80.2015.244
Imposta alla fonte: ritenuta insufficiente, contribuente separato cui è stata applicata l’aliquota per coniugati
17 ottobre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.244
Lugano
17 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente),
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 novembre 2015 contro la decisione del 2 ottobre 2015 in materia di imposte
alla fonte 2010-2014.
Fatti
A. Nell’ambito di una
verifica avvenuta il 21 e 22 luglio 2015 presso la __________, __________, l’ispettorato
fiscale ha rilevato alcune irregolarità sulla trattenuta delle imposte alla
fonte, tra cui quella del dipendente RI 1, residente a __________ (__________).
Il medesimo, separato di fatto dalla moglie (cfr., al proposito, i questionari
per i dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte agli atti), era stato
erroneamente tassato con le aliquote di coniugato con coniuge senza attività
lucrativa anziché di persona sola per gli anni 2010-2014.
B. Sulla scorta del
rapporto di revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 (inc. n. __________),
con decisione di medesima data, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha disposto nei
confronti della __________ una ripresa a favore del fisco per gli anni
2010-2014. Per quanto concerne il dipendente RI 1 ha rettificato la sua
tassazione, conformemente alla tabella A per gli anni 2010-2013 e alla tabella
A0 per l’anno 2014 (persona sola).
C. Con decisione del 22
settembre 2015 l’Ufficio delle imposte alla fonte, su richiesta di RI 1, gli ha
notificato il dettaglio riguardante il recupero d’imposta intimato alla sua
datrice di lavoro il 27 luglio 2015, da cui emerge che quest’ultima è tenuta a riversare
l’importo di fr. 13'546.10 sul suo stipendio assoggettato alla fonte per gli
anni 2010-2014.
D. Il contribuente ha
Considerandi
impugnato la suddetta decisione, con scritto del 29 settembre 2015, postulando
l’applicazione della tabella B. Ha in particolare sostenuto che, nel periodo
fiscale 2010-2014, la sua situazione famigliare non avrebbe subito mutamenti. Sua
moglie, __________, sarebbe rimasta a vivere presso la sua abitazione di __________
e sarebbe rimasta a suo carico nonostante asserite vicissitudini famigliari. A
comprova di ciò, ha prodotto copia del certificato di stato di famiglia del 1°
agosto 2014.
E. Con decisione del 2
ottobre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte – richiamando il rapporto di
revisione dell’ispettorato del 27 luglio 2015 e la sua decisione del 22 settembre
2015.
– ha respinto il surriferito gravame. Ha ritenuto che nel caso in esame,
in considerazione della separazione dalla moglie, sarebbe applicabile la
tabella A per gli anni 2010-2014. Ha contestualmente stabilito che, con
riferimento al suo stipendio assoggettato alla fonte per i predetti anni, la __________
è tenuta a riversare all’Ufficio delle imposte alla fonte complessivi fr.
13'546.10, riservato il regresso del debitore verso il contribuente in
applicazione dell’art. 211 cpv. 1 LT.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di annullare la
decisione del 2 ottobre 2015 e di retrocedere gli atti all’Ufficio delle
imposte alla fonte per stabilire l’effettivo importo dovuto. Contesta le
argomentazioni addotte nella decisione impugnata, asserendo che dal mese di
novembre 2001 si sarebbe separato dalla moglie __________ (__________), ma che
dal 4 luglio 2011 quest’ultima sarebbe tornata a convivere con lui, circostanza
comprovata sia dallo “Stato di famiglia” prodotto in sede di reclamo, sia dalla
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede. Evidenzia
altresì che nel mese di settembre 2014 sua moglie, a causa di litigi,
discussioni, contrasti e reciproci rimproveri, avrebbe deciso di abbandonare
l’abitazione coniugale, pur mantenendo presso di lui la residenza anagrafica.
Dispositivo
Per questi motivi, per il periodo compreso tra il mese di luglio 2011 e il mese
di settembre 2014, sarebbe applicabile, ai fini dell’imposizione alla fonte, la
tabella B e non la tabella A.
G. Con le proprie
osservazioni del 4 dicembre 2015, l’Ufficio delle imposte alla fonte postula,
in via principale, la reiezione del gravame e la conferma degli importi
rettificati per gli anni 2010-2014; in via subordinata, di ritornare l’incarto
per ulteriori accertamenti nell’ipotesi in cui questa Corte dovesse aderire
alle motivazioni del ricorrente. A suo giudizio, l’asserita situazione
famigliare, così com’è stata esposta dal contribuente, non sarebbe suffragata
da alcun documento probatorio. Richiama inoltre i questionari dei dipendenti
che riguardano i periodi fiscali in questione, in cui lo stesso insorgente
avrebbe più volte dichiarato di essere separato dalla moglie.
Diritto
1. 1.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera,
esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,
l’art. 91 LIFD).
L’imposta è
prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Giusta
gli art. 136 LIFD e 209 LT, il contribuente e il debitore della prestazione
imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni
informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della
riscossione dell’imposta alla fonte. Gli articoli 123 – 129 LIFD e 196 – 203 LT
sono applicabili per analogia.
Va al proposito ricordato
che mediante il “Questionario per dipendenti assoggettati all’imposta alla
fonte”, che permette di accertare la situazione personale del lavoratore,
quest’ultimo s’impegna a notificare al datore di lavoro ogni cambiamento con un
nuovo questionario.
1.3.
Secondo gli art. 210 cpv.
1 LT e 137 cpv. 1 LIFD, in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il
contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere
dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che
segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e
all’estensione dell’assoggettamento [cfr. anche Direttiva n. 1, Imposizione
alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (art. 104-114
LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2010, p. 20; Direttiva n. 1,
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
(art. 104-114 LT e 83-89 LIFD), valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p.
20].
Gli art. 211 LT e 138 LIFD
prevedono invece che se il debitore della prestazione imponibile non ha operato
oppure ha operato solo in parte la ritenuta d’imposta, l’autorità di tassazione
lo obbliga a versare l’imposta trattenuta. Rimane salvo il regresso del
debitore nei confronti del contribuente (cpv. 1). Le norme dispongono inoltre
che, se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione
imponibile deve restituire la differenza al contribuente (cpv. 2). Va da sé
che, in seguito al controllo del corretto adempimento degli obblighi cui è
tenuto il datore di lavoro, è possibile non solo che l’autorità fiscale debba
chiedere un pagamento degli arretrati ma anche che debba restituire
un’eventuale eccedenza, se il debitore ha operato una trattenuta troppo elevata
(art. 138 cpv. 2 LIFD; art. 211 cpv. 2 LT). Il diritto, per l’autorità fiscale,
di chiedere la restituzione delle imposte non trattenute o trattenute in misura
insufficiente, così come l’obbligo di restituire un’eventuale eccedenza, si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (decisione CDT n.
80.1997.130 dell’8 ottobre 1997).
Contro una decisione in
materia di imposte alla fonte, è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio
delle imposte alla fonte; avverso la decisione sul reclamo è poi data facoltà
di ricorso, nel termine di 30 giorni, dinanzi a questa Camera (art. 212 LT e
139 cpv. 2 LIFD).
1.4.
L’imposta alla fonte è
prelevata in applicazione di diverse tabelle, le quali con effetto dal 1°
gennaio 2014, sono state uniformate a livello svizzero. Per quanto interessa la
fattispecie in esame, la tabella A, si riferisce a contribuenti celibi/nubili,
divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in unione
domestica con figli o persone a carico, mentre la tabella B riguarda
contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non svolge
attività lucrativa (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p.
11; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 13).
La scelta della tabella applicabile va attuata in base alle indicazioni
contenute nel questionario ufficiale, e meglio nel “Questionario per dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte”, che deve essere compilato dal lavoratore e
che viene conservato dal datore di lavoro (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal
1° gennaio 2010, p. 12; Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 -
Versione I.I, p. 13).
2. Nel caso in esame il
ricorrente contesta l’aliquota applicata dall’Ufficio delle imposte alla fonte.
2.1.
RI 1, alle dipendenze
della __________ (anche) nel periodo fiscale litigioso, è titolare di un
permesso G ed è residente a __________ (__________), Comune fiscale di
frontiera (Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2010, p. 28;
Direttiva n. 1, op. cit., valida dal 1° gennaio 2014 - Versione I.I, p. 27).
Egli è dunque assoggettato alla trattenuta d’imposta alla fonte per il reddito
conseguito (attività lucrativa dipendente). Nei questionari per i dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte inerenti agli anni 2010-2014, l’insorgente
ha sempre indicato di essere separato di fatto (cfr. i relativi questionari nell’incarto
fiscale). Egli non ha mai notificato alcun cambiamento in merito al suo stato
civile alla sua datrice di lavoro (in particolare mediante un nuovo
questionario). Di conseguenza, quest’ultima avrebbe dovuto applicare la tabella
A, applicabile ai contribuenti separati legalmente o di fatto (cfr. consid.
1.4. della presente decisione), invece di applicare la tabella B (per i
contribuenti coniugati/partner registrati con il coniuge che non esercita
attività lucrativa) per il periodo fiscale in questione. A ragione l’Ufficio
delle imposte alla fonte, in applicazione degli art. 211 cpv. 1 1ª frase LT e
138 cpv. 1 1ª frase LIFD, ha disposto una ripresa nei confronti della __________
a favore del fisco (quantificata in fr. 13'546.10), avendo per il dipendente RI
1 applicato erroneamente la tabella B, con aliquote a lui più favorevoli,
anziché la tabella A, operando in tal modo solo in parte la ritenuta d’imposta.
La datrice di lavoro, dal canto suo, ha verosimilmente esercitato il diritto di
regresso nei confronti dell’insorgente giusta l’art. 211 cpv. 1 2ª frase LT e l’art.
138 cpv. 1 2ª frase LT.
2.2.
In simili circostanze, la
decisione qui impugnata non presta il fianco a critiche.
D’altra parte, non può
soccorrere la tesi del ricorrente nemmeno la “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà” prodotta in questa sede, da cui emerge soltanto che RI
1 dichiara che “(…) la di lui moglie __________ nata a __________ il __________,
residente presso il dichiarante dal 04.07.2011, pur mantenendo la residenza
anagrafica di fatto la stessa ha lasciato l’abitazione dal settembre 2014”
(cfr., al proposito, documento, in originale, allegato al presente ricorso). A
prescindere dal fatto che trattasi di una mera dichiarazione di parte, resa alla
presenza di un funzionario incaricato dal sindaco di __________ (__________), che
non è atta a suffragare la tesi secondo la quale sua moglie ha convissuto con
lui in quel periodo, occorre in ogni caso ricordare al contribuente che il
lavoratore è tenuto a notificare al proprio datore di lavoro qualsiasi
cambiamento della sua situazione personale/famigliare, (tra cui anche il suo
stato civile), mediante l’allestimento di un nuovo questionario per dipendenti
assoggettati all’imposta alla fonte (cfr. consid. 1.2. della presente
decisione). Ciò che in concreto non è stato fatto.
3. Il ricorso del
contribuente deve conseguentemente essere respinto. Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: