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Decisione

80.2015.200

Procedura: reclamo, termini, onere della prova, invio per posta semplice, dichiarazione del contribuente di aver ricevuto l’invio un paio di settimane dopo la data di spedizione

4 dicembre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione datata 24

giugno 2015, notificata per posta semplice, l’RS 1 ha intimato ai coniugi RI 1

e __________ la tassazione IC/IFD 2013;

- con scritto del 7 agosto

2015 (data del timbro postale), l’avv. RI 1 ha interposto reclamo contro la

suddetta decisione;

- l’autorità di tassazione

si è rivolta al reclamante, con lettera del 12 agosto 2015, attribuendogli un

termine per “giustificare e documentare i motivi del ritardo” nell’invio del

reclamo;

- il contribuente ha preso

posizione con scritto del 17 agosto 2015, argomentando che, sebbene la data

stampata sulla decisione impugnata fosse il 24.6.2015, “la decisione è

pervenuta al [suo] domicilio __________ a __________ per lettera semplice

diversi giorni dopo questa data (quando oltretutto er[a] in ferie)”;

- ha sottolineato di non

essere in grado di documentare la data esatta di intimazione a ragione delle

modalità di invio adottate dall’Ufficio di tassazione, “ciò che rende

materialmente impossibile qualsiasi verifica”, e concludeva che, non avendo

l’autorità fiscale provato la data di notificazione della decisione, il reclamo

doveva essere considerato ricevibile;

- l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 26 agosto 2015,

osservando che “quanto presentato in data 17.08.2015 non è sufficiente a sanare

il vizio di forma”;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della decisione

dell’Ufficio di tassazione ed il rinvio degli atti a quest’ultimo affinché

entri nel merito del reclamo;

- il ricorrente rimprovera

all’autorità fiscale di aver “dichiarato il reclamo tardivo apoditticamente,

senza recarne né prova né indizio, basandosi unicamente sulla data stampata

sulla decisione; ciò in violazione dell’obbligo della prova a suo carico ai

sensi dell’art. 8 CC”;

- a suo avviso, “non avendo

l’amministrazione fornito nessuna prova della asserita data di notifica va

ritenuta la versione favorevole ricorrente ed il reclamo va giudicato

tempestivo”;

- nelle sue osservazioni del

1° ottobre 2015, l’Ufficio di tassazione ha proposto la reiezione del ricorso.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti,

in considerazione del fatto che non hanno rispettato il termine di trenta

giorni per contestare la decisione di tassazione;

- la Camera di diritto

tributario non entra pertanto nel merito delle censure contro la tassazione IC

e IFD 2013 dei contribuenti, ma si limiterà ad esaminare la legittimità della

decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- preliminarmente, devono

essere condivise le perplessità del ricorrente in merito alla motivazione della

decisione impugnata, che non si confronta in modo compiuto con gli argomenti

addotti dal contribuente in risposta alla richiesta di spiegazioni dell’Ufficio

di tassazione;

- benché infatti sia stata

la stessa autorità fiscale a chiedergli di giustificare l’apparente

inosservanza dei termini di reclamo, essa non ha poi minimamente esaminato il

contenuto della risposta del contribuente, ma si è limitata ad affermare che “quanto

presentato in data 17.08.2015 non è sufficiente a sanare il vizio di forma”;

- a quest’ultimo riguardo si

deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di

tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta

(art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la

decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima

frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,

Zurigo 1995, p. 422);

- per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

Considerandi

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a;

118.

Ia 17 consid. 1a);

- l’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti;

- una motivazione può

comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno

brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che

nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della

portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso

un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi);

- né nella decisione

impugnata né nelle osservazioni al ricorso l’Ufficio di tassazione ha spiegato

perché, nonostante che l’onere della prova della notificazione della decisione

fosse a suo carico, il reclamo fosse irricevibile in quanto tardivo;

- è pertanto perlomeno

dubbio che la motivazione della decisione su reclamo sia conforme ai requisiti

ricordati;

- la questione può tuttavia

essere lasciata aperta, per il fatto che il ricorso deve comunque essere

accolto;

- infatti, contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD);

- nel caso in esame, è

controversa la data dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione;

- l’autorità fiscale infatti

non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che non è

stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione

della decisione impugnata;

- il ricorrente sostiene

tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo nei giorni

successivi e comunque in un momento tale da indurlo alla conclusione che il

reclamo del 7 agosto 2015 era ricevibile;

- le decisioni sono

notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici

(art. 189 cpv. 1 LT);

- se il contribuente è

d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in

Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante

pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);

- per intimazione o notificazione

di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare

al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o

è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT

e art. 133 LIFD);

- notoriamente nell’ambito

dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,

unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che deve

sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di notificazione (cfr.

p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n.2C_637/2007, in

RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata);

- se la notificazione in sé

o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale

riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio

(ibidem);

- la giurisprudenza non

richiede tuttavia la prova piena della notificazione da parte dell’autorità,

qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza

preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V

400.

consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza

5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

- tornando al caso in esame,

l’autorità non ha provato né reso verosimile in alcun modo la data in cui

sostiene che la decisione sarebbe stata notificata;

- da parte sua, l’insorgente

ha sostenuto che “la decisione è pervenuta al [suo] domicilio privato a __________

per lettera semplice diversi giorni dopo questa data (quando oltretutto er[a]

in ferie)”, ma l’onere della prova non era evidentemente a suo carico;

- è vero che l’affermazione

secondo cui era in ferie potrebbe indurre a ritenere che la decisione sia

effettivamente pervenuta alla data stampata dall’Ufficio di tassazione o nei

giorni immediatamente seguenti, con la conseguenza che il reclamo era tardivo;

- tuttavia, il fatto che

l’onere della prova sia a carico dell’autorità non permette altra soluzione che

quella di accettare la tesi del ricorrente, secondo cui la decisione è

pervenuta un paio di settimane dopo la data del preteso invio;

- diverso sarebbe il caso in

cui lo stesso destinatario dell’invio avesse ammesso la tardività del suo

reclamo in una lettera, che secondo il Tribunale federale costituirebbe un

mezzo di prova pertinente che stabilisce il carattere tardivo del reclamo (cfr.

in questo senso la già citata sentenza del Tribunale federale in RDAF 2008 II

197.

consid. 2.4.1);

- ne consegue che la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati

all’Ufficio di tassazione perché entri nel merito del reclamo del contribuente;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali;

- al ricorrente, avvocato

che agisce in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II 297

consid. 5 e giurisprudenza citata).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 2015 è annullata e gli atti

sono rinviati all’RS 1 perché entri nel merito del reclamo.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: