80.2015.212
Procedura: reclamo, requisiti di forma, forma cartacea e firma originale, irricevibile reclamo inviato per posta elettronica
2 maggio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.212
80.2015.213
Lugano
2 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 ottobre 2015 contro la decisione del 14 settembre 2015 in materia di IC
e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1, divorziato,
vive a __________ con la compagna __________. Dalla loro unione sono nati i
figli __________ (nel 1993) e __________ (nel 1999).
Di professione farmacista,
il contribuente svolge la propria attività indipendente in __________. È inoltre
socio e gerente della __________ Sagl di __________, società con scopo la commercializzazione
di apparecchiature per l’estetica e la terapia del dolore, prodotti
cosmoceutici, trattamenti di bellezza e benessere. Altra socia è la convivente __________.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2011, RI 1 esponeva una perdita aziendale di fr. 2'053.– e un reddito
da attività dipendente accessoria di fr. 1'680.–
L’Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna, con scritto del 17 luglio 2017, sottoponeva al contribuente un
calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2011, dal quale emergeva
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il mantenimento della sua famiglia,
invitandolo a prendere posizione. Ribadiva l’invito con ulteriore scritto del 4
novembre 2014, trasmesso per posta A Plus, avvertendolo che in caso
contrario avrebbe allestito una tassazione d’ufficio.
C. RI 1, rappresentato
dalla RA 1, rispondeva con scritto del 17 novembre 2014, ponendo l’accento
sull’esistenza di un debito di fr. 55'000.– contratto nei confronti della __________
Sagl, che per una svista non era stato inserito nella dichiarazione fiscale.
L’autorità fiscale, con
decisione dell’8 luglio 2015, gli notificava la tassazione IC/IFD 2011,
aggiungendo alle entrate dichiarate altri redditi per fr. 96'000.–. Nelle
motivazioni allegate spiegava trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o
reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
Nei rimedi giuridici ricordava inoltre che una tassazione allestita d’ufficio
può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta
e che il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
D. Il rappresentante del
contribuente, con scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si
rivolgeva direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche
a nome della convivente __________. Incontro che ha avuto luogo il successivo
17 agosto 2015.
Con scritto del 6
settembre 2015, RI 1 si rivolgeva direttamente all’autorità di tassazione,
chiedendole “di voler riaprire la notifica tassazione 2011, in quanto palesemente
a discapito del sottoscritto”. Il contribuente aggiungeva poi di non essere
riuscito “ad inoltrare ricorso nei canonici 30 gg a seguito dell’assenza prima
mia e poi del nuovo commercialista”.
E. L’autorità di
tassazione, con decisione del 14 settembre 2015, considerava lo scritto del 6
settembre 2015 quale reclamo tardivo, dichiarandolo conseguentemente
irricevibile.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, nuovamente rappresentato dalla
RA 1, postula la riapertura della tassazione IC/IFD 2011.
Il ricorrente ammette di
avere inoltrato un reclamo tardivo, seppure di un giorno, sottolineando
tuttavia la “manifesta iniquità” della tassazione. In primo luogo perché si
sarebbe convenuto di tenere in sospeso le tassazioni e di evaderle una volta
chiarita la sua posizione, quella della convivente __________ e della __________
Sagl. In secondo luogo perché in occasione dell’incontro del 17 agosto 2015,
alla presenza di tutti i tassatori coinvolti, sarebbe emersa “l’evidente
inesattezza dei dati esposti a suo tempo nelle dichiarazioni fiscali e la conseguente
penalizzazione a discapito del Sig. RI 1”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in
esame, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto
del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler riaprire la
tassazione 2011 “in quanto palesemente a discapito del sottoscritto”, considerandolo
come un reclamo tardivo.
A questa Camera non resta
quindi che verificare quest’ultimo aspetto procedurale, senza la possibilità di
entrare nel merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204
cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere
ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552). Secondo l’Alta Corte, il requisito
della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve
essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi
esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70
consid. 1c).
2.3
Come detto, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha ricordato, nei rimedi giuridici, che una tassazione
allestita d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta e che il reclamo deve essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova.
Non ha invece indicato che
in mancanza di tali requisiti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Né vi ha provveduto dopo l’inoltro del reclamo, invitando il contribuente a
emendare il gravame, conformemente ai requisiti degli art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123.
II 552, consid. 4f). Ma questo semplicemente perché ne ha contestato la
tempestività, considerando lo scritto del 6 settembre 2015 come un reclamo
tardivo contro la tassazione d’ufficio dell’8 luglio 2015. Ne consegue che a
questa Camera compete esclusivamente la verifica di quest’ultimo aspetto procedurale.
3.
3.1.
Il termine di 30 giorni decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 cpv. 4 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5.
LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.2
Come esposto in narrativa,
lo scritto del 6 settembre 2015, con cui il contribuente chiedeva di voler
riaprire la tassazione 2011, non è il primo indirizzato all’autorità. Dalla
documentazione prodotta risulta infatti che il rappresentante del contribuente,
con precedente scritto di posta elettronica dell’11 agosto 2015, si è rivolto
direttamente al tassatore incaricato, chiedendogli un incontro anche a nome della
convivente __________.
Tale scritto non può tuttavia
essere considerato un valido reclamo. Non soltanto perché non prova che la
tassazione d’ufficio è “manifestamente inesatta”, ma anche perché non adempie
alle ulteriori condizioni formali cui è sottoposto ogni gravame, pena la sua
irricevibilità. Come sottolineato dalla dottrina, essenzialmente per ragioni di
sicurezza, gli atti di reclamo e di ricorso devono essere spediti in forma
cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del contribuente o
del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275). Un gravame non può
pertanto essere inoltrato tramite telefax (decisione TF n.1C_234/2011
del 27 maggio 2011; DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6) o posta elettronica,
perlomeno se difetta una valida firma elettronica (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, loc. cit., e giurisprudenza citata).
3.3
A giusta ragione,
l’autorità di tassazione ha considerato solo lo scritto del 6 settembre 2015
quale reclamo contro la decisione di tassazione.
Tale scritto, per stessa
ammissione del ricorrente, è ampiamente tardivo e non sono d’altra parte
ravvisabili validi motivi di restituzione dei termini nel senso degli art. 195
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. Non lo è certamente un’assenza per ferie del tutto
prevedibile del contribuente (che è peraltro rientrato al proprio domicilio il
18.
luglio 2015) o del suo rappresentante (che in simili circostanze ha
l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in
modo tale da poter ricevere tutte le comunicazioni anche durante la prevista
vacanza e poter così evadere tempestivamente tutti gli incombenti procedurali
che possono rendersi necessari prima del ritorno). Non lo è nemmeno la pretesa
sospensione della procedura, in attesa di chiarire la posizione della
compagna __________ e della __________ Sagl.
3.4
Quest’ultima circostanza
potrebbe tutt’al più costituire un motivo di revisione della tassazione passata
in giudicato per violazione di principi essenziali della procedura (art. 232
cpv. 1 lett. b LT; art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD), qualora fosse dimostrato che
l’autorità ha dissuaso il contribuente e il suo rappresentante dal compiere
qualunque atto, facendogli credere che la procedura fosse stata effettivamente
sospesa, per poi dichiarargli irricevibile il reclamo in quanto tardivo. Ma
anche in tale caso, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto contestare l’operato
dell’autorità di tassazione già nell’ambito della procedura ordinaria di
reclamo, senza attendere quasi due mesi dalla notificazione della decisione di
tassazione (cfr. le decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006,
in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1).
Lo scritto del 6 settembre
2015.
non può quindi essere considerato un’istanza di revisione nel senso degli
art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD. È qui appena il caso di sottolineare che
vi sono evidenti esigenze di certezza del diritto che impongono di tenere ben distinti
fra loro i rimedi giuridici ordinari e quello straordinario della revisione. In
tale prospettiva, non si può in particolar modo ammettere che un contribuente
possa contestare una decisione passata in giudicato sulla base di
argomentazioni giuridiche in precedenza trascurate.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: