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Decisione

80.2015.242

Procedura: decisione in materia di revisione, richiesta di proroga del termine per presentare reclamo, irricevibilità

11 aprile 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto del 12

settembre 2014, i coniugi RI 1 e RI 2 si rivolgevano all’Ufficio di tassazione

di Lugano Campagna, chiedendo una revisione della decisione di tassazione per

il periodo fiscale 2011. A loro sostegno invocavano “gravi problemi di salute

del capo-famiglia”, che gli avrebbero impedito di contestare una decisione

“troppo severa”.

B. L’autorità di

tassazione, con decisione del 21 agosto 2015, respingeva l’istanza di

revisione, non essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e in

considerazione del fatto che la decisione di cui era chiesta la revisione era

una tassazione d’ufficio. Aggiungeva infine che la malattia del “capo-famiglia”

non aveva alcuna influenza sulla trattazione dell’istanza di revisione.

C. Il 9 settembre 2015 i

contribuenti trasmettevano all’autorità di tassazione una cartolina

fotografica, chiedendo sul retro “una proroga per l’inoltro di un eventuale

reclamo”.

L’autorità fiscale, con

scritto del 15 settembre 2015 inviato per posta APlus, attribuiva ai contribuenti

un termine scadente il 22 settembre 2015 per “esprimere chiaramente e senza

condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. Con decisione del 2 ottobre

2015, in mancanza di una risposta, dichiarava irricevibile il reclamo.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione dell’Ufficio di tassazione.

I ricorrenti oppongono nuovamente

i gravi problemi di salute del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti,

postulando infine un riesame della decisione di tassazione “prendendo in considerazione

le comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in

quelle seguenti”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi

all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario,

la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 9 settembre 2015,

con il quale i contribuenti si sono limitati a richiedere all’autorità di

tassazione “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”.

A questa Camera è precluso

di conseguenza l’esame del merito della decisione di revisione; essa deve

limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità

fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai

coniugi RI 1 e RI 2.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Per gli articoli 208 cpv.

1.

LT e 135 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche

a svantaggio del medesimo. Diversamente dalla decisione di tassazione, la

decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2

LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);

2.2

Il reclamo non deve

necessariamente essere motivato. È sufficiente che il contribuente manifesti in

modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione

(decisione CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in: RtiD I-2005 n. 12t). Il

reclamo deve invece rispettare le ulteriori condizioni formali cui è sottoposto

ogni gravame, pena la sua irricevibilità. Deve in particolare essere spedito in

forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del

contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275).

Adempiute queste

formalità, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo

(conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente).

Se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a

svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 3 ad art. 135

LIFD, p. 1179; Casanova, op. cit.,

n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287).

2.3

Venendo al caso in esame,

la cartolina fotografica del 9 settembre 2015, con la quale i contribuenti si

sono limitati a richiedere “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”,

non rispetta manifestamente i requisiti minimi formali, difettando una chiara e

incondizionata volontà di contestare la decisione di tassazione.

Come ricordato in

narrativa, i ricorrenti non hanno nemmeno dato seguito alla lettera del 15

settembre 2015, con la quale l’autorità gli assegnava un congruo termine per rimediare

alle carenze formali del loro reclamo, esprimendo “chiaramente e senza

condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. È quindi immediatamente

evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è

rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non presta il

fianco a critiche.

3.

3.1.

Il ricorso andrebbe in

ogni caso respinto anche nel merito. In primo luogo poiché i ricorrenti non

invocano alcuno dei motivi di revisione previsti dagli art. 232

cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, limitandosi per contro a lamentare una

situazione personale problematica per ragioni di salute e la circostanza di

essere stati tassati troppo severamente senza prendere “in considerazione le

comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in quelle

seguenti”. A tale riguardo deve essere ricordato agli insorgenti

che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione

degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa dell’inadempienza sua e di

sua moglie, malgrado il richiamo del 15 gennaio 2013, la diffida del 15

febbraio 2013 e la multa disciplinare del 16 aprile 2013. Non

va inoltre dimenticato che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dai

contribuenti una certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel

contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del rimedio

della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura

di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d). In simili

circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la

revisione della tassazione d’ufficio passata in giudicato, appare pertanto

difficilmente censurabile.

3.2

I gravi problemi di salute

del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti potrebbero tutt’al più

configurare una causa di restituzione in intero dei termini nel senso degli

art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. A tale riguardo va però sottolineato che

i problemi di salute invocati dai ricorrenti risalgono agli anni 2009 e 2010 e

sono pertanto precedenti al periodo fiscale qui in esame. Senza dimenticare

infine che per costante giurisprudenza, una restituzione dei termini per motivi

di salute si giustifica solo se la malattia è tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). In altri termini, analogamente a

quanto previsto nella procedura civile, la malattia si considera grave

impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente sia tale da

inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così

da impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura

civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194). Ciò che non

sembra essere stato il caso di RI 1, nonostante i disagi che certamente gli avrà

arrecato la sua malattia.

4.

Per le ragioni che

precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.

Vista la particolarità del

caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-,;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: