80.2015.242
Procedura: decisione in materia di revisione, richiesta di proroga del termine per presentare reclamo, irricevibilità
11 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.242
80.2015.243
Lugano
11 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, e
Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano Bernasconi, assente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° novembre 2015 contro la decisione del 2 ottobre 2015 in materia di revisione
IC e IFD 2011.
Fatti
A. Con scritto del 12
settembre 2014, i coniugi RI 1 e RI 2 si rivolgevano all’Ufficio di tassazione
di Lugano Campagna, chiedendo una revisione della decisione di tassazione per
il periodo fiscale 2011. A loro sostegno invocavano “gravi problemi di salute
del capo-famiglia”, che gli avrebbero impedito di contestare una decisione
“troppo severa”.
B. L’autorità di
tassazione, con decisione del 21 agosto 2015, respingeva l’istanza di
revisione, non essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e in
considerazione del fatto che la decisione di cui era chiesta la revisione era
una tassazione d’ufficio. Aggiungeva infine che la malattia del “capo-famiglia”
non aveva alcuna influenza sulla trattazione dell’istanza di revisione.
C. Il 9 settembre 2015 i
contribuenti trasmettevano all’autorità di tassazione una cartolina
fotografica, chiedendo sul retro “una proroga per l’inoltro di un eventuale
reclamo”.
L’autorità fiscale, con
scritto del 15 settembre 2015 inviato per posta APlus, attribuiva ai contribuenti
un termine scadente il 22 settembre 2015 per “esprimere chiaramente e senza
condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. Con decisione del 2 ottobre
2015, in mancanza di una risposta, dichiarava irricevibile il reclamo.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione dell’Ufficio di tassazione.
I ricorrenti oppongono nuovamente
i gravi problemi di salute del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti,
postulando infine un riesame della decisione di tassazione “prendendo in considerazione
le comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in
quelle seguenti”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario,
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 9 settembre 2015,
con il quale i contribuenti si sono limitati a richiedere all’autorità di
tassazione “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”.
A questa Camera è precluso
di conseguenza l’esame del merito della decisione di revisione; essa deve
limitarsi per contro a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità
fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo interposto dai
coniugi RI 1 e RI 2.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Per gli articoli 208 cpv.
1.
LT e 135 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche
a svantaggio del medesimo. Diversamente dalla decisione di tassazione, la
decisione su reclamo deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2
LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
2.2
Il reclamo non deve
necessariamente essere motivato. È sufficiente che il contribuente manifesti in
modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione
(decisione CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in: RtiD I-2005 n. 12t). Il
reclamo deve invece rispettare le ulteriori condizioni formali cui è sottoposto
ogni gravame, pena la sua irricevibilità. Deve in particolare essere spedito in
forma cartacea nei termini di legge e portare la firma originale del
contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p. 1157; Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 19 ad art. 132, p. 1275).
Adempiute queste
formalità, l’autorità entra nel merito del reclamo e può o respingerlo
(conferma della tassazione contestata) o accoglierlo (integralmente o parzialmente).
Se ne sono date le condizioni può addirittura modificare la tassazione a
svantaggio del contribuente, dopo averlo sentito (Richner/Frei/Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 3 ad art. 135
LIFD, p. 1179; Casanova, op. cit.,
n. 1 ad art. 135 LIFD, p. 1287).
2.3
Venendo al caso in esame,
la cartolina fotografica del 9 settembre 2015, con la quale i contribuenti si
sono limitati a richiedere “una proroga per l’inoltro di un eventuale reclamo”,
non rispetta manifestamente i requisiti minimi formali, difettando una chiara e
incondizionata volontà di contestare la decisione di tassazione.
Come ricordato in
narrativa, i ricorrenti non hanno nemmeno dato seguito alla lettera del 15
settembre 2015, con la quale l’autorità gli assegnava un congruo termine per rimediare
alle carenze formali del loro reclamo, esprimendo “chiaramente e senza
condizioni l’intenzione di contestare la decisione”. È quindi immediatamente
evidente che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione si è
rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti, non presta il
fianco a critiche.
3.
3.1.
Il ricorso andrebbe in
ogni caso respinto anche nel merito. In primo luogo poiché i ricorrenti non
invocano alcuno dei motivi di revisione previsti dagli art. 232
cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, limitandosi per contro a lamentare una
situazione personale problematica per ragioni di salute e la circostanza di
essere stati tassati troppo severamente senza prendere “in considerazione le
comuni deduzioni che ben si riscontrano nelle tassazioni precedenti e in quelle
seguenti”. A tale riguardo deve essere ricordato agli insorgenti
che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a procedere alla definizione
degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa dell’inadempienza sua e di
sua moglie, malgrado il richiamo del 15 gennaio 2013, la diffida del 15
febbraio 2013 e la multa disciplinare del 16 aprile 2013. Non
va inoltre dimenticato che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dai
contribuenti una certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel
contesto della procedura di tassazione. Essi non possono avvalersi del rimedio
della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura
di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;
sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d). In simili
circostanze, la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato la
revisione della tassazione d’ufficio passata in giudicato, appare pertanto
difficilmente censurabile.
3.2
I gravi problemi di salute
del marito e i numerosi ricoveri ospedalieri subiti potrebbero tutt’al più
configurare una causa di restituzione in intero dei termini nel senso degli
art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD. A tale riguardo va però sottolineato che
i problemi di salute invocati dai ricorrenti risalgono agli anni 2009 e 2010 e
sono pertanto precedenti al periodo fiscale qui in esame. Senza dimenticare
infine che per costante giurisprudenza, una restituzione dei termini per motivi
di salute si giustifica solo se la malattia è tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). In altri termini, analogamente a
quanto previsto nella procedura civile, la malattia si considera grave
impedimento a condizione che il quadro clinico del contribuente sia tale da
inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così
da impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194). Ciò che non
sembra essere stato il caso di RI 1, nonostante i disagi che certamente gli avrà
arrecato la sua malattia.
4.
Per le ragioni che
precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la particolarità del
caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-,;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: