80.2015.232
Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, solo immobili per i quali era dichiarato un valore locativo, non albergo
29 dicembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.232
Lugano
29 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 ottobre 2015 contro la decisione del 26 ottobre 2015 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto pubblico dell’11
giugno 2014, iscritto a registro fondiario il 7 novembre 2014, RI 1 vendeva
alla __________ SA di __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al
prezzo di fr. 1'450'000.–.
Il 30 marzo 2015, la
venditrice inoltrava il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari,
chiedendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione
primaria.
B. L’Ufficio circondariale
di tassazione di Bellinzona si rivolgeva alla contribuente, con scritto del 31
marzo 2015, ritornandole la dichiarazione poiché incompleta ed invitandola a
completarla allegando i necessari giustificativi.
Non avendo la contribuente
dato seguito al summenzionato invito, l’autorità fiscale la diffidava dapprima
(12 maggio 2015) e poi, con decisione del 10 giugno 2015, le infliggeva una
multa disciplinare di fr. 200.–. Tale multa veniva infine confermata anche
dalla Camera di diritto tributario, con sentenza del 21 ottobre 2015 (inc. CDT n.
80.2015.182).
C. Nel frattempo
l’autorità di tassazione, con decisione del 27 luglio 2015, notificava alla
contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, allestita
d’ufficio per insufficiente documentazione. L’utile veniva commisurato in fr.
412'200.– e l’imposta corrispondente in fr. 111'294.–.
D. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 agosto 2015, formulato in lingua
tedesca con allegata la seguente traduzione:
Gentile Signore e Signori,
Contra
la vostra tassazione del 2015.07.27 debo fare opposizione.
La
mia prima peresentazione fatto al hospitale, doove no ho avuto acesso a tutti i
documenti. Oggi mando una nouva presentazione, donde resulta CHF 193191.00.
Di
questa resulta una tassa di CHF 52161.00.
Ma
dal momento che faciamo un RINVESTAMENTO di CHF 370000.00 per un appertamento di
tre stanze (PPP __________) quidono essere liberato di un a tasse sotanto
l’Art.ialiFEDERALE ARMONISAZIOE.
Al
reclamo la contribuente allegava diversa documentazione, tra cui conferme
d’ordine, offerte, avvisi di addebito, ordini di bonifico bancari e corrispondenza
varia.
E. L’Ufficio di
tassazione, con scritto del 15 settembre 2015, invitava la contribuente a
produrre una copia delle fatture e delle ricevute di pagamento a comprova dei
costi di costruzione e miglioria rivendicati in deduzione, così come una copia
del contratto di intermediazione immobiliare, della relativa fattura e ricevuta
di pagamento.
La contribuente rispondeva
con lettera 22 settembre 2015, alla quale allegava due estratti bancari con il
dettaglio di alcuni pagamenti. __________, suo marito, così si esprimeva:
Egregie Signori,
In
risposta della vostra demanda dal 15.09.2015 presento il nuovo calcolo corretto
e prova delle spese 220 e 260.
Progoil
tranferito di CHFN 72500.- in accordo di uno REINVETIMENTO.
F. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 26 ottobre 2015, accoglieva parzialmente il
reclamo. Oltre al valore di acquisto di fr. 950'000.– e alle provvigioni versate
di fr. 78'300.– già considerate nella tassazione d’ufficio, l’autorità ammetteva
in deduzione costi di costruzione e miglioria nella limitata misura di fr.
6'944.– e costi di acquisto e vendita nella misura di fr. 23'762.–. L’utile
imponibile veniva pertanto corretto in fr. 390'994.– e l’imposta dovuta in fr.
105'568.–.
Negava invece il
differimento dell’imposizione giusta l’art. 125 lett. g LT, spiegando nella
motivazione allegata che l’immobile venduto non poteva essere considerato
un’abitazione primaria, essendo adibito ad albergo, e che in ogni caso il
prezzo d’acquisto dell’immobile sostitutivo di __________ (fr. 370'000.–) era
notevolmente inferiore al costo dell’immobile venduto (fr. 950'000.–).
G. Con lettera del 28
ottobre 2015, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso
alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 si è opposta alla
decisione su reclamo.
La ricorrente ribadisce
anzitutto di aver sostenuto spese ben maggiori di quelle riconosciute
dall’autorità fiscale, allegando nuovamente diversi documenti quali bilanci, offerte,
generiche conferme d’ordine, estratti conto e corrispondenza varia. Postula
inoltre il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari, contestando il
mancato riconoscimento dell’immobile venduto quale dimora principale.
H. Nelle proprie
osservazioni del 5 novembre 2015, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame, confermando le proprie argomentazioni.
La ricorrente, con scritto
di replica del 16 novembre 2015, sostiene di aver fornito tutti i documenti
richiestigli, dichiarando infine di non comprendere il modus operandi
dell’Ufficio di tassazione.
Diritto
1. L’art. 227 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto
la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (cpv. 1). Il ricorrente
deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse
sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o
designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
dell’irricevibilità (cpv. 2).
Nella
fattispecie, la motivazione del gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il
testo è redatto in un modo a dir poco approssimativo e solo a fatica si riesce
a comprendere la posizione della ricorrente. La questione non merita tuttavia
di essere approfondita oltre, visto che il ricorso va respinto nel merito.
2. 2.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il tributo
sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul
reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una
speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta,
il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario
degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e
transitorie, Lugano 1996, p. 59).
2.2.
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi d’investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se
l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore d’investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
3. 3.1.
Nella fattispecie non è
dato sapere come RI 1 abbia calcolato l’utile imponibile totale, che nel
gravame quantifica in fr. 116'318.97'227.57 (sic!), né tantomeno come abbia
calcolato l’imposta dovuta di fr. 58'406.–. Si intuisce tuttavia che considera
deducibili dall’utile immobiliare, oltre al valore di acquisto di fr.
950'000.–, le seguenti spese:
Costi di costruzione e di miglioria:
__________ (cucina)
fr. 16'800.–
__________ (diversi
lavori)
fr. 390.–
__________ SA (giardino
d’inverno)
fr. 3'900.–
__________ (giardino d’inverno)
__________ AG
(giardino d’inverno)
fr. 30'000.–
fr. 32'799.90
Licenza edilizia per
formazione balconi
fr. 200.–
Costi di acquisto e di
vendita:
Parcelle notarili dell’avv. __________
fr. 1'495.–
fr. 1'420.–
fr. 4'762.–
Architetto __________ (consulenza)
Architetto __________
(giardino d’inverno)
fr. 500.–
fr. 3'000.–
__________ SA (sgombero
albergo)
fr. 4'530.–
Ingegnere __________
(lavori di tenuta a giorno)
fr. 80.70
Provvigioni versate:
__________
fr. 78'300.–
Perdite subite nella
gestione dell’immobile:
Perdite 2010
fr. 81'409.55
Perdite 2012
fr. 24'073.83
3.2.
Come esposto in narrativa,
l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il valore di acquisto di fr.
950'000.– e le provvigioni indicate di fr. 78'300.–. Ha inoltre commisurato in
fr. 23'762.– i costi di acquisto e di vendita dell’immobile (fr. 19'000.–, pari
al 2% sul prezzo di acquisto, e fr. 4'762.– quali spese notarili dell’avv. __________).
L’autorità ha invece
ammesso costi di costruzione e di miglioria nella limitata misura di fr. 6'944.–
(fr. 1'444.80 per la fattura __________ SA e fr. 5'500.– per la fattura __________)
e negato ogni deduzione in relazione alle perdite subite nella gestione
dell’immobile.
4. 4.1.
Per l’art. 134 cpv. 1 LT,
sono considerati costi di investimento:
- i
costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di
bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
- i
costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione
e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
- le
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore
del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e
oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente acquisto.
4.2.
Per quanto attiene alle
parcelle notarili dell’avv. __________, la sola nota del 9 novembre 2011 può
essere considerata un costo di investimento. Non invece le ulteriori spese di,
rispettivamente, fr. 1'420.– e fr. 1'495.–. La prima si riferisce infatti al
verbale di un’assemblea generale straordinaria della __________ SA in liquidazione,
la seconda allo svincolo di una cartella ipotecaria. Ora, secondo la
giurisprudenza di questa Camera, i costi per l’emissione di cartelle
ipotecarie, a garanzia di finanziamenti per l’acquisto o la costruzione di un
immobile, non sono computabili quali costi di investimento, non trattandosi né
di spese che incrementano il valore immobiliare né di spese in stretta connessione
con l’acquisto e la vendita (RtiD II-2008 n. 13t; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 157).
È quindi a giusto titolo
che l’Ufficio di tassazione ha negato la loro deducibilità, così come ha
correttamente rifiutato la deduzione dei costi per lo sgombero dell’Albergo __________,
le note dell’architetto __________ e dell’ingegnere __________, che nulla hanno
a che vedere con i costi di acquisto e di vendita dell’art. 134 cpv. 1 LT.
4.3.
Quanto ai costi di costruzione
e di miglioria, la loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il
valore del fondo alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un
miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.
È peraltro irrilevante che
la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore
corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all’aumento del
valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all’importo
effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 258 e dottrina ivi citata). Computabili sono in primo luogo tutti i costi
di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni d’opera,
canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il caso più
importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato; vengono
tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in
relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 giurisprudenza e dottrina ivi citate).
4.4.
Le spese di costruzione e
di miglioria vanno in particolare distinte dalle spese di manutenzione (art.
134 cpv. 2 LT) che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo
stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992
p. 207; RDAT II-1993 p. 390). La distinzione tra spese di manutenzione e spese
di miglioria tuttavia non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese
che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore
dell’immobile, ne aumentano al contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute
per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne
o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario
possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria.
Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni
suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa
in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non
deducibile (Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).
La prova dell’esistenza e
dell’entità delle spese di costruzione e di miglioria spetta ai contribuenti.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, l’onere della prova è infatti ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133
Considerandi
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).
4.5
Tornando alla fattispecie
in esame, il calcolo proposto dalla ricorrente, oltre a presentare degli
evidenti e grossolani errori, non è avvalorato da sufficienti elementi
probatori.
Fatta eccezione per le
spese di sostituzione della cucina (fattura __________ del 16 febbraio 2010 ed
estratto bancario del 31 marzo 2010) – riconosciute nella misura di un terzo conformemente
alla Circolare n. 7/2010 (distinta allegata, cifra 13) – e per alcuni lavori da
elettricista (fattura della ditta __________ SA del 5 novembre 2011), le
ulteriori spese rivendicate dalla ricorrente non sono accompagnate dalle
necessarie pezze giustificative, malgrado l’espresso invito rivoltole
dall’autorità di tassazione con scritto del 15 settembre 2015.
La ricorrente non può in
particolar modo pretendere di dedurre le spese relative all’accennato “giardino
d’inverno” limitandosi a produrre, in modo alquanto confuso, generiche conferme
d’ordine, offerte, richieste di riduzione del prezzo, ordini di bonifici
bancari e corrispondenza varia con __________ e la ditta __________ AG. Essa
non presenta invece le indispensabili fatture né tantomeno una copia della
relativa domanda di costruzione e della successiva licenza edilizia, che le
avrebbero permesso di confermare la natura degli asseriti interventi, distinguendoli
dalle spese di manutenzione dell’art. 134 cpv. 2 LT.
4.6
Del tutto infondata è
infine la richiesta di dedurre le perdite di, rispettivamente, fr. 81'409.55 e fr. 24'073.83 subite negli anni 2010 e
2012.
L’art. 134
cpv. 5 LT, cui si riferisce implicitamente la ricorrente, concerne infatti le “perdite
subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche
parziale”, ciò che di tutta evidenza non è il caso nella presente fattispecie.
5.
5.1.
La ricorrente postula
inoltre il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari, contestando il
mancato riconoscimento dell’immobile venduto quale sua dimora principale.
5.2
Per l’art.
125.
lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso
di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha
servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a
condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni
all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva
adibita al medesimo scopo.
La citata
disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3
lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali
il reinvestimento deve essere effettuato.
Il
legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di
esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,
nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il
contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per
ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio
sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per
l’elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è possibile acquistare nel
nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’assenza di una
tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può nuocere alla mobilità
professionale (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 131).
La dottrina
è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come un’eccezione
propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata,
nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della
rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una
componente dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der
Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückegewinnsteuer des
Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo,
Die Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo
1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso
di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia
inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità
della popolazione (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 132).
5.3
Le
condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù
dell’art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:
a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo:
l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi
da abitazione personale;
b) l’uso personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata
e quella acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote,
se non nei seguenti casi eccezionali:
- l’esistenza di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto
nonostante sforzi per vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o
di salute), ma non invece considerazioni di carattere finanziario, quali il
rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare
l’incremento di valore;
- la locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno,
in particolare quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data
della vendita, sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi
eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso
personale abbia comunque ecceduto quella della locazione;
c) deve trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento
per le abitazioni secondarie e di vacanza;
d) limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione
dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura
precedere la vendita;
e) il reinvestimento deve avvenire in Svizzera
(Soldini/Pedroli, op.
cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003,
p. 100).
5.4
Qualora, in seguito
all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato venga
impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra
venditore e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne acquista
una nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento parziale
(Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134
ss).
Se dunque solo una parte del
ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile sostitutivo, si ha una quota
di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la prassi
del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone quest’ultima quota, quale
utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT n.
80.2002.20
del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).
5.5
Tornando al caso in esame,
dagli atti dell’incarto fiscale sembra che l’immobile venduto costituisse
effettivamente l’abitazione primaria ed il centro degli interessi della
ricorrente. Ciò emerge in particolar modo dall’istanza di iscrizione del trapasso
di proprietà del 7 novembre 2014, che indica quale domicilio della contribuente
l’Albergo __________ in via __________ a __________. Risulta inoltre dalle
dichiarazioni della funzionaria dell’ufficio tecnico comunale, che in occasione
di un sopralluogo ha potuto appurare che “i coniugi __________ per le proprie necessità
oltre che ad occupare i vani comuni dell’Albergo e pensione come p.es.
soggiorno, cucina, servizi, avevano riservato nel seminterrato tra la cucina e
la lavanderia, una stanza da loro occupata” (cfr. osservazioni del 5 novembre
2015, p. 2). Tuttavia, nelle sue osservazioni al gravame, l’autorità di tassazione
sottolinea ancora che nell’ambito delle tassazioni ordinarie i coniugi avevano
notificato “esclusivamente il reddito da Pensione __________; alcunché quale valore
locativo ad uso privato e/o esclusivo” (cfr. osservazioni del 5 novembre 2015,
p. 2). Quest’ultimo aspetto potrebbe già risultare determinante. Infatti, un
contribuente non può pretendere il differimento dell’imposizione dell’utile
immobiliare, se non ha dichiarato il valore locativo della casa in cui pretende
di aver avuto la propria abitazione primaria (cfr. Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura
di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009,
n. 6 ad § 98, p.1245 e giurisprudenza citata).
Per concedere il
differimento dell’imposizione manca in ogni caso un altro requisito: l’uso
personale esclusivo e durevole dell’immobile venduto, in considerazione del
fatto che lo stesso era appunto adibito ad albergo ed aveva conseguentemente carattere
prevalentemente commerciale.
5.6
La
giurisprudenza di questa Camera ha già ammesso il differimento dell’imposizione nel caso in cui un contribuente abbia alienato solo una quota di comproprietà di un mezzo
di una casa bifamiliare all’altro comproprietario; pur non trattandosi di un appartamento
in proprietà per piani, infatti, il venditore aveva comunque l’uso esclusivo di
uno degli appartamenti siti nello stabile (sentenza CDT n. 80.2001.00106 del 14
settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 9t). Ammettendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento anche nel caso in cui l’oggetto ceduto o quello sostitutivo non consista
in una “casa unifamiliare” in senso stretto, ma in una parte di una casa in
comproprietà o in proprietà comune, ci si attiene in ogni modo al principio del trasferimento dell’onere fiscale latente da una casa all’altra dello stesso contribuente
(cfr. la sentenza CDT n. 80.2008.163 del 7 aprile 2010 consid. 2.7).
Lo stesso
discorso non può tuttavia essere esteso anche alla presente fattispecie, che
riguarda invece un’attività alberghiera. Trattandosi di un’attività di natura
prevalentemente commerciale, viene a cadere il presupposto fondamentale
dell’uso personale ed esclusivo. Senza dimenticare infine che il
costo di acquisto dell’immobile sostitutivo di __________ (fr.
370'000.–) è notevolmente inferiore al costo dell’immobile venduto (fr.
950'000.–), per cui non si può nemmeno parlare di reinvestimento dell’utile nel
senso dell’art. 125 lett. g LT.
6.
Alla luce di quanto
sopra, le censure esposte dalla ricorrente non meritano accoglimento. Il ricorso
è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: