Lexipedia

Decisione

80.2015.29

Procedura: revisione, presupposti, mancata deduzione degli oneri assicurativi, nessuna indagine complementare da parte dell’autorità

30 marzo 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

- nella dichiarazione

d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto

di fr. 39'208.– ed ha esposto lo stesso importo come reddito imponibile;

- notificandole la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona ha commisurato il reddito imponibile

in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;

- rispetto alla

dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria per

spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);

- la contribuente, con

scritto del 23 aprile 2014, si è rivolta all’Ufficio cantonale di esazione e al

Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di “rettificare” il

calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale, “per errore di calcolo

materiale, come si può vedere da una verifica fra le notifiche di tassazioni

2011/2012”;

- rispetto al calcolo

dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non le è stata

riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;

- l’Ufficio di tassazione,

cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza, lo ha

dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha

argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire

dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione

d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;

- con decisione del 29

luglio 2014, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso interposto

dalla contribuente, escludendo in particolar modo l’esistenza di un errore di

calcolo o di scrittura (inc. CDT n. 80.2014.140);

- RI 1 ha quindi inoltrato

un’istanza di revisione, argomentando che “al momento della notifica della

tassazione IC 2012/IFD 2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo

patrocinatore, perché, in sede di tassazione, non ha evidenziato alcun errore

di valutazione rispetto alle tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il 28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta

alterazione delle corrispondenti bollette emesse dall’Ufficio cantonale di

esazione e dall’Ufficio comunale delle contribuzioni, in urto ai principi della

trasparenza e della buona fede”;

- la Camera di diritto

tributario, con decisione del 22 ottobre 2014, si è dichiarata incompetente a

pronunciarsi nel merito dell’istanza, dal momento che quest’ultima aveva per

oggetto la decisione di tassazione in quanto tale e andava conseguentemente

sottoposta all’Ufficio di tassazione, che per ultimo aveva deciso nel merito

(inc. CDT n. 80.2014.245/246);

- con istanza del 21

novembre 2014, la contribuente ha così richiesto all’autorità di tassazione la

revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2012, rimproverandole di non

avere considerato la deduzione per oneri assicurativi, già ammessa nel precedente

periodo fiscale;

- come da domanda del suo

rappresentante, RA 1, le parti sono state convocate a un’udienza tenutasi il 9

dicembre 2014 negli uffici dell’autorità di tassazione;

- quest’ultima, con successiva

decisione dell’11 dicembre 2014, ha respinto l’istanza, argomentando che non si

verificava “nessuno dei motivi legittimanti la revisione”;

- il reclamo interposto

dalla contribuente è stato respinto con decisione del 15 gennaio 2015, nella

quale l’autorità di tassazione rilevava che i motivi addotti non giustificavano

la revisione e che inoltre avrebbero potuto essere fatti valere, con un minimo

di diligenza dalla contribuente (o dal suo rappresentante) nella procedura di

tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre

rappresentata da RA 1, postula nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD

2012;

- la ricorrente ribadisce il

“carattere promiscuo” della causa, sottolineando in particolare che “la

tassazione del 22.01.2014 è stata intimata su un modulo difettoso e ingannevole

mentre le relative bollette sono state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il

22 gennaio 2014!!)”;

- il rappresentante della

ricorrente chiede infine “di essere oralmente sentito dal Sindaco, vice-sindaco

e segretario comunale (per la tenuta del verbale), e ciò nell’ambito di un

tentativo di mediazione, a scopo conciliativo, riservato per entrambi le parti

il diritto di adire il Dipartimento cantonale delle Finanze e Economia, quale

Autorità di Vigilanza”;

- chiede inoltre che sia organizzata

un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i partecipanti”;

- nelle proprie osservazioni

dell’11 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione rinvia alle argomentazione

contenute nella decisione impugnata.

Diritto

- secondo gli articoli 147

cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;

- quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

Considerandi

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per

evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);

- la revisione

è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso

della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2

LIFD e 232 cpv. 2 LT);

- l’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

- decidere

altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di

avvalersi dei rimedi ordinari;

- di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di

far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari

elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe

potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando

la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);

- tornando al

caso in esame, il rappresentante della ricorrente non spiega quale sia,

fra quelli codificati agli art. 147 LIFD e 232 LT, il motivo di revisione

invocato, limitandosi a contestare il “carattere promiscuo” della causa e

sottolineando in particolar modo che “la tassazione del 22.01.2014 è stata

intimata su un modulo difettoso e ingannevole, mentre le relative bollette sono

state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il 22 gennaio 2014!!)”;

- nella misura in cui la dichiarazione d’imposta allestita dalla contribuente non conteneva

alcun importo per oneri assicurativi, all’autorità di tassazione non può

certo essere rimproverato di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o

doveva conoscere, né tanto meno una violazione di una “norma essenziale di procedura”

(art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 232 cpv. 1 lett. b

LT);

- in linea di principio,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel

fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari

motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere informazioni

complementari ai contribuenti;

- un dovere di indagine

complementare esiste per l’autorità di tassazione solo se la dichiarazione

contiene errori chiaramente evidenti: lacune o imprecisioni semplicemente

riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova

erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per

imputare loro la relativa conoscenza (cfr. decisione TF n.2C_254/2008 del 4

luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata);

- certo, nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto chiedere alla

ricorrente informazioni in merito alla mancata dichiarazione di oneri

assicurativi, soprattutto se si considera che nel precedente periodo fiscale le

era stato riconosciuto, a tale titolo, l’importo di fr. 5'200.–;

- la dottrina e la

giurisprudenza sono tuttavia chiare in materia di revisione: essa non può venir

ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente o del suo

rappresentante nella compilazione della dichiarazione di tassazione (DTF 111 Ib

210.

consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine);

- bisogna inoltre

considerare che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere

l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid. 4.1 Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.

416, con rinvii);

- trattandosi

nella fattispecie della deduzione per oneri sociali, l’autorità di tassazione

non aveva di conseguenza alcun obbligo di supplire alla dimenticanza della contribuente,

alla quale incombeva l’onere della prova dei fatti che escludono o riducono i

debiti verso l’erario;

- si aggiunga infine che, in

analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante

contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale,

ma va semmai ascritta al contribuente stesso (Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619);

- d’altra parte, poco importa

stabilire se il rappresentante della ricorrente sia effettivamente venuto a

conoscenza della mancata considerazione degli oneri assicurativi solo una volta

ricevute le bollette di pagamento, quando il termine di trenta giorni per presentare

reclamo era ormai scaduto;

- la giurisprudenza del

Tribunale federale esige infatti dal contribuente e dal suo rappresentante una

certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della

procedura di tassazione: essi non possono in particolare avvalersi del rimedio

della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella

procedura ordinaria (decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno

2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF

111.

Ib 209 consid. 1; decisione TF n.2A.451/1996 del 21 maggio 1997

in: ASA

67.

p. 391 consid.

3d);

- da ultimo, la richiesta

del rappresentante della ricorrente “di essere oralmente sentito dal Sindaco,

vice-sindaco e segretario comunale (per la tenuta del verbale)” esula dalla

presente procedura;

- l’art. 276 LT stabilisce

infatti che l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per

l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando

il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;

- le autorità comunali si

limitano ad applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in

base ai principi definiti dalla legge organica comunale (LOC): la legge

tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo

dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali;

- priva di ogni fondamento è

pure la richiesta di un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i

partecipanti”, che la legge tributaria non prevede;

- in ogni caso, come

ricordato anche nel ricorso, il rappresentante della ricorrente ha avuto

diverse opportunità di potersi esprimere e discutere la procedura di tassazione

e revisione, non da ultimo durante un’udienza tenutasi il 9 dicembre 2014 negli

uffici dell’autorità di tassazione;

- il ricorso è

conseguentemente respinto;

- vista la particolarità del

caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: