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Decisione

80.2015.25

Assoggettamento: tassazione dei coniugi, partenza del marito per l’estero, onere della prova della costituzione di un nuovo domicilio, calcolo dell’imposta della moglie in caso di riconoscimento del t

3 marzo 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è coniugata dal

1980 con RI 2, con il quale ha stabilito il proprio domicilio a __________ (__________).

Il 31 ottobre 2010 il

marito ha annunciato la sua partenza per __________. Così richiesto, l’Ufficio

di tassazione di Lugano Città gli ha rilasciato un’attestazione, nella quale

certifica che lo stesso è stato soggetto fiscale illimitatamente imponibile per

il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2010.

B. Nella dichiarazione fiscale

2012, la moglie RI 1 esponeva un reddito immobiliare di fr. 72'150.– e una

sostanza imponibile di fr. 1'313'429.–.

Con lettera del 9 maggio

2014, l’autorità di tassazione si rivolgeva direttamente alla moglie,

chiedendole le seguenti informazioni:

Ø con la partenza del marito per __________, la

situazione famigliare da considerare è quella di coniugati oppure esiste

separazione tra i coniugi;

Ø in caso di regime matrimoniale è necessario aggiungere

gli elementi di reddito e sostanza del coniuge all’estero ai fini dell’aliquota

ed è pertanto necessario produrre documentazione e indicazioni a sostegno degli

ammontari esteri;

Ø in caso di regime di separazione è necessario

comunicare eventuali alimenti percepiti o altre fonti di reddito;

Ø nell’anno 2012 risulta essere stato immatricolato un

veicolo __________, è pertanto necessario comunicare le modalità di acquisto,

segnatamente la provenienza dei capitali che ne hanno permesso l’acquisto.

C. L’allora

rappresentante dei contribuenti, la fiduciaria __________ SA, comunicava con

scritto del 19 maggio 2014 che in seguito al trasferimento di RI 2 a __________,

i contribuenti avevano “deciso di vivere separati di fatto senza decisione

giudiziaria”. Il marito si è inoltre impegnato a garantire alla moglie i fondi

necessari per mantenere lo stesso stile di vita. L’__________, immatricolata a

nome della moglie, è stata acquistata dal marito.

D. Notificando

a RI 1 la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 5 giugno 2014, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 142'200.–

per l’IC e in fr. 151'000.– per l’IFD.

Rispetto

alla dichiarazione inoltrata, l’autorità aveva aggiunto un reddito d’altra

fonte di fr. 90'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di

“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”.

E. La contribuente,

rappresentata da RA 1, contestava l’imposizione di altri redditi oltre a quanto

dichiarato.

L’autorità fiscale, con

scritto del 26 novembre 2014, invitava la contribuente a presentare l’estratto

patrimoniale di __________, la destinazione data ai capitali della __________,

così come il dettaglio e la movimentazione bancaria a comprova degli aiuti finanziari

del marito.

Il fiduciario rispondeva

con lettera del 15 dicembre 2014, limitandosi ad osservare che il versamento

della __________ era destinato a favore del marito e che non vi era stata

alcuna movimentazione bancaria. Allegava inoltre l’estratto patrimoniale __________

al 31 dicembre 2012.

F. L’autorità di

tassazione, con decisione del 5 gennaio 2015, respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

Considerato che alle questioni

poste dall’autorità fiscale la contribuente od i suoi rappresentanti hanno

fornito risposte generiche, scarsamente o per nulla documentate ed in

determinate tematiche contraddittorie, l’autorità di tassazione decide di

respingere il presente reclamo e confermare la decisione di prima istanza.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati

da RA 1, contestano l’esposizione di “altri redditi” e chiedono inoltre di poter

beneficiare dell’aliquota per coniugati. Contrariamente a quanto sostenuto nel

corso della procedura di tassazione, i ricorrenti negano l’esistenza di una separazione

di fatto. La lontananza del marito sarebbe esclusivamente dovuta a ragioni

professionali e lo stesso rientrerebbe sovente in __________, mentre la moglie

si recherebbe sovente a __________. Ritengono inoltre che l’attuale obbligata

“separazione di fatto” sarebbe provvisoria “perché per raggiunti limiti di età

il marito cesserà a breve l’attività professionale e rientrerà in famiglia”.

H. Nelle proprie

osservazioni del 9 febbraio 2015, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame. A suo dire deve anzitutto essere confermata l’imposizione

di un reddito d’altra fonte in mancanza di ogni documentazione a comprova della

reale situazione famigliare e della provenienza dei mezzi necessari per il

sostentamento della moglie. Deve inoltre essere confermata la separazione di

fatto dei coniugi, così come peraltro esplicitamente ammessa nel corso della

procedura di tassazione.

I. All’udienza del 29

aprile 2015, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. I

ricorrenti hanno ribadito di vivere tuttora in regime coniugale, malgrado il marito

risieda a __________ per ragioni lavorative, mentre l’autorità di tassazione ha

nuovamente posto l’accento sulle incongruenze con quanto affermato nel corso

della procedura.

L. Con lettera del 7

maggio 2015, il rappresentante dei contribuenti ha confermato il ricorso. Ha in

particolare ribadito che il marito, sulla base dell’accordo di “separazione di

fatto senza decisione giudiziaria” sottoscritto dai coniugi il 15 dicembre

2010, ha sempre provveduto a fornire alla moglie i fondi necessari per mantenere

il precedente stile di vita compatibilmente con le sue possibilità finanziarie.

M. Il 30 settembre 2015

anche la moglie RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 1

LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente

o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni.

Dottrina e giurisprudenza

sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità

giuridica, morale ed economica. A quest’ultimo proposito, il Tribunale federale

ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si misura, in linea di

massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono pertanto tassati

congiuntamente, sulla base del cumulo dei fattori imponibili (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9

LIFD, p. 136; Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p. 183; Lanz-Baur, Das

Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L’imposition

des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; v. anche DTF

110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).

1.2.

In caso di divorzio o di

separazione legale o di fatto, per contro, ogni coniuge è tassato

individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza

sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche del

16 settembre 1992; RS 642.117.1).

Secondo la

Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21

dicembre 2010, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente

dei coniugi che vivono separati sono i seguenti:

- assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione

domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art.

23 CC);

- non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il

mantenimento;

- in pubblico la coppia non si presenta più unita;

- la separazione deve essere duratura (almeno un

anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.

1.3.

Il Tribunale federale ha

stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve

esservi stata la sospensione della comunione domestica ed i mezzi finanziari

non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.2A.432/2004 del 16

dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.

2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova dell’adempimento

delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, op. cit., n. 20 ad art. 9 LIFD,

p. 189).

2. Venendo al caso in

esame, la situazione familiare ed economica dei coniugi __________ è tutt’altro

che chiara.

Come esposto in narrativa,

RI 2 ha annunciato la sua partenza per __________ il 31 ottobre 2010, mentre la

moglie RI 1 è rimasta domiciliata a __________. Il 25 febbraio 2011, così richiesto,

l’Ufficio di tassazione ha rilasciato ai coniugi un’attestazione scritta, certificando

l’assoggettamento illimitato del marito alle imposte comunali, cantonali e

federali per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2010. Con successiva

lettera del 9 maggio 2014 si è quindi rivolto direttamente alla moglie

chiedendole, allo scopo di definire le tassazioni 2010, 2011 e 2012, quale fosse

la situazione famigliare da considerare in seguito alla partenza del marito.

L’allora rappresentante della contribuente, la __________ SA, rispondeva con

lettera del 19 maggio 2014, spiegando che i coniugi avevano deciso di vivere “separati

di fatto senza decisione giudiziaria” e che il marito si era impegnato a

garantirle i fondi necessari per mantenere lo stesso stile di vita.

L’autorità di tassazione,

con separate decisioni del 5 giugno 2014, ha notificato a RI 1 le tassazioni

2010, 2011 e 2012, considerandola quale separata di fatto. Quest’ultima,

rappresentata da RA 1, ha impugnato la sola tassazione 2012 (l’unica che ha

aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 90'000.–) con reclamo

del 30 giugno 2014. Con il presente gravame, la ricorrente non si limita a

contestare l’aggiunta di altri redditi, ma chiede inoltre di poter beneficiare dell’aliquota

privilegiata riservata ai coniugi, contraddicendo quanto sostenuto nel corso

della procedura di tassazione. A suo dire, infatti, esisterebbe tutt’oggi una

comunione economica malgrado la “separazione di fatto” dovuta all’obbligo del

marito di risiedere a __________ per motivi professionali. Quest’ultimo rientrerebbe

sovente in Ticino e la separazione solo provvisoria “perché per raggiunti limiti

di età il marito cesserà a breve l’attività professionale e rientrerà in famiglia”.

Il 30 settembre 2015 anche

la ricorrente ha annunciato la sua partenza per __________.

3. 3.1.

Prima ancora

di esaminare l’esistenza di una comunione economica tra i coniugi, così come

sostenuta nel presente gravame, oppure di una vera e propria separazione di

fatto, così come supposta dall’autorità di tassazione in seguito alla risposta

dell’allora rappresentante __________ SA, occorre determinare se il marito abbia

effettivamente spostato il domicilio fiscale a __________ a contare dal 1°

novembre 2010.

3.2.

Il fatto che

un contribuente annunci all’autorità comunale di aver trasferito il proprio

domicilio altrove non ha alcun effetto immediato sull’assoggettamento fiscale.

Secondo la giurisprudenza il domicilio di una persona si trova nel luogo in cui

è situato, di fatto, il centro dei suoi interessi vitali. Esso si determina in

base all’insieme delle circostanze oggettive ed esteriori, dalle quali si possono

dedurre tali interessi, e non dai semplici desideri espressi dal contribuente.

Il domicilio fiscale non può quindi essere scelto liberamente; una preferenza

soltanto affettiva per un luogo piuttosto che per un altro non entra in

considerazione (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013

Considerandi

II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

L’art. 3 cpv. 2 LIFD,

secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi

risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un

domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione

autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto

del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta

federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice

civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La

giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che

continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente

il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a

sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence

du domicile”). Non è quindi determinante quando il contribuente ha

annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato.

3.3

Se si trasferisce

all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta federale diretta

fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero.

Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una dimora

all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà ammessa

solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o ne sia

esentato (decisione TF n.2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005 II

103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso approccio

comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma civilistica

dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina semplice e

prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II

p. 92; v. anche Pedroli, Novità e

tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD II-2013 p.

668).

In quest’ultima decisione,

i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di

principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di

tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv.

1.

LIFD). Come sottolineato nella citata sentenza del 4 maggio 2012, il

contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che

gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal

fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il

precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato

alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA

81.

p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisione TF n.

2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in: StR 66 p. 425).

3.4

Venendo alla fattispecie

in esame, il marito della ricorrente, imprenditore di startup e di

piccole e medie imprese internazionali, è responsabile, fra l’altro, della __________,

società di __________ che offre consulenza, competenze e finanziamenti durante

la fase di startup delle aziende. Negli atti dell’incarto fiscale si

trova inoltre una decisione delle autorità fiscali di __________, la __________,

che per l’anno 2012 assoggetta RI 2 al pagamento di un’imposta di 200 dollari

di __________, pari all’incirca a 150 franchi (da un semplice confronto della

tabella dei corsi medi mensili del 2012, allestita dall’Amministrazione federale

delle contribuzioni, risulta infatti che i tassi di cambio oscillavano da un

massimo di 0.763 a un minimo di 0.752).

Troppo poco per accertare

l’effettiva costituzione di un nuovo domicilio fiscale all’estero. In primo

luogo perché la decisione di tassazione prodotta (Notice of assessment

amended) riferisce unicamente di un reddito da attività lucrativa dipendente

(Income from employment), che in linea di principio è imponibile nello

Stato in cui l’attività è effettivamente svolta (cfr. art. 15 paragrafo 1 della

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ per

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, entrata in

vigore il 1° agosto 2012, RS 0.672.968.91). In secondo luogo poiché il reddito

imponibile ammonta a soli 36'000 dollari di __________, pari all’incirca a

27'000 franchi, che appaiono già a prima vista insufficienti a garantire il

tenore di vita di RI 2, ove si pensi appena che nel corso dell’anno ha acquistato

un’__________ del valore di 90'000 franchi, che ha poi intestato alla moglie

(cfr. ricorso del 2 febbraio 2015, p. 2). Non può infine passare inosservato

che è stata prodotta unicamente la Notice of assessment amended, non invece

la prima decisione di tassazione (Notice of assessment original), né

tanto meno le motivazioni del suo importante emendamento (l’imposta è passata da

oltre 65'000 dollari ad appena 200 dollari di __________).

3.5

In simili circostanze, a

questa Camera non resta che rinviare gli atti all’autorità di tassazione perché

si determini sul domicilio fiscale di RI 2, dopo aver esperito i necessari accertamenti

indicati sopra, valutando l’insieme delle circostanze secondo il

criterio della verosimiglianza (cfr., al proposito, decisione CDT n.

80.2007.176

del 1° luglio 2009).

A tale

riguardo, allo stadio attuale della procedura, ci si limita a ribadire che non

è sufficiente provare lo scioglimento dei legami con l’ultimo domicilio, dove

peraltro il contribuente possiede ancora poggi diversi immobili. Finché

non controprova il fatto di aver costituito un nuovo domicilio a __________

continuerà ad essere tenuto a pagare l’imposta federale diretta e l’imposta cantonale

(decisione TF n.2A.388/1998 del 3 maggio 2000 consid. 5, con riferimento a ASA

60.

p. 501; inoltre 2A.337/2000 del 6 febbraio 2001;2A.475/2003 del 26 luglio

2004; cfr. anche Paschoud, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 17 ad art. 8 LIFD, p. 131; cfr. anche sentenza CDT n.

80.2007.25

del 26 febbraio 2008).

4.

4.1.

Qualora il

marito avesse mantenuto il proprio domicilio di __________, la comunione

domestica tra i coniugi risulterebbe pacifica. Ma anche qualora

fosse resa verosimile l’esistenza di un nuovo domicilio a __________,

rispettivamente comprovata l’assenza di un domicilio in Svizzera, occorrerà

comunque partire dal principio che i coniugi __________ continuano a condurre

una vita in comune, in considerazione del fatto che la tassazione separata dei coniugi è un’eccezione, che sottostà a precise condizioni cumulative (cfr. consid.

1.

), che nella presente fattispecie non sono tutte adempiute.

Nel gravame sono gli stessi

contribuenti che ammettono di avere mantenuto una comunione economica malgrado

la “separazione di fatto”, senza dimenticare inoltre che lo scorso 30 settembre

2015.

anche RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________. Seppur in

contraddizione con quanto sostenuto nel corso della procedura di tassazione e

con l’accordo di “separazione di fatto senza decisione giudiziaria”

sottoscritto il 15 dicembre 2010, gli ultimi sviluppi bastano per ammettere

l’esistenza di una comunione domestica e dei loro mezzi finanziari.

Come già ammesso dal Tribunale federale, in un caso esaminato nel 2001, anche se

i coniugi provvedessero ciascuno al proprio mantenimento, senza apparentemente

disporre di mezzi comuni, difetterebbe comunque il presupposto di una separazione

di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e si giustificherebbe

pertanto la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558 consid. 2c).

Una simile decisione è stata pure adottata in una sentenza del 2008, che si

riferiva al caso di un marito tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui

moglie, a sua volta cittadina germanica, viveva ad Amburgo, dove accudiva la

madre anziana ed invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la

tassazione congiunta si giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza

del 5 febbraio 2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

4.2

La scala

delle aliquote applicabile è conseguentemente quella più favorevole riservata

ai contribuenti coniugati, così come richiesto dalla ricorrente.

D’altra parte, contrariamente

a quanto sembra sostenere nel gravame, si giustifica il cumulo dei fattori

imponibili, sia che il marito abbia mantenuto il proprio domicilio fiscale nel

comune di __________ sia che lo abbia effettivamente trasferito a __________. Certo,

quando i coniugi sono domiciliati l’uno in Svizzera e l’altro all’estero, solo

il primo è assoggettato illimitatamente in Svizzera. Fintanto che continuano ad

avere una vita in comune, il coniuge domiciliato in Svizzera è tuttavia imposto

sul proprio reddito all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi,

applicando la scala delle aliquote riservata ai coniugi viventi in comunione

domestica (Circolare cit., punto 2.1; Bosshard/Bosshard/

Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen

Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 211).

Il Tribunale

federale ha avuto modo di stabilire tale soluzione in una vecchia sentenza

del 1949, relativa ad un caso ticinese (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Il

computo, ai fini del calcolo dell’aliquota applicabile, del reddito complessivo

dei coniugi è giustificato dall’incremento della capacità contributiva

risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e reddito del

marito e della moglie concorrono alle spese dell’economia domestica, senza che

rilevi il fatto che ambedue i coniugi o solo la moglie siano soggetti

all’imposta o che essa colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e

redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che, in tal modo, il fisco

svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito, ma questi ultimi

entrano in considerazione solo “per ragguagliare il tributo della moglie alla

sua effettiva capacità contributiva”. In tempi più recenti, anche questa Camera

ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia – limitatamente

o illimitatamente – imponibile in Svizzera, l’aliquota in base alla quale

devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di

entrambi i coniugi (decisione CDT n 104 del 25 maggio 1994, in: RDAT II–1994 n.

2t p. 338).

4.3

Spetterà all’autorità di

tassazione determinare la situazione patrimoniale del marito, sia

esso considerato residente nel Canton Ticino (ai fini del computo globale del

reddito e della sostanza imponibili) oppure all’estero (ai fini del calcolo delle

aliquote applicabili).

A tal fine sarà utile richiedere

ai contribuenti una copia di tutte le decisioni di tassazione emesse dalle competenti

autorità fiscali di __________ e delle relative motivazioni. Non soltanto delle

decisioni di tassazione dell’anno 2012 (Notice of assessment original),

ma anche di quelle precedenti (2010 e 2011) ed eventualmente successive. In virtù

della massima ufficiale, l’autorità di tassazione potrà inoltre procedere

a tutte le indagini che reputerà necessarie per provare la credibilità delle

indicazioni dei contribuenti, mentre a questi ultimi è imposto l’obbligo di

fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art.

200.

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). In caso contrario l’autorità potrà procedere ad una

stima dei redditi e della sostanza del marito, conformandosi agli

indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in

procedimenti del genere ma evitando nel contempo di scegliere,

in caso di dubbio, la soluzione più favorevole al contribuente.

5.

5.1.

La decisione impugnata è

conseguentemente annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Città perché emetta delle nuove decisioni motivate, dopo avere esperito gli

accertamenti indicati sopra.

5.2

Nonostante l’esito del

ricorso, si giustifica di porre a carico dei ricorrenti, almeno in parte, la

tassa di giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT,

infatti, esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente

vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe

potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo

oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario.

Nella fattispecie, se i coniugi

__________ avessero sostenuto sin da subito l’esistenza di una vita in comune,

malgrado la partenza per __________ del marito, la presente procedura si sarebbe

verosimilmente evitata. Senza dimenticare inoltre che alle puntuali richieste

di informazione rivoltegli dall’autorità di tassazione, RI 1 ha sempre fornito

risposte generiche se non addirittura contraddittorie, omettendo ogni documentazione

a comprova della reale situazione famigliare e della provenienza dei mezzi

necessari per il suo sostentamento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

5 gennaio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di

Lugano Città per una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2'000.–

sono a carico dei ricorrenti

nella misura di un mezzo (fr. 1'000.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: