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Decisione

80.2015.208

Procedura: reclamo, tempestività, prova della notificazione della decisione, raccomandata ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario, non ammessa presunzione di notificazione

15 gennaio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

- la __________ SA, con sede

a __________ e recapito in Via __________ 1 a __________, è stata costituita il

26 novembre 2012 ed amministratore unico è stato designato __________;

- il 24 aprile 2014 il

recapito a Registro di commercio è stato cambiato con l’indicazione Via __________

a __________;

- il 12 maggio 2014, la

società ha cambiato la ragione sociale in RI 1;

- non avendo la contribuente

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013 nel termine prorogato, il 4 dicembre

2014, l’RS 1 l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi, avvertendola che

altrimenti le avrebbe inflitto una multa disciplinare e l’avrebbe sottoposta a

tassazione d’ufficio;

- essendo la suddetta

decisione ritornata al mittente con la dicitura “irreperibile”, l’autorità

fiscale ha proceduto a trasmetterne copia per posta A Plus all’indirizzo

dell’amministratore unico __________ il 22 dicembre 2014;

- con decisione del 15

gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha poi inflitto alla contribuente una

multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali,

attribuendole un ulteriore termine di trenta giorni prima di procedere alla tassazione

d’ufficio;

- anche tale decisione è

ritornata al mittente con l’indicazione “irreperibile” e l’autorità fiscale ha

proceduto ad un nuovo invio per Posta A Plus all’indirizzo dell’amministratore

unico il 6 febbraio;

- con decisione del 19 marzo

2015, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2013,

allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 30'000.– per l’IC

ed in fr. 27'400.– per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 142'000.–;

- la decisione, inviata per

raccomandata il 20 marzo 2015, è ritornata al mittente il 26 marzo 2015 con

l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato;

- con scritto del 28 luglio

2015, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione,

“allegando bilancio e conto economico della società dalla sua data di

costituzione 27 novembre 2012 sino al 31 dicembre 2013”, sottolineando che la

società era ancora inattiva;

- la reclamante rilevava di

aver ricevuto “copia della tassazione d’ufficio” e ringraziava l’Ufficio di

tassazione “per la cortese collaborazione”;

- con decisione del 10

settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,

in quanto tardivo;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1 argomenta che “a causa della mancata

presentazione, nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione d’imposta,

con allegato il bilancio 2012/2013, in data 19 marzo 2015 l’RS 1, Bellinzona,

ha provveduto ai sensi di quanto previsto all’art. 204 LT, ha (sic) emettere

la tassata (sic) d’ufficio ma non l’ha notificata alla ricorrente che ne

è venuta a conoscenza nel solo mese di luglio 2015”;

- di conseguenza,

l’insorgente ritiene che il suo reclamo, interposto dopo aver ottenuto copia

della tassazione d’ufficio, fosse tempestivo;

- nelle sue osservazioni del

27 ottobre 2015, l’autorità resistente propone di respingere il gravame,

richiamandosi alla giurisprudenza secondo cui gli invii raccomandati si

presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e

sottolineando di aver notificato correttamente la decisione di tassazione

“all’indirizzo della società, come risultava da registro di commercio”;

- la ricorrente ha

replicato, con scritto del 9 novembre 2015, rilevando che “la Posta era ben a

conoscenza dell’esistenza della società destinataria della raccomandata e del

suo recapito in via __________, indirizzo che risulta anche a Registro di commercio

ed al quale alla società tutt’ora giunge diversa corrispondenza”;

- secondo l’insorgente,

l’invio in discussione non è pertanto rimasto in giacenza sette giorni, cosa

che le ha impedito di ritirarlo;

- con ulteriore scritto del

9 dicembre 2015, la contribuente ha chiesto di “acquisire agli atti la

raccomandata inviata[le] venerdì 20 marzo 2015 dall’RS 1, Bellinzona”.

Diritto

- quale autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona

legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dalla contribuente il 27 luglio 2015 per tardività;

- ora, contro la decisione

di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante;

- in linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

Considerandi

esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173);

- nella fattispecie,

l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per

il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento

della notificazione della decisione impugnata;

- la ricorrente sostiene

tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo nel mese

di luglio del 2015, dopo averne chiesto ed ottenuto una copia dall’Ufficio di

tassazione;

- per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- la

decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,

e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la

decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)

del destinatario (Känzig/ Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art.

74.

DIFD, p. 33);

- nella fattispecie, la

decisione è stata inviata alla contribuente, per raccomandata, il 20 marzo 2015

ed è ritornata al mittente il 26 marzo 2015, in quanto il destinatario

risultava irreperibile;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al

momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il

destinatario lo ritira all’ufficio postale;

- se tuttavia il ritiro non

avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato

come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);

- per gli invii raccomandati

esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di

ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure

nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta: tale

presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario, ma spetta al destinatario

dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito,

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di

un fatto negativo (decisioni TF n.2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n.

2C_38/2009 del 5 giugno 2009);

- è immediatamente evidente

che l’Ufficio di tassazione non può invocare la suddetta giurisprudenza, che

presupporrebbe il corretto deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere o

nella casella postale del destinatario, che tuttavia non è avvenuto;

- non vi sono pertanto le condizioni

perché la decisione di tassazione si possa presumere notificata il settimo

giorno di giacenza, proprio perché la lettera in questione non è rimasta in

giacenza ma è ritornata subito al mittente;

- d’altra parte, la

notificazione di decisioni di tassazione alle persone giuridiche deve avvenire

all’indirizzo della sede (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 43 ad art. 116 LIFD);

- come già ricordato, la

società ricorrente è stata costituita alla fine del 2012 ed ha chiuso il primo

esercizio alla fine del 2013, sicché la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale qui in discussione era la prima;

- l’Ufficio di tassazione ha

pertanto correttamente inviato i formulari per la dichiarazione ed ha successivamente

notificato le proprie decisioni (diffida, multa e infine tassazione d’ufficio)

al recapito risultante dal Registro di commercio;

- tutti gli invii in

questione sono peraltro ritornati al mittente, con l’indicazione che il destinatario

era irreperibile, e, almeno nei primi due casi, l’autorità di tassazione ha poi

inviato copia delle decisioni all’indirizzo dell’amministratore unico;

- quest’ultimo non poteva

pertanto non conoscere le difficoltà incontrate dall’autorità di tassazione

nell’eseguire la notificazione delle proprie decisioni, a causa verosimilmente

di un’incompleta indicazione del recapito della società, la cui sede è presso

lo studio professionale dell’amministratore unico, in via __________ a __________;

- ciononostante, egli non ha

intrapreso alcuno sforzo per evitare il ripetersi di simili problemi, in

particolare indicando all’Ufficio di tassazione come dovesse essere completato

l’indirizzo, vuoi con la menzione dello studio professionale presso cui la

società ha sede vuoi con l’indicazione della casella postale dello studio stesso;

- se ne deve concludere che

la condotta dell’amministratore della società insorgente è stata decisamente

poco rispettosa del principio della buona fede, tanto più che egli stava anche

trascurando l’adempimento degli obblighi procedurali, come non poteva non

sapere dal tenore delle decisioni (diffida e multa) che gli venivano inviate in

copia dall’Ufficio di tassazione;

- in queste circostanze, ci

si potrebbe domandare se il fatto che la ricorrente, pur sapendo che le

decisioni dell’autorità non potevano esserle notificate a causa

dell’imprecisione dell’indirizzo, abbia omesso di prendere provvedimenti necessari

affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, non

debba essere assimilato al rifiuto di accettare l'invio raccomandato con la

conseguenza che la tentata consegna vale quale effettiva notifica (cfr. p. es.

la sentenza del Tribunale federale n.2C_303/2009 del 25 maggio 2009 consid. 4,

con riferimento a DTF 118 V 190 consid. 2b);

- tuttavia, nonostante il

carattere di diritto formale della notificazione, che come tale è compatibile

entro certi limiti con il ricorso a presunzioni fondate sulla diligenza del

destinatario, le conseguenze che ne discendono sono troppo gravi per ammettere

che le autorità possano rifugiarsi dietro lo stretto paravento che separa in

quest’ambito il diritto dalla più crassa ingiustizia (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna

2002, n. 915, p. 451);

- di conseguenza, se per

esempio un invio ritorna al mittente con la menzione “partito senza lasciare

indirizzo” o un’altra indicazione della stessa natura, il tribunale è tenuto a

procedere alle ricerche necessarie, potendo anche ricorrere alla pubblicazione

sul Foglio ufficiale, e non può prevalersi di una mancanza del destinatario per

ammettere la finzione che l’invio gli sia pervenuto (Donzallaz, op. cit., n. 917, p. 451 s.);

- pur ammettendo pertanto

che gli organi della ricorrente, ed in particolar modo il suo amministratore

unico, abbiano contribuito in misura non trascurabile ad impedire che la

notificazione della decisione di tassazione d’ufficio avesse luogo, il diritto

alla conoscenza della decisione ed alla sua contestazione appare prevalente;

- d’altra parte, ci si

domanda perché, avendo inviato copia delle decisioni precedenti

all’amministratore unico, dopo il loro ritorno al mittente, l’Ufficio di

tassazione abbia rinunciato ad un’analoga spedizione proprio quando si trattava

della decisione più importante;

- nonostante il fatto che il

destinatario degli invii precedenti non avesse poi mai provveduto ad indicare

all’Ufficio di tassazione il recapito preciso al quale notificare le decisioni,

se l’autorità fiscale avesse intrapreso un simile passo anche in questa

occasione sarebbe stato ben difficile per la ricorrente negare di aver saputo

che la decisione le era stata notificata;

- la decisione impugnata è

di conseguenza annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri nel

merito del reclamo della contribuente;

- in considerazione della

condotta processuale dell’insorgente, la tassa di giustizia e le spese sono

poste a suo carico nonostante l’esito del ricorso sostanzialmente favorevole;

- l’art. 231 cpv. 3 LT e

l’art. 144 cpv. 2 LIFD consentono infatti alla Camera di diritto tributario di

porre le spese totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se

questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto

ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha

ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

10 settembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri

nel merito del reclamo.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: