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Decisione

80.2015.202

Deduzione: spese di manutenzione immobiliare, momento determinante, data del pagamento, non ammessa richiesta di dedurre gli stessi costi in due periodi successivi

1 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è proprietario

di un immobile sito a __________. Nella dichiarazione fiscale 2012, il

contribuente ha fatto valere in deduzione spese di gestione e manutenzione

immobili per complessivi fr. 39'498.–, di cui fr. 9'250.– riguardanti una fattura

del 15 dicembre 2012 rilasciata da __________, __________ __________, e fr.

6'770.85 riguardanti una fattura del 28 dicembre 2012 rilasciata da __________,

__________. Entrambe le fatture concernono opere eseguite alla terrazza della

sua abitazione.

B. Notificando a RI 1 la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 1° ottobre 2014, l’RS 1 ha ammesso le

postulate spese di gestione e manutenzione limitatamente all’importo di fr.

25'735.–, con la seguente motivazione:

Fatture

non pagate nel 2012 non sono ammesse in deduzione; spese per olio riscaldamento

e spese legali non dedotte.

Spese

per rifacimento terrazza ammesse in Fr. 4'000.-- in quanto una parte è inerente

il giardino.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 26 ottobre 2014, in cui – con

riferimento alle spese di gestione e manutenzione – ha in particolare sostenuto

che tutte le fatture sarebbero state pagate nel 2012, postulando l’approvazione

della deduzione dell’importo di fr. 37'756.–. Circa le opere eseguite alla terrazza

ha in sostanza affermato che si trattava di necessari lavori di riparazione qualificabili

come lavori di manutenzione.

D. L’RS 1, con decisione

del 26 novembre 2014, ha accolto parzialmente il reclamo, riconoscendo al

contribuente, a titolo di spese di gestione e manutenzione immobili, la somma

complessiva di fr. 32'500.–. Nella motivazione allegata ha precisato quanto

segue:

Le

spese di manutenzione dell’immobile vengono definite in Fr. 32'500 ritenuto che

la fattura di Fr. 6'770 viene ammessa e quella per Fr. 9'250 solo nella misura

di Fr. 4'000 poiché in parte concerne il terreno.

La summenzionata decisione

è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal

contribuente.

E. Nella dichiarazione

fiscale 2013, fra le deduzioni RI 1 ha in particolare postulato un ammontare

complessivo di fr. 9'250.– per le spese di gestione, amministrazione e

manutenzione immobili, allegando un’altra volta copia della fattura già prodotta

unitamente alla dichiarazione fiscale 2012 del 15 dicembre 2012 rilasciata da __________,

__________ __________, riguardante la sistemazione della terrazza.

F. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 5 agosto 2015, l’RS 1

ha ammesso, quali spese di gestione e manutenzione immobili, unicamente

l’importo di fr. 3'000.– (IC) e fr. 2'400.– (IFD), specificando quanto segue:

Deduzione

effettiva concessa solamente se giustificata, documentata nei limiti stabiliti

dalle vigenti norme.

G. Il contribuente ha

impugnato la summenzionata decisione, con reclamo del 19 agosto 2015, postulando

in sintesi il riconoscimento della deduzione da lui fatta valere dell’ammontare

di fr. 9'250.– per spese di gestione e manutenzione immobili. A suo giudizio

tale importo non sarebbe stato ammesso per l’anno fiscale 2012, con la

conseguenza che doveva essere riconosciuto per il 2013. Inoltre ha lamentato

che “(…). Per l’anno fiscale 2012, anche un appello è stato fatto. Questo

appello non è stato deciso. (…)”.

H. Con decisione su

reclamo del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha riconosciuto, a titolo di spese di

gestione e manutenzione immobili, l’importo complessivo di fr. 3'000.-- (IC

2013) e fr. 2'400.-- (IFD 2013).

A sostegno della sua

decisione ha spiegato quanto segue:

La

fattura 15.12.2012 di Fr. 9'250 è già stata considerata in parte (Fr. 4'000) nelle

deduzioni per l’anno 2012. Per l’anno 2013 viene confermata la deduzione

globale del 25% in Fr. 3'000 poiché nessun costo effettivo 2013 risulta pagato.

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 domanda la deduzione delle spese

di gestione e manutenzione degli immobili pari a fr. 9'250.–, con riferimento alla

fattura rilasciata da __________ per la sistemazione della terrazza. Sostiene

in particolare che la riparazione si sarebbe resa necessaria a causa d’infiltrazioni

d’acqua “nella stanza sottostante”, allegando contestualmente copia di due

fotografie. Precisa inoltre che, a comprova di ciò, invierà una dichiarazione

da parte di __________.

J. Nelle proprie

osservazioni del 13 ottobre 2015, l’RS 1 si riconferma nella decisione qui impugnata.

Evidenzia in particolare quanto segue:

Nella dichiarazione d’imposta del 2013 il contribuente come spese di manutenzione

della propria abitazione di __________ … ha elencato unicamente la fattura di

fr. 9250.00. Considerando che essa è del dicembre 2012, che è stata pagata nel

2012 e che la sua deducibilità era già stata discussa nell’ambito dell’esame

della dichiarazione d’imposta 2012, l’ufficio di tassazione ne ha quindi

stralciato la deduzione concedendo le spese a forfait.

K. Il 2 novembre 2015

questa Camera ha ricevuto da parte del contribuente copia dello scritto 15

ottobre 2015, in cui __________ conferma che il ripristino del cortile di RI 1

è stato eseguito a causa d’infiltrazioni d’acqua nelle cantine.

Diritto

1. 1.1.

1.1.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

1.1.2.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Malgrado i Cantoni

avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a

dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni

federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha tuttora

provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato la volontà

di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010,

come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile

2011.

1.1.3.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne

conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,

Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

1.2.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC (art. 32 cpv. 4

LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18

ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili

del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto

1992).

La deduzione complessiva fino

al 31 dicembre 2013 ammontava:

Ø al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD

del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risaliva al massimo a 10 anni prima;

Ø al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del

reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile aveva più di 10 anni

(cfr. art. 2 cpv. 1

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, in vigore dal 1°

gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2013; art. 2 Ordinanza concernente la

deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta

federale diretta del 24 agosto 1992).

1.3.

Quanto al momento

determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e

giurisprudenza non sono unitarie. Di regola sono deducibili solo le spese

affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se

la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che

possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di

allestimento della fattura oppure la data del pagamento (Locher, Kommentar zum DBG,

Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino,

perlomeno nell’amministrazione della sostanza privata, viene ammessa di regola

la data di pagamento della fattura (Epiney-Colombo,

Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p.

306). Poco importa invece che si tratti di fatture d’acconto per lavori

eseguiti l’anno successivo: la giurisprudenza del Canton Soletta ha già avuto

modo di precisare che solo gli acconti liberi, versati all’infuori di una

fattura, non sono deducibili nel relativo periodo di computo (Locher, op. cit., n. 58 ad

art. 32 LIFD e riferimenti; v. anche decisione del Tribunale amministrativo del

Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RDAF 2003 II 681).

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa,

il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di __________.

Dalla documentazione prodotta dal contribuente unitamente alla dichiarazione

fiscale 2012 risulta in particolare una fattura del 15 dicembre 2012 rilasciata

da __________, __________, per un importo complessivo di fr. 9'250.– e una

fattura del 28 dicembre 2012 rilasciata dalla ditta __________, __________, per

un ammontare complessivo di fr. 6'770.85. Trattasi, come visto, di lavori

eseguiti alla terrazza della sua abitazione. Il contribuente ha chiesto la deduzione

dei predetti importi quali spese di gestione e manutenzione dell’immobile (cfr.,

al proposito, modulo 7). È pacifico che ambedue le fatture siano state emesse

nel mese di dicembre del 2012 e siano state saldate sempre nel 2012 (cfr., al

proposito, reclamo del 26 ottobre 2014 presentato da RI 1 all’RS 1). Ne discende

che il contribuente ha correttamente considerato gli importi in questione ai

fini della tassazione del periodo fiscale 2012.

L’RS 1, dal canto suo, nella

propria decisione su reclamo del 26 novembre 2014, ha riconosciuto, a titolo di

spese di gestione e manutenzione immobili, la somma complessiva di fr. 32'500.–.

Per quanto concerne i lavori eseguiti alla terrazza ha ammesso fr. 6'770.– per

la fattura del 28 dicembre 2012 della __________, __________ (come postulato),

mentre per la fattura del 15 dicembre 2012 rilasciata da __________ soltanto

l’importo di fr. 4'000.–, “poiché in parte concerne il terreno”. La predetta decisione

non è stata però impugnata dal contribuente con ricorso a questa Camera: la

stessa è dunque regolarmente passata in giudicato e non può essere più

contestata in questa sede, a meno che non siano dati gli estremi di una

revisione, che peraltro lo stesso ricorrente non ha invocato.

2.2

Invece di contestare con

ricorso la decisione su reclamo, con cui l’Ufficio di tassazione gli aveva

negato la deduzione della totalità delle spese litigiose nell’ambito della

tassazione per il periodo fiscale 2012, il contribuente ha nuovamente postulato

la deduzione delle spese di fr. 9'250.–, nella dichiarazione fiscale 2013, allegando

quale giustificativo la stessa fattura del 15 dicembre 2012 di __________. La

predetta fattura, come poc’anzi rilevato, è nondimeno già stata prodotta nella

precedente dichiarazione fiscale (2012) ed è già stata oggetto di decisione su

reclamo del 26 novembre 2014 da parte dell’RS 1 (regolarmente passata in

giudicato). La deduzione delle spese in discussione non può dunque essere nuovamente

esaminata nell’ambito della tassazione di un periodo fiscale successivo.

È vero che, con la

decisione di tassazione del 1° ottobre 2014, l’autorità fiscale ne aveva negato

la deduzione con la motivazione che si trattava di “fatture non pagate nel

2012”. Ma lo stesso Ufficio di tassazione ha poi accolto parzialmente il

reclamo del contribuente e, nella decisione del 26 novembre 2014, ha concesso,

perlomeno parzialmente, la deduzione richiesta, argomentando che alla deduzione

totale si opponeva la circostanza che l’intervento concerneva in parte il terreno.

In queste condizioni, la pretesa dell’insorgente, che vorrebbe attribuire al

periodo fiscale 2013 la spesa contestata, non trova alcun fondamento.

L’RS 1, nelle decisioni

qui impugnate, ha in ogni caso riconosciuto a RI 1 una deduzione complessiva

per spese di gestione e manutenzione degli immobili di fr. 3'000.-- per l’IC

2013, corrispondente al 25% del valore locativo pari a fr. 12'000.– (in applicazione

del previgente art. 2 cpv. 1 lett. b del Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994), rispettivamente l’importo di fr. 2'400.– per

l’IFD 2013, corrispondente al 20% del valore locativo pari a fr. 12'000.– (in

applicazione dell’art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di

immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24

agosto 1992), avendo l’immobile in questione oltre dieci anni (cfr., al

proposito, consid. 1.2. della presente decisione).

3.

Alla luce di tutte

le argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: