80.2015.280
Assoggettamento: tassazione dei coniugi, marito che lavora e ha un appartamento in un altro cantone, seconda economia domestica per tassa di ricezione tv, non separazione di fatto
10 maggio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.280
80.2015.281
Lugano
10 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Raffaele Guffi (in sostituzione di
Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2015 contro la decisione del 2 dicembre 2015 in materia di IC-IFD
2013.
Fatti
A. RI
1 e RI 2 sono coniugati dal 1991. Dalla loro unione sono nati i figli __________
(nel 1995) e __________ (nel 1999).
Il
marito, di professione fisico, lavora a __________ alle dipendenze del __________
(__________). La moglie svolge la propria attività indipendente di medico a __________.
B. Nel
2003 i coniugi __________ hanno spostato il loro domicilio da __________ a __________,
dove hanno acquistato, in comproprietà, una casa unifamiliare (mapp. __________).
Il marito è inoltre proprietario di un appartamento nel medesimo comune (PPP n.
__________ al mapp. __________), nel quale la moglie esercita la propria
attività professionale, e di un ulteriore appartamento nel comune di __________.
C. Il 21 aprile 2014 i
coniugi presentavano due distinte dichiarazioni fiscali per l’anno 2013,
chiedendo in una lettera allegata, di essere tassati individualmente. A loro
giustificazione sostenevano di essere separati di fatto e di avere due distinte
comunità domestiche (a __________ il marito, a __________ la moglie),
così come confermato dallo stesso Tribunale federale in una sentenza del 1° novembre
2013 in materia di tasse di ricezione televisive (inc.2C_195/2013). In tale
circostanza RI 1 aveva chiesto di pagare un unico canone di ricezione, lamentando
un’errata interpretazione della nozione di economia domestica, mentre i giudici
federali hanno confermato la tesi di __________ AG, condannandolo a pagare il
canone per la ricezione radiotelevisiva anche presso l’appartamento __________,
dove risiede per motivi professionali quattro giorni alla settimana.
D. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 28 maggio 2014, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna respingeva la richiesta dei contribuenti,
tassandoli congiuntamente in difetto dei necessari requisiti per la separazione
delle partite fiscali.
I coniugi __________
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2014. Per quanto
qui di interesse, i reclamanti ribadivano la richiesta di essere tassati
separatamente, richiamando la già citata sentenza del Tribunale federale, che
aveva concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica presso
l’appartamento __________.
E. L’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2015, così
motivata:
(…) Nella fattispecie, le
condizioni per poter procedere ad una tassazione separata dei coniugi non sono
date in quanto, l’unione coniugale è tuttora mantenuta e vi è l’utilizzazione
comune dei mezzi finanziari a disposizione. Prova ne è che – nella dichiarazione
artefatta della signora RI 2 – sono dichiarati “alimenti per sé e per i figli”
per un importo di CHF 120'000.–.
È
quindi inevitabile che tra i coniugi __________ esiste ancora un’unione di
mezzi. Se così non fosse, la contribuente non disporrebbe di sufficienti mezzi
finanziari per poter provvedere al suo sostentamento e a quello dei figli __________
e __________, iscritti al liceo risp. alla scuola media (…).
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e sua moglie RI 2 (cfr.
dichiarazione di consenso del 26 dicembre 2015) chiedono nuovamente di essere
tassati individualmente.
I ricorrenti paragonano
l’art. 58 cpv.1 dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) con l’art. 9 cpv.1
LIFD, ponendo l’accento sul fatto che entrambe le disposizioni, nella loro
versione francese, fanno riferimento alla nozione di ménage commun. Chiedono
quindi che la sentenza del Tribunale federale in materia di tasse di ricezione
televisive venga applicata coerentemente anche dall’autorità di tassazione e
che gli venga conseguentemente riconosciuta una separazione di fatto. I
ricorrenti ritengono inoltre che un’imposizione separata si giustifichi anche
sulla base dell’art. 175 del Codice civile (CC) e subordinatamente dell’art. 127
della Costituzione federale, in ragione dell’esistenza di abitazioni separate e
in virtù del divieto del comportamento contraddittorio. Contestano categoricamente
la qualifica di “artefatta” riferita alla dichiarazione della moglie,
dichiarando che “essa rispecchia in maniera assolutamente veritiera la
situazione venutasi a creare in data 1° novembre 2013 con la sentenza del TF”.
RI 1 osserva infine di
avere coerentemente, con la sentenza del Tribunale federale, annunciato il
proprio cambiamento di domicilio alle competenti autorità __________ quale
“coniugato separato”. Al riguardo sottolinea come le stesse autorità non gli
abbiano richiesto di fornire alcuna prova della separazione di fatto, denunciando
da ultimo la discriminazione cui sono generalmente soggette le coppie sposate
in Svizzera.
G. Nelle proprie
osservazioni dell’8 gennaio 2016, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame, confermando la validità del suo operato.
H. All’udienza del 17
febbraio 2016, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Il ricorrente, in
particolare, ha ribadito la necessità di una coerenza nell’applicazione del
diritto, aggiungendo poi che il divieto di adottare un comportamento
contraddittorio imporrebbe di riconoscergli una tassazione separata. A suo dire
non si tratterebbe unicamente di eliminare una palese discriminazione dei
coniugi, che discende direttamente dall’applicazione della legge federale, ma
soprattutto di riconoscere gli effetti della sentenza del Tribunale federale.
Con particolare
riferimento alla lamentata discriminazione dei coniugi, l’autorità di tassazione
ha sottolineato che si tratta di un problema di politica fiscale, che non può
essere risolto da un’autorità amministrativa.
Diritto
1. 1.1.
Il reddito e
la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque
sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv.
1 LIFD fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Al
contrario, se interviene un divorzio o una separazione legale o di fatto, ogni
coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2
dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le
persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).
1.2.
Secondo la Circolare
n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Ammi-nistrazione federale delle contribuzioni,
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad
una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti
(cfr. cifra 1.3):
Ø Assenza
di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un
domicilio proprio (art. 23 CC).
Ø
Non esiste più una comunione economica per
l’abitazione e il mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali
occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in
comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate
giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati
congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente
di un proprio domicilio di diritto civile.
Ø
Lo stato civile che risulta dal comportamento della
coppia in pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più
unita in pubblico).
Ø
La durata della separazione di fatto invocata
(almeno un anno).
Il
Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e
che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale
ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.
2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche
sentenza inedita n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova
dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del
contribuente (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre
la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come visto,
RI 1 sostiene di essersi separato di fatto dalla moglie RI 2. A sua giustificazione
richiama la sentenza del Tribunale federale del 1° novembre 2013 resa in
materia di tasse di ricezione televisive, nella quale i giudici federali hanno
concluso per l’esistenza di una seconda economia domestica nell’appartamento preso
in affitto a __________, dove il ricorrente trascorre per motivi professionali
quattro giorni alla settimana. Chiede quindi che tale sentenza venga applicata
coerentemente anche dalle autorità di tassazione e che gli venga conseguentemente
riconosciuta una separazione di fatto dalla moglie.
2.2
La sentenza menzionata non
si attaglia alla fattispecie in esame, giacché la legge federale sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e la relativa ordinanza (ORTV; RS 784.401)
perseguono scopi diversi dalla legge tributaria. Oggetto di discussione era in
particolare l’obbligo di pagare il canone per la ricezione radiotelevisiva
anche presso l’appartamento __________, che nulla ha a che vedere con il
principio dell’unità della famiglia e del cumulo dei redditi delle persone coniugate
disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. È ben vero che l’art. 9 cpv.
1.
LIFD, nella sua versione francese, fa riferimento al termine di comunione domestica
(ménage commun) utilizzato anche dall’art. 58 cpv.1 ORTV. Come sottolineato
dalla dottrina romanda, si tratta tuttavia di una formulazione infelice, mentre
più chiari sono i testi in lingua italiana e tedesca, secondo cui il cumulo dei
redditi si impone nei confronti dei coniugi non separati legalmente o di fatto (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 9
LIFD, p. 138).
La prassi sviluppata in
materia di tasse di ricezione televisive, secondo cui la nozione di comunione
domestica include tutte le persone che convivono con l’annunciante (membri
della sua famiglia e ospiti) e tutti gli apparecchi di ricezione pronti
all’uso, compresi quelli presenti in una residenza secondaria o una casa di
vacanza (sempreché queste ultime non sono locate a terze persone oppure
occupate più di sei mesi all’anno), non può assurgere a presupposto per procedere
ad una tassazione indipendente dei coniugi. Decisiva è piuttosto la sospensione
dell’unione coniugale che si crea con la celebrazione del matrimonio (art. 159
CC) e dell’impiego in comune dei mezzi finanziari, tanto è vero che il
principio dell’imposizione della famiglia con il cumulo dei fattori imponibili prevale
anche se la moglie ha un domicilio principale proprio diverso da
quello del marito (cfr. Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 39 s.; Locher, Neues Eherecht
und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18).
2.3
Quest’ultimo problema non
si è peraltro posto nella sentenza menzionata, nella quale i giudici federali hanno
concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica, nel senso definito
dalla prassi illustrata sopra, nell’appartamento preso in affitto a __________
per motivi professionali, senza tuttavia mettere in discussione il domicilio
principale ticinese di RI 1 (cfr. sentenza del 1° novembre 2013, p. 6).
Non solo, quindi, i
giudici federali non si sono confrontati con il principio della tassazione
congiunta sancito dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, ma hanno
espressamente tenuti distinti l’uno dall’altra il “domicilio principale in
Ticino” del ricorrente, da una parte, e la sua residenza “quattro giorni alla
settimana nell’appartamento che ha preso in affitto a __________ per motivi professionali”,
dall’altra. Che quest’ultima circostanza possa bastare a giustificare l’obbligo
di pagare un secondo canone di ricezione secondo la normativa sulla radiotelevisione,
come ha deciso il Tribunale federale, non significa tuttavia che si giustifichi
la conclusione che i coniugi __________ si debbano considerare separati di
fatto secondo la legislazione in materia di imposte dirette.
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
i ricorrenti ritengono comunque adempiuti i presupposti menzionati nella Circolare n. 30 dell’Am-ministrazione federale delle contribuzioni per
essere assoggettati a una tassazione separata, ponendo in particolare l’accento
sulla sospensione della comunione domestica
(art. 175 CC) e sull’esistenza di due abitazioni separate. RI 1 osserva
inoltre di avere nel frattempo annunciato il proprio cambiamento di
domicilio alle competenti autorità __________ quale “coniugato separato”, coerentemente
con quanto deciso dal Tribunale federale nella sentenza menzionata sopra.
3.2
L’autorità fiscale del
Cantone __________, con scritto di posta elettronica del 6 giugno 2014, ha
effettivamente informato il ricorrente che lo avrebbe tassato separatamente se
egli avesse trasferito il proprio domicilio a __________ e si fosse registrato
come coniuge separato. Ciò che RI 1 ha fatto il 15 dicembre 2015, annunciando
all’Ufficio controllo abitanti di essersi trasferito a __________ a contare dal
1° gennaio 2016 quale “coniuge separato di fatto”.
È però evidente che una
simile circostanza non basta a giustificare una separazione di fatto nel senso
disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. Non deve d’altra parte stupire
che le autorità fiscali __________ non gli abbiano richiesto di fornire alcuna
prova dell’avvenuta separazione, dal momento che le stesse avevano tutto
l’interesse di acquisire un nuovo contribuente. Va infine sottolineato, a
scanso di equivoci, che l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna rimane
libero di contestare la richiesta di trasferimento di domicilio presentata dal
ricorrente alle autorità __________, a maggior ragione in considerazione delle
chiare affermazioni dei giudici federali, che hanno confermato che il suo domicilio
principale si trova nel Cantone Ticino, dove vive la sua famiglia. Determinanti,
al fine di giustificare una tassazione individuale, sono piuttosto i già citati
presupposti enunciati dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, che il Tribunale federale ha definito essere cumulativi, sottolineando
in particolar modo che per procedere ad una tassazione separata dei coniugi occorre
che gli stessi abbiano sospeso la comunione matrimoniale e che i mezzi finanziari
non siano più impiegati in comune.
Condizioni, queste, che nella
presente fattispecie non sono manifestamente adempiute.
3.3
Come si è ricordato sopra,
l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988,
non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito.
Interpretando l’art. 9 LIFD,
il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di
fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e
che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur
mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il
matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il
marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo
stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non
disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che
non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e
che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558
consid. 2c). Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale
federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito
tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina
germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed
invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si
giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio
2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).
3.4
Nel caso dei ricorrenti, basta
ricordare che i coniugi __________ si sono sposati nel 1991 e cha da allora la
loro unione coniugale non è mai stata messa in discussione. Tanto è vero che il
presente gravame è stato interposto da entrambi i coniugi (cfr. dichiarazione
di consenso del 26 dicembre 2015) e che all’udienza del 17 febbraio 2016 si
sono presentati come una coppia unita, ponendo l’accento sulla coerenza del
diritto e sul divieto per le autorità di adottare un comportamento
contraddittorio, che a loro dire avrebbero imposto all’autorità fiscale di
riconoscergli, in seguito alla decisione del Tribunale federale del 1° novembre
2013, una tassazione separata. Essi non hanno tuttavia mai messo in dubbio la
loro unione coniugale, presentandosi dinanzi a questa Camera come una coppia
unita. La semplice circostanza che i coniugi svolgano le rispettive attività lucrative
in un luogo separato e che siano pertanto costretti a disporre di due abitazioni
separate o, per rimanere in tema di tasse di ricezione televisive, di due economie
domestiche distinte, non basta a giustificare che vi sia una separazione di
fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.
In queste circostanze, si
può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi
fra i ricorrenti, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito
dell’unione coniugale. Non può tuttavia passare inosservato che i ricorrenti
hanno presentato due dichiarazioni fiscali in seguito alla menzionata sentenza
del Tribunale federale e che solo da allora la moglie dichiara “alimenti per sé
e per i figli” per un importo di fr. 120'000.–. In questo senso va inteso l’uso
dell’aggettivo “artefatto”, da parte dell’autorità di tassazione, in relazione
alla suddetta dichiarazione della moglie.
4.
4.1.
Con un’ulteriore censura,
i ricorrenti lamentano la discriminazione cui sono generalmente soggette le
coppie sposate in Svizzera, soprattutto quando i coniugi esercitano entrambi
un’attività lucrativa e dispongono di redditi elevati.
4.2
La Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di esprimersi su questo tema. In una sentenza del
20.
ottobre 2011 (inc. 80.2010.100) ha ricordato che la comparazione fra coniugi e concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai
essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle
leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. È però
evidente che il sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni
interventi del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi
di redditi elevati, come nella presente fattispecie.
Come ancora ricordato da
questa Camera, non è in ogni caso possibile risolvere il problema attraverso
un’interpretazione audace della nozione di “coniugi non separati legalmente o
di fatto”, prevista sia dalla legge federale che dalla cantonale armonizzata,
poiché l’art. 190 Cost. impone di applicare le disposizioni della
legge federale, anche se incostituzionali. I ricorrenti sembrano invocare un’interpretazione
della legge federale conforme alla Costituzione, ma la stessa non può
evidentemente consistere nell’ignorare semplicemente il chiaro e univoco tenore
dell’art. 9 cpv. 1 LIFD, che impone il cumulo dei redditi dei coniugi non
separati. Un’interpretazione conforme alla Costituzione di una legge federale è
ammessa infatti se i metodi ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei
dubbi in merito al suo senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249
consid. 5.4 p. 263 e riferimenti). L’interpretazione
conforme alla Costituzione trova
tuttavia i suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso
sono assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128 consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).
4.3
Ne consegue quindi che gli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT devono
essere applicati, nonostante la loro verosimile incostituzionalità.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: