80.2015.284
Procedura: revisione, presupposti, fatto nuovo, non per mancata richiesta della deduzione per figli agli studi
13 luglio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.284
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2015 contro la decisione del 25 novembre 2015 in materia di revisione
IC 2012.
Fatti
- nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2012, inoltrata il 2 luglio 2013, RI 1,
divorziata, ha indicato sulla prima pagina di provvedere al sostentamento della
figlia __________, nata nel 1997, che frequentava la prima liceo;
- la contribuente ha fatto
valere una deduzione per figli a carico di fr. 10'900.–;
- notificandole la
tassazione IC 2012, con decisione del 21 agosto 2013, l’RS 1 ha commisurato il
reddito imponibile in fr. 54'900.–, ammettendo in deduzione fra l’altro
l’importo di fr. 11’100.– per figli a carico;
- non impugnata, la
decisione in questione è passata in giudicato;
- con scritto del 23 ottobre
2015, la contribuente si è rivolta all’autorità di tassazione, ringraziandola
per aver corretto a suo favore la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2013 e cioè per averle riconosciuto la deduzione, non richiesta, di fr.
1'200.– per “figli agli studi”;
- contestualmente, la
contribuente chiedeva la revisione della tassazione per il periodo precedente,
argomentando che allora la figlia frequentava la prima liceo ed ella aveva
pertanto diritto alla stessa deduzione;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto l’istanza di revisione, con decisione del 28 ottobre 2015, nella quale
ha indicato quali sono i motivi di revisione previsti dalla legge ed ha
ricordato che l’istituto in questione non è dato per addurre fatti che si
sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- la contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione il 25 novembre 2015, ritenendo
che l’autorità di tassazione non avesse tenuto conto di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, per il fatto che
sulla prima pagina della sua dichiarazione d’imposta lei aveva “segnalato la
figlia __________ frequentante la prima classe al Liceo di __________”;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 30 novembre 2015, nella quale ha
sottolineato che la reclamante aveva omesso di chiedere la deduzione per figli
agli studi, riempiendo l’apposita casella sulla terza pagina della
dichiarazione, e che comunque la mancata deduzione avrebbe potuto essere
contestata con un reclamo tempestivo contro la decisione di tassazione;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione della
tassazione IC 2012, affermando di non aver fatto valere la deduzione per figli
agli studi non per una dimenticanza bensì nella convinzione che riguardasse
solo figli che studiano all’università.
Diritto
- secondo l’art. 232 cpv. 1
LT, sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una
decisio-ne o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi es-senziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o
sulla sentenza;
d) in
caso di conflitti in materia di doppia impo-sizione intercantonale o internazionale,
Considerandi
la conclusione dell'autorità che ha deciso che, secondo le norme applicabili
per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto
di imporre;
- la revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT);
- l’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere
altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari;
- di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando
la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);
- tornando al caso in esame,
la ricorrente sostiene che il motivo di revisione consista nella mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere (art. 232 cpv. 1
lett. b LT);
- a tale riguardo, è vero
che la contribuente aveva indicato sulla prima pagina della dichiarazione di
provvedere al sostentamento della figlia __________, che studiava al liceo;
- tuttavia, sulla terza
pagina della stessa dichiarazione, laddove devono essere fatte valere le
deduzioni sociali, la ricorrente si è limitata a chiedere la deduzione per
figli a carico, il cui importo è stato aumentato dall’Ufficio di tassazione,
rispetto alla dichiarazione;
- anche volendo ammettere
che l’autorità potesse evincere, dalle indicazioni sulla prima pagina della
dichiarazione, che erano adempiuti i presupposti per l’ulteriore deduzione
sociale, si deve riconoscere che la contribuente avrebbe potuto facilmente contestare
il mancato riconoscimento della deduzione interponendo un reclamo contro la decisione
di tassazione;
- secondo la giurisprudenza,
alla diligenza del contribuente nella salvaguardia dei suoi diritti nel
contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate esigenze;
- in particolare si può di
principio supporre che egli conosca la sua situazione patrimoniale e che non
appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichi e critichi
tempestivamente eventuali errori (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
n.2P.34/2006 del 16 giugno 2006 consid. 3.3 con riferimenti)
- bisogna inoltre
considerare che, secondo un consolidato princi-pio, è il contribuente ad avere
l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid. 4.1);
- nel ricorso, la
contribuente sottolinea tuttavia che la mancata richiesta della deduzione non è
dipesa da una dimenticanza, ma che lei era convinta che la deduzione fosse
riservata ai genitori di figli che frequentano l’università;
- solo l’intervento di un
funzionario del fisco, che nella tassazione del periodo fiscale successivo le
avrebbe concesso la deduzione d’ufficio, l’avrebbe resa consapevole di aver
diritto alla stessa deduzione anche nel periodo precedente;
- in tal modo, l’insorgente riconduce
la sua omissione ad una errata conoscenza della normativa fiscale applicabile;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, l’ignoranza del diritto da parte del
contribuente, così come l’errata applicazione del diritto da parte
dell’autorità, non costituisce un motivo di revisione (cfr. p. es. la sentenza
n.2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2);
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: