80.2015.221
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori tassati separatamente, autorità parentale in comune senza versamento di alimenti, ripartizione per metà della deduzione, aliquota attenuata al genitore con
30 maggio 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.221
80.2015.222
Lugano
30 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini e Raffaele Guffi, in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelleria
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 ottobre 2015 contro la decisione del 30 settembre 2015 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
A. RI 1, celibe, vive in
comunione domestica con __________, nubile, e con la figlia __________, nata il
__________. I genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia.
Non avendo inoltrato
la dichiarazione fiscale 2014, nonostante un richiamo e la diffida del 16
giugno 2015, l’RS 1, con decisione del 15 luglio 2015 ha inflitto a RI 1 una
multa disciplinare di fr. 200.– e gli ha attribuito un termine di venti giorni
per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendolo parimenti che, in
caso contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Decorso infruttuoso
anche quest’ultimo termine, con decisione del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha
notificato al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2014, allestita
d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo è stato stabilito in fr. 78'300.–
per l’IC ed in fr. 80’700.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza
imponibile in fr. 24'000.–.
L’autorità ha indicato di
aver proceduto con la tassazione d’ufficio (non avendo il contribuente dato
seguito alla diffida del 15 giugno 2015) in applicazione degli art. 204 cpv. 2
LT e dell’art. 130 cpv. 2 LIFD. Ha avvertito il contribuente della facoltà di
impugnare la tassazione operata d’ufficio nella misura in cui fosse manifestamente
inesatta, precisando che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova, allegando “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione con reclamo datato 8 settembre 2015 – spedito
il 16 settembre 2015 e ricevuto dall’RS 1 il 17 settembre 2015 – poiché a suo
giudizio sarebbe stata “completamente inesatta”. Ha altresì sostenuto di aver
inoltrato “una richiesta di proroga”, essendogli state inflitte due multe (di
fr. 50.– e di fr. 200.–), senza capirne il motivo. Ha postulato di “togliermi
le multe assegnatomi e di tassarmi secondo la mia tassazione che riceverete
quanto prima”.
D. Il 9 settembre 2015 è
pervenuta all’RS 1 la dichiarazione fiscale 2014 sottoscritta dal contribuente il
7 settembre 2015, in cui ha, tra l’altro, fatto valere la deduzione “per ogni
figlio a carico” pari a fr. 11'100.–.
E. Con decisione del 30
settembre 2015, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, “in
considerazione della documentazione prodotta”. Il reddito imponibile è stato
ridotto a fr. 65'700.– per l’IC ed a fr. 68'200.– per l’IFD. L’autorità fiscale
aveva in particolare ammesso in deduzione dal reddito imponibile le spese professionali
del contribuente.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula di annullare la decisione
del 30 settembre 2015, di retrocedere gli atti all’RS 1 per nuova decisione e di
essere sentito per quanto necessario.
Evidenzia in particolare
che, unitamente alla dichiarazione fiscale 2014, non sarebbe stata prodotta la
convenzione del 25 settembre 2014 dell’__________, da cui emerge che RI 1 e __________
– i quali vivono in comunione domestica con la figlia __________ e sulla quale esercitano
congiuntamente l’autorità parentale – hanno, tra l’altro, concordato quanto
segue:
3. I
genitori provvedono in comune al mantenimento della figlia; si accordano sulla
ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione
alle sue cure ed educazione. ...
7. Nella
situazione di convivenza il contributo può essere integrato nell’assunzione da
parte del padre di tutti gli oneri di economia domestica e di mantenimento
della figlia come locazione, alimenti, spese diverse, cassa malati eccetera,
ossia non dev’essere direttamente versato.
L’insorgente sostiene che
soltanto il papà provvederebbe al sostentamento della figlia. La madre, per
contro, percepirebbe un reddito inferiore alla metà di quello del convivente,
con cui provvede al suo mantenimento e quello del suo figlio di primo letto. Ritiene
che debba essergli quindi riconosciuta la deduzione per figli a carico (riguardo
al sostentamento della figlia __________) e che, di conseguenza, sia corretta
anche l’aliquota d’imposta applicabile alla tassazione.
G. Con osservazioni del
3/4 novembre 2015, l’RS 1 propone di accogliere il gravame, con (in
particolare) la seguente motivazione:
Nella fattispecie, le
condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a) in fine LT risp. dall’art.
213 cpv. 1 lett. a LIFD sono soddisfatte. Poiché la dichiarazione d’imposta
2014 relativa alla compagna del signor RI 1 non è ancora stata presentata, ci
permettiamo proporre che il presente ricorso sia accolto, nel senso che al contribuente
sia accordata la metà della deduzione per figli a carico, la metà della
deduzione dei premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio
relativi alla figlia e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata
(LIFD: per genitori), sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento
della figlia, ossia sia colui che nella coppia percepisce il reddito più
elevato.
H. Con scritto 12/13
novembre 2015 il rappresentante del contribuente informa questa Camera di aver
preso atto della summenzionata risposta alla quale “posso sostanzialmente
aderire”, precisando contestualmente che la dichiarazione di __________ verrà
spedita alla fine della corrente settimana (in assenza ancora del valore di
stima nell’ambito dell’acquisto di una PPP con l’aiuto dei genitori). Segnala
che il mantenimento della figlia __________ è stato interamente assunto dal
padre, poiché i redditi della madre avrebbero subito una contrazione causata
dal congedo di maternità e il venire meno di lavoro come geologa su chiamata.
La madre deve inoltre provvedere al sostentamento di suo figlio __________ (__________),
nato da una precedente relazione.
Diritto
1. 1.1.
Le deduzioni sociali non
sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età,
al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.– franchi; se i genitori
sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in
comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT,
anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Un’analoga deduzione è prevista
pure in materia di imposta federale diretta, per la quale l’ammontare è
limitato a franchi 6500.– [cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD
– che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD –
secondo cui sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio
o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500.– franchi; se
i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c
LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà].
Ora, per
figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo
fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli
studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
1.2.
Tornando al caso in
esame, dalla risoluzione no. __________ del 25 settembre 2014 emanata dall’__________
risulta, come visto poc’anzi, che nel periodo fiscale 2014, RI 1 viveva in comunione
domestica con la sua compagna __________ e la figlia minorenne __________, sottoposta
al beneficio dell’autorità parentale congiunta da parte dei genitori. Dalla
stessa risoluzione emerge inoltre che, in caso di convivenza, non deve essere
versato direttamente un contributo di mantenimento da parte del padre in favore
della figlia: solo in caso di scioglimento dell’economia domestica, il padre
diventa debitore di un contributo alimentare, suscettibile di essere qualificato
come contributo di mantenimento (“alimenti”) ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett.
c LT rispettivamente ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. È
infine pacifico e incontestato che, per il periodo fiscale in questione, RI 1 e
__________ siano tassati separatamente.
Ne discende che in casu
la proposta dell’RS 1 secondo cui al contribuente debba essere accordata la
metà della deduzione per la figlia minorenne a carico in applicazione dell’art.
34 cpv. 1 lett. a LT in fine, rispettivamente dell’art. 213 cpv.
1 lett. a LT (recte: art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD) appare
corretta.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’articolo 33 cpv.
1.
lett. g LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi
e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non
compresi sotto la lettera f contro gli infortuni, nonché gli interessi di
capitali e risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli
provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
·
3'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
·
1'700.– franchi per gli altri contribuenti;
queste somme sono
aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi
della lettera d ed e (art. 33 cpv. 1bis lett. a
LIFD) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il
contribuente può far valere la deduzione prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a
o b (art. 33 cpv. 1bis lett. b LIFD).
2.2
La deduzione dei premi per
assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio per il figlio per i
contribuenti con figli minorenni oppure maggiorenni in formazione è di norma
collegata con la deduzione per i figli (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante
l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale
sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, consid. 7 p. 12).
Nel caso in cui i genitori
non sono coniugati, vivono in comunione domestica, esercitano congiuntamente
l’autorità parentale sul figlio e non versano contributi di sostentamento
(“alimenti”) a favore di quest’ultimo secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c
LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della deduzione per i figli e la
metà della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a
risparmio (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi
e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21
dicembre 2010, consid. 7, p. 12; consid. 14.8 e 14.8.1, p. 35).
2.3
Per l’imposta cantonale,
l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT prevede la stessa deduzione, fissando
tuttavia il limite ad una somma globale di
·
10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica
e
·
5’200.– franchi per gli altri contribuenti;
per i contribuenti che non
versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate
di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.–
franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase
LT).
Stante l’obbligo di
armonizzazione è corretto applicare, per analogia, la Circolare n. 30 dell’AFC
riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010 e dunque i principi
di cui sopra.
2.4
Ne discende che nel caso
concreto la proposta dell’RS 1 (considerato come la dichiarazione d’imposta
2014.
riguardante la compagna __________ non era ancora stata presentata in quel
momento) di concedere al contribuente anche “la metà della deduzione per i
premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio relativi alla figlia
e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata (LIFD: per i genitori),
sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento della figlia, ossia sia
colui che nella coppia percepisce il reddito più elevato” appare condivisibile,
in quanto conforme alla legislazione ed alla prassi in vigore.
3.
3.1.
Secondo l’art. 36 cpv. 2bis
LIFD, l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per
analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti
vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in
comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo
modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Al genitore che provvede
in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che
percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr.
Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia
secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, e
consid. 14.8.2, p. 36).
3.2
Secondo l’art. 35 cpv. 2
LT, l’aliquota più favorevole si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito
dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché dei contribuenti vedovi,
separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in
comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
3.3
Anche in questo caso, è
condivisibile la proposta dell’Ufficio di tassazione, di concedere al
ricorrente l’aliquota attenuata, in considerazione del fatto che egli è il
genitore che consegue il reddito più alto.
4.
Tenuto conto di
quanto sopra esposto, il ricorso è accolto.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 settembre 2015 è riformata RS 1 al
contribuente è riconosciuta la metà delle deduzioni per figli e per premi
assicurativi e capitali a risparmio; per il calcolo dell’imposta sul reddito è
applicata l’aliquota attenuata (LIFD: per genitori).
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: