80.2015.29
Procedura: revisione, presupposti, mancata deduzione degli oneri assicurativi, nessuna indagine complementare da parte dell’autorità
30 marzo 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.29
80.2015.30
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 febbraio 2015 contro la decisione del 15 gennaio 2015 in materia di revisione IC e IFD 2012.
Fatti
- nella dichiarazione
d’imposta 2012, RI 1 ha indicato di aver conseguito un reddito del lavoro netto
di fr. 39'208.– ed ha esposto lo stesso importo come reddito imponibile;
- notificandole la
tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 22 gennaio 2014, l’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona ha commisurato il reddito imponibile
in fr. 36'700.– per l’IC ed in fr. 37'200.– per l’IFD;
- rispetto alla
dichiarazione, l’autorità fiscale aveva ammesso la deduzione forfetaria per
spese professionali (fr. 2'500.– per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD);
- la contribuente, con
scritto del 23 aprile 2014, si è rivolta all’Ufficio cantonale di esazione e al
Servizio contribuzioni della Città di __________, chiedendo di “rettificare” il
calcolo del conguaglio delle imposte cantonale e comunale, “per errore di calcolo
materiale, come si può vedere da una verifica fra le notifiche di tassazioni
2011/2012”;
- rispetto al calcolo
dell’imposta del periodo fiscale precedente, infatti, nel 2012 non le è stata
riconosciuta la deduzione per oneri assicurativi;
- l’Ufficio di tassazione,
cui l’Ufficio di esazione aveva trasmesso il reclamo per competenza, lo ha
dichiarato irricevibile con decisione del 14 maggio 2014, nella quale ha
argomentato che non era stato rispettato il termine di trenta giorni a partire
dalla notifica della decisione e che, in ogni caso, la reclamante, nella dichiarazione
d’imposta, non aveva fatto valere alcuna deduzione;
- con decisione del 29
luglio 2014, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso interposto
dalla contribuente, escludendo in particolar modo l’esistenza di un errore di
calcolo o di scrittura (inc. CDT n. 80.2014.140);
- RI 1 ha quindi inoltrato
un’istanza di revisione, argomentando che “al momento della notifica della
tassazione IC 2012/IFD 2012 del 22.01.2014 non ha informato il suo
patrocinatore, perché, in sede di tassazione, non ha evidenziato alcun errore
di valutazione rispetto alle tassazioni IC e IFD 2011” e che il contenzioso era dunque “iniziato solo il 28.02.2014/23.04.2014 in seguito ad avvenuta
alterazione delle corrispondenti bollette emesse dall’Ufficio cantonale di
esazione e dall’Ufficio comunale delle contribuzioni, in urto ai principi della
trasparenza e della buona fede”;
- la Camera di diritto
tributario, con decisione del 22 ottobre 2014, si è dichiarata incompetente a
pronunciarsi nel merito dell’istanza, dal momento che quest’ultima aveva per
oggetto la decisione di tassazione in quanto tale e andava conseguentemente
sottoposta all’Ufficio di tassazione, che per ultimo aveva deciso nel merito
(inc. CDT n. 80.2014.245/246);
- con istanza del 21
novembre 2014, la contribuente ha così richiesto all’autorità di tassazione la
revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2012, rimproverandole di non
avere considerato la deduzione per oneri assicurativi, già ammessa nel precedente
periodo fiscale;
- come da domanda del suo
rappresentante, RA 1, le parti sono state convocate a un’udienza tenutasi il 9
dicembre 2014 negli uffici dell’autorità di tassazione;
- quest’ultima, con successiva
decisione dell’11 dicembre 2014, ha respinto l’istanza, argomentando che non si
verificava “nessuno dei motivi legittimanti la revisione”;
- il reclamo interposto
dalla contribuente è stato respinto con decisione del 15 gennaio 2015, nella
quale l’autorità di tassazione rilevava che i motivi addotti non giustificavano
la revisione e che inoltre avrebbero potuto essere fatti valere, con un minimo
di diligenza dalla contribuente (o dal suo rappresentante) nella procedura di
tassazione, in sede di reclamo o di ricorso nell’ambito della procedura ordinaria;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre
rappresentata da RA 1, postula nuovamente la revisione della tassazione IC/IFD
2012;
- la ricorrente ribadisce il
“carattere promiscuo” della causa, sottolineando in particolare che “la
tassazione del 22.01.2014 è stata intimata su un modulo difettoso e ingannevole
mentre le relative bollette sono state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il
22 gennaio 2014!!)”;
- il rappresentante della
ricorrente chiede infine “di essere oralmente sentito dal Sindaco, vice-sindaco
e segretario comunale (per la tenuta del verbale), e ciò nell’ambito di un
tentativo di mediazione, a scopo conciliativo, riservato per entrambi le parti
il diritto di adire il Dipartimento cantonale delle Finanze e Economia, quale
Autorità di Vigilanza”;
- chiede inoltre che sia organizzata
un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i partecipanti”;
- nelle proprie osservazioni
dell’11 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione rinvia alle argomentazione
contenute nella decisione impugnata.
Diritto
- secondo gli articoli 147
cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
- quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
Considerandi
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per
evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
- la revisione
è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2
LIFD e 232 cpv. 2 LT);
- l’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
- decidere
altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari;
- di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di
far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando
la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451);
- tornando al
caso in esame, il rappresentante della ricorrente non spiega quale sia,
fra quelli codificati agli art. 147 LIFD e 232 LT, il motivo di revisione
invocato, limitandosi a contestare il “carattere promiscuo” della causa e
sottolineando in particolar modo che “la tassazione del 22.01.2014 è stata
intimata su un modulo difettoso e ingannevole, mentre le relative bollette sono
state emesse il 28.02.2014 (31 giorni dopo il 22 gennaio 2014!!)”;
- nella misura in cui la dichiarazione d’imposta allestita dalla contribuente non conteneva
alcun importo per oneri assicurativi, all’autorità di tassazione non può
certo essere rimproverato di avere omesso fatti rilevanti che conosceva o
doveva conoscere, né tanto meno una violazione di una “norma essenziale di procedura”
(art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD; art. 232 cpv. 1 lett. b
LT);
- in linea di principio,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel
fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari
motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere informazioni
complementari ai contribuenti;
- un dovere di indagine
complementare esiste per l’autorità di tassazione solo se la dichiarazione
contiene errori chiaramente evidenti: lacune o imprecisioni semplicemente
riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova
erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per
imputare loro la relativa conoscenza (cfr. decisione TF n.2C_254/2008 del 4
luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata);
- certo, nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione avrebbe anche potuto chiedere alla
ricorrente informazioni in merito alla mancata dichiarazione di oneri
assicurativi, soprattutto se si considera che nel precedente periodo fiscale le
era stato riconosciuto, a tale titolo, l’importo di fr. 5'200.–;
- la dottrina e la
giurisprudenza sono tuttavia chiare in materia di revisione: essa non può venir
ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente o del suo
rappresentante nella compilazione della dichiarazione di tassazione (DTF 111 Ib
210.
consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine);
- bisogna inoltre
considerare che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere
l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid. 4.1 Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii);
- trattandosi
nella fattispecie della deduzione per oneri sociali, l’autorità di tassazione
non aveva di conseguenza alcun obbligo di supplire alla dimenticanza della contribuente,
alla quale incombeva l’onere della prova dei fatti che escludono o riducono i
debiti verso l’erario;
- si aggiunga infine che, in
analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante
contrattuale o di un suo ausiliario non è mai opponibile all’autorità fiscale,
ma va semmai ascritta al contribuente stesso (Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619);
- d’altra parte, poco importa
stabilire se il rappresentante della ricorrente sia effettivamente venuto a
conoscenza della mancata considerazione degli oneri assicurativi solo una volta
ricevute le bollette di pagamento, quando il termine di trenta giorni per presentare
reclamo era ormai scaduto;
- la giurisprudenza del
Tribunale federale esige infatti dal contribuente e dal suo rappresentante una
certa diligenza nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della
procedura di tassazione: essi non possono in particolare avvalersi del rimedio
della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella
procedura ordinaria (decisioni TF n.2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno
2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF
111.
Ib 209 consid. 1; decisione TF n.2A.451/1996 del 21 maggio 1997
in: ASA
67.
p. 391 consid.
3d);
- da ultimo, la richiesta
del rappresentante della ricorrente “di essere oralmente sentito dal Sindaco,
vice-sindaco e segretario comunale (per la tenuta del verbale)” esula dalla
presente procedura;
- l’art. 276 LT stabilisce
infatti che l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per
l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando
il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
- le autorità comunali si
limitano ad applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in
base ai principi definiti dalla legge organica comunale (LOC): la legge
tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo
dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali;
- priva di ogni fondamento è
pure la richiesta di un’udienza “collegiale, con scrutinio segreto di tutti i
partecipanti”, che la legge tributaria non prevede;
- in ogni caso, come
ricordato anche nel ricorso, il rappresentante della ricorrente ha avuto
diverse opportunità di potersi esprimere e discutere la procedura di tassazione
e revisione, non da ultimo durante un’udienza tenutasi il 9 dicembre 2014 negli
uffici dell’autorità di tassazione;
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- vista la particolarità del
caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tassa di giustizia e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: