80.2015.260
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, presupposti, non per genitori che percepiscono AVS e prestazioni complementari
23 gennaio 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.260
80.2015.261
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1 o
RI 2 o
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 dicembre 2015 contro la decisione dell’11 novembre 2015 in materia di IC/IFD
2011.
Fatti
A. Nel corso del periodo
fiscale 2011, RI 1 era domiciliato a __________ (__________), insieme alla
moglie RI 2, e svolgeva un’attività lucrativa a __________ __________, alle
dipendenze della __________ GmbH.
Nella dichiarazione d’imposta
2011, i contribuenti facevano valere, in particolar modo, la deduzione di spese
professionali per complessivi fr. 43'080.– e la deduzione per persone bisognose
a carico di fr. 21'800.–.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2011 del 27.3.2013 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) stabiliva, per i contribuenti, un reddito imponibile complessivo di
fr. 73'300.- per l’IC e di fr. 76'800.- per l’IFD e non ammetteva la deduzione per
persona bisognosa a carico richiesta per complessivi fr. 21'800.-. L’UT
ammetteva inoltre – a titolo di spese di trasporto – l’importo pari
all’abbonamento generale dei mezzi pubblici (anziché il totale delle spese per
l’utilizzo del veicolo privato, comprensivo anche della trasferta dal luogo di
domicilio in Ticino al luogo di lavoro settimanale a __________ e viceversa) ed
un ulteriore importo di fr. 4'000.–. L’autorità ammetteva inoltre come
deduzione per spese supplementari di alloggio unicamente fr. 800.- mensili, pari
all’affitto di una camera al luogo di lavoro.
C. Con reclamo 12.4.2013
i contribuenti si aggravavano avverso la decisione di tassazione. In
particolare censuravano il mancato accoglimento delle spese di trasporto per
recarsi dal domicilio in Ticino al luogo di lavoro in Svizzera interna e
viceversa, nonché la trasferta quotidiana tra il luogo di residenza e la sede
d’impiego. Il reclamante precisava, per il 2011, di aver effettuato 50
trasferte tra __________ e __________ (luogo di residenza settimanale) per un
totale di 21'000 km ed ancora 13’200 km relativi alle trasferte da __________ al
luogo di lavoro a __________, per un totale di complessivi km 34'200. Motivo
per cui egli chiedeva fr. 22'980.- a titolo di deduzione per “veicolo privato
contribuente”. I reclamanti postulavano parimenti il riconoscimento della
deduzione per persona bisognosa a carico in relazione al preteso versamento di
fr. 21’800.- a favore dei genitori, nonché l’integrale riconoscimento di fr.
14'400.- a titolo di deduzione per spese supplementari di alloggio.
D. Con decisione di
tassazione su reclamo dell’11.11.2015, il gravame interposto dai contribuenti
veniva respinto, con la seguente motivazione:
Secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento
della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto
deve costituire l’eccezione e venire ammessa unicamente in relazione al tempo
di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è
invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio”
supplementare (es. sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto
da e per il luogo di domicilio) in relazione all’uso del mezzo di trasporto
pubblico. Vengono quindi confermate le spese di trasporto concesse in prima
istanza con la deduzione dell’Abbonamento generale FFS per Fr. 3'420 e per
spese di trasporto Domicilio – Luogo di Lavoro e di Fr. 4'000 per gli
spostamenti al luogo di lavoro (non è concessa la deduzione per gli spostamenti
da __________, luogo di residenza secondaria, a __________ in quanto la scelta
della residenza secondaria particolarmente distante dal luogo di lavoro è considerata
una scelta personale fiscalmente non deducibile). Anche la deduzione per
l’affitto di un alloggio senza cucina viene confermato, la deduzione limite è
fissata in Fr. 800, il fatto che sia stata spesa una cifra maggiore non può
essere considerato come fiscalmente rilevante, in quanto la stessa deve essere
puramente il costo minimo per un alloggio senza cucina. È deducibile quale
persona bisognosa a carico, secondo gli art. 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1
lett. b LIFD, un importo documentato e compreso tra un minimo di Fr. 5'600
(minimo sotto il quale non vi è diritto a deduzione) e un massimo di Fr.
10'900, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o incapace di
esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede. Nel caso in esame i genitori, pensionati, sono al beneficio di una
rendita AVS e di una prestazione complementare, percepiscono in aggiunta
sussidi ai contributi cassa malati, quanto percepito è ritenuto sufficiente a
garantire una vita dignitosa. Gli aiuti dati dal contribuente sono quindi
considerati una scelta personale non deducibile, essendo i genitori
finanziariamente autosufficienti. Considerato quanto sopra esposto il reclamo
viene respinto e la decisione di prima istanza confermata.
E. Con ricorso 3.12.2015
i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano avverso la decisione su reclamo IC/IFD relativa
al periodo fiscale 2011. Gli stessi censurano l’operato dell’Ufficio di tassazione
laddove non è stato riconosciuto – contrariamente ai periodi fiscali precedenti
– l’aiuto economico versato ai genitori. In merito alle trasferte di andata e
ritorno dal domicilio di __________ al luogo di residenza durante la settimana
a __________ ed il tragitto giornaliero sino a __________, RI 1 indica come sia
inimmaginabile ed impossibile ottenere un orario di tragitto favorevole facendo
capo ai mezzi pubblici. Il ricorrente lamenta la deduzione di soli fr. 800.-
mensili per l’alloggio, anziché i postulati fr. 1'200.- mensili.
Diritto
1. Come esposto in
narrativa le censure proposte dai ricorrenti sono tre: la prima inerente la
deduzione per persone bisognose a carico, le altre due riguardano le spese
professionali e meglio l’utilizzo del veicolo privato e le spese di alloggio.
Considerandi
2.
Deduzione per
persone bisognose a carico
2.1
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento
di un importo da fr. 5'600.– a fr.10'900.– al massimo, dal reddito netto, per
ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede,
comprovatamente, per un importo di almeno fr. 5'600.–; questa deduzione non è
ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione
giusta la lettera a.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di fr. 6'400.– per ogni persona
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno
l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per
i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
2.2
Secondo
la lettera sia della norma cantonale che di quella federale, non basta che la
persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente
incapace di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale,
allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle
assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP.
Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve
essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità
congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale,
di impedimenti di ordine fisico o psichico.
2.3
Oltre
al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un’attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;
inoltre decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.
11t).
Per stabilire se una
persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di mantenersi,
occorre riferirsi, secondo la vecchia giurisprudenza di questa Camera, alla
tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:
RDAT I-1996 n. 11t). In altre parole, la quantificazione del bisogno va
valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La
dottrina più recente si domanda nondimeno se all’applicazione del minimo
esistenziale in materia esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici,
non siano da preferire criteri più schematici, come per esempio la fissazione
dei limiti di reddito imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali
il bisogno deve essere negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr.
16'000.– di reddito netto o a fr. 50'000.– di sostanza netta. Il Canton Zurigo,
dal canto suo, a fr. 13'000.– di reddito netto e a fr. 46'000.– di sostanza
imponibile per le persone sole e a fr. 19'000.– di reddito netto e a fr.
92'000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (Locher, op. cit., n. 60 ad art. 35 LIFD,
p. 883).
2.4
2.4.1
Si rileva innanzitutto che
il contribuente, nel ricorso, ha indicato che la madre ed il padre hanno
dichiarato redditi, nel 2011, da rendite AVS per complessivi fr. 22'416.-- ed
anche che hanno beneficiato di prestazioni complementari.
Le
prestazioni complementari (PC) all’AVS sono d’ausilio quando le rendite e gli altri
redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Assieme
all’AVS e all’AI esse fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato (in
merito si veda anche la Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPC RS 831.30;
cfr. anche sito internet https://www.ahv-iv.ch/p/5.01.i).
2.4.2
Ora, come visto una delle
condizioni per poter ammettere la deduzione per persona bisognosa a carico è
che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza
sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni di un aiuto
economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione. Si prendono come
riferimenti i minimi esistenziali. Ora, essendo i genitori di RI 1 a beneficio
di prestazioni complementari all’AVS che, come visto, sono d’ausilio laddove le
rendite non sono sufficienti, non si può ritenere che gli stessi versino in una
situazione di “bisogno”. In effetti essi beneficiano sia di rendite AVS sia di
prestazioni complementari che permettono loro di coprire il loro fabbisogno vitale.
Ne consegue che non possono in ogni caso essere ritenute persone bisognose nel
senso della deduzione postulata dai ricorrenti.
2.4.3
A ciò deve anche
aggiungersi che i ricorrenti non hanno documentato e comprovato il versamento degli
importi che avrebbero elargito ai genitori, tramite documenti bancari,
limitandosi invero a produrre degli scritti di conferma di ricezione degli
aiuti economici. Anche per tale ragione la deduzione postulata non avrebbe in
ogni caso potuto essere ammessa. Va ricordato infatti che secondo un consolidato
principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso
che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito verso l’erario (DTF
133.
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
2.4.4
Non soccorre i ricorrenti
neppure la tesi secondo la quale nei periodi fiscali precedenti la deduzione
per persone bisognose a carico era stata ammessa.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale ha in effetti escluso che un ricorrente possa pretendere
di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona
fede (art. 9 Cost.). In effetti il diritto tributario è marcato dal principio
della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata
limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l'esigenza di
legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale
esigenza, l'autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere
vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe.
Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza del 2C_260/2008 6 agosto
2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno
2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio
2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio
1999, in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
3.
Deduzione per
l’uso del veicolo privato
3.1
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia
economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito
di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2011 è del 21 dicembre 2010), segnatamente dagli
articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese
supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2011, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta
con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese
professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di
causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
3.2
Secondo l’art. 4 cpv. 1 DE
2011, sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la
spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di
controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa
di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a
percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di
percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 DE 2011).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del
10.
febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5
cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo
di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne
faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3
Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
3.4
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in
relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il
rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del
tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.5
Tornando al caso in esame,
il ricorrente pretende in deduzione le spese per il veicolo privato relative
agli spostamenti settimanali dal suo domicilio secondario in Svizzera interna,
rispettivamente dal suo luogo di lavoro verso __________ [suo domicilio principale
nel 2011] e viceversa. Motiva la sua pretesa adducendo che gli è impossibile ed
inimmaginabile programmare partenze e rientri tramite i mezzi pubblici: ciò gli
causerebbe ritardi sul lavoro e perdita di tempo e di denaro. Postula anche il
riconoscimento degli spostamenti quotidiani settimanali tra __________ (suo
luogo di domicilio secondario) e __________ (suo luogo di lavoro).
Dapprima verrà analizzata
la questione della deduzione relativa alle spese di trasferta per il rientro al
domicilio settimanale e poi le spese di trasferta quotidiane per recarsi dal
luogo di lavoro al luogo di residenza settimanale.
3.6
3.6.1
Il contribuente produce
unicamente un certificato di salario rilasciato dalla datrice di lavoro, la __________
di __________: non è dato sapere né i suoi giorni né gli orari di lavoro. Dal
testo del ricorso sembrerebbe che egli fosse solito partire dal Ticino il lunedì
mattina per far rientro il venerdì sera. Ora, nel periodo fiscale qui in
disamina, il luogo di lavoro del contribuente è ben servito dai mezzi pubblici:
la sede della sua ditta, in __________ a __________ dista in effetti soli 5
minuti a piedi dalla stazione dei treni di __________ (cfr. https://www.google.ch/maps/dir/ sito
consultato il 28.12.2016). Inoltre dalla __________ si raggiunge in circa 17
minuti __________ in treno, e i mezzi pubblici percorrono la tratta ad
intervalli molto regolari e ravvicinati nel tempo (si veda in merito anche il
sito http://fahrplan.sbb.ch/). A loro volta anche __________
e __________ risultano essere molto ben collegate tra loro tramite i mezzi
pubblici.
3.6.2
Nel caso in esame, non vi
sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza in merito
al pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), anche al presente
caso. Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, i comuni __________
e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti.
Certo, la durata di
percorrenza media in automobile è inferiore a quella impiegata con i mezzi
pubblici (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché il
ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai
inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel
periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo
privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla
situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve
affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il
ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più comoda, ciò non basta a far
apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.
È quindi immediatamente
evidente che le argomentazioni del ricorrente in merito agli inconvenienti
legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, sono del tutto infondate. Simili
censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione
delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di
nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”. Motivo per cui, l’UT ha
correttamente ammesso unicamente le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico.
3.7
Per quanto riguarda le
spese di trasporto tra __________ (luogo di residenza settimanale) e __________
(luogo di lavoro), l’UT ha accordato una deduzione di fr. 4'000.-. Ora le due
località distano quasi 40 km (https://fr.viamichelin.ch/,
sito consultato il 29.12.2016). Secondo costante giurisprudenza, se viene concessa
la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione
del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio (in Ticino), il ricorrente
non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che
alloggia in una camera situata a quasi 40 chilometri di distanza, al di fuori
dell’agglomerato della sede di lavoro.
La condizione di pendolare
del contribuente fa sì che abbia diritto alla deduzione delle spese per la
camera proprio perché è costretto a risiedere al luogo di lavoro, non potendo
rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza
settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n.
80.2013.82
del 9.5.2014; CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n.
80.2006.24
del 22 marzo 2006).
Ne deriva pertanto che
l’UT è stato anche fin troppo generoso ad ammettere comunque l’importo di fr.
4'000.- come deduzione per l’utilizzo del veicolo privato da parte del
contribuente.
4.
Deduzione per spese di
alloggio del contribuente
4.1
Il ricorrente censura
inoltre la mancata deduzione di quanto da lui richiesto a titolo di spese
supplementari per alloggio. L’UT le ha infatti commisurate in fr. 9'600.- (fr.
800.
- per 12 mensilità), anziché i postulati fr. 14'400.- (fr. 1'200.- per 12
mensilità).
4.2
4.2.1
L’art. 25 cpv. 1 LT stabilisce
che per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) – c) sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stati.
L’art. 6 cpv. 1 del DE
2011, precisa che sono considerate spese supplementari di alloggio quelle
causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi
soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio
domicilio fiscale il fine settimana. Il capoverso 2 indica che è ammessa la deduzione
di fr. 800.- per l’affitto di una camera e fr. 1'000.- per l’affitto di un
monolocale o di un appartamento munito di cucina.
Per l’imposta federale
diretta, l’Ordinanza sulle spese professionali, all’art. 9 cpv. 3 (in
combinazione con l’art. 26 LIFD) precisa come per spese supplementari causate
dall’alloggio possano essere dedotte le spese per una camera, conformemente
alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.2.2
Ora il ricorrente sostiene
di aver pagato per il periodo fiscale in disamina un canone di locazione di fr.
1'200.- mensili. Tuttavia agli atti non vi è alcun contratto di locazione, né
alcun altro giustificativo che comprovi il pagamento di tale importo.
Come già visto in
precedenza secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere
della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il
debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1
n. 8).
Ne consegue come l’UT abbia
correttamente fissato la deduzione per l’alloggio in fr. 800.- mensili, tenuto
conto di come tale importo corrisponda sia al minimo indicato nel DE 2011, e
per quanto attiene all’IFD, rappresenti un prezzo corretto per l’affitto di una
camera.
È vero, come sottolinea
l’insorgente, che egli ha fatto valere solo una deduzione di fr. 3'200.– per il
vitto, mentre il contribuente che dispone solo di una camera senza cucina
potrebbe godere di una deduzione fino a fr. 6'400.–, per tener conto del
maggior costo di due pasti fuori casa. La differenza di fr. 3'200.– può tuttavia
essere ritenuta compensata con la deduzione di fr. 4'000.–, concessa con eccessiva
generosità dall’Ufficio di tassazione per la trasferta quotidiana dal luogo di
residenza settimanale al luogo di lavoro.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- o;
- o;
-;
-;
-;
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: