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Decisione

80.2015.212

Procedura: reclamo, requisiti di forma, forma cartacea e firma originale, irricevibile reclamo inviato per posta elettronica

2 maggio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, divorziato,

vive a __________ con la compagna __________. Dalla loro unione sono nati i

figli __________ (nel 1993) e __________ (nel 1999).

Di professione farmacista,

il contribuente svolge la propria attività indipendente in __________. È inoltre

socio e gerente della __________ Sagl di __________, società con scopo la commercializzazione

di apparecchiature per l’estetica e la terapia del dolore, prodotti

cosmoceutici, trattamenti di bellezza e benessere. Altra socia è la convivente __________.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2011, RI 1 esponeva una perdita aziendale di fr. 2'053.– e un reddito

da attività dipendente accessoria di fr. 1'680.–

L’Ufficio di tassazione di

Lugano Campagna, con scritto del 17 luglio 2017, sottoponeva al contribuente un

calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il mantenimento della sua famiglia,

invitandolo a prendere posizione. Ribadiva l’invito con ulteriore scritto del 4

novembre 2014, trasmesso per posta A Plus, avvertendolo che in caso

contrario avrebbe allestito una tassazione d’ufficio.

C. RI 1, rappresentato

dalla RA 1, rispondeva con scritto del 17 novembre 2014, ponendo l’accento

sull’esistenza di un debito di fr. 55'000.– contratto nei confronti della __________

Sagl, che per una svista non era stato inserito nella dichiarazione fiscale.

L’autorità fiscale, con

decisione dell’8 luglio 2015, gli notificava la tassazione IC/IFD 2011,

aggiungendo alle entrate dichiarate altri redditi per fr. 96'000.–. Nelle

motivazioni allegate spiegava trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o

reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

Nei rimedi giuridici ricordava inoltre che una tassazione allestita d’ufficio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta

e che il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

D. Il rappresentante del

contribuente, con scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si

rivolgeva direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche

a nome della convivente __________. Incontro che ha avuto luogo il successivo

17 agosto 2015.

Con scritto del 6

settembre 2015, RI 1 si rivolgeva direttamente all’autorità di tassazione,

chiedendole “di voler riaprire la notifica tassazione 2011, in quanto palesemente

a discapito del sottoscritto”. Il contribuente aggiungeva poi di non essere

riuscito “ad inoltrare ricorso nei canonici 30 gg a seguito dell’assenza prima

mia e poi del nuovo commercialista”.

E. L’autorità di

tassazione, con decisione del 14 settembre 2015, considerava lo scritto del 6

settembre 2015 quale reclamo tardivo, dichiarandolo conseguentemente

irricevibile.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, nuovamente rappresentato dalla

RA 1, postula la riapertura della tassazione IC/IFD 2011.

Il ricorrente ammette di

avere inoltrato un reclamo tardivo, seppure di un giorno, sottolineando

tuttavia la “manifesta iniquità” della tassazione. In primo luogo perché si

sarebbe convenuto di tenere in sospeso le tassazioni e di evaderle una volta

chiarita la sua posizione, quella della convivente __________ e della __________

Sagl. In secondo luogo perché in occasione dell’incontro del 17 agosto 2015,

alla presenza di tutti i tassatori coinvolti, sarebbe emersa “l’evidente

inesattezza dei dati esposti a suo tempo nelle dichiarazioni fiscali e la conseguente

penalizzazione a discapito del Sig. RI 1”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in

esame, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto

del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler riaprire la

tassazione 2011 “in quanto palesemente a discapito del sottoscritto”, considerandolo

come un reclamo tardivo.

A questa Camera non resta

quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di

entrare nel merito della tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere

ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di

tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali

l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale

del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo l’Alta Corte, il requisito

della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve

essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi

esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70

consid. 1c).

2.3

Come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha ricordato, nei rimedi giuridici, che una tassazione

allestita d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è

manifestamente inesatta e che il reclamo deve essere motivato e indicare

eventuali mezzi di prova.

Non ha invece indicato che

in mancanza di tali requisiti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Né vi ha provveduto dopo l’inoltro del reclamo, invitando il contribuente a

emendare il gravame, conformemente ai requisiti degli art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF

123.

II 552, consid. 4f). Ma questo semplicemente perché ne ha contestato la

tempestività, considerando lo scritto del 6 settembre 2015 come un reclamo

tardivo contro la tassazione d’ufficio dell’8 luglio 2015. Ne consegue che a

questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale.

3.

3.1.

Il termine di 30 giorni decorre

dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 cpv. 4 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).

Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga

solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.

5.

LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

3.2

Come esposto in narrativa,

lo scritto del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler

riaprire la tassazione 2011, non è il primo indirizzato all’autorità. Dalla

documentazione prodotta risulta infatti che il rappresentante del contribuente,

con precedente scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si è rivolto

direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche a nome della

convivente __________.

Tale scritto non può tuttavia

essere considerato un valido reclamo. Non soltanto perché non prova che la

tassazione d’ufficio è “manifestamente inesatta”, ma anche perché non adempie

alle ulteriori condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, pena la sua

irricevibilità. Come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di

sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma

cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o

del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275). Un gravame non può

pertanto essere inoltrato tramite telefax (decisione TF n.1C_234/2011

del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6) o posta elettronica,

perlomeno se difetta una valida firma elettronica (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, loc. cit., e giurisprudenza citata).

3.3

A giusta ragione,

l’autorità di tassazione ha considerato solo lo scritto del 6 settembre 2015

quale reclamo contro la decisione di tassazione.

Tale scritto, per stessa

ammissione del ricorrente, è ampiamente tardivo e non sono d’altra parte

ravvisabili validi motivi di restituzione dei termini nel senso degli art. 195

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Non lo è certamente un’assenza per ferie del tutto

prevedibile del contribuente (che è peraltro rientrato al proprio domicilio il

18.

luglio 2015) o del suo rappresentante (che in simili circostanze ha

l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in

modo tale da poter ricevere tutte le comunicazioni anche durante la prevista

vacanza e poter così evadere tempestivamente tutti gli incombenti procedurali

che possono rendersi necessari prima del ritorno). Non lo è nemmeno la pretesa

sospensione della procedura, in attesa di chiarire la posizione della

compagna __________ e della __________ Sagl.

3.4

Quest’ultima circostanza

potrebbe tutt’al più costituire un motivo di revisione della tassazione passata

in giudicato per violazione di principi essenziali della procedura (art. 232

cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD), qualora fosse dimostrato che

l’autorità ha dissuaso il contribuente e il suo rappresentante dal compiere

qualunque atto, facendogli credere che la procedura fosse stata effettivamente

sospesa, per poi dichiarargli irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Ma

anche in tale caso, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto contestare l’operato

dell’autorità di tassazione già nell’ambito della procedura ordinaria di

reclamo, senza attendere quasi due mesi dalla notificazione della decisione di

tassazione (cfr. le decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006,

in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1).

Lo scritto del 6 settembre

2015.

non può quindi essere considerato un’istanza di revisione nel senso degli

art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD. È qui appena il caso di sottolineare che

vi sono evidenti esigenze di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti

fra loro i rimedi giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In

tale prospettiva, non si può in particolar modo ammettere che un contribuente

possa contestare una decisione passata in giudicato sulla base di

argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: