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Decisione

80.2015.225

! Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), considerazione ai fini della definizione dell’aliquota, riferimento al valore catastale per l’imposta sulla sostanza, tasso del 6% per deter

21 dicembre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________,

domiciliati a __________ dal 15 gennaio 2013, sono proprietari di un immobile

ubicato in Italia, nel Comune di __________ (__________). Nella dichiarazione

d’imposta 2013, i contribuenti non hanno indicato alcun valore locativo in

relazione al citato immobile. Nel modulo 7 ivi annesso, hanno però esposto un

valore di stima ufficiale di fr. 417'384.– e un valore locativo di fr.

14'731.20.

B. Notificando ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2013, per

il periodo di assoggettamento dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013, con

decisione del 25 marzo 2015, l’RS 1, sia per l’IC, sia per l’IFD, ha accertato

un valore locativo di fr. 13'504.– (11/12 dell’importo dichiarato dai

contribuenti), ai soli fini della determinazione dell’aliquota, con la seguente

motivazione:

Imposizione reddito immobiliare estero, ai

soli fini della determinazione dell’aliquota.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21 aprile 2015, producendo contestualmente

una nuova dichiarazione. Per quanto qui interessa, nel modulo 7, hanno indicato

un valore locativo di fr. 7'560.–, sostenendo che l’appartamento in Italia "…

può essere affittato a 630.– euro/mese".

Con scritto del 30 luglio

2015, l’RS 1 ha in particolare invitato i contribuenti a produrre, entro il 19

agosto 2015, il contratto di acquisto dell’immobile di __________ (se recente),

altrimenti la planimetria catastale con il calcolo delle superfici. Con risposta

del 13 agosto 2015, RI 1 ha unicamente affermato che l’immobile in questione sarebbe

stato acquistato nel 2009 e pertanto non sarebbe qualificabile come acquisto

recente, senza presentare la documentazione richiesta.

D. Con decisione su reclamo del 2 settembre 2015, l’autorità

fiscale ha in particolare rettificato il valore locativo in fr. 11'000.– (determinante

per l’aliquota fr. 12’000.–). Nella motivazione allegata ha esposto quanto

segue:

… In assenza della documentazione

richiesta con nostra lettera del 30.7.2015 la sostanza immobiliare estera viene

rettificata in fr. 300'000.- e il relativo reddito in fr. 12'000.- annuo. Viene

ammessa la deduzione forfettaria per spese di manutenzione. …

E. Con tempestivo

ricorso all’RS 1, trasmesso per competenza alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e __________ contestano i punti 5.1. e 27 della decisione

impugnata. Domandano di rivalutare il valore locativo, sostenendo che quello dell’appartamento

in questione ammonterebbe a fr. 6'733.45 (€ 5'611.20). In territorio di __________,

gli appartamenti sarebbero affittati tra i 7.30 e i 9.40 €/mq. Prendendo in

considerazione una media di 8.35 €/mq su una superficie totale di 80 mq, si

hanno € 668.– mensili e quindi € 8'016.– annuali. Il valore locativo corrisponderebbe

al 70% degli affitti della zona, dunque € 5'611.20. Per quanto concerne invece

il valore commerciale (non fiscale) dell’immobile, ritengono che l’importo da

prendere in considerazione sarebbe pari a € 3'475.– al mq che deve essere moltiplicato

per 80 mq, per giungere a una stima commerciale di € 278'000.–. Il rapporto tra

il valore commerciale e quello fiscale corrisponderebbe di regola al 25% - 35%

e la sostanza immobiliare ammonterebbe dunque a € 83'400.– (fr. 100'080.–).

F. Con le proprie

osservazioni del 4 novembre 2015, l’RS 1 propone la reiezione del gravame.

Diritto

1. Le persone fisiche

sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta

cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza

personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli

stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per

l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).

In quanto elemento

imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1

lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in

considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per

l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;

decisione TF 2C_829/2016e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e

riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta

cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la

determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.

Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per

il valore di stima ufficiale.

La Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo

1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente

in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima Convenzione,

se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia,

la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni

del paragrafo 4, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente

reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota

corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto

dell’esenzione.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, i ricorrenti non contestano il principio della presa in

considerazione del valore locativo del loro immobile ubicato in Italia per la

determinazione dell’aliquota, sia in materia di IFD sia in materia di IC per

l’anno 2013. Gli stessi criticano però il metodo di calcolo adottato dall’RS 1

per stabilire l’ammontare del valore locativo dell’immobile in questione. Contestano

inoltre il valore della sostanza immobiliare.

2.2

L’art. 21 cpv. 2 LIFD

sancisce che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni

locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del

contribuente. Secondo detta disposizione e la giurisprudenza in materia

d’imposta federale diretta, il valore locativo deve essere stimato in base al valore

di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II consid. 4b),

prendendo in considerazione le condizioni locali (decisione TF n.2C_829/2016 e

2C_830/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.; decisione TF n.2C_757/2015

dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.). Il valore locativo deve inoltre

corrispondere all’ammontare che il proprietario o il detentore dei diritti di

godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il bene immobile nelle

stesse condizioni (decisione TF n.2C_829/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1

e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo

fissato dal Cantone in materia di imposta federale diretta non deve essere al

di sotto del 70% (del 60% per l’imposta cantonale e comunale) del valore di

mercato (decisione TF n.2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti).

In una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2

LIFD, che fa riferimento alle condizioni locali, vieti di calcolare il valore

locativo servendosi di un metodo forfetario basato su una percentuale del

valore fiscale dell’immobile. Su questi presupposti, la Suprema Corte ha

respinto il ricorso di un contribuente, proprietario di una casa in Portogallo,

il cui valore locativo era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale

dell’immobile, già al netto delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF

n.2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2).

2.3

Nel caso in disamina, i

ricorrenti hanno fornito indicazioni contrastanti in merito al valore di stima

e al valore locativo della loro proprietà immobiliare.

In

effetti, unitamente alla dichiarazione d’imposta 2013, avevano prodotto il modulo

7, in cui è stato indicato che la loro proprietà costituirebbe un immobile plurifamiliare,

costruito nel 2009, con un valore di stima ufficiale di fr. 417'384.– e con un

valore locativo di fr. 14'731.20.

Avendo

l’autorità fiscale ripreso tali dati nella decisione di tassazione, con il reclamo

contro quest’ultima i ricorrenti hanno presentato una nuova dichiarazione. Nel modulo 7 hanno rettificato

l’anno di costruzione dell’immobile plurifamiliare (dal 2009 al 1900), il

valore di stima ufficiale (da fr. 417'384.– a fr. 120'000.–) e il valore

locativo (da fr. 14'731.20 a fr. 7'560.–). Hanno al proposito precisato che

l’appartamento in Italia può essere affittato a € 630.– mensili e di aver

indicato "il valore fiscale dell’appartamento italiano (valore commerciale

circa 300'000.– euro)", senza però produrre alcun documento attestante le

loro asserzioni

L’autorità

fiscale si è allora rivolta ai reclamanti, con lettera del 30 luglio

2015, invitandoli a produrre copia del contratto di acquisto dell’immobile in

questione oppure la relativa planimetria catastale con il calcolo delle

superfici. Sebbene si siano limitati a rispondere a questa lettera sostenendo che l’immobile in questione sarebbe stato

acquistato nel 2009 e che il medesimo non potrebbe dunque essere considerato

quale acquisto recente, l’autorità fiscale, nella decisione qui impugnata,

ha rettificato sia il valore locativo (da fr.

14'731.– a fr. 11'000.– fr. 12’000.–), sia il valore della sostanza

immobiliare (da fr. 417'384.– a fr. 300'000.–).

Con

il ricorso a questa Corte, infine gli insorgenti propongono un’ulteriore rettifica

del valore locativo, diminuendolo a fr. 5'611.20 e quantificando la sostanza

immobiliare in fr. 100'080.–. A sostegno delle loro argomentazioni hanno presentato

la visura catastale storica per immobile (situazione al 10 ottobre 2015), da

cui risulta in particolare che __________ i e __________ sono proprietari della

particella __________, composta da 4,5 vani, ubicata in Via __________ a __________,

con una rendita di € 929.62. Hanno inoltre prodotto un documento intitolato

"Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato", in cui sono

indicati i valori di mercato e quelli di locazione (2. semestre dell’anno 2014)

delle abitazioni civili a __________.

2.4

Dalla “visura storica per

l’immobile”, rilasciata dall’Agenzia delle entrate e allegata al ricorso,

risulta che alla particella 911 subalterno 36, di proprietà dei ricorrenti, è

attribuita una rendita catastale di € 929,62.

Ora, secondo le

disposizioni dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo

dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i

fabbricati iscritti in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di

calcolo del tributo, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare

delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di

imposizione, rivalutate del 5 per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla

categoria catastale. In particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo

catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10), il coefficiente è

160.

(cfr. l’art. 13 comma 3 del Decreto legge 201/2011 del 6 dicembre 2011; v.

anche Bonfanti, Le principali

novità introdotte dal decreto “Salva-Italia”, in Novità fiscali 4/2012 p. 6

s.).

Ne consegue che, per il

calcolo dell’IMU, il valore catastale dell’appartamento di proprietà dei

ricorrenti (che rientra nella categoria A/2) ammonta a € 156’176 (€ 929,62 x

1.05

x 160). Secondo il corso dell’Euro alla fine del periodo fiscale 2013, il

valore in franchi svizzeri sarebbe pertanto di fr. 193’229.–.

Ci si domanda se tale

valore possa essere impiegato per il calcolo dell’imposta sulla sostanza e se

da questo possa essere ricavato il valore locativo ai fini del calcolo

dell’imposta sul reddito.

2.5

È fatto notorio che il

valore catastale degli immobili in Italia non corrisponda al valore venale

degli stessi. Ciò risulta del resto evidente anche nel caso in esame, anche

solo tenendo conto dei pochi elementi disponibili, essendo già stato ricordato

che i ricorrenti non hanno voluto produrre il contratto di acquisto. Dagli allegati

alla loro dichiarazione d’imposta emerge tuttavia che i ricorrenti hanno contratto

un debito di € 320’000 per l’acquisto dell’immobile in discussione. Si deve

pertanto supporre che il valore di acquisto sia stato di almeno € 400’000, corrispondenti

a fr. 494’900.–.

È tuttavia altrettanto risaputo

che anche i valori di stima ufficiali, che servono per il calcolo dell’imposta

cantonale sulla sostanza (art. 42 cpv. 1 LT) sono a loro volta nettamente

inferiori rispetto ai valori di mercato (cfr. p. es. Sadis, Stime immobiliari: necessità di un loro adeguamento e

neutralizzazione degli effetti, in Novità fiscali 9/2014 p. 3 ss.; inoltre: Filippini, I valori di stima nella

giurisprudenza federale e cantonale, in Novità fiscali 9/2014 p. 18 ss.).

Stando così le cose, si

deve ritenere che possa essere preso in considerazione, per il calcolo

dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a

partire dai dati ricavati dalla visura. Si tratta di un dato oggettivo, che

proviene da un’autorità fiscale estera e che è agevolmente reperibile. Sarebbe

certo possibile partire dal valore di acquisto dell’immobile, ma l’accertamento

sarebbe più complesso, perché si dovrebbe tener conto del tempo trascorso dal

momento in cui il contribuente è divenuto proprietario.

Ai fini del calcolo

dell’imposta sulla sostanza, il valore dell’immobile dei ricorrenti è pertanto

stabilito in fr. 193’229.–.

2.6

Per quanto concerne il

valore locativo di un immobile situato all’estero, si è già ricordato come il

Tribunale federale abbia recentemente ritenuto giustificato determinarlo nella

misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte

ha sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo

preciso e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

del 25 marzo 1969 concernenti la determinazione del valore locativo della case

d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni possano fissare il

valore locativo in una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le

direttive citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6%

del valore fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente

al 3% o al 4% del capitale proprio investito nell’immobile (sentenza TF n.2C_829/2016

e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e 7.3).

È vero che il diritto cantonale

non applica questo metodo per definire il valore locativo degli immobili

situati nel Canton Ticino. Secondo l’art. 2 del decreto esecutivo del 19

dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2013 (RL 10.2.2.1.4), il valore locativo corrisponde al valore di

mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione

(cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente

al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi

utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito

determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2). Per l’art.

20.

cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2 non è invece ammessa per gli

immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

Ora, a parte il fatto che

il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima” non esiste, per

definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche ricordato che, in

una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in:

RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi consistente nel

servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima ufficiale, già

applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della

Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

Esigenze di praticabilità

impongono pertanto di stabilire il valore locativo degli immobili situati

all’estero, che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo

dell’imposta in Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore

fiscale. Considerato il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal

valore locativo le spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica

l’applicazione del tasso del 6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.

Nel caso in discussione,

il valore locativo dell’appartamento dei ricorrenti ammonta di conseguenza a

fr. 11'594.– (per dodici mesi).

3.

Per i motivi che

precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono tuttavia poste a carico dei ricorrenti nella misura di due

terzi.

Secondo l’art. 231 cpv. 3

LT, infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente

vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe

potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo

oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario. Nello stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta,

l’art. 144 cpv. 2 LIFD.

Come ricordato, i

ricorrenti non hanno prodotto la documentazione richiesta loro dall’Ufficio di

tassazione nell’ambito della procedura di reclamo. La visura storica, dalla

quale si ricava la rendita catastale servita per il calcolo dell’imposta, è

stata prodotta per la prima volta con il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§

Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 2015 è riformata nel

senso che il valore dell’immobile situato in Italia è stabilito in fr. 193’229.–,

ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, e il valore locativo è

commisurato in fr. 11'594.– (per dodici mesi), ai fini del calcolo dell’imposta

sul reddito.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 90.–

per un totale di fr. 690.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 460.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: