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Decisione

80.2015.262

Doppia imposizione internazionale: contribuente con dimora fiscale in Svizzera, frontaliere nel Liechtenstein, rientro regolare ma non quotidiano, imposizione del reddito del lavoro

22 dicembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il __________,

cittadino italiano, separato (dal __________), è al beneficio nel Canton Ticino

di un permesso di dimora tipo B valido per tutta la Svizzera, senza l’esercizio

di un’attività lucrativa, dal __________. Il Principato del Liechtenstein, il 9

novembre 2011, gli ha a sua volta rilasciato un permesso di frontaliere [“Grenzgängermeldebestätigung

für EWR-Staatsangehörige” (GMB), valevole fino al 31 ottobre 2016], poiché quest’ultimo

aveva iniziato la sua attività lavorativa come dipendente (“Fachspezialist

II” / “Mitglied des Kaders”), in ambito assicurativo, presso la __________,

__________, il 1° novembre 2011.

B. Per il periodo

fiscale 2011, con decisione del 17 ottobre 2012, l’RS 1 ha accertato un reddito

da attività lucrativa dipendente di fr. 22'651.– e nulla in merito ad eventuali

spese professionali.

Per il periodo fiscale

successivo, il contribuente ha esposto, quale reddito da attività dipendente, l’importo

di fr. 154'089.–, e quali spese professionali la somma complessiva di fr.

33'020.–. Notificando al contribuente la tassazione IC e IFD 2012, con decisione

del 29 ottobre 2014, l’RS 1 ha in particolare commisurato in fr. 154'089.– il

reddito dell’attività dipendente e ha ridotto le spese professionali a fr.

25'166.–, calcolando un reddito complessivo di fr. 100'000.– per l’IFD rispettivamente

di fr. 96'500.– per l’IC.

C. Il contribuente, per

il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con

reclamo del 26 novembre 2014, postulando “di rettificare la tassazione,

assegnando il reddito di attività lavorativa dipendente al Liechtenstein

nell’ambito del riparto internazionale d’imposta. Considerata la presenza di un

immobile in Italia, al Canton Ticino restano soltanto (a livello teorico) i

fattori imponibili degli eventuali redditi e sostanza mobiliare (tuttavia non

presenti per l’anno 2012)”, e di essere sentiti. A suo giudizio, la decisione

impugnata violerebbe l’art. 5 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera

e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del 22

giugno 1995.

D. L’RS 1 ha respinto il

reclamo, con decisione del 4 novembre 2015, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la

seguente motivazione:

Come co(n)fermato dal rappresentante del contribuente

con lettera del 19 ottobre 2015 il salario percepito da __________ non è

assoggettato ad imposizione nel Principato del Li(e)chtenstein. Considerato

quanto sopra viene quindi confermata la piena imponibilità di tale reddito ed

il reclamo viene respinto e la decisi(o)ne di prima istanza viene quindi

confermata.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della

sua rappresentante, chiede nuovamente di rettificare la decisione di tassazione

dopo reclamo del 4 novembre 2015, nel senso che il reddito da attività dipendente

di fr. 154'089.– sia assegnato al Principato del Liechtenstein invece che al

Canton Ticino. In via subordinata, domanda, nella misura in cui egli fosse

considerato come “frontaliero, con rientro giornaliero in Ticino”, che gli atti

siano ritornati all’RS 1 per stabilire le relative spese di trasferta. Il

ricorrente sostiene in particolare di non essere un frontaliere ai sensi della

Convenzione CH-FL, poiché non rientrerebbe giornalmente a __________. Per

questo motivo, l’art. 5 cpv. 2 della citata Convenzione non potrebbe trovare

applicazione al caso concreto e il diritto di imporre il suo reddito

spetterebbe esclusivamente al Principato del Liechtenstein, Stato in cui egli,

nel periodo fiscale litigioso, aveva esercitato la sua attività lavorativa.

Diritto

1. 1.1.

Le persone fisiche sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando

hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD). Una persona

ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi

durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio

legale (art. 3 cpv. 2 LIFD). La dimora fiscale in Svizzera è invece data quando

una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni

esercitandovi un’attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare

un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 LIFD).

L’art. 2 cpv. 1 - 3 LT,

per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell’art. 3 cpv. 1 - 3 LIFD.

L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1

LIFD; art. 7 cpv. 1 LT).

1.2.

Per l’art. 5 cpv. 1 della

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su

diverse questioni di ordine fiscale conclusa il 22 giugno 1995 (RS

0.672.951.43, di seguito Convenzione CH–FL), salve le disposizioni del cpv. 2 e

dell’articolo 7 cpv. 1, i redditi che un residente di uno Stato contraente

riceve per un’attività dipendente sono imponibili solo in questo Stato, eccetto

che l’attività sia esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’attività è

quivi esercitata, i redditi ricevuti a questo titolo sono imponibili solo in

quest’altro Stato.

L’art. 5 cpv. 2

Convenzione CH-FL prevede tuttavia che, salve le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1,

i redditi da attività dipendenti ricevuti da persone che hanno domicilio in uno

Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell’altro Stato e che vi si recano in

linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri) sono imponibili solo nello

Stato in cui sono residenti.

Mentre il primo capoverso

prevede che il reddito dell’attività lucrativa dipendente sia imposto in base

al principio del luogo di lavoro, il secondo stabilisce invece una disciplina

speciale per i frontalieri, cioè per le persone che hanno il domicilio in uno

Stato ed il luogo di lavoro nell’altro Stato, nel quale si recano in linea di

massima ogni giorno feriale.

Il Tribunale federale ha già

avuto modo di precisare che l’art. 5 cpv. 2 Convenzione CH-FL non presuppone che

un frontaliere debba tornare al proprio domicilio, senza eccezioni, ogni giorno

lavorativo. È sufficiente un rientro regolare (decisione TF n.2C_215/2009 del

1° ottobre 2009, consid. 3.4 e 4.).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso concreto, come

visto in narrativa, nel periodo fiscale litigioso, RI 1, cittadino italiano, era

titolare di un permesso di dimora tipo B, senza l’esercizio di un’attività

lucrativa, valido per tutta la Svizzera, in cui è stato indicato il seguente indirizzo:

“c/o __________, __________, __________”. Su questo presupposto, adempiva

pertanto i requisiti per essere assoggettato illimitatamente alle imposte sul

reddito in Svizzera e, per le imposte cantonali, nel Canton Ticino.

L’insorgente ha svolto la

sua attività lavorativa come dipendente nel Principato del Liechtenstein,

presso la __________, a __________. Egli aveva un valido permesso di

frontaliere (rilasciato dal predetto Stato, il 9 novembre 2011, stante la

natura del permesso, su richiesta del datore di lavoro del Liechtenstein).

Ne discende che, in

applicazione dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL e in considerazione del

fatto che i frontalieri non sono tassati nel luogo in cui esercitano la propria

attività lavorativa (in casu __________), RI 1 è imponibile solo in

Svizzera, Stato in cui egli, nel 2012, aveva la propria dimora fiscale.

2.2

Il ricorrente sostiene invece

di non essere un frontaliere ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL,

poiché non rientrerebbe giornalmente “al proprio domicilio di __________”. A

suo dire, il “suo status è quello di dimorante con rientro settimanale (cd.

“Wochenaufenthalter”)”, considerato come rientrerebbe “solo nel fine

settimana al proprio domicilio di __________”. Di conseguenza, il reddito da

attività dipendente da lui conseguito nel Principato del Liechtenstein sarebbe

da assegnare a quest’ultimo Stato, e non alla Svizzera.

In

primo luogo, si evidenzia che, come visto al consid. 1.2., secondo l’Alta Corte

non è necessario che il frontaliere rientri quotidianamente al proprio

domicilio, ma è sufficiente un rientro regolare (quindi anche settimanale). L’insorgente

non indica peraltro dove risiederebbe durante la settimana, quando soggiornerebbe

nel Liechtenstein.

In secondo luogo, il

ricorrente, dinanzi all’RS 1, ha prodotto copia del permesso di frontaliere

rilasciato dalle autorità del Principato del Liechtenstein, e meglio la

cosiddetta “Grenzgängermeldebestätigung für EWR-Staatsangehörige (GMB)”,

rilasciata dall’Ausländer- und Passamt (APA), FL-Vaduz, ai cittadini SEE,

attivi professionalmente nel Principato del Liechtenstein e che rientrano

giornalmente al proprio domicilio al di fuori dello stesso Principato. Le

stesse autorità dello Stato in cui il ricorrente ha esercitato la sua attività

lucrativa dipendente hanno in tal modo attestato che RI 1, nel periodo fiscale

litigioso, è stato considerato come frontaliere. Va anche tenuto presente che

sul certificato di salario rilasciato il mese di gennaio 2013 dalla __________,

di __________ (e non di __________) non è stata trattenuta alcuna imposta alla

fonte dal datore di lavoro.

Da ultimo, giova ricordare

che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art.

8.

CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta

a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Spettava dunque al ricorrente dimostrare

e sostanziare concretamente di non essere un frontaliere, in contrasto con le

risultanze del permesso di “Grenzgänger”.

2.3

In queste circostanze, la

decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha deciso l’imponibilità del reddito

conseguito da RI 1 nella misura del 100%, non presta il fianco a critiche.

3.

L’insorgente

postula, in via subordinata, “nel caso questo tribunale dovesse considerare il

contribuente quale frontaliere, con rientro giornaliero in Ticino”, che “gli

atti vengano ritornati all’Ufficio di tassazione per la determinazione delle

relative spese di trasferta, deducibili quali spese professionali”.

Va al riguardo rilevato

che dal contratto di lavoro del 27 ottobre 2011 concluso tra RI 1 e la __________,

__________, risulta che il datore di lavoro invece di mettere a disposizione a

quest’ultimo un’autovettura, ha deciso di concedergli una retribuzione

forfettaria di complessivi fr. 1'200.– mensili. Per di più il datore di lavoro

ha deciso di risarcirgli i costi di benzina in connessione con l’attività

professionale (debitamente comprovati) secondo le direttive delle spese della __________.

Sul certificato di salario datato gennaio 2013 relativo all’anno 2012 risulta,

in effetti, che RI 1 ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, a titolo di

spese forfettarie per l’autovettura, l’importo complessivo di fr. 14'400.– (fr.

1'200.– mensili moltiplicati per dodici mesi). Nella dichiarazione d’imposta

del 2012, l’insorgente, per l’uso del veicolo privato, ha fatto valere un

ammontare di complessivi fr. 26'520.–, mentre l’RS 1, dal canto suo, ha ridotto

l’importo a fr. 21'966.–. Va da sé che, considerate le suindicate condizioni contrattuali,

l’autorità fiscale è stata estremamente generosa nei confronti dell’insorgente.

È pertanto escluso che vi sia spazio per ulteriori deduzioni.

Anche in questo caso,

d’altronde, il ricorrente non offre la minima prova delle spese che pretende di

dedurre dal reddito imponibile.

4.

Per tutti i motivi

che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’080.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: