80.2015.271
Reddito dell'attività lucrativa dipendente e indipendente: spese professionali giustificate, amministratore di società, risarcimento danni, gravità della colpa, mancato pagamento di contributi AVS
23 gennaio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.271
80.2015.272
Lugano
23 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 dicembre 2015 contro la decisione del 25 novembre 2015 in materia di IC
e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1, coniugato con RI
2, di professione consulente aziendale, siede nel consiglio di amministrazione
di diverse società. Tra di esse figurava la __________ SA, società con scopo la
ricerca, la produzione e la vendita di sistemi e tecnologie basati sulla microelettronica,
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto dell’11 dicembre 2006.
B. La Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG chiedeva e otteneva dal contribuente il risarcimento
dell’importo complessivo di fr. 240'000.– a titolo di contributi paritetici non
pagati, in virtù dell’art. 52 della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS).
C. Nella dichiarazione
fiscale 2012, RI 1 esponeva una perdita aziendale di fr. 220’845.–, con
l’osservazione che qualora gli altri debitori solidali, nel frattempo partiti
per l’__________, avessero dovuto pagargli la loro rispettiva quota, tali somme
sarebbero state poste in deduzione dalla perdita registrata.
D. L’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna con decisione 1°.4.2015 non ha riconosciuto come
deducibile dal reddito il risarcimento danni nei confronti della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sopportato da RI 1 durante il periodo fiscale
2012. Il reddito imponibile veniva fissato in fr. 55'700.– per l’IC e in fr.
69'800.– per l’IFD. La sostanza imponibile era pari a fr. 0.
E. Con reclamo
28/29.4.2015 RI 1 insorgeva contro la decisione IC/IFD 2012. Il reclamante
spiegava di aver corrisposto personalmente la somma di fr. 240'000.–- alla
cassa di compensazione AVS/AI/IPG, anche per conto degli altri membri
dell’allora Consiglio di amministrazione di __________, partiti all’estero.
Secondo RI 1 il pagamento del risarcimento danni è correlato alla sua presenza
nel CdA della società fallita, mansione che rientrava nella sua attività quale
consulente aziendale. L’insorgente riteneva che del suo reddito facessero parte
integrante le remunerazioni percepite in quanto membro di vari consigli di
amministrazione di società. Il risarcimento richiesto dalla Cassa di compensazione
AVS, siccome strettamente legato alla sua attività professionale e quindi al
reddito che ne derivava, doveva pertanto essere dedotto.
F. Con decisione su
reclamo 25.11.2015 l’UT si riconfermava nella precedente decisione, negando la
deduzione richiesta, a seguito del risarcimento di fr. 240'000.–- operato da RI
1 in favore della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. In particolare l’UT stabiliva:
Con lettera del 28 aprile 2015 il contribuente inoltra
reclamo contro la decisione di tassazione 2013 contestando la mancata deduzione
dal reddito aziendale del costo AVS legato alla causa __________.
Nel
corso dell’audizione non verbalizzata il contribuente si è riconfermato nella
sua richiesta producendo di seguito la sentenza del TF con la quale lo stesso
si vedeva opposto alla Cassa cantonale di compensazione AVS di Bellinzona per
il problema relativo al pagamento dei contributi AVS non soluti dal datore di
lavoro e quindi accollati a Dott. RI 1 quale presidente del CdA. In tale causa
il ricorrente risulta perdente.
L’analisi della documentazione
presentata e le argomentazioni fornite non possono cambiare la decisione di
prima istanza adottata dall’ufficio. Come già segnalato dalla giurisprudenza
cantonale non si riesce ad intravvedere, nella fattispecie, un rischio
d’impresa ordinario tale da incidere sulla capacità contributiva del
professionista e quindi poter ammettere in deduzione quanto richiesto. Anche la
sola negligenza o dimenticanza non permette di far ricadere questo costo fra
quelli deducibili dal reddito aziendale (CDT __________).
Alla
luce di quanto sopra il reclamo deve essere respinto.
G. Con tempestivo
ricorso 15.12.2015, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA 1,
postulano nuovamente la deduzione dell’importo di fr. 240'000.– versato a
titolo di indennizzo alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. In via
subordinata chiedono invece che gli sia riconosciuto in deduzione perlomeno
l’importo di fr. 160'000.–, corrispondente ai ⅔ versati per conto degli
altri amministratori della fallita __________ SA.
I ricorrenti contestano in
particolar modo il rinvio alla sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio
2012, sostenendo che nel presente caso vi sarebbe un chiaro rapporto di
causalità tra l’attività professionale del marito e l’obbligo di risarcire.
Diritto
1.1.1.
Va preliminarmente
rilevato come i ricorrenti, da un lato, postulino la deduzione dal reddito del
risarcimento imposto a RI 1 ex art. 52 LAVS, ed al contempo, per il medesimo
periodo fiscale, indichino nell’elenco debiti la somma di fr. 240'000.– a
titolo di “risarcimento causa __________ quale amministratore CdA”. Ora, nel caso
in disamina dagli atti non si riesce a comprendere se RI 1 abbia effettivamente
versato la somma di risarcimento a favore della Cassa di compensazione AVS
proprio nel periodo fiscale 2012. La questione può rimanere inevasa posto come
ad ogni modo, per i motivi che qui di seguito verranno esposti, la deduzione
del risarcimento non può essere riconosciuta.
1.2.
1.2.1.
Si deve poi rilevare come
il ricorrente abbia esposto, nella propria dichiarazione fiscale 2012,
unicamente un reddito da attività indipendente, dichiarando una perdita di fr.
– 220'845.–, risultante dalla differenza fra le “fatture incassate” (fr.
65'404.–) e le “spese sostenute” (fr. 286'249.–), fra le quali spicca per importanza
l’importo di fr. 240'000.–, corrispondente al risarcimento danni che ha dovuto
versare alla Cassa compensazione AVS a causa degli oneri sociali rimasti
insoluti da parte di __________.
Verosimilmente, nel
fatturato indicato dal ricorrente rientrano anche gli onorari percepiti quale
membro di consigli di amministrazione. Nonostante nel ricorso egli dichiari –
per l’anno fiscale 2012 – di aver ricevuto un reddito di fr. 18'200.– dalla sua
attività quale membro di consigli di amministrazione, agli atti non vi è alcuna
delle attestazioni ex art. 203 cpv. 1 lit. a LT (per l’IFD art. 129 cpv.
1 lit. a LIFD), che avrebbe dovuto essere trasmessa direttamente dalle
persone giuridiche all’autorità fiscale relativamente alle prestazioni pagate
ai membri dell’amministrazione.
1.2.2.
In ogni caso, l’attività
quale membro del consiglio di amministrazione è qualificata come attività dipendente.
Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, tutti i guadagni derivanti
da un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico, nonché tutte
le entrate accessorie sono imponibili quali proventi da attività lucrativa
dipendente. Tra questi proventi figurano anche le retribuzioni percepite in
qualità di membro di un consiglio d’amministrazione (DTF 121 I 259 consid. 3 e
4; cfr. anche: sentenza 2A.468/1999 del 27 ottobre 2000, in: ASA 71 p. 651 consid.
4; sentenza 2A.461/2002 del 2 giugno 2003, in RDAF 2003 II p. 656, consid. 3.1;
sentenza n.2C_292/2007 del 9 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 19t, consid.
Considerandi
2.
). Nello stesso senso l’onorario quale membro di un consiglio
d’amministrazione percepito personalmente dal titolare del mandato costituisce
un elemento del salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della legge
federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (LAVS; RS 831.10; DTF 133 V 498 consid. 5.2.; 105 V 113 consid. 3).
1.2.3
Quali spese per il
conseguimento del reddito, le prestazioni di risarcimento danni legate
all’attività come membro del consiglio di amministrazione non possono essere dedotte
da redditi da attività indipendente. La deduzione di un versamento per risarcimento
danni in relazione con l’attività di membro del CdA può di principio essere
ammessa unicamente in corrispondenza con il reddito conseguito per lo
svolgimento di tale attività [quale membro di quel corrispondente Consiglio di
amministrazione] (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum Zürchersteuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad §
27, p. 524 e giurisprudenza citata).
1.2.4
Come rammentato in
ingresso, , per il periodo fiscale 2012, ha dichiarato unicamente redditi da
attività indipendente. Anche volendo ammettere che fra i ricavi da lui
dichiarati come “fatture incassate” rientrino degli onorari percepiti quale
membro dell’amministrazione di persone giuridiche, è escluso che egli abbia
percepito prestazioni a tale titolo dalla __________, che risulta essere
fallita ed essere stata radiata dal Registro di commercio a fine 2010.
Già solo per questa ragione la deduzione postulata da RI
1.
non può essere ammessa.
Ma, come risulta dai
considerandi a seguire, l’esito del ricorso non muterebbe neppure nel caso in
cui, nel periodo fiscale litigioso, il contribuente avesse percepito ancora un
reddito da attività dipendente per la sua attività quale membro del CdA di __________.
2.
2.1.
Sia
secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde
ai proventi lordi meno le spese di acquisizione (le cosiddette deduzioni
organiche) e le deduzioni generali (le cosiddette deduzioni anorganiche,
previste espressamente dagli art. 32 LT e 33 LIFD).
In
caso di attività lucrativa dipendente le deduzioni organiche sono esaurientemente
disciplinate dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio od in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre
spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti
al perfezionamento ed alla riqualificazione connesse con l’esercizio
dell’attività professionale (lett. d).
In
caso di attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese
aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e 27 LIFD).
2.2
La
dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba
fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi applicabile sia ai
redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività dipendente sia
ancora ai redditi della sostanza (Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).
L’attuale
tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese
generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente
sostiene per conseguire un reddito, ma anche tutte quelle che vengono
occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la
loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p.
437; Reich, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol
I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel
2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).
3.
3.1.
Le prestazioni di risarcimento danni rappresentano di
principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a
LT; art. 34 lett. a LIFD). Esse possono essere qualificate quali spese
generali deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito
professionale che tendono a salvaguardare (Aeschbach,
in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 716).
3.2
Per
quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, per esempio, la dottrina afferma
che i costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali”
solo se contribuiscono al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso
se il contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese
salariali (Locher, op. cit., n. 46
ad art. 26, p. 660; Funk, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
vol. I, 3a ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la
vertenza ha per oggetto la perdita del posto di lavoro (decisione del Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B 22.3 n. 2,
citata in: Locher, op. cit., p.
660).
Le
prestazioni di risarcimento danni ed i relativi costi processuali sono inoltre deducibili
quali “altre spese necessarie per l’esercizio della professione” nella misura
in cui il dipendente soggiace ad un rischio professionale accresciuto ed è
chiamato a sopportare personalmente tali costi. Di principio devono essere
presi in considerazione sia i risarcimenti da responsabilità causale, sia i
risarcimenti dovuti ad errori nell’esercizio della professione (cfr. Funk, op. cit., p. 215 con riferimenti).
Non sono invece deducibili le multe di qualunque tipo esse siano, fatta
eccezione per le pene convenzionali degli art. 160 ss. CO, il cui carattere
penale è assolutamente secondario rispetto all’inadempienza contrattuale (Locher, op. cit., n. 55 ad art. 26 LIFD,
p. 662).
3.3
Per
quanto concerne più in dettaglio l’attività lucrativa indipendente, la giurisprudenza
del Tribunale federale ritiene che il rischio di essere obbligati
all’indennizzo e di incorrere in spese legali debba essere così strettamente
legato all’attività lucrativa da apparire come un “effetto collaterale” della
stessa. Deve cioè trattarsi di un rischio di impresa ordinario, tale da
incidere sulla capacità contributiva del professionista.
Un
nesso di causalità di natura professionale viene normalmente negato e considerato
interrotto, nell’ambito della responsabilità aquiliana, ovvero per atto illecito
(Verschuldenshaftung), quando vi è colpa grave o addirittura
intenzionalità nell’agire. In questi casi, infatti, il danno arrecato
nell’espletazione dell’attività professionale non risulta tanto dalla stretta
relazione con i rischi correnti della prestazione professionale, quanto
piuttosto da “difetti personali” del titolare dell’azienda atti ad interrompere
il nesso di causalità tra attività professionale ed il pregiudizio economico
patito dal contribuente. Così il Tribunale federale ha per esempio concluso che
risarcimenti da responsabilità legati al diritto azionario non sono deducibili quando
il contribuente causa il danno per una grave negligenza, non potendosi parlare
in questo caso di ordinari rischi di impresa (decisione TF n.2A.252/2002 del 4
novembre 2002, in: ZStP 2003 p. 80; cfr. inoltre decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid. 2.3; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1). Sempre in questa prospettiva, l’Alta Corte ha inoltre negato la
deducibilità di un accantonamento fatto da un avvocato in relazione ad un procedimento
per responsabilità civile e dei relativi costi legali e processuali, poiché il
danno sarebbe stato cagionato da “mancanze personali” del contribuente (StE
2002.
B 23.45.2 n. 2 = RDAF 58/2002 p. 315 = AJP 2003 p. 1232).
3.4
La
succitata giurisprudenza – delineatasi in relazione a contribuenti che esercitano
un’attività indipendente, ma valida anche nei confronti dei salariati, conformemente
all’opinione dominante di una nozione omogenea di spese professionali – è stata
criticata da una parte della dottrina, per la quale il problema non sarebbe
tanto da ricercare nella gravità della colpa dell’atto illecito, quanto piuttosto
nel rapporto di causalità tra l’attività professionale e l’obbligo di risarcire
(Koller, Bemerkungen zum BGE vom
25.1.2002
2A.90/2001, in: AJP 2003, 1236 ss.; Locher,
op. cit., p. 660). La dottrina più radicale giunge persino ad affermare che errori
commessi nell’esercizio dell’attività professionale non sarebbero mai “questione
privata” del contribuente, bensì sempre atti connessi con l’esercizio della
professione (Reich, op. cit., p.
190).
Ne
discende che la contiguità, ovvero il nesso di causalità tra il danno e
l’attività professionale, rimane comunque l’elemento decisivo per poter
qualificare, quali spese generali deducibili, le prestazioni di risarcimento.
Come sottolineato dal Tribunale federale, in questo contesto, la gravità della
colpa costituisce perlomeno un importante indizio al fine di determinare se
sussista o meno uno stretto legame tra l’obbligo di indennizzo e l’attività
professionale (decisione TF n. 2C.465-466/2011 del 10 febbraio 2012, consid.
2.3
e 3.1; decisione TF n.2C.819/2009 del 28 settembre 2010, consid. 2.1, in:
RDAF 2010 II p. 605; sentenza CDT n. 80.2010.156 del 15 febbraio 2012, consid.
2.
). Nel caso di una violazione grossolana di una disposizione civile, penale
od amministrativa, che presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave
negligenza, appare infatti estremamente difficile sostenere che un simile
obbligo rientri ancora nel rischio d’impresa ordinario.
3.5
Per
rapporto alla tipologia di negligenza che entrerebbe in considerazione nella
fattispecie, ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 e 2 LAVS il datore di lavoro deve
risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. Se il datore di lavoro è
una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri
dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della
liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono
solidalmente per l'intero danno.
Più
nello specifico il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la
Cassa di compensazione che constata di avere subito un danno in seguito alla mancata
osservanza delle prescrizioni in merito al pagamento dei contributi da parte
del datore di lavoro, può presumere che questi ha violato le prescrizioni intenzionalmente
o almeno per grave negligenza (DTF 108 V 183 ss., consid. 1b; sentenza CDT n.
80.98.00300
del 23 aprile 1999, in RDAT II-1999 n. 17t, consid. 5.1). In
particolare si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta
viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente
esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria
di quella cui appartiene l’interessato. A riguardo occorre ad esempio esaminare
se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i
contributi o potessero scusarlo dal procedervi (decisione TF n. H.279/2001 del
12.
dicembre 2001, consid. 2.2 ed ulteriore giurisprudenza citata). Incombe
allora al datore di lavoro di fare valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base alle circostanze speciali (DTF 108 V 183 ss., consid.
1b).
In
ambito fiscale, incombe inoltre generalmente al contribuente sostenere e provare
la deducibilità delle spese che intende porre in deduzione (decisione TF n.2C.154/2009 del 29 novembre 2009, consid. 5.2 ed ulteriori rimandi).
4.
4.1.
Nel caso che qui ci occupa
la vertenza relativa al risarcimento danni richiesto dalla Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG a RI 1 in applicazione dell’art. 52 LAVS è stata
decisa dal Tribunale federale con sentenza 9C_112/2010 del 15.2.2011.
In particolare dalla
decisione dell’Alta Corte si può evincere quanto segue. RI 1 è stato presidente
di __________ sino al giugno 1999 ed ha anche ricoperto la carica di membro del
consiglio di amministrazione, sino al 1°dicembre 2005. La __________ è entrata
in mora con il pagamento dei contributi sociali ed è stata sistematicamente
diffidata e precettata (a partire dal mese di settembre 2004). Dopo aver
constatato di aver subito un danno, la Cassa di compensazione ha chiesto a RI 1,
in via solidale con __________ e __________, il risarcimento di fr. 302'408.45
per i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF che non sono stati soluti dalla società
fallita negli anni 2004 e 2005, rispettivamente per quelli che sono stati
oggetto di ripresa salariale nel novembre 2004 relativamente all’anno 2003. I
Giudici della Suprema Corte svizzera hanno ritenuto che per poter applicare
l’art. 52 LAVS [non costituendo responsabilità oggettiva] nei confronti del
datore di lavoro, rispettivamente dei suoi organi, con la conseguenza che
questi debbano essere chiamati a rispondere del danno alla Cassa di compensazione,
occorre che vi sia stata una violazione delle prescrizioni, frutto quantomeno
di una grave negligenza. In particolare, i giudici hanno stabilito che si
poteva, nel caso di specie rimproverare a RI 1 una negligenza grave nel non
aver fatto fronte agli obblighi del datore di lavoro nei confronti della Cassa
cantonale di compensazione. Nella sentenza viene infatti indicato:
“(...) nella sua posizione, seppur con diritto di
firma collettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in virtù del suo
obbligo inalienabile derivante dall’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, (continuare a)
vigilare sul pagamento dei contributi e indurre i membri operativi a una loro
esecuzione (...), o quantomeno, qualora ciò non avesse prodotto gli effetti
sperati, mettere fine con atti propri alla situazione di rischio (...). Di
conseguenza, il fatto che il ricorrente secondo i regolamenti interni non disponesse
di potere decisionale e che la competenza direttiva fosse stata delegata ai
membri operativi del consiglio di amministrazione non osta(va), di massima a
una sua possibile responsabilità. (...). Sebbene a un amministratore che non si
occupa direttamente della gestione degli affari, la prassi in materia ponga
esigenze più severe al grado di colpa richiesto per ammetterne una sua
responsabilità (...), il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato
una casistica che è utile brevemente ricordare. Così, mentre a un
amministratore di una grossa azienda non si può generalmente rimproverare una
grave negligenza se non controlla ogni dettaglio, ma si limita solamente a
verificare l’attività della direzione e l’andamento degli affari in generale e,
di conseguenza, non presta attenzione, ad esempio, al fatto che è stato omesso,
in certi casi, l’allestimento del conteggio dei contributi, diverso il discorso
se il medesimo amministratore è (o deve essere) in qualche modo a conoscenza di
una esecuzione eventualmente difettosa dell’obbligo di conteggio o di prelievo
(...). Ed è esattamente quest’ultima ipotesi che si è realizzata nel caso di
specie. Alla luce delle pregresse, gravi e all’interessato ben note difficoltà
incontrate dalla società nel pagare i contributi sociali, i primi giudici
potevano infatti, senza arbitrio, ammettere un obbligo di controllo accresciuto
a suo carico che, nelle particolari circostanze del caso (...), poteva anche tradursi
in un obbligo di informazione diretta presso l’amministrazione, quantomeno a
partire da settembre 2001, dopo che era dovuto intervenire presso il presidente
del consiglio di amministrazione per ottenere un pagamento urgente di (almeno)
fr. 200'000.–. Ora, contrariamente a
quanto sostenuto con il ricorso, dalle tavole processuali non risulta che egli
abbia fatto debitamente fronte a questo suo obbligo di controllo accresciuto.
L’apprezzamento della Corte cantonale che gli ha rimproverato di aver atteso il
1° dicembre 2005 per rassegnare le dimissioni non è (manifestamente) censurabile,
soprattutto se si tiene conto della sua (ammessa) impotenza di fatto
nell’influenzare il pagamento degli oneri sociali, da un lato, e dalla
sostanziale interruzione dei pagamenti contributivi da parte della società già
a partire dalla seconda metà del 2004. (...)” (sentenza TF 9C_112/2010
del 15.2.2011 consid. 7.2. – 7.4.).
RI 1 in applicazione
dell’art. 52 LAVS è stato chiamato a risarcire il danno procurato alla Cassa
cantonale di compensazione.
4.2
Come visto, per poter
classificare quali spese generali deducibili le prestazioni di risarcimento, decisivo
è il nesso di causalità tra il danno e l’attività professionale. Ad ogni modo
l’Alta Corte ha ritenuto che la gravità della colpa costituisce comunque un
importante indizio per poter determinare se sussista o meno uno stretto legame
tra l’obbligo d’indennizzo e l’attività professionale.
Non
sono in particolar modo deducibili i pagamenti la cui origine esula da quanto
può essere ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio
dell’attività lucrativa, ad esempio quando una responsabilità cagionata da
errore è legata ad un comportamento colpevole oppure è la conseguenza di una
negligenza grave o addirittura di un comportamento intenzionale (in merito si
veda TF 2C_566/2008 del 16.12.2008 consid. 2.3.; v. anche RJN 2011 p. 431 ss.).
4.3
Ora,
come visto più sopra, nella sentenza del Tribunale federale, in merito proprio
alla vertenza riguardante la pretesa di risarcimento fatta valere dalla Cassa
di compensazione nei confronti di RI 1, i Giudici di Mon Repos hanno imputato
al ricorrente una negligenza grave, tanto da condannarlo al pagamento del risarcimento
danni richiesto. In particolare all’insorgente è stato rimproverato, in violazione
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, di non aver vigiliato e di non aver continuato
a vigilare sul pagamento dei contributi, comportando quindi una sua responsabilità
ex 52 LAVS.
4.4
Ne discende pertanto che,
vista la grave negligenza imputabile a RI 1, nel non aver vigilato al pagamento
dei contributi sociali, il pagamento del risarcimento danni a cui è stato
astretto, non può essere ritenuto come ordinario rischio d’impresa, esulando, il suo comportamento, dal quadro che può essere
ancora considerato come un rischio abitualmente legato all’esercizio
dell’attività lucrativa.
5.
La decisione dell’UT
merita conferma e il ricorso deve pertanto essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
(per sé e __________);
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: