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Decisione

80.2015.218

Imposta preventiva: rimborso, perenzione, mancata dichiarazione del dividendo da parte del socio, non sanata dalla sottoscrizione del modulo 103 indirizzato dalla società all’AFC

15 marzo 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 1° aprile

2015 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha intimato ai coniugi

RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2013.

Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato redditi da sostanza divergenti da

quanto dichiarato dai contribuenti. In particolare è stato aggiunto ai redditi

da sostanza mobiliare il dividendo di CHF 100'000.–, riconosciuto ai contribuenti

dalla società __________ SA, __________, di cui dispongono della totalità delle

azioni, e scaduto il 27 dicembre 2013.

I contribuenti hanno

interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 in data 24

aprile 2015, contestando la ripresa del dividendo, e sostenendo che, essendo

stato versato dalla società nel 2014, andava inserito della dichiarazione

d’imposta 2014. Subordinatamente, qualora il dividendo dovesse essere tassato

nel 2013, i contribuenti hanno postulato il rimborso dell’imposta preventiva.

B. Con scritto del 16

giugno 2015 l’RS 1 ha quindi invitato i contribuenti a produrre copia del

verbale assembleare della __________ SA inerente alla delibera del dividendo

scaduto il 27 dicembre 2013, nonché le relative registrazioni contabili.

Il 28 agosto 2015

lo RA 1 ha prodotto per conto dei contribuenti la documentazione richiesta: da

essa risulta che il 27 dicembre 2013 l’assemblea ha deliberato la distribuzione

di un dividendo di CHF 100'000.– dall’utile di bilancio al 31.12.12. La società

ha quindi trattenuto l’IP di CHF 35'000.– e trasmesso all’AFC il modulo 103 in

data 27 gennaio 2014. Nel modulo 103 viene indicata come data di scadenza del

dividendo il 27 dicembre 2013, coerentemente con la delibera assembleare di

pari data che non prevede una scadenza diversa. La società ha in seguito

versato all’azionista CHF 65'000.– in data 13 febbraio 2014.

Nel produrre i predetti

documenti, lo studio fiduciario ha dichiarato che la mancata esposizione del

dividendo in scadenza il 27 dicembre 2013 nella dichiarazione d’imposta 2013 è

purtroppo da ricondursi ad una loro “errata interpretazione”.

C. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 23 settembre 2015, ha respinto il reclamo,

considerando che il dividendo 2012, deliberato e scaduto il 27 dicembre 2013,

andava esposto nella dichiarazione d’imposta 2013. Non avendolo fatto, per i

ricorrenti è stato quindi considerato perento il diritto al rimborso ex

art. 23 LIP per mancata spontanea dichiarazione del reddito colpito

dall’imposta preventiva.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano

ora contro la predetta decisione, non contestando di avere omesso nella dichiarazione

d’imposta 2013 il dividendo, in scadenza il 27 dicembre 2013, riconosciuto loro

da __________ SA, ma escludendo qualsiasi intenzionalità al riguardo. A mente

dei ricorrenti si è trattato di un’errata interpretazione dello studio

fiduciario circa la scadenza del dividendo. L’intenzione di esporlo nella

dichiarazione d’imposta 2014 risulterebbe comunque chiara dalla presentazione

del modulo 103 avvenuta già il 23 gennaio 2014. La decisione impugnata andrebbe

quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione del diritto al

rimborso dell’imposta preventiva.

E. L’Ufficio di

tassazione, nelle sue osservazioni del 3 novembre 2015, rileva che in base alla

circolare 40 dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, non è data una

dichiarazione spontanea, con conseguente perenzione del diritto al rimborso ex

art. 23 LIP, qualora la dichiarazione dei redditi colpiti da imposta avvenga

solo a seguito di richiesta o di un altro intervento dell’Autorità fiscale.

L’Amministrazione

federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio

Giuridico non hanno formulato osservazioni. Da parte loro, i ricorrenti non

hanno replicato.

Diritto

1. I ricorrenti non

contestano la ripresa, nella decisione di tassazione 2013, del dividendo 2012,

scaduto il 27 dicembre 2013, pari a CHF 100'000.--. Essi chiedono la riforma

della decisione impugnata che nega loro la restituzione dell’imposta

preventiva, pari a CHF 35'000.--, in quanto perenta per mancata dichiarazione

spontanea ex art. 23 LIP.

Nella fattispecie occorre

quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto al rimborso ex

art 23 LIP.

Considerandi

2.

2.1

Secondo l’art. 23 LIP,

chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità

fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da

cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta

da tale reddito.

Secondo il Tribunale

federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione

sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che

impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili

(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con

la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul

reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,

in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo

cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz

der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).

Ne consegue che il

contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre

2016.

consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli

elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione

d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza

2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011

n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72,

consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc.

80.2014

; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc.

80.2014

/77).

2.2

Il contribuente deve

inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta

preventiva.

Come già ricordato in

precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità

fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e

avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un

paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti

poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in

maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente

giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14

dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di

regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti

(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014

del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011

dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).

2.3

In seguito all’evoluzione

della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due

sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),

che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,

l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del

diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo

l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti

né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di

legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,

anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro

già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la

circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed

ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.

80.2015

/77).

Al paragrafo 3.1, la Circolare

n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP,

l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti

dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i

redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima

della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono

essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta

norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi

o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione

d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.

Al fine di evitare la

perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque sufficiente

la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV

– Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung

und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).

2.4

Venendo alla fattispecie,

si rileva che la dichiarazione dei redditi 2013, presentata dai contribuenti il

10.

dicembre 2014, non espone il dividendo 2012, scaduto il 27 dicembre 2013.

Pure risulta pacifico che

l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del dividendo loro versato da __________

SA è stata operata, in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni dei

contribuenti successive alla presentazione della propria dichiarazione

dei redditi, ma autonomamente dall’Ufficio circondariale di tassazione di

Bellinzona, con decisione 1° aprile 2015, data alla quale i contribuenti non avevano

nemmeno ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2014.

Alla luce di quanto

precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1, 2.2 e

2.3

che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono

integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso,

con conseguente conferma della decisione impugnata.

Su tale aspetto i

ricorrenti contestano di avere voluto evitare, con l’omessa dichiarazione, la

tassazione del dividendo, sostenendo che si tratterebbe semmai di un errore

della fiduciaria che li ha assistiti in sede di dichiarazione dei redditi 2013.

La presentazione, già nel gennaio 2014, del modulo 103 all’Amministrazione

Federale delle Contribuzioni da parte della società, ulteriormente

dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi intenzionalità nel non volere dichiarare

il dividendo in parola.

2.5

A tale riguardo, poco

importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una

sottrazione d’imposta.

Benché non si sia fino ad

ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al

rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato

che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe

sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;

2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015

consid. 2.5;2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell'11

ottobre 2011 consid. 2.1). L’ “errore”, che secondo i ricorrenti sarebbe alla base

della mancata dichiarazione del reddito, è dunque certamente atto a fondare la

decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.

2.6

Ad una diversa conclusione

non è possibile giungere nemmeno considerando, come invocato dai ricorrenti, la

presentazione del modulo 103 da parte della società prima della dichiarazione

d’imposta personale degli azionisti riferita al 2013.

Anche da questa

prospettiva il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la mancata

dichiarazione spontanea del dividendo nella dichiarazione dei redditi personale

dell’azionista, non può essere sanata nemmeno attraverso la sottoscrizione da

parte degli stessi contribuenti, ma nella loro qualità di organi societari, del

modulo 103 indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni

(sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1). L’Alta Corte ha in

particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’IP va rivolta alle

Autorità fiscali cantonali e non all’Amministrazione Federale delle

Contribuzioni (art. 30 cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di

applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo

globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso

le Autorità fiscali cantonali inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’

obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di

notificare i redditi sottoposti all’imposta preventiva. In caso contrario il

diritto è perento (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.2 e 7.3).

2.7

In considerazione della

giurisprudenza del Tribunale federale ricordata, la mancata indicazione del

reddito in sede di dichiarazione d’imposta 2013 comporta pertanto la perdita, ex

art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Ne consegue che

la decisione dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta

perenzione, è ineccepibile.

3.

Per quanto precede

si deve concludere che il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese

l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge

federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta

supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: