precisavano di non chiedere una
revisione delle decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, ma postulavano
la correzione delle tassazioni ancora aperte o in fase d’emissione.
C. Con decisione 19.8.2015
l’UT respingeva il reclamo presentato dalla RI 1 con la seguente motivazione:
1.“(...)
contrariamente a quanto affermato nel reclamo della sua dichiarazione d’imposta
del 1997/1998 (situazione al 01.01.1997) il defunto signor __________ dichiarava
tra l’altro i crediti seguenti:
Credito
verso __________ (genero) fr. 120'000
Credito
verso __________ (figlia) fr. 175'000
Credito
verso __________ (figlio) fr. 325'000
Considerandi
2.
(...) che in seguito al decesso del signor __________, la cui erede unica era la
moglie __________, nelle sue dichiarazioni d’imposta dal 1999 al 2010 la signora
__________ ha sempre dichiarato i valori seguenti:
Credito
verso __________ (genero) fr. 120’000
Credito
verso __________ (figlia) fr. 175’000
Credito
verso __________ (figlio) fr. 325’000
3.
Che dal 2011 al 2013 da parte della signora __________ sono stati dichiarati i valori
seguenti:
Credito
verso __________ (modifica delle generalità del debitore) fr. 120’000
Credito
verso __________ fr. 175’000
Credito
verso __________ fr. 325’000
4.
che non risultano essere mai stati precedentemente notificati e quindi nemmeno imposti
gli anticipi ereditari concessi alla figlia __________ (120'000 nel 1979 e 175'000
nel 1985) ed al figlio __________ (200'000 nel 1988 e 125'000 nel 1995).
5.
che quindi al momento del decesso del signor __________ i crediti citati per complessivi
fr. 620'000 nei confronti del genero (fr. 120'000) della figlia (fr. 175'000) e
del figlio (fr. 325'000) sono stati considerati nell’attivo successorio
6.
che infine in quanto erede unica del defunto signor __________ la signora __________
è diventata di fatto creditrice nei confronti del genero e della figlia; l’ufficio
di tassazione di __________ decide di confermare l’imposizione di fr. 620'000.-
Il reddito imponibile veniva
quantificato in fr. 34'900.- e la sostanza imponibile in fr. 651'000.-.
D. Con ricorso 18.9.2015
la CE fu RI 1 insorge avverso la decisione su reclamo. I ricorrenti espongono i
medesimi argomenti già sollevati in sede di reclamo. Ritengono che i soldi che sono
stati loro dati da parte di __________ fossero da considerare come anticipi ereditari
e non come prestiti. I ricorrenti sostengono di essersi avveduti dell’errore a partire
dal momento in cui RI 1 era stata trasferita presso la casa di riposo, con conseguenza
del pagamento di un’importante retta. Gli insorgenti spiegano inoltre di non aver
chiesto ristorni per gli ultimi 15 anni, durante i quali la madre aveva pagato molte
più tasse di quanto avrebbe dovuto.
Diritto
1.
1.1.
L’imposta sulla sostanza ha
per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).
Essa si compone della totalità
degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione per quei
beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione speciale,
quali le suppellettili domestiche e gli oggetti di uso corrente (art. 44 cpv. 2
LT).
1.2
Come detto, all’imposta sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti
valutabili in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto
che si tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n.
2.
ad art. 13 LAID, p. 245). Vi rientra
pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad una persona
secondo il diritto privato e che possono essere di natura sia reale sia obbligatoria
(Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
6ª ediz., Zurigo 2002, p. 167).
1.3
Determinata in base al suo
stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52
cpv. 1 LT), la sostanza imponibile è di principio valutata al suo valore venale,
riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari (secondo l’art.
42.
cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima
ufficiale).
Quanto alla valutazione
dei crediti, si applica il cosiddetto principio del valore nominale: i crediti sono
di principio imposti al loro valore nominale. Una deroga è ammessa solo se l’esistenza
stessa del credito è dubbia, se il credito non è valutabile con certezza o se il
creditore è minacciato dal pericolo di subire una perdita. Per procedere alla valutazione
di diritti o crediti incerti o contestati, si deve in altri termini tener conto
del cosiddetto grado di verosimiglianza della perdita (Zigerlig/Jud, op. cit., n. 17 ad art. 14 LAID, p. 264; cfr. anche
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 2a
ediz., Zurigo 2013, n. 19 ad § 39, p. 712).
In questo senso
va inteso l’art. 45 cpv. 4 LT, secondo cui i diritti e i crediti litigiosi o di
dubbia esigibilità vanno valutati prendendo in considerazione la perdita probabile.
2.
2.1.
Con il loro ricorso, gli eredi
della defunta RI 1 sostengono che quest’ultima avrebbe erroneamente dichiarato
di vantare dei crediti nei confronti dei figli (ed anche del genero). Infatti, fra
la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta, il suo defunto marito,
__________, aveva voluto, al momento in cui aveva dato parte dei suoi beni al genero,
alla figlia ed al figlio, concedere loro degli anticipi ereditari e non dei
prestiti.
Di parere contrario l’UT che,
riprendendo i dati contenuti non solo nella dichiarazione d’imposta della
defunta RI 1, relativa al periodo fiscale litigioso, ma anche in quella
presentata da __________ per il periodo fiscale 1997/1998 (lo stesso è deceduto
il 6.3.1998), come pure nell’inventario stilato dopo la morte di quest’ultimo, ritiene
che gli importi in discussione corrisponderebbero a crediti derivanti da prestiti
concessi a genero, figlia e figlio.
2.2
L’art. 142 cpv. 1 LT, prevede
che all’imposta sulle donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni
tra vivi, devolute senza controprestazione corrispondente. L’art. 142 cpv. 2 lit.
c LT dispone che siano in particolare donazioni gli anticipi ereditari, anche se
soggetti a collazione. L’attuale art. 154 cpv. 1 lit. f LT prevede che sono esenti
dall’imposta di successione e donazione il coniuge, i discendenti e ascendenti in
linea diretta, compresi gli adottivi.
L’esenzione dal pagamento dell’imposta
di cui all’art. 154 cpv. 1 lit. f LT anche per i discendenti è stata introdotta
con la modifica della Legge tributaria ticinese del 6 febbraio 2000, in vigore
dal 1° gennaio 2000 (cfr. BU 2000 p. 75), mentre l’esenzione delle liberalità tra
coniugi era già prevista a contare dal 1° gennaio 1995.
Sino quindi al 1°.1.2000, gli
anticipi ereditari concessi dagli ascendenti ai discendenti erano imponibili con
un’aliquota variabile tra l’1% e l’8,5%. Nel caso poi di donazioni tra suocero e
genero, come nel caso della pretesa liberalità fatta da __________ a __________
(marito della figlia), le aliquote variavano dal 12.6% al 32% (cfr. Primi, Le imposte di successione e di donazione
ticinesi nel diritto cantonale, intercantonale e internazionale, Agno, 1995, p.
112.
e 113).
2.3
2.3.1
Come visto, nel caso concreto,
la RI 1 lamenta genericamente un errore – compiuto prima da __________, poi da RI
1.
- nella compilazione delle dichiarazioni di tassazione per i periodi fiscali precedenti,
ritenendo come quelli che il fisco ha considerato “prestiti” sarebbero invece da
interpretare quali “anticipi ereditari”.
In particolare, nel ricorso
si sostiene come __________ avrebbe lasciato degli anticipi di eredità: alla figlia
RI 1 nel 1979 fr. 120'000.-, nel 1985 fr. 175'000.-., e al figlio RA 1 fr. 200'000.-
nel 1988 e fr. 125'000.- nel 1995.
2.3.2
Dalla disamina dell’elenco
dei titoli facente parte della dichiarazione fiscale 1997/1998 di __________ e di
RI 1 si evince che vi figurano i crediti concessi al genero __________ per fr. 120'000.-,
alla figlia RI 1 di fr.175'000.-, al figlio RA 1 di complessivi fr. 325'000.-.
I crediti sopradescritti venivano
parimenti riportati nell’inventario allestito dopo il decesso del contribuente (__________è
deceduto il __________) (ex art. 171 ss. LT).
2.3.3
Nelle dichiarazioni fiscali
2011.
e 2012 di RI 1 i prestiti in parola venivano sempre esposti nell’elenco dei
titoli e di altri collocamenti di capitale (modulo 2).
Inoltre, il 24.9.2009 RI 1
ha concesso un ulteriore prestito a RA 1 di fr. 90'000.-. Tale prestito veniva indicato
nella dichiarazione di tassazione unitamente agli altri.
Per sua parte, nella dichiarazione
fiscale per il periodo 2009, RA 1 non indicava di aver beneficiato di alcuna donazione
(come da lui preteso).
2.3.4
Secondo un consolidato principio,
nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono
o diminuiscono il debito verso l’erario (CDT 80.2015.197 consid. 2.4; sentenza TF
2C_109/2015 del 1°.9.2015 consid. 4.1.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.3.5
Nel caso di specie, i qui ricorrenti
non hanno dimostrato, per i pretesi anticipi ereditari concessi da __________ tra
il 1979 ed il 1995, di aver corrisposto un’imposta sulla donazione. Se, come sostengono,
gli importi da loro ricevuti non fossero stati dei prestiti bensì degli
anticipi ereditari, avrebbero infatti dovuto essere dichiarati. All’epoca, in
effetti, tali elargizioni ai discendenti (soggette all’imposta sulla donazione ex
art 142 cpv. 2 lit. c LT) non erano esenti dall’imposta, ma al contrario erano imponibili
fiscalmente.
Questo ragionamento vale a
maggior ragione per il prestito di fr. 120'000.-, che nell’elenco titoli per il
1997/1998 risulta concesso ad __________, marito di RI 1, e che solo in un secondo
tempo è stato attribuito alla stessa RI 1. Se l’elargizione fosse stata una donazione
(come preteso dai ricorrenti), avrebbe dovuto di conseguenza essere sottoposta all’imposta
sulle donazioni, non potendo entrare in considerazione neppure un’eventuale
esenzione delle liberalità fra ascendenti e discendenti.
2.3.6
Anche per quanto concerne il
prestito di fr. 90'000.- ricevuto da parte di RA 1 nel 2009, quando era invece già
in vigore l’esenzione dall’imposta di donazione per l’anticipo ereditario ricevuto
dal discendente ex art. 154 cpv. 1 lit. f LT, si rileva come RI 1 abbia continuato
a dichiarare tale elargizione quale prestito. E lo stesso RA 1, nella sua dichiarazione
fiscale del 2009, non ha indicato di aver ricevuto una donazione di fr. 90'000.-
da parte della madre RI 1 (nonostante esente da imposizione).
Va anche rilevato come RA
1.
abbia dichiarato nei suoi debiti un importante attestato carenza beni di fr. 586'000.-.
La ricezione di un anticipo ereditario, come da lui sostenuto, avrebbe comportato,
almeno parzialmente, un ritorno a “miglior fortuna” ex art. 265 cpv. 2 LEF, ciò
che avrebbe permesso in linea teorica ai suoi creditori una nuova esecuzione in
relazione all’attestato di carenza beni.
2.3.7
Si aggiunga anche che, nella
dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2013, vi è una comunicazione
rivolta all’UT: “Purtroppo, a seguito di malattia, non sono in grado di sottoscrivere
la dichiarazione fiscale relativa all’anno 2013. Autorizzo pertanto mia figlia RI
1.
a provvedere in merito. (...)”.
La
dichiarazione per il 2013 – che attestava tutti i prestiti/crediti indicati – è
infatti stata sottoscritta da RI 1, che fa appunto parte, unitamente a RI 1 della
RI 1.
Appare difficilmente
compatibile con il principio della buona fede l’affermazione di __________,
contenuta nella lettera indirizzata all’UT il 20 ottobre 2014, di essere venuta
a conoscenza della erronea indicazione delle pretese donazioni da parte della
madre “circa un mese fa quando hanno trasferito la madre nella casa di riposo __________
di __________”, se si considera che si tratta della stessa persona che proprio
poco più di un mese prima (il 10 settembre 2014) aveva sottoscritto la
dichiarazione d’imposta della madre, nella quale erano elencati tutti i crediti
in discussione.
2.3.8
Riassumendo, agli atti vi sono
sia copia dell’elenco titoli inserito nella dichiarazione di tassazione 1997/1998
di __________, sia copia dell’inventario fiscale a seguito del decesso di __________,
che riportano entrambi l’esistenza dei prestiti sopradescritti. RI 1, facente parte
della RI 1 ha sottoscritto la dichiarazione di tassazione per il 2013 per conto
della madre, nella quale erano inseriti i crediti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti
non hanno comprovato di aver pagato le imposte di donazione per le elargizioni ricevute
prima del 2000 e che per quanto riguarda il prestito di fr. 90'000.- effettuato
a favore di RA 1, lo stesso non risulta come donazione nella dichiarazione fiscale
di quest’ultimo.
Visto tutto quanto precede,
la sostanza commisurata dall’UT per il periodo fiscale 2013 è corretta ed i prestiti
inseriti – essendo crediti – fanno parte della medesima.
Ne deriva che l’imposta sulla
sostanza è stata calcolata rettamente.
3.
Il ricorso è respinto.
La decisione impugnata merita tutela. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico della RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese visto l’art.231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: segretaria: