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Decisione

80.2015.264

Imposta preventiva: rimborso, autorità competente, AFC per persone giuridiche, autorità di tassazione cantonale del defunto per comunioni ereditarie, non invio diretto all’AFC

7 aprile 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 2 luglio 2009

muore a __________ __________, cittadino germanico nato il 13 dicembre 1920. La

comunione ereditaria è composta dalla vedova __________, nata il 25 novembre

1945, cittadina germanica residente a __________, e dalla fondazione RI 1 con

sede a __________ (Germania).

In data 27 novembre 2012

la comunione ereditaria fu __________ ha presentato un’istanza di rimborso

dell’imposta preventiva per gli anni 2009, 2010 e 2011 all’RS 1. Con decisione

26 agosto 2015, l’istanza è stata respinta, con la motivazione secondo cui ogni

erede deve presentare la propria istanza di rimborso per gli anni non ancora

cresciuti in giudicato alle rispettive autorità fiscali competenti, cioè l’RS 1

per la vedova, e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni per la

fondazione.

B. Con reclamo 28

settembre 2015, la fondazione RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione

dell’UT e conseguente accoglimento dell’istanza di rimborso 27 novembre 2012.

In via principale la reclamante sosteneva che gli eredi possono fare valere il

diritto al rimborso dell’imposta preventiva solo in comune, tramite il modulo

S-167, per prestazioni scadute tra l’apertura della successione e la divisione

della stessa. L’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso sarebbe la

stessa autorità competente per “l’autore della successione” (per riprendere la

particolare terminologia dell’Ordinanza sull’imposta preventiva [OIPrev; RS

642.211]), quindi nella fattispecie l’RS 1. Contestualmente, in caso di mancato

accoglimento del reclamo, la fondazione formulava all’Amministrazione federale

delle contribuzioni istanza di rimborso “eventuale” per l’imposta preventiva

riferita agli anni 2009, 2010 e 2011. Il reddito lordo assoggettato all’imposta

preventiva ammontava a CHF 39'858.– per l’anno 2009, CHF 290'527.35 per l’anno

2010 e CHF 6'231.80 per l’anno 2011; l’imposta di cui era chiesto il rimborso,

pari al 35% di tali importi, era di CHF 117'816.–. I predetti importi erano

stati calcolati dall’istante in funzione dell’interessenza della fondazione nella

comunione ereditaria fu __________, pari al 75%.

C. L’RS 1, con successiva

decisione 4 novembre 2015, ha respinto il reclamo, considerando che la

competenza a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva presentate da

persone giuridiche è attribuita all’ Amministrazione Federale delle

Contribuzioni.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava ora contro

la predetta decisione. L’insorgente ribadisce che gli eredi possono fare valere

il proprio diritto al rimborso dell’imposta preventiva, scaduta tra l’apertura

della successione e la divisione, unicamente in comune e tramite il modulo

S-167. L’autorità competente a ricevere l’istanza sarebbe l’RS 1 quale autorità

competente per l’autore della successione. La decisione impugnata andrebbe

quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione alla ricorrente del

diritto al rimborso dell’imposta preventiva da parte dell’RS 1 In caso di mancato

accoglimento del gravame, la ricorrente postula che venga “deciso” (cfr.

ricorso, pag. 1) il mantenimento della richiesta di rimborso presentata dalla

fondazione all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni in data 28 settembre

2015.

E. L’Ufficio di

tassazione di Lugano-Città, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la

Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico non hanno formulato

osservazioni al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Nella fattispecie occorre

determinare l’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso dell’imposta

preventiva per gli anni 2009, 2010, e 2011 riferita all’interessenza, pari al

75%, della ricorrente nella comunione ereditaria fu __________. L’istanza è

stata inizialmente presentata dalla comunione ereditaria all’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Città. Non è per contro oggetto del

presente gravame il rimborso riferito alla rimanente interessenza del 25% in

capo alla vedova __________.

1.2.

Ai sensi dell’art. 30 cpv.

1 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), le persone

fisiche presentano l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva alle autorità

fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel

corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.

L’art. 30 cpv. 2 LIP

stabilisce invece che le persone giuridiche, le società commerciali senza

personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto non menzionati nel

capoverso 1, devono presentare l’istanza di rimborso all’Amministrazione federale

delle contribuzioni.

Rimangono riservate, ex

art. 30 cpv. 3 LIP, le speciali disposizioni in merito alla competenza previste

dall’OIPrev. Nel caso delle successioni, l’art. 59 cpv. 1 OIPrev dispone che, se,

alla sua morte, l’autore della successione era assoggettato illimitatamente

alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta

preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella

istanza devono figurare i dati personali e l’indirizzo di tutti gli eredi e la

loro quota alla successione. L’art. 59 cpv. 2 OIPrev prevede poi che l’istanza

deve essere presentata all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione

dell’autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono

assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L’autorità

trasmette i duplicati dell’istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni,

alle autorità cantonali competenti per gli eredi.

Dal profilo procedurale, per

la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione federale delle contribuzioni

ha prediposto il modulo S-167.1, nonché le relative spiegazioni. Queste, in

particolare, prevedono al punto 8 che, se alla comunione ereditaria partecipano

delle persone giuridiche o altre persone che fanno valere il loro diritto al

rimborso presso la Confederazione, occorre allegare al modulo S-167.1 un

duplicato supplementare.

1.3.

Come ricordato in ingresso

(consid. 2.1) la competenza generale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva ex art. 30 cpv. 2

LIP può essere limitata dalle ulteriori e più specifiche deroghe introdotte

dall’OIPrev in base all’art. 30 cpv. 3 LIP (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a

ediz., Basilea 2012, n. 14, 16 e 29 ss. ad art. 30 LIP). L’art. 59 cpv. 2

OIPrev prevede una deroga specifica in caso di successione per l’esercizio del

diritto al rimborso maturato in vita dal de cujus, e successivamente

dalla comunione ereditaria sino alla divisione dell’eredità. Tale diritto è da

esercitarsi congiuntamente dagli eredi (Jaussi/Ghielmetti/Pfirter,

Allgemeiner Überblick über die Rückerstattung der eidg. Verrechnungssteuer, in:

RF 67/2012, p. 661 ss.). L’ordinanza attribuisce in tal modo ad un’unica

autorità cantonale la competenza a ricevere l’istanza per conto di tutti gli

eredi, senza tuttavia conferirle anche il compito di adottare una decisione.

L’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della

successione è tenuta a trasmettere infatti i duplicati dell’istanza,

apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali

competenti per gli eredi. Sebbene l’art. 59 OIPrev sia formulato pensando solo

agli eredi che sono persone fisiche, obbligando il fisco del cantone in cui si

è aperta la successione a trasmettere i duplicati agli altri cantoni, competenti

per la tassazione degli eredi, nondimeno la stessa regola vale anche per quegli

eredi che sono invece persone giuridiche. In tal caso, all’istanza deve appunto

essere allegato un duplicato supplementare, destinato all’Amministrazione federale

delle contribuzioni (cfr. Pfund/Zwahlen,

Die eidgenössische Verrechnungssteuer, II Teil, Basilea 1985, n. 4.7 ad art. 22

LIP, p. 73).

1.4.

Venendo alla fattispecie,

l’istanza di rimborso per i periodi 2009, 2010 e 2011 è stata presentata dalla

comunione ereditaria all’RS 1. È vero che l’art. 30 cpv. 2 LIP prevede la competenza

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a ricevere istanze di

rimborso da parte di persone giuridiche, ma, in caso di successione, l’istanza

va presentata da tutti gli eredi, o in comune o per il tramite di un

rappresentante comune, all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione

dell’autore della successione. Nel caso concreto, pertanto, l’istanza è stata

correttamente presentata all’RS 1, quale autorità che aveva la competenza per

imporre il de cuius. In considerazione del fatto che, tuttavia, la

competenza a pronunciarsi sul rimborso dell’imposta preventiva alla persone

giuridiche è attribuita all’AFC (art. 30 cpv. 2 LIP), un duplicato

dell’istanza, accompagnato da eventuali osservazioni, deve essere trasmesso,

dallo stesso Ufficio di tassazione, all’AFC.

Del resto le stesse

spiegazioni dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni cui fa

riferimento la ricorrente (ricorso, pag. 3, primo paragrafo dall’alto) specificano

proprio che all’istanza di rimborso presentata dagli eredi va anche allegato un

duplicato supplementare, qualora tra gli eredi vi siano persone giuridiche che,

come in questo caso, devono fare valere il diritto al rimborso dell’imposta

preventiva presso la Confederazione.

Ne consegue che sarebbe

spettato all’RS 1 il compito di sottoporre all’AFC l’istanza della comunione

ereditaria fu __________, nella misura in cui concerneva la coerede ricorrente,

in quanto persona giuridica.

1.5.

La decisione del 4 novembre

2015, che respinge il reclamo del 28 settembre 2015, con la motivazione secondo

cui la richiesta di rimborso relativa all’ interessenza della fondazione nella

comunione ereditaria non deve essere presentata all’autorità cantonale, bensì

all’Amministrazione federale delle contribuzioni, deve pertanto essere

riformata, in quanto non conforme alle disposizioni di legge e dell’ordinanza

applicabili alla fattispecie.

Considerandi

2.

Per quanto precede

si deve concludere che il ricorso è accolto.

Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la

Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la

trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994, nonché l’art. 231 LT,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 4 novembre 2015 è riformata nel senso

che l’RS 1 è tenuto a trasmettere all’Amministrazione federale delle

contribuzioni un duplicato dell’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per

gli anni 2009, 2010 e 2011, riguardante la comunione ereditaria fu __________,

nella misura in cui concerne la coerede RI 1.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: