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Decisione

80.2015.246

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, impiegato di banca che frequenta corsi per conseguire il diploma di economista bancario AKAD, rinvio degli atti

22 dicembre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe __________,

domiciliato a __________, impiegato di banca presso __________, __________, ha

ottenuto il 15 ottobre 2014 un diploma, riconosciuto a livello federale, di “Economista

bancario dipl. SSS”, rilasciato dall’AKAD Scuola Specializzata Superiore di

Banca e Finanza SA.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2014, il contribuente, per quanto qui interessa, ha chiesto in

deduzione spese professionali, segnatamente spese di trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro (veicolo privato) per complessivi fr. 2'156.–, spese

supplementari per doppia economia domestica (pasto principale fuori casa) per

un ammontare di fr. 3'200.– e spese di perfezionamento e riqualificazione professionale

(spese di perfezionamento connesse con l’attività professionale) per un importo

complessivo di fr. 2'075.–.

C. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 26 agosto 2015, l’RS

1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 60’000.– per l’IC e in fr.

67'200.– per l’IFD.

L’autorità fiscale ha ammesso

le postulate spese di trasporto (“veicolo privato”) limitatamente all’importo

di fr. 2'094.– [Distanza luogo di lavoro-domicilio rettificata secondo i km.

effettivi (13.60 km). Le spese di trasporto inerenti la formazione a Vezia non

sono ammesse in deduzione]. Ha, per contro, negato sia la deduzione delle spese

per pasto fuori casa [Deduzione non concessa; l’esigua distanza dal luogo di

lavoro permette di consumare un pasto principale a domicilio], sia la deduzione

delle spese di perfezionamento [Le spese di formazione non sono ammesse in

deduzione].

D. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 24 settembre 2015, contestando

anzitutto la mancata deduzione del pasto principale fuori casa. Ha al riguardo

sostenuto che la sua attività lavorativa “mi impone una flessibilità verso i

miei clienti. Ciò comporta una scarsa possibilità di pianificazione della pausa

pranzo a livello di durata ed orari, inoltre quest’ultimi devono essere concordati

con gli altri colleghi per la copertura telefonica dell’ufficio. Per tale

motivo mi viene richiesto di essere reperibile in tempi brevi anche nella

fascia oraria che va dalle 12.00 alle 14.00. Tale contesto non mi permette di

recarmi al domicilio per il pranzo. Nella richiesta di deduzione sono inoltre

presenti i pasti fuori casa durante i giorni di formazione svolti presso il

centro studi bancari a Vezia. Per ovvie ragioni in questi giorni è impossibile

un rientro al domicilio nella pausa pranzo”. Ha poi contestato la mancata

deduzione delle spese di perfezionamento, affermando che si tratterebbe “di una

formazione svolta dal 2011 al 2014 (vedi certificato allegato) sostenuta nella

ragione del 25% da parte del contribuente. La cifra in questione, per l’anno

2014, si attesta a CHF 2'075.–“.

L’autorità di tassazione,

con decisione del 7 ottobre 2015, ha respinto il gravame, con la seguente

motivazione:

Reclamo deciso come a calcolo dell’imponibile: a norma

di legge e giurisprudenza è prevista la deduzione per i pasti consumati fuori

casa se il contribuente non può rientrare a domicilio, causa notevole distanza

e orari sfavorevoli. La distanza è esigua e permette il rientro. L’orario di

lavoro, scelto concordato con il datore di lavoro, non è un impedimento al

rientro, irrilevante la scelta del contribuente di rientrare. La deduzione per

i pasti presi fuori casa non può di conseguenza essere accordata. Pure a norma

di legge e giurisprudenza del tribunale fiscale sono deducibili le spese di

perfezionamento per essere in grado di svolgere la professione. Il

conseguimento di un successivo diploma è da considerarsi ulteriore formazione e

i relativi costi non sono deducibili. Non si tratta infatti di un semplice

approfondimento nell’ambito professionale appresa, rispettivamente esercitata,

quanto piuttosto di una nuova formazione. Le spese per la formazione non sono

di conseguenza deducibili.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 evidenzia, con riferimento alla

deduzione per pasto principale fuori casa, che l’orario di apertura della

filiale in cui esercita la sua attività lavorativa è previsto alle ore 9:00,

mentre quello di chiusura alle ore 16:30, fascia oraria in cui egli è tenuto a

garantire la massima flessibilità verso i suoi clienti. Per questo motivo sarebbe

difficile pianificare con regolarità gli orari quotidiani di lavoro e tornare

al proprio domicilio per il pranzo, considerato inoltre che nel 2014 la sua

convivente ha svolto un’attività lavorativa a tempo parziale. Per quanto

concerne invece le spese di perfezionamento ritiene di aver apportato

sufficienti prove. Afferma in particolare che si tratterebbe di un perfezionamento

concordato con il suo datore di lavoro, che gli permetterà sia di mantenere il

posto di lavoro, sia di “crescere professionalmente”. A suo dire sarebbe poi

lacunosa la motivazione espressa dall’autorità fiscale, rilevando parimenti che

nei periodi fiscali precedenti tali spese sarebbero state comunque riconosciute.

Rettifica infine i costi di formazione da lui sostenuti da fr. 2'075.– a fr.

1'037.50, cui si dovrebbero aggiungere le spese di trasporto pari a fr. 1'260.–

(“45 km x 2 x 20 gg x 0.65 = 1'260.–“) e le spese per i pasti fuori casa (“CHF

15 x 20 gg = CHF 300.–“), per un ammontare di complessivi fr. 2'597.50.

Diritto

1. 1.1.

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d LT e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso porti sul periodo fiscale 2014 e che non esiste alcuna disposizione

di diritto transitorio che preveda una soluzione differente (cfr. sentenza TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.; sentenza TF n.2C_660/2014 del

6 luglio 2015 consid. 5.).

1.2.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal

reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Dal chiaro tenore letterale

della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 del decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2014, del 23 dicembre 2013). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese

professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta

ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza

federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b

LIFD).

1.4.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza TF n.2C_1073/2013 del 25 giugno

2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

3.

3.1.

Venendo al caso in esame, dall’incarto

fiscale 2014 emerge solamente che RI 1, dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre

2014, ha esercitato la sua attività lavorativa come impiegato di banca presso __________

di __________, con un’occupazione a tempo parziale nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2014. Il contribuente, come visto in narrativa,

ha conseguito, il 15 ottobre 2014, un diploma di “Economista bancario dipl.

SSS”, rilasciato dall’AKAD Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza

SA, riconosciuto a livello federale, avendo frequentato il ciclo di formazione

triennale parallelo all’attività professionale presso la citata scuola (dal 1°

settembre 2011 al 1° agosto 2014). Nel periodo fiscale in discussione, i costi

del corso sono stati quantificati in complessivi fr. 4'150.–, di cui fr. 3’112.50

a carico del datore di lavoro e fr. 1'037.50 a carico del contribuente (cfr.

doc. 1c annesso al presente ricorso).

3.2

Dalla documentazione

reperibile su internet si evince che per conseguire un diploma di economista

bancario (dipl. SSS) occorre seguire una formazione a tempo parziale (un giorno

alla settimana) sull’arco di tre anni, parallelamente all’attività professionale,

orientata alla pratica e promossa dall’Associazione svizzera dei banchieri.

Questa formazione sostituisce i corsi di preparazione agli esami federali di

professione e agli esami federali superiori in economia bancaria. L’economista

bancario dipl. SSS viene considerato come generalista in ambito bancario,

capace di una consulenza ad alto livello, che può operare in questo settore con

solide competenze di natura pratica. La formazione è in particolar modo

orientata verso la pratica e si fonda su standard qualitativi elevati e omogenei

per l’intero territorio svizzero. L’attività professionale dell’economista bancario

dipl. SSS ingloba contatti diretti con la clientela costituita da privati,

professionisti indipendenti, dirigenti di PMI e di grandi aziende (Front

Office) e anche mansioni in seno a servizi interni dell’istituto bancario

(Middle Office e Back Office) [cfr., per ulteriori dettagli, www.orientamento.ch].

3.3

Come visto, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, per valutare se il diploma conseguito

dal ricorrente nel 2014 sia da considerarsi di perfezionamento o no, occorre

vagliare la sua situazione personale. Dagli atti su cui si è basata la

decisione dell’Ufficio di tassazione è impossibile stabilire, in particolar modo,

quale sia la formazione iniziale/di base (impiegato di commercio o altro?)

dell’insorgente, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere il nuovo

percorso formativo di economista bancario dipl. SSS e la sua carriera professionale

in seno all’__________ (suo datore di lavoro) prima e dopo il conseguimento del

diploma in questione. In assenza di documentazione attestante tali aspetti, questa

Corte non può esprimersi sulle spese chieste in deduzione dall’insorgente a

titolo di spese di perfezionamento. In simili circostanze, appare quindi opportuno

retrocedere gli atti all’autorità fiscale affinché si pronunci nuovamente sulla

deducibilità delle postulate spese di perfezionamento e sulla loro eventuale entità,

in base alle informazioni e ai principi giurisprudenziali suesposti, non senza

prima aver impartito un congruo termine al ricorrente per produrre la documentazione

necessaria (come ad esempio, curriculum vitae, diplomi, attestati

rilasciati dal proprio datore di lavoro, fatture, ecc.) comprovante la sua situazione

personale, come esatto dal Tribunale federale. Qualora la deduzione per spese

di perfezionamento dovesse essere riconosciuta, occorre esaminare un’eventuale

deduzione per le spese di trasferta (dal domicilio fino alla scuola) e per le

spese dei pasti fuori casa, spese che l’insorgente deve in ogni caso comprovare.

4.

4.1.

Il ricorrente censura

inoltre la mancata deduzione dell’importo totale di fr. 3'200.– per spese di

doppia economia domestica, giustificandole con gli orari lavorativi, sostenendo

in particolare che le richieste di appuntamento da parte dei suoi clienti sono

nella fascia oraria tra le ore 11:30 e le ore 14:00. A suo dire, sarebbe dunque

difficile pianificare con regolarità i suoi orari quotidiani di lavoro e quindi

di recarsi al proprio domicilio per pranzare, adducendo parimenti che, nel 2014,

la sua convivente svolgeva anch’essa un’attività a tempo parziale.

4.2

Secondo gli

articoli 25 cpv. 1 lett. b LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD sono

deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie

per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni.

Per l’imposta cantonale, sono

considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al

contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da

quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività

professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di

rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2014). Se il contribuente

rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa

ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i

pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr. art. 4 cpv. 2 lett.

a del decreto esecutivo citato). Se i pasti sono in parte o totalmente

consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo

per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la

riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna

spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art.

4.

cpv. 3 del decreto esecutivo citato).

Per l’imposta federale

diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo

di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la

pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle

spese professionali del 10 febbraio 1993). Per il periodo fiscale 2014 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice dell’Ordinanza citata). Se per ridurre il

prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in

contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un

ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa

soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50

il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna deduzione è ammessa, data la

mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità

fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’Ordinanza citata).

4.3

La ragione per la quale l’autorità fiscale ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il

pasto fuori casa è l’esigua distanza tra il domicilio di __________ e il luogo

di lavoro di __________, che gli permetterebbe di rientrare al proprio domicilio.

A suo giudizio, inoltre, “L’orario di lavoro, scelto o concordato con il datore

di lavoro, non è un impedimento al rientro, irrilevante la scelta del

contribuente di non rientrare”.

Dalla consultazione dei

siti internet che consentono di stabilire percorsi e distanze (cfr., per

esempio, www.viamichelin.ch), risulta effettivamente che la distanza tra __________

(domicilio) e __________ (luogo di lavoro) è di tre chilometri, come indicato

dal contribuente nella sua dichiarazione d’imposta 2014. L’autorità fiscale ha addirittura

aumentato questa distanza a 3,4 km (consultando nondimeno un altro sito

internet). Oltre alla lunghezza del percorso entrano tuttavia in considerazione

anche altri motivi, ed in particolare gli orari di lavoro e soprattutto la durata

della pausa di mezzogiorno. A tale proposito, secondo l’opinione della

dottrina, una pausa di un’ora rappresenta ancora un lasso di tempo ragionevole

per permettere al contribuente di rincasare e cucinare il pranzo, soprattutto

se la distanza tra domicilio e posto di lavoro è minima (Locher, Kommentar zum DBG,

Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 18 ad art. 26 LIFD, p. 651). Altri

elementi da tenere in considerazione sono i tempi di percorrenza del tragitto

da e per il luogo di domicilio, inevitabilmente influenzati dai sempre più

frequenti ingorghi stradali. Non invece l’asserito peggioramento della qualità

di vita per chi deve rincasare sul mezzogiorno, dal momento che la necessità di una spesa professionale non va misurata in base alla

comodità, ma piuttosto in funzione della sua relazione con l’acquisizione del

reddito, chiedendosi in particolare se non sia ragionevolmente esigibile che il

contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza n.2A.60/1998

del 27 maggio 1999, in: ASA 69 p. 872, consid. 2b).

4.4

L’insorgente, in questa

sede, sostiene quanto segue:

La

filiale del mio datore di lavoro presso la quale svolgo la mia attività lavorativa

prevede orari di apertura (e quindi di servizio alla clientela) dalle 09.00 alle

16.30

In tale orario devo poter garantire ai miei clienti la massima flessibilità.

In particolare le richieste d’appuntamento, per ovvi motivi dovuti ai loro

orari di lavoro, vanno dalle 11.30 alle 14. Per tale ragione mi risulta

difficile pianificare con regolarità i miei orari quotidiani di lavoro e quindi

di recarmi al luogo di domicilio per pranzare. Da considerare inoltre che

durante il 2014 la mia convivente svolgeva anch’essa un’attività lavorativa a

tempo parziale (50%).

A parte queste poche

informazioni, non si conoscono, nel dettaglio, gli orari di lavoro del

ricorrente. In particolare non è dato sapere quali siano i termini del

contratto di lavoro, se e in che misura il dipendente può usufruire di un

orario flessibile e quale sia la durata effettiva della pausa di mezzogiorno (per

valutare se può rincasare e cucinare il pranzo). Neppure sono disponibili informazioni

precise e documentate in merito all’effettivo numero di appuntamenti con

clienti nell’orario indicato dall’insorgente (11.30-14.00).

Anche a questo riguardo si

giustifica di rinviare gli atti all’RS 1, affinché addotti una nuova decisione,

dopo aver verificato, in contraddittorio con RI 1, questi aspetti decisivi,

tenendo comunque presente il fatto che egli, nel periodo fiscale litigioso, ha

svolto la sua attività lavorativa anche a tempo parziale (dal 1° gennaio 2014

al 31 maggio 2014).

5.

Alla luce di quanto

sopra esposto, la decisione su reclamo del 7 ottobre 2015 è annullata ai sensi

dei precedenti considerandi e gli atti sono rinviati all’RS 1 per ulteriori

accertamenti e per nuova decisione. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a

porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 7 ottobre 2015 è annullata e gli atti

sono rinviati all’RS 1 per ulteriori accertamenti e per nuova decisione ai

sensi della presente decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: