80.2015.27
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: sostanza privata o commerciale, partecipazione sociale, quote di una società che gestisce esercizi pubblici detenute da ingegnere, buona fede, qualifica e
24 febbraio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.27
80.2015.28
Lugano
24 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretaria
Sabrina
Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 febbraio 2015 contro la decisione dell’8 gennaio 2015 in materia di IC e
IFD 2011.
Fatti
A. Per il periodo
fiscale 2011, RI 1 [di professione ingegnere] dichiarava – per l’imposta
cantonale – un reddito da “attività indipendente principale del contribuente”
pari a CHF 186’779, e nella sostanza, fra altri attivi anche titoli e capitali
per CHF 466'385.-- e CHF 105'800.-- quali “attivo della ditta individuale”.
B. Con decisione
6.3.2013 l’Ufficio di tassazione di __________ __________ quantificava, per
l’imposta cantonale 2011, in CHF 225'000.-- il reddito da attività indipendente
principale del contribuente, in CHF 486'385.-- la sostanza privata [titoli e
capitali] ed in CHF 85'800.-- l’attivo della ditta individuale.
A suffragio della
decisione l’UT motivava:
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LT “...omissis...” la sostanza aziendale comprende tutti i
valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante
all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di
almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di
capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario la dichiari come
sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Nel caso in esame non si
tratta di un acquisto ma di una vera e propria costituzione di una Sagl che,
anche se inclusa negli attivi di bilancio, non necessariamente deve essere
considerata un bene aziendale. Va pure detto che, lo scopo sociale della __________
non ha alcuna attinenza con l’attività professionale del contribuente e per
questi motivi la partecipazione deve essere considerata di carattere privato.
Ne consegue che il “risanamento” della Sagl mediante rinuncia al prestito di
fr. 35'000.-- assume pure caratteristica privata e quindi va considerato unicamente
a livello patrimoniale e non può essere ammesso quale costo aziendale. Il
reddito professionale tassabile ammonta pertanto a fr. 225'000.-- considerata
pure una minima quota parte privata delle spese richieste.
La
partecipazione __________ viene esposta privatamente nell’elenco dei titoli.
Il reddito imponibile
veniva accertato dal fisco in CHF 204’100.-- [a fronte dei CHF 165'936.-- dichiarati].
Il totale dell’imposta
cantonale veniva quantificato in CHF 22'959.-- [reddito], in CHF 0.--
[sostanza] e l’imposta federale diretta in CHF 14'869.70.
C. Il 22/25.3.2013 RI 1
interponeva reclamo avverso la decisione di tassazione 6.3.2013. L’insorgente
precisava come – per quanto di pertinenza del periodo fiscale 2010 – egli
avesse costituito la società __________ [della quale egli è socio – gerente],
con capitale sociale di CHF 20'000.--. Nella dichiarazione fiscale 2010 tale
somma era stata indicata dal contribuente quale “sostanza privata”, ma era poi
stata qualificata dall’Ufficio di tassazione come “sostanza aziendale”. La
decisione non era stata impugnata.
L’insorgente specificava come
la partecipazione nella società __________ fosse stata qualificata quale bene
appartenente alla sostanza aziendale sin dall’inizio della sua detenzione, su
espressa modifica compiuta dall’Autorità di tassazione.
D. L’ 8.1.2015 l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, riconfermandosi nella precedente decisione,
ribadendo come la partecipazione alla __________ dovesse essere considerata
come sostanza privata in quanto l’attività di predetta società non aveva alcun
nesso con l’attività principale svolta dal contribuente.
E. Con ricorso 6/9.2.2015
RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione su reclamo per il periodo
fiscale 2011.
L’insorgente ha in
particolare esposto le conseguenze fiscali della riqualificazione della
partecipazione nella __________ (per un valore di CHF 20'000.--) da sostanza aziendale
in sostanza privata.
In particolare, per quanto
attiene alla dichiarazione fiscale per l’anno 2011, il contribuente specifica –
allineandosi con la dichiarazione relativa al periodo precedente – di aver
dichiarato quale sostanza commerciale la sua partecipazione nella __________ [società il cui scopo sociale è l’acquisto,
la vendita, la gestione di esercizi pubblici di ogni genere, ecc.] e di aver di
conseguenza dedotto dal reddito aziendale le perdite determinate dal risanamento
della persona giuridica in questione, rinunciando al proprio prestito nei
confronti della stessa.
La riqualificazione della
partecipazione da sostanza aziendale in sostanza privata comporta la mancata
ammissione dell’importo di CHF 35'000.-- registrati quali costi sostenuti dallo
studio d’ingegneria per il risanamento della società e la rettifica di un pari
importo del reddito da attività indipendente.
Il ricorrente postula – per
quanto attiene al reddito da attività lucrativa indipendente per il periodo
fiscale 2011 – la deduzione di CHF 35'000.-- quali costi aziendali, e che il
reddito complessivo determinante sia commisurato in CHF 169'100.--.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 17
cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili quali reddito da attività indipendente
tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale,
artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra
attività lucrativa indipendente. Il cpv. 2 dei citati articoli di legge - nella
versione in vigore nel periodo fiscale in discussione - specifica che fanno
parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale
conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di
elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella
sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è
equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori
patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa
indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento
al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto.
1.2.
Per prassi,
costituiscono sostanza aziendale tutti i beni che il contribuente destina alla
propria azienda allo scopo di trarne un guadagno. L'appartenenza di un
particolare bene al patrimonio aziendale o a quello privato scaturisce in
taluni casi, direttamente dalla sua natura, soprattutto quando lo stesso è
destinato esclusivamente a scopi aziendali (sostanza aziendale necessaria) o
privati (sostanza privata necessaria). Più difficile è per contro la qualifica
dei cosiddetti beni alternativi, che per contro possono essere impiegati tanto
nell'azienda del contribuente quanto per le sue necessità private. In questi
casi la questione va risolta sulla base di una valutazione complessiva di tutte
le circostanze di fatto (cfr. sentenza del Tribunale federale N.2A.570/2000 e 2P.288/2000 del 18 aprile 2001, in RDAT II-2001 n. 14t, consid. 4a; DTF 120 Ia
349 consid. 4c/aa; ASA 62 p. 409 consid. 3a; Reich,
Die Abgrenzung von Geschäfts- und Privatvermögen im Einkommenssteuerrecht, in
SJZ 80/1984 p. 224 ss.).
Costituiscono indizi rilevanti la natura del bene, il suo uso effettivo,
l'origine dei fondi impiegati per il suo finanziamento, il motivo
dell'acquisto, la sua funzione tecnica ed economica nonché la sua contabilizzazione (ASA 63 p. 37 consid. 5a con rinvii).
Considerandi
2.
2.1.
Partendo dai principi
giurisprudenziali sopra enunciati, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i
criteri che definiscono l'appartenenza dei beni alternativi all'una o l'altra
sfera di interessi.
Secondo costante
giurisprudenza, l'assegnazione deve avvenire secondo criteri oggettivi,
operando una valutazione e un apprezzamento dell'insieme delle condizioni e
delle circostanze particolari.
A tale proposito, come
meglio si vedrà in seguito, la provenienza dell'attivo in questione o il modo
in cui viene contabilizzato non rivestono importanza determinante. Determinante
è piuttosto la destinazione conferita al bene in questione nell'azienda. Di conseguenza
è sempre considerato appartenere alla sostanza aziendale qualsiasi bene
acquistato a scopi commerciali e che serve direttamente o indirettamente
all'azienda (cfr. sentenza TF 2C_47/2009 del 26.5.2009, consid. 3.2; DTF 94 I
464; ASA 44 p. 205; StE 1991 B 23.2. n. 9; Reich,
op. cit., p. 227, n. 5).
2.2
I principi appena
illustrati trovano applicazione anche per la qualifica dei diritti di
partecipazione (cfr. DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Quest'ultimi costituiscono
sostanza aziendale quando sono acquistati per l'azienda e servono
effettivamente (in modo diretto o indiretto) a tale scopo; appartengono invece
alla sostanza privata se il loro acquisto costituisce un mero investimento di
capitali (ASA 49 p. 72 consid. 1). Ne discende che una medesima partecipazione
detenuta congiuntamente da più persone può costituire per talune sostanza
privata e per altre sostanza commerciale (DTF 120 la 349 consid. 4c/bb). Il
Tribunale federale ha già avuto occasione di ammettere il carattere aziendale
di una partecipazione laddove il suo acquisto permetteva alla ditta individuale
del contribuente di esercitare un influsso dominante su di un'impresa attiva
nel medesimo ramo (ASA 49 p. 72 consid. 1); è parimenti stata considerata
appartenente al patrimonio commerciale una partecipazione a una società
semplice, il cui unico scopo consisteva nell'amministrazione di un immobile,
nel quale era sita la ditta individuale del contribuente (DTF 120 la 349
consid. 4c/bb).
Alla stessa conclusione è
giunto nel caso di un contribuente che, oltre ad essere titolare di un grosso
commercio del fieno, d'un importante allevamento di maiali di ingrasso e di
un'impresa di trasporti, gestiva accessoriamente un'azienda agricola. Il Tribunale
federale ha sottolineato che lo stretto legame esistente tra attività
principale e accessoria fa sì che i beni legati a quest'ultima rientrino nel
suo patrimonio aziendale (cfr. ASA 54 p. 44 ss.). Ha pure considerato
assoggettabile all'imposta sui profitti in capitale il notaio che partecipa con
un architetto e dei costruttori edili a delle società immobiliari, al fine di
occuparsi della redazione dei rogiti e della futura amministrazione degli
stabili (cfr. ASA 41 p. 117 ss.).
2.3
Nel 2001, il Tribunale
federale ha precisato la propria giurisprudenza, facendo riferimento a sentenze
non pubblicate, nelle quali si afferma che una stretta relazione economica tra
l'impresa del contribuente e la società anonima di cui detiene le azioni non è
ancora sufficiente per ammettere il carattere commerciale di queste ultime.
L'elemento determinante è la volontà del contribuente di mettere concretamente
a profitto i suoi diritti di partecipazione per migliorare il risultato
commerciale della sua impresa (Tribunale federale, 9 aprile 2001, in RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001 p. 16, con riferimento alle sentenze
inedite del 17 novembre 1989 nella causa AFC c. R. consid. 2c e del 28 giugno
1989.
nella causa B. c. SZ, Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). È quanto si
verifica, in particolar modo, quando il contribuente si serve della sua
partecipazione in una società anonima attiva in un settore economico diverso da
quello della sua impresa per avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione,
commercialmente vantaggiosa, delle sue attività.
2.4
Nella stessa occasione,
l'Alta Corte ha poi condiviso l'opinione espressa da autori, che facendo
riferimento al tenore dell'art. 18 cpv. 2 LIFD, avevano osservato che, perché
la partecipazione a una società di capitali acquistata da un imprenditore
individuale faccia parte della sua sostanza commerciale, non basta che le due
imprese siano in strette relazioni economiche, ma occorre anche che la partecipazione
serva all'esercizio dell'attività economica dell'interessato. È il caso, per
esempio, di chi esercita un albergo di montagna ed è azionista di una società
ferroviaria che serve la regione (Amschwand,
Geschäftsvermögen oder Privatvermögen ? Eine Übersicht, in RF
55/2000 p. 480 ss., p. 487; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, vol. II, 8a ediz., Berna 1999, § 38, n. 51-52, p. 348-349).
Secondo i giudici di Losanna, infatti, tale tesi concorda perfettamente con la
giurisprudenza non pubblicata menzionata dallo stesso Tribunale federale nella
propria sentenza, con la conseguenza che non vi sarebbe ragione di modificare
la giurisprudenza, tanto più che i criteri che permettono di determinare
l'appartenenza di un bene alla sostanza privata o a quella commerciale sono gli
stessi in base al decreto concernente la riscossione di un'imposta federale
diretta (DIFD) e secondo la legge sull'imposta federale diretta (RF 2001 p. 500
= StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001 p. 16).
Il Tribunale federale ha
invece preso le distanze da un'altra opinione dottrinale, secondo la quale solo
le partecipazioni che costituiscono attivi della ditta individuale (in qualità di
garanzia dei suoi impegni o attivi di riserva) sarebbero beni commerciali (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal
suisse [impôts directs], Berna 1994, p. 167-168); secondo i giudici, invece,
una simile concezione negherebbe ogni interesse economico ad una partecipazione
in una società di capitali la cui attività completa o favorisce quella di un
commerciante individuale (RF 2001 p. 500 = StE 2001 B 23.2 n. 23 = RDAF 57/2001
p. 16).
2.5
Alla luce di tali
precisazioni giurisprudenziali, questa Camera ha avuto modo di decidere che non
rientra nella sostanza commerciale di un consulente informatico indipendente
una partecipazione minoritaria in una società attiva nella vendita di
apparecchi per la connessione alla rete, non solo perché la costituzione della
società (e la sottoscrizione del capitale sociale da parte del contribuente) è
avvenuta prima dell'inizio dell'attività indipendente, ma anche perché non è
stato provato alcun beneficio che il ricorrente avrebbe tratto dalla proprietà
delle azioni (CDT n. 80.2002.00048 del 2 luglio 2002, in RDAT II-2002 n. 5t).
In un altro caso, ha
escluso che costituissero sostanza commerciale delle azioni di una società
farmaceutica, acquistate e poi rivendute in borsa, da una farmacista. Di
conseguenza, l'utile conseguito con la cessione della partecipazione in
questione beneficiava dell'esenzione quale utile in capitale di carattere
privato (CDT n. 80.2003.134 del 3 ottobre 2003, in RtiD I-2004 n. 3t).
Questa Camera ha anche
avuto modo di giudicare come nel caso di un dipendente di una società attiva
nella micronizzazione di prodotti farmaceutici che aveva partecipato alla
costituzione di una società anonima avente come scopo quello di progettare,
disegnare e costruire isolatori per macchine da sintesi dell’industria
chimico-farmaceutica per impedire che polveri attive o tossiche si disperdessero
nell’ambiente detenendo una partecipazione in quest’ultima società, la stessa
non potesse essere riconosciuta quale sostanza commerciale del contribuente in
quanto, già in prima battuta egli aveva lo statuto di dipendente [non
esercitava quindi un’attività lucrativa indipendente]. Unicamente in sede ricorsuale
l’insorgente aveva tentato di spiegare – senza peraltro riuscirvi – in cosa
consistesse la sua attività indipendente ed in quale modo si distinguesse da
quella dipendente.
La Camera aveva quindi
stabilito che non vi fosse attività indipendente esercitata dal contribuente,
ma che egli fosse a tutti gli effetti un dipendente della società attiva nella
micronizzazione di prodotti farmaceutici. Già non esistendo tale primo
presupposto – ossia lo svolgere un’attività indipendente – , la Corte era di fatto
impossibilitata nel poter dimostrare che la partecipazione nella società
anonima servisse all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente del ricorrente.
Nel caso di specie la Corte aveva quindi negato la deduzione dal reddito
imponibile di una perdita proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa
indipendente ritenendola alla stregua di perdita nell’ambito dell’amministrazione
della sostanza privata (inc. CDT 80.2012.247/248 del 10.2.2014).
2.6
2.6.1
Nel caso sottoposto a
giudizio l’Autorità fiscale ha ritenuto come la sua partecipazione nella __________
non avesse alcuna attinenza con l’attività professionale del contribuente e per
tali ragioni la partecipazione dovesse essere considerata di carattere privato,
con la conseguenza che la rinuncia al prestito nei confronti della __________
non potesse venire dedotta dal reddito del contribuente.
2.6.2
RI 1 ha un’attività
indipendente e svolge la professione di ingegnere elettrotecnico. Dalla
consultazione del registro di commercio emerge come egli sia titolare di uno
studio d’ingegneria [ditta individuale] che si occupa di ingegneria elettrotecnica,
consulenza, progettazioni e controlli nel campo delle installazioni elettriche
e telefoniche in tutte le loro applicazioni.
Nel 2010 ha costituito la
società __________, il cui scopo – evincibile dal registro di commercio – è
l'acquisto, la vendita, la gestione di esercizi pubblici di ogni genere, nonché
operazioni finanziarie, mobiliari ed ogni altra attività atta al conseguimento
dello scopo sociale, così come la partecipazione ad altre società con scopo
simile. Egli detiene tutte le quote sociali.
Si può quindi desumere
come la società di capitali non sia afferente alla professione di ingegnere
elettrotecnico svolta dal contribuente. In altri termini non risulta, nel caso
concreto, che la detenzione delle quote di partecipazione della __________ apporti
un beneficio all’attività indipendente oppure abbia un nesso con la ditta
individuale del ricorrente.
La partecipazione del
ricorrente nella ditta __________ deve pertanto effettivamente essere
riconosciuta come sostanza privata, come del resto egli stesso l’aveva
correttamente qualificata per quanto attiene al periodo fiscale 2010 (cfr.
modulo 8 “partecipazioni qualificate nella sostanza privata” - anno 2010 ),
prima che l’UT la qualificasse sostanza aziendale, mediante decisione di
tassazione.
2.7
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2010, l’Autorità fiscale aveva deciso di ritenere la
partecipazione detenuta da RI 1 nella __________ quale sostanza commerciale.
In effetti, nella
decisione relativa a quel periodo fiscale, si era limitata a riqualificare la
partecipazione detenuta da RI 1 nella __________ con questa spiegazione:
Attivo
aziendale rettificato; le quote Sagl __________ vengono qualificate come
aziendali.
La decisione di tassazione
è cresciuta in giudicato e il qui contribuente aveva dato per assodata tale
qualifica. Nel periodo fiscale 2011 egli ha rinunciato ad un prestito di CHF
35'000.--, da lui concesso alla __________, al fine di procedere al risanamento
di quest’ultima società, ed ha poi dedotto tale importo dal reddito dell’attività
lucrativa indipendente.
L’autorità fiscale ha
dunque qualificato per il 2010 la partecipazione in __________ come sostanza commerciale
[nonostante il contribuente l’avesse rettamente indicata come sostanza privata].
In seguito, ha poi modificato questa valutazione per il periodo fiscale 2011:
si tratta quindi di determinare – nel caso concreto – se il ricorrente possa
appellarsi ai principi della buona fede, per vedere tutelata l’impostazione
fiscale da lui intrapresa per il 2011, adottata a suo dire sulla scorta della
decisione dell’UT per il periodo fiscale precedente.
2.8
2.8.1
Il principio della buona
fede discende direttamente dall’art. 9 Cost. e vale per l’insieme dell’attività
statale e protegge il cittadino nella fiducia legittima che ripone nelle
assicurazioni ricevute da parte delle autorità statali, allorquando egli ha
definito il proprio comportamento secondo il tenore di decisioni, di dichiarazioni
oppure di un comportamento determinato adottato dall’amministrazione. Affinché
il cittadino possa invocare la protezione della buona fede, è necessario che
l’autorità che ha dato delle rassicurazioni fosse competente per poterlo fare,
oppure che il cittadino abbia potuto considerarla come tale (sentenza TF
2C_74/2014 del 26.5.2014, consid. 3.4.).
2.8.2
Secondo la giurisprudenza,
un’indicazione oppure una decisione errata da parte dell’amministrazione può
obbligare quest’ultima ad accordare ad un amministrato un vantaggio che è di
per sé contrario alla regolamentazione in vigore a condizione che (a) le
informazioni siano state date senza porre riserve, (b) che l’autorità sia
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
(c) che l’autorità in questione abbia agito oppure ritenga d’aver agito nei
limiti delle sue competenze e (d) che l’amministrato non abbia potuto rendersi
conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre ancora
necessario che l’amministrato si sia fondato sulle rassicurazioni ricevute per
(e) adottare delle disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare senza subire
un pregiudizio, (f) che la regolamentazione non sia cambiata dopo il momento in
cui l’assicurazione è stata data e (g) che l’interesse all’applicazione del
diritto positivo non sia predominante per rapporto alla tutela dell’affidamento
(DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.).
Il principio della buona
fede vale anche nelle relazioni tra le autorità fiscali ed i contribuenti.
Tuttavia il diritto fiscale è dominato dal principio della legalità, sicché il
principio della buona fede ha una portata di per sé molto limitata, soprattutto
nel caso in cui esso entra in conflitto con il principio della legalità (cfr.
anche DTF 131 II 627 consid. 6.1.; DTF 118 Ib 312 consid. 3b). Il contribuente
può quindi beneficiare di un trattamento fiscale che deroga alla legge solo nel
caso in cui le condizioni sopra evocate – che devono essere interpretate in
maniera restrittiva – siano adempiute in maniera chiara e senza equivoci
(sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4; sentenza TF 2C_382/2007 del
23.11.2007
del 23.11.2007 consid. 3).
2.9
Secondo costante
giurisprudenza, le decisioni di tassazione non hanno – di principio – effetto
che per il periodo fiscale che le riguardano e non vincolano l’Autorità di
tassazione per i periodi fiscali successivi (DTF 140 II 157, consid. 8).
2.10
Per i principi della buona
fede e del divieto di comportamento contraddittorio delle autorità possono avere
rilevanza per l’attribuzione di un bene alla sostanza privata o commerciale anche
dichiarazioni da parte dell’autorità e rassicurazioni da essa fornite (ad
esempio il trattamento in periodi precedenti). A questo scopo è necessaria una
rassicurazione sufficientemente concreta, che possa far sorgere nel contribuente
una certa aspettativa, in base alla quale egli indirizza il suo comportamento (Arnold, Geschäfts- und Privatvermögen im
schweizerischen Einkommenssteuerrecht, in ASA 75 p. 265 ss., 284).
Siccome il principio di
tutela dell’affidamento è in un rapporto di tensione con altri principi di uno Stato
di diritto, in particolare con i principi di legalità e della parità di
trattamento, tale principio deve passare in secondo piano oppure essere relativizzato,
nel caso in cui una ponderazione effettuata in un caso concreto porti a
concludere che il principio di legalità o quello della parità di trattamento debba
prevalere.
Secondo la giurisprudenza,
in considerazione della portata del principio di legalità nel diritto
tributario, solo in casi eccezionali è garantita la protezione dell’affidamento
nel diritto fiscale. Un trattamento del contribuente in contrasto con la legge (anche
nel contesto dell’attribuzione di beni alla sostanza privata o commerciale) può
pertanto entrare in considerazione solamente se i singoli presupposti della
tutela dell’affidamento sono chiaramente ed univocamente soddisfatti nel caso
concreto. Un contribuente non può, sulla base di un’informazione inesatta o di
un trattamento contrario alla legge tollerato fino a quel momento, trarre un
vantaggio che comporterebbe una crassa disparità di trattamento. La buona fede
non può dunque vietare alle autorità fiscali di discostarsi da accertamenti di
fatto intrapresi in periodi fiscali precedenti o da valutazioni giuridiche adottate
anteriormente, se se ingiustamente allora determinati elementi di reddito non
erano stati imposti (Arnold, op.
cit., p. 285 e giurisprudenza citata).
2.11
In sé non può essere del
tutto escluso che un bene, che in precedenza era stato attribuito alla sostanza
privata, in seguito ad un cambiamento delle circostanze, possa essere attribuito
poi alla sostanza commerciale, ad esempio nel caso in cui la società di
capitali di cui il contribuente detiene la partecipazione abbia d’un tratto una
netta influenza sull’attività indipendente esercitata dal contribuente, cosa
che potrebbe verificarsi ad esempio in seguito al cambiamento della professione
del contribuente.
Nel caso che qui ci
occupa, invero RI 1 non si è rivolto all’Autorità fiscale per ottenere una
rassicurazione circa la valutazione anticipata per il periodo fiscale 2011 in
merito alla qualifica della sua partecipazione nella __________ quale bene privato
o commerciale e quindi all’eventuale trattamento fiscale della rinuncia ad un
prestito a titolo di risanamento operato, nell’ambito della sua attività quale
ingegnere, in favore della società di capitali.
Non si è quindi in
presenza d’informazioni o rassicurazioni ricevute da parte dell’autorità.
Facendo difetto già una
delle prime condizioni restrittive che danno adito all’applicazione del
principio della buona fede [cfr. consid. 2.8.2.], non si entra nel merito delle
altre, non potendo entrare in linea di conto questo principio.
2.12
Va anche constatato che,
per il periodo fiscale 2010, l’Autorità fiscale si è limitata a considerare le
azioni come sostanza commerciale del contribuente ai fini dell’imposta sulla
sostanza. L’Autorità ha quindi “spostato” il valore nominale delle azioni (CHF
20'000.--) dalla voce “titoli e capitali” alla voce “attivo della ditta individuale”.
Per il calcolo dell’imposta sulla sostanza questa riqualificazione non ha tuttavia
provocato alcuna conseguenza sul debito d’imposta del contribuente, che
ammontava in ogni caso a CHF 0.-- (nel 2010). Nessuna ripercussione ha poi avuto
la decisione dell’Ufficio di tassazione sul calcolo dell’imposta sul reddito
per lo stesso periodo fiscale.
Ne consegue che, se il
ricorrente avesse voluto contestare la qualifica della partecipazione nella __________
nel 2010 (modificata da privata in sostanza commerciale), il suo ricorso sarebbe
comunque stato dichiarato irricevibile per mancanza d’interesse attuale
(imposta sulla sostanza pari a CHF 0.--).
Pertanto il ricorrente non
può pretendere un trattamento illegale a suo favore nel periodo fiscale 2011,
sulla base della decisione di tassazione relativa al periodo precedente.
2.13
Ne consegue che, consistendo
la partecipazione di RI 1 nella __________ in sostanza privata, i costi di CHF
35'000.—inseriti nel conto economico della sua attività indipendente, non possono
essere considerati costi aziendali, ma ci si trova confrontati con una perdita
nell’ambito dell’amministrazione della sostanza privata.
L’autorità fiscale non è
vincolata dalla decisione adottata nel periodo fiscale precedente.
La decisione dell’UT
merita quindi conferma.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste integralmente a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-; -.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: