80.2015.262
Doppia imposizione internazionale: contribuente con dimora fiscale in Svizzera, frontaliere nel Liechtenstein, rientro regolare ma non quotidiano, imposizione del reddito del lavoro
22 dicembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.262
80.2015.263
Lugano
22 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 dicembre 2015 contro la decisione del 4 novembre 2015 in materia di IC e
IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, nato il __________,
cittadino italiano, separato (dal __________), è al beneficio nel Canton Ticino
di un permesso di dimora tipo B valido per tutta la Svizzera, senza l’esercizio
di un’attività lucrativa, dal __________. Il Principato del Liechtenstein, il 9
novembre 2011, gli ha a sua volta rilasciato un permesso di frontaliere [“Grenzgängermeldebestätigung
für EWR-Staatsangehörige” (GMB), valevole fino al 31 ottobre 2016], poiché quest’ultimo
aveva iniziato la sua attività lavorativa come dipendente (“Fachspezialist
II” / “Mitglied des Kaders”), in ambito assicurativo, presso la __________,
__________, il 1° novembre 2011.
B. Per il periodo
fiscale 2011, con decisione del 17 ottobre 2012, l’RS 1 ha accertato un reddito
da attività lucrativa dipendente di fr. 22'651.– e nulla in merito ad eventuali
spese professionali.
Per il periodo fiscale
successivo, il contribuente ha esposto, quale reddito da attività dipendente, l’importo
di fr. 154'089.–, e quali spese professionali la somma complessiva di fr.
33'020.–. Notificando al contribuente la tassazione IC e IFD 2012, con decisione
del 29 ottobre 2014, l’RS 1 ha in particolare commisurato in fr. 154'089.– il
reddito dell’attività dipendente e ha ridotto le spese professionali a fr.
25'166.–, calcolando un reddito complessivo di fr. 100'000.– per l’IFD rispettivamente
di fr. 96'500.– per l’IC.
C. Il contribuente, per
il tramite della sua rappresentante, ha impugnato la suddetta decisione, con
reclamo del 26 novembre 2014, postulando “di rettificare la tassazione,
assegnando il reddito di attività lavorativa dipendente al Liechtenstein
nell’ambito del riparto internazionale d’imposta. Considerata la presenza di un
immobile in Italia, al Canton Ticino restano soltanto (a livello teorico) i
fattori imponibili degli eventuali redditi e sostanza mobiliare (tuttavia non
presenti per l’anno 2012)”, e di essere sentiti. A suo giudizio, la decisione
impugnata violerebbe l’art. 5 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale del 22
giugno 1995.
D. L’RS 1 ha respinto il
reclamo, con decisione del 4 novembre 2015, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la
seguente motivazione:
Come co(n)fermato dal rappresentante del contribuente
con lettera del 19 ottobre 2015 il salario percepito da __________ non è
assoggettato ad imposizione nel Principato del Li(e)chtenstein. Considerato
quanto sopra viene quindi confermata la piena imponibilità di tale reddito ed
il reclamo viene respinto e la decisi(o)ne di prima istanza viene quindi
confermata.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite della
sua rappresentante, chiede nuovamente di rettificare la decisione di tassazione
dopo reclamo del 4 novembre 2015, nel senso che il reddito da attività dipendente
di fr. 154'089.– sia assegnato al Principato del Liechtenstein invece che al
Canton Ticino. In via subordinata, domanda, nella misura in cui egli fosse
considerato come “frontaliero, con rientro giornaliero in Ticino”, che gli atti
siano ritornati all’RS 1 per stabilire le relative spese di trasferta. Il
ricorrente sostiene in particolare di non essere un frontaliere ai sensi della
Convenzione CH-FL, poiché non rientrerebbe giornalmente a __________. Per
questo motivo, l’art. 5 cpv. 2 della citata Convenzione non potrebbe trovare
applicazione al caso concreto e il diritto di imporre il suo reddito
spetterebbe esclusivamente al Principato del Liechtenstein, Stato in cui egli,
nel periodo fiscale litigioso, aveva esercitato la sua attività lavorativa.
Diritto
1. 1.1.
Le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD). Una persona
ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio
legale (art. 3 cpv. 2 LIFD). La dimora fiscale in Svizzera è invece data quando
una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni
esercitandovi un’attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 LIFD).
L’art. 2 cpv. 1 - 3 LT,
per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore dell’art. 3 cpv. 1 - 3 LIFD.
L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1
LIFD; art. 7 cpv. 1 LT).
1.2.
Per l’art. 5 cpv. 1 della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su
diverse questioni di ordine fiscale conclusa il 22 giugno 1995 (RS
0.672.951.43, di seguito Convenzione CH–FL), salve le disposizioni del cpv. 2 e
dell’articolo 7 cpv. 1, i redditi che un residente di uno Stato contraente
riceve per un’attività dipendente sono imponibili solo in questo Stato, eccetto
che l’attività sia esercitata nell’altro Stato contraente. Se l’attività è
quivi esercitata, i redditi ricevuti a questo titolo sono imponibili solo in
quest’altro Stato.
L’art. 5 cpv. 2
Convenzione CH-FL prevede tuttavia che, salve le disposizioni dell’art. 7 cpv. 1,
i redditi da attività dipendenti ricevuti da persone che hanno domicilio in uno
Stato, il cui luogo di lavoro è situato nell’altro Stato e che vi si recano in
linea di massima ogni giorno feriale (frontalieri) sono imponibili solo nello
Stato in cui sono residenti.
Mentre il primo capoverso
prevede che il reddito dell’attività lucrativa dipendente sia imposto in base
al principio del luogo di lavoro, il secondo stabilisce invece una disciplina
speciale per i frontalieri, cioè per le persone che hanno il domicilio in uno
Stato ed il luogo di lavoro nell’altro Stato, nel quale si recano in linea di
massima ogni giorno feriale.
Il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che l’art. 5 cpv. 2 Convenzione CH-FL non presuppone che
un frontaliere debba tornare al proprio domicilio, senza eccezioni, ogni giorno
lavorativo. È sufficiente un rientro regolare (decisione TF n.2C_215/2009 del
1° ottobre 2009, consid. 3.4 e 4.).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, come
visto in narrativa, nel periodo fiscale litigioso, RI 1, cittadino italiano, era
titolare di un permesso di dimora tipo B, senza l’esercizio di un’attività
lucrativa, valido per tutta la Svizzera, in cui è stato indicato il seguente indirizzo:
“c/o __________, __________, __________”. Su questo presupposto, adempiva
pertanto i requisiti per essere assoggettato illimitatamente alle imposte sul
reddito in Svizzera e, per le imposte cantonali, nel Canton Ticino.
L’insorgente ha svolto la
sua attività lavorativa come dipendente nel Principato del Liechtenstein,
presso la __________, a __________. Egli aveva un valido permesso di
frontaliere (rilasciato dal predetto Stato, il 9 novembre 2011, stante la
natura del permesso, su richiesta del datore di lavoro del Liechtenstein).
Ne discende che, in
applicazione dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL e in considerazione del
fatto che i frontalieri non sono tassati nel luogo in cui esercitano la propria
attività lavorativa (in casu __________), RI 1 è imponibile solo in
Svizzera, Stato in cui egli, nel 2012, aveva la propria dimora fiscale.
2.2
Il ricorrente sostiene invece
di non essere un frontaliere ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzione CH–FL,
poiché non rientrerebbe giornalmente “al proprio domicilio di __________”. A
suo dire, il “suo status è quello di dimorante con rientro settimanale (cd.
“Wochenaufenthalter”)”, considerato come rientrerebbe “solo nel fine
settimana al proprio domicilio di __________”. Di conseguenza, il reddito da
attività dipendente da lui conseguito nel Principato del Liechtenstein sarebbe
da assegnare a quest’ultimo Stato, e non alla Svizzera.
In
primo luogo, si evidenzia che, come visto al consid. 1.2., secondo l’Alta Corte
non è necessario che il frontaliere rientri quotidianamente al proprio
domicilio, ma è sufficiente un rientro regolare (quindi anche settimanale). L’insorgente
non indica peraltro dove risiederebbe durante la settimana, quando soggiornerebbe
nel Liechtenstein.
In secondo luogo, il
ricorrente, dinanzi all’RS 1, ha prodotto copia del permesso di frontaliere
rilasciato dalle autorità del Principato del Liechtenstein, e meglio la
cosiddetta “Grenzgängermeldebestätigung für EWR-Staatsangehörige (GMB)”,
rilasciata dall’Ausländer- und Passamt (APA), FL-Vaduz, ai cittadini SEE,
attivi professionalmente nel Principato del Liechtenstein e che rientrano
giornalmente al proprio domicilio al di fuori dello stesso Principato. Le
stesse autorità dello Stato in cui il ricorrente ha esercitato la sua attività
lucrativa dipendente hanno in tal modo attestato che RI 1, nel periodo fiscale
litigioso, è stato considerato come frontaliere. Va anche tenuto presente che
sul certificato di salario rilasciato il mese di gennaio 2013 dalla __________,
di __________ (e non di __________) non è stata trattenuta alcuna imposta alla
fonte dal datore di lavoro.
Da ultimo, giova ricordare
che, di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art.
8.
CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta
a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Spettava dunque al ricorrente dimostrare
e sostanziare concretamente di non essere un frontaliere, in contrasto con le
risultanze del permesso di “Grenzgänger”.
2.3
In queste circostanze, la
decisione impugnata, con cui l’RS 1 ha deciso l’imponibilità del reddito
conseguito da RI 1 nella misura del 100%, non presta il fianco a critiche.
3.
L’insorgente
postula, in via subordinata, “nel caso questo tribunale dovesse considerare il
contribuente quale frontaliere, con rientro giornaliero in Ticino”, che “gli
atti vengano ritornati all’Ufficio di tassazione per la determinazione delle
relative spese di trasferta, deducibili quali spese professionali”.
Va al riguardo rilevato
che dal contratto di lavoro del 27 ottobre 2011 concluso tra RI 1 e la __________,
__________, risulta che il datore di lavoro invece di mettere a disposizione a
quest’ultimo un’autovettura, ha deciso di concedergli una retribuzione
forfettaria di complessivi fr. 1'200.– mensili. Per di più il datore di lavoro
ha deciso di risarcirgli i costi di benzina in connessione con l’attività
professionale (debitamente comprovati) secondo le direttive delle spese della __________.
Sul certificato di salario datato gennaio 2013 relativo all’anno 2012 risulta,
in effetti, che RI 1 ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, a titolo di
spese forfettarie per l’autovettura, l’importo complessivo di fr. 14'400.– (fr.
1'200.– mensili moltiplicati per dodici mesi). Nella dichiarazione d’imposta
del 2012, l’insorgente, per l’uso del veicolo privato, ha fatto valere un
ammontare di complessivi fr. 26'520.–, mentre l’RS 1, dal canto suo, ha ridotto
l’importo a fr. 21'966.–. Va da sé che, considerate le suindicate condizioni contrattuali,
l’autorità fiscale è stata estremamente generosa nei confronti dell’insorgente.
È pertanto escluso che vi sia spazio per ulteriori deduzioni.
Anche in questo caso,
d’altronde, il ricorrente non offre la minima prova delle spese che pretende di
dedurre dal reddito imponibile.
4.
Per tutti i motivi
che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: