80.2015.197
Deduzioni: spese professionali, trasporto, dipendente di propria società che sostiene di doversi recare un paio di volte alla settimana da clienti a Zurigo
3 marzo 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.197
80.2015.198
Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 settembre 2015 contro la decisione del 16 settembre 2015 in materia di
IC e IFD 2013.
Fatti
A. a.
RI 1, precedentemente
domiciliato a __________ (__________), ha trasferito il domicilio a __________ a partire dal 1° settembre 2006, data in cui ha acquistato una casa nello stesso
comune.
Il 12 dicembre 2012 ha
fondato l’azienda __________ AG, presso la quale ha iniziato a lavorare come
unico dipendente dal 1° gennaio 2013.
b.
Nella dichiarazione fiscale 2013, oggetto della presente procedura, il contribuente dichiarava un reddito del
lavoro netto di fr. 52'231.–. Fra le deduzioni, faceva valere le seguenti
spese professionali:
trasporto (mezzo privato) fr. 24'670.–
pasti
principali fuori casa fr. 1'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 1'250.–
totale fr. 27'120.–
Il
contribuente chiedeva inoltre la deduzione di spese di malattia e infortunio nella
misura di fr. 4'617.– (precisamente fr. 5'278.– meno la franchigia del 5% calcolata
sul reddito netto intermedio di fr. 661.–).
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 1° luglio 2015, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ripartiva le spese professionali nel seguente modo:
trasporto (mezzo pubblico) fr. 1'420.–
pasti
principali fuori casa fr. 640.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 1'250.–
totale fr. 3'310.–
L’autorità
riduceva inoltre le spese per malattia e infortunio nella misura di fr. 114.– (precisamente
fr. 1'954.– meno la franchigia del 5% calcolata sul reddito netto intermedio di
fr. 1'840.–), spiegando nella motivazione allegata che la deduzione è ammessa
“se le spese sono sopportate dal contribuente e se superano il 5% del suo
reddito imponibile”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 giugno 2015,
nel quale contestava il mancato riconoscimento delle postulate spese di
trasferta con il mezzo privato e di doppia economia domestica, così come delle spese
per malattia e infortunio.
D. Con lettere del 22
luglio e del 25 agosto 2015, l’autorità di tassazione invitava il contribuente
a produrre la necessaria documentazione a comprova delle sue asserzioni. In
particolare gli chiedeva una copia del contratto di lavoro sottoscritto con la __________
AG, di comprovare l’esecuzione dell’attività professionale a __________ durante
ottanta giorni e l’utilizzo dell’automobile privata per le ottanta trasferte
tra __________ e __________ e viceversa.
Il contribuente produceva,
in risposta, una serie di documenti, tra cui il contratto di lavoro
sottoscritto con la __________ AG e un dettaglio delle spese d’automobile
rimborsategli dalla società.
E. L’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 settembre 2015 così
motivata:
Dall’esame dei documenti
forniti su richiesta dell’ufficio di tassazione, si conclude che il reclamante
non assuma a proprio carico costi di trasporto e per i pasti presi fuori casa
in misura tale da legittimare una qualsiasi deduzione supplementare rispetto
alle spese professionali già dedotte nella decisione di tassazione base. Il
reclamo è respinto.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il mancato
riconoscimento delle ottanta trasferte tra __________ e __________ con il mezzo
privato, che quantifica in fr. 24'670.– (36'800 chilometri).
Il ricorrente sottolinea
di lavorare da casa, in modalità “Home Office”, ciò che gli permette di
essere più flessibile e di seguire i diversi progetti anche la sera e il fine
settimana. Aggiunge però di doversi recare regolarmente negli uffici di __________,
una o due volte la settimana, per offrire le sue consulenze ai clienti.
G. Nelle proprie
osservazioni del 7 ottobre 2015, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame, rilevando di essere già stata oltremodo generosa nell’ammettere
spese di trasporto di fr. 1'420.– e spese per i pasti di fr. 640.–.
Il ricorrente, con scritto
di replica del 16 ottobre 2015, ribadisce le proprie argomentazioni, chiedendo
inoltre che gli vengano riconosciute in deduzione spese per malattia e
infortunio nella misura indicata di fr. 4'617.–.
Diritto
1. Secondo gli articoli
25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia
domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di
stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2013 è del 19 dicembre 2012), segnatamente dagli
articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese
supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2013, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità
diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo
di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un
nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
In questa sede non sono
più contestate le spese supplementari per pasti fuori domicilio, che l’autorità
di tassazione ha ammesso nella misura di fr. 640.–. Controversa è unicamente la
deduzione delle spese professionali di trasporto, ed in particolar modo il
mancato riconoscimento dei costi per l’uso del veicolo privato, che il
ricorrente quantifica in fr. 24'670.–, pari a ottanta trasferte tra __________
e __________. L’autorità fiscale, come visto, ha invece ammesso in deduzione un
importo di “soli” fr. 1'420.– a titolo di spese per l’abbonamento del mezzo
pubblico.
2.2
Secondo l’art. 4 cpv. 1 DE
2013, sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la
spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di
controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo
pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a
percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di
percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 DE 2013).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza
del 10 febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate
necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente
pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò
si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la
fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro
oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con
l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da
un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9
luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e
giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del
mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se
per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per
l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale,
non deducibili (Koller, Die
Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten
Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale del 12 maggio 2003 n.2P.254/2002, consid.
4.
).
2.4
Tornando al caso in esame,
la ragione che ha convinto l’autorità di tassazione a negare la deduzione delle
spese di trasferta con il veicolo privato per le ottanta trasferte tra __________
e __________ è la mancanza di prove.
Secondo un consolidato
principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso
che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF
133.
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Spettava quindi
al contribuente dimostrare la sua effettiva presenza negli uffici di __________
(__________), durante una o due giornate la settimana. Dal dettaglio delle
spese d’automobile rimborsategli dalla società, prodotto in seguito alle
richieste dell’autorità di tassazione del 22 luglio e del 25 agosto 2015, emergono
invece tre trasferte ad __________ (14 marzo 2013, 14 maggio 2013 e 9 ottobre
2013). È ben vero che il contratto di lavoro sottoscritto con la __________ AG
indica quale luogo di lavoro il domicilio di __________ e la zona di __________,
da visitare una o due volte la settimana. Si tratta nondimeno di un documento allestito
dallo stesso ricorrente, per cui potrebbe anche sorgere il sospetto che sia
stato confezionato ad hoc. Senza dimenticare infine che tra gli organi
della __________ AG, società che ha sede nello stesso stabile della __________
AG e i cui dipendenti dovrebbero testimoniare in merito alla sua presenza,
figurava lo stesso ricorrente.
In simili circostanze ed
in assenza di altri indizi, la sola necessità di essere percepito vicino ai
suoi clienti, tutti residenti nella Svizzera tedesca (cfr. scritto di replica
del 16 ottobre 2015, p. 1), non può certo bastare a dimostrare la sua effettiva
presenza negli uffici di __________. Deve quindi essergli negato non soltanto lo
statuto di pendolare settimanale (cd. Wochenaufenthalter) ma anche le
asserite ottanta trasferte tra __________ e __________ e viceversa, per un
totale di 38'000 chilometri. Del resto, sia detto per inciso, è poco credibile
che un contribuente percorra più di una volta alla settimana un tragitto di
andata e di ritorno di 193 chilometri ciascuno (cfr. gli appositi siti internet
www.viamichelin.ch oppure www.tcs.ch). A tale proposito il Tribunale
federale, per esempio, ha già ritenuto illogico che un contribuente possa percorrere
due volte al giorno 185 chilometri per spostarsi dal Vallese a Ginevra
(Tribunale federale, sentenza n.2A.479/1995 del 14 maggio 1996, consid. 2c),
mentre questa Camera ha giudicato irragionevole pretendere la deduzione delle spese
per il rientro quotidiano al proprio domicilio se il posto di lavoro dista 125
chilometri (CDT n. 80.2006.76 del 14 giugno 2006).
2.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione dell’autorità di tassazione, che gli
ha comunque riconosciuto in deduzione il costo dell’abbonamento generale del
mezzo pubblico (fr. 3'550.–), ridotto al grado di occupazione indicato nella dichiarazione
del 40% (fr. 1'420.–), appare più che generosa.
Dal certificato di salario
allegato alla dichiarazione risulta inoltre che il ricorrente ha beneficiato
dalla sua stessa società di un cospicuo rimborso spese di, rispettivamente, fr.
7'607.– (per spese forfettarie d’automobile) e fr. 2'797.– (per spese effettive
di viaggio, vitto e alloggio), che l’autorità di tassazione ha ammesso come
tale senza verificarne la giustificazione commerciale, ma che in realtà avrebbe
meritato maggiori approfondimenti. Se il rimborso spese supera i costi effettivi del dipendente costituisce infatti un’integrazione dello
stipendio (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 25 ad art. 17 LIFD, p. 321).
3.
3.1.
Un’altra censura,
contenuta nella traduzione del ricorso del 28 settembre 2015, concerne il
calcolo della deduzione per spese di malattia e infortunio, che il ricorrente
ha dichiarato in fr. 4'617.– (precisamente fr. 5'278.– meno la franchigia del
5% calcolata sul reddito netto intermedio di fr. 661.–) e che l’autorità di
tassazione ha ammesso in soli fr. 114.– (fr. 1'954.– meno la franchigia del 5%
calcolata sul reddito netto intermedio di fr. 1'840.–).
3.2
In virtù dell’art. 9 cpv.
2.
lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi
imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle
persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto
cantonale.
L’art. 33 cpv. 1 lett. h
LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33. La stessa disciplina è prevista, per l’imposta cantonale ticinese,
dall’art. 32 cpv. 1 lett. i LT, secondo cui sono deducibili le spese per
malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento
egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e
superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32.
3.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese per malattia si
intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il ripristino della
salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti medici, i soggiorni
in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le apparecchiature mediche, gli
occhiali, le terapie oppure le misure di disintossicazione (cfr. sentenza del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).
D’altra
parte, nella sistematica della legge, le spese per malattia rientrano nelle
deduzioni generali, dette anche anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono
spese che in sé consistono nell’utilizzazione del reddito e che come tali non
sarebbero deducibili (cfr. art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è
stata ammessa dal legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per
perseguire obiettivi extra fiscali (Oberson,
Droit fiscal suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e riferimenti;
Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa ragione, devono
essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la deduzione delle spese
per malattia è stata introdotta dal legislatore nell’intento di venire incontro
a quei contribuenti per i quali le spese mediche, che eccedono l’ammontare
rimborsato dall’assicurazione contro le malattie, rappresentano un onere
difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28 novembre
2006, in RDAF 2006 II p. 409, consid. 5.1, con riferimento
a: Messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
e sull’imposta federale diretta, in FF 1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66
consid. 4c).
3.4
Sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di
provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato
principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006,
consid. 4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, consid. 4.1,
in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, op. cit., n. 82
ad art. 33 LIFD).
3.5
Venendo alla fattispecie in
esame, il ricorrente fa valere in deduzione un importo complessivo di fr. 4'617.–
(fr. 5'278.– meno la franchigia del 5% di fr. 661.–), fondandosi sull’estratto
conto per la dichiarazione fiscale (Kostenzusammenstellung für 2013) rilasciatgli
dalla sua cassa malattia.
Sennonché tale importo
corrisponde alla somma dei premi pagati nel 2013 (fr. 4'891.20 di assicurazione
base e fr. 386.40 di assicurazione complementare), in quanto tali non
deducibili quali spese di malattia. Nella nozione di spese per malattia rientrano
unicamente i costi a carico del contribuente interessato, cioè la parte di
spesa non coperta dalle prestazioni della cassa malati o degli istituti assicurativi
(cfr. Circolare 9/2005 della Divisione delle contribuzioni, gennaio 2006, p. 7),
che nell’estratto conto allegato alla dichiarazione vengono quantificati in fr.
1'954.–. Da tale importo va ancora dedotta la franchigia di fr. 1'840.– (5% del
reddito netto intermedio di fr. 36'810.–), per una deduzione ammessa di fr.
114.
–.
La decisione dell’autorità
di tassazione non presta pertanto il fianco a critiche.
4.
Per tutti i motivi
che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: