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Decisione

80.2015.204

Tassazione globale (sul dispendio): rinuncia, elementi imponibili nella procedura ordinaria, onere della prova, pretesi aiuti di parenti e amici

23 giugno 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e RI 2 [sino al

periodo fiscale 2013 coniugi] giungevano in Svizzera il 1°.12.2010. Per il

periodo fiscale 2010, i medesimi venivano imposti secondo il dispendio.

Il 2 aprile 2013

contribuenti presentavano la dichiarazione 2011 per l’imposizione secondo il

dispendio. Le spese di mantenimento erano commisurate in fr. 405'000.–.

In seguito, il 28 agosto

2014, inviavano all’RS 1 la dichiarazione d’imposta sul reddito e sulla

sostanza, chiedendo di passare al regime di tassazione ordinaria. In questo

contesto, dichiaravano “altri redditi”, imponibili in __________, pari a fr.

84'804.-- ed un reddito imponibile complessivo di fr. 22'042.--, aggiungendo di

non possedere sostanza.

B. Con decisione del

17.9.2014, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2011, commisurando il reddito imponibile in fr.

190'300.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 252'200.–) ed in

fr. fr. 209'100.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr.

281'600.–). La sostanza imponibile era stabilita in fr. 4'976'000.– (sostanza determinante

per l’aliquota fr. 6'942'000.–).

A motivazione dei dati accertati, il fisco precisava,

in relazione agli “altri redditi” di fr. 240'000.–, “valori esposti

secondo valutazione d’ufficio”. In merito al reddito ed alla sostanza

determinanti per l’aliquota proponeva le seguenti considerazioni:

Aliquote maggiorate, tenuto

conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla

Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e

imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo

dati accertati o presunti.

C. Con reclamo

13/14.10.2014 i coniugi RI 1 si aggravavano contro la decisione di tassazione

del 17.9.2014. A fondamento dell’impugnativa, gli insorgenti lamentavano che i

valori accertati non erano corretti. I medesimi rendevano attenta l’autorità di

come dal 2010 la loro situazione finanziaria fosse radicalmente mutata, avendo

subito un dissesto finanziario e ritenuto come RI 1 fosse stato nel frattempo

incarcerato in __________ (e lo era anche al momento dell’impugnativa). I

reclamanti chiedevano di essere sentiti, come anche di poter fornire le prove richieste

e necessarie per la nuova valutazione della loro situazione fiscale.

D. Con scritto

24.10.2014 l’UT chiedeva ai coniugi RI 1 di voler designare un rappresentante

in Svizzera tenuto conto di come – già dal 2013 – essi si fossero ritrasferiti

in __________.

Il 12.12.2014 la RA

1, dichiarava di fungere da tramite, precisando come non le fosse possibile

rappresentare i contribuenti, e trasmetteva i documenti inviati dai contribuenti,

a comprova del fatto che a loro dire la loro situazione economica avrebbe

subito un drastico mutamento.

E. Con missiva 20.4.2015,

l’UT richiedeva ai reclamanti di voler fornire della documentazione a comprova

degli aiuti finanziari ricevuti per il mantenimento (addebiti dal conto di chi

ha versato i soldi e accrediti bancari dei signori RI 1). In calce allo scritto

veniva specificato:

Vi avvertiamo che questo scritto vale quale diffida

non avendo dato seguito ad una nostra precedente richiesta. In caso di

inosservanza al presente invito si procederà all’applicazione delle penalità

previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base

agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

F. Con decisione

9.9.2015 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo e riduceva la sostanza

imponibile a fr. 153'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 2’042'000.–,

con la seguente motivazione:

In data 14 ottobre 2014 avete presentato reclamo

contro la decisione di tassazione 2011 datata 17 settembre 2014, contestando i

valori esposti sia come reddito che sostanza. Non essendo stato dato seguito

alle varie richieste di documentazione (l’ultima datata 20 aprile 2015 con

invio A plus) nelle quali si chiedeva la comprova dei mezzi finanziari

utilizzati per il proprio mantenimento, viene confermato il reddito d’altra

fonte esposto al punto 7.3. Non viene invece più esposta la sostanza mobiliare

in Svizzera al punto 26.2 in quanto è stata in seguito sequestrata.

Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta

cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte

(imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere stati

rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti.

G. Con ricorso 9.10.2015

RI 1 e RI 2 insorgono avverso la decisione di tassazione su reclamo del

9.9.2015, sostenendo che, nel mese di marzo 2014, avrebbero avuto un grosso

dissesto finanziario, accompagnato dalla carcerazione di RI 1 per presunta

truffa, con il sequestro di tutti i beni mobili ed immobili [che anche al

momento del ricorso si troverebbero confiscati]. Gli insorgenti precisano di

aver trasmesso, con scritto 12.5.2015, consegnato a mano all’UT, la comprova

del loro sostentamento, al quale avrebbero contribuito famigliari ed amici.

La decisione su reclamo,

non avrebbe preso in considerazione la predetta documentazione, sicché sarebbe

del tutto arbitraria.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 14 LIFD, nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2015, le persone fisiche che, per la

prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o

dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto

di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio

fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (cpv. 1). Se tali persone non

sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio

spetta loro anche oltre tale limite (cpv. 2).

Un’identica disciplina era

prevista per l’imposta cantonale dall’art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 LT.

1.2.

Il Tribunale federale ha

altresì ricordato che l’imposizione sul dispendio si sostituisce sì all’imposta

ordinaria sul reddito (art. 14 cpv. 1 LIFD), ma non costituisce tuttavia né un

accordo fiscale né un “privilegio”, bensì una procedura legale di tassazione

che trova il suo epilogo nella notificazione di una decisione di tassazione

ordinaria secondo l’art. 131 LIFD (cfr. la sentenza del 10 ottobre 2006, n.

2A.227/2006, in ASA 76 p. 748, consid. 3.2, con riferimento all’art. 6

dell’Ordinanza del 15 marzo 1993 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta

federale diretta [OIDIFD; RS 642.123] e alla dottrina citata). Instaurato per ragioni

pratiche, questo regime speciale deve essere concesso, su domanda del

contribuente, quando ne sono adempiute le condizioni. Tuttavia, il contribuente

può rinunciare all’imposta globale fin dall’inizio dell’assoggettamento o

trascorso un certo tempo. In linea di principio, il diritto di rinunciare può

essere esercitato in ogni periodo fiscale (cfr. ASA 76 p. 748, consid. 3.2 e

giurisprudenza e dottrina citate).

1.3.

Ne consegue che in sé la

richiesta dei ricorrenti di non beneficiare della tassazione sul dispendio,

inoltrata dopo aver già presentato la relativa dichiarazione d’imposta, è

conforme alla legge.

Considerandi

2.

2.1.

Presentando la

dichiarazione d’imposta ordinaria, il 28 agosto 2014, i ricorrenti hanno

indicato un unico reddito, relativo ad un’attività esercitata dalla moglie in __________,

e capitali per complessivi fr. 62'443.–.

2.2

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare

vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

2.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

2.4

Secondo gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione

d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

La tassazione

d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova

(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza

della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

2.5

Di fronte alla

dichiarazione d’imposta presentata nel 2014, in evidente contrasto con quella

inoltrata un anno prima ai fini della tassazione sul dispendio e accompagnata

da una documentazione estremamente ridotta, l’autorità fiscale cantonale non poteva

che procedere ad una stima degli elementi imponibili, pur non avendo intrapreso

una tassazione d’ufficio in senso formale.

3.

3.1.

I ricorrenti hanno

ottenuto il permesso di dimora in Svizzera il 1° dicembre 2010, chiedendo di

poter pagare un’imposta globale sul dispendio, non esercitando alcuna attività

lucrativa in Svizzera. Nella “Dichiarazione e ricapitolazione dei redditi”,

sottoscritta il 25 novembre 2010 e rilasciata all’Ufficio stranieri, i

contribuenti hanno dichiarato di avere una sostanza mobiliare di fr.

5'000'000.– ed una immobiliare di fr. 2'000'000.– all’estero, senza godere di

alcun reddito. Lo stesso giorno hanno poi sottoscritto un accordo con

l’autorità fiscale cantonale, accettando che il dispendio annuo venisse

determinato in fr. 200'000.–.

Per il 2011, i

contribuenti dapprima riempivano il modulo per la dichiarazione secondo il

dispendio, firmandolo entrambi il 2.4.2013, ed indicando la somma di CHF

405'000.-- a titolo di spese di mantenimento, precisando altresì di aver corrisposto

fr. 81'000.-- a titolo di pigione annua (a far tempo dal 1°.3.2011).

Dal contratto di locazione

– firmato il 22.1.2011 – si evince come le parti hanno versato al locatore fr.

22'500.-- quale deposito di garanzia.

In un secondo momento i

coniugi hanno postulato l’ammissione alla procedura di dichiarazione di

tassazione ordinaria, firmando il modulo relativo il 28.8.2014.

3.2

Con la decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha ridotto la sostanza imponibile (cioè quella

mobiliare) a fr. 153'000.– e quella determinante per l’aliquota (cioè quella

immobiliare) a fr. 2’042'000.–, per tener conto del fatto che la sostanza

mobiliare era stata sequestrata.

Ha invece confermato “altri redditi”, imponibili in

Svizzera, per fr. 240'000.– e redditi immobiliari netti (considerati solo per

l’aliquota) per fr. 75'000.–.

3.3

3.3.1

Secondo la tesi dei

ricorrenti – per quanto attiene al periodo fiscale 2011 – al loro sostentamento

avrebbero provveduto famigliari ed amici, così come risulterebbe comprovato

dagli scritti trasmessi.

3.3.2

Agli atti vi sono i

seguenti documenti (peraltro redatti in lingua __________):

·

contratto di prestito [scritto in __________, dal quale non si

evince peraltro la data di stipula] tra la __________ di __________ e RI 1 ed RI

2, per la somma di 750'000.-- corone __________, ossia circa fr. 124'000.-- (cfr.

sito consultato il 17.6.2016);

·

contratto di prestito [scritto in __________ e del quale non si

sa la data di stipula] tra la __________ di __________ e RI 1 ed, per la somma

di 100'000.-- corone __________, ossia circa fr. 16'500.-- ( cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/,

sito consultato il 17.6.2016);

·

contratto di prestito [scritto in __________ e stipulato il

4.7

] tra __________ – __________ e RI 2 per la somma di 580'000.-- corone __________,

ossia circa fr. 95'700.-- (cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/,

sito consultato il 17.6.2016);

·

estratto conto della __________ [sempre in lingua __________ e di

cui non si conosce né il titolare né l’avente diritto economico] dal quale si

evincono due versamenti entrambi da 250'000.-- corone __________ l’uno, ossia

circa fr. 41'250.-- l’uno (cfr. https://www.oanda.com/lang/it/currency/historical-rates/,

sito consultato il 17.6.2016) effettuati il 17.11.2011 ed il 29.11.2011 da

parte di __________, __________);

Agli atti vi è poi un

ulteriore estratto bancario, sempre redatto in lingua __________, datato

22.5.2012

Già per il fatto che si riferisce ad un altro periodo fiscale non

deve essere preso in considerazione. Si rileva comunque che da tale documento si

evince un versamento, ma non viene comunque menzionato il destinatario (né

invero l’istituto di credito).

3.3.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera

è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti

professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco

ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più

complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la

generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (cfr.

le sentenze 2P.173/2002 del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid.

3.

;2A.129/1997 del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t; inoltre ASA 55 137

consid. 3a).

Sempre secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, quando il contribuente non è in grado di

produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui

esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in

applicazione delle regole generali concernenti l’onere probatorio ed impone lo

stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza

dell’inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del

fatto che il reddito soggetto all’imposta comprende la totalità dei proventi

che pervengono al contribuente durante un determinato periodo (sentenza n.

2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.3.4

Nel caso in esame, i

ricorrenti si sono limitati a produrre dei pretesi contratti di prestito

(redatti peraltro in lingua __________ e non tradotti) non accompagnati dalla

minima documentazione bancaria. Nulla si sa del resto dei pretesi creditori e

dei loro aventi diritto economico, che per quanto noto potrebbero anche identificarsi

con gli insorgenti o essere persone loro vicine.

Laddove sussiste invece

l’estratto conto bancario, come menzionato sopra, non vi è l’indicazione del

titolare del conto o dell’avente diritto economico. Sicché non si sa chi è il

destinatario degli stessi.

Motivo per cui, la Camera,

in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, ritiene come non provati

i pretesi contratti di prestito / donazioni ricevuti da parenti ed amici.

3.3.5

Gli ulteriori documenti

prodotti dai ricorrenti riguardano il dissesto finanziario da loro subito, ma concernono

periodi fiscali posteriori al 2011, sicché, contrariamente a quanto preteso dai

reclamanti, non hanno alcuna rilevanza probatoria per dimostrare la loro situazione

fiscale nel 2011.

3.4

3.4.1

Resta da verificare se le

valutazioni operate da parte dell’autorità fiscale possono considerarsi sostenibili,

tenuto conto anche delle regole sull’onere della prova.

In sostanza l’UT ha dovuto

procedere secondo una tassazione per apprezzamento, tenuto conto della mancata

collaborazione dei contribuenti.

3.4.2

Ora, agli atti vi sono

pochi elementi certi comprovanti il reddito e la situazione finanziaria degli

ex coniugi ricorrenti per il periodo fiscale 2011.

Si sa – che durante il

2011.

– i contribuenti hanno speso fr. 108'750.-- a titolo di pigioni: dapprima

a __________, a __________, ed in seguito a __________ (contratto di locazione

con pigione a fr. 7'500.-- al mese).

In particolare hanno versato

fr. 15'000.-- sia per gennaio sia per febbraio 2011 (pigione __________).

Per febbraio 2011 hanno

dovuto corrispondere pure metà del mese (essendo la locazione per la casa di __________

cominciata a metà del mese). Da marzo a dicembre 2011, sono stati corrisposti

fr. 7'500.-- al mese (cfr. in merito documentazione presentata per la

tassazione secondo il dispendio per il 2011).

L’11.1.2011 è stata

iscritta a Registro di commercio la società __________ con capitale di fr.

100'000.-- [100 azioni al portatore], di cui RI 1 era amministratore unico.

Il contribuente non

fornisce dati in merito ad eventuali redditi erogati da tale società.

Sempre dalla dichiarazione

di tassazione emergono oneri assicurativi per la malattia privata pari a fr.

25'752.--.

Sicché per il 2011 si ha

che i qui contribuenti hanno quanto meno avuto fr. 157'002.-- di uscite (108'750.--

+ 25'752.-- + 22'500.--; [affitti / oneri assicurativi / caparra per pigioni]),

ai quali devono sicuramente essere aggiunti i costi della vita (cibo, vestiti,

...), altre assicurazioni, ecc..

3.4.3

Ne consegue quindi che la

somma di fr. 240'000.-- a titolo di “redditi di altra fonte” appare più che

giustificata, posto come da un lato i contribuenti hanno presentato una

dichiarazione d’imposta a dir poco lacunosa e come, d’altro canto, sempre per

il 2011, avessero presentato in prima battuta una dichiarazione secondo il dispendio,

indicandolo il medesimo in fr. 405'000.--.

Nella situazione

descritta, appare già oltremodo generosa la decisione dell’autorità di

tassazione, che in seguito al reclamo dei contribuenti ha praticamente azzerato

la sostanza mobiliare degli insorgenti – che sarebbe stata imponibile in

Svizzera –, senza peraltro disporre di alcuna prova del sequestro dei beni, che

il contribuente avrebbe subìto, ed in particolar modo dei capitali che sarebbero

stati colpiti da tale provvedimento.

4.

Visto quanto sopra emerge

come l’Ufficio di tassazione abbia proceduto correttamente nel valutare la

situazione fiscale dei ricorrenti per quanto attiene al periodo fiscale 2011,

non tenendo in considerazione i documenti che avrebbero comprovato il loro

sostentamento da parte di amici e famigliari.

5.

Il reclamo è

respinto. La tassa di giustizia di giustizia e le spese sono poste a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, già

anticipate, consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 6’000.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: