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Decisione

80.2015.273

Procedura: revisione, dimenticanza, mancata deduzione di spese di manutenzione immobiliare

23 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Nella dichiarazione

fiscale 2013 i coniugi RI 1 e __________ hanno indicato quali spese di gestione

e manutenzione d’immobili fr. 3'184.–.

Con decisione del 24

settembre 2014, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013,

commisurando tali spese in fr. 3'185.– per l’IC e in fr. 2'548.– per l’IFD,

concedendo dunque la deduzione forfetaria (pari al 25% del valore locativo per

l’IC e al 20% per l’IFD).

b.

Nella dichiarazione

fiscale 2014, i contribuenti hanno postulato la deduzione di spese di gestione

e manutenzione d’immobili di complessivi fr. 3'185.–.

Con decisione del 10

aprile 2015, l’RS 1 ha notificato loro la tassazione IC/IFD 2014, commisurando

le predette spese in fr. 2'548.– sia per l’IC sia per l’IFD, concedendo la

deduzione forfetaria (pari al 20% del valore locativo, sia per l’IC sia per

l’IFD).

B. Con scritto del 20

maggio 2015 RI 1 ha postulato all’RS 1 “(…) il riesame della tassazione

(2013-2014) per un errore gravissimo che ho commesso. Nel 2013 ho dovuto rifare

totalmente il tetto e il solaio della mia casa. Purtroppo mi sono dimenticato

d’indicare nel capitolo 13.1. le spese effettuate per questi lavori”. Ha contestualmente

allegato copia delle relative fatture e dei versamenti eseguiti.

C. L’autorità fiscale ha

considerato lo scritto in questione come istanza di revisione delle decisioni

di tassazione in materia di IC/IFD 2013 e 2014. Con decisione del 16 luglio

2015, ha respinto l’istanza, richiamando gli art. 232 LT e 147 LIFD e la dottrina

e la giurisprudenza in materia di revisione, con la seguente motivazione:

(…) Nella fattispecie, i contribuenti hanno presentato

le fatture riguardanti i lavori di rifacimento del tetto e del solaio della

propria casa solo al momento dell’istanza di revisione. Sia nella dichiarazione

d’imposta 2013 sia nella dichiarazione d’imposta 2014, hanno dichiarato CHF

3'184.- risp. 3'185.-. quali spese di gestione e manutenzione di immobili.

Dalla documentazione a disposizione dell’autorità al momento della tassazione

non era in alcun modo possibile evincere che i contribuenti stessero procedendo

a importanti lavori di ripristino della loro casa di __________. Di conseguenza,

l’autorità di tassazione ha reputato che le dichiarazioni d’imposta 2013 risp.

2014 fossero corrette e complete, senza procedere ad eventuali indagini

complementari, cui non era tenuta.

D. RI 1 ha impugnato la

decisione con reclamo, datato 29 luglio 2015 e spedito il 30 luglio 2015,

rilevando quanto segue: “Come voi lo sapete è mio errore di non aver indicato i

lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157. Spero che potete prendere in

considerazione la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”.

E. L’autorità fiscale ha

respinto il reclamo, con decisione del 27 novembre 2015, non avendo a suo

giudizio i contribuenti presentato nuove obiezioni idonee a contrastare la

reiezione dell’istanza di revisione. Ha anzitutto affermato che nell’ipotesi in

cui si dovesse considerare l’istanza alla stregua di un reclamo contro le

decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, lo stesso sarebbe da dichiararsi

irricevibile, poiché tardivo. Ha poi ritenuto che non sarebbe ravvisabile alcun

motivo di revisione ai sensi degli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD,

sostenendo in particolare che i contribuenti, già al momento dell’inoltro delle

dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, sarebbero stati “a conoscenza” delle

fatture inerenti alle spese per le opere da rifacimento del tetto e del solaio prodotte

unitamente alla “domanda di revisione” del 20 maggio 2015.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 riconosce che “è stato il mio

errore di non aver indicato i lavori di manutenzione per una somma di Fr. 85157”,

ma afferma: “Ma vorrei fare notare - e non voglio dare una lezione - che se la

legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno spirito che

in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga incontro ad una

persona che è stata onesta. Spero che potete prendere in considerazione la mia

richiesta, anche se i termini di legge sono contrari”.

G. Nelle proprie

osservazioni del 29 dicembre 2015, l’Ufficio di tassazione propone la reiezione

del gravame.

Diritto

1. 1.1.

Nella fattispecie in

esame, il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – ha ammesso di

aver omesso, per suo errore, di indicare la deduzione per spese di gestione e

manutenzione d’immobili, da lui quantificati in fr. 85'157.–, nelle dichiarazioni

d’imposta 2013 e 2014. I contribuenti, come visto in narrativa, per entrambi i

periodi fiscali, avevano domandato la deduzione forfetaria riguardo a tali

spese, in seguito ammessa dall’Ufficio di tassazione nelle relative decisioni.

La decisione di tassazione IC/IFD 2013 è stata intimata il 24 settembre 2014,

mentre quella per il periodo fiscale successivo, il 10 aprile 2015. RI 1 ha dapprima

impugnato le citate decisioni con un unico scritto del 20 maggio 2015 all’Ufficio

di tassazione, che l’ha trattato come istanza di revisione e l’ha respinto. Avverso

tale decisione ha inoltrato reclamo all’autorità fiscale con un unico scritto

del 30 luglio 2015 sfociato nella decisione qui impugnata, in cui in primo

luogo è stato esposto quanto segue:

(…)

Se considerassimo l’istanza di revisione alla stregua di un reclamo contro le

decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014, in entrambi i casi dovremmo

dichiararlo irricevibile in quanto tardivo.

In secondo luogo, l’Ufficio

di tassazione ha analizzato lo scritto del 20 maggio 2015 come istanza di

revisione (cfr., nel dettaglio, decisione del 27 novembre 2015).

1.2.

Seguendo l’impostazione

proposta dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, il ricorso

sarà esaminato supponendo, dapprima, che i ricorrenti abbiano interposto

reclamo contro le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2013 e 2014 e, in

seguito, che abbiano chiesto la revisione delle stesse decisioni. Nello scritto

del 20 maggio 2015, che ha dato avvio alla presente procedura, i contribuenti

chiedevano infatti il “riesame” delle suddette decisioni, invocando in tal modo

un istituto giuridico che non è previsto dalla legislazione tributaria.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 206 cpv. 1

LT per l’IC e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’IFD, contro la decisione di

tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente

inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso

la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede

delle disposizioni analoghe.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173)].

2.2

Ricevuta la domanda di

“riesame”, l’autorità fiscale l’ha dapprima considerata solo come istanza di

revisione, supponendo perlomeno implicitamente che i termini di reclamo fossero

scaduti per entrambe le decisioni.

Va al proposito

evidenziato che, prima di considerare tardivo un reclamo, deve essere data la

facoltà ai contribuenti di esprimersi sulla sua tempestività (mediante

l’assegnazione di un termine), a meno che non sia ravvisabile un motivo di restituzione

del termine. Il Tribunale federale ha a tale riguardo stabilito che, per non

incorrere nella violazione del diritto di essere sentito, l’autorità che

intende dichiarare irricevibile un ricorso deve concedere al ricorrente la

facoltà di esprimersi su di un’informazione decisiva per l’esito del gravame

(decisione TF 1P.446/2004 del 28 settembre 2004 consid. 2 e riferimenti; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral -

Commentaire, Berna 2008, n. 1256, p. 536; Egli,

La protection de la bonne foi dans le procès, in Rep. 1991 p. 230). In

particolare, commette una violazione del diritto di essere sentito l’autorità

che, prima di emanare una decisione che tocca l’insorgente nella propria

situazione giuridica, non gli concede la possibilità di esprimersi su di

un’informazione raccolta d’ufficio in relazione al rispetto di un termine

ricorsuale nella misura in cui fosse essenziale per tale decisione (DTF 115 Ia

8, regesto e consid. 2).

2.3

Nella fattispecie, al

momento dell’inoltro della domanda di “riesame”, il 20 maggio 2015, il termine

di reclamo era verosimilmente scaduto per entrambe le decisioni. Qualche dubbio

poteva tuttavia sussistere in particolar modo in relazione alla decisione di

tassazione IC/IFD 2014, inviata al contribuente solo il 10 aprile 2015.

In queste circostanze,

tenuto conto anche del fatto che le decisioni di tassazione sono notificate per

posta semplice, si sarebbe giustificata l’attribuzione al contribuente, da

parte dell’autorità fiscale, di un termine per pronunciarsi sulla tempestività

del reclamo.

Non vi sono tuttavia i

presupposti per un annullamento della decisione impugnata. L’insorgente non si

oppone al fatto che l’RS 1 abbia qualificato lo scritto del 20 maggio 2015 come

istanza di revisione. In particolare, non contesta l’affermazione dell’autorità

fiscale, contenuta nella decisione su reclamo, secondo cui il loro scritto avrebbe

dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, se fosse stato

trattato come reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014.

Ammette dunque implicitamente la sua intempestività, circostanza che si desume

anche dal contenuto del presente ricorso (“Spero che potete prendere in considerazione

la mia richiesta, anche se i termini di legge mi sono contrari”).

Ne consegue che le

decisioni di tassazione IC/IFD 2013 e 2014 sono passate in giudicato, poiché

non sono state impugnate tempestivamente con un rimedio ordinario (reclamo)

dall’insorgente.

Lo scritto del 20 maggio

2015.

può dunque essere trattato e analizzato come istanza di revisione.

3.

3.1.

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,

l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme

applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il

proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

3.2

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147.

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89.

s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62.

p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso

di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari

elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe

potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando

la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

3.3

Tornando al caso in esame,

il ricorrente ha pacificamente ammesso, sia in sede di reclamo, sia in questa

sede, di non aver fatto valere, nelle dichiarazioni d’imposta 2013 e 2014, per

suo errore/per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e

manutenzione d’immobili, da lui quantificate in fr. 85'157.–, relative al

rifacimento del tetto e del solaio della propria abitazione. I contribuenti

avevano, in effetti, postulato per entrambi i periodi fiscali, la deduzione

forfetaria delle citate spese, la quale è stata accettata dall’autorità fiscale

nella decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 24 settembre 2014 e nella

decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 10 aprile 2015. Le predette decisioni,

come rilevato, sono tuttavia regolarmente passate in giudicato, non essendo

state impugnate tempestivamente con reclamo ex art. 206 cpv. 1 LT ed ex art.

132.

cpv. 1 LIFD.

La dottrina e la giurisprudenza

sono chiare in materia di revisione: l’insorgente ha ammesso di aver

tralasciato, per sua dimenticanza, la deduzione per spese di gestione e

manutenzione d’immobili, che avrebbe invece potuto far valere tramite un mezzo d’impugnazione

ordinario. La revisione non può dunque essere ammessa per rimediare a delle

dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di

tassazione.

3.4

Non va inoltre dimenticato

che il ricorrente – non cognito di diritto – non invoca alcuno dei motivi di

revisione previsti dalla legge, limitandosi per contro ad evidenziare che “(…)

se la legge può essere applicata alla lettera, questa legge ha anche uno

spirito che in certi casi potrebbe anche fare che la sua applicazione venga

incontro ad una persona che è stata onesta”. Pur comprendendo il disappunto di

un contribuente, che per una dimenticanza deve verosimilmente affrontare un

onere fiscale più elevato, appare difficilmente censurabile la decisione

dell’autorità di tassazione, che ha negato la revisione delle tassazioni IC/IFD

2013.

e 2014 passate in giudicato.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: