80.2015.210
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori tassati separatamente con autorità parentale congiunta e senza alimenti, ripartizione della deduzione per metà, genitori conviventi non coniugati
13 luglio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.210
80.2015.211
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 ottobre 2015 contro la decisione del 23 settembre 2015 in materia di IC/IFD
2013.
Fatti
A. RI 1, divorziato,
vive in comunione domestica con __________, nubile, e con la loro figlia
minorenne __________, nata il __________. I genitori esercitano congiuntamente
l’autorità parentale sulla figlia.
Nella dichiarazione
d’imposta 2013, RI 1 ha in particolare chiesto la deduzione per figli a carico
di fr. 11'100.– per l’imposta cantonale.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione dell’8 ottobre 2014, l’RS
1 ha commisurato il reddito imponibile per l’IC in fr. 109'400.– e per l’IFD in
fr. 112'500.–. L’autorità fiscale ha in particolare riconosciuto la deduzione
per figli a carico solo nella misura del 50%, segnatamente fr. 5'550.– per l’IC
e fr. 3'250.– per l’IFD. Nella motivazione ha indicato di aver tenuto conto
della situazione al 31 dicembre 2013.
C. Il contribuente, per
il tramite del suo rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione con
reclamo del 21 ottobre 2014, postulando l’ammissione integrale delle deduzioni
sociali riguardanti la figlia. Ha sostenuto di essere il “maggior portatore di
reddito”, motivo per il quale aveva domandato le “deduzioni complete per la
figlia convivente nata il __________”. Ha inoltre evidenziato che la madre non avrebbe
ottenuto alcuna deduzione per la figlia, chiedendo parimenti di essere sentito.
D. L’RS 1 con decisione
su reclamo del 23 settembre 2015, ha respinto la richiesta del contribuente riguardo
alla deduzione per figli a carico, riconfermando per l’IC la metà della deduzione
(fr. 5'550.–) e commisurando il reddito imponibile in fr. 106'600.– (avendo
rettificato la deduzione per le spese di cura prestata da terzi per figlio). La
decisione si fonda sulle seguenti motivazioni:
Con lettera del 21.10.2014 viene contestata la
tassazione 2013 nei termini di legge. Nel merito viene richiesta la deduzione
integrale delle deduzioni sociali per la figlia __________. In sede di audizione
è stato sentito il rappresentante del contribuente il quale si riconferma nel
reclamo richiedendo una decisione formale.
Conformemente
alle disposizioni previste dagli art. 34 cpv. 1 lett. a LT e art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD e dalla circolare No. 30 AFC sull’imposizione dei coniugi e della
famiglia, nel caso di genitori non coniugati in comunione domestica, con figli
minorenni in comune, con autorità parentale congiunta, senza alimenti, ogni
genitori beneficia della metà della deduzione per figli a carico, la metà dei
premi assicurativi fino all’importo massimo previsto dagli art. 32 cpv. 1 lett.
g) LT e 212 cpv. 1 LIFD e le spese per la cura dei figli fino agli importi
massimi previsti.
In
considerazione di quanto sopra vengono riconfermate la deduzione per figli a
carico e oneri assicurativi mentre la deduzione per cura prestata ai figli viene
rettificata in fr. 5'500.–.
Per l’IFD il reddito
imponibile è stato rettificato in fr. 113'000.–. Per quanto concerne la
deduzione per figli è stata riconfermata la deduzione nella misura della metà (pari
a fr. 3'250.–), con la medesima motivazione di cui sopra.
E. Con tempestivo
ricorso RI 1, sempre per il tramite del suo rappresentante, ripropone la
richiesta di deduzione per figli a carico nella misura del 100% per la figlia __________,
richiamando nelle proprie conclusioni la circolare n. 18/2009 del luglio 2009
della Divisione delle contribuzioni e la sentenza del 30 marzo 2015 (inc. __________)
emanata dalla Camera di diritto tributario (la cui applicazione, a suo dire,
sarebbe stata negata dall’autorità fiscale nonostante contenga una fattispecie
identica al caso in esame in violazione del diritto di essere sentito). Sostiene
in particolare di aver postulato la deduzione dell’intero importo di fr.
11'100.–, poiché egli provvede quasi esclusivamente al sostentamento della figlia.
Per questo motivo, nella dichiarazione IC 2013, la sua compagna (madre di __________)
non avrebbe domandato alcuna deduzione per figli a carico. Quest’ultima,
inoltre, sarebbe già stata tassata separatamente, dalla stessa autorità
fiscale, senza però concedere, d’ufficio, la metà restante della deduzione (fr.
5'550.–) che spetterebbe al nucleo famigliare. La relativa decisione sarebbe
nel frattempo passata in giudicato. Non capisce per quale motivo l’autorità
fiscale non abbia messo a confronto entrambe le dichiarazioni fiscali, sapendo
che la sua compagna ha una figlia, circostanza che emerge dalla dichiarazione
fiscale 2012.
F. Con le proprie
osservazioni del 23 ottobre 2015 l’RS 1 chiede in estrema sintesi la reiezione
del gravame, affermando in particolare che in casu i presupposti di cui
all’art. 34 cpv. 1 lett. a in fine LT rispettivamente di cui
all’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD sarebbero adempiuti, apportando
dettagliate motivazioni in merito.
Diritto
I. Imposta federale
diretta (IFD)
1. 1.1.
Secondo l’art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto
l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Per la circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione
dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale
diretta [LIFD]”) – entrata in
vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso
di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un figlio
minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità parentale e che
non versano contributi di sostentamento a favore del figlio secondo l’art. 33
cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della
deduzione per i figli (cfr. circolare cit., consid. 14.8 e 14.8.1, p. 35).
Al genitore che provvede
in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che
percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare
cit., consid. 14.8.2, p. 36).
1.3.
Nel periodo fiscale in
questione, RI 1, divorziato, viveva in comunione domestica con la sua compagna __________,
nubile, e la figlia minorenne __________, nata dalla loro unione il __________.
Dalla risoluzione n. __________ del 12 luglio 2012 emanata dall’allora CTR __________
risulta in particolare che i genitori esercitano congiuntamente l’autorità
parentale sulla figlia. Gli stessi hanno inoltre pattuito che, in caso di
convivenza, non deve essere versato direttamente un contributo di mantenimento
da parte del padre in favore della figlia: solo in caso di scioglimento
dell’economia domestica, il padre diventa debitore di un contributo alimentare
mensile, suscettibile di essere qualificato come contributo di mantenimento ai
sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. È infine pacifico che per il
periodo fiscale litigioso – in cui entrambi i genitori hanno esercitato
un’attività lavorativa e conseguito un reddito imponibile (per quanto concerne l’IC
2013, per la madre il reddito imponibile è stato accertato in fr. 59'900.–,
mentre per il padre in fr. 106'600.–) – RI 1 e __________ siano tassati
separatamente.
Ne discende che, conformemente
all’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (in vigore nel 2013) e alla summenzionata
circolare, l’RS 1 ha riconosciuto all’insorgente la deduzione per figli a
carico di fr. 3'250.–, vale a dire nella misura del 50%.
1.4.
Il ricorso in materia d’imposta
federale diretta è pertanto respinto.
Considerandi
II. Imposta cantonale
2.
2.1.
Le deduzioni sociali non
sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio
o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11’100.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 pure
nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c
LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Trattasi dunque di una
nuova base legale cantonale che prevale sui principi enunciati nella circolare
n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione
della famiglia”) in vigore in precedenza.
Per figli a
carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale
interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi
fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
2.2
Tornando al caso in esame,
anche per l’IC 2013, l’autorità fiscale ha correttamente accordato
all’insorgente la metà della deduzione per figli nella misura del 50% (fr.
5'550.–), in applicazione dell’art. 32 cpv. 2 lett. c in fine LT, trattandosi
di una deduzione analoga all’imposta federale diretta, come visto poc’anzi, che
prevede però un ammontare deducibile maggiore.
2.3
Il ricorrente lamenta che
l’autorità fiscale non abbia preso in considerazione la sentenza del 30 marzo
2015.
(inc. __________) di questa Camera, che aveva applicato la Circolare n. 18
del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”),
e che sia incorsa in tal modo in una violazione del diritto di essere sentito.
La sentenza in discussione
concerneva esclusivamente l’imposta cantonale e non erano pertanto stati
esaminati i presupposti per il riconoscimento della deduzione per figli a
carico ai fini dell’imposta federale diretta, alla luce in particolar modo
della Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni.
Inoltre, la fattispecie
differiva in modo evidente e sostanziale da quella che qui si esamina. La
deduzione per figli era stata integralmente riconosciuta al padre, quale unico
apportatore di reddito della famiglia, poiché la madre della figlia minorenne
non aveva alcun reddito imponibile. Nel caso ora in esame, per contro, entrambi
i genitori hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo fiscale litigioso
(cfr., al proposito, i relativi incarti fiscali agli atti). Già per questo
motivo, in casu non si giustifica l’applicazione della citata sentenza,
senza che ci si debba interrogare circa la conformità di quest’ultima con la
nuova versione dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, entrata in vigore il 1°
gennaio 2012, che prevede la ripartizione per metà della deduzione per figli se
i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune.
2.4
2.4.1
L’insorgente rileva altresì
che la sua compagna, madre di __________, nella propria dichiarazione d’imposta
2013.
non aveva postulato alcuna deduzione per figli a carico, avendo egli
stesso richiesto la deduzione dell’intero ammontare per il medesimo periodo
fiscale. La relativa decisione del 23 luglio 2014 in materia di IC/IFD 2013
riguardante __________ è nel frattempo passata in giudicato, senza che
l’Ufficio di tassazione abbia ammesso d’ufficio la deduzione dell’altra metà
che le spetterebbe e senza che abbia messo a confronto entrambe le dichiarazioni
fiscali (in considerazione anche del fatto che per il periodo fiscale precedente
è la madre che ha domandato e ottenuto l’intera deduzione per figli a carico).
2.4.2
Ammettere che un
contribuente abbia diritto ad una deduzione per il fatto che la stessa non è
stata richiesta dal contribuente cui spetta secondo la legge significherebbe consentire
ai cittadini di disciplinare con accordi privati l’applicazione dei criteri di
calcolo dell’imposta, in totale spregio del principio di legalità. Infatti, in
nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici
di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto
valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà
certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie
pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza
citata; inoltre Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p. 17).
2.4.3
Né, d’altra parte, l’Ufficio
di tassazione è vincolato dalla decisione di tassazione adottata per il periodo
fiscale precedente.
Va al proposito ricordato
che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un
ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole
appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il
diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le
regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano
in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1;
118.
Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è
tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale
conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni
adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non
implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori
(cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid.
4.
; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid.
6.
; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid.
5.
; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
Non assume pertanto alcuna
rilevanza la circostanza secondo la quale nel periodo fiscale 2012, l’autorità
fiscale abbia riconosciuto a __________ la deduzione per figli a carico nella
misura del 100% e l’insorgente non abbia postulato alcuna deduzione in merito
(cfr. decisione 10 luglio 2013 IC 2012 riguardante RI 1).
2.5
Il ricorso in materia d’imposta
cantonale diretta è conseguentemente respinto.
3.
Tenuto conto di
tutto quanto sopra esposto, per il periodo fiscale litigioso, a ragione
l’autorità fiscale ha riconosciuto all’insorgente la deduzione per figli a carico
soltanto nella misura della metà [per l’IFD in applicazione dell’art. all’art.
213.
cpv. 1 lett. a LIFD (in vigore nel periodo fiscale litigioso)
rispettivamente per l’IC in applicazione dell’art. 32 cpv. 2 lett. c in fine
LT]. Le decisioni impugnate vanno pertanto condivise.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: