80.2015.2
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazioni di vacanza, 100% del valore di mercato, contestazione dell'importo precedentemente accettato, annullamento della decisione
8 ottobre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.2
Lugano
8 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 luglio 2015 contro la decisione dell’8 luglio 2015 in materia di IC
2014.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________
(Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto
proprietaria di una casa di vacanza (rustico) a __________, località __________
(mapp. __________).
Nella dichiarazione
fiscale 2014, la contribuente attribuiva all’im-mobile un valore locativo di fr.
5'102.–.
B. Notificandole la
tassazione IC 2014, con decisione del 28 maggio 2015, l’Ufficio di tassazione
di Locarno commisurava il reddito imponibile della contribuente in fr. 6'600.–
e quello determinante per l’aliquota in fr. 179'600.–.
Il valore locativo
dell’abitazione di __________, in particolare, era stabilito in fr. 8'620.–. Nella
motivazione allegata, l’autorità spiegava brevemente che “il valore locativo
delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni
della zona” e che “l’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni primarie
non può essere ammessa”.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 giugno 2015, nel quale lamentava
un ingiustificato aumento del valore locativo negli anni, a fronte di ingenti
spese accessorie legate al rustico in questione.
L’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione dell’8 luglio 2015, così motivata:
(…)
con effetto 01.01.2009 è entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 della LT che
prevede l’imposizione piena del valore locativo per le abitazioni secondarie
(case di vacanza). Questo significa che a partire dall’anno 2009 il valore locativo
delle residenze secondarie deve corrispondere al valore delle pigioni.
(…)
Dalle informazioni in possesso dell’autorità fiscale lo stabile sito sul fondo __________
RFD ha una superficie abitabile di circa 94 metri quadrati.
Il
reddito immobiliare (valore locativo) imposto dall’autorità fiscale ammonta a
Fr. 8'640, ciò che corrisponde ad una pigione annua di Fr. 91 per metro quadro.
Nella
bassa __________ una locazione annua di Fr. 91 per metro quadrato non appare
assolutamente eccessiva: delle ricerche effettuate (anche) nei vicini paesi,
confermano che, in caso di locazione a terze persone, è chiaramente possibile
richiedere il pagamento di una pigione di circa 700 Fr. mensili.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il valore
locativo calcolato dall’autorità di tassazione (fr. 8'640.–, pari a una pigione
mensile di fr. 720.–), rilevando che a suo avviso l’importo annuale massimo
dovrebbe ammontare a fr. 5'000.–.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 20 cpv. 1
lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore
locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto
a titolo gratuito.
1.2.
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i
cantoni ad assoggettare all’impo-sta sul reddito il valore locativo (in virtù
del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di
accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione
alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se
non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125
I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124 I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio
costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
1.3.
Per quanto qui
d’interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a
scopo di vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel
quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed
è stata così motivata:
Nella
misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il
relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non
vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano
l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza,
il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di
mercato senza riduzioni o provvedimenti nell’ottica di favorire l’ac-cesso alla
proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze
di vacanza, i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza
importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che
proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere
fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza
secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe
media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi
contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6133 del
15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e obiettivo di bilancio
2011, par. 6.5.3).
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2014 (RL 10.2.2.1.4), esso corrisponde al valore
di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde
mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri
elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore
di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
2.2
In una sentenza di
principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173), questa Camera ha
esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo
fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni,
concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Uffi-cio stima, nella misura in cui
accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per
impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le condizioni
perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una procedura di
reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione dell’imposta
sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio,
non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’impo-sta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso
l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al contribuente di
valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Uffi-cio stima si limitano
invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha determinato il valore locativo
dell’immobile di __________ partendo da quello stabilito nel periodo fiscale
2008.
(fr. 6'048.–), che ha considerato pari al 70% del valore di mercato. Ha
quindi diviso tale importo per 70 ed ha poi
moltiplicato il risultato per 100. L’importo così determinato (fr.
8'640.–) corrisponderebbe in tal modo al valore di mercato, senza la riduzione
riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie, secondo il nuovo art. 20
cpv. 3 LT.
Ora, il problema è che non
è dato sapere come sia stato accertato l’importo di fr. 6'048.–, che l’autorità
fiscale ha considerato pari al 70% del valore di mercato e sulla cui base ha
quindi proceduto al calcolo del valore locativo della ricorrente. Mal si comprende,
in particolar modo, su quali presupposti l’Ufficio di tassazione
possa ritenere giustificata, per l’immobile in discussione, una pigione annua
di fr. 91.– per metro quadrato. Nelle motivazioni della decisione impugnata,
l’autorità ritiene che questo importo non sia assolutamente eccessivo nella
zona della __________, aggiungendo poi che alcune verifiche eseguite nei paesi
vicini confermerebbero che, “in caso di locazione a terze persone, è chiaramente
possibile richiedere il pagamento di una pigione di circa 700 Fr. mensili”. Tali
argomentazioni non sono tuttavia sostenute da alcun elemento probatorio atto a
dimostrarne la veridicità. Esse si limitano, nel concreto, a descrivere
il calcolo seguito dall’autorità medesima (fr. 91.– x 90 mq) senza però
dimostrare la correttezza delle premesse.
Troppo poco. La motivazione
della decisione impugnata non rispetta le esigenze della legge tributaria e del
diritto costituzionale di essere sentito.
3.2
A quest’ultimo riguardo si
deve ricordare che adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv.
1.
prima frase LT) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT; cfr.
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;
118.
Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; 107 Ia 248, cons. 3a; 105
Ib 248/9, cons. 2a; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III,
Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve in altri termini consistere
nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale
risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo,
infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e
l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Tornando
al caso in esame, la carente motivazione della decisione impugnata non è nemmeno
stata sanata dalle osservazioni del 23 luglio 2015 e dalla tabella ivi allegata,
nella quale l’autorità di tassazione elenca le pigioni corrisposte per sei
immobili situati nella __________, il cui ammontare varia tra i fr. 97.–
ed i fr. 230.– al metro quadro.
Ben difficilmente,
infatti, l’analisi di soli sei immobili, il cui reddito al mq presenta peraltro
delle oscillazioni che eccedono ampiamente il 100%, può essere considerata un
termine di paragone affidabile, soprattutto se non si conoscono le particolarità
di ogni singolo caso. L’autorità si limita sostanzialmente ad elencare sei
pigioni della zona, senza specificare l’oggetto locato (casa, appartamento
oppure rustico), l’anno di costruzione e le sue finiture, impossibilitando così
un confronto oggettivo con il valore locativo
attribuito alla casa di vacanza della ricorrente. Mal si vede pertanto
come la tabella allegata potrebbe conciliarsi con le esigenze della legge
tributaria riguardanti la motivazione delle decisioni.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione, perché riesamini la
fattispecie e adotti una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo
dell’8 luglio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione di Locarno, perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: