80.2015.21
Procedura: reclamo, tempestività, restituzione dei termini, malattia, non infortunio alla mano
7 maggio 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.21
80.2015.22
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 gennaio 2015 contro la decisione del 12 dicembre 2014 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. Non avendo RI 1 inoltrato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2013, nonostante un primo
richiamo e una diffida, con decisione del 17 luglio 2014 l’RS 1 le infliggeva
una multa disciplinare di fr. 100.- e le attribuiva un termine di venti giorni
per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendola che in caso contrario
avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso
anche quest’ultimo termine, con decisione del 17 settembre 2014 l’Ufficio di
tassazione notificava alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2013
allestita d’ufficio. L’autorità stabiliva il reddito imponibile complessivo in
fr. 40'200.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 6'000.- .
L’Ufficio di tassazione
indicava di aver proceduto con la tassazione d’ufficio, in quanto la
contribuente non aveva dato seguito alla diffida del 17 giugno 2014. La
avvertiva che poteva impugnare la tassazione operata d’ufficio solo con la motivazione
che la stessa fosse manifestamente inesatta. Le indicava che il reclamo doveva
essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova, il che significava che
doveva allegare la “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata
da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione con “ richiesta di reclamo/ revisione StE 2013” del 24 novembre 2014, a cui allegava la dichiarazione d’imposta 2013. Indicava che dal mese di
gennaio 2013 fino a giugno 2013 aveva frequentato una scuola a __________ per
“ottenere un Master”. In seguito, a causa di un infortunio, non aveva più
potuto lavorare fino ad ottobre 2013. Nel mese di novembre aveva poi “fatto il
terzo Master of Hair”, sempre a __________. Faceva notare che le attestazioni
dell’ospedale documentavano che lo stipendio da lei percepito durante i mesi
dell’infortunio era stato versato dall’assicurazione. Infine, indicava che
aveva ricevuto aiuti finanziari dal padre per comprare il cibo e che aveva
potuto vivere gratuitamente a casa del suo fidanzato.
D. Con scritto del 28
novembre 2014 l’Ufficio circondariale di tassazione comunicava alla
contribuente che il reclamo era tardivo e le assegnava un termine scadente il 9
dicembre 2014 per “giustificare e documentare compiutamente i motivi del
ritardo”, avvertendola che in caso contrario il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
E. Con lettera del 9
dicembre 2014, la contribuente comunicava in particolare che il suo compagno,
dal quale dipende in parte finanziariamente, aveva perso il posto di lavoro e
pertanto ad inizio settembre si erano trasferiti nel Canton __________, al fine
di trovare entrambi una nuova occupazione. A causa del trasloco e
dell’”affannosa ricerca di un nuovo impiego” si era trovata costretta a
ritardare l’allestimento della dichiarazione delle imposte.
F. Con decisione del 19
dicembre 2014 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo della
contribuente. Indicava che lo scritto inoltrato dalla contribuente il 9
dicembre 2014, volto a giustificare la tardività del reclamo, non era
sufficiente a sanare il vizio di forma.
G. Con lettera del 21
gennaio 2015, RI 1 sosteneva in particolare che il calcolo effettuato
dall’Ufficio di tassazione era errato, in quanto nel periodo fiscale in questione
non aveva guadagnato nulla e in sostanza era nulla tenente. Comunicava che
aveva versato il minimo dei contributi AVS e che il Comune di Aranno,
considerata la sua “situazione di studente degente” senza alcun guadagno, le
aveva coperto le spese della cassa malati. Ribadiva che in seguito alla perdita
del posto di lavoro del suo compagno, si erano entrambi trasferiti in Svizzera
interna per cercare un nuovo impiego. Indicava di aver inviato già in
precedenza tutta la documentazione a comprova della sua situazione e chiedeva
pertanto che la decisione di tassazione fosse rivista.
H. Con scritto del 23
gennaio 2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna si rivolgeva alla
contribuente, chiedendole di comunicare se la sua lettera del 21 gennaio 2015
fosse da considerare quale ricorso contro la decisione su reclamo del 19
dicembre 2014. Le segnalava che in tal caso la sua lettera sarebbe stata
trasmessa per competenza alla Camera di diritto Tributario.
La contribuente rispondeva
al suddetto scritto, confermando che la lettera del 21 gennaio 2015 andava
considerata un ricorso.
I. Con osservazioni
del 10 febbraio 2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna propone di
respingere il gravame, confermando la validità del proprio operato.
L. Con replica dell’11
febbraio 2015, presentata assieme al suo compagno __________ (il quale ha a sua
volta contestato la propria decisione di tassazione 2013), la contribuente
sottolinea come entrambi avevano inviato all’autorità fiscale già nel mese di
novembre 2014 tutta la documentazione necessaria ad “attestare la verità” di
quanto avevano dichiarato. Indicano che sono entrambi senza lavoro e di essere
di fatto nulla tenenti. Lei ha oltretutto “perso tutto in un fallimento
privato” e da allora non ha più percepito stipendi e di conseguenza ha pagato
il minimo di contributi AVS.
Ritengono pertanto che la
decisione di tassazione d’ufficio sia iniqua, poiché non corrisponde alla loro
reale situazione finanziaria; difatti non sarebbero nemmeno in grado di saldare
le relative imposte dovute. Osservano che le loro ragioni sono “state comprese
ed accettate” dall’autorità fiscale di Zurigo, con la quale vi era un problema
simile, e che di conseguenza non hanno versato alcun tributo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente.
Questa Corte si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione
dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo
interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio.
2. 2.1.
Gli articoli 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere
ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’Autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.3.
Nella fattispecie la
contribuente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non aveva
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2013. Come visto, l’ammissibilità di un
eventuale reclamo contro tale decisione era subordinata alle condizioni che la
stessa fosse “manifestamente inesatta” e che il reclamo fosse motivato e
indicasse eventuali mezzi di prova. A prima vista, la contribuente ha adempiuto
tali requisiti, avendo (finalmente) allegato con il reclamo del 24 novembre
2014 la dichiarazione d’imposta con i relativi documenti giustificativi.
L’Ufficio di tassazione ha tuttavia contestato la tempestività dello scritto
del 24 novembre 2014, considerandolo quale reclamo tardivo contro la tassazione
d’ufficio del 17 settembre 2014. Ne consegue che a questa Camera compete
esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale, senza la
possibilità di entrare nel merito della dichiarazione fiscale nel frattempo
prodotta.
2.4.
Richiestole di
giustificare le ragioni dell’impugnazione tardiva della decisione di
tassazione, la contribuente ha spiegato che a partire dal mese di gennaio 2013
fino a giugno 2013 aveva frequentato una scuola a __________ per “ottenere un
Master”. In seguito, aveva subito un infortunio (rottura del tendine della mano)
che le aveva impedito di lavorare fino al mese di ottobre 2013 e quindi non
aveva potuto seguire un “periodo di studio/apprendistato pratico nel mondo
della moda/make up”. A novembre 2013 ha poi iniziato “il terzo Master of Hair a
__________”. Inoltre, il suo compagno, da cui dipende in parte
finanziariamente, aveva perso il posto di lavoro e pertanto ad inizio settembre
si erano trasferiti nel Canton __________, al fine di trovare entrambi nuovi
sbocchi professionali. Tutta questa concomitanza di circostanze, in particolare
il trasloco e la preoccupazione di trovare un nuovo impiego, ha fatto si che
lei accumulasse un ritardo nell’allestimento della dichiarazione d’imposta.
2.5.
Come visto, la
contribuente riconduce in parte il ritardo nel presentare reclamo all’infortunio
subito alla mano.
Secondo costante giurisprudenza,
per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia
deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente
intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale
ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler
Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea
2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie è
pertanto evidente che la rottura del tendine della mano è ben lungi dal
giustificare una restituzione del termine di reclamo per malattia.
2.6.
Secondo la giurisprudenza,
la restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l’IC) o dalla Svizzera
(per l’IFD) è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in
modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti
procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT
n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997, Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Anche in
questo frangente l’art. 133 cpv. 3 LIFD trova applicazione; il contribuente
deve fare valere l’impedimento nei trenta giorni dalla fine di quest’ultimo.
Inoltre, un impedimento
passeggero non può essere preso in considerazione, a maggior ragione quando
quest’ultimo non si presenta alla scadenza del termine per presentare reclamo“
(Casanova, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 14 ad
art. 134 LIFD, p. 1284).
Visto quanto precede,
neppure il preteso trasferimento nel Canton __________ sarebbe sufficiente a
giustificare una restituzione del termine di reclamo. A questo proposito, va
tuttavia precisato che, mentre la contribuente ha indicato di aver traslocato
con il compagno ad inizio settembre, dagli atti ufficiali risulta per contro
che non ha mai notificato alle autorità comunali di __________ il proprio trasferimento,
diversamente dal compagno. Ancora nella corrispondenza intercorsa con la Camera
di diritto tributario, del resto, l’insorgente indica di essere domiciliata ad ____________________
In ogni caso l’eventuale trasloco non sarebbe sufficiente a giustificare una
restituzione dei termini.
3.
3.1.
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione ha a giusta ragione
dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto i motivi da
lei invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente agli
art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non può
entrare nel merito delle censure sollevate dal contribuente.
3.2
Per quanto attiene alle
difficoltà economiche invocate della contribuente, le si ricorda che le stesse
non sono in grado di giustificare una modifica della tassazione, ma vanno
semmai fatte valere con una domanda di condono. Giusta l’art. 246 cpv. 1 LT al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’interesse o
della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi
dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati. Secondo l’art. 246
cpv. 2 prima frase LT la domanda di condono, motivata per scritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide
sentito l’avviso del Municipio del comune di domicilio o sede del contribuente.
Va comunque rilevato che
l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio,
ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia”
al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i
contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di presupposti precisi (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Nonostante l’esito del
ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della ricorrente, si
rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: