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Decisione

80.2015.244

Imposta alla fonte: ritenuta insufficiente, contribuente separato cui è stata applicata l’aliquota per coniugati

17 ottobre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito di una

verifica avvenuta il 21 e 22 luglio 2015 presso la __________, __________, l’ispettorato

fiscale ha rilevato alcune irregolarità sulla trattenuta delle imposte alla

fonte, tra cui quella del dipendente RI 1, residente a __________ (__________).

Il medesimo, separato di fatto dalla moglie (cfr., al proposito, i questionari

per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte agli atti), era stato

erroneamente tassato con le aliquote di coniugato con coniuge senza attività

lucrativa anziché di persona sola per gli anni 2010-2014.

B. Sulla scorta del

rapporto di revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 (inc. n. __________),

con decisione di medesima data, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha disposto nei

confronti della __________ una ripresa a favore del fisco per gli anni

2010-2014. Per quanto concerne il dipendente RI 1 ha rettificato la sua

tassazione, conformemente alla tabella A per gli anni 2010-2013 e alla tabella

A0 per l’anno 2014 (persona sola).

C. Con decisione del 22

settembre 2015 l’Ufficio delle imposte alla fonte, su richiesta di RI 1, gli ha

notificato il dettaglio riguardante il recupero d’imposta intimato alla sua

datrice di lavoro il 27 luglio 2015, da cui emerge che quest’ultima è tenuta a riversare

l’importo di fr. 13'546.10 sul suo stipendio assoggettato alla fonte per gli

anni 2010-2014.

D. Il contribuente ha

Considerandi

impugnato la suddetta decisione, con scritto del 29 settembre 2015, postulando

l’applicazione della tabella B. Ha in particolare sostenuto che, nel periodo

fiscale 2010-2014, la sua situazione famigliare non avrebbe subito mutamenti. Sua

moglie, __________, sarebbe rimasta a vivere presso la sua abitazione di __________

e sarebbe rimasta a suo carico nonostante asserite vicissitudini famigliari. A

comprova di ciò, ha prodotto copia del certificato di stato di famiglia del 1°

agosto 2014.

E. Con decisione del 2

ottobre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte – richiamando il rapporto di

revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 e la sua decisione del 22 settembre

2015.

– ha respinto il surriferito gravame. Ha ritenuto che nel caso in esame,

in considerazione della separazione dalla moglie, sarebbe applicabile la

tabella A per gli anni 2010-2014. Ha contestualmente stabilito che, con

riferimento al suo stipendio assoggettato alla fonte per i predetti anni, la __________

è tenuta a riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte complessivi fr.

13'546.10, riservato il regresso del debitore verso il contribuente in

applicazione dell’art. 211 cpv. 1 LT.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di annullare la

decisione del 2 ottobre 2015 e di retrocedere gli atti all’Ufficio delle

imposte alla fonte per stabilire l’effettivo importo dovuto. Contesta le

argomentazioni addotte nella decisione impugnata, asserendo che dal mese di

novembre 2001 si sarebbe separato dalla moglie __________ (__________), ma che

dal 4 luglio 2011 quest’ultima sarebbe tornata a convivere con lui, circostanza

comprovata sia dallo “Stato di famiglia” prodotto in sede di reclamo, sia dalla

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede. Evidenzia

altresì che nel mese di settembre 2014 sua moglie, a causa di litigi,

discussioni, contrasti e reciproci rimproveri, avrebbe deciso di abbandonare

l’abitazione coniugale, pur mantenendo presso di lui la residenza anagrafica.

Dispositivo

Per questi motivi, per il periodo compreso tra il mese di luglio 2011 e il mese

di settembre 2014, sarebbe applicabile, ai fini dell’imposizione alla fonte, la

tabella B e non la tabella A.

G. Con le proprie

osservazioni del 4 dicembre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte postula,

in via principale, la reiezione del gravame e la conferma degli importi

rettificati per gli anni 2010-2014; in via subordinata, di ritornare l’incarto

per ulteriori accertamenti nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse aderire

alle motivazioni del ricorrente. A suo giudizio, l’asserita situazione

famigliare, così com’è stata esposta dal contribuente, non sarebbe suffragata

da alcun documento probatorio. Richiama inoltre i questionari dei dipendenti

che riguardano i periodi fiscali in questione, in cui lo stesso insorgente

avrebbe più volte dichiarato di essere separato dalla moglie.

Diritto

1. 1.1.

Sono

soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività

lucrativa dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli

stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;

analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,

esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,

l’art. 91 LIFD).

L’imposta è

prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Giusta

gli art. 136 LIFD e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione

imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni

informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della

riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 123 – 129 LIFD e 196 – 203 LT

sono applicabili per analogia.

Va al proposito ricordato

che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla

fonte”, che permette di accertare la situazione personale del lavoratore,

quest’ultimo s’impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un

nuovo questionario.

1.3.

Secondo gli art. 210 cpv.

1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il

contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere

dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che

segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e

all’estensione dell’assoggettamento [cfr. anche Direttiva n. 1, Imposizione

alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (art. 104-114

LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2010, p. 20; Direttiva n. 1,

Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio

(art. 104-114 LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p.

20].

Gli art. 211 LT e 138 LIFD

prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato

oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione

lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del

debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre

che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione

imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2). Va da sé

che, in seguito al controllo del corretto adempimento degli obblighi cui è

tenuto il datore di lavoro, è possibile non solo che l’autorità fiscale debba

chiedere un pagamento degli arretrati ma anche che debba restituire

un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato una trattenuta troppo elevata

(art. 138 cpv. 2 LIFD; art. 211 cpv. 2 LT). Il diritto, per l’autorità fiscale,

di chiedere la restituzione delle imposte non trattenute o trattenute in misura

insufficiente, così come l’obbligo di restituire un’eventuale eccedenza, si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (decisione CDT n.

80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).

Contro una decisione in

materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio

delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo è poi data facoltà

di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera (art. 212 LT e

139 cpv. 2 LIFD).

1.4.

L’imposta alla fonte è

prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1°

gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto interessa la

fattispecie in esame, la tabella A, si riferisce a contribuenti celibi/nubili,

divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in unione

domestica con figli o persone a carico, mentre la tabella B riguarda

contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non svolge

attività lucrativa (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p.

11; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 13).

La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle indicazioni

contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario per dipendenti

assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e

che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal

1° gennaio 2010, p. 12; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 -

Versione I.I, p. 13).

2. Nel caso in esame il

ricorrente contesta l’aliquota applicata dall’Ufficio delle imposte alla fonte.

2.1.

RI 1, alle dipendenze

della __________ (anche) nel periodo fiscale litigioso, è titolare di un

permesso G ed è residente a __________ (__________), Comune fiscale di

frontiera (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p. 28;

Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 27).

Egli è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla fonte per il reddito

conseguito (attività lucrativa dipendente). Nei questionari per i dipendenti

assoggettati all’imposta alla fonte inerenti agli anni 2010-2014, l’insorgente

ha sempre indicato di essere separato di fatto (cfr. i relativi questionari nell’incarto

fiscale). Egli non ha mai notificato alcun cambiamento in merito al suo stato

civile alla sua datrice di lavoro (in particolare mediante un nuovo

questionario). Di conseguenza, quest’ultima avrebbe dovuto applicare la tabella

A, applicabile ai contribuenti separati legalmente o di fatto (cfr. consid.

1.4. della presente decisione), invece di applicare la tabella B (per i

contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non esercita

attività lucrativa) per il periodo fiscale in questione. A ragione l’Ufficio

delle imposte alla fonte, in applicazione degli art. 211 cpv. 1 1ª frase LT e

138 cpv. 1 1ª frase LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della __________

a favore del fisco (quantificata in fr. 13'546.10), avendo per il dipendente RI

1 applicato erroneamente la tabella B, con aliquote a lui più favorevoli,

anziché la tabella A, operando in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta.

La datrice di lavoro, dal canto suo, ha verosimilmente esercitato il diritto di

regresso nei confronti dell’insorgente giusta l’art. 211 cpv. 1 2ª frase LT e l’art.

138 cpv. 1 2ª frase LT.

2.2.

In simili circostanze, la

decisione qui impugnata non presta il fianco a critiche.

D’altra parte, non può

soccorrere la tesi del ricorrente nemmeno la “dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede, da cui emerge soltanto che RI

1 dichiara che “(…) la di lui moglie __________ nata a __________ il __________,

residente presso il dichiarante dal 04.07.2011, pur mantenendo la residenza

anagrafica di fatto la stessa ha lasciato l’abitazione dal settembre 2014”

(cfr., al proposito, documento, in originale, allegato al presente ricorso). A

prescindere dal fatto che trattasi di una mera dichiarazione di parte, resa alla

presenza di un funzionario incaricato dal sindaco di __________ (__________), che

non è atta a suffragare la tesi secondo la quale sua moglie ha convissuto con

lui in quel periodo, occorre in ogni caso ricordare al contribuente che il

lavoratore è tenuto a notificare al proprio datore di lavoro qualsiasi

cambiamento della sua situazione personale/famigliare, (tra cui anche il suo

stato civile), mediante l’allestimento di un nuovo questionario per dipendenti

assoggettati all’imposta alla fonte (cfr. consid. 1.2. della presente

decisione). Ciò che in concreto non è stato fatto.

3. Il ricorso del

contribuente deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: