80.2015.239
Procedura: revisione, conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale, decisione di un altro cantone che comporta la mancata deduzione di parte degli interessi passivi
2 maggio 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.239
Lugano
2 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Raffaele Guffi (in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente)
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 novembre 2015 contro la decisione del 28 ottobre 2015 in materia di revisione
IC 2006.
Fatti
A. La __________ è una
società in nome collettivo con sede a __________, la cui attività, secondo il
registro di commercio, consiste nell’acquisto, nella vendita e
nell’amministrazione di immobili, compresa l’amministrazione di alberghi e ristoranti,
come pure nella partecipazione ad altre imprese.
RI 1, domiciliata ad __________,
sempre secondo il registro di commercio, è socia della predetta società dagli
anni ottanta.
Nella dichiarazione
fiscale 2006 la contribuente ha indicato al punto 2.3 un reddito da società in
nome collettivo, in accomandita o semplici pari a fr. 894'245.–, mentre al
punto 29.1 l’importo di fr. 14'000'000.– quale sostanza netta investita in
società in nome collettivo, in accomandita o semplici. Ha inoltre dichiarato di
partecipare alla comunione ereditaria __________.
B. Notificando a RI 1 la
tassazione IC 2006, con decisione del 20 luglio 2011, l’Ufficio circondariale di
tassazione di __________, nel calcolo dell’imponibile e con riferimento ai
suindicati due punti, ha aggiunto il valore degli immobili della società in
nome collettivo e della comunione ereditaria a quello degli immobili di
proprietà della contribuente e lo stesso ha fatto con i relativi redditi,
indicando quale motivazione “Vedi immobili __________” rispettivamente “Immobili
__________”.
Nel riparto intercantonale
allegato alla decisione, ha pertanto attribuito al Canton __________ un valore
immobiliare complessivo di fr. 16'573'500.– (valore di ripartizione). In tal
modo, gli attivi imponibili in quel cantone ammontavano al 28.92% del totale
degli attivi della contribuente, mentre gli attivi attribuiti al Canton Ticino
avevano un valore (di ripartizione) di fr. 38'043'649.–, pari al 66,38%. In
base alla suddetta proporzione degli attivi, l’Ufficio di tassazione ha proceduto
alla ripartizione degli interessi passivi, ammessi in deduzione dal reddito
imponibile. Al Canton Ticino sono stati così attribuiti interessi per fr.
174'093.– ed al Canton __________ per fr. 75’847.–.
C. La contribuente, per
il tramite del suo allora rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione,
con reclamo “cautelativo” del 12 agosto 2011. A suo dire la situazione riguardante
gli immobili di __________ intestati alla __________ non sarebbe stata “ancora
chiara”. Le autorità fiscali __________ non avrebbero ancora emanato alcuna
tassazione definitiva per i periodi 2005 e 2006. Tale decisione (che sarebbe
dovuta pervenire entro la fine dell’anno) sarebbe fondamentale per la corretta
attribuzione degli importi che si riferiscono agli immobili.
D. Con tre distinte sentenze
del 2 novembre 2012 (2C_415/2012,2C_417/2012 e 2C-419/2012) il Tribunale
federale ha respinto rispettivamente ritenuto irricevibili i ricorsi in materia
di diritto pubblico presentati da alcuni membri della comunione ereditaria fu __________,
deceduto nel 2001, già membro della __________ con una quota di 1/5, contro le
sentenze emanate il 13 marzo 2012 dalla Camera di diritto tributario (inc. 80.2010.31/32/33).
Gli eredi ricorrenti, con
riferimento alla tassazione IC/IFD 2004, avevano in sostanza contestato il
carattere commerciale del patrimonio della __________, di cui erano divenuti soci
per successione.
E. Con scritto del 24
aprile 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla rappresentante della
reclamante, attribuendole un termine per emendare il reclamo, definito
“generico”, privo dell’indicazione dell’”oggetto della contestazione” e non
sufficientemente documentato.
In data 15 maggio 2013, il
nuovo rappresentante della contribuente ha ritirato il gravame, in assenza di
elementi concreti a suo sostegno.
F. Con decisione del 22
luglio 2014 (“Einschätzungsentscheid für Staats- und Gemeindesteuern 2006”)
l’Ufficio cantonale di tassazione di __________ ha notificato a RI 1 la
tassazione inerente all’imposta cantonale e all’imposta comunale per il 2006. Diversamente
dal riparto intercantonale allestito dall’autorità fiscale ticinese, quello
allegato alla decisione di tassazione del Canton __________ ha proceduto alla
ripartizione dei debiti e degli interessi passivi basandosi su una proporzione
degli attivi della contribuente, che non considerava il patrimonio della
società in nome collettivo. Quest’ultimo, infatti, è stato indicato come “Sondervermögen
__________”, per un valore di fr. 15'857'616.–.
G. Con lettera del 29
luglio 2014, il rappresentante della contribuente, richiamando l’art. 232 cpv.
1 lett. d LT, ha postulato una revisione della “decisione di tassazione
2006 datata 20.07.2011”. A suo giudizio la contribuente subirebbe un pregiudizio
riguardo ai valori notificati nella decisione di riparto intercantonale
ticinese, poiché “gli attivi della società in nome collettivo di __________
sono stati erroneamente considerati per la ripartizione dei passivi”. L’autorità
fiscale __________ avrebbe, per contro, notificato l’importo di fr. 15'857'616.–
alla voce “Sondervermögen”, non tenendone conto ai fini della
ripartizione dei passivi. La predetta autorità avrebbe eseguito una corretta
ripartizione dei redditi, assumendosi in tal modo meno interessi passivi. Il
Canton __________ intenderebbe in tal modo “tassare correttamente un substrato
già tassato a suo tempo dal Canton Ticino”. Da qui la sua richiesta di
revisione. Ha quindi domandato di correggere i dati delle notifiche di
tassazione 2006 e, in caso negativo, di essere sentita.
H. L’Ufficio
circondariale di tassazione di __________, con decisione del 5 agosto 2015, ha
respinto l’istanza di revisione (in materia di IC 2006), esponendo in particolare
quanto segue:
Nel calcolo dell’imponibile
relativo all’imposta cantonale 2006 emesso il 20.07.2011 l’importo di fr.
14'000'000 dichiarato alla voce 29.1 (sostanza netta investita in società di
persone) era stato azzerato e la modifica, seppur succintamente, era stata
motivata. Il precedente fiduciario aveva inoltrato tempestivamente un reclamo
cautelativo nel quale veniva citato il fatto che esso sarebbe stato completato
al momento della ricezione della decisione del canton __________. Il reclamo è
poi stato ritirato il 15 maggio dall’attuale rappresentante.
Considerando che la modifica della dichiarazione d’imposta relativa al punto
29.1 era stata motivata e che comunque l’imposizione della sostanza immobiliare
era stata correttamente attribuita al canton __________, a giudizio
dell’ufficio di tassazione è determinante il fatto che la modifica poteva
essere contestata nella normale procedura di reclamo.
I. Il 6 agosto 2015 il
rappresentante della contribuente ha contestato la summenzionata decisione,
richiamando le stesse motivazioni apportate nella precedente richiesta del 29
luglio 2014 (cfr. consid. G. della presente decisione). Il 14 ottobre 2015,
durante la sua audizione dinanzi all’Ufficio circondariale di tassazione di __________,
il rappresentante della contribuente ha confermato il contenuto del predetto
reclamo, evidenziando parimenti che nella fattispecie in esame sarebbe data
“una doppia imposizione da parte del Cantone Ticino a carico della contribuente”.
J. Con decisione del 28
ottobre 2015, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha respinto
il reclamo, rilevando in particolare quanto segue:
A giudizio dell’ufficio di
tassazione senza ombra di dubbio la reclamante e la nuova rappresentante della
contribuente avevano tutti gli elementi per contestare la modifica della dichiarazione
d’imposta e l’aggiunta della quota capitale alla soc. coll. agli immobili
posseduti dalla loro cliente nel Canton __________. Al momento in cui è stato
ritirato il reclamo, per altro allorquando il canton __________ non aveva
ancora emesso la sua decisione, la reclamante poteva contestare l’impostazione
fatta dall’ufficio di tassazione di __________.
Ha inoltre ritenuto inapplicabile
l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT nel caso concreto, essendo l’imposizione
dei redditi e della sostanza della società stata attribuita al Canton __________.
K. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del suo
rappresentante, contesta la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione.
Chiede, in via principale, di correggere la “decisione di tassazione 2006 del
Canton Ticino”, segnatamente che nell’ambito della ripartizione intercantonale
gli attivi della __________ non siano utilizzati per la ripartizione dei
passivi, da cui discende una differente ripartizione dei redditi tra i Cantoni;
in via subordinata, di cassare la decisione impugnata per ottenere una
revisione della decisione 2006.
Ritiene anzitutto applicabile
l’art. 232 cpv. 1 lett. d LT al caso in esame, richiamando le stesse argomentazioni
proposte dinanzi all’Ufficio circondariale di tassazione, segnatamente:
A nostro parere i valori
notificati dall’UT di __________ recano pregiudizio alla contribuente, perché
nella ripartizione intercantonale gli attivi della società in nome collettivo
di __________ sono stati erroneamente considerati per la ripartizione dei
passivi. La decisione di tassazione zurighese invece espone un valore di Fr.
15'857'616 alla voce Sondervermögen escludendolo dalla ripartizione dei
passivi. Oltre ad assumersi meno passivi, il Canton __________ effettua una
corretta ripartizione dei redditi, in particolare assumendosi meno interessi
passivi. L’autorità __________ ha tassato correttamente un substrato già
tassato a suo tempo nel Canton Ticino, motivo per il quale abbiamo domandato
all’autorità fiscale ticinese una revisione.
Evidenzia parimenti che al
momento del ritiro del suo reclamo “cautelativo” datato 12 agosto 2011 (avvenuto
il 15 maggio 2013), l’autorità fiscale __________ non aveva ancora emanato la
decisione di tassazione per l’anno 2006. Di conseguenza non si sarebbe ancora manifestata
la questione della doppia imposizione.
L. Nelle proprie
osservazioni del 6 novembre 2013, l’Ufficio circondariale di tassazione postula
la reiezione del gravame, riconfermando il contenuto della decisione qui
impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione,
a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in
giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,
l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme
applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il
proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente invoca il
motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, per il fatto
che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale per il periodo fiscale
2006, adottata dall’autorità del Canton __________ solo il 22 luglio 2014, avrebbe
comportato una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost.
2.2
In effetti, come già
accennato in narrativa, la ripartizione degli elementi imponibili intrapresa
dal Canton Ticino differisce sensibilmente da quella decisa dall’autorità
fiscale __________. Il fatto di aver considerato i beni appartenenti alla
società in nome collettivo __________ come un “patrimonio particolare” (Sondervermögen)
ha infatti implicazioni importanti sulla ripartizione dei passivi e dei
relativi interessi.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, il
conferimento di capitale del socio in una società in nome collettivo o in
accomandita assume una posizione particolare, che si riflette sul suo
trattamento fiscale. Tale conferimento diviene parte del capitale aziendale
della società, serve esclusivamente all’attività dell’impresa ed è sottratto
all’utilizzazione da parte del socio. Ne consegue che viene tenuto separato dal
rimanente patrimonio privato del socio (cfr. p. es. de Vries Reilingh, in: Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 26, n. 33, p. 257 e
giurisprudenza citata).
La quota di partecipazione
del socio, al suo valore netto, viene pertanto attribuita, secondo il metodo oggettivo,
al luogo in cui ha sede la società. Ne consegue che anche la quota dei debiti
sociali del socio viene attribuita in modo oggettivo al luogo di sede della
società. Quest’ultimo non è per contro tenuto ad assumersi alcuna quota dei
debiti personali del socio (cfr. de Vries
Reilingh, op. cit., § 26, n. 34, p. 257 e giurisprudenza citata; inoltre
Locher, Introduzione al diritto
fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 110 s.).
2.3
Come avevano già fatto in
precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino,
nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si
vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel messaggio
del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di legge, si evoca
il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone, che, quando ormai
la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe contestarla dopo aver
ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di domicilio, insieme al
relativo riparto intercantonale. In tal caso, non potrebbe più impugnare la
tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe tutt’al più interporre ricorso
per doppia imposizione al Tribunale federale. In considerazione dei requisiti
di forma di un simile ricorso e del conseguente rischio di incorrere in una
decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara inammissibile, il governo cantonale
concludeva di voler “porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente
e consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo
semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato”
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta
Verbali del Gran Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini,
Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in
RDAT I-2000 p. 679 ss.)
Lo scopo del motivo di
revisione è dunque proprio quello di evitare che il contribuente debba
promuovere inutilmente dei procedimenti cantonali fino al Tribunale federale (Zigerlig/Oertli/Hofmann, Das St.Gallische
Steuerrecht, 7a ediz., Berna 2014, p. 418).
2.4
Dopo l’entrata in vigore
della nuova Legge sul Tribunale federale, la necessità di una revisione nei
casi di doppia imposizione intercantonale si è ulteriormente accentuata.
Mentre, infatti, secondo
il diritto previgente, il contribuente che subiva una doppia imposizione poteva
scegliere se esaurire prima le istanze cantonali o adire direttamente il
Tribunale federale, dal 2007, con l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno
2005.
sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il contribuente non ha più la
possibilità di invocare la violazione dell’art. 127 cpv. 3 prima frase Cost. direttamente
con un ricorso all’Alta Corte entro trenta giorni dalla notificazione di una
decisione di tassazione che secondo lui costituisce una doppia imposizione.
Infatti, l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF presuppone che la decisione
impugnata sia stata in ogni caso adottata da un’autorità cantonale di ultima
istanza.
Questa esigenza legale non
pone alcun problema quando il contribuente non è d’accordo con la decisione
dell’ultimo cantone che si è pronunciato, respingendo il suo ricorso al termine
della procedura giudiziaria. Diversa è la situazione che si presenta, invece,
se il contribuente vuole accettare la decisione di tassazione del secondo
cantone; mentre non aveva motivo per contestare la decisione del primo cantone,
perché non comportava (ancora) una doppia imposizione, solo dopo la decisione
del secondo cantone desidera l’annullamento di quella del primo cantone. La
dottrina, per poter risolvere questo problema, propone diverse soluzioni (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 360, n. 1239 ss. e
riferimenti ivi citati; Locher, op.
cit., p. 140; v. anche la sentenza CDT n. 80.2015.44 del 16 ottobre 2015
consid. 4.3).
Il rimedio che viene
preferito consiste proprio nell’ammettere una revisione della decisione passata
in giudicato. Addirittura, si ritiene che il diritto alla revisione possa
essere dedotto direttamente dall’art. 127 cpv. 3 Cost. (in particolare, Locher, loc. cit.). Il Tribunale
federale ha tuttavia finora lasciato aperta la questione (cfr. la sentenza del
1° maggio 2013, in DTF 139 II 373 consid. 1.5; inoltre la sentenza del 4
dicembre 2014, n.2C_431/2014, consid. 1.4).
2.5
Tornando al caso in esame,
la decisione di tassazione del cantone di sede della società in nome
collettivo, di cui la contribuente detiene una quota sociale, ha comportato una
doppia imposizione intercantonale, per il fatto che il Canton __________ si è
assunto unicamente una quota dell’8,92% dei debiti della contribuente ed anche
gli interessi passivi sono stati assunti nella stessa proporzione. La
ripartizione intercantonale degli elementi imponibili, stabilita dal Canton
Ticino con la decisione del 20 luglio 2011, aveva per contro attribuito al
Canton __________ una percentuale del 28,92% dei passivi e dei relativi
interessi. La ragione di questa differenza è da ricercare, come già ricordato,
nel fatto che il Canton Ticino non ha considerato la quota di partecipazione
nella società in nome collettivo come un “patrimonio particolare” (Sondervermögen)
della contribuente, come tale escluso dalla ripartizione dei debiti.
Se la decisione dell’autorità
di tassazione del Canton __________ sia conforme al diritto della doppia
imposizione intercantonale, o se piuttosto siano giustificati i diversi criteri
adottati dal fisco ticinese, è una questione che non deve essere risolta in
questa sede. Di fronte alla censura di doppia imposizione intercantonale va per
contro riconosciuto che l’autorità fiscale del Canton Ticino avrebbe dovuto
entrare nel merito dell’istanza di revisione presentata dalla ricorrente e
adottare una decisione sui criteri di ripartizione degli attivi e, di riflesso,
dei passivi e dei relativi interessi.
Come poc’anzi rilevato, la
legge tributaria ticinese conosce infatti un motivo di revisione che è stato
concepito proprio per i casi in cui un contribuente, assoggettato alle imposte
in diversi cantoni, lamenta una doppia imposizione in seguito alla
notificazione di una decisione di tassazione di un altro cantone, quando
tuttavia la decisione del Canton Ticino è ormai passata in giudicato.
È ben vero che,
teoricamente, la contribuente avrebbe potuto impugnare la decisione di
tassazione notificatale dall’autorità del Canton Zurigo, pur ritenendola
corretta, fino a giungere al Tribunale federale, interponendo un ricorso in
materia di diritto pubblico per violazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. Ma si è
detto che il motivo di revisione in discussione è stato introdotto nella legge
tributaria proprio per non imporre ai contribuenti l’avvio di procedure
complesse e dispendiose.
2.6
Secondo l’Ufficio di
tassazione, quando la ricorrente ha ritirato il reclamo che aveva “cautelativamente”
interposto contro la decisione di tassazione ticinese, avrebbe potuto
“contestare l’impostazione fatta dall’ufficio di tassazione di __________”.
In altre parole, secondo
l’autorità fiscale la contribuente non potrebbe più postulare la revisione
della decisione di tassazione, alla luce del fatto che aveva interposto
tempestivamente reclamo contro la stessa, ma lo aveva poi ritirato prima ancora
di conoscere la decisione del fisco __________.
Come già ricordato, la
revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT;
v. supra, consid. 1.2). Si ritiene pertanto che la revisione dovrebbe
essere negata, se si sarebbe potuto pretendere dal contribuente che lamentasse
la pretesa fiscale concorrente di un altro cantone già nella procedura di tassazione
ordinaria (cfr. Casanova, in:
Zweifel/Beusch/ Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht,
Basilea 2011, § 45, n. 13, p. 523; v. anche la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton San Gallo del 7 giugno 2001, in StE 2001 B 97.11 n.
19). Non va peraltro trascurato il fatto che il diritto della doppia
imposizione intercantonale è alquanto complesso e non si giustifica pertanto di
porre requisiti troppo restrittivi nell’esame della diligenza che può essere
pretesa (cfr. Margraf, Ausgewählte
Aspekte des Revisionsverfahrens gemäss Art. 147–149 DBG, in RF 69/2014, p. 82).
Nella fattispecie, è
certamente vero che, conoscendo la giurisprudenza del Tribunale federale che
concerne la ripartizione degli elementi imponibili per i soci delle società in
nome collettivo, il ricorrente avrebbe potuto contestare la decisione di tassazione
dell’Ufficio di tassazione di __________ già nel 2011. Va tuttavia riconosciuto
che non si può pretendere da ogni contribuente, neppure se è assistito da un professionista,
che conosca tutte le regole vigenti nel diritto della doppia imposizione intercantonale,
che peraltro è un ordinamento costituito esclusivamente da sentenze del
Tribunale federale.
La negligenza del
contribuente, che potrebbe precludergli la revisione della decisione di
tassazione passata in giudicato, va piuttosto circoscritta ai casi in cui lo
stesso Tribunale federale ritiene che un contribuente sia decaduto dal diritto
di contestare la doppia imposizione. Si tratta cioè delle ipotesi in cui, pur
conoscendo la pretesa fiscale di un altro cantone, il contribuente riconosce
senza riserve l’assoggettamento, p. es. accettando esplicitamente o tacitamente
la tassazione; oppure del caso in cui il contribuente paga senza riserve
l’imposta richiestagli da un cantone, pur conoscendo la pretesa concorrente di
un altro cantone; infine, il contribuente perde il diritto ad una decisione
pregiudiziale se non adempie l’obbligo di collaborare nella procedura di tassazione
ed obbliga in tal modo l’autorità fiscale a procedere ad una tassazione
d’ufficio (cfr. p. es. de Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, p. 397 ss.,
n. 1382 ss. e giurisprudenza citata).
È quindi escluso che la
revisione possa essere negata alla ricorrente per il solo fatto che aveva
interposto un reclamo “cautelativo” contro la decisione di tassazione e lo ha
in seguito ritirato, peraltro dopo una lettera dell’Ufficio di tassazione che
la invitava a emendarlo.
3.
La decisione
impugnata, che ha negato i presupposti per una revisione secondo l’art. 232
cpv. 1 lett. d LT, è pertanto annullata. Gli atti sono rinviati all’RS 1,
perché entri nel merito dell’istanza di revisione, tenendo conto della
giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla ripartizione degli
elementi imponibili per i soci delle società in nome collettivo.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
attribuita un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
28 ottobre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché entri nel merito dell’istanza di revisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: