80.2015.25
Assoggettamento: tassazione dei coniugi, partenza del marito per l’estero, onere della prova della costituzione di un nuovo domicilio, calcolo dell’imposta della moglie in caso di riconoscimento del t
3 marzo 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.25
80.2015.26
Lugano
3 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 febbraio 2015 contro la decisione del 5 gennaio 2015 in materia di IC e
IFD 2012.
Fatti
A. RI 1 è coniugata dal
1980 con RI 2, con il quale ha stabilito il proprio domicilio a __________ (__________).
Il 31 ottobre 2010 il
marito ha annunciato la sua partenza per __________. Così richiesto, l’Ufficio
di tassazione di Lugano Città gli ha rilasciato un’attestazione, nella quale
certifica che lo stesso è stato soggetto fiscale illimitatamente imponibile per
il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2010.
B. Nella dichiarazione fiscale
2012, la moglie RI 1 esponeva un reddito immobiliare di fr. 72'150.– e una
sostanza imponibile di fr. 1'313'429.–.
Con lettera del 9 maggio
2014, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla moglie,
chiedendole le seguenti informazioni:
Ø con la partenza del marito per __________, la
situazione famigliare da considerare è quella di coniugati oppure esiste
separazione tra i coniugi;
Ø in caso di regime matrimoniale è necessario aggiungere
gli elementi di reddito e sostanza del coniuge all’estero ai fini dell’aliquota
ed è pertanto necessario produrre documentazione e indicazioni a sostegno degli
ammontari esteri;
Ø in caso di regime di separazione è necessario
comunicare eventuali alimenti percepiti o altre fonti di reddito;
Ø nell’anno 2012 risulta essere stato immatricolato un
veicolo __________, è pertanto necessario comunicare le modalità di acquisto,
segnatamente la provenienza dei capitali che ne hanno permesso l’acquisto.
C. L’allora
rappresentante dei contribuenti, la fiduciaria __________ SA, comunicava con
scritto del 19 maggio 2014 che in seguito al trasferimento di RI 2 a __________,
i contribuenti avevano “deciso di vivere separati di fatto senza decisione
giudiziaria”. Il marito si è inoltre impegnato a garantire alla moglie i fondi
necessari per mantenere lo stesso stile di vita. L’__________, immatricolata a
nome della moglie, è stata acquistata dal marito.
D. Notificando
a RI 1 la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 5 giugno 2014, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 142'200.–
per l’IC e in fr. 151'000.– per l’IFD.
Rispetto
alla dichiarazione inoltrata, l’autorità aveva aggiunto un reddito d’altra
fonte di fr. 90'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di
“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per
insufficienza di disponibilità finanziaria”.
E. La contribuente,
rappresentata da RA 1, contestava l’imposizione di altri redditi oltre a quanto
dichiarato.
L’autorità fiscale, con
scritto del 26 novembre 2014, invitava la contribuente a presentare l’estratto
patrimoniale di __________, la destinazione data ai capitali della __________,
così come il dettaglio e la movimentazione bancaria a comprova degli aiuti finanziari
del marito.
Il fiduciario rispondeva
con lettera del 15 dicembre 2014, limitandosi ad osservare che il versamento
della __________ era destinato a favore del marito e che non vi era stata
alcuna movimentazione bancaria. Allegava inoltre l’estratto patrimoniale __________
al 31 dicembre 2012.
F. L’autorità di
tassazione, con decisione del 5 gennaio 2015, respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
Considerato che alle questioni
poste dall’autorità fiscale la contribuente od i suoi rappresentanti hanno
fornito risposte generiche, scarsamente o per nulla documentate ed in
determinate tematiche contraddittorie, l’autorità di tassazione decide di
respingere il presente reclamo e confermare la decisione di prima istanza.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati
da RA 1, contestano l’esposizione di “altri redditi” e chiedono inoltre di poter
beneficiare dell’aliquota per coniugati. Contrariamente a quanto sostenuto nel
corso della procedura di tassazione, i ricorrenti negano l’esistenza di una separazione
di fatto. La lontananza del marito sarebbe esclusivamente dovuta a ragioni
professionali e lo stesso rientrerebbe sovente in __________, mentre la moglie
si recherebbe sovente a __________. Ritengono inoltre che l’attuale obbligata
“separazione di fatto” sarebbe provvisoria “perché per raggiunti limiti di età
il marito cesserà a breve l’attività professionale e rientrerà in famiglia”.
H. Nelle proprie
osservazioni del 9 febbraio 2015, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame. A suo dire deve anzitutto essere confermata l’imposizione
di un reddito d’altra fonte in mancanza di ogni documentazione a comprova della
reale situazione famigliare e della provenienza dei mezzi necessari per il
sostentamento della moglie. Deve inoltre essere confermata la separazione di
fatto dei coniugi, così come peraltro esplicitamente ammessa nel corso della
procedura di tassazione.
I. All’udienza del 29
aprile 2015, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. I
ricorrenti hanno ribadito di vivere tuttora in regime coniugale, malgrado il marito
risieda a __________ per ragioni lavorative, mentre l’autorità di tassazione ha
nuovamente posto l’accento sulle incongruenze con quanto affermato nel corso
della procedura.
L. Con lettera del 7
maggio 2015, il rappresentante dei contribuenti ha confermato il ricorso. Ha in
particolare ribadito che il marito, sulla base dell’accordo di “separazione di
fatto senza decisione giudiziaria” sottoscritto dai coniugi il 15 dicembre
2010, ha sempre provveduto a fornire alla moglie i fondi necessari per mantenere
il precedente stile di vita compatibilmente con le sue possibilità finanziarie.
M. Il 30 settembre 2015
anche la moglie RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 9 cpv. 1
LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente
o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.
Dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità
giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il Tribunale federale
ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di
massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati
congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9
LIFD, p. 136; Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das
Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition
des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; v. anche DTF
110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).
1.2.
In caso di divorzio o di
separazione legale o di fatto, per contro, ogni coniuge è tassato
individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza
sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del
16 settembre 1992; RS 642.117.1).
Secondo la
Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21
dicembre 2010, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente
dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:
- assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione
domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art.
23 CC);
- non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il
mantenimento;
- in pubblico la coppia non si presenta più unita;
- la separazione deve essere duratura (almeno un
anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.
1.3.
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento
delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,
p. 189).
2. Venendo al caso in
esame, la situazione familiare ed economica dei coniugi __________ è tutt’altro
che chiara.
Come esposto in narrativa,
RI 2 ha annunciato la sua partenza per __________ il 31 ottobre 2010, mentre la
moglie RI 1 è rimasta domiciliata a __________. Il 25 febbraio 2011, così richiesto,
l’Ufficio di tassazione ha rilasciato ai coniugi un’attestazione scritta, certificando
l’assoggettamento illimitato del marito alle imposte comunali, cantonali e
federali per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2010. Con successiva
lettera del 9 maggio 2014 si è quindi rivolto direttamente alla moglie
chiedendole, allo scopo di definire le tassazioni 2010, 2011 e 2012, quale fosse
la situazione famigliare da considerare in seguito alla partenza del marito.
L’allora rappresentante della contribuente, la __________ SA, rispondeva con
lettera del 19 maggio 2014, spiegando che i coniugi avevano deciso di vivere “separati
di fatto senza decisione giudiziaria” e che il marito si era impegnato a
garantirle i fondi necessari per mantenere lo stesso stile di vita.
L’autorità di tassazione,
con separate decisioni del 5 giugno 2014, ha notificato a RI 1 le tassazioni
2010, 2011 e 2012, considerandola quale separata di fatto. Quest’ultima,
rappresentata da RA 1, ha impugnato la sola tassazione 2012 (l’unica che ha
aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 90'000.–) con reclamo
del 30 giugno 2014. Con il presente gravame, la ricorrente non si limita a
contestare l’aggiunta di altri redditi, ma chiede inoltre di poter beneficiare dell’aliquota
privilegiata riservata ai coniugi, contraddicendo quanto sostenuto nel corso
della procedura di tassazione. A suo dire, infatti, esisterebbe tutt’oggi una
comunione economica malgrado la “separazione di fatto” dovuta all’obbligo del
marito di risiedere a __________ per motivi professionali. Quest’ultimo rientrerebbe
sovente in Ticino e la separazione solo provvisoria “perché per raggiunti limiti
di età il marito cesserà a breve l’attività professionale e rientrerà in famiglia”.
Il 30 settembre 2015 anche
la ricorrente ha annunciato la sua partenza per __________.
3. 3.1.
Prima ancora
di esaminare l’esistenza di una comunione economica tra i coniugi, così come
sostenuta nel presente gravame, oppure di una vera e propria separazione di
fatto, così come supposta dall’autorità di tassazione in seguito alla risposta
dell’allora rappresentante __________ SA, occorre determinare se il marito abbia
effettivamente spostato il domicilio fiscale a __________ a contare dal 1°
novembre 2010.
3.2.
Il fatto che
un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio
domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale.
Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui
è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in
base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono
dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente.
Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza
soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in
considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013
Considerandi
II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
L’art. 3 cpv. 2 LIFD,
secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi
risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un
domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione
autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto
del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta
federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice
civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La
giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che
continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente
il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a
sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence
du domicile”). Non è quindi determinante quando il contribuente ha
annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato.
3.3
Se si trasferisce
all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta
fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero.
Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora
all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa
solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia
esentato (decisione TF n.2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005 II
103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso approccio
comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma civilistica
dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina semplice e
prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II
p. 92; v. anche Pedroli, Novità e
tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2013 p.
668).
In quest’ultima decisione,
i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di
principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di
tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv.
1.
LIFD). Come sottolineato nella citata sentenza del 4 maggio 2012, il
contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che
gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal
fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il
precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato
alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA
81.
p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisione TF n.
2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in: StR 66 p. 425).
3.4
Venendo alla fattispecie
in esame, il marito della ricorrente, imprenditore di startup e di
piccole e medie imprese internazionali, è responsabile, fra l’altro, della __________,
società di __________ che offre consulenza, competenze e finanziamenti durante
la fase di startup delle aziende. Negli atti dell’incarto fiscale si
trova inoltre una decisione delle autorità fiscali di __________, la __________,
che per l’anno 2012 assoggetta RI 2 al pagamento di un’imposta di 200 dollari
di __________, pari all’incirca a 150 franchi (da un semplice confronto della
tabella dei corsi medi mensili del 2012, allestita dall’Amministrazione federale
delle contribuzioni, risulta infatti che i tassi di cambio oscillavano da un
massimo di 0.763 a un minimo di 0.752).
Troppo poco per accertare
l’effettiva costituzione di un nuovo domicilio fiscale all’estero. In primo
luogo perché la decisione di tassazione prodotta (Notice of assessment
amended) riferisce unicamente di un reddito da attività lucrativa dipendente
(Income from employment), che in linea di principio è imponibile nello
Stato in cui l’attività è effettivamente svolta (cfr. art. 15 paragrafo 1 della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, entrata in
vigore il 1° agosto 2012, RS 0.672.968.91). In secondo luogo poiché il reddito
imponibile ammonta a soli 36'000 dollari di __________, pari all’incirca a
27'000 franchi, che appaiono già a prima vista insufficienti a garantire il
tenore di vita di RI 2, ove si pensi appena che nel corso dell’anno ha acquistato
un’__________ del valore di 90'000 franchi, che ha poi intestato alla moglie
(cfr. ricorso del 2 febbraio 2015, p. 2). Non può infine passare inosservato
che è stata prodotta unicamente la Notice of assessment amended, non invece
la prima decisione di tassazione (Notice of assessment original), né
tanto meno le motivazioni del suo importante emendamento (l’imposta è passata da
oltre 65'000 dollari ad appena 200 dollari di __________).
3.5
In simili circostanze, a
questa Camera non resta che rinviare gli atti all’autorità di tassazione perché
si determini sul domicilio fiscale di RI 2, dopo aver esperito i necessari accertamenti
indicati sopra, valutando l’insieme delle circostanze secondo il
criterio della verosimiglianza (cfr., al proposito, decisione CDT n.
80.2007.176
del 1° luglio 2009).
A tale
riguardo, allo stadio attuale della procedura, ci si limita a ribadire che non
è sufficiente provare lo scioglimento dei legami con l’ultimo domicilio, dove
peraltro il contribuente possiede ancora poggi diversi immobili. Finché
non controprova il fatto di aver costituito un nuovo domicilio a __________
continuerà ad essere tenuto a pagare l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale
(decisione TF n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA
60.
p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio
2004; cfr. anche Paschoud, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n.
80.2007.25
del 26 febbraio 2008).
4.
4.1.
Qualora il
marito avesse mantenuto il proprio domicilio di __________, la comunione
domestica tra i coniugi risulterebbe pacifica. Ma anche qualora
fosse resa verosimile l’esistenza di un nuovo domicilio a __________,
rispettivamente comprovata l’assenza di un domicilio in Svizzera, occorrerà
comunque partire dal principio che i coniugi __________ continuano a condurre
una vita in comune, in considerazione del fatto che la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione, che sottostà a precise condizioni cumulative (cfr. consid.
1.
), che nella presente fattispecie non sono tutte adempiute.
Nel gravame sono gli stessi
contribuenti che ammettono di avere mantenuto una comunione economica malgrado
la “separazione di fatto”, senza dimenticare inoltre che lo scorso 30 settembre
2015.
anche RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________. Seppur in
contraddizione con quanto sostenuto nel corso della procedura di tassazione e
con l’accordo di “separazione di fatto senza decisione giudiziaria”
sottoscritto il 15 dicembre 2010, gli ultimi sviluppi bastano per ammettere
l’esistenza di una comunione domestica e dei loro mezzi finanziari.
Come già ammesso dal Tribunale federale, in un caso esaminato nel 2001, anche se
i coniugi provvedessero ciascuno al proprio mantenimento, senza apparentemente
disporre di mezzi comuni, difetterebbe comunque il presupposto di una separazione
di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e si giustificherebbe
pertanto la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c).
Una simile decisione è stata pure adottata in una sentenza del 2008, che si
riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui
moglie, a sua volta cittadina germanica, viveva ad Amburgo, dove accudiva la
madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la
tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza
del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).
4.2
La scala
delle aliquote applicabile è conseguentemente quella più favorevole riservata
ai contribuenti coniugati, così come richiesto dalla ricorrente.
D’altra parte, contrariamente
a quanto sembra sostenere nel gravame, si giustifica il cumulo dei fattori
imponibili, sia che il marito abbia mantenuto il proprio domicilio fiscale nel
comune di __________ sia che lo abbia effettivamente trasferito a __________. Certo,
quando i coniugi sono domiciliati l’uno in Svizzera e l’altro all’estero, solo
il primo è assoggettato illimitatamente in Svizzera. Fintanto che continuano ad
avere una vita in comune, il coniuge domiciliato in Svizzera è tuttavia imposto
sul proprio reddito all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi,
applicando la scala delle aliquote riservata ai coniugi viventi in comunione
domestica (Circolare cit., punto 2.1; Bosshard/Bosshard/
Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen
Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 211).
Il Tribunale
federale ha avuto modo di stabilire tale soluzione in una vecchia sentenza
del 1949, relativa ad un caso ticinese (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Il
computo, ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile, del reddito complessivo
dei coniugi è giustificato dall’incremento della capacità contributiva
risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito del
marito e della moglie concorrono alle spese dell’economia domestica, senza che
rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti
all’imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e
redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco
svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi
entrano in considerazione solo “per ragguagliare il tributo della moglie alla
sua effettiva capacità contributiva”. In tempi più recenti, anche questa Camera
ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente
o illimitatamente – imponibile in Svizzera, l’aliquota in base alla quale
devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di
entrambi i coniugi (decisione CDT n 104 del 25 maggio 1994, in: RDAT II–1994 n.
2t p. 338).
4.3
Spetterà all’autorità di
tassazione determinare la situazione patrimoniale del marito, sia
esso considerato residente nel Canton Ticino (ai fini del computo globale del
reddito e della sostanza imponibili) oppure all’estero (ai fini del calcolo delle
aliquote applicabili).
A tal fine sarà utile richiedere
ai contribuenti una copia di tutte le decisioni di tassazione emesse dalle competenti
autorità fiscali di __________ e delle relative motivazioni. Non soltanto delle
decisioni di tassazione dell’anno 2012 (Notice of assessment original),
ma anche di quelle precedenti (2010 e 2011) ed eventualmente successive. In virtù
della massima ufficiale, l’autorità di tassazione potrà inoltre procedere
a tutte le indagini che reputerà necessarie per provare la credibilità delle
indicazioni dei contribuenti, mentre a questi ultimi è imposto l’obbligo di
fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.
200.
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). In caso contrario l’autorità potrà procedere ad una
stima dei redditi e della sostanza del marito, conformandosi agli
indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in
procedimenti del genere ma evitando nel contempo di scegliere,
in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.
5.
5.1.
La decisione impugnata è
conseguentemente annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Città perché emetta delle nuove decisioni motivate, dopo avere esperito gli
accertamenti indicati sopra.
5.2
Nonostante l’esito del
ricorso, si giustifica di porre a carico dei ricorrenti, almeno in parte, la
tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT,
infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo
oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario.
Nella fattispecie, se i coniugi
__________ avessero sostenuto sin da subito l’esistenza di una vita in comune,
malgrado la partenza per __________ del marito, la presente procedura si sarebbe
verosimilmente evitata. Senza dimenticare inoltre che alle puntuali richieste
di informazione rivoltegli dall’autorità di tassazione, RI 1 ha sempre fornito
risposte generiche se non addirittura contraddittorie, omettendo ogni documentazione
a comprova della reale situazione famigliare e della provenienza dei mezzi
necessari per il suo sostentamento.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
5 gennaio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di
Lugano Città per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2'000.–
sono a carico dei ricorrenti
nella misura di un mezzo (fr. 1'000.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: