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Decisione

80.2015.27

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: sostanza privata o commerciale, partecipazione sociale, quote di una società che gestisce esercizi pubblici detenute da ingegnere, buona fede, qualifica e

24 febbraio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per il periodo

fiscale 2011, RI 1 [di professione ingegnere] dichiarava – per l’imposta

cantonale – un reddito da “attività indipendente principale del contribuente”

pari a CHF 186’779, e nella sostanza, fra altri attivi anche titoli e capitali

per CHF 466'385.-- e CHF 105'800.-- quali “attivo della ditta individuale”.

B. Con decisione

6.3.2013 l’Ufficio di tassazione di __________ __________ quantificava, per

l’imposta cantonale 2011, in CHF 225'000.-- il reddito da attività indipendente

principale del contribuente, in CHF 486'385.-- la sostanza privata [titoli e

capitali] ed in CHF 85'800.-- l’attivo della ditta individuale.

A suffragio della

decisione l’UT motivava:

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LT “...omissis...” la sostanza aziendale comprende tutti i

valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante

all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di

almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di

capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario la dichiari come

sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Nel caso in esame non si

tratta di un acquisto ma di una vera e propria costituzione di una Sagl che,

anche se inclusa negli attivi di bilancio, non necessariamente deve essere

considerata un bene aziendale. Va pure detto che, lo scopo sociale della __________

non ha alcuna attinenza con l’attività professionale del contribuente e per

questi motivi la partecipazione deve essere considerata di carattere privato.

Ne consegue che il “risanamento” della Sagl mediante rinuncia al prestito di

fr. 35'000.-- assume pure caratteristica privata e quindi va considerato unicamente

a livello patrimoniale e non può essere ammesso quale costo aziendale. Il

reddito professionale tassabile ammonta pertanto a fr. 225'000.-- considerata

pure una minima quota parte privata delle spese richieste.

La

partecipazione __________ viene esposta privatamente nell’elenco dei titoli.

Il reddito imponibile

veniva accertato dal fisco in CHF 204’100.-- [a fronte dei CHF 165'936.-- dichiarati].

Il totale dell’imposta

cantonale veniva quantificato in CHF 22'959.-- [reddito], in CHF 0.--

[sostanza] e l’imposta federale diretta in CHF 14'869.70.

C. Il 22/25.3.2013 RI 1

interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione 6.3.2013. L’insorgente

precisava come – per quanto di pertinenza del periodo fiscale 2010 – egli

avesse costituito la società __________ [della quale egli è socio – gerente],

con capitale sociale di CHF 20'000.--. Nella dichiarazione fiscale 2010 tale

somma era stata indicata dal contribuente quale “sostanza privata”, ma era poi

stata qualificata dall’Ufficio di tassazione come “sostanza aziendale”. La

decisione non era stata impugnata.

L’insorgente specificava come

la partecipazione nella società __________ fosse stata qualificata quale bene

appartenente alla sostanza aziendale sin dall’inizio della sua detenzione, su

espressa modifica compiuta dall’Autorità di tassazione.

D. L’ 8.1.2015 l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, riconfermandosi nella precedente decisione,

ribadendo come la partecipazione alla __________ dovesse essere considerata

come sostanza privata in quanto l’attività di predetta società non aveva alcun

nesso con l’attività principale svolta dal contribuente.

E. Con ricorso 6/9.2.2015

RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione su reclamo per il periodo

fiscale 2011.

L’insorgente ha in

particolare esposto le conseguenze fiscali della riqualificazione della

partecipazione nella __________ (per un valore di CHF 20'000.--) da sostanza aziendale

in sostanza privata.

In particolare, per quanto

attiene alla dichiarazione fiscale per l’anno 2011, il contribuente specifica –

allineandosi con la dichiarazione relativa al periodo precedente – di aver

dichiarato quale sostanza commerciale la sua partecipazione nella __________ [società il cui scopo sociale è l’acquisto,

la vendita, la gestione di esercizi pubblici di ogni genere, ecc.] e di aver di

conseguenza dedotto dal reddito aziendale le perdite determinate dal risanamento

della persona giuridica in questione, rinunciando al proprio prestito nei

confronti della stessa.

La riqualificazione della

partecipazione da sostanza aziendale in sostanza privata comporta la mancata

ammissione dell’importo di CHF 35'000.-- registrati quali costi sostenuti dallo

studio d’ingegneria per il risanamento della società e la rettifica di un pari

importo del reddito da attività indipendente.

Il ricorrente postula – per

quanto attiene al reddito da attività lucrativa indipendente per il periodo

fiscale 2011 – la deduzione di CHF 35'000.-- quali costi aziendali, e che il

reddito complessivo determinante sia commisurato in CHF 169'100.--.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 17

cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quali reddito da attività indipendente

tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale,

artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra

attività lucrativa indipendente. Il cpv. 2 dei citati articoli di legge - nella

versione in vigore nel periodo fiscale in discussione - specifica che fanno

parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di

elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella

sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è

equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori

patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa

indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento

al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una

società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza

commerciale al momento del loro acquisto.

1.2.

Per prassi,

costituiscono sostanza aziendale tutti i beni che il contribuente destina alla

propria azienda allo scopo di trarne un guadagno. L'appartenenza di un

particolare bene al patrimonio aziendale o a quello privato scaturisce in

taluni casi, direttamente dalla sua natura, soprattutto quando lo stesso è

destinato esclusivamente a scopi aziendali (sostanza aziendale necessaria) o

privati (sostanza privata necessaria). Più difficile è per contro la qualifica

dei cosiddetti beni alternativi, che per contro possono essere impiegati tanto

nell'azienda del contribuente quanto per le sue necessità private. In questi

casi la questione va risolta sulla base di una valutazione complessiva di tutte

le circostanze di fatto (cfr. sentenza del Tribunale federale N.2A.570/2000 e 2P.288/2000 del 18 aprile 2001, in RDAT II-2001 n. 14t, consid. 4a; DTF 120 Ia

349 consid. 4c/aa; ASA 62 p. 409 consid. 3a; Reich,

Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in

SJZ 80/1984 p. 224 ss.).

Costituiscono indizi rilevanti la natura del bene, il suo uso effettivo,

l'origine dei fondi impiegati per il suo finanziamento, il motivo

dell'acquisto, la sua funzione tecnica ed economica nonché la sua contabilizzazione (ASA 63 p. 37 consid. 5a con rinvii).

Considerandi

2.

2.1.

Partendo dai principi

giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i

criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una o l'altra

sfera di interessi.

Secondo costante

giurisprudenza, l'assegnazione deve avvenire secondo criteri oggettivi,

operando una valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e

delle circostanze particolari.

A tale proposito, come

meglio si vedrà in seguito, la provenienza dell'attivo in questione o il modo

in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante. Determinante

è piuttosto la destinazione conferita al bene in questione nell'azienda. Di conseguenza

è sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale qualsiasi bene

acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o indirettamente

all'azienda (cfr. sentenza TF 2C_47/2009 del 26.5.2009, consid. 3.2; DTF 94 I

464; ASA 44 p. 205; StE 1991 B 23.2. n. 9; Reich,

op. cit., p. 227, n. 5).

2.2

I principi appena

illustrati trovano applicazione anche per la qualifica dei diritti di

partecipazione (cfr. DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Quest'ultimi costituiscono

sostanza aziendale quando sono acquistati per l'azienda e servono

effettivamente (in modo diretto o indiretto) a tale scopo; appartengono invece

alla sostanza privata se il loro acquisto costituisce un mero investimento di

capitali (ASA 49 p. 72 consid. 1). Ne discende che una medesima partecipazione

detenuta congiuntamente da più persone può costituire per talune sostanza

privata e per altre sostanza commerciale (DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Il

Tribunale federale ha già avuto occasione di ammettere il carattere aziendale

di una partecipazione laddove il suo acquisto permetteva alla ditta individuale

del contribuente di esercitare un influsso dominante su di un'impresa attiva

nel medesimo ramo (ASA 49 p. 72 consid. 1); è parimenti stata considerata

appartenente al patrimonio commerciale una partecipazione a una società

semplice, il cui unico scopo consisteva nell'amministrazione di un immobile,

nel quale era sita la ditta individuale del contribuente (DTF 120 la 349

consid. 4c/bb).

Alla stessa conclusione è

giunto nel caso di un contribuente che, oltre ad essere titolare di un grosso

commercio del fieno, d'un importante allevamento di maiali di ingrasso e di

un'impresa di trasporti, gestiva accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale

federale ha sottolineato che lo stretto legame esistente tra attività

principale e accessoria fa sì che i beni legati a quest'ultima rientrino nel

suo patrimonio aziendale (cfr. ASA 54 p. 44 ss.). Ha pure considerato

assoggettabile all'imposta sui profitti in capitale il notaio che partecipa con

un architetto e dei costruttori edili a delle società immobiliari, al fine di

occuparsi della redazione dei rogiti e della futura amministrazione degli

stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).

2.3

Nel 2001, il Tribunale

federale ha precisato la propria giurisprudenza, facendo riferimento a sentenze

non pubblicate, nelle quali si afferma che una stretta relazione economica tra

l'impresa del contribuente e la società anonima di cui detiene le azioni non è

ancora sufficiente per ammettere il carattere commerciale di queste ultime.

L'elemento determinante è la volontà del contribuente di mettere concretamente

a profitto i suoi diritti di partecipazione per migliorare il risultato

commerciale della sua impresa (Tribunale federale, 9 aprile 2001, in RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001 p. 16, con riferimento alle sentenze

inedite del 17 novembre 1989 nella causa AFC c. R. consid. 2c e del 28 giugno

1989.

nella causa B. c. SZ, Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). È quanto si

verifica, in particolar modo, quando il contribuente si serve della sua

partecipazione in una società anonima attiva in un settore economico diverso da

quello della sua impresa per avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione,

commercialmente vantaggiosa, delle sue attività.

2.4

Nella stessa occasione,

l'Alta Corte ha poi condiviso l'opinione espressa da autori, che facendo

riferimento al tenore dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, avevano osservato che, perché

la partecipazione a una società di capitali acquistata da un imprenditore

individuale faccia parte della sua sostanza commerciale, non basta che le due

imprese siano in strette relazioni economiche, ma occorre anche che la partecipazione

serva all'esercizio dell'attività economica dell'interessato. È il caso, per

esempio, di chi esercita un albergo di montagna ed è azionista di una società

ferroviaria che serve la regione (Amschwand,

Geschäftsvermögen oder Privatvermögen ? Eine Übersicht, in RF

55/2000 p. 480 ss., p. 487; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, vol. II, 8a ediz., Berna 1999, § 38, n. 51-52, p. 348-349).

Secondo i giudici di Losanna, infatti, tale tesi concorda perfettamente con la

giurisprudenza non pubblicata menzionata dallo stesso Tribunale federale nella

propria sentenza, con la conseguenza che non vi sarebbe ragione di modificare

la giurisprudenza, tanto più che i criteri che permettono di determinare

l'appartenenza di un bene alla sostanza privata o a quella commerciale sono gli

stessi in base al decreto concernente la riscossione di un'imposta federale

diretta (DIFD) e secondo la legge sull'imposta federale diretta (RF 2001 p. 500

= StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001 p. 16).

Il Tribunale federale ha

invece preso le distanze da un'altra opinione dottrinale, secondo la quale solo

le partecipazioni che costituiscono attivi della ditta individuale (in qualità di

garanzia dei suoi impegni o attivi di riserva) sarebbero beni commerciali (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal

suisse [impôts directs], Berna 1994, p. 167-168); secondo i giudici, invece,

una simile concezione negherebbe ogni interesse economico ad una partecipazione

in una società di capitali la cui attività completa o favorisce quella di un

commerciante individuale (RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001

p. 16).

2.5

Alla luce di tali

precisazioni giurisprudenziali, questa Camera ha avuto modo di decidere che non

rientra nella sostanza commerciale di un consulente informatico indipendente

una partecipazione minoritaria in una società attiva nella vendita di

apparecchi per la connessione alla rete, non solo perché la costituzione della

società (e la sottoscrizione del capitale sociale da parte del contribuente) è

avvenuta prima dell'inizio dell'attività indipendente, ma anche perché non è

stato provato alcun beneficio che il ricorrente avrebbe tratto dalla proprietà

delle azioni (CDT n. 80.2002.00048 del 2 luglio 2002, in RDAT II-2002 n. 5t).

In un altro caso, ha

escluso che costituissero sostanza commerciale delle azioni di una società

farmaceutica, acquistate e poi rivendute in borsa, da una farmacista. Di

conseguenza, l'utile conseguito con la cessione della partecipazione in

questione beneficiava dell'esenzione quale utile in capitale di carattere

privato (CDT n. 80.2003.134 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 3t).

Questa Camera ha anche

avuto modo di giudicare come nel caso di un dipendente di una società attiva

nella micronizzazione di prodotti farmaceutici che aveva partecipato alla

costituzione di una società anonima avente come scopo quello di progettare,

disegnare e costruire isolatori per macchine da sintesi dell’industria

chimico-farmaceutica per impedire che polveri attive o tossiche si disperdessero

nell’ambiente detenendo una partecipazione in quest’ultima società, la stessa

non potesse essere riconosciuta quale sostanza commerciale del contribuente in

quanto, già in prima battuta egli aveva lo statuto di dipendente [non

esercitava quindi un’attività lucrativa indipendente]. Unicamente in sede ricorsuale

l’insorgente aveva tentato di spiegare – senza peraltro riuscirvi – in cosa

consistesse la sua attività indipendente ed in quale modo si distinguesse da

quella dipendente.

La Camera aveva quindi

stabilito che non vi fosse attività indipendente esercitata dal contribuente,

ma che egli fosse a tutti gli effetti un dipendente della società attiva nella

micronizzazione di prodotti farmaceutici. Già non esistendo tale primo

presupposto – ossia lo svolgere un’attività indipendente – , la Corte era di fatto

impossibilitata nel poter dimostrare che la partecipazione nella società

anonima servisse all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente.

Nel caso di specie la Corte aveva quindi negato la deduzione dal reddito

imponibile di una perdita proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa

indipendente ritenendola alla stregua di perdita nell’ambito dell’amministrazione

della sostanza privata (inc. CDT 80.2012.247/248 del 10.2.2014).

2.6

2.6.1

Nel caso sottoposto a

giudizio l’Autorità fiscale ha ritenuto come la sua partecipazione nella __________

non avesse alcuna attinenza con l’attività professionale del contribuente e per

tali ragioni la partecipazione dovesse essere considerata di carattere privato,

con la conseguenza che la rinuncia al prestito nei confronti della __________

non potesse venire dedotta dal reddito del contribuente.

2.6.2

RI 1 ha un’attività

indipendente e svolge la professione di ingegnere elettrotecnico. Dalla

consultazione del registro di commercio emerge come egli sia titolare di uno

studio d’ingegneria [ditta individuale] che si occupa di ingegneria elettrotecnica,

consulenza, progettazioni e controlli nel campo delle installazioni elettriche

e telefoniche in tutte le loro applicazioni.

Nel 2010 ha costituito la

società __________, il cui scopo – evincibile dal registro di commercio – è

l'acquisto, la vendita, la gestione di esercizi pubblici di ogni genere, nonché

operazioni finanziarie, mobiliari ed ogni altra attività atta al conseguimento

dello scopo sociale, così come la partecipazione ad altre società con scopo

simile. Egli detiene tutte le quote sociali.

Si può quindi desumere

come la società di capitali non sia afferente alla professione di ingegnere

elettrotecnico svolta dal contribuente. In altri termini non risulta, nel caso

concreto, che la detenzione delle quote di partecipazione della __________ apporti

un beneficio all’attività indipendente oppure abbia un nesso con la ditta

individuale del ricorrente.

La partecipazione del

ricorrente nella ditta __________ deve pertanto effettivamente essere

riconosciuta come sostanza privata, come del resto egli stesso l’aveva

correttamente qualificata per quanto attiene al periodo fiscale 2010 (cfr.

modulo 8 “partecipazioni qualificate nella sostanza privata” - anno 2010 ),

prima che l’UT la qualificasse sostanza aziendale, mediante decisione di

tassazione.

2.7

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2010, l’Autorità fiscale aveva deciso di ritenere la

partecipazione detenuta da RI 1 nella __________ quale sostanza commerciale.

In effetti, nella

decisione relativa a quel periodo fiscale, si era limitata a riqualificare la

partecipazione detenuta da RI 1 nella __________ con questa spiegazione:

Attivo

aziendale rettificato; le quote Sagl __________ vengono qualificate come

aziendali.

La decisione di tassazione

è cresciuta in giudicato e il qui contribuente aveva dato per assodata tale

qualifica. Nel periodo fiscale 2011 egli ha rinunciato ad un prestito di CHF

35'000.--, da lui concesso alla __________, al fine di procedere al risanamento

di quest’ultima società, ed ha poi dedotto tale importo dal reddito dell’attività

lucrativa indipendente.

L’autorità fiscale ha

dunque qualificato per il 2010 la partecipazione in __________ come sostanza commerciale

[nonostante il contribuente l’avesse rettamente indicata come sostanza privata].

In seguito, ha poi modificato questa valutazione per il periodo fiscale 2011:

si tratta quindi di determinare – nel caso concreto – se il ricorrente possa

appellarsi ai principi della buona fede, per vedere tutelata l’impostazione

fiscale da lui intrapresa per il 2011, adottata a suo dire sulla scorta della

decisione dell’UT per il periodo fiscale precedente.

2.8

2.8.1

Il principio della buona

fede discende direttamente dall’art. 9 Cost. e vale per l’insieme dell’attività

statale e protegge il cittadino nella fiducia legittima che ripone nelle

assicurazioni ricevute da parte delle autorità statali, allorquando egli ha

definito il proprio comportamento secondo il tenore di decisioni, di dichiarazioni

oppure di un comportamento determinato adottato dall’amministrazione. Affinché

il cittadino possa invocare la protezione della buona fede, è necessario che

l’autorità che ha dato delle rassicurazioni fosse competente per poterlo fare,

oppure che il cittadino abbia potuto considerarla come tale (sentenza TF

2C_74/2014 del 26.5.2014, consid. 3.4.).

2.8.2

Secondo la giurisprudenza,

un’indicazione oppure una decisione errata da parte dell’amministrazione può

obbligare quest’ultima ad accordare ad un amministrato un vantaggio che è di

per sé contrario alla regolamentazione in vigore a condizione che (a) le

informazioni siano state date senza porre riserve, (b) che l’autorità sia

intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

(c) che l’autorità in questione abbia agito oppure ritenga d’aver agito nei

limiti delle sue competenze e (d) che l’amministrato non abbia potuto rendersi

conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre ancora

necessario che l’amministrato si sia fondato sulle rassicurazioni ricevute per

(e) adottare delle disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare senza subire

un pregiudizio, (f) che la regolamentazione non sia cambiata dopo il momento in

cui l’assicurazione è stata data e (g) che l’interesse all’applicazione del

diritto positivo non sia predominante per rapporto alla tutela dell’affidamento

(DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.).

Il principio della buona

fede vale anche nelle relazioni tra le autorità fiscali ed i contribuenti.

Tuttavia il diritto fiscale è dominato dal principio della legalità, sicché il

principio della buona fede ha una portata di per sé molto limitata, soprattutto

nel caso in cui esso entra in conflitto con il principio della legalità (cfr.

anche DTF 131 II 627 consid. 6.1.; DTF 118 Ib 312 consid. 3b). Il contribuente

può quindi beneficiare di un trattamento fiscale che deroga alla legge solo nel

caso in cui le condizioni sopra evocate – che devono essere interpretate in

maniera restrittiva – siano adempiute in maniera chiara e senza equivoci

(sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4; sentenza TF 2C_382/2007 del

23.11.2007

del 23.11.2007 consid. 3).

2.9

Secondo costante

giurisprudenza, le decisioni di tassazione non hanno – di principio – effetto

che per il periodo fiscale che le riguardano e non vincolano l’Autorità di

tassazione per i periodi fiscali successivi (DTF 140 II 157, consid. 8).

2.10

Per i principi della buona

fede e del divieto di comportamento contraddittorio delle autorità possono avere

rilevanza per l’attribuzione di un bene alla sostanza privata o commerciale anche

dichiarazioni da parte dell’autorità e rassicurazioni da essa fornite (ad

esempio il trattamento in periodi precedenti). A questo scopo è necessaria una

rassicurazione sufficientemente concreta, che possa far sorgere nel contribuente

una certa aspettativa, in base alla quale egli indirizza il suo comportamento (Arnold, Geschäfts- und Privatvermögen im

schweizerischen Einkommenssteuerrecht, in ASA 75 p. 265 ss., 284).

Siccome il principio di

tutela dell’affidamento è in un rapporto di tensione con altri principi di uno Stato

di diritto, in particolare con i principi di legalità e della parità di

trattamento, tale principio deve passare in secondo piano oppure essere relativizzato,

nel caso in cui una ponderazione effettuata in un caso concreto porti a

concludere che il principio di legalità o quello della parità di trattamento debba

prevalere.

Secondo la giurisprudenza,

in considerazione della portata del principio di legalità nel diritto

tributario, solo in casi eccezionali è garantita la protezione dell’affidamento

nel diritto fiscale. Un trattamento del contribuente in contrasto con la legge (anche

nel contesto dell’attribuzione di beni alla sostanza privata o commerciale) può

pertanto entrare in considerazione solamente se i singoli presupposti della

tutela dell’affidamento sono chiaramente ed univocamente soddisfatti nel caso

concreto. Un contribuente non può, sulla base di un’informazione inesatta o di

un trattamento contrario alla legge tollerato fino a quel momento, trarre un

vantaggio che comporterebbe una crassa disparità di trattamento. La buona fede

non può dunque vietare alle autorità fiscali di discostarsi da accertamenti di

fatto intrapresi in periodi fiscali precedenti o da valutazioni giuridiche adottate

anteriormente, se se ingiustamente allora determinati elementi di reddito non

erano stati imposti (Arnold, op.

cit., p. 285 e giurisprudenza citata).

2.11

In sé non può essere del

tutto escluso che un bene, che in precedenza era stato attribuito alla sostanza

privata, in seguito ad un cambiamento delle circostanze, possa essere attribuito

poi alla sostanza commerciale, ad esempio nel caso in cui la società di

capitali di cui il contribuente detiene la partecipazione abbia d’un tratto una

netta influenza sull’attività indipendente esercitata dal contribuente, cosa

che potrebbe verificarsi ad esempio in seguito al cambiamento della professione

del contribuente.

Nel caso che qui ci

occupa, invero RI 1 non si è rivolto all’Autorità fiscale per ottenere una

rassicurazione circa la valutazione anticipata per il periodo fiscale 2011 in

merito alla qualifica della sua partecipazione nella __________ quale bene privato

o commerciale e quindi all’eventuale trattamento fiscale della rinuncia ad un

prestito a titolo di risanamento operato, nell’ambito della sua attività quale

ingegnere, in favore della società di capitali.

Non si è quindi in

presenza d’informazioni o rassicurazioni ricevute da parte dell’autorità.

Facendo difetto già una

delle prime condizioni restrittive che danno adito all’applicazione del

principio della buona fede [cfr. consid. 2.8.2.], non si entra nel merito delle

altre, non potendo entrare in linea di conto questo principio.

2.12

Va anche constatato che,

per il periodo fiscale 2010, l’Autorità fiscale si è limitata a considerare le

azioni come sostanza commerciale del contribuente ai fini dell’imposta sulla

sostanza. L’Autorità ha quindi “spostato” il valore nominale delle azioni (CHF

20'000.--) dalla voce “titoli e capitali” alla voce “attivo della ditta individuale”.

Per il calcolo dell’imposta sulla sostanza questa riqualificazione non ha tuttavia

provocato alcuna conseguenza sul debito d’imposta del contribuente, che

ammontava in ogni caso a CHF 0.-- (nel 2010). Nessuna ripercussione ha poi avuto

la decisione dell’Ufficio di tassazione sul calcolo dell’imposta sul reddito

per lo stesso periodo fiscale.

Ne consegue che, se il

ricorrente avesse voluto contestare la qualifica della partecipazione nella __________

nel 2010 (modificata da privata in sostanza commerciale), il suo ricorso sarebbe

comunque stato dichiarato irricevibile per mancanza d’interesse attuale

(imposta sulla sostanza pari a CHF 0.--).

Pertanto il ricorrente non

può pretendere un trattamento illegale a suo favore nel periodo fiscale 2011,

sulla base della decisione di tassazione relativa al periodo precedente.

2.13

Ne consegue che, consistendo

la partecipazione di RI 1 nella __________ in sostanza privata, i costi di CHF

35'000.—inseriti nel conto economico della sua attività indipendente, non possono

essere considerati costi aziendali, ma ci si trova confrontati con una perdita

nell’ambito dell’amministrazione della sostanza privata.

L’autorità fiscale non è

vincolata dalla decisione adottata nel periodo fiscale precedente.

La decisione dell’UT

merita quindi conferma.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste integralmente a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-; -.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: