80.2015.218
Imposta preventiva: rimborso, perenzione, mancata dichiarazione del dividendo da parte del socio, non sanata dalla sottoscrizione del modulo 103 indirizzato dalla società all’AFC
15 marzo 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.218
80.2015.219
Lugano
15 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 ottobre 2015 contro la decisione del 23 settembre 2015 in materia di
rimborso dell’imposta preventiva 2013.
Fatti
A. In data 1° aprile
2015 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona ha intimato ai coniugi
RI 1 e RI 2, domiciliati a __________, le decisioni di tassazione IC/IFD 2013.
Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato redditi da sostanza divergenti da
quanto dichiarato dai contribuenti. In particolare è stato aggiunto ai redditi
da sostanza mobiliare il dividendo di CHF 100'000.–, riconosciuto ai contribuenti
dalla società __________ SA, __________, di cui dispongono della totalità delle
azioni, e scaduto il 27 dicembre 2013.
I contribuenti hanno
interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 in data 24
aprile 2015, contestando la ripresa del dividendo, e sostenendo che, essendo
stato versato dalla società nel 2014, andava inserito della dichiarazione
d’imposta 2014. Subordinatamente, qualora il dividendo dovesse essere tassato
nel 2013, i contribuenti hanno postulato il rimborso dell’imposta preventiva.
B. Con scritto del 16
giugno 2015 l’RS 1 ha quindi invitato i contribuenti a produrre copia del
verbale assembleare della __________ SA inerente alla delibera del dividendo
scaduto il 27 dicembre 2013, nonché le relative registrazioni contabili.
Il 28 agosto 2015
lo RA 1 ha prodotto per conto dei contribuenti la documentazione richiesta: da
essa risulta che il 27 dicembre 2013 l’assemblea ha deliberato la distribuzione
di un dividendo di CHF 100'000.– dall’utile di bilancio al 31.12.12. La società
ha quindi trattenuto l’IP di CHF 35'000.– e trasmesso all’AFC il modulo 103 in
data 27 gennaio 2014. Nel modulo 103 viene indicata come data di scadenza del
dividendo il 27 dicembre 2013, coerentemente con la delibera assembleare di
pari data che non prevede una scadenza diversa. La società ha in seguito
versato all’azionista CHF 65'000.– in data 13 febbraio 2014.
Nel produrre i predetti
documenti, lo studio fiduciario ha dichiarato che la mancata esposizione del
dividendo in scadenza il 27 dicembre 2013 nella dichiarazione d’imposta 2013 è
purtroppo da ricondursi ad una loro “errata interpretazione”.
C. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 23 settembre 2015, ha respinto il reclamo,
considerando che il dividendo 2012, deliberato e scaduto il 27 dicembre 2013,
andava esposto nella dichiarazione d’imposta 2013. Non avendolo fatto, per i
ricorrenti è stato quindi considerato perento il diritto al rimborso ex
art. 23 LIP per mancata spontanea dichiarazione del reddito colpito
dall’imposta preventiva.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano
ora contro la predetta decisione, non contestando di avere omesso nella dichiarazione
d’imposta 2013 il dividendo, in scadenza il 27 dicembre 2013, riconosciuto loro
da __________ SA, ma escludendo qualsiasi intenzionalità al riguardo. A mente
dei ricorrenti si è trattato di un’errata interpretazione dello studio
fiduciario circa la scadenza del dividendo. L’intenzione di esporlo nella
dichiarazione d’imposta 2014 risulterebbe comunque chiara dalla presentazione
del modulo 103 avvenuta già il 23 gennaio 2014. La decisione impugnata andrebbe
quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione del diritto al
rimborso dell’imposta preventiva.
E. L’Ufficio di
tassazione, nelle sue osservazioni del 3 novembre 2015, rileva che in base alla
circolare 40 dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, non è data una
dichiarazione spontanea, con conseguente perenzione del diritto al rimborso ex
art. 23 LIP, qualora la dichiarazione dei redditi colpiti da imposta avvenga
solo a seguito di richiesta o di un altro intervento dell’Autorità fiscale.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni e la Divisione delle Contribuzioni Ufficio
Giuridico non hanno formulato osservazioni. Da parte loro, i ricorrenti non
hanno replicato.
Diritto
1. I ricorrenti non
contestano la ripresa, nella decisione di tassazione 2013, del dividendo 2012,
scaduto il 27 dicembre 2013, pari a CHF 100'000.--. Essi chiedono la riforma
della decisione impugnata che nega loro la restituzione dell’imposta
preventiva, pari a CHF 35'000.--, in quanto perenta per mancata dichiarazione
spontanea ex art. 23 LIP.
Nella fattispecie occorre
quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto al rimborso ex
art 23 LIP.
Considerandi
2.
2.1
Secondo l’art. 23 LIP,
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta
da tale reddito.
Secondo il Tribunale
federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili
(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con
la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul
reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP, secondo
cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre
2016.
consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli
elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione
d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza
2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011
n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72,
consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc.
80.2014
; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc.
80.2014
/77).
2.2
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un
paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti
poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in
maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di
regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011
dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.3
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti
né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di
legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie,
anche le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro
già ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la
circolare in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed
ulteriori riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la Circolare
n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP,
l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti
dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i
redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi
o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione
d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.
Al fine di evitare la
perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque sufficiente
la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene (cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben 40 der ESTV
– Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu Formalisierung
und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare 510-511).
2.4
Venendo alla fattispecie,
si rileva che la dichiarazione dei redditi 2013, presentata dai contribuenti il
10.
dicembre 2014, non espone il dividendo 2012, scaduto il 27 dicembre 2013.
Pure risulta pacifico che
l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del dividendo loro versato da __________
SA è stata operata, in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni dei
contribuenti successive alla presentazione della propria dichiarazione
dei redditi, ma autonomamente dall’Ufficio circondariale di tassazione di
Bellinzona, con decisione 1° aprile 2015, data alla quale i contribuenti non avevano
nemmeno ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2014.
Alla luce di quanto
precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1, 2.2 e
2.3
che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono
integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso,
con conseguente conferma della decisione impugnata.
Su tale aspetto i
ricorrenti contestano di avere voluto evitare, con l’omessa dichiarazione, la
tassazione del dividendo, sostenendo che si tratterebbe semmai di un errore
della fiduciaria che li ha assistiti in sede di dichiarazione dei redditi 2013.
La presentazione, già nel gennaio 2014, del modulo 103 all’Amministrazione
Federale delle Contribuzioni da parte della società, ulteriormente
dimostrerebbe l’assenza di qualsiasi intenzionalità nel non volere dichiarare
il dividendo in parola.
2.5
A tale riguardo, poco
importa che i contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una
sottrazione d’imposta.
Benché non si sia fino ad
ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al
rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato
che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe
sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;
2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015
consid. 2.5;2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell'11
ottobre 2011 consid. 2.1). L’ “errore”, che secondo i ricorrenti sarebbe alla base
della mancata dichiarazione del reddito, è dunque certamente atto a fondare la
decisione dell’Ufficio di tassazione oggetto del presente gravame.
2.6
Ad una diversa conclusione
non è possibile giungere nemmeno considerando, come invocato dai ricorrenti, la
presentazione del modulo 103 da parte della società prima della dichiarazione
d’imposta personale degli azionisti riferita al 2013.
Anche da questa
prospettiva il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la mancata
dichiarazione spontanea del dividendo nella dichiarazione dei redditi personale
dell’azionista, non può essere sanata nemmeno attraverso la sottoscrizione da
parte degli stessi contribuenti, ma nella loro qualità di organi societari, del
modulo 103 indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni
(sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1). L’Alta Corte ha in
particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’IP va rivolta alle
Autorità fiscali cantonali e non all’Amministrazione Federale delle
Contribuzioni (art. 30 cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di
applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo
globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso
le Autorità fiscali cantonali inoltre vige in sede di istanza di rimborso l’
obbligo di compilare una dichiarazione esatta e completa, rispettivamente di
notificare i redditi sottoposti all’imposta preventiva. In caso contrario il
diritto è perento (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.2 e 7.3).
2.7
In considerazione della
giurisprudenza del Tribunale federale ricordata, la mancata indicazione del
reddito in sede di dichiarazione d’imposta 2013 comporta pertanto la perdita, ex
art. 23 LIP, del diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Ne consegue che
la decisione dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta
perenzione, è ineccepibile.
3.
Per quanto precede
si deve concludere che il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese
l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la Legge
federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la trattenuta
supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: