80.2015.208
Procedura: reclamo, tempestività, prova della notificazione della decisione, raccomandata ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario, non ammessa presunzione di notificazione
15 gennaio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.208
80.2015.209
Lugano
15 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 ottobre 2015 contro la decisione del 10 settembre 2015 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
- la __________ SA, con sede
a __________ e recapito in Via __________ 1 a __________, è stata costituita il
26 novembre 2012 ed amministratore unico è stato designato __________;
- il 24 aprile 2014 il
recapito a Registro di commercio è stato cambiato con l’indicazione Via __________
a __________;
- il 12 maggio 2014, la
società ha cambiato la ragione sociale in RI 1;
- non avendo la contribuente
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013 nel termine prorogato, il 4 dicembre
2014, l’RS 1 l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi, avvertendola che
altrimenti le avrebbe inflitto una multa disciplinare e l’avrebbe sottoposta a
tassazione d’ufficio;
- essendo la suddetta
decisione ritornata al mittente con la dicitura “irreperibile”, l’autorità
fiscale ha proceduto a trasmetterne copia per posta A Plus all’indirizzo
dell’amministratore unico __________ il 22 dicembre 2014;
- con decisione del 15
gennaio 2015, l’Ufficio di tassazione ha poi inflitto alla contribuente una
multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali,
attribuendole un ulteriore termine di trenta giorni prima di procedere alla tassazione
d’ufficio;
- anche tale decisione è
ritornata al mittente con l’indicazione “irreperibile” e l’autorità fiscale ha
proceduto ad un nuovo invio per Posta A Plus all’indirizzo dell’amministratore
unico il 6 febbraio;
- con decisione del 19 marzo
2015, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2013,
allestita d’ufficio, commisurando l’utile imponibile in fr. 30'000.– per l’IC
ed in fr. 27'400.– per l’IFD e il capitale imponibile in fr. 142'000.–;
- la decisione, inviata per
raccomandata il 20 marzo 2015, è ritornata al mittente il 26 marzo 2015 con
l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato;
- con scritto del 28 luglio
2015, la contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione,
“allegando bilancio e conto economico della società dalla sua data di
costituzione 27 novembre 2012 sino al 31 dicembre 2013”, sottolineando che la
società era ancora inattiva;
- la reclamante rilevava di
aver ricevuto “copia della tassazione d’ufficio” e ringraziava l’Ufficio di
tassazione “per la cortese collaborazione”;
- con decisione del 10
settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
in quanto tardivo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 argomenta che “a causa della mancata
presentazione, nei termini previsti dalla legge, della dichiarazione d’imposta,
con allegato il bilancio 2012/2013, in data 19 marzo 2015 l’RS 1, Bellinzona,
ha provveduto ai sensi di quanto previsto all’art. 204 LT, ha (sic) emettere
la tassata (sic) d’ufficio ma non l’ha notificata alla ricorrente che ne
è venuta a conoscenza nel solo mese di luglio 2015”;
- di conseguenza,
l’insorgente ritiene che il suo reclamo, interposto dopo aver ottenuto copia
della tassazione d’ufficio, fosse tempestivo;
- nelle sue osservazioni del
27 ottobre 2015, l’autorità resistente propone di respingere il gravame,
richiamandosi alla giurisprudenza secondo cui gli invii raccomandati si
presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e
sottolineando di aver notificato correttamente la decisione di tassazione
“all’indirizzo della società, come risultava da registro di commercio”;
- la ricorrente ha
replicato, con scritto del 9 novembre 2015, rilevando che “la Posta era ben a
conoscenza dell’esistenza della società destinataria della raccomandata e del
suo recapito in via __________, indirizzo che risulta anche a Registro di commercio
ed al quale alla società tutt’ora giunge diversa corrispondenza”;
- secondo l’insorgente,
l’invio in discussione non è pertanto rimasto in giacenza sette giorni, cosa
che le ha impedito di ritirarlo;
- con ulteriore scritto del
9 dicembre 2015, la contribuente ha chiesto di “acquisire agli atti la
raccomandata inviata[le] venerdì 20 marzo 2015 dall’RS 1, Bellinzona”.
Diritto
- quale autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa
Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona
legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dalla contribuente il 27 luglio 2015 per tardività;
- ora, contro la decisione
di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante;
- in linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
Considerandi
esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173);
- nella fattispecie,
l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, per
il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento
della notificazione della decisione impugnata;
- la ricorrente sostiene
tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo nel mese
di luglio del 2015, dopo averne chiesto ed ottenuto una copia dall’Ufficio di
tassazione;
- per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- la
decisione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
decisione dell’autorità entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)
del destinatario (Känzig/ Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art.
74.
DIFD, p. 33);
- nella fattispecie, la
decisione è stata inviata alla contribuente, per raccomandata, il 20 marzo 2015
ed è ritornata al mittente il 26 marzo 2015, in quanto il destinatario
risultava irreperibile;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’invio raccomandato non si considera notificato al
momento del deposito dell’avviso/invito, ma soltanto al momento in cui il
destinatario lo ritira all’ufficio postale;
- se tuttavia il ritiro non
avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è considerato
come notificato l’ultimo giorno di giacenza (DTF 123 III 492; 100 III 7);
- per gli invii raccomandati
esiste infatti una presunzione relativa, secondo la quale l’avviso/invito di
ritiro è stato correttamente depositato nella cassetta delle lettere oppure
nella casella postale ed è stato correttamente registrato dalla Posta: tale
presunzione può essere sovvertita con la prova del contrario, ma spetta al destinatario
dimostrare un errore da parte della Posta nel deposito dell’avviso/invito,
perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, trattandosi di
un fatto negativo (decisioni TF n.2C_780/2010 del 21 marzo 2011; TF n.
2C_38/2009 del 5 giugno 2009);
- è immediatamente evidente
che l’Ufficio di tassazione non può invocare la suddetta giurisprudenza, che
presupporrebbe il corretto deposito dell’avviso nella cassetta delle lettere o
nella casella postale del destinatario, che tuttavia non è avvenuto;
- non vi sono pertanto le condizioni
perché la decisione di tassazione si possa presumere notificata il settimo
giorno di giacenza, proprio perché la lettera in questione non è rimasta in
giacenza ma è ritornata subito al mittente;
- d’altra parte, la
notificazione di decisioni di tassazione alle persone giuridiche deve avvenire
all’indirizzo della sede (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 43 ad art. 116 LIFD);
- come già ricordato, la
società ricorrente è stata costituita alla fine del 2012 ed ha chiuso il primo
esercizio alla fine del 2013, sicché la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale qui in discussione era la prima;
- l’Ufficio di tassazione ha
pertanto correttamente inviato i formulari per la dichiarazione ed ha successivamente
notificato le proprie decisioni (diffida, multa e infine tassazione d’ufficio)
al recapito risultante dal Registro di commercio;
- tutti gli invii in
questione sono peraltro ritornati al mittente, con l’indicazione che il destinatario
era irreperibile, e, almeno nei primi due casi, l’autorità di tassazione ha poi
inviato copia delle decisioni all’indirizzo dell’amministratore unico;
- quest’ultimo non poteva
pertanto non conoscere le difficoltà incontrate dall’autorità di tassazione
nell’eseguire la notificazione delle proprie decisioni, a causa verosimilmente
di un’incompleta indicazione del recapito della società, la cui sede è presso
lo studio professionale dell’amministratore unico, in via __________ a __________;
- ciononostante, egli non ha
intrapreso alcuno sforzo per evitare il ripetersi di simili problemi, in
particolare indicando all’Ufficio di tassazione come dovesse essere completato
l’indirizzo, vuoi con la menzione dello studio professionale presso cui la
società ha sede vuoi con l’indicazione della casella postale dello studio stesso;
- se ne deve concludere che
la condotta dell’amministratore della società insorgente è stata decisamente
poco rispettosa del principio della buona fede, tanto più che egli stava anche
trascurando l’adempimento degli obblighi procedurali, come non poteva non
sapere dal tenore delle decisioni (diffida e multa) che gli venivano inviate in
copia dall’Ufficio di tassazione;
- in queste circostanze, ci
si potrebbe domandare se il fatto che la ricorrente, pur sapendo che le
decisioni dell’autorità non potevano esserle notificate a causa
dell’imprecisione dell’indirizzo, abbia omesso di prendere provvedimenti necessari
affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, non
debba essere assimilato al rifiuto di accettare l'invio raccomandato con la
conseguenza che la tentata consegna vale quale effettiva notifica (cfr. p. es.
la sentenza del Tribunale federale n.2C_303/2009 del 25 maggio 2009 consid. 4,
con riferimento a DTF 118 V 190 consid. 2b);
- tuttavia, nonostante il
carattere di diritto formale della notificazione, che come tale è compatibile
entro certi limiti con il ricorso a presunzioni fondate sulla diligenza del
destinatario, le conseguenze che ne discendono sono troppo gravi per ammettere
che le autorità possano rifugiarsi dietro lo stretto paravento che separa in
quest’ambito il diritto dalla più crassa ingiustizia (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna
2002, n. 915, p. 451);
- di conseguenza, se per
esempio un invio ritorna al mittente con la menzione “partito senza lasciare
indirizzo” o un’altra indicazione della stessa natura, il tribunale è tenuto a
procedere alle ricerche necessarie, potendo anche ricorrere alla pubblicazione
sul Foglio ufficiale, e non può prevalersi di una mancanza del destinatario per
ammettere la finzione che l’invio gli sia pervenuto (Donzallaz, op. cit., n. 917, p. 451 s.);
- pur ammettendo pertanto
che gli organi della ricorrente, ed in particolar modo il suo amministratore
unico, abbiano contribuito in misura non trascurabile ad impedire che la
notificazione della decisione di tassazione d’ufficio avesse luogo, il diritto
alla conoscenza della decisione ed alla sua contestazione appare prevalente;
- d’altra parte, ci si
domanda perché, avendo inviato copia delle decisioni precedenti
all’amministratore unico, dopo il loro ritorno al mittente, l’Ufficio di
tassazione abbia rinunciato ad un’analoga spedizione proprio quando si trattava
della decisione più importante;
- nonostante il fatto che il
destinatario degli invii precedenti non avesse poi mai provveduto ad indicare
all’Ufficio di tassazione il recapito preciso al quale notificare le decisioni,
se l’autorità fiscale avesse intrapreso un simile passo anche in questa
occasione sarebbe stato ben difficile per la ricorrente negare di aver saputo
che la decisione le era stata notificata;
- la decisione impugnata è
di conseguenza annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri nel
merito del reclamo della contribuente;
- in considerazione della
condotta processuale dell’insorgente, la tassa di giustizia e le spese sono
poste a suo carico nonostante l’esito del ricorso sostanzialmente favorevole;
- l’art. 231 cpv. 3 LT e
l’art. 144 cpv. 2 LIFD consentono infatti alla Camera di diritto tributario di
porre le spese totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se
questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto
ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha
ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
10 settembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché entri
nel merito del reclamo.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: