Lexipedia

Decisione

80.2015.206

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, proposta di accordo transattivo, prova dell’esistenza di un mandato fiduciario

19 settembre 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1,

__________, è una società a garanzia limitata costituita in data 4 febbraio

2003, il cui scopo sociale è la gestione di alberghi, motel, ristoranti, con o

senza alloggio, e di ogni altro esercizio pubblico, la partecipazione ad altre

società aventi scopi analoghi e l’assunzione di mandati nel settore alberghiero

e turistico. In particolare la contribuente si occupava della gestione del

postribolo __________ ad __________, chiuso definitivamente in data 31 maggio

2012.

Il

capitale sociale della RI 1 ammonta a fr. 21'000.-- ed è diviso in due quote,

una da fr. 20'000.--, appartenente alla __________ __________, __________, e

una da fr. 1'000.--, appartenuta fino al 30 settembre 2008 a __________, __________,

successivamente alla __________.

A

partire dal 23 gennaio 2008, __________, __________, è stato gerente con firma

individuale della contribuente (precedentemente __________), e così è stato

fino al 9 maggio 2014, quando gli è subentrata __________, __________.

__________

è inoltre l’avente diritto economico della __________, come emerge dal mandato

fiduciario tra __________ e __________, per la costituzione della stessa.

Nella

sua dichiarazione d’imposta IC/IFD 2010, la contribuente indicava un utile

imponibile di fr. 103'197.-- e un capitale proprio imponibile di fr.

364'560.--.

B. In data

21 giugno 2012, RS 1 (di seguito RS 1) notificava alla RI 1 la tassazione per

il 2010, dove veniva rettificato l’utile lordo in base ai coefficienti di

esperienza per le aziende del ramo, che ammontava pertanto a fr. 245'000.--. L’RS

1, nella motivazione allegata, scriveva inoltre:

Considerato come non sia stata richiesta alcuna

garanzia a copertura del finanziamento concesso a __________ (a bilancio

31.12.2010 pari a fr. 81'613.50), al Prestito __________ (a bilancio 31.12.2010

pari a fr. 70'000.--) e alla voce Prestito (a bilancio 31.12.2010 pari a fr.

100'000.--) su queste posizioni non saranno fiscalmente riconosciuti né

ammortamenti né perdite.

Il

capitale imponibile veniva invece arrotondato a fr. 364'000.--.

C. Con

reclamo datato 3 luglio 2012, la contribuente, per mezzo della sua rappresentante

__________, __________, censurava la ripresa di altri elementi dell’utile,

dichiarando di mettere a disposizione dell’RS 1 le ricevute di cassa, attestanti

la completezza degli incassi registrati in contabilità.

D. In data

17 luglio 2012, al fine di decidere sul reclamo contro la notifica di tassazione

IC/IFD 2010, l’RS 1 chiedeva alla contribuente la documentazione necessaria. In

data 4 settembre 2012 la contribuente inoltrava all’Autorità fiscale i dettagli

dei diversi conti della società e copia delle fatture dell’__________, spiegando

che non veniva allestito un vero e proprio inventario e che non era ancora

riuscita a recuperare il registro pernottamenti e il listino prezzi, mentre i

rotolini di cassa erano tenuti a disposizione dell’RS 1 presso gli uffici di __________

a __________.

E. In data 8 gennaio 2014 l’RS 1 inoltrava all’Ispettorato una richiesta

di verifica generale sulla società RI 1 per la definizione delle tassazioni

2010, 2011 e 2012. In particolare veniva indicato di controllare

l’attendibilità dei dati presentati, il numero di camere e il prezzo delle

stesse, i prestiti attivi e le spese di rappresentanza. L’ispezione veniva

svolta tra il 28 e il 30 luglio 2014 presso lo studio fiduciario __________, __________.

F. In data 29 settembre 2014 si teneva un incontro tra l’Ispettorato

fiscale di __________ e la rappresentante della RI 1. In tale sede venivano

discusse le problematiche fiscali emerse in sede di analisi dei conti annuali

della contribuente, chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, e

veniva concordato per il 2010 un utile netto imponibile di fr. 200'000.-- e un

capitale imponibile di fr. 364'560.--. In particolare all’utile netto

dichiarato venivano aggiunti fr. 94'334.-- a titolo di vantaggi e adeguamento

cifra d’affari, e nella misura del 60% tale importo sarebbe dovuto altresì

essere aggiunto alla tassazione IC/IFD di __________, socio al 100% e gerente

della contribuente, a titolo di vantaggi e distribuzione dissimulata di utile.

Infine,

richiamate le norme sul prestito simulato, la contribuente veniva invitata a

non aumentare ulteriormente i crediti concessi (a bilancio al 31.12.2012 “Prestito”,

n. conto __________, di fr. 100'000.-- e “Prestito __________”, concesso ad __________,

n. conto 215000, di fr. 74'877.--), con l’avvertenza che se fossero aumentati,

la variazione sarebbe stata tassata quale distribuzione nei confronti di __________,

e se non fossero stati rimborsati integralmente entro il 31 dicembre 2015 su

dette posizioni non sarebbero stati riconosciuti né ammortamenti né perdite e

l’intero ammontare sarebbe stato imposto al signor __________ quale

distribuzione.

Detto

accordo non veniva sottoscritto dalla RI 1, la quale, non convinta del risultato

ottenuto dalla __________ in detto incontro, con particolare riferimento alle

riprese personali effettuate nei confronti di __________, il 10 febbraio 2015 sospendeva

il mandato alla fiduciaria e avvisava l’RS 1 che la __________ non la

rappresentava più.

G. In data 4 marzo

2015 si teneva un secondo incontro tra l’Ispettorato fiscale di __________ e la

contribuente, al quale partecipava altresì l’RS 1. In tale sede venivano

nuovamente discusse le problematiche fiscali emerse dall’analisi dei conti annuali

della RI 1, chiusi rispettivamente il 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, e veniva

concordato per il 2010 un utile netto imponibile di fr. 111'600.-- e un capitale

imponibile di fr. 212'272.--. In particolare all’utile netto dichiarato

venivano aggiunti fr. 6'000.-- quali vantaggi e detto importo sarebbe stato

aggiunto nella tassazione IC/IFD 2010 di __________, gerente della contribuente

fino al 9 maggio 2014, a titolo di redditi d’altra fonte. Inoltre venivano aggiunti

fr. 2'469.-- quali costi non ammessi, mentre per ciò che concerneva i prestiti

attivi allibrati a bilancio, l’accordo prevedeva che in caso di mancato rientro

entro il 31 dicembre 2015 non sarebbero stati fiscalmente riconosciuti né

ammortamenti né perdite.

Tale accordo, sottoscritto

dalle parti, era tuttavia condizionato in particolare al fatto che venisse

portata prova di quanto sostenuto dalla contribuente, ovvero che l’avente

diritto economico della RI 1 non era __________, bensì __________, __________.

In particolare alla contribuente veniva chiesto di trasmettere all’ispettorato

fiscale copia del contratto fiduciario col quale __________ dava mandato

fiduciario a __________ di costituire a nome e per conto del mandante la RI 1,

nonché copia del documento di legittimazione e attestazioni bancarie

comprovanti la buona fede delle operazioni bancarie.

H. In data 16 marzo 2015

la contribuente, per il tramite del suo consulente esterno __________,

consegnava all’Ispettorato fiscale i documenti richiesti, in particolare copia

della carta d’identità di __________, copia del mandato fiduciario per la

costituzione della RI 1 e della __________, dichiarazione in copia autentica di

proprietà delle azioni/quote della contribuente e copia degli estratti

patrimoniali di __________ per gli anni 2010, 2011 e 2012.

I. Con scritto del 26

maggio 2015 l’Ispettorato fiscale comunicava alla RI 1 di aver analizzato i

documenti ricevuti, tra cui anche l’atto costitutivo della contribuente e il

mandato fiduciario tra __________ e __________ per la costituzione della __________

(ricevuti il 12 maggio 2015). Da detta analisi emergeva che era __________ il

beneficiario economico della __________ e che, diversamente da quanto previsto

nel mandato fiduciario tra __________ e __________, la RI 1 era stata

costituita in forma congiunta tra due soci (la __________ e __________) diversi

dal mandante, e la gerenza della stessa era affidata al socio minoritario, __________,

con potere di firma individuale. Alla luce di questa analisi l’Ispettorato

fiscale escludeva la validità dell’accordo previsto nel verbale del 4 marzo

2015 non essendo stata rispettata una delle condizioni per la validità dello

stesso: non essendo stato rispettato ed applicato il mandato fiduciario tra __________

e __________, il primo non risultava essere l’avente diritto economico della RI

1.

In conclusione veniva

annunciato che l’Autorità fiscale avrebbe proceduto all’emissione della

tassazione in base agli elementi in proprio possesso e le rettifiche fiscali

imponibili anche presso l’azionista sarebbero state imposte in capo a __________,

che risultava essere beneficiario economico della RI 1.

J. In

data 18 giugno 2015 aveva luogo un incontro tra l’Ispettorato fiscale e la contribuente,

la quale presenziava per il tramite del suo rappresentante, avv. __________, e

di __________. In questa sede l’autorità fiscale esponeva i motivi per i quali

riteneva nullo l’accordo del 4 marzo 2015 e informava la contribuente circa le

modifiche che intendeva apportare alla sua tassazione. La contribuente, in

disaccordo con l’Autorità fiscale, rifiutava di sottoscrivere alcun accordo e

chiedeva che, nell’ambito della tassazione della società, venisse considerata

la deducibilità del costo per imposte sulle riprese eventualmente effettuate annualmente.

K. In data

10 settembre 2015 l’RS 1 notificava alla contribuente la decisione su reclamo,

accertando per l’anno un utile imponibile di fr. 121'100.-- e un capitale

imponibile di fr. 360'000.--, come proposto dall’Ispettorato fiscale nel

resoconto dell’ispezione effettuata tra il 28 e il 30 luglio 2014 datata 13

luglio 2015. In particolare all’utile netto d’esercizio venivano aggiunti fr.

20'000.-- quali prestazioni a prezzi di favore e fr. 2'469.-- quali costi non

ammessi, e venivano dedotti sia dall’utile che dal capitale fr. 4'500.-- quali

costi per imposte sulle riprese. Nella motivazione allegata l’Autorità fiscale

specificava che sui prestiti attivi, essendo stati concessi senza garanzie e

piano di rimborso, non sarebbero stati riconosciuti fiscalmente né ammortamenti

né perdite in caso di mancato rimborso.

L. In data

12/13 ottobre 2015 la RI 1 interpone ricorso avverso la decisione su reclamo

dell’RS 1. In particolare la contribuente ritiene che l’Ispettorato fiscale abbia

ingiustamente e senza basi giuridiche deciso di ritenere invalido l’accordo siglato

il 4 marzo 2015, e che abbia “in modo poco chiaro e poco lecito” acquisito

documenti dalla Fiduciaria __________, ex rappresentante della contribuente. In

conclusione la ricorrente chiede che venga ripristinato l’accordo del 4 marzo

2015 e che venga aperta un’indagine interna per far luce sui rapporti

intercorrenti tra __________ e l’Ispettorato fiscale.

M. Nelle

sue osservazioni del 9 novembre 2015, RS 1 dopo aver riassunto brevemente i

fatti, rileva che oggetto dell’impugnazione è l’iter procedurale, più che

l’ammontare dell’utile e del capitale imponibile accertati nella decisione del

10 settembre 2015. Al riguardo l’Autorità fiscale conferma la correttezza della

procedura adottata, avendo a più riprese coinvolto i rappresentanti della RI 1

e avendo comunicato alla stessa i motivi dell’invalidità dell’accordo del 4

marzo 2015 sia tramite scritto del 26 maggio 2015 sia in occasione

dell’incontro del 18 giugno 2015. Per quanto concerne la decisione, l’Autorità

fiscale evidenzia come la stessa sia stata presa sulla base di quanto emerso

nel corso della verifica esperita dall’Ispettorato fiscale, che ha rilevato

un’insufficiente contabilizzazione dei vantaggi economici a favore

dell’azionista __________, calcolata in fr. 20'000.-- e considerata poi

prestazione valutabile in denaro a favore di dello stesso.

Diritto

1. Nel corso della

procedura di reclamo contro la decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2010, la ricorrente ha contestato che __________ sia il suo socio e

detentore di controllo, affermando che quest’ultimo avrebbe invece agito a

titolo fiduciario per conto di una persona fisica residente in Italia. In

seguito alle verifiche richieste dall’Ufficio di tassazione, l’esistenza del

preteso rapporto fiduciario non è tuttavia stata riconosciuta.

Nel suo ricorso, la

società contribuente non si confronta tanto con la questione dell’identità del

suo socio né con la definizione degli elementi imponibili, quanto piuttosto con

le vicende legate ad un accordo transattivo, sottoscritto con l’autorità

fiscale nel corso della procedura di reclamo.

In sostanza, la vertenza

fra le parti nasce comunque dalla decisione dell’UTPG di assoggettare

all’imposta sull’utile l’importo di fr. 20'000.--,

corrispondente a prestazioni valutabili in denaro della società ai soci o a

persone vicine. Il controverso accordo transattivo, menzionato nel verbale del

4 marzo 2015, prevedeva infatti una riduzione dei vantaggi imponibili a fr.

6'000.--.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT

prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

1.

Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati

dall’uso commerciale;

- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili

e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro

che:

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

2.2

Secondo la giurisprudenza,

vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente

le quattro condizioni seguenti:

1) la società fa una

prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è

concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non

sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la

prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società

avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5;

119.

Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

2.3

La giustificazione

commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad

una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per

stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se

tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in

considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario.

L’utilità ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono

di per sé stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente

funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va valutato

sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente amministratore

societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n.2P.250/2004,

in: RtiD II-2005 n. 10t).

2.4

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini

del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la

prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la

determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va posto

a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il valore economico reale è di principio costituito dal prezzo che sarebbe

disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio su di un mercato

libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale

del 26 novembre 2003 n.2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60, consid. 2.2 e 3.3).

Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli oneri che una

società anonima si assume per le spese private degli azionisti, come per i

costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al loro

mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere destinati

alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme alle regole

di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di paragone.

Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta alla società

di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del

Tribunale federale del 13 giugno 2005 n.2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

in seguito al reclamo della contribuente, l’UTPG ha convocato a diverse riprese

i rappresentanti di quest’ultima e ha chiesto ripetutamente documentazione.

Al termine di una prima

audizione (29 settembre 2014), l’autorità fiscale ha proposto di ridurre

l’utile imponibile da fr. 245'000.-- a fr. 200'000.--, ma i rappresentanti della reclamante non hanno sottoscritto

l’accordo.

Al termine di una seconda

audizione (4 marzo 2015), l’autorità di tassazione ha proposto di ridurre

l’utile a fr. 111'666.--, corrispondente cioè all’utile

dichiarato dalla stessa contribuente (fr. 103'197.--), con

la ripresa di un costo non ammesso (fr. 2'469.--) e di

vantaggi (fr. 6'000.--). L’accordo è stato tuttavia

subordinato, da parte dell’UTPG, all’adempimento delle seguenti condizioni:

·

l’accertamento dell’avente diritto economico della contribuente,

mediante contratto fiduciario, copia del documento di legittimazione e

attestazioni bancarie comprovanti la buona fede delle operazioni finanziarie;

·

deposito di 5'000 franchi all’Ufficio esazione e condoni;

·

inoltro dichiarazione 2013 entro il 30.6.2015.

Ricevuta la documentazione

richiesta, con lettera del 26 maggio 2015, l’UTPG ha ritenuto non adempiuta la

prima delle condizioni previste dall’accordo transattivo. __________ risultava

infatti essere il beneficiario economico della __________ SA, società che aveva

costituito la ricorrente. Tale conclusione è stata ribadita nel verbale di

audizione del 18 giugno 2015.

3.2

3.2.1

Il 13 luglio 2015,

l’Ispettorato fiscale ha rassegnato il suo rapporto, basato sulla verifica

esperita nei giorni dal 28 al 30 luglio 2014. Nello stesso, si è soffermato fra

l’altro sui costi che figuravano nel conto economico della società insorgente.

3.2.2

Per quanto attiene alle

spese di rappresentanza e di trasferta (fr. 9'577.-- nel periodo

fiscale 2010), ha rilevato che, per la maggior parte, si trattava di “consumazioni

presso ristoranti del Ticino”, ma che “quasi nulla è stato trovato circa eventuali

spese di propaganda”. Ha poi sottolineato che “i costi di ristorazione

all’esterno di RI 1 non si giustificavano in quanto l’__________ può svolgere

la propria attività professionale di affittacamere solo essendo presente in

azienda, presso la quale già le ospiti consumano i pasti”. L’Ispettorato ha

anche argomentato che “il procacciamento d’affari per le ospiti… è vietato

dalla legge”, escludendo comunque che “l’azionista svolga tale attività presso

i ristoranti del Ticino”, come pure che “l’eventuale ricerca di affittuarie per

le stanze ancora libere, difficilmente può portare positivi frutti pasteggiando

nei ristoranti locali”. In ogni caso, “non vi è neppure evidenza nei conti

annuali che l’eventuale attività di procacciamento affari, qualora realmente

intrapresa, abbia generato alcun incremento occupazionale in almeno uno dei tre

esercizi verificati”. L’Ispettorato fiscale ha pertanto concluso che poteva

essere ammesso tutt’al più un importo di fr. 2'000.--,

“per eventuale pubblicità svolta su internet… seppur non comprovata”, con la

conseguenza che la differenza (fr. 7'577.--) doveva essere

ripresa a titolo di vantaggi all’azionista.

3.2.3

In relazione ai costi per

l’uso dei veicoli a motore, il rapporto dell’Ispettorato così si esprime:

I costi di manutenzione

allibrati a CE si riferiscono a benzina, assicurazione, tasse di circolazione e

servizi cagionati dai due veicoli immatricolati a nome della contribuente e più

precisamente:

-

TI 179475 __________ __________, entrata 16.03.2010 / uscita 11.02.2014

-

TI 179475 __________, entrata 03.02.2009 / uscita 06.10.2011

Dato

che tra i dipendenti di RI 1 risulta plausibile essere solo l'__________

l'unico al beneficio dell'uso della vettura aziendale, né nelle diverse

audizioni è stato affermato il contrario, ci si è chinati innanzitutto sul

reale scopo aziendale dei due veicoli per rapporto al solo utilizzatore delle

vetture, successivamente si è valutata la tipologia delle stesse per rapporto

all'effettiva attività commerciale svolta.

Sull'aziendalità

dei beni risulta di principio che una vettura è in esubero, in quanto vi

appunto una sola persona che le utilizza, pertanto l'uso di una determina

l'esclusione dell'altra; data la differenza di tipologie e di valore delle

autovetture abbiamo considerato come un unico veicolo la Nissan Patrol

(quest'ultima e non la __________ in quanto immatricolata per prima). Da ciò ne

deriva che per la __________ non può essere ammessa l'aziendalità del bene

almeno per i periodi 2010 e 2011 (sino al mese di ottobre). Dato che

successivamente la __________ è stata venduta, entra in linea di conto l'aziendalità,

ma solo di principio, della __________ per l'anno 2012 (da maggio).

Passando

alla valutazione della tipologia di vettura per rapporto alla reale attività

commerciale esercitata, non si può non tenere in considerazione che la RI 1 si

limita ad affittare camere in forma continuata a ragazze esercitanti la

prostituzione e non come struttura alberghiera.

È

indiscutibile che proprio il genere di attività svolta può determinare la plausibilità

commerciale di una vettura di lusso piuttosto che di un'utilitaria.

Un

gestore patrimoniale con un portafogli clienti di diverse decine di milioni, ad

esempio, ha necessità di trasmettere ai propri clienti un'immagine di prestigio

e sicurezza che un furgone commerciale non darebbe, così come un hotel cinque

stelle lusso, per trasmettere l'esclusività della struttura e della clientela,

non può lasciare posteggiate davanti all'entrata piccole utilitarie vecchie e

rovinate dal tempo, quanto piuttosto vetture sportive, costose e di altrettanto

lusso straordinario; il cliente deve sentirsi speciale in un luogo altrettanto

speciale.

Nel

nostro caso per l'attività esercitata, affittacamere rivolta in forma esclusiva

a ragazze esercitanti l'attività di "intrattenimento personale", non

si registrano infatti servizi alberghieri per i turisti in transito, né in tal

senso la struttura si propone al pubblico, non si giustifica dal punto di vista

commerciale e fiscale la tipologia "lusso" delle vetture

immatricolate a nome della Sagl (soprattutto con riferimento alla __________).

Non volendo

fiscalmente imporre una specifica vettura piuttosto che un'altra, non è questo

compito dell'autorità fiscale, ci si limita in questo ambito a considerare

ammissibile una sola vettura di valore medio, andando di conseguenza non a

scegliere quale dei veicoli immatricolati è più consono all'attività esercitata

da RI 1, quanto piuttosto il valore del costo ammissibile a carico del CE della

società per il costo leasing e l'uso quotidiano.

In conclusione,

l’Ispettorato ritiene giustificati costi per i veicoli nella misura di fr. 6'000.--, con la conseguenza che ha proposto una ripresa di fr.

13'363.-- per vantaggi legati all’uso delle automobili.

3.2.4

Complessivamente, le

riprese per vantaggi ammontano pertanto a fr. 20'000.--

(fr. 7'577.-- più fr. 13'363.--).

Il rapporto precisa poi

che “la rettifica fiscale dovrà essere posta a carico dell’azionista __________

una seconda volta ma nella misura del 60% giusta l’art. 19 cpv. 1bis

LT e l’art. 18 cpv. 1bis LIFD”.

4.

4.1.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, in particolar modo delle risultanze della

verifica intrapresa dall’Ispettorato fiscale, è innegabile che la società insorgente

abbia concesso prestazioni valutabili in denaro a __________, ADE della società

__________ SA. Gli importi registrati nel conto economico quali costi di

rappresentanza, da un lato, e spese per le automobili, dall’altro, sono

palesemente eccessivi, se si tiene conto della natura dell’attività esercitata

dalla società stessa.

In realtà, la ricorrente

non contesta neppure l’esistenza delle distribuzioni dissimulate di utile né la

loro misura. Si limita infatti a lamentare il fatto che l’autorità fiscale

abbia annullato gli accordi presi in data 4 marzo 2015 “senza alcuna base

giuridica”.

4.2

Tornando alla proposta di

accordo transattivo contenuta nel verbale di audizione del 4 marzo 2015, la

stessa solleva qualche interrogativo.

In primo luogo, quantifica

i vantaggi concessi dalla società a __________ in soli 6'000.--

franchi, quando invece l’Ispettorato fiscale li aveva commisurati in oltre

20'000.-- franchi. È vero che il rapporto dell’Ispettorato

è successivo (13 luglio 2015), ma l’ispezione risale ai giorni dal 28 al 30

luglio 2014.

In secondo luogo, fa

dipendere la commisurazione dei suddetti vantaggi dalla verifica dell’avente

diritto economico della società. Evidentemente, nel corso dell’udienza del 4

marzo 2015, i rappresentanti della società contribuente devono aver sostenuto

che __________, fino a quel momento da sempre considerato socio effettivo della

RI 1, quale avente diritto economico della società panamense __________ SA, agiva

in realtà quale fiduciario di una persona fisica residente in Italia, cioè __________.

Da qui la proposta di aggiungere “nelle tassazioni IC/IFD 2010, 2011 e 2012 del

signor __________…, gerente della contribuente sino al 14.05.2014 (data FUSC),

… Fr. 6'000.-- annui quali redditi d’altra fonte”. Lo

stesso importo era ripreso nel calcolo dell’utile della società.

Come si vede, la proposta

di accordo transattivo prevedeva, da un lato, la riduzione dell’ammontare delle

prestazioni valutabili in denaro a 6'000.-- franchi, e,

dall’altro, la loro attribuzione a __________ in qualità non di socio bensì di

gerente della RI 1.

Per finire, l’UTPG non si

è ritenuta vincolata al rispetto dell’accordo in questione, a causa

dell’inadempimento della condizione cui era stata subordinata la sua efficacia.

4.3

Come afferma il Tribunale

federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella sua azione al

principio di legalità e non possa pertanto concludere con i contribuenti

accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza,

all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali,

tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di tassazione

né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di

fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli,

allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche in assenza di

base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto

materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e 2C_76/2007, in

RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419 consid.

3.

; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa).

Stabilita la liceità

dell’accordo, il medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulta di

principio vincolante per entrambe le parti (Rickli,

Die Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

seg.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero

in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il

quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in

generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).

4.4

Nel caso in

esame, è perlomeno dubbio che l’accordo transattivo proposto alla reclamante fosse

legittimo. Se l’Ispettorato fiscale aveva accertato spese non giustificate, da

riprendere quali prestazioni valutabili in denaro, nella misura di oltre 20'000.--

franchi, non si comprende infatti come l’UTPG abbia potuto proporre una

transazione basata su una valutazione dei vantaggi a fr. 6'000.--. Inoltre, se

socio della ricorrente è sempre stato considerato __________, che aveva dichiarato

in diversi periodi fiscali di detenere le quote di partecipazione nella RI 1, è

difficile ammettere che, improvvisamente, potesse essere considerato semplicemente

“gerente della contribuente”.

A

quest’ultimo riguardo, non si spiega del resto perché, ai fini dell’imposizione

della società, fosse determinante accertare a quale persona fisica dovessero essere

attribuiti i vantaggi imponibili. L’attribuzione soggettiva di un reddito o di

un costo è infatti un elemento della fattispecie impositiva. Può porsi allora

la questione di attribuire ad una persona fisica una prestazione valutabile in

denaro da parte di una società (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

2C_770/2016 del 26 settembre 2016 consid. 2.2). Nel caso in discussione,

tuttavia, si tratta unicamente di determinare l’utile imponibile della società,

ragione per cui non è decisivo stabilire a quale persona fisica sia

attribuibile il reddito corrispondente. Una prestazione valutabile in denaro,

del resto, può essere fatta al socio o a una persona vicina. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, si considerano persone vicine i membri

dell’amministrazione o altri organi, come pure ogni persona fisica o giuridica,

quando sussistono legami economici o personali che, in base all’insieme delle

circostanze, si devono considerare la vera ragione della prestazione

imponibile. Una persona si considera vicina anche quando l’azionista le

permette di usare la società come se le appartenesse (cfr. p. es. la sentenza

n.2C_88/2011 e 2C_89/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 2.1.1 e giurisprudenza

citata). Pertanto, anche se l’UTPG avesse avuto il dubbio circa l’effettiva

condizione di socio di __________, è in ogni caso fuori discussione che sia

stato quest’ultimo a beneficiare delle prestazioni della società, tutt’al più

quale persona vicina. Anche se ciò poteva determinare conseguenze fiscali diverse

sul piano dell’imposizione della persona fisica, sarebbe stato del tutto irrilevante

ai fini della tassazione della società.

4.5

In queste

circostanze, ci si potrebbe quindi anche chiedere se l'accordo in discussione, nella

misura in cui derogasse alla legge, non sia in realtà nemmeno lecito (cfr. la

sentenza del Tribunale federale n.2C_480/2017 del 25 maggio 2018 consid. 6.4.3

e la dottrina citata).

Ritenuto che

l’accordo non è comunque vincolante, perché sottoposto ad una condizione che

non si è verificata, la questione non va tuttavia approfondita oltre.

5.

5.1.

Come ripetutamente

ricordato, l’efficacia dell’accordo del 4 marzo 2015 era subordinata alla

condizione che venisse portata la prova che l’avente diritto economico della RI

1.

fosse __________, come sostenuto dai rappresentanti della contribuente. Secondo

l’autorità di tassazione, alla luce della documentazione successivamente

prodotta dalla ricorrente, tale circostanza non è stata tuttavia provata.

La

ricorrente ha prodotto a tal fine, in particolar modo, un “mandato fiduciario”

stipulato da __________ e da __________ e un contratto fiduciario concluso fra __________

e la __________.

5.2

Secondo la costante prassi

cantonale e federale, non può essere presa in considerazione l’affermazione,

secondo cui un negozio giuridico concluso in nome proprio è stato stipulato

fiduciariamente per conto di un terzo, a meno che il rapporto fiduciario non

sia provato in modo ineccepibile. Ciò vale in particolar modo quando il

fiduciante è domiciliato all’estero (ASA 49 p. 211; 35 p. 432 ; 25 p. 378; DTF

70.

I 47; StE 1989 B 101.2 N 7). Infatti, in quest’ultimo caso, non si potrebbe

fare conseguire dall’esenzione del fiduciario l’imposizione del fiduciante;

sarebbe dunque favorito il dilagare della frode fiscale (ASA 35 p. 432; STF

2A.137/1994 e 2P.126/1994 del 6 gennaio 1995 e riferimenti; RDAT II–1994 n.

11t).

I presupposti per la prova

ineccepibile della sussistenza di un rapporto fiduciario sono stati definiti

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in due promemoria, relativi

l’uno ai c.d. “conti fiduciari” e l’altro ai rapporti fiduciari in generale. Si

tratta in particolare delle condizioni seguenti:

·

Contratto fiduciario: tra il fiduciante ed il fiduciario devono

esistere accordi scritti risalenti all’epoca in cui il mandato fiduciario è

stato conferito. Il bene che è oggetto del contratto fiduciario deve essere

esattamente descritto; inoltre il contratto deve espressamente prevedere che

rischi e spese relative all’investimento, all’amministrazione ed alla vendita

del bene fiduciario sono esclusivamente a carico del fiduciante. Nel contratto

deve essere altresì disciplinata la commissione che spetta al fiduciario.

·

Rischi e spese: il fiduciario non deve correre alcun rischio derivante

dall’investimento, dalla gestione e dalla realizzazione dei beni fiduciari.

Ogni spesa ivi relativa e ogni onere quali gli ammortamenti, le perdite, ecc.

debbono essere sopportati esclusivamente dal fiduciante. Queste condizioni devono

essere stipulate nel contratto.

·

Onorario: il fiduciario deve potere reclamare al fiduciante una

commissione calcolata in base alla tariffa usuale per la natura

dell’operazione. Secondo la prassi, il tasso applicabile della commissione è

stabilito anzitutto in funzione dell’importanza dei servizi prestati dal

fiduciario; esso può variare e le basi di calcolo cambiano in funzione della

natura, importanza, il luogo dove sono situati i beni sottoposti al contratto

fiduciario. Le condizioni dettagliate dell’onorario del fiduciario debbono figurare

nel contratto.

(cfr. p. es. la sentenza

CDT 80.1997.217 del 2 luglio 1998, consid. 7.1.).

5.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i summenzionati presupposti non sono condizioni

imprescindibili per il riconoscimento fiscale di un rapporto fiduciario. Il

promemoria del 1967 vale quale direttiva amministrativa ma l’esistenza del

medesimo rapporto può essere dimostrata anche in altri modi: ciò che più conta

è l’esistenza di una prova univoca (p. es. la sentenza 2C_24/2014, consid.

4.3.2

con rinvii). In particolar modo quando si tratta di rapporti giuridici internazionali,

tale prova sottostà tuttavia a esigenze rigorose, poiché tali rapporti sfuggono

al controllo delle autorità fiscali svizzere (cfr. la sentenza 2C_24/2014 del

29.

gennaio 2015 consid. 4.3.2 e riferimenti).

5.4

Il 16 marzo

2014, __________, in rappresentanza della reclamante, ha prodotto due “mandati

fiduciari”, con i quali __________, residente a __________ (__________),

conferiva mandato fiduciario a __________, per la sottoscrizione delle quote

societarie, rispettivamente, della RI 1 (mandato del 29.1.2003) e della __________

SA (mandato del 28.9.2007). In virtù di tali mandati, __________ avrebbe

costituito le società “a nome e per conto” di __________, il quale si sarebbe

assunto “le spese relative alla sottoscrizione, alla costituzione, alla gestione

amministrativa, alle spese e tasse”.

L’autorità

fiscale ha tuttavia negato che i documenti prodotti permettessero di ritenere

adempiuta la condizione prevista (cfr. la lettera del 29.4.2015

dell’Ispettorato fiscale alla contribuente). In primo luogo, l’UTPG ha rilevato

come i mandati litigiosi non siano conformi ai requisiti previsti dal

Promemoria dell’AFC sul contratto fiduciario, visto che non attribuiscono i

rischi al fiduciante e non prevedono le condizioni relative alla commissione

fiduciaria. L’autorità ha inoltre osservato che il mandato non risultava

neppure essere stato rispettato, per il fatto che prevedeva che le società

fossero costituite “a nome e per conto del mandante”, mentre le quote sono

state attribuite, nell’iscrizione a Registro di commercio, ad altri soggetti (__________,

con una quota da fr. 1'000.-- e __________, Panama, con una quota da fr. 20'000.--).

I contratti

in questione, come pure evidenziato dall’autorità fiscale, sono altresì in

contrasto con quanto emerge dagli atti relativi alla costituzione della stessa__________

SA, prodotti successivamente dalla ricorrente (cfr. la lettera del 26 maggio

2015.

dell’Ispettorato fiscale alla contribuente). Dal contratto fiduciario

dell’8 ottobre 1999 emerge infatti che __________ aveva conferito mandato alla __________

SA di __________, affinché costituisse la società panamense __________. In

questo contratto, __________ dichiarava di essere l’avente economicamente diritto

della società e garantiva che “gli averi messi a disposizione della medesima

[era]no di sua personale pertinenza (e pertanto non scaturi[vano] da un

precedente rapporto fiduciario con terzi)”. Come evidenziato dall’Ispettorato

fiscale, si deve concludere che il mandato fiduciario del 29.1.2003, che __________

avrebbe conferito a __________ per la costituzione della RI 1, non è mai stato

eseguito. Infatti, la __________ SA ha sottoscritto a proprio nome una quota di

20'000.-- franchi su un totale di 21'000.-- franchi del capitale della RI 1. E,

come poc’anzi ricordato, il capitale della società panamense apparteneva ad __________,

che aveva esplicitamente escluso che gli averi messi a disposizione

scaturissero da un precedente rapporto fiduciario con terzi.

5.5

Come

correttamente accertato dall’autorità fiscale, pertanto, la documentazione

presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di reclamo non

dimostrava che __________ fosse beneficiario economico della RI 1.

Non avendo la

società contribuente dimostrato che l’avente diritto economico fosse __________,

le condizioni cui era stata subordinata l’efficacia dell’accordo non erano

adempiute.

L’autorità

fiscale ha quindi correttamente ritenuto inefficace l’accordo e ne ha dato

comunicazione alla contribuente, dandole inoltre la possibilità, dalla stessa

non colta, di trovare un nuovo accordo in sede di audizione del 18 giugno 2015.

6.

6.1.

La

contribuente chiede infine che venga “aperta una indagine interna per capire

quali sono stati i reali rapporti tra l’Ispettorato e la __________”, cioè la

sua rappresentante contrattuale fino al 10 febbraio 2015, ritenendo poco chiaro

e poco lecito il fatto che l’Ispettorato abbia acquisito direttamente dalla

fiduciaria documentazione relativa alla RI 1.

6.2

L’art.197

cpv.1 LT stabilisce che l’autorità fiscale, senza obbligo di preavviso,

ha facoltà di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili,

accertamenti sugli elementi imponibili del contribuente e sui suoi rapporti

d’affari con terzi. Le indagini possono estendersi a tutte le tassazioni non

ancora cresciute in giudicato.

Di analogo tenore l’art.

123.

cpv.2 prima frase LIFD, secondo il quale le autorità di tassazione possono

in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i

libri contabili e i giustificativi.

6.3

A parte il

fatto che questa Corte non ha evidentemente la competenza di aprire un’indagine

interna all’Ispettorato fiscale, in considerazione della separazione dei poteri

e dell’indipendenza della magistratura rispetto all’amministrazione cantonale,

anche i presupposti cronologici su cui si fonda la censura della ricorrente non

sono comprensibili. Non si comprende infatti come possa rimproverare

all’autorità fiscale di avere “acquisito documentazione direttamente dalla fiduciaria”,

cioè dalla __________ la quale “non [la] rappresentava più da diverso tempo, e

l’Ispettorato ne era a conoscenza”.

Come già

ricordato, l’ispezione, che sarebbe sfociata nel rapporto dell’Ispettorato del

13.

luglio 2015, è stata effettuata nei giorni dal 28 al 30 luglio 2014. La

lettera, con cui la società insorgente ha comunicato all’UTPG di aver revocato

il mandato alla __________, risale tuttavia al 10 febbraio 2015. Da quel momento,

sia l’UTPG sia l’Ispettorato fiscale si sono rivolti esclusivamente alla

gerente __________, come indicato dalla stessa contribuente nella lettera in

questione.

7.

In

considerazione di tutto quanto precede, il ricorso è respinto. La tassa di

giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6,

6501 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: