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Decisione

80.2015.221

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori tassati separatamente, autorità parentale in comune senza versamento di alimenti, ripartizione per metà della deduzione, aliquota attenuata al genitore con

30 maggio 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, celibe, vive in

comunione domestica con __________, nubile, e con la figlia __________, nata il

__________. I genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla figlia.

Non avendo inoltrato

la dichiarazione fiscale 2014, nonostante un richiamo e la diffida del 16

giugno 2015, l’RS 1, con decisione del 15 luglio 2015 ha inflitto a RI 1 una

multa disciplinare di fr. 200.– e gli ha attribuito un termine di venti giorni

per adempiere i propri obblighi procedurali, avvertendolo parimenti che, in

caso contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Decorso infruttuoso

anche quest’ultimo termine, con decisione del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha

notificato al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2014, allestita

d’ufficio. Il reddito imponibile complessivo è stato stabilito in fr. 78'300.–

per l’IC ed in fr. 80’700.– per l’IFD, mentre il valore della sostanza

imponibile in fr. 24'000.–.

L’autorità ha indicato di

aver proceduto con la tassazione d’ufficio (non avendo il contribuente dato

seguito alla diffida del 15 giugno 2015) in applicazione degli art. 204 cpv. 2

LT e dell’art. 130 cpv. 2 LIFD. Ha avvertito il contribuente della facoltà di

impugnare la tassazione operata d’ufficio nella misura in cui fosse manifestamente

inesatta, precisando che il reclamo doveva essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova, allegando “dichiarazione d’imposta debitamente compilata e

corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione con reclamo datato 8 settembre 2015 – spedito

il 16 settembre 2015 e ricevuto dall’RS 1 il 17 settembre 2015 – poiché a suo

giudizio sarebbe stata “completamente inesatta”. Ha altresì sostenuto di aver

inoltrato “una richiesta di proroga”, essendogli state inflitte due multe (di

fr. 50.– e di fr. 200.–), senza capirne il motivo. Ha postulato di “togliermi

le multe assegnatomi e di tassarmi secondo la mia tassazione che riceverete

quanto prima”.

D. Il 9 settembre 2015 è

pervenuta all’RS 1 la dichiarazione fiscale 2014 sottoscritta dal contribuente il

7 settembre 2015, in cui ha, tra l’altro, fatto valere la deduzione “per ogni

figlio a carico” pari a fr. 11'100.–.

E. Con decisione del 30

settembre 2015, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, “in

considerazione della documentazione prodotta”. Il reddito imponibile è stato

ridotto a fr. 65'700.– per l’IC ed a fr. 68'200.– per l’IFD. L’autorità fiscale

aveva in particolare ammesso in deduzione dal reddito imponibile le spese professionali

del contribuente.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula di annullare la decisione

del 30 settembre 2015, di retrocedere gli atti all’RS 1 per nuova decisione e di

essere sentito per quanto necessario.

Evidenzia in particolare

che, unitamente alla dichiarazione fiscale 2014, non sarebbe stata prodotta la

convenzione del 25 settembre 2014 dell’__________, da cui emerge che RI 1 e __________

– i quali vivono in comunione domestica con la figlia __________ e sulla quale esercitano

congiuntamente l’autorità parentale – hanno, tra l’altro, concordato quanto

segue:

3. I

genitori provvedono in comune al mantenimento della figlia; si accordano sulla

ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione

alle sue cure ed educazione. ...

7. Nella

situazione di convivenza il contributo può essere integrato nell’assunzione da

parte del padre di tutti gli oneri di economia domestica e di mantenimento

della figlia come locazione, alimenti, spese diverse, cassa malati eccetera,

ossia non dev’essere direttamente versato.

L’insorgente sostiene che

soltanto il papà provvederebbe al sostentamento della figlia. La madre, per

contro, percepirebbe un reddito inferiore alla metà di quello del convivente,

con cui provvede al suo mantenimento e quello del suo figlio di primo letto. Ritiene

che debba essergli quindi riconosciuta la deduzione per figli a carico (riguardo

al sostentamento della figlia __________) e che, di conseguenza, sia corretta

anche l’aliquota d’imposta applicabile alla tassazione.

G. Con osservazioni del

3/4 novembre 2015, l’RS 1 propone di accogliere il gravame, con (in

particolare) la seguente motivazione:

Nella fattispecie, le

condizioni poste dall’art. 34 cpv. 1 lett. a) in fine LT risp. dall’art.

213 cpv. 1 lett. a LIFD sono soddisfatte. Poiché la dichiarazione d’imposta

2014 relativa alla compagna del signor RI 1 non è ancora stata presentata, ci

permettiamo proporre che il presente ricorso sia accolto, nel senso che al contribuente

sia accordata la metà della deduzione per figli a carico, la metà della

deduzione dei premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio

relativi alla figlia e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata

(LIFD: per genitori), sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento

della figlia, ossia sia colui che nella coppia percepisce il reddito più

elevato.

H. Con scritto 12/13

novembre 2015 il rappresentante del contribuente informa questa Camera di aver

preso atto della summenzionata risposta alla quale “posso sostanzialmente

aderire”, precisando contestualmente che la dichiarazione di __________ verrà

spedita alla fine della corrente settimana (in assenza ancora del valore di

stima nell’ambito dell’acquisto di una PPP con l’aiuto dei genitori). Segnala

che il mantenimento della figlia __________ è stato interamente assunto dal

padre, poiché i redditi della madre avrebbero subito una contrazione causata

dal congedo di maternità e il venire meno di lavoro come geologa su chiamata.

La madre deve inoltre provvedere al sostentamento di suo figlio __________ (__________),

nato da una precedente relazione.

Diritto

1. 1.1.

Le deduzioni sociali non

sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi

disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età,

al cui sostentamento il contribuente provvede, 11’100.– franchi; se i genitori

sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in

comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c LT,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Un’analoga deduzione è prevista

pure in materia di imposta federale diretta, per la quale l’ammontare è

limitato a franchi 6500.– [cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD

– che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD

secondo cui sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio

o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500.– franchi; se

i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c

LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà].

Ora, per

figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo

fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli

studi fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

1.2.

Tornando al caso in

esame, dalla risoluzione no. __________ del 25 settembre 2014 emanata dall’__________

risulta, come visto poc’anzi, che nel periodo fiscale 2014, RI 1 viveva in comunione

domestica con la sua compagna __________ e la figlia minorenne __________, sottoposta

al beneficio dell’autorità parentale congiunta da parte dei genitori. Dalla

stessa risoluzione emerge inoltre che, in caso di convivenza, non deve essere

versato direttamente un contributo di mantenimento da parte del padre in favore

della figlia: solo in caso di scioglimento dell’economia domestica, il padre

diventa debitore di un contributo alimentare, suscettibile di essere qualificato

come contributo di mantenimento (“alimenti”) ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett.

c LT rispettivamente ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD. È

infine pacifico e incontestato che, per il periodo fiscale in questione, RI 1 e

__________ siano tassati separatamente.

Ne discende che in casu

la proposta dell’RS 1 secondo cui al contribuente debba essere accordata la

metà della deduzione per la figlia minorenne a carico in applicazione dell’art.

34 cpv. 1 lett. a LT in fine, rispettivamente dell’art. 213 cpv.

1 lett. a LT (recte: art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD) appare

corretta.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’articolo 33 cpv.

1.

lett. g LIFD, sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi

e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non

compresi sotto la lettera f contro gli infortuni, nonché gli interessi di

capitali e risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli

provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:

·

3'500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;

·

1'700.– franchi per gli altri contribuenti;

queste somme sono

aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi

della lettera d ed e (art. 33 cpv. 1bis lett. a

LIFD) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il

contribuente può far valere la deduzione prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a

o b (art. 33 cpv. 1bis lett. b LIFD).

2.2

La deduzione dei premi per

assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio per il figlio per i

contribuenti con figli minorenni oppure maggiorenni in formazione è di norma

collegata con la deduzione per i figli (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante

l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale

sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, consid. 7 p. 12).

Nel caso in cui i genitori

non sono coniugati, vivono in comunione domestica, esercitano congiuntamente

l’autorità parentale sul figlio e non versano contributi di sostentamento

(“alimenti”) a favore di quest’ultimo secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c

LIFD, ciascun genitore può far valere la metà della deduzione per i figli e la

metà della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a

risparmio (cfr. Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi

e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21

dicembre 2010, consid. 7, p. 12; consid. 14.8 e 14.8.1, p. 35).

2.3

Per l’imposta cantonale,

l’articolo 32 cpv. 1 lett. g LT prevede la stessa deduzione, fissando

tuttavia il limite ad una somma globale di

·

10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica

e

·

5’200.– franchi per gli altri contribuenti;

per i contribuenti che non

versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme

riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate

di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.–

franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase

LT).

Stante l’obbligo di

armonizzazione è corretto applicare, per analogia, la Circolare n. 30 dell’AFC

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010 e dunque i principi

di cui sopra.

2.4

Ne discende che nel caso

concreto la proposta dell’RS 1 (considerato come la dichiarazione d’imposta

2014.

riguardante la compagna __________ non era ancora stata presentata in quel

momento) di concedere al contribuente anche “la metà della deduzione per i

premi assicurativi e gli interessi da capitali a risparmio relativi alla figlia

e che sia posto al beneficio della tariffa attenuata (LIFD: per i genitori),

sempre che provveda in modo essenziale al mantenimento della figlia, ossia sia

colui che nella coppia percepisce il reddito più elevato” appare condivisibile,

in quanto conforme alla legislazione ed alla prassi in vigore.

3.

3.1.

Secondo l’art. 36 cpv. 2bis

LIFD, l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per

analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti

vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in

comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento

provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo

modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Al genitore che provvede

in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che

percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.

L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr.

Circolare n. 30 dell’AFC riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia

secondo la legge federale sull’imposta federale diretta del 21 dicembre 2010, e

consid. 14.8.2, p. 36).

3.2

Secondo l’art. 35 cpv. 2

LT, l’aliquota più favorevole si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito

dei coniugi viventi in comunione domestica, nonché dei contribuenti vedovi,

separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in

comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone

bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

3.3

Anche in questo caso, è

condivisibile la proposta dell’Ufficio di tassazione, di concedere al

ricorrente l’aliquota attenuata, in considerazione del fatto che egli è il

genitore che consegue il reddito più alto.

4.

Tenuto conto di

quanto sopra esposto, il ricorso è accolto.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 30 settembre 2015 è riformata RS 1 al

contribuente è riconosciuta la metà delle deduzioni per figli e per premi

assicurativi e capitali a risparmio; per il calcolo dell’imposta sul reddito è

applicata l’aliquota attenuata (LIFD: per genitori).

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: