80.2015.264
Imposta preventiva: rimborso, autorità competente, AFC per persone giuridiche, autorità di tassazione cantonale del defunto per comunioni ereditarie, non invio diretto all’AFC
7 aprile 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.264
Lugano
7 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2015 contro la decisione del 4 dicembre 2015 in materia di rimborso
dell’imposta preventiva 2009, 2010 e 2011.
Fatti
A. In data 2 luglio 2009
muore a __________ __________, cittadino germanico nato il 13 dicembre 1920. La
comunione ereditaria è composta dalla vedova __________, nata il 25 novembre
1945, cittadina germanica residente a __________, e dalla fondazione RI 1 con
sede a __________ (Germania).
In data 27 novembre 2012
la comunione ereditaria fu __________ ha presentato un’istanza di rimborso
dell’imposta preventiva per gli anni 2009, 2010 e 2011 all’RS 1. Con decisione
26 agosto 2015, l’istanza è stata respinta, con la motivazione secondo cui ogni
erede deve presentare la propria istanza di rimborso per gli anni non ancora
cresciuti in giudicato alle rispettive autorità fiscali competenti, cioè l’RS 1
per la vedova, e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni per la
fondazione.
B. Con reclamo 28
settembre 2015, la fondazione RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione
dell’UT e conseguente accoglimento dell’istanza di rimborso 27 novembre 2012.
In via principale la reclamante sosteneva che gli eredi possono fare valere il
diritto al rimborso dell’imposta preventiva solo in comune, tramite il modulo
S-167, per prestazioni scadute tra l’apertura della successione e la divisione
della stessa. L’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso sarebbe la
stessa autorità competente per “l’autore della successione” (per riprendere la
particolare terminologia dell’Ordinanza sull’imposta preventiva [OIPrev; RS
642.211]), quindi nella fattispecie l’RS 1. Contestualmente, in caso di mancato
accoglimento del reclamo, la fondazione formulava all’Amministrazione federale
delle contribuzioni istanza di rimborso “eventuale” per l’imposta preventiva
riferita agli anni 2009, 2010 e 2011. Il reddito lordo assoggettato all’imposta
preventiva ammontava a CHF 39'858.– per l’anno 2009, CHF 290'527.35 per l’anno
2010 e CHF 6'231.80 per l’anno 2011; l’imposta di cui era chiesto il rimborso,
pari al 35% di tali importi, era di CHF 117'816.–. I predetti importi erano
stati calcolati dall’istante in funzione dell’interessenza della fondazione nella
comunione ereditaria fu __________, pari al 75%.
C. L’RS 1, con successiva
decisione 4 novembre 2015, ha respinto il reclamo, considerando che la
competenza a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva presentate da
persone giuridiche è attribuita all’ Amministrazione Federale delle
Contribuzioni.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 si aggrava ora contro
la predetta decisione. L’insorgente ribadisce che gli eredi possono fare valere
il proprio diritto al rimborso dell’imposta preventiva, scaduta tra l’apertura
della successione e la divisione, unicamente in comune e tramite il modulo
S-167. L’autorità competente a ricevere l’istanza sarebbe l’RS 1 quale autorità
competente per l’autore della successione. La decisione impugnata andrebbe
quindi in sostanza riformata, con conseguente concessione alla ricorrente del
diritto al rimborso dell’imposta preventiva da parte dell’RS 1 In caso di mancato
accoglimento del gravame, la ricorrente postula che venga “deciso” (cfr.
ricorso, pag. 1) il mantenimento della richiesta di rimborso presentata dalla
fondazione all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni in data 28 settembre
2015.
E. L’Ufficio di
tassazione di Lugano-Città, l’Amministrazione federale delle contribuzioni e la
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico non hanno formulato
osservazioni al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Nella fattispecie occorre
determinare l’autorità competente a ricevere l’istanza di rimborso dell’imposta
preventiva per gli anni 2009, 2010, e 2011 riferita all’interessenza, pari al
75%, della ricorrente nella comunione ereditaria fu __________. L’istanza è
stata inizialmente presentata dalla comunione ereditaria all’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano-Città. Non è per contro oggetto del
presente gravame il rimborso riferito alla rimanente interessenza del 25% in
capo alla vedova __________.
1.2.
Ai sensi dell’art. 30 cpv.
1 della Legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), le persone
fisiche presentano l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva alle autorità
fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel
corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile.
L’art. 30 cpv. 2 LIP
stabilisce invece che le persone giuridiche, le società commerciali senza
personalità giuridica e tutti gli altri aventi diritto non menzionati nel
capoverso 1, devono presentare l’istanza di rimborso all’Amministrazione federale
delle contribuzioni.
Rimangono riservate, ex
art. 30 cpv. 3 LIP, le speciali disposizioni in merito alla competenza previste
dall’OIPrev. Nel caso delle successioni, l’art. 59 cpv. 1 OIPrev dispone che, se,
alla sua morte, l’autore della successione era assoggettato illimitatamente
alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta
preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella
istanza devono figurare i dati personali e l’indirizzo di tutti gli eredi e la
loro quota alla successione. L’art. 59 cpv. 2 OIPrev prevede poi che l’istanza
deve essere presentata all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione
dell’autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono
assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L’autorità
trasmette i duplicati dell’istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni,
alle autorità cantonali competenti per gli eredi.
Dal profilo procedurale, per
la presentazione dell’istanza, l’Amministrazione federale delle contribuzioni
ha prediposto il modulo S-167.1, nonché le relative spiegazioni. Queste, in
particolare, prevedono al punto 8 che, se alla comunione ereditaria partecipano
delle persone giuridiche o altre persone che fanno valere il loro diritto al
rimborso presso la Confederazione, occorre allegare al modulo S-167.1 un
duplicato supplementare.
1.3.
Come ricordato in ingresso
(consid. 2.1) la competenza generale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
a ricevere istanze di rimborso dell’imposta preventiva ex art. 30 cpv. 2
LIP può essere limitata dalle ulteriori e più specifiche deroghe introdotte
dall’OIPrev in base all’art. 30 cpv. 3 LIP (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. II/2, 2a
ediz., Basilea 2012, n. 14, 16 e 29 ss. ad art. 30 LIP). L’art. 59 cpv. 2
OIPrev prevede una deroga specifica in caso di successione per l’esercizio del
diritto al rimborso maturato in vita dal de cujus, e successivamente
dalla comunione ereditaria sino alla divisione dell’eredità. Tale diritto è da
esercitarsi congiuntamente dagli eredi (Jaussi/Ghielmetti/Pfirter,
Allgemeiner Überblick über die Rückerstattung der eidg. Verrechnungssteuer, in:
RF 67/2012, p. 661 ss.). L’ordinanza attribuisce in tal modo ad un’unica
autorità cantonale la competenza a ricevere l’istanza per conto di tutti gli
eredi, senza tuttavia conferirle anche il compito di adottare una decisione.
L’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione dell’autore della
successione è tenuta a trasmettere infatti i duplicati dell’istanza,
apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle autorità cantonali
competenti per gli eredi. Sebbene l’art. 59 OIPrev sia formulato pensando solo
agli eredi che sono persone fisiche, obbligando il fisco del cantone in cui si
è aperta la successione a trasmettere i duplicati agli altri cantoni, competenti
per la tassazione degli eredi, nondimeno la stessa regola vale anche per quegli
eredi che sono invece persone giuridiche. In tal caso, all’istanza deve appunto
essere allegato un duplicato supplementare, destinato all’Amministrazione federale
delle contribuzioni (cfr. Pfund/Zwahlen,
Die eidgenössische Verrechnungssteuer, II Teil, Basilea 1985, n. 4.7 ad art. 22
LIP, p. 73).
1.4.
Venendo alla fattispecie,
l’istanza di rimborso per i periodi 2009, 2010 e 2011 è stata presentata dalla
comunione ereditaria all’RS 1. È vero che l’art. 30 cpv. 2 LIP prevede la competenza
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a ricevere istanze di
rimborso da parte di persone giuridiche, ma, in caso di successione, l’istanza
va presentata da tutti gli eredi, o in comune o per il tramite di un
rappresentante comune, all’autorità fiscale cantonale competente per la tassazione
dell’autore della successione. Nel caso concreto, pertanto, l’istanza è stata
correttamente presentata all’RS 1, quale autorità che aveva la competenza per
imporre il de cuius. In considerazione del fatto che, tuttavia, la
competenza a pronunciarsi sul rimborso dell’imposta preventiva alla persone
giuridiche è attribuita all’AFC (art. 30 cpv. 2 LIP), un duplicato
dell’istanza, accompagnato da eventuali osservazioni, deve essere trasmesso,
dallo stesso Ufficio di tassazione, all’AFC.
Del resto le stesse
spiegazioni dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni cui fa
riferimento la ricorrente (ricorso, pag. 3, primo paragrafo dall’alto) specificano
proprio che all’istanza di rimborso presentata dagli eredi va anche allegato un
duplicato supplementare, qualora tra gli eredi vi siano persone giuridiche che,
come in questo caso, devono fare valere il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva presso la Confederazione.
Ne consegue che sarebbe
spettato all’RS 1 il compito di sottoporre all’AFC l’istanza della comunione
ereditaria fu __________, nella misura in cui concerneva la coerede ricorrente,
in quanto persona giuridica.
1.5.
La decisione del 4 novembre
2015, che respinge il reclamo del 28 settembre 2015, con la motivazione secondo
cui la richiesta di rimborso relativa all’ interessenza della fondazione nella
comunione ereditaria non deve essere presentata all’autorità cantonale, bensì
all’Amministrazione federale delle contribuzioni, deve pertanto essere
riformata, in quanto non conforme alle disposizioni di legge e dell’ordinanza
applicabili alla fattispecie.
Considerandi
2.
Per quanto precede
si deve concludere che il ricorso è accolto.
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994, nonché l’art. 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 novembre 2015 è riformata nel senso
che l’RS 1 è tenuto a trasmettere all’Amministrazione federale delle
contribuzioni un duplicato dell’istanza di rimborso dell’imposta preventiva per
gli anni 2009, 2010 e 2011, riguardante la comunione ereditaria fu __________,
nella misura in cui concerne la coerede RI 1.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: