80.2015.274
Procedura: reclamo, reformatio in peius, imposta sulla sostanza, anche valore di partecipazioni sociali non contestati dal contribuente
30 maggio 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.274
Lugano
30 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 dicembre 2015 contro la decisione del 25 novembre 2015 in materia di IC
2009 (imposta sulla sostanza).
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale 2009, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno in particolare dichiarato alla voce "Titoli
e capitali" l’importo di fr. 2'794'368.-- e una sostanza imponibile di
complessivi fr. 2'618'246.--.
B. Notificando ai
coniugi la tassazione IC 2009, con decisione del 3 novembre 2010, l’RS 1 ha
commisurato la loro sostanza imponibile in complessivi fr. 5'285'000.--. Per
quanto concerne la posizione "Titoli e capitali" ha aumentato
l’importo dichiarato di fr. 2'794'368.-- a fr. 5'384'568.--, con la seguente
motivazione: "Valore imponibile delle azioni rettificato".
C. I contribuenti, per
il tramite del loro rappresentante, hanno impugnato la suddetta decisione con
reclamo del 3 dicembre 2010, nel quale hanno postulato di stabilire il valore
fiscale delle azioni __________ in fr. 2'000.-- per azione e quello delle
azioni __________ in fr. 7'000.-- per azione, nonché di decurtare del 30% il
valore imponibile delle azioni __________, __________ e __________. Hanno in
particolare evidenziato di contestare solamente il valore imponibile attribuito
alle novantaquattro azioni __________, alle ventiquattro azioni __________ e
alle 128 azioni __________, apportando le proprie motivazioni in merito.
D. Con e-mail del 28
dicembre 2011, l’RS 1, richiamando il summenzionato reclamo, ha trasmesso al
rappresentante dei contribuenti il calcolo adottato dall’Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche (di seguito UTPG) riguardo alla valutazione delle azioni
__________ al 31 dicembre 2009. Ha precisato che, su richiesta dei
contribuenti, "potrebbe essere accordata una riduzione forfetaria del 30%
sul valore indicato", in caso di adempimento delle tre condizioni
cumulative" ("diritto di voto <50% del totale dei voti",
"dividendo “non adeguato”" e "il detentore di quote minoritarie
non deve esercitare “un’influenza determinante” nell’amministrazione della
società").
Con risposta del 3 gennaio
2012 (via e-mail), l’avv. RA 1 ha in particolare comunicato all’autorità fiscale
che la valutazione in questione sarebbe, a suo avviso, errata poiché
ammonterebbe a fr. 3'100.-- per azione. Inoltre andrebbe riconosciuta la
riduzione forfetaria del 30%, essendo adempiuti i tre presupposti cumulativi e
il valore imponibile massimo per azione dovrebbe quindi ammontare a fr.
2'170.--. Ha infine precisato di essere a disposizione per "ogni ulteriore
chiarimento, in particolare per essere sentito qualora codesto spettabile
Ufficio non dovesse far proprie le osservazioni di cui sopra".
Con successiva e-mail del
30 settembre 2015, il rappresentante dei contribuenti ha dapprima ringraziato
l’autorità fiscale per aver ricevuto "i calcoli concernenti le valutazioni
al 31.12.2009 di __________, __________, __________ e confermato che, almeno
per __________ e __________, sarà accordata la riduzione del 30%". Ha poi
espresso le proprie osservazioni sulle singole aziende, evidenziando contestualmente
quanto segue:
A titolo del tutto teorico rilevo che, qualora non
venissero modificate, soprattutto le valutazioni attribuite alle azioni __________
potrebbero comportare una decisione peggiorativa rispetto a quella di
tassazione. Ritengo, tuttavia, che questo rischio non dovrebbe concretarsi,
ostandovi i principi della buona fede e della parità di trattamento. I reclami (ndr.
l’altro reclamo concerne un altro contribuente con le stesse problematiche) sono stati proposti il 3 dicembre 2010; il calcolo
del Servizio valutazione titoli reca la data del 16 gennaio 2012. Il ritardo
nell’evasione del reclamo, di certo non imputabile a chi lo ha formulato e
probabilmente nemmeno a codesto Ufficio, non può, per i principi accennati,
rivolgersi a sfavore del contribuente. Resto a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e/o complemento. Gradirei di essere sentito se le osservazioni di
cui sopra non venissero accolte.
E. Con decisione del 25
novembre 2015, l’RS 1 ha modificato la tassazione a sfavore dei reclamanti,
aumentando la sostanza imponibile a fr. 7'216'000.-- per l’IC, con la seguente
motivazione:
Il valore dell’azione deve
essere calcolato applicando le istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera
delle imposte (circolare CSI no. 28 del 28.8.2008 concernente la valutazione
dei titoli non quotati, consultabile sul sito www.csi-ssk.ch), in vigore dal
1.1.2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati degli anni 2008 e 2009;
queste direttive traggono origine dalle vecchie Istruzioni concernenti la
valutazione dei titoli non quotati, edizione 1995, dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni.
Le
istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati, valide ai fini del
calcolo dell’imposta sulla sostanza, sono applicabili allorquando non esiste
una diversa possibilità per stabilirne il valore (quotazione in borsa o prezzo
di trapasso fra terze persone) ed hanno anche come scopo quello di utilizzare
un metodo di valutazione uniforme in tutta la Svizzera. Queste direttive sono
tuttora in vigore a livello federale e permettono di stabilire un valore
fiscale oltremodo prudenziale.
Il
valore delle seguenti azioni è pertanto così fissato:
__________
fr. 4'100.– per azione (non è ammessa la deduzione forfetaria del 30%).
__________
fr. 4'800.– per azione (è ammessa la deduzione del 30%).
__________
fr. 7'700.– per azione (è ammessa la deduzione del 30%).
__________
fr. 4'600.– per azione (non è ammessa la deduzione del 30%).
Il
calcolo della valutazione delle azioni è già stato trasmesso via mail al rappresentante
della contribuente.
Visto
quanto sopra la posizione titoli e capitali è modificata in fr. 7'315'828.–.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2, sempre per il tramite
del loro rappresentante, chiedono – in accoglimento del gravame – di annullare
la decisione di tassazione dopo reclamo del 25 novembre 2015 in materia di IC
2009 (sulla sostanza) riguardo ai valori attribuiti alle azioni __________ e __________,
con la contestuale conferma dei valori di cui alla decisione di tassazione del
3 novembre 2010 "fermo restando la deduzione del 30% per quanto concerne
il valore delle azioni __________ ". Postulano inoltre di riformare la decisione
impugnata in relazione al valore attribuito alle azioni __________ ai sensi dei
considerandi e di ammettere la deduzione del 30% di tale valore.
Censurano l’operato dell’autorità
fiscale che, a loro dire, sarebbe incorsa in una reformatio in peius qualificabile
come arbitraria riguardo all’aumento delle valutazioni delle azioni __________
e __________, "eccetto che, a titolo eventuale, per le azioni __________
(il cui valore era stato contestato mediante il reclamo)". La decisione
impugnata violerebbe il principio della buona fede ("I contribuenti erano
legittimati a ritenere che i valori delle azioni __________ e __________, assunti
dall’autorità fiscale per determinare l’imponibile in sede di tassazione e da
loro non contestati, fossero il risultato di un congruo apprezzamento valutativo
e, pertanto definitivo"), il principio della parità di trattamento (a
causa dei "tempi lunghi di evasione del reclamo" in particolare in relazione
alle azioni __________, che sono state valutate in data 7 marzo 2014) e il
diritto di essere sentiti (avendo "potuto prendere posizione su quelle
valutazioni solo nel settembre 2015, trascorsi quasi 5 anni dalla data di presentazione
del reclamo. Con le loro osservazioni 30 settembre 2015 i contribuenti hanno
chiesto di essere sentiti, nel caso in cui l’Ufficio di tassazione non le avesse
accolte. Non dando seguito a tale richiesta è stato violato anche il diritto di
essere sentiti"). Per quanto concerne il merito, il gravame andrebbe
accolto anche riguardo alla valutazione delle azioni __________.
G. Con le proprie
osservazioni del 21 gennaio 2016, l’RS 1 postula la conferma della decisione
impugnata, producendo parimenti gli incarti fiscali dei ricorrenti, le
osservazioni 20 gennaio 2016 dell’UTPG [ove afferma in particolare che "i
valori comunicativi con data 21 ottobre 2015 sono definitivi e, per quanto
concerne la pura e semplice valutazione dei titoli, non riteniamo necessario
audizioni con il rappresentante della contribuente o ulteriori approfondimenti
avendo già abbondantemente motivato la nostra presa di posizione con le
decisioni su reclamo indirizzate all’UT__________"] e i dettagli dei
calcoli adottati per la valutazione delle azioni.
H. Con replica del 3
febbraio 2016, gli insorgenti, sempre per il tramite del loro rappresentante,
ritengono in particolare che le osservazioni presentate dall’autorità fiscale
non contesterebbero che “il reclamo vertesse solamente sulla valutazione delle
azioni __________ e __________”, che l’e-mail del 30 settembre 2015 “conteneva
un’esplicita riserva circa un’eventuale reformatio in peius, riserva che rende
pienamente legittima, anche sotto il profilo formale, la tesi sostenuta nel
ricorso” e che la procedura di reclamo sarebbe stata condotta in maniera lacunosa,
“segnatamente in dispregio dei diritti dei reclamanti di essere informati sulle
cosiddette “decisioni su reclamo (definitive)” dell’UTPG”.
Diritto
1. 1.1.
Con la decisione
impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a
sfavore dei contribuenti, aumentando la sostanza imponibile.
1.2.
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione
(art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle
circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT).
L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati
dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e,
sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e
135 cpv. 1 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata
con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti
valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e
l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata,
dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 10.11.2006 n.2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p.
573; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad
art. 135, p. 2294).
1.3.
La pretesa del reclamante
di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere
sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto
di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con
riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n.2C_104/2013 e 105/2013
consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente
dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con
riferimenti).
Spetta all’autorità di
tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione
sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti
per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la
tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella quale
la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di
ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale
ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale
ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è
palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento
si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo
riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius,
si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art.
135 LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di
questo avviso Locher, op. cit., n.
15 ad art. 134 LIFD, p. 609).
Considerandi
2.
2.1.
Tornando alla fattispecie
in esame, come visto, l’RS 1 ha modificato la tassazione a sfavore dei
reclamanti, segnatamente la voce "titoli e capitali", aumentando la
sostanza imponibile a fr. 7'216'000.-- per l’IC. Con tale agire l’autorità
fiscale ha intrapreso, mediante la decisione qui impugnata, una reformatio
in peius della decisione di tassazione del 3 novembre 2010.
2.2
I ricorrenti contestano
anzitutto che l’autorità di tassazione avesse il diritto di riconsiderare il
valore di quelle quote di partecipazione che non erano state da loro messe in
discussione nel reclamo. A loro avviso, aumentando in particolar modo il valore
delle azioni __________ SA e __________ SA, l’Ufficio di tassazione avrebbe
violato i principi della buona fede, della parità di trattamento e il diritto
di essere sentiti.
Si è già ricordato
tuttavia come la legislazione tributaria conferisca espressamente all’autorità
di tassazione il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la
decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del
diritto (v. supra, consid. 1.2). Secondo l’art. 208 cpv. 1 LT,
(corrispondente all’art. 135 cpv. 1 LIFD), infatti, l’autorità può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili.
In questo contesto, la
frase estrapolata da una sentenza del Tribunale federale del 19 marzo 2013 (n.
2C_596/2012, in RF 2013 p. 474 = StE 2013 B 97.11 n. 28), a cui fanno
riferimento gli insorgenti (“Sie [die Steuerbehörde] kann, nach Anhöhrung
der steuerpflichtigen Person, selbst zur reformatio in peius schreiten,
wenngleich beschränkt auf den durch Rechtsbegehren umschriebenen Streitgegenstand”),
si deve considerare una mera svista redazionale, verosimilmente dovuta al fatto
che si basa su una pubblicazione che concerne la procedura di reclamo
nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. in questo senso: Locher, op. cit., n. 18 ad art. 132
LIFD, p. 573; Casanova, Die
steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2013:
Steuerverfahrensrecht [direkte Steuern und übrige kantonale Abgaben], in ASA 83
p. 459 ss., in particolare p. 494).
Da quanto si può desumere
dagli atti dell’Ufficio di tassazione, quest’ultimo aveva dapprima calcolato
l’imposta sulla sostanza prendendo in considerazione il valore attribuito alle
partecipazioni sociali dei contribuenti in precedenti periodi fiscali. In
seguito al reclamo dei contribuenti, che contestava il valore delle azioni __________
SA, __________ SA e __________ SA, l’autorità di tassazione ha chiesto
all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), secondo la prassi,
di prendere posizione sulle contestazioni. L’UTPG ha quindi provveduto a
calcolare il valore delle società dei reclamanti alla fine del periodo fiscale
litigioso (2009), includendovi anche la __________ SA.
Il fatto che, ricevute le
nuove stime effettuate dall’UTPG, l’Ufficio di tassazione abbia stabilito la
sostanza imponibile sulla base dei valori attualizzati, non appare minimamente
censurabile, alla luce delle disposizioni legali applicabili.
In considerazione
dell’ammontare della differenza fra i valori risultanti dalla tassazione
contestata e quelli stabiliti nella procedura di reclamo, i presupposti per la reformatio
in peius erano senz’altro adempiuti, senza che debba essere risolta la
questione se l’autorità di tassazione debba in ogni caso procedere alla modifica
a sfavore del reclamante o se, come nella procedura di ricorso, lo possa fare
solo nel caso in cui la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i
principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone in seguito alla
verifica della questione (v. supra, consid. 1.3).
2.3
Gli insorgenti lamentano
anche una violazione del loro diritto di essere sentiti, per il fatto che,
nelle loro osservazioni del 30 settembre 2015, avrebbero chiesto di essere
sentiti, nel caso in cui l’Ufficio di tassazione non le avesse accolte.
Anche a tale riguardo, si
è già rilevato come la legge imponga all’autorità di avvertire il reclamante
del proposito di procedere ad una reformatio in peius e di attribuirgli
il diritto di essere sentito, senza che tuttavia debba sentirlo oralmente (v. supra,
consid. 1.3).
Risulta dagli atti, e del resto
lo confermano gli stessi insorgenti nel loro ricorso, che l’autorità di
tassazione ha trasmesso loro, nel corso della procedura di reclamo, le nuove
valutazioni delle società in discussione, dalle quali emergeva con chiarezza la
prospettiva di una modifica della tassazione a loro sfavore. È difficile negare
che, con questa comunicazione, l’Ufficio di tassazione abbia adempiuto le
condizioni stabilite dalla legge, a tutela del diritto di essere sentito del
reclamante. Prova ne sia che, nello scritto del 30 settembre 2015, trasmesso
per posta elettronica all’Ufficio di tassazione, il rappresentante dei
reclamanti ha rilevato “a titolo del tutto teorico… che, qualora non venissero
modificate, soprattutto le valutazioni attribuite alle azioni __________ potrebbero
comportare una decisione peggiorativa rispetto a quella di tassazione”.
In queste circostanze, si
fatica ad intravedere una violazione del diritto di essere sentiti dei
ricorrenti. È vero che, nella stessa comunicazione per posta elettronica del 30
settembre 2015, il loro legale concludeva con la frase “gradirei essere sentito
se le osservazioni di cui sopra non venissero accolte”. Come già ricordato, tuttavia,
né l’art. 29 cpv. 2 Cost. né l’art. 208 cpv. 1 LT conferiscono al reclamante il
diritto di essere sentiti oralmente dall’autorità. Del resto, proprio con lo
scritto in questione, i contribuenti avevano esercitato il loro diritto di
essere sentiti.
Ne consegue che non è
ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti.
2.4
Nel merito, gli insorgenti
censurano infine la valutazione delle azioni __________ SA, su due aspetti
precisi. In primo luogo, ritengono che l’autorità di tassazione abbia a torto
aggiunto ai redditi ordinari degli esercizi 2008 e 2009 l’utile derivante dallo
scioglimento dell’accantonamento delcredere (fr. 170'000 in totale). In secondo
luogo, lamentano il fatto che “sulle presunte riserve occulte (sugli immobili)
non [sia] stata applicata alcuna deduzione per le imposte latenti”.
Su questi aspetti, già
contestati nel corso della procedura di reclamo, si è tuttavia pronunciato
l’UTPG nella decisione su reclamo. In breve, secondo l’autorità competente, “la
valutazione e la contabilizzazione dei crediti a rischio concerne una posizione
di bilancio che fa parte della gestione ordinaria della società” e “i costi per
la costituzione del delcredere su crediti di forniture e prestazioni non sono
mai considerati elementi straordinari”. Per quanto attiene alle imposte latenti
sulle riserve occulte, l’UTPG ha spiegato che le stesse possono essere prese in
considerazione solo nel caso in cui la stima degli immobili sia fondata sul
loro valore venale o di reddito, mentre nella fattispecie è stato impiegato il
valore di stima ufficiale.
A tale riguardo, gli
insorgenti non hanno contestato, né nel ricorso né nella replica, le
argomentazioni dell’autorità fiscale, le quali sono peraltro fondate sulle
Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte relative alla valutazione
dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza (circolare n. 28 del
28.
agosto 2008). Le istruzioni in questione, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, prendono in considerazione gli elementi determinanti per la
valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in
vista dell’imposizione dei loro azionisti (cfr. p. es. la sentenza 2C_728/2016 del
6.
aprile 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati).
Non vi sono pertanto i
presupposti per rimettere in discussione la valutazione della partecipazione
dei ricorrenti nella __________ SA.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: