80.2015.267
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in un’unica economia domestica, ripartizione della deduzione, non se un solo genitore percepisce redditi
14 dicembre 2020Italiano38 min
periodi fiscali 2013 e 2014 viveva a __________, insieme alla sua convivente __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.267
80.2015.268
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 dicembre 2015 contro la decisione del 18 novembre 2015 in materia di IC
e IFD 2013 e 2014.
Fatti
Fatti
A. RI 1, divorziato, nei
periodi fiscali 2013 e 2014 viveva a __________, insieme alla sua convivente __________,
nubile, e ai loro figli __________ (nato nel 2009) e __________ (nato nel 2012).
Nelle dichiarazioni
d’imposta per i periodi fiscali 2013 e 2014, il contribuente ha fatto valere
una deduzione per figli a carico di fr. 11'100.– per ciascuno dei figli.
Per il solo periodo
fiscale 2014, inoltre, ha chiesto una deduzione di fr. 5'003.– per cure
prestate da terzi a figli di età inferiore ai 14 anni.
B. Notificando al
contribuente le tassazioni IC/IFD 2013 e 2014, con decisioni del 28 ottobre 2015,
l’RS 1 ha commisurato il suo reddito imponibile in:
·
2013: fr. 147'400.– per l’IC e fr. 150'800.– per l’IFD;
·
2014: fr. 126’000.– per l’IC e fr. 129’300.– per l’IFD.
Rispetto alla
dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale ha in particolar modo ammesso la
deduzione per figli a carico solo nella misura di fr. 11'100.– per l’IC e fr.
6'500.– per l’IFD. Per la tassazione del periodo fiscale 2014, ha inoltre
ridotto la deduzione per cura prestata a figli di età inferiore ai 14 anni a
soli fr. 4'395.–, argomentando che era “deducibile unicamente la custodia e non
le spese sostenute per i pasti”.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro le suddette decisioni, il 30 ottobre 2015,
contestando la decisione dell’autorità fiscale di ripartire la deduzione per
figli al 50% con la sua convivente, in considerazione della “grande
sproporzione fra i redditi” dell’economia domestica formata da lui, dalla sua
compagna e dai loro figli, che faceva sì che fosse lui “a far fronte alla
totalità delle spese dei nostri figli __________ e __________”.
In merito alla deduzione
per cura prestata a figli di età inferiore ai 14 anni, il reclamante ha
contestato che si trattasse “di una retta relativa al pasto servito in una
mensa scolastica” ed ha sostenuto che la spesa si riferiva al servizio di una
“madre diurna”, che “si reca alla scuola d’infanzia per accompagnare [suo] figlio
__________ (5 anni) alla mensa scolastica, lo sorveglia durante/dopo pasto e lo
riaccompagna ad inizio dell’orario pomeridiano presso la struttura”.
D. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo, con decisioni del 18 novembre 2015.
Constatato che il reclamante viveva in comunione domestica con la madre delle
figlie, che i genitori esercitavano l’autorità parentale congiunta e che non vi
era alcun versamento di alimenti, l’autorità fiscale ha richiamato gli articoli
34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, secondo cui, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale
congiunta e non sono versati alimenti, la deduzione è ripartita per metà fra i
genitori. La decisione ha altresì fatto riferimento alla convenzione per
l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, sottoscritta dal ricorrente e
dalla madre dei suoi figli e approvata dall’Autorità regionale di protezione.
Per quanto attiene al solo
periodo fiscale 2014, l’Ufficio di tassazione ha confermato di non poter
ammettere in deduzione l’importo di fr. 608.–, pagato all’Associazione __________,
per il fatto che nel prezzo pagato erano compresi la sorveglianza e il vitto e
che “non è comprovata la suddivisione di tali costi”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento della deduzione per figli integrale, per complessivi fr.
22'200.–. Il ricorrente sostiene di provvedere al mantenimento dei figli con il
suo solo reddito, poiché quello della compagna “è così basso da non permetterle
nemmeno di far fronte totalmente al suo fabbisogno di base: reddito imponibile
dichiarato per l’anno 2013 CHF 10'489 e per l’anno 2014 CHF 11’300”.
L’insorgente contesta poi
che nell’importo di fr. 608.–, pagato all’Associazione __________, sia inclusa
la retta per la mensa scolastica ed allega una dichiarazione in tal senso della
stessa istituzione.
Diritto
I. Imposta federale
diretta (IFD)
1. 1.1.
Secondo l’art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto
l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote
differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti
in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di
loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In
particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,
sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui
sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione
domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se
provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha
diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare
per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se,
oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo
contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche
all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se
esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato
è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f
LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che
versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32
cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo
regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di
comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle
tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in
RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;
StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
1.3.
Il Tribunale
federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,
per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di
principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie
sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,
detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o
divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi
redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la
deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al
genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4
settembre 2007 citata, consid. 5.2).
1.4.
Per la
circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,
con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente
l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del
figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far
valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e
14.8.1, p. 35).
Al genitore che provvede
in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che
percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr.
circolare cit., cifra 14.8.2, p. 36).
1.5.
Nei periodi fiscali
litigiosi, RI 1 viveva a __________, insieme alla sua convivente __________,
nubile, e ai loro figli __________ (nato nel 2009) e __________ (nato nel
2012).
Dal contratto per
l’obbligo del mantenimento di minori e le relazioni personali – Convenzione per
l’esercizio dell’autorità parentale congiunta, stipulato dai genitori il 26
aprile 2013 e omologato dall’Autorità regionale di protezione il 29 aprile
2013, si evince che il ricorrente e la sua compagna hanno convenuto di esercitare
congiuntamente l’autorità parentale sui figli __________ e __________ e che il
padre si è impegnato a pagare un contributo alimentare mensile per ciascun
figlio. Il versamento degli alimenti è tuttavia stato sospeso “per il periodo
di convivenza dei genitori”.
Ne discende che,
conformemente all’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (in vigore nel 2013) e
alla summenzionata circolare, l’RS 1 ha riconosciuto all’insorgente la
deduzione per figli a carico di fr. 3'250.– per ognuno dei due figli, vale a
dire nella misura del 50%.
2. 2.1.
Il contribuente contesta
tuttavia che l’autorità fiscale si avvalga “di un elemento civilistico quale
l’autorità parentale congiunta per giustificare una decisione palesemente in
contraddizione con il principio economico secondo cui è colui che provvede al
sostentamento di altri ad aver diritto ad un’eventuale deduzione”.
2.2.
Per inquadrare la
questione, è opportuno ricordare dapprima che l’art. 213 cpv. 1 lett. a
LIFD è stato modificato in tempi recenti.
Il 1° gennaio 2011 la
disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto
dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio
fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il
legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di
stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono separati
o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i genitori
quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di custodia
alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare dall’altro per
sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente che provvede al
sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di alimenti, la
deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più importante nella
custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il reddito più elevato,
che si presumeva contribuire in misura più importante al sostentamento del
figlio.
Come già visto, la nuova
versione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (dal 1°
gennaio 2014 è divenuto l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), prevede che, se
i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso
1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava il disegno di
legge, la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a prescindere
dal fatto che la custodia del figlio sia alternata, perché il governo ha
ritenuto che non si possa pretendere che l’autorità di tassazione accerti la
quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20
maggio 2009 concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie
con figli, in: FF 2009 4025, p. 4122; v. anche Pedroli,
Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009,
p. 564).
2.3.
La modifica di legge in
discussione trae origine da una mozione, depositata in Consiglio nazionale il
15 giugno 2005 dall’allora deputato Guy Parmelin (mozione n. 05.3319). Nella
mozione, si chiedeva al Consiglio federale di “modificare le prescrizioni di
legge in modo da correggere le disparità di trattamento sotto il profilo fiscale
dei contribuenti divorziati o separati in caso di autorità parentale in comune
(custodia alternata)”, con la seguente motivazione:
Nel nuovo diritto del
divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, l'interesse dei figli è
primordiale e il legislatore ha intrapreso tutto il possibile affinché la
separazione dei genitori perturbi il meno possibile i figli (ad es. la
convenzione di separazione o di divorzio non deve penalizzare i figli e,
laddove possibile, deve privilegiare la custodia alternata). La legislazione
fiscale federale non ha seguito questa evoluzione, tanto meno lo ha fatto
quella dei Cantoni. Di conseguenza, il genitore che versa all'altro genitore
gli alimenti per i figli può dedurre dalle imposte soltanto questo importo;
inoltre, in caso di custodia alternata dei figli, ad esempio tre giorni per
ogni genitore, egli non beneficia delle deduzioni per figli, nonostante se ne
occupi durante tre giorni. Questa disparità di trattamento comporta sovente
difficoltà finanziarie per il genitore penalizzato, difficoltà che diventano
pressoché insormontabili per le famiglie ricostituite, peraltro sempre più
frequenti. Di fatto, nella prassi la legislazione fiscale contraddice gli
obiettivi a cui mira il nuovo diritto del divorzio.
Per correggere questa situazione sarebbe quindi opportuno tenere conto, nel
caso della custodia alternata, degli oneri effettivi di mantenimento, indipendentemente
dall'eventuale versamento di alimenti.
Il 19 ottobre 2005 il
Consiglio federale aveva proposto di accogliere la mozione. Ricordate le
disposizioni legali che presiedono alla deduzione degli alimenti ed
all’attribuzione della deduzione sociale per figli, con le precisazioni
contenute nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 dell’AFC, il governo
concludeva con le seguenti considerazioni:
Per il Consiglio federale è evidente che i genitori
separati o divorziati non debbano essere svantaggiati rispetto alle famiglie
intatte. D'altro canto essi non possono nemmeno essere avvantaggiati. Il tema
oggetto della presente mozione rientra nell'ambito ben più ampio
dell'imposizione dei coniugi e della famiglia. Il Consiglio federale è pertanto
disposto, nel quadro degli ulteriori lavori concernenti la riforma
dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, a rivedere l'attribuzione della
deduzione per figli e la concessione della tariffa più mite in caso di autorità
parentale comune ed eventualmente a estendere per analogia anche ai figli
minorenni la regolamentazione prevista nel pacchetto fiscale per la custodia
alternata di figli maggiorenni.
Il tema è poi confluito
nel disegno di legge del 20 maggio 2009 concernente la legge federale sullo
sgravio fiscale delle famiglie con figli. Nel relativo messaggio, il Consiglio
federale ricorda dapprima che l’accoglimento della mozione Parmelin (05.3319)
“esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti
divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e
ne hanno a turno la custodia” (Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la
legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in FF 2009 4095,
p. 4121). Circa la proposta di modifica delle leggi federali, il Consiglio
federale così si esprime:
Se, nel quadro del divorzio o
della separazione giudiziaria, i genitori gli hanno sottoposto una convenzione
per omologazione che stabilisce la loro partecipazione alla cura del figlio e
fissa la ripartizione delle spese del suo mantenimento, a istanza comune dei
genitori il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune
dell’autorità parentale purché ciò sia compatibile con il bene del figlio (art.
133 cpv. 3 CC). Nel caso di genitori non coniugati l’autorità tutoria
attribuisce loro su richiesta congiunta l’autorità parentale (in comune) (art.
298a cpv. 1 CC). Si prevede tuttavia una futura regolamentazione dell’autorità
parentale comune nell’interesse del bene del figlio sia per i coniugi
divorziati sia per quelli non sposati tra di loro.
Per questi casi abbiamo proposto nella procedura di consultazione una modifica
nell’attribuzione della deduzione per figli. Entrambi i genitori dovranno poter
far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano chieste
ulteriori deduzioni per alimenti ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima
esigenza è necessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e
deduzione per alimenti).
Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione
ripartita a metà dovrebbe essere concessa a prescindere dal fatto che la
custodia dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere
che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale
di ogni genitore. La ripartizione della deduzione per figli, come proposta
nella procedura di consultazione, è stata respinta dai Cantoni e da molti altri
partecipanti alla consultazione sia per motivi di fattibilità sia perché si
sollecitano soluzioni individuali. Tuttavia, per motivi di parità di
trattamento sul piano giuridico, appare opportuno introdurre a determinate
condizioni compatibili con l’esecuzione una ripartizione a metà della deduzione
per figli come proposto nel progetto posto in consultazione.
(Messaggio cit., in FF
2009 4095, p. 4121 s.).
2.4.
La modifica di legge è
nata dunque da una mozione che faceva esplicito riferimento ai “contribuenti
divorziati o separati in caso di autorità parentale in comune”. Del resto,
la motivazione della mozione insiste sulla contraddizione esistente fra gli
obiettivi del nuovo diritto del divorzio e la legislazione fiscale. Lo stesso
Consiglio federale, proponendo l’accoglimento della mozione, sottolinea come
sia “evidente che i genitori separati o divorziati non debbano essere
svantaggiati rispetto alle famiglie intatte”.
È solo nell’avamprogetto
posto in consultazione l’11 febbraio 2009 e, in seguito, nel disegno di legge,
e nel relativo messaggio del 20 maggio 2009, che ai genitori divorziati o
separati vengono assimilati i “genitori non coniugati”.
La prassi in vigore fino
alla fine del 2010 prevedeva di distinguere fra genitori non coniugati che
vivono in comunione domestica, da un lato, e genitori separati, genitori
divorziati e genitori non coniugati che vivono in due economie domestiche
distinte, dall’altro. Per il primo gruppo, la circolare n. 7 del 20 gennaio
2000 dell’AFC attribuiva il diritto alla deduzione per figli al genitore che
versava il contributo finanziario più elevato. Tuttavia, se un solo genitore
percepiva un reddito, la deduzione spettava a lui (cfr. Circolare n. 7 del 20
gennaio 2000, “Imposizione della famiglia secondo la legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale
congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune
dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati”, cifra 3
I).
D’altra parte, secondo la
dottrina vi sarebbero dei motivi fondati per sottoporre ad un trattamento
diverso i genitori divorziati o separati e quelli non coniugati che convivono.
Proprio il fatto che questi ultimi vivano in un’unica economia domestica
giustificherebbe che, nei loro accordi concernenti il mantenimento dei figli,
le condizioni siano definite in modo meno rigoroso. In particolare, dovrebbero
poter rinunciare a fissare il contributo di mantenimento in franchi, limitandosi
a suddividere fra loro l’onere del mantenimento in modo proporzionale oppure in
proporzione al reddito di ciascuno (cfr. Jaques,
Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les
allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 243 e dottrina
citata).
Ora, come già anticipato
(v. supra, consid. 1.4.), la nuova circolare dell’AFC, adottata dopo
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale, prevede che,
nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un
figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità
parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del figlio
secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere
la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e 14.8.1,
p. 35). La conseguenza di questo cambiamento di prassi è che, se un solo
genitore dispone di un reddito, la metà della deduzione per figli e
assicurazioni del figlio resta senza effetti fiscali, per il fatto che non
possono essere compensati fra loro redditi, perdite e deduzioni dei genitori.
La soluzione della ripartizione della deduzione si rivela in tal caso meno
favorevole di quella che risultava dalla circolare del 2000, che attribuiva le
deduzioni al contribuente che disponeva dell’unico reddito della coppia (Jaques, op. cit., p. 248).
2.5.
2.5.1.
Ci si domanda, a questo
punto, se l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD imponga effettivamente la
ripartizione per metà della deduzione per figli anche fra i genitori che vivono
nella stessa economia domestica.
2.5.2.
Per costante
giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore
letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è
assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto
a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che
intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in
cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue
o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla
volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente
il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi,
dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima e altre
disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre 2008, consid. 3.3; DTF
129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b;
126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
2.5.3.
L’interpretazione
letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conduce effettivamente
all’inclusione, entro il campo di applicazione della disposizione, anche del
caso dei genitori conviventi. Sebbene il testo della disposizione non sia molto
preciso al riguardo, si deve ritenere che anche i genitori che vivono in regime
di concubinato rientrino fra “i genitori… tassati separatamente”.
Per quanto concerne l’interpretazione
sistematica, la seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD è
chiaramente pensata come un’eccezione al regime previsto dalla prima frase, che
presuppone che i genitori siano imposti insieme. Ne discende la conseguenza che
la seconda frase dovrebbe riferirsi a tutti i casi in cui i genitori sono “tassati
separatamente”, ivi compresi dunque i genitori che convivono, ma che non sono
sottoposti alla tassazione congiunta, per il fatto che non sono coniugati.
Venendo all’interpretazione
teleologica, si può ritenere che il campo d’applicazione della seconda
frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD sia stato formulato in modo
troppo ampio, rispetto allo scopo perseguito dal legislatore. In effetti, si è
già ricordato come la modifica della legge abbia preso avvio da una mozione che
sottolineava l’incongruenza fra gli obiettivi del nuovo diritto del divorzio ed
il regime fiscale delle deduzioni sociali. Nella mozione si prende in
considerazione in particolar modo la custodia alternata, stabilita dai genitori
separati o divorziati. È evidente che la custodia alternata non entra in
considerazione nel caso di genitori che convivono. Si è inoltre già
sottolineato come la dottrina ritenga giustificato un trattamento diverso dei
genitori divorziati o separati, da un lato, e di quelli non coniugati che
convivono, dall’altro. Non sarà effettivamente molto frequente che dei genitori
che convivono stipulino una convenzione, con la quale pattuiscono il versamento
di alimenti.
Circa l’interpretazione
storica, è già stato sottolineato come la volontà del legislatore fosse
quella di tenere in considerazione la situazione dei genitori divorziati o
separati, che si suddividono equamente l’onere di mantenimento del figlio e
che, per questa ragione, non pattuiscono il versamento di alcun contributo di
mantenimento e si accordano per la custodia alternata.
2.5.4.
È solo nell’avamprogetto
di legge, prima, e nel disegno di legge, poi, che il Consiglio federale ha
fatto dipendere l’applicazione della nuova disposizione, che ammette la
ripartizione per metà della deduzione fra i genitori, dal criterio
dell’autorità parentale in comune, anziché da quello della custodia alternata.
Come pure è già stato
anticipato, l’adozione del criterio dell’auto-rità parentale è dipesa
essenzialmente da ragioni di praticabilità.
Nel rapporto esplicativo
dell’avamprogetto, posto in consultazione l’11 febbraio 2009, il governo
spiegava che “nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata,
tale deduzione per metà dovrà essere concessa a prescindere dal fatto che la
cura dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che
l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di
ogni genitore” (cfr. rapporto esplicativo, p. 32).
Nella lettera che
accompagnava l’avamprogetto posto in consultazione, il capo del Dipartimento
federale delle finanze spiegava che “nel caso delle persone separate occorre
prendere in considerazione la mozione Parmelin che, in quanto accolta, esige
l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti
divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui
figli e li curano alternativamente”, precisando poi che “per motivi
pratici si rinuncia a una produzione delle prove concernenti la custodia
alternata”.
Nel messaggio del 20
maggio 2009, infine, il governo ha ripreso la frase già esistente nel rapporto
esplicativo dell’11 febbraio (cfr. Messaggio cit., in: FF 2009 4025, p. 4122).
2.5.5.
Dalla ricostruzione della
genesi della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD e dalla
considerazione della sua ratio legis, si deve concludere che la
disposizione in discussione non è stata concepita pensando al caso dei coniugi
che convivono in un’unica economia domestica. Infatti, la casistica per cui è
stata proposta la modifica di legge è quella dei coniugi separati o divorziati,
che si assumono paritariamente gli oneri di mantenimento dei figli e che, per
questa ragione, pattuiscono la custodia alternata. Se nella formulazione della
disposizione in questione fosse stato inserito il criterio della custodia
alternata, anziché quello dell’autorità parentale in comune, i genitori
conviventi sarebbero automaticamente stati tagliati fuori dal suo campo
d’applicazione. Ma si è visto come la scelta del criterio dell’auto-rità
parentale sia dipesa esclusivamente da considerazioni pratiche. Non è
ravvisabile alcun elemento che permetta di ritenere che il legislatore abbia
voluto, con questa opzione, estendere il campo d’applicazione della
disposizione e, soprattutto, penalizzare i genitori conviventi che mantengono
la famiglia con un unico reddito.
In queste circostanze, ci
sono buoni elementi per ritenere che la formulazione dell’art. 213 cpv. 1 lett.
a LIFD non rispecchi completamente il vero senso della norma.
2.6.
2.6.1.
Nella situazione
descritta, vi sono le condizioni per verificare se sia possibile
un’interpretazione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conforme alla
Costituzione.
2.6.2.
Un’interpretazione
conforme alla Costituzione di una legge federale è ammessa infatti se i metodi
ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei dubbi in merito al suo
senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263 e
riferimenti). L’interpretazione conforme alla Costituzione trova tuttavia i
suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso sono
assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128
consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).
2.6.3.
Le deduzioni sociali e le
aliquote hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla
situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti,
conformemente al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).
Introducendo deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie
di contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità
contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una
certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF
133 II 305 consid. 5.1 e 5.3).
La disciplina legale in
materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in
considerazione della molteplicità delle situazioni individuali da considerare,
cosa che, in generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti
dall’art. 127 Cost. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è
realizzabile, per ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni
contribuente, dal punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad
adottare soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza
assoluta, basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere
sensibilmente più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate
categorie di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le
diverse situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e
giurisprudenza citata).
2.6.4.
A partire dalla sentenza
Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale
federale ha affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini
dev'essere assicurata la parità di trattamento ed ha prescritto al legislatore
cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che
guadagnano ciascuno la metà del reddito.
In una sentenza del 30
giugno 2010 (2C_242/2010), l’Alta Corte si è occupata del caso di un
contribuente, che aveva convissuto con la madre della figlia per alcuni anni e
che aveva chiesto la deduzione del contributo di mantenimento che sosteneva di
aver pagato, sulla base di una convenzione approvata dall’autorità tutoria, in
virtù della quale si era impegnato a provvedere al pieno mantenimento della
figlia. Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell’autorità
cantonale, che aveva concesso al ricorrente non la deduzione degli alimenti
(commisurati dal contribuente in fr. 23'812.–) bensì la deduzione sociale per
figli (fr. 6'300.–). Pur ammettendo che, in linea di principio, la deduzione
degli alimenti è ammessa anche se il genitore che li versa e quello che li
riceve vivono nella stessa economia domestica, i giudici federali hanno
ritenuto determinante la circostanza secondo cui il contratto di mantenimento
non aveva commisurato in franchi il contributo dovuto dal padre. La sentenza
sottolinea, in questo contesto, come anche il principio della parità di trattamento
fra coniugi e concubini, imposto dall’art. 127 cpv. 2 Cost., imponga di
ammettere la deduzione degli alimenti solo in presenza di una prova chiara
dell’avvenuto versamento di un importo precisamente definito. La possibilità
del genitore che versa il contributo di mantenimento all’altro genitore, con
cui convive, lo pone infatti in una situazione privilegiata rispetto a quella
di un genitore coniugato, a maggior ragione in un caso, come quello litigioso,
in cui la convivente non ha alcun reddito né patrimonio. L’imposta sul reddito
di un genitore viene infatti ridotta in modo sensibile, per effetto della
deduzione degli alimenti, mentre quella dell’altro viene aumentata in misura
irrisoria. Il Tribunale federale ha infine sottolineato come, con la decisione
contestata, al ricorrente fossero state riconosciute le stesse deduzioni che sarebbero
state concesse ad un padre coniugato, che vive nella stessa economia domestica
con la moglie e col figlio (sentenza 2C_242/2010 cit., consid. 2.3.1).
2.6.5.
Se due conviventi,
assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo
reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di
riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore
di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di
due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera
deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore
avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la
ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve)
penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio determinato
dal mancato cumulo degli elementi imponibili.
Un’interpretazione
conforme alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone
pertanto di ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel
campo d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è
attribuita interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al
mantenimento del figlio.
2.6.6.
C’è un ulteriore elemento
che avvalora la soluzione appena suggerita.
Nel caso in cui dei
genitori non coniugati vivono in comunione domestica, con figlio minorenne in
comune, ma senza esercitare l’autorità parentale in comune, chiaramente non
sono adempiuti i presupposti per l’applicazione della seconda frase dell’art. 213
cpv. 1 lett. a LIFD, che presuppone l’autorità parentale in comune. Se
uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del
figlio, la Circolare n. 30 dell’AFC prevede che la deduzione per figli (come
pure quella dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio)
sia concessa al genitore che detiene l’autorità parentale; allo stesso genitore
viene anche applicata l’aliquota per i genitori. Tuttavia, la stessa circolare
conclude con la seguente riserva:
Se
il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto
è l’altro genitore che si prende carico del mantenimento del figlio, a
quest’ultimo possono essere concesse le deduzioni rilevanti per i figli e la tariffa
per genitore per ragioni di equità
(Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010, cifra 14.6).
Tale eccezione è pensata
proprio per il caso in cui la sola madre detiene l’autorità parentale, ma solo
il padre dispone di un reddito e provvede di conseguenza praticamente al
mantenimento della famiglia (Jaques,
op. cit., p. 243).
Dal punto di vista del
principio costituzionale di capacità contributiva, non vi è alcuna differenza
fra il caso appena menzionato e quello in cui i genitori detengono l’autorità
parentale in comune. Se uno solo di essi provvede al mantenimento della
famiglia, le stesse “ragioni di equità” dovrebbero imporre anche in
que-st’ultimo caso di concedergli la deduzione sociale. L’autorità parentale
non si confonde infatti con il fatto di provvedere al mantenimento del figlio,
anche se le due cose coincidono nella maggior parte dei casi (DTF 133 II 305
consid. 8.2 in fine).
2.7.
Nonostante il tenore
letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere
una ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non
coniugati che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano
l’autorità parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed
uno dei due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce
l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.
3. Nella fattispecie, __________,
compagna del ricorrente e madre dei suoi due figli, ha dichiarato redditi del
lavoro netti di fr. 9'469.– nel 2013 e di fr. 16’904.– nel 2014. Avendole l’autorità
fiscale concesso d’ufficio metà delle deduzioni sociali, il suo reddito imponibile
è risultato inferiore al minimo.
In queste circostanze, per
quanto concerne il periodo fiscale 2013, si può ritenere che effettivamente sia
solo il ricorrente a provvedere al mantenimento della famiglia ed in
particolare dei figli. Infatti, con un reddito del lavoro di fr. 9'469.–, la
madre dei figli disponeva di un reddito netto intermedio (prima cioè delle
deduzioni sociali) di fr. 3'217.–, nettamente inferiore cioè alla metà della
deduzione per figli in discussione (fr. 6'500.–).
Per il periodo fiscale
2013, all’insorgente deve conseguentemente essere riconosciuta la deduzione
integrale per figli a carico (fr. 6'500.– per ciascun figlio).
Per il periodo fiscale
2014, non si può invece ignorare la circostanza che il reddito netto
intermedio, conseguito dalla madre dei figli dell’insorgente (fr. 10'452.–),
sia superiore alla metà della deduzione sociale. In questo caso, la
ripartizione per metà della deduzione può trovare una sua giustificazione nella
circostanza che i genitori conviventi non sono soggetti al cumulo dei redditi,
previsto invece per i coniugi. Altrimenti, il contribuente sarebbe
avvantaggiato per il fatto di godere dell’intera deduzione sociale per i figli
a carico (fr. 13'000.–), senza peraltro subire l’aumento della base imponibile,
per effetto dell’inclusione del reddito della convivente.
In relazione all’imposta
federale diretta per il periodo fiscale 2014, il ricorso è pertanto respinto.
4. 4.1.
Limitatamente al periodo
fiscale 2014, rimane litigiosa la deduzione dell’importo di fr. 608.–, pagato
all’__________, a titolo di cure prestate da terzi a figli di età inferiore ai
14 anni. L’autorità fiscale l’ha negata, per il fatto che nel prezzo pagato
erano compresi la sorveglianza e il vitto e che “non è comprovata la
suddivisione di tali costi”. Il ricorrente contesta l’inclusione della retta
per la mensa scolastica ed allega una dichiarazione in tal senso della stessa
istituzione.
4.2.
Secondo l’art. 33 cpv. 3
LIFD, dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10’100
franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto
i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo
sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con
l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività
lucrativa del contribuente.
I genitori non coniugati,
che vivono nella stessa comunione domestica (concubinato) con i figli avuti in
comune, possono far valere la deduzione se entrambi esercitano un’attività
lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente
non possono prendersi cura dei figli (Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010,
cifra 8.4.3).
La deduzione corrisponde
alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino
all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le
spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di
lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno
con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.
Sono ad esempio deducibili
le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i
gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi
ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della
custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come ad esempio le
mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il sostentamento
dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi
devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte.
Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi. Le
spese per la custodia da parte dei genitori stessi non sono deducibili (Circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010, cifra 8.5).
La prova che la deduzione
delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è giustificata spetta al
contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d’imposta un
elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono
occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate (Circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010, cifra 8.6).
4.3.
Nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 3'525.–,
pagato all’Associazione accoglienza infanzia di __________ e corrispondente
all’asilo nido cui è stato affidato il piccolo __________ dal mese di maggio
del 2014. Inoltre, ha dedotto l’importo di fr. 870.–, pagato alla stessa
associazione per la cura di __________ nei mesi estivi. Ha per contro negato la
deduzione dell’importo di fr. 608.–, versato all’Associazione __________ per la
“mensa scolastica” dei mesi da gennaio a giugno (cfr. certificato rilasciato
dall’Associazione il 30 giugno 2014).
Per comprovare la sua
affermazione, secondo cui quest’ultimo importo non sarebbe riferito ad una “retta
relativa al pasto servito presso la mensa scolastica” bensì ad “un servizio di
accudimento organizzato dall’Associazione __________ __________ per cui una
‘madre diurna’ si reca alla scuola d’infanzia per accompagnare [suo] figlio __________
alla mensa scolastica, lo sorveglia durante/dopo il pasto e lo riaccompagna ad
inizio dell’orario pomeridiano presso la struttura”, il ricorrente ha allegato
al ricorso una dichiarazione dell’associazione stessa, così formulata:
con
la presente vi scrivo per informarvi che rispetto alla tariffa della mensa
scolastica, la sorveglianza è calcolata al 100%. Nelle due ore di mensa, __________
è accudito tutto il tempo, dal tragitto scuola-mensa-scuola, al momento del
pasto, dopo durante il momento del gioco e fino all’accoglienza da parte della
maestra alle 13.30.
Contrariamente a quanto
sostiene l’insorgente, la dichiarazione menzionata non consente di escludere
che nell’importo pagato all’associazione sia incluso anche il costo per il
pasto in sé, che non è deducibile dal reddito. Tenuto conto della ripartizione
dell’onere della prova, la deduzione non può essere ammessa.
4.4.
Non si può peraltro
ignorare la circostanza che l’Ufficio di tassazione ha già mostrato una certa
generosità nei confronti del contribuente, ammettendo in deduzione la maggior
parte delle spese fatte valere per la cura dei figli da parte dei terzi.
Secondo la circolare
dell’AFC, i contribuenti devono infatti anche indicare il motivo della cura dei
figli da parte di terzi. Per le autorità di tassazione deve risultare evidente
che il diritto alla deduzione delle spese per la cura dei figli è realmente
giustificato. I genitori contribuenti hanno dunque l’obbligo di indicare per
quale dei motivi contemplati dalla legge (attività lucrativa, incapacità di
guadagno, formazione) essi non possono occuparsi personalmente della custodia
dei figli (Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010, cifra 8.6).
Se si tiene conto dei
modesti redditi del lavoro dichiarati dalla compagna del ricorrente, non è
immediatamente evidente che tutte le spese chieste in deduzione dal
contribuente “abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la
formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa” dei genitori.
Considerandi
II. Imposta cantonale
5.
5.1.
Le deduzioni sociali non
sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio
o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11’100.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 pure
nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c
LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Per figli a
carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale
interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi
fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
5.2
Fino al periodo fiscale
2012, era in vigore la Circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle
contribuzioni concernente l’imposizione della famiglia. Nel caso di genitori
divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono
però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, la
circolare prevedeva che una sola persona avesse diritto alla deduzione per
figli a carico: quella che provvedeva al sostentamento. Se però entrambi i
genitori provvedevano in modo importante al mantenimento dei figli, la
deduzione poteva essere ripartita fra i genitori. Per il caso dei “genitori
celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della
Circolare n. 18 riconosceva il diritto alla deduzione per figli minorenni
all’unico genitore che aveva un reddito oppure a quello che versava il contributo
finanziario più elevato.
Non risulta che finora la
Divisione delle contribuzioni abbia adottato una nuova circolare, che tenga
conto del diritto in vigore dal periodo fiscale 2012.
5.3
Tornando al caso in esame,
anche per l’IC 2013 e 2014 l’autorità fiscale ha accordato all’insorgente la
metà della deduzione per figli (fr. 5'550.– per ciascun figlio).
Vista l’analogia della
base legale, le considerazioni proposte in merito all’imposta federale diretta
possono essere estese anche all’imposta cantonale.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale 2013, il reddito netto intermedio (prima cioè delle
deduzioni sociali) di __________ ammontava a fr. 2’656.– ed era dunque
nettamente inferiore cioè alla metà della deduzione per figli in discussione
(fr. 11’100.–). Si giustifica pertanto la concessione al ricorrente della
deduzione integrale per figli, cioè di un importo di fr. 11'000.– per ciascun figlio.
In relazione al periodo
fiscale successivo, il reddito intermedio della madre dei figli del ricorrente
(fr. 10'972.–) è appena inferiore alla metà della controversa deduzione per
figli. Sebbene in tal modo l’insorgente sia leggermente avvantaggiato, si
giustifica di riconoscergli la deduzione integrale anche per il periodo fiscale
2014.
Una diversa soluzione non si giustificherebbe nell’ottica della
praticabilità.
6.
Per quanto concerne
la deduzione delle spese per la cura dei figli, l’art. 32 cpv. 3 LT, nella
versione in vigore nel periodo fiscale 2014, prevedeva quanto segue:
Dal reddito sono deducibili le
spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora
compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che
provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale
diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare
attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di:
a)
10’000.-- franchi se il reddito
netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è inferiore o uguale a
80’000.-- franchi;
b)
5’500.-- franchi se il reddito
netto imponibile, prima di tale deduzione inorganica, è superiore a 80’000.--
franchi.
Vista l’analogia della
base legale applicabile, si possono richiamare le considerazioni proposte in
merito alla deduzione in materia di imposta federale diretta (v. supra,
consid. 4).
Su questo punto, il
ricorso è pertanto respinto.
7.
Il ricorso è dunque
parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 18 novembre 2015 sono riformate nel
senso che al ricorrente è riconosciuta la deduzione integrale per figli a
carico (fr. 22'200.– per due figli).
1.2. Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 novembre 2015, che concerne il
periodo fiscale 2013, è riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuta la
deduzione integrale per figli a carico (fr. 13'000.– per due figli).
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 450.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: