80.2015.273
Procedura: revisione, dimenticanza, mancata deduzione di spese di manutenzione immobiliare
23 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.273
80.2015.277
Lugano
23 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 dicembre 2015 contro la decisione del 27 novembre 2015 in materia di revisione
delle decisioni di tassazione IC e IFD 2013-2014.
Fatti
A. a.
Nella dichiarazione
fiscale 2013 i coniugi RI 1 e __________ hanno indicato quali spese di gestione
e manutenzione d’immobili fr. 3'184.–.
Con decisione del 24
settembre 2014, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013,
commisurando tali spese in fr. 3'185.– per l’IC e in fr. 2'548.– per l’IFD,
concedendo dunque la deduzione forfetaria (pari al 25% del valore locativo per
l’IC e al 20% per l’IFD).
b.
Nella dichiarazione
fiscale 2014, i contribuenti hanno postulato la deduzione di spese di gestione
e manutenzione d’immobili di complessivi fr. 3'185.–.
Con decisione del 10
aprile 2015, l’RS 1 ha notificato loro la tassazione IC/IFD 2014, commisurando
le predette spese in fr. 2'548.– sia per l’IC sia per l’IFD, concedendo la
deduzione forfetaria (pari al 20% del valore locativo, sia per l’IC sia per
l’IFD).
B. Con scritto del 20
maggio 2015 RI 1 ha postulato all’RS 1 “(…) il riesame della tassazione
(2013-2014) per un errore gravissimo che ho commesso. Nel 2013 ho dovuto rifare
totalmente il tetto e il solaio della mia casa. Purtroppo mi sono dimenticato
d’indicare nel capitolo 13.1. le spese effettuate per questi lavori”. Ha contestualmente
allegato copia delle relative fatture e dei versamenti eseguiti.
C. L’autorità fiscale ha
considerato lo scritto in questione come istanza di revisione delle decisioni
di tassazione in materia di IC/IFD 2013 e 2014. Con decisione del 16 luglio
2015, ha respinto l’istanza, richiamando gli art. 232 LT e 147 LIFD e la dottrina
e la giurisprudenza in materia di revisione, con la seguente motivazione:
(…) Nella fattispecie, i contribuenti hanno presentato
le fatture riguardanti i lavori di rifacimento del tetto e del solaio della
propria casa solo al momento dell’istanza di revisione. Sia nella dichiarazione
d’imposta 2013 sia nella dichiarazione d’imposta 2014, hanno dichiarato CHF
3'184.- risp. 3'185.-. quali spese di gestione e manutenzione di immobili.
Dalla documentazione a disposizione dell’autorità al momento della tassazione
non era in alcun modo possibile evincere che i contribuenti stessero procedendo
a importanti lavori di ripristino della loro casa di __________. Di conseguenza,
l’autorità di tassazione ha reputato che le dichiarazioni d’imposta 2013 risp.
2014 fossero corrette e complete, senza procedere ad eventuali indagini
complementari, cui non era tenuta.
D. RI 1 ha impugnato la
decisione con reclamo, datato 29 luglio 2015 e spedito il 30 luglio 2015,
rilevando quanto segue: “Come voi lo sapete è mio errore di non aver indicato i
lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157. Spero che potete prendere in
considerazione la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”.
E. L’autorità fiscale ha
respinto il reclamo, con decisione del 27 novembre 2015, non avendo a suo
giudizio i contribuenti presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la
reiezione dell’istanza di revisione. Ha anzitutto affermato che nell’ipotesi in
cui si dovesse considerare l’istanza alla stregua di un reclamo contro le
decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, lo stesso sarebbe da dichiararsi
irricevibile, poiché tardivo. Ha poi ritenuto che non sarebbe ravvisabile alcun
motivo di revisione ai sensi degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD,
sostenendo in particolare che i contribuenti, già al momento dell’inoltro delle
dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, sarebbero stati “a conoscenza” delle
fatture inerenti alle spese per le opere da rifacimento del tetto e del solaio prodotte
unitamente alla “domanda di revisione” del 20 maggio 2015.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 riconosce che “è stato il mio
errore di non aver indicato i lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157”,
ma afferma: “Ma vorrei fare notare - e non voglio dare una lezione - che se la
legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno spirito che
in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga incontro ad una
persona che è stata onesta. Spero che potete prendere in considerazione la mia
richiesta, anche se i termini di legge sono contrari”.
G. Nelle proprie
osservazioni del 29 dicembre 2015, l’Ufficio di tassazione propone la reiezione
del gravame.
Diritto
1. 1.1.
Nella fattispecie in
esame, il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – ha ammesso di
aver omesso, per suo errore, di indicare la deduzione per spese di gestione e
manutenzione d’immobili, da lui quantificati in fr. 85'157.–, nelle dichiarazioni
d’imposta 2013 e 2014. I contribuenti, come visto in narrativa, per entrambi i
periodi fiscali, avevano domandato la deduzione forfetaria riguardo a tali
spese, in seguito ammessa dall’Ufficio di tassazione nelle relative decisioni.
La decisione di tassazione IC/IFD 2013 è stata intimata il 24 settembre 2014,
mentre quella per il periodo fiscale successivo, il 10 aprile 2015. RI 1 ha dapprima
impugnato le citate decisioni con un unico scritto del 20 maggio 2015 all’Ufficio
di tassazione, che l’ha trattato come istanza di revisione e l’ha respinto. Avverso
tale decisione ha inoltrato reclamo all’autorità fiscale con un unico scritto
del 30 luglio 2015 sfociato nella decisione qui impugnata, in cui in primo
luogo è stato esposto quanto segue:
(…)
Se considerassimo l’istanza di revisione alla stregua di un reclamo contro le
decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, in entrambi i casi dovremmo
dichiararlo irricevibile in quanto tardivo.
In secondo luogo, l’Ufficio
di tassazione ha analizzato lo scritto del 20 maggio 2015 come istanza di
revisione (cfr., nel dettaglio, decisione del 27 novembre 2015).
1.2.
Seguendo l’impostazione
proposta dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, il ricorso
sarà esaminato supponendo, dapprima, che i ricorrenti abbiano interposto
reclamo contro le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2013 e 2014 e, in
seguito, che abbiano chiesto la revisione delle stesse decisioni. Nello scritto
del 20 maggio 2015, che ha dato avvio alla presente procedura, i contribuenti
chiedevano infatti il “riesame” delle suddette decisioni, invocando in tal modo
un istituto giuridico che non è previsto dalla legislazione tributaria.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 206 cpv. 1
LT per l’IC e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’IFD, contro la decisione di
tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente
inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso
la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173)].
2.2
Ricevuta la domanda di
“riesame”, l’autorità fiscale l’ha dapprima considerata solo come istanza di
revisione, supponendo perlomeno implicitamente che i termini di reclamo fossero
scaduti per entrambe le decisioni.
Va al proposito
evidenziato che, prima di considerare tardivo un reclamo, deve essere data la
facoltà ai contribuenti di esprimersi sulla sua tempestività (mediante
l’assegnazione di un termine), a meno che non sia ravvisabile un motivo di restituzione
del termine. Il Tribunale federale ha a tale riguardo stabilito che, per non
incorrere nella violazione del diritto di essere sentito, l’autorità che
intende dichiarare irricevibile un ricorso deve concedere al ricorrente la
facoltà di esprimersi su di un’informazione decisiva per l’esito del gravame
(decisione TF 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2 e riferimenti; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral -
Commentaire, Berna 2008, n. 1256, p. 536; Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès, in Rep. 1991 p. 230). In
particolare, commette una violazione del diritto di essere sentito l’autorità
che, prima di emanare una decisione che tocca l’insorgente nella propria
situazione giuridica, non gli concede la possibilità di esprimersi su di
un’informazione raccolta d’ufficio in relazione al rispetto di un termine
ricorsuale nella misura in cui fosse essenziale per tale decisione (DTF 115 Ia
8, regesto e consid. 2).
2.3
Nella fattispecie, al
momento dell’inoltro della domanda di “riesame”, il 20 maggio 2015, il termine
di reclamo era verosimilmente scaduto per entrambe le decisioni. Qualche dubbio
poteva tuttavia sussistere in particolar modo in relazione alla decisione di
tassazione IC/IFD 2014, inviata al contribuente solo il 10 aprile 2015.
In queste circostanze,
tenuto conto anche del fatto che le decisioni di tassazione sono notificate per
posta semplice, si sarebbe giustificata l’attribuzione al contribuente, da
parte dell’autorità fiscale, di un termine per pronunciarsi sulla tempestività
del reclamo.
Non vi sono tuttavia i
presupposti per un annullamento della decisione impugnata. L’insorgente non si
oppone al fatto che l’RS 1 abbia qualificato lo scritto del 20 maggio 2015 come
istanza di revisione. In particolare, non contesta l’affermazione dell’autorità
fiscale, contenuta nella decisione su reclamo, secondo cui il loro scritto avrebbe
dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, se fosse stato
trattato come reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014.
Ammette dunque implicitamente la sua intempestività, circostanza che si desume
anche dal contenuto del presente ricorso (“Spero che potete prendere in considerazione
la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”).
Ne consegue che le
decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 sono passate in giudicato, poiché
non sono state impugnate tempestivamente con un rimedio ordinario (reclamo)
dall’insorgente.
Lo scritto del 20 maggio
2015.
può dunque essere trattato e analizzato come istanza di revisione.
3.
3.1.
Sono tre i motivi di revisione,
a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in
giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,
l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme
applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il
proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147.
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89.
s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62.
p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso
di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando
la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
3.3
Tornando al caso in esame,
il ricorrente ha pacificamente ammesso, sia in sede di reclamo, sia in questa
sede, di non aver fatto valere, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, per
suo errore/per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e
manutenzione d’immobili, da lui quantificate in fr. 85'157.–, relative al
rifacimento del tetto e del solaio della propria abitazione. I contribuenti
avevano, in effetti, postulato per entrambi i periodi fiscali, la deduzione
forfetaria delle citate spese, la quale è stata accettata dall’autorità fiscale
nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 24 settembre 2014 e nella
decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 10 aprile 2015. Le predette decisioni,
come rilevato, sono tuttavia regolarmente passate in giudicato, non essendo
state impugnate tempestivamente con reclamo ex art. 206 cpv. 1 LT ed ex art.
132.
cpv. 1 LIFD.
La dottrina e la giurisprudenza
sono chiare in materia di revisione: l’insorgente ha ammesso di aver
tralasciato, per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e
manutenzione d’immobili, che avrebbe invece potuto far valere tramite un mezzo d’impugnazione
ordinario. La revisione non può dunque essere ammessa per rimediare a delle
dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di
tassazione.
3.4
Non va inoltre dimenticato
che il ricorrente – non cognito di diritto – non invoca alcuno dei motivi di
revisione previsti dalla legge, limitandosi per contro ad evidenziare che “(…)
se la legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno
spirito che in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga
incontro ad una persona che è stata onesta”. Pur comprendendo il disappunto di
un contribuente, che per una dimenticanza deve verosimilmente affrontare un
onere fiscale più elevato, appare difficilmente censurabile la decisione
dell’autorità di tassazione, che ha negato la revisione delle tassazioni IC/IFD
2013.
e 2014 passate in giudicato.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: