80.2015.250
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, onere della prova dell’inoltro tempestivo della dichiarazione
28 dicembre 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.250
Lugano
28 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
vicecancelliere
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 novembre 2015 contro la decisione del 3 novembre 2015 in materia di tassa
di diffida.
Fatti
- a causa del mancato
inoltro della dichiarazione fiscale 2014, nonostante il termine fosse stato
prorogato sino al 30 settembre 2015, con decisione del 16 ottobre 2015,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Città diffidava i coniugi RI 1 e RI 2 ad
adempiere ai loro obblighi entro venti giorni, avvertendoli che altrimenti
sarebbe stata loro inflitta una multa disciplinare;
- con la diffida veniva
messa o loro carico la tassa di fr. 50.–;
- i contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 19 ottobre 2015, nel quale sostenevano di
avere già inviato la dichiarazione d’imposta nella seconda metà del mese di settembre,
unitamente a quella del figlio __________ nel frattempo tassato;
- l’autorità di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 3 novembre 2015, così motivata:
(…) Dopo un ulteriore controllo risultava che il
contribuente non ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nei
termini fissati;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente
l’annullamento della diffida;
- i ricorrenti ribadiscono
di avere già inoltrato la dichiarazione d’imposta per posta semplice e di non
ritenersi responsabili per la sua perdita, aggiungendo infine che “non sussiste
l’obbligo di spedirle per raccomandata”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- contro la tassa di diffida
il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla
Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in
combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine;
- secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine;
- la legge tributaria
precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità
Considerandi
fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT);
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−”;
- per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
- poiché, come esposto sopra,
nonostante il termine per il suo inoltro fosse stato prorogato sino al 30
settembre 2015, i coniugi __________ non hanno inoltrato la dichiarazione
d’imposta 2014, l’autorità fiscale non ha potuto far altro che diffidarli,
prima di infliggergli un’eventuale multa disciplinare;
- la tesi ricorsuale,
secondo cui la dichiarazione sarebbe già stata inoltrata nella seconda metà del
mese di settembre, unitamente a quella del figlio __________, non trova
riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;
- secondo una
consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed
il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,
Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);
- nella
fattispecie, la prova del fatto e del momento dell’inoltro della dichiarazione
è ostacolata dalla circostanza che i contribuenti, per loro stessa ammissione, si
sono serviti della posta semplice, cioè non hanno optato per l’invio
raccomandato;
- a tale
riguardo è ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio per raccomandata:
spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura cautelarsi
contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri obblighi;
- tornando al
caso in esame, il semplice buon senso avrebbe suggerito comunque maggior
prudenza, soprattutto se si considera che solo pochi mesi prima era sorto un
problema analogo con la richiesta di proroga del figlio __________, che i
ricorrenti sostenevano di aver presentato unitamente alla loro ma che l’autorità
di tassazione non ha mai ricevuto;
- in simili circostanze, non
può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare
agli insorgenti una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i
loro obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa;
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
vicecancelliere: