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Decisione

80.2015.280

Assoggettamento: tassazione dei coniugi, marito che lavora e ha un appartamento in un altro cantone, seconda economia domestica per tassa di ricezione tv, non separazione di fatto

10 maggio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 e RI 2 sono coniugati dal 1991. Dalla loro unione sono nati i figli __________

(nel 1995) e __________ (nel 1999).

Il

marito, di professione fisico, lavora a __________ alle dipendenze del __________

(__________). La moglie svolge la propria attività indipendente di medico a __________.

B. Nel

2003 i coniugi __________ hanno spostato il loro domicilio da __________ a __________,

dove hanno acquistato, in comproprietà, una casa unifamiliare (mapp. __________).

Il marito è inoltre proprietario di un appartamento nel medesimo comune (PPP n.

__________ al mapp. __________), nel quale la moglie esercita la propria

attività professionale, e di un ulteriore appartamento nel comune di __________.

C. Il 21 aprile 2014 i

coniugi presentavano due distinte dichiarazioni fiscali per l’anno 2013,

chiedendo in una lettera allegata, di essere tassati individualmente. A loro

giustificazione sostenevano di essere separati di fatto e di avere due distinte

comunità domestiche (a __________ il marito, a __________ la moglie),

così come confermato dallo stesso Tribunale federale in una sentenza del 1° novembre

2013 in materia di tasse di ricezione televisive (inc.2C_195/2013). In tale

circostanza RI 1 aveva chiesto di pagare un unico canone di ricezione, lamentando

un’errata interpretazione della nozione di economia domestica, mentre i giudici

federali hanno confermato la tesi di __________ AG, condannandolo a pagare il

canone per la ricezione radiotelevisiva anche presso l’appartamento __________,

dove risiede per motivi professionali quattro giorni alla settimana.

D. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 28 maggio 2014, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna respingeva la richiesta dei contribuenti,

tassandoli congiuntamente in difetto dei necessari requisiti per la separazione

delle partite fiscali.

I coniugi __________

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 giugno 2014. Per quanto

qui di interesse, i reclamanti ribadivano la richiesta di essere tassati

separatamente, richiamando la già citata sentenza del Tribunale federale, che

aveva concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica presso

l’appartamento __________.

E. L’autorità di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 2015, così

motivata:

(…) Nella fattispecie, le

condizioni per poter procedere ad una tassazione separata dei coniugi non sono

date in quanto, l’unione coniugale è tuttora mantenuta e vi è l’utilizzazione

comune dei mezzi finanziari a disposizione. Prova ne è che – nella dichiarazione

artefatta della signora RI 2 – sono dichiarati “alimenti per sé e per i figli”

per un importo di CHF 120'000.–.

È

quindi inevitabile che tra i coniugi __________ esiste ancora un’unione di

mezzi. Se così non fosse, la contribuente non disporrebbe di sufficienti mezzi

finanziari per poter provvedere al suo sostentamento e a quello dei figli __________

e __________, iscritti al liceo risp. alla scuola media (…).

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e sua moglie RI 2 (cfr.

dichiarazione di consenso del 26 dicembre 2015) chiedono nuovamente di essere

tassati individualmente.

I ricorrenti paragonano

l’art. 58 cpv.1 dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) con l’art. 9 cpv.1

LIFD, ponendo l’accento sul fatto che entrambe le disposizioni, nella loro

versione francese, fanno riferimento alla nozione di ménage commun. Chiedono

quindi che la sentenza del Tribunale federale in materia di tasse di ricezione

televisive venga applicata coerentemente anche dall’autorità di tassazione e

che gli venga conseguentemente riconosciuta una separazione di fatto. I

ricorrenti ritengono inoltre che un’imposizione separata si giustifichi anche

sulla base dell’art. 175 del Codice civile (CC) e subordinatamente dell’art. 127

della Costituzione federale, in ragione dell’esistenza di abitazioni separate e

in virtù del divieto del comportamento contraddittorio. Contestano categoricamente

la qualifica di “artefatta” riferita alla dichiarazione della moglie,

dichiarando che “essa rispecchia in maniera assolutamente veritiera la

situazione venutasi a creare in data 1° novembre 2013 con la sentenza del TF”.

RI 1 osserva infine di

avere coerentemente, con la sentenza del Tribunale federale, annunciato il

proprio cambiamento di domicilio alle competenti autorità __________ quale

“coniugato separato”. Al riguardo sottolinea come le stesse autorità non gli

abbiano richiesto di fornire alcuna prova della separazione di fatto, denunciando

da ultimo la discriminazione cui sono generalmente soggette le coppie sposate

in Svizzera.

G. Nelle proprie

osservazioni dell’8 gennaio 2016, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame, confermando la validità del suo operato.

H. All’udienza del 17

febbraio 2016, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Il ricorrente, in

particolare, ha ribadito la necessità di una coerenza nell’applicazione del

diritto, aggiungendo poi che il divieto di adottare un comportamento

contraddittorio imporrebbe di riconoscergli una tassazione separata. A suo dire

non si tratterebbe unicamente di eliminare una palese discriminazione dei

coniugi, che discende direttamente dall’applicazione della legge federale, ma

soprattutto di riconoscere gli effetti della sentenza del Tribunale federale.

Con particolare

riferimento alla lamentata discriminazione dei coniugi, l’autorità di tassazione

ha sottolineato che si tratta di un problema di politica fiscale, che non può

essere risolto da un’autorità amministrativa.

Diritto

1. 1.1.

Il reddito e

la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque

sia il regime dei beni (art. 8 cpv. 1 LT; per l’imposta federale, l’art. 9 cpv.

1 LIFD fa riferimento al solo reddito, non essendo la sostanza imponibile). Al

contrario, se interviene un divorzio o una separazione legale o di fatto, ogni

coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 5 cpv. 2

dell’Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le

persone fisiche del 16 settembre 1992; RS 642.117.1).

1.2.

Secondo la Circolare

n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Ammi-nistrazione federale delle contribuzioni,

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad

una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti

(cfr. cifra 1.3):

Ø Assenza

di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un

domicilio proprio (art. 23 CC).

Ø

Non esiste più una comunione economica per

l’abitazione e il mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali

occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in

comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate

giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati

congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente

di un proprio domicilio di diritto civile.

Ø

Lo stato civile che risulta dal comportamento della

coppia in pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più

unita in pubblico).

Ø

La durata della separazione di fatto invocata

(almeno un anno).

Il

Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e

che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale

ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n.

2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche

sentenza inedita n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).

La prova

dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del

contribuente (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre

la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come visto,

RI 1 sostiene di essersi separato di fatto dalla moglie RI 2. A sua giustificazione

richiama la sentenza del Tribunale federale del 1° novembre 2013 resa in

materia di tasse di ricezione televisive, nella quale i giudici federali hanno

concluso per l’esistenza di una seconda economia domestica nell’appartamento preso

in affitto a __________, dove il ricorrente trascorre per motivi professionali

quattro giorni alla settimana. Chiede quindi che tale sentenza venga applicata

coerentemente anche dalle autorità di tassazione e che gli venga conseguentemente

riconosciuta una separazione di fatto dalla moglie.

2.2

La sentenza menzionata non

si attaglia alla fattispecie in esame, giacché la legge federale sulla

radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e la relativa ordinanza (ORTV; RS 784.401)

perseguono scopi diversi dalla legge tributaria. Oggetto di discussione era in

particolare l’obbligo di pagare il canone per la ricezione radiotelevisiva

anche presso l’appartamento __________, che nulla ha a che vedere con il

principio dell’unità della famiglia e del cumulo dei redditi delle persone coniugate

disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. È ben vero che l’art. 9 cpv.

1.

LIFD, nella sua versione francese, fa riferimento al termine di comunione domestica

(ménage commun) utilizzato anche dall’art. 58 cpv.1 ORTV. Come sottolineato

dalla dottrina romanda, si tratta tuttavia di una formulazione infelice, mentre

più chiari sono i testi in lingua italiana e tedesca, secondo cui il cumulo dei

redditi si impone nei confronti dei coniugi non separati legalmente o di fatto (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 9

LIFD, p. 138).

La prassi sviluppata in

materia di tasse di ricezione televisive, secondo cui la nozione di comunione

domestica include tutte le persone che convivono con l’annunciante (membri

della sua famiglia e ospiti) e tutti gli apparecchi di ricezione pronti

all’uso, compresi quelli presenti in una residenza secondaria o una casa di

vacanza (sempreché queste ultime non sono locate a terze persone oppure

occupate più di sei mesi all’anno), non può assurgere a presupposto per procedere

ad una tassazione indipendente dei coniugi. Decisiva è piuttosto la sospensione

dell’unione coniugale che si crea con la celebrazione del matrimonio (art. 159

CC) e dell’impiego in comune dei mezzi finanziari, tanto è vero che il

principio dell’imposizione della famiglia con il cumulo dei fattori imponibili prevale

anche se la moglie ha un domicilio principale proprio diverso da

quello del marito (cfr. Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 39 s.; Locher, Neues Eherecht

und Ehegattenbesteuerung, in ASA 56 p. 18).

2.3

Quest’ultimo problema non

si è peraltro posto nella sentenza menzionata, nella quale i giudici federali hanno

concluso per l’esistenza di una nuova economia domestica, nel senso definito

dalla prassi illustrata sopra, nell’appartamento preso in affitto a __________

per motivi professionali, senza tuttavia mettere in discussione il domicilio

principale ticinese di RI 1 (cfr. sentenza del 1° novembre 2013, p. 6).

Non solo, quindi, i

giudici federali non si sono confrontati con il principio della tassazione

congiunta sancito dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, ma hanno

espressamente tenuti distinti l’uno dall’altra il “domicilio principale in

Ticino” del ricorrente, da una parte, e la sua residenza “quattro giorni alla

settimana nell’appartamento che ha preso in affitto a __________ per motivi professionali”,

dall’altra. Che quest’ultima circostanza possa bastare a giustificare l’obbligo

di pagare un secondo canone di ricezione secondo la normativa sulla radiotelevisione,

come ha deciso il Tribunale federale, non significa tuttavia che si giustifichi

la conclusione che i coniugi __________ si debbano considerare separati di

fatto secondo la legislazione in materia di imposte dirette.

3.

3.1.

Come esposto in narrativa,

i ricorrenti ritengono comunque adempiuti i presupposti menzionati nella Circolare n. 30 dell’Am-ministrazione federale delle contribuzioni per

essere assoggettati a una tassazione separata, ponendo in particolare l’accento

sulla sospensione della comunione domestica

(art. 175 CC) e sull’esistenza di due abitazioni separate. RI 1 osserva

inoltre di avere nel frattempo annunciato il proprio cambiamento di

domicilio alle competenti autorità __________ quale “coniugato separato”, coerentemente

con quanto deciso dal Tribunale federale nella sentenza menzionata sopra.

3.2

L’autorità fiscale del

Cantone __________, con scritto di posta elettronica del 6 giugno 2014, ha

effettivamente informato il ricorrente che lo avrebbe tassato separatamente se

egli avesse trasferito il proprio domicilio a __________ e si fosse registrato

come coniuge separato. Ciò che RI 1 ha fatto il 15 dicembre 2015, annunciando

all’Ufficio controllo abitanti di essersi trasferito a __________ a contare dal

1° gennaio 2016 quale “coniuge separato di fatto”.

È però evidente che una

simile circostanza non basta a giustificare una separazione di fatto nel senso

disciplinato dagli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT. Non deve d’altra parte stupire

che le autorità fiscali __________ non gli abbiano richiesto di fornire alcuna

prova dell’avvenuta separazione, dal momento che le stesse avevano tutto

l’interesse di acquisire un nuovo contribuente. Va infine sottolineato, a

scanso di equivoci, che l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna rimane

libero di contestare la richiesta di trasferimento di domicilio presentata dal

ricorrente alle autorità __________, a maggior ragione in considerazione delle

chiare affermazioni dei giudici federali, che hanno confermato che il suo domicilio

principale si trova nel Cantone Ticino, dove vive la sua famiglia. Determinanti,

al fine di giustificare una tassazione individuale, sono piuttosto i già citati

presupposti enunciati dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, che il Tribunale federale ha definito essere cumulativi, sottolineando

in particolar modo che per procedere ad una tassazione separata dei coniugi occorre

che gli stessi abbiano sospeso la comunione matrimoniale e che i mezzi finanziari

non siano più impiegati in comune.

Condizioni, queste, che nella

presente fattispecie non sono manifestamente adempiute.

3.3

Come si è ricordato sopra,

l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988,

non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito.

Interpretando l’art. 9 LIFD,

il Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di

fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e

che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur

mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il

matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il

marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo

stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non

disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che

non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e

che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558

consid. 2c). Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale

federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito

tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina

germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed

invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si

giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio

2008, n.2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).

3.4

Nel caso dei ricorrenti, basta

ricordare che i coniugi __________ si sono sposati nel 1991 e cha da allora la

loro unione coniugale non è mai stata messa in discussione. Tanto è vero che il

presente gravame è stato interposto da entrambi i coniugi (cfr. dichiarazione

di consenso del 26 dicembre 2015) e che all’udienza del 17 febbraio 2016 si

sono presentati come una coppia unita, ponendo l’accento sulla coerenza del

diritto e sul divieto per le autorità di adottare un comportamento

contraddittorio, che a loro dire avrebbero imposto all’autorità fiscale di

riconoscergli, in seguito alla decisione del Tribunale federale del 1° novembre

2013, una tassazione separata. Essi non hanno tuttavia mai messo in dubbio la

loro unione coniugale, presentandosi dinanzi a questa Camera come una coppia

unita. La semplice circostanza che i coniugi svolgano le rispettive attività lucrative

in un luogo separato e che siano pertanto costretti a disporre di due abitazioni

separate o, per rimanere in tema di tasse di ricezione televisive, di due economie

domestiche distinte, non basta a giustificare che vi sia una separazione di

fatto e che quindi debba venir meno la tassazione congiunta.

In queste circostanze, si

può anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi

fra i ricorrenti, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il requisito

dell’unione coniugale. Non può tuttavia passare inosservato che i ricorrenti

hanno presentato due dichiarazioni fiscali in seguito alla menzionata sentenza

del Tribunale federale e che solo da allora la moglie dichiara “alimenti per sé

e per i figli” per un importo di fr. 120'000.–. In questo senso va inteso l’uso

dell’aggettivo “artefatto”, da parte dell’autorità di tassazione, in relazione

alla suddetta dichiarazione della moglie.

4.

4.1.

Con un’ulteriore censura,

i ricorrenti lamentano la discriminazione cui sono generalmente soggette le

coppie sposate in Svizzera, soprattutto quando i coniugi esercitano entrambi

un’attività lucrativa e dispongono di redditi elevati.

4.2

La Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di esprimersi su questo tema. In una sentenza del

20.

ottobre 2011 (inc. 80.2010.100) ha ricordato che la comparazione fra coniugi e concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai

essere dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle

leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. È però

evidente che il sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni

interventi del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi

di redditi elevati, come nella presente fattispecie.

Come ancora ricordato da

questa Camera, non è in ogni caso possibile risolvere il problema attraverso

un’interpretazione audace della nozione di “coniugi non separati legalmente o

di fatto”, prevista sia dalla legge federale che dalla cantonale armonizzata,

poiché l’art. 190 Cost. impone di applicare le disposizioni della

legge federale, anche se incostituzionali. I ricorrenti sembrano invocare un’interpretazione

della legge federale conforme alla Costituzione, ma la stessa non può

evidentemente consistere nell’ignorare semplicemente il chiaro e univoco tenore

dell’art. 9 cpv. 1 LIFD, che impone il cumulo dei redditi dei coniugi non

separati. Un’interpretazione conforme alla Costituzione di una legge federale è

ammessa infatti se i metodi ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei

dubbi in merito al suo senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249

consid. 5.4 p. 263 e riferimenti). L’interpretazione

conforme alla Costituzione trova

tuttavia i suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso

sono assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128 consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).

4.3

Ne consegue quindi che gli art. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT devono

essere applicati, nonostante la loro verosimile incostituzionalità.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1'080.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: