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Decisione

80.2015.232

Imposta sugli utili immobiliari: differimento dell’imposizione, reinvestimento nell’abitazione primaria, solo immobili per i quali era dichiarato un valore locativo, non albergo

29 dicembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico dell’11

giugno 2014, iscritto a registro fondiario il 7 novembre 2014, RI 1 vendeva

alla __________ SA di __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al

prezzo di fr. 1'450'000.–.

Il 30 marzo 2015, la

venditrice inoltrava il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari,

chiedendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione

primaria.

B. L’Ufficio circondariale

di tassazione di Bellinzona si rivolgeva alla contribuente, con scritto del 31

marzo 2015, ritornandole la dichiarazione poiché incompleta ed invitandola a

completarla allegando i necessari giustificativi.

Non avendo la contribuente

dato seguito al summenzionato invito, l’autorità fiscale la diffidava dapprima

(12 maggio 2015) e poi, con decisione del 10 giugno 2015, le infliggeva una

multa disciplinare di fr. 200.–. Tale multa veniva infine confermata anche

dalla Camera di diritto tributario, con sentenza del 21 ottobre 2015 (inc. CDT n.

80.2015.182).

C. Nel frattempo

l’autorità di tassazione, con decisione del 27 luglio 2015, notificava alla

contribuente la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, allestita

d’ufficio per insufficiente documentazione. L’utile veniva commisurato in fr.

412'200.– e l’imposta corrispondente in fr. 111'294.–.

D. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 agosto 2015, formulato in lingua

tedesca con allegata la seguente traduzione:

Gentile Signore e Signori,

Contra

la vostra tassazione del 2015.07.27 debo fare opposizione.

La

mia prima peresentazione fatto al hospitale, doove no ho avuto acesso a tutti i

documenti. Oggi mando una nouva presentazione, donde resulta CHF 193191.00.

Di

questa resulta una tassa di CHF 52161.00.

Ma

dal momento che faciamo un RINVESTAMENTO di CHF 370000.00 per un appertamento di

tre stanze (PPP __________) quidono essere liberato di un a tasse sotanto

l’Art.ialiFEDERALE ARMONISAZIOE.

Al

reclamo la contribuente allegava diversa documentazione, tra cui conferme

d’ordine, offerte, avvisi di addebito, ordini di bonifico bancari e corrispondenza

varia.

E. L’Ufficio di

tassazione, con scritto del 15 settembre 2015, invitava la contribuente a

produrre una copia delle fatture e delle ricevute di pagamento a comprova dei

costi di costruzione e miglioria rivendicati in deduzione, così come una copia

del contratto di intermediazione immobiliare, della relativa fattura e ricevuta

di pagamento.

La contribuente rispondeva

con lettera 22 settembre 2015, alla quale allegava due estratti bancari con il

dettaglio di alcuni pagamenti. __________, suo marito, così si esprimeva:

Egregie Signori,

In

risposta della vostra demanda dal 15.09.2015 presento il nuovo calcolo corretto

e prova delle spese 220 e 260.

Progoil

tranferito di CHFN 72500.- in accordo di uno REINVETIMENTO.

F. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 26 ottobre 2015, accoglieva parzialmente il

reclamo. Oltre al valore di acquisto di fr. 950'000.– e alle provvigioni versate

di fr. 78'300.– già considerate nella tassazione d’ufficio, l’autorità ammetteva

in deduzione costi di costruzione e miglioria nella limitata misura di fr.

6'944.– e costi di acquisto e vendita nella misura di fr. 23'762.–. L’utile

imponibile veniva pertanto corretto in fr. 390'994.– e l’imposta dovuta in fr.

105'568.–.

Negava invece il

differimento dell’imposizione giusta l’art. 125 lett. g LT, spiegando nella

motivazione allegata che l’immobile venduto non poteva essere considerato

un’abitazione primaria, essendo adibito ad albergo, e che in ogni caso il

prezzo d’acquisto dell’immobile sostitutivo di __________ (fr. 370'000.–) era

notevolmente inferiore al costo dell’immobile venduto (fr. 950'000.–).

G. Con lettera del 28

ottobre 2015, indirizzata all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso

alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 si è opposta alla

decisione su reclamo.

La ricorrente ribadisce

anzitutto di aver sostenuto spese ben maggiori di quelle riconosciute

dall’autorità fiscale, allegando nuovamente diversi documenti quali bilanci, offerte,

generiche conferme d’ordine, estratti conto e corrispondenza varia. Postula

inoltre il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari, contestando il

mancato riconoscimento dell’immobile venduto quale dimora principale.

H. Nelle proprie

osservazioni del 5 novembre 2015, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame, confermando le proprie argomentazioni.

La ricorrente, con scritto

di replica del 16 novembre 2015, sostiene di aver fornito tutti i documenti

richiestigli, dichiarando infine di non comprendere il modus operandi

dell’Ufficio di tassazione.

Diritto

1. L’art. 227 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto

la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (cpv. 1). Il ricorrente

deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse

sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o

designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al

ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria

dell’irricevibilità (cpv. 2).

Nella

fattispecie, la motivazione del gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il

testo è redatto in un modo a dir poco approssimativo e solo a fatica si riesce

a comprendere la posizione della ricorrente. La questione non merita tuttavia

di essere approfondita oltre, visto che il ricorso va respinto nel merito.

2. 2.1.

Lo Stato

preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai

guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti

di esso (art. 123 LT).

Il tributo

sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul

reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una

speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona

assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza

che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta,

il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario

degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e

transitorie, Lugano 1996, p. 59).

2.2.

L’utile

imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore

di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e

dei costi d’investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se

l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può

chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di

proprietà valga quale valore d’investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2

LT).

3. 3.1.

Nella fattispecie non è

dato sapere come RI 1 abbia calcolato l’utile imponibile totale, che nel

gravame quantifica in fr. 116'318.97'227.57 (sic!), né tantomeno come abbia

calcolato l’imposta dovuta di fr. 58'406.–. Si intuisce tuttavia che considera

deducibili dall’utile immobiliare, oltre al valore di acquisto di fr.

950'000.–, le seguenti spese:

Costi di costruzione e di miglioria:

__________ (cucina)

fr. 16'800.–

__________ (diversi

lavori)

fr. 390.–

__________ SA (giardino

d’inverno)

fr. 3'900.–

__________ (giardino d’inverno)

__________ AG

(giardino d’inverno)

fr. 30'000.–

fr. 32'799.90

Licenza edilizia per

formazione balconi

fr. 200.–

Costi di acquisto e di

vendita:

Parcelle notarili dell’avv. __________

fr. 1'495.–

fr. 1'420.–

fr. 4'762.–

Architetto __________ (consulenza)

Architetto __________

(giardino d’inverno)

fr. 500.–

fr. 3'000.–

__________ SA (sgombero

albergo)

fr. 4'530.–

Ingegnere __________

(lavori di tenuta a giorno)

fr. 80.70

Provvigioni versate:

__________

fr. 78'300.–

Perdite subite nella

gestione dell’immobile:

Perdite 2010

fr. 81'409.55

Perdite 2012

fr. 24'073.83

3.2.

Come esposto in narrativa,

l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione il valore di acquisto di fr.

950'000.– e le provvigioni indicate di fr. 78'300.–. Ha inoltre commisurato in

fr. 23'762.– i costi di acquisto e di vendita dell’immobile (fr. 19'000.–, pari

al 2% sul prezzo di acquisto, e fr. 4'762.– quali spese notarili dell’avv. __________).

L’autorità ha invece

ammesso costi di costruzione e di miglioria nella limitata misura di fr. 6'944.–

(fr. 1'444.80 per la fattura __________ SA e fr. 5'500.– per la fattura __________)

e negato ogni deduzione in relazione alle perdite subite nella gestione

dell’immobile.

4. 4.1.

Per l’art. 134 cpv. 1 LT,

sono considerati costi di investimento:

- i

costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di

bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;

- i

costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione

e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;

- le

indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore

del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e

oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente acquisto.

4.2.

Per quanto attiene alle

parcelle notarili dell’avv. __________, la sola nota del 9 novembre 2011 può

essere considerata un costo di investimento. Non invece le ulteriori spese di,

rispettivamente, fr. 1'420.– e fr. 1'495.–. La prima si riferisce infatti al

verbale di un’assemblea generale straordinaria della __________ SA in liquidazione,

la seconda allo svincolo di una cartella ipotecaria. Ora, secondo la

giurisprudenza di questa Camera, i costi per l’emissione di cartelle

ipotecarie, a garanzia di finanziamenti per l’acquisto o la costruzione di un

immobile, non sono computabili quali costi di investimento, non trattandosi né

di spese che incrementano il valore immobiliare né di spese in stretta connessione

con l’acquisto e la vendita (RtiD II-2008 n. 13t; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 157).

È quindi a giusto titolo

che l’Ufficio di tassazione ha negato la loro deducibilità, così come ha

correttamente rifiutato la deduzione dei costi per lo sgombero dell’Albergo __________,

le note dell’architetto __________ e dell’ingegnere __________, che nulla hanno

a che vedere con i costi di acquisto e di vendita dell’art. 134 cpv. 1 LT.

4.3.

Quanto ai costi di costruzione

e di miglioria, la loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il

valore del fondo alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un

miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.

È peraltro irrilevante che

la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore

corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all’aumento del

valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all’importo

effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op.

cit., p. 258 e dottrina ivi citata). Computabili sono in primo luogo tutti i costi

di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni d’opera,

canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il caso più

importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato; vengono

tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in

relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 258 giurisprudenza e dottrina ivi citate).

4.4.

Le spese di costruzione e

di miglioria vanno in particolare distinte dalle spese di manutenzione (art.

134 cpv. 2 LT) che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo

stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992

p. 207; RDAT II-1993 p. 390). La distinzione tra spese di manutenzione e spese

di miglioria tuttavia non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese

che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore

dell’immobile, ne aumentano al contempo il valore. Viceversa vi sono spese volute

per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardarne

o mantenerne il valore. In altre parole, le spese effettuate dal proprietario

possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria.

Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni

suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata, espressa

in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non

deducibile (Circolare n. 7/2010 dell’aprile 2011).

La prova dell’esistenza e

dell’entità delle spese di costruzione e di miglioria spetta ai contribuenti.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, l’onere della prova è infatti ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8).

4.5

Tornando alla fattispecie

in esame, il calcolo proposto dalla ricorrente, oltre a presentare degli

evidenti e grossolani errori, non è avvalorato da sufficienti elementi

probatori.

Fatta eccezione per le

spese di sostituzione della cucina (fattura __________ del 16 febbraio 2010 ed

estratto bancario del 31 marzo 2010) – riconosciute nella misura di un terzo conformemente

alla Circolare n. 7/2010 (distinta allegata, cifra 13) – e per alcuni lavori da

elettricista (fattura della ditta __________ SA del 5 novembre 2011), le

ulteriori spese rivendicate dalla ricorrente non sono accompagnate dalle

necessarie pezze giustificative, malgrado l’espresso invito rivoltole

dall’autorità di tassazione con scritto del 15 settembre 2015.

La ricorrente non può in

particolar modo pretendere di dedurre le spese relative all’accennato “giardino

d’inverno” limitandosi a produrre, in modo alquanto confuso, generiche conferme

d’ordine, offerte, richieste di riduzione del prezzo, ordini di bonifici

bancari e corrispondenza varia con __________ e la ditta __________ AG. Essa

non presenta invece le indispensabili fatture né tantomeno una copia della

relativa domanda di costruzione e della successiva licenza edilizia, che le

avrebbero permesso di confermare la natura degli asseriti interventi, distinguendoli

dalle spese di manutenzione dell’art. 134 cpv. 2 LT.

4.6

Del tutto infondata è

infine la richiesta di dedurre le perdite di, rispettivamente, fr. 81'409.55 e fr. 24'073.83 subite negli anni 2010 e

2012.

L’art. 134

cpv. 5 LT, cui si riferisce implicitamente la ricorrente, concerne infatti le “perdite

subite nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche

parziale”, ciò che di tutta evidenza non è il caso nella presente fattispecie.

5.

5.1.

La ricorrente postula

inoltre il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari, contestando il

mancato riconoscimento dell’immobile venduto quale sua dimora principale.

5.2

Per l’art.

125.

lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita in caso

di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che ha

servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a

condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni

all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva

adibita al medesimo scopo.

La citata

disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3

lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali

il reinvestimento deve essere effettuato.

Il

legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di

esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,

nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il

contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per

ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio

sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per

l’elevata imposta sui guadagni immobiliari, non è possibile acquistare nel

nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’assenza di una

tale possibilità di reinvestimento sostitutivo può nuocere alla mobilità

professionale (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 131).

La dottrina

è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come un’eccezione

propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse necessitata,

nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della

rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una

componente dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die Besteuerung der

Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die Grundstückegewinnsteuer des

Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo,

Die Liegenschatfsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo

1993, p. 168). Alcuni autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso

di fare un uso extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p. 139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia

inteso promuovere, con tale mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità

della popolazione (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 132).

5.3

Le

condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù

dell’art. 125 lett. g LT, sono le seguenti:

a) l’acquisto di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo:

l’oggetto alienato e quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi

da abitazione personale;

b) l’uso personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata

e quella acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote,

se non nei seguenti casi eccezionali:

- l’esistenza di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto

nonostante sforzi per vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o

di salute), ma non invece considerazioni di carattere finanziario, quali il

rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare

l’incremento di valore;

- la locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno,

in particolare quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data

della vendita, sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi

eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso

personale abbia comunque ecceduto quella della locazione;

c) deve trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento

per le abitazioni secondarie e di vacanza;

d) limite temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione

dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura

precedere la vendita;

e) il reinvestimento deve avvenire in Svizzera

(Soldini/Pedroli, op.

cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003,

p. 100).

5.4

Qualora, in seguito

all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato venga

impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra

venditore e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne acquista

una nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento parziale

(Soldini/Pedroli, op. cit., p. 134

ss).

Se dunque solo una parte del

ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile sostitutivo, si ha una quota

di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la prassi

del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone quest’ultima quota, quale

utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT n.

80.2002.20

del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).

5.5

Tornando al caso in esame,

dagli atti dell’incarto fiscale sembra che l’immobile venduto costituisse

effettivamente l’abitazione primaria ed il centro degli interessi della

ricorrente. Ciò emerge in particolar modo dall’istanza di iscrizione del trapasso

di proprietà del 7 novembre 2014, che indica quale domicilio della contribuente

l’Albergo __________ in via __________ a __________. Risulta inoltre dalle

dichiarazioni della funzionaria dell’ufficio tecnico comunale, che in occasione

di un sopralluogo ha potuto appurare che “i coniugi __________ per le proprie necessità

oltre che ad occupare i vani comuni dell’Albergo e pensione come p.es.

soggiorno, cucina, servizi, avevano riservato nel seminterrato tra la cucina e

la lavanderia, una stanza da loro occupata” (cfr. osservazioni del 5 novembre

2015, p. 2). Tuttavia, nelle sue osservazioni al gravame, l’autorità di tassazione

sottolinea ancora che nell’ambito delle tassazioni ordinarie i coniugi avevano

notificato “esclusivamente il reddito da Pensione __________; alcunché quale valore

locativo ad uso privato e/o esclusivo” (cfr. osservazioni del 5 novembre 2015,

p. 2). Quest’ultimo aspetto potrebbe già risultare determinante. Infatti, un

contribuente non può pretendere il differimento dell’imposizione dell’utile

immobiliare, se non ha dichiarato il valore locativo della casa in cui pretende

di aver avuto la propria abitazione primaria (cfr. Klöti-Weber/Baur, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura

di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna 2009,

n. 6 ad § 98, p.1245 e giurisprudenza citata).

Per concedere il

differimento dell’imposizione manca in ogni caso un altro requisito: l’uso

personale esclusivo e durevole dell’immobile venduto, in considerazione del

fatto che lo stesso era appunto adibito ad albergo ed aveva conseguentemente carattere

prevalentemente commerciale.

5.6

La

giurisprudenza di questa Camera ha già ammesso il differimento dell’imposizione nel caso in cui un contribuente abbia alienato solo una quota di comproprietà di un mezzo

di una casa bifamiliare all’altro comproprietario; pur non trattandosi di un appartamento

in proprietà per piani, infatti, il venditore aveva comunque l’uso esclusivo di

uno degli appartamenti siti nello stabile (sentenza CDT n. 80.2001.00106 del 14

settembre 2001, in RDAT I-2002 n. 9t). Ammettendo il differimento dell’imposizione per reinvestimento anche nel caso in cui l’oggetto ceduto o quello sostitutivo non consista

in una “casa unifamiliare” in senso stretto, ma in una parte di una casa in

comproprietà o in proprietà comune, ci si attiene in ogni modo al principio del trasferimento dell’onere fiscale latente da una casa all’altra dello stesso contribuente

(cfr. la sentenza CDT n. 80.2008.163 del 7 aprile 2010 consid. 2.7).

Lo stesso

discorso non può tuttavia essere esteso anche alla presente fattispecie, che

riguarda invece un’attività alberghiera. Trattandosi di un’attività di natura

prevalentemente commerciale, viene a cadere il presupposto fondamentale

dell’uso personale ed esclusivo. Senza dimenticare infine che il

costo di acquisto dell’immobile sostitutivo di __________ (fr.

370'000.–) è notevolmente inferiore al costo dell’immobile venduto (fr.

950'000.–), per cui non si può nemmeno parlare di reinvestimento dell’utile nel

senso dell’art. 125 lett. g LT.

6.

Alla luce di quanto

sopra, le censure esposte dalla ricorrente non meritano accoglimento. Il ricorso

è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: