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Decisione

80.2015.239

Procedura: revisione, conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale, decisione di un altro cantone che comporta la mancata deduzione di parte degli interessi passivi

2 maggio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. La __________ è una

società in nome collettivo con sede a __________, la cui attività, secondo il

registro di commercio, consiste nell’acquisto, nella vendita e

nell’amministrazione di immobili, compresa l’amministrazione di alberghi e ristoranti,

come pure nella partecipazione ad altre imprese.

RI 1, domiciliata ad __________,

sempre secondo il registro di commercio, è socia della predetta società dagli

anni ottanta.

Nella dichiarazione

fiscale 2006 la contribuente ha indicato al punto 2.3 un reddito da società in

nome collettivo, in accomandita o semplici pari a fr. 894'245.–, mentre al

punto 29.1 l’importo di fr. 14'000'000.– quale sostanza netta investita in

società in nome collettivo, in accomandita o semplici. Ha inoltre dichiarato di

partecipare alla comunione ereditaria __________.

B. Notificando a RI 1 la

tassazione IC 2006, con decisione del 20 luglio 2011, l’Ufficio circondariale di

tassazione di __________, nel calcolo dell’imponibile e con riferimento ai

suindicati due punti, ha aggiunto il valore degli immobili della società in

nome collettivo e della comunione ereditaria a quello degli immobili di

proprietà della contribuente e lo stesso ha fatto con i relativi redditi,

indicando quale motivazione “Vedi immobili __________” rispettivamente “Immobili

__________”.

Nel riparto intercantonale

allegato alla decisione, ha pertanto attribuito al Canton __________ un valore

immobiliare complessivo di fr. 16'573'500.– (valore di ripartizione). In tal

modo, gli attivi imponibili in quel cantone ammontavano al 28.92% del totale

degli attivi della contribuente, mentre gli attivi attribuiti al Canton Ticino

avevano un valore (di ripartizione) di fr. 38'043'649.–, pari al 66,38%. In

base alla suddetta proporzione degli attivi, l’Ufficio di tassazione ha proceduto

alla ripartizione degli interessi passivi, ammessi in deduzione dal reddito

imponibile. Al Canton Ticino sono stati così attribuiti interessi per fr.

174'093.– ed al Canton __________ per fr. 75’847.–.

C. La contribuente, per

il tramite del suo allora rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione,

con reclamo “cautelativo” del 12 agosto 2011. A suo dire la situazione riguardante

gli immobili di __________ intestati alla __________ non sarebbe stata “ancora

chiara”. Le autorità fiscali __________ non avrebbero ancora emanato alcuna

tassazione definitiva per i periodi 2005 e 2006. Tale decisione (che sarebbe

dovuta pervenire entro la fine dell’anno) sarebbe fondamentale per la corretta

attribuzione degli importi che si riferiscono agli immobili.

D. Con tre distinte sentenze

del 2 novembre 2012 (2C_415/2012,2C_417/2012 e 2C-419/2012) il Tribunale

federale ha respinto rispettivamente ritenuto irricevibili i ricorsi in materia

di diritto pubblico presentati da alcuni membri della comunione ereditaria fu __________,

deceduto nel 2001, già membro della __________ con una quota di 1/5, contro le

sentenze emanate il 13 marzo 2012 dalla Camera di diritto tributario (inc. 80.2010.31/32/33).

Gli eredi ricorrenti, con

riferimento alla tassazione IC/IFD 2004, avevano in sostanza contestato il

carattere commerciale del patrimonio della __________, di cui erano divenuti soci

per successione.

E. Con scritto del 24

aprile 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla rappresentante della

reclamante, attribuendole un termine per emendare il reclamo, definito

“generico”, privo dell’indicazione dell’”oggetto della contestazione” e non

sufficientemente documentato.

In data 15 maggio 2013, il

nuovo rappresentante della contribuente ha ritirato il gravame, in assenza di

elementi concreti a suo sostegno.

F. Con decisione del 22

luglio 2014 (“Einschätzungsentscheid für Staats- und Gemeindesteuern 2006”)

l’Ufficio cantonale di tassazione di __________ ha notificato a RI 1 la

tassazione inerente all’imposta cantonale e all’imposta comunale per il 2006. Diversamente

dal riparto intercantonale allestito dall’autorità fiscale ticinese, quello

allegato alla decisione di tassazione del Canton __________ ha proceduto alla

ripartizione dei debiti e degli interessi passivi basandosi su una proporzione

degli attivi della contribuente, che non considerava il patrimonio della

società in nome collettivo. Quest’ultimo, infatti, è stato indicato come “Sondervermögen

__________”, per un valore di fr. 15'857'616.–.

G. Con lettera del 29

luglio 2014, il rappresentante della contribuente, richiamando l’art. 232 cpv.

1 lett. d LT, ha postulato una revisione della “decisione di tassazione

2006 datata 20.07.2011”. A suo giudizio la contribuente subirebbe un pregiudizio

riguardo ai valori notificati nella decisione di riparto intercantonale

ticinese, poiché “gli attivi della società in nome collettivo di __________

sono stati erroneamente considerati per la ripartizione dei passivi”. L’autorità

fiscale __________ avrebbe, per contro, notificato l’importo di fr. 15'857'616.–

alla voce “Sondervermögen”, non tenendone conto ai fini della

ripartizione dei passivi. La predetta autorità avrebbe eseguito una corretta

ripartizione dei redditi, assumendosi in tal modo meno interessi passivi. Il

Canton __________ intenderebbe in tal modo “tassare correttamente un substrato

già tassato a suo tempo dal Canton Ticino”. Da qui la sua richiesta di

revisione. Ha quindi domandato di correggere i dati delle notifiche di

tassazione 2006 e, in caso negativo, di essere sentita.

H. L’Ufficio

circondariale di tassazione di __________, con decisione del 5 agosto 2015, ha

respinto l’istanza di revisione (in materia di IC 2006), esponendo in particolare

quanto segue:

Nel calcolo dell’imponibile

relativo all’imposta cantonale 2006 emesso il 20.07.2011 l’importo di fr.

14'000'000 dichiarato alla voce 29.1 (sostanza netta investita in società di

persone) era stato azzerato e la modifica, seppur succintamente, era stata

motivata. Il precedente fiduciario aveva inoltrato tempestivamente un reclamo

cautelativo nel quale veniva citato il fatto che esso sarebbe stato completato

al momento della ricezione della decisione del canton __________. Il reclamo è

poi stato ritirato il 15 maggio dall’attuale rappresentante.

Considerando che la modifica della dichiarazione d’imposta relativa al punto

29.1 era stata motivata e che comunque l’imposizione della sostanza immobiliare

era stata correttamente attribuita al canton __________, a giudizio

dell’ufficio di tassazione è determinante il fatto che la modifica poteva

essere contestata nella normale procedura di reclamo.

I. Il 6 agosto 2015 il

rappresentante della contribuente ha contestato la summenzionata decisione,

richiamando le stesse motivazioni apportate nella precedente richiesta del 29

luglio 2014 (cfr. consid. G. della presente decisione). Il 14 ottobre 2015,

durante la sua audizione dinanzi all’Ufficio circondariale di tassazione di __________,

il rappresentante della contribuente ha confermato il contenuto del predetto

reclamo, evidenziando parimenti che nella fattispecie in esame sarebbe data

“una doppia imposizione da parte del Cantone Ticino a carico della contribuente”.

J. Con decisione del 28

ottobre 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha respinto

il reclamo, rilevando in particolare quanto segue:

A giudizio dell’ufficio di

tassazione senza ombra di dubbio la reclamante e la nuova rappresentante della

contribuente avevano tutti gli elementi per contestare la modifica della dichiarazione

d’imposta e l’aggiunta della quota capitale alla soc. coll. agli immobili

posseduti dalla loro cliente nel Canton __________. Al momento in cui è stato

ritirato il reclamo, per altro allorquando il canton __________ non aveva

ancora emesso la sua decisione, la reclamante poteva contestare l’impostazione

fatta dall’ufficio di tassazione di __________.

Ha inoltre ritenuto inapplicabile

l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT nel caso concreto, essendo l’imposizione

dei redditi e della sostanza della società stata attribuita al Canton __________.

K. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo

rappresentante, contesta la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione.

Chiede, in via principale, di correggere la “decisione di tassazione 2006 del

Canton Ticino”, segnatamente che nell’ambito della ripartizione intercantonale

gli attivi della __________ non siano utilizzati per la ripartizione dei

passivi, da cui discende una differente ripartizione dei redditi tra i Cantoni;

in via subordinata, di cassare la decisione impugnata per ottenere una

revisione della decisione 2006.

Ritiene anzitutto applicabile

l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT al caso in esame, richiamando le stesse argomentazioni

proposte dinanzi all’Ufficio circondariale di tassazione, segnatamente:

A nostro parere i valori

notificati dall’UT di __________ recano pregiudizio alla contribuente, perché

nella ripartizione intercantonale gli attivi della società in nome collettivo

di __________ sono stati erroneamente considerati per la ripartizione dei

passivi. La decisione di tassazione zurighese invece espone un valore di Fr.

15'857'616 alla voce Sondervermögen escludendolo dalla ripartizione dei

passivi. Oltre ad assumersi meno passivi, il Canton __________ effettua una

corretta ripartizione dei redditi, in particolare assumendosi meno interessi

passivi. L’autorità __________ ha tassato correttamente un substrato già

tassato a suo tempo nel Canton Ticino, motivo per il quale abbiamo domandato

all’autorità fiscale ticinese una revisione.

Evidenzia parimenti che al

momento del ritiro del suo reclamo “cautelativo” datato 12 agosto 2011 (avvenuto

il 15 maggio 2013), l’autorità fiscale __________ non aveva ancora emanato la

decisione di tassazione per l’anno 2006. Di conseguenza non si sarebbe ancora manifestata

la questione della doppia imposizione.

L. Nelle proprie

osservazioni del 6 novembre 2013, l’Ufficio circondariale di tassazione postula

la reiezione del gravame, riconfermando il contenuto della decisione qui

impugnata.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,

l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme

applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il

proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente invoca il

motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, per il fatto

che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale per il periodo fiscale

2006, adottata dall’autorità del Canton __________ solo il 22 luglio 2014, avrebbe

comportato una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost.

2.2

In effetti, come già

accennato in narrativa, la ripartizione degli elementi imponibili intrapresa

dal Canton Ticino differisce sensibilmente da quella decisa dall’autorità

fiscale __________. Il fatto di aver considerato i beni appartenenti alla

società in nome collettivo __________ come un “patrimonio particolare” (Sondervermögen)

ha infatti implicazioni importanti sulla ripartizione dei passivi e dei

relativi interessi.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, il

conferimento di capitale del socio in una società in nome collettivo o in

accomandita assume una posizione particolare, che si riflette sul suo

trattamento fiscale. Tale conferimento diviene parte del capitale aziendale

della società, serve esclusivamente all’attività dell’impresa ed è sottratto

all’utilizzazione da parte del socio. Ne consegue che viene tenuto separato dal

rimanente patrimonio privato del socio (cfr. p. es. de Vries Reilingh, in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 26, n. 33, p. 257 e

giurisprudenza citata).

La quota di partecipazione

del socio, al suo valore netto, viene pertanto attribuita, secondo il metodo oggettivo,

al luogo in cui ha sede la società. Ne consegue che anche la quota dei debiti

sociali del socio viene attribuita in modo oggettivo al luogo di sede della

società. Quest’ultimo non è per contro tenuto ad assumersi alcuna quota dei

debiti personali del socio (cfr. de Vries

Reilingh, op. cit., § 26, n. 34, p. 257 e giurisprudenza citata; inoltre

Locher, Introduzione al diritto

fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 110 s.).

2.3

Come avevano già fatto in

precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino,

nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si

vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel messaggio

del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di legge, si evoca

il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone, che, quando ormai

la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe contestarla dopo aver

ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di domicilio, insieme al

relativo riparto intercantonale. In tal caso, non potrebbe più impugnare la

tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe tutt’al più interporre ricorso

per doppia imposizione al Tribunale federale. In considerazione dei requisiti

di forma di un simile ricorso e del conseguente rischio di incorrere in una

decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara inammissibile, il governo cantonale

concludeva di voler “porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente

e consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo

semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato”

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta

Verbali del Gran Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini,

Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in

RDAT I-2000 p. 679 ss.)

Lo scopo del motivo di

revisione è dunque proprio quello di evitare che il contribuente debba

promuovere inutilmente dei procedimenti cantonali fino al Tribunale federale (Zigerlig/Oertli/Hofmann, Das St.Gallische

Steuerrecht, 7a ediz., Berna 2014, p. 418).

2.4

Dopo l’entrata in vigore

della nuova Legge sul Tribunale federale, la necessità di una revisione nei

casi di doppia imposizione intercantonale si è ulteriormente accentuata.

Mentre, infatti, secondo

il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva

scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il

Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno

2005.

sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la

possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente

con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una

decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione.

Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione

impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima

istanza.

Questa esigenza legale non

pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione

dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine

della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,

se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo

cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone,

perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione

del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La

dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e

riferimenti ivi citati; Locher, op.

cit., p. 140; v. anche la sentenza CDT n. 80.2015.44 del 16 ottobre 2015

consid. 4.3).

Il rimedio che viene

preferito consiste proprio nell’ammettere una revisione della decisione passata

in giudicato. Addirittura, si ritiene che il diritto alla revisione possa

essere dedotto direttamente dall’art. 127 cpv. 3 Cost. (in particolare, Locher, loc. cit.). Il Tribunale

federale ha tuttavia finora lasciato aperta la questione (cfr. la sentenza del

1° maggio 2013, in DTF 139 II 373 consid. 1.5; inoltre la sentenza del 4

dicembre 2014, n.2C_431/2014, consid. 1.4).

2.5

Tornando al caso in esame,

la decisione di tassazione del cantone di sede della società in nome

collettivo, di cui la contribuente detiene una quota sociale, ha comportato una

doppia imposizione intercantonale, per il fatto che il Canton __________ si è

assunto unicamente una quota dell’8,92% dei debiti della contribuente ed anche

gli interessi passivi sono stati assunti nella stessa proporzione. La

ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, stabilita dal Canton

Ticino con la decisione del 20 luglio 2011, aveva per contro attribuito al

Canton __________ una percentuale del 28,92% dei passivi e dei relativi

interessi. La ragione di questa differenza è da ricercare, come già ricordato,

nel fatto che il Canton Ticino non ha considerato la quota di partecipazione

nella società in nome collettivo come un “patrimonio particolare” (Sondervermögen)

della contribuente, come tale escluso dalla ripartizione dei debiti.

Se la decisione dell’autorità

di tassazione del Canton __________ sia conforme al diritto della doppia

imposizione intercantonale, o se piuttosto siano giustificati i diversi criteri

adottati dal fisco ticinese, è una questione che non deve essere risolta in

questa sede. Di fronte alla censura di doppia imposizione intercantonale va per

contro riconosciuto che l’autorità fiscale del Canton Ticino avrebbe dovuto

entrare nel merito dell’istanza di revisione presentata dalla ricorrente e

adottare una decisione sui criteri di ripartizione degli attivi e, di riflesso,

dei passivi e dei relativi interessi.

Come poc’anzi rilevato, la

legge tributaria ticinese conosce infatti un motivo di revisione che è stato

concepito proprio per i casi in cui un contribuente, assoggettato alle imposte

in diversi cantoni, lamenta una doppia imposizione in seguito alla

notificazione di una decisione di tassazione di un altro cantone, quando

tuttavia la decisione del Canton Ticino è ormai passata in giudicato.

È ben vero che,

teoricamente, la contribuente avrebbe potuto impugnare la decisione di

tassazione notificatale dall’autorità del Canton Zurigo, pur ritenendola

corretta, fino a giungere al Tribunale federale, interponendo un ricorso in

materia di diritto pubblico per violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. Ma si è

detto che il motivo di revisione in discussione è stato introdotto nella legge

tributaria proprio per non imporre ai contribuenti l’avvio di procedure

complesse e dispendiose.

2.6

Secondo l’Ufficio di

tassazione, quando la ricorrente ha ritirato il reclamo che aveva “cautelativamente”

interposto contro la decisione di tassazione ticinese, avrebbe potuto

“contestare l’impostazione fatta dall’ufficio di tassazione di __________”.

In altre parole, secondo

l’autorità fiscale la contribuente non potrebbe più postulare la revisione

della decisione di tassazione, alla luce del fatto che aveva interposto

tempestivamente reclamo contro la stessa, ma lo aveva poi ritirato prima ancora

di conoscere la decisione del fisco __________.

Come già ricordato, la

revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT;

v. supra, consid. 1.2). Si ritiene pertanto che la revisione dovrebbe

essere negata, se si sarebbe potuto pretendere dal contribuente che lamentasse

la pretesa fiscale concorrente di un altro cantone già nella procedura di tassazione

ordinaria (cfr. Casanova, in:

Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,

Basilea 2011, § 45, n. 13, p. 523; v. anche la sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton San Gallo del 7 giugno 2001, in StE 2001 B 97.11 n.

19). Non va peraltro trascurato il fatto che il diritto della doppia

imposizione intercantonale è alquanto complesso e non si giustifica pertanto di

porre requisiti troppo restrittivi nell’esame della diligenza che può essere

pretesa (cfr. Margraf, Ausgewählte

Aspekte des Revisionsverfahrens gemäss Art. 147–149 DBG, in RF 69/2014, p. 82).

Nella fattispecie, è

certamente vero che, conoscendo la giurisprudenza del Tribunale federale che

concerne la ripartizione degli elementi imponibili per i soci delle società in

nome collettivo, il ricorrente avrebbe potuto contestare la decisione di tassazione

dell’Ufficio di tassazione di __________ già nel 2011. Va tuttavia riconosciuto

che non si può pretendere da ogni contribuente, neppure se è assistito da un professionista,

che conosca tutte le regole vigenti nel diritto della doppia imposizione intercantonale,

che peraltro è un ordinamento costituito esclusivamente da sentenze del

Tribunale federale.

La negligenza del

contribuente, che potrebbe precludergli la revisione della decisione di

tassazione passata in giudicato, va piuttosto circoscritta ai casi in cui lo

stesso Tribunale federale ritiene che un contribuente sia decaduto dal diritto

di contestare la doppia imposizione. Si tratta cioè delle ipotesi in cui, pur

conoscendo la pretesa fiscale di un altro cantone, il contribuente riconosce

senza riserve l’assoggettamento, p. es. accettando esplicitamente o tacitamente

la tassazione; oppure del caso in cui il contribuente paga senza riserve

l’imposta richiestagli da un cantone, pur conoscendo la pretesa concorrente di

un altro cantone; infine, il contribuente perde il diritto ad una decisione

pregiudiziale se non adempie l’obbligo di collaborare nella procedura di tassazione

ed obbliga in tal modo l’autorità fiscale a procedere ad una tassazione

d’ufficio (cfr. p. es. de Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 397 ss.,

n. 1382 ss. e giurisprudenza citata).

È quindi escluso che la

revisione possa essere negata alla ricorrente per il solo fatto che aveva

interposto un reclamo “cautelativo” contro la decisione di tassazione e lo ha

in seguito ritirato, peraltro dopo una lettera dell’Ufficio di tassazione che

la invitava a emendarlo.

3.

La decisione

impugnata, che ha negato i presupposti per una revisione secondo l’art. 232

cpv. 1 lett. d LT, è pertanto annullata. Gli atti sono rinviati all’RS 1,

perché entri nel merito dell’istanza di revisione, tenendo conto della

giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla ripartizione degli

elementi imponibili per i soci delle società in nome collettivo.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

attribuita un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

28 ottobre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché entri nel merito dell’istanza di revisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: