80.2015.3
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, calcolo delle entrate e delle uscite non sottoposto al contribuente, decisione annullata
3 novembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.3
80.2015.4
Lugano
3 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi e Flavio Amadò, giudice supplente
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 gennaio 2015 contro la decisione del 10 dicembre 2014 in materia di IC
e IFD 2012.
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2012, inoltrata il 7 ottobre 2013, i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati
a __________ e genitori di tre figli minorenni, esponevano redditi da attività
dipendente dei contribuenti pari a CHF 60'220.– e redditi da assegni famigliari
integrativi per CHF 17'100.–. Nel 2012 il marito aveva fra l’altro liquidato e
cancellato da Registro di commercio la propria ditta individuale __________,
attiva a __________ tra il 2010 ed il 2012.
B. Il 26 novembre 2013 e
poi, non avendo ottenuto risposta, nuovamente il 14 gennaio 2014, l’RS 1 si
rivolgeva ai contribuenti, invitandoli a trasmettere la documentazione o le
informazioni seguenti: bilancio e conto economico 2012 della ditta __________,
documentazione a comprova dell’utile derivante dalla cessione degli attivi
della ditta in questione, documentazione del saldo del debito verso __________
SA e degli interessi passivi pagati, estratto di un conto presso __________.
Con decisione del 5
marzo 2014, l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2012,
aggiungendo ai proventi dichiarati, redditi d’altra fonte per CHF 30'000.– per
insufficienza di disponibilità finanziaria.
C. Contro tale decisione
i contribuenti interponevano reclamo il 1° aprile 2014, contestando di aver
conseguito il reddito d’altra fonte. Spiegavano di aver appreso che la
decisione contestata era fondata sul fatto che non avevano allegato le attestazioni
relative a debiti privati. A tale proposito, argomentavano che un primo debito
di oltre 50'000 franchi, nei confronti della __________, era stato ridotto,
dopo trattative, a CHF 25'200.– da versare in rate mensili di 350 franchi; le
rate erano state versate fino al 5 ottobre 2012, mentre il saldo (CHF 18'550.–)
era poi stato pagato il 30 ottobre 2012 “grazie ad un prestito privato alle
stesse condizioni cioè, rimborso di CHF 350.00 mensili”. Un secondo debito, nei
confronti della __________, era stato a sua volta oggetto di una trattativa con
il debitore ed era quindi stato ridotto da CHF 9'429.35 a CHF 3'800.–, importo
che era stato pagato mediante una prima rata di 2'000 franchi e successive rate
mensili di 150 franchi dal 30 aprile 2011 al 31 marzo 2012.
D. L’Ufficio di tassazione,
con scritto del 3 aprile 2014, invitava quindi i contribuenti a trasmettere una
dichiarazione del creditore attestante l’esistenza del debito contratto nel
2012. Tale richiesta veniva rinnovata con scritto 10 settembre 2014, mediante
il quale il reclamante veniva convocato per il 29 settembre 2014, ed invitato
all’occasione a produrre la prova del prestito privato.
E. Con decisione del 10 dicembre 2014, l’autorità
fiscale respingeva il reclamo, non avendo i contribuenti portato la prova
dell’esi-stenza del prestito privato malgrado le due richieste indirizzate
loro.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 si aggravano
ora contro la predetta decisione dopo reclamo. I ricorrenti ribadiscono di
avere dovuto fare fronte a due debiti bancari, ma che parte dell’importo necessario
per la loro estinzione (fr. 18'550.–) sarebbe stata messa a disposizione da
terzi tramite un mutuo privato. La prova dell’esistenza
di tale mutuo non ha potuto essere portata visto che “le persone coinvolte” non
avrebbero firmato una conferma scritta in tal senso. I ricorrenti chiedono
quindi il riesame e l’eventuale modifica
della decisione impugnata in base agli argomenti addotti, ritenendo che quali
“altri redditi” andrebbero, al limite, aggiunti CHF 18'550.– relativi al debito
non comprovato, e non CHF 30'000.–, per rapporto ai quali i ricorrenti ritengono
di non avere ricevuto alcuna spiegazione dall’autorità fiscale.
G. Con osservazioni del
20 gennaio 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione propone di respingere il
gravame, confermando la validità del suo operato. L’Ufficio Giuridico della Divisione
delle contribuzioni non ha formulato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
La controversia verte
sull’imposizione di “altri redditi” nella misura di CHF 30'000.–.
Secondo la decisione
impugnata, con il reclamo del 1° aprile 2014 il contribuente avrebbe informato
l’autorità fiscale che, “per far fronte alla mancanza di liquidità risultante
dal calcolo sul dispendio, aveva fatto capo ad un prestito privato”. L’Ufficio
di tassazione avrebbe allora chiesto al reclamante di “voler giustificare il
debito, cosa che di fatto non è mai stata fatta senza presentare alcuna
giustificazione”, con la conseguenza che il reclamo è stato respinto.
Nel loro ricorso, i
contribuenti, dopo aver illustrato la genesi dei debiti nei confronti della __________
e della __________, argomentano di non essere stati in grado di ottenere
un’attesta-zione della persona che gli avrebbe prestato l’importo di CHF
18'550.–, servito ad estinguere il debito nei confronti della __________.
Sostengono peraltro che l’autorità di tassazione non avrebbe mai spiegato loro
come sia stato stabilito l’importo di CHF 30'000.–, imposto a titolo di “altri
redditi”.
1.2.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p.
185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione.
Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di
tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.3.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipen-dentemente dalla ripartizione
oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123 LIFD, p. 1196).
1.4.
Secondo
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue
la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Pur
avendo ritenuto che la dichiarazione inoltrata dai ricorrenti non fosse completa,
l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione
d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato
il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex
art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del
Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non
impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in
base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova
(sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid.
3).
Considerandi
2.
2.1.
Già
nella procedura di tassazione, esaminando la dichiarazione d’imposta inoltrata,
l’autorità di tassazione si era rivolta a due riprese ai contribuenti,
invitandoli a produrre diversa documentazione mancante. Oltre ai conti relativi
alla ditta individuale __________, la richiesta di collaborazione si riferiva
in particolar modo ai debiti che i contribuenti avevano dichiarato fino al periodo
precedente. È evidente che l’eventuale estinzione dei debiti in questione
durante il periodo fiscale 2012 avrebbe comportato un problema di sproporzione
delle uscite rispetto alle entrate. Come già ricordato, solo con il reclamo
contro la decisione di tassazione, nella quale era stato aggiunto ai proventi
dichiarati un reddito di CHF 30'000.–, i contribuenti hanno sostenuto di aver
effettivamente estinto i debiti in discussione, grazie non solo alla disponibilità
dei creditori, che hanno parzialmente rinunciato ai crediti, ma soprattutto ad
un ulteriore mutuo, concesso loro da non meglio precisati familiari.
2.2
Pur essendo innegabile che
i ricorrenti abbiano prestato una collaborazione lacunosa nelle procedure di
tassazione, prima, e di reclamo, poi, la decisione su reclamo impugnata appare
a sua volta non del tutto convincente.
Come lamentato dagli
insorgenti, in effetti, il calcolo delle entrate e delle uscite, sulla cui base
l’Ufficio di tassazione aveva commisurato in CHF 30'000.– il “reddito d’altra
fonte” aggiunto ai proventi dichiarati, non risulta essere mai stato sottoposto
ai contribuenti. In tal modo, i contribuenti sono stati tenuti all’oscuro dei
criteri adottati dall’autorità per la definizione dei contestati “altri
redditi”.
In secondo luogo, la
motivazione della decisione su reclamo si rivela inadeguata alla situazione.
Anzitutto, si fonda su una premessa non condivisibile: per le ragioni già illustrate,
non si può infatti sostenere che il contribuente abbia informato l’autorità fiscale
che, “per far fronte alla mancanza di liquidità risultante dal calcolo sul
dispendio, aveva fatto capo ad un prestito privato”. Il calcolo del dispendio
indicato non risulta infatti essere stato sottoposto ai contribuenti e, d’altra
parte, ai contribuenti erano state chieste informazioni puntuali su aspetti non
documentati con la dichiarazione (in particolare, la ditta individuale e i debiti),
mentre non erano stati invitati a spiegare l’ammanco di liquidità.
Non è poi comprensibile il
fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione si limiti a
confermare l’ammontare del “reddito d’altra fonte”, senza apparentemente tener
conto delle spiegazioni fornite e dei documenti prodotti con il reclamo. È
infatti indiscutibile che la situazione debitoria dei contribuenti sia stata
chiarita con il reclamo, almeno per quanto attiene ai debiti preesistenti. Il
nuovo problema era semmai quello del debito acceso proprio nel corso del
periodo fiscale litigioso. Verosimilmente, la nuova situazione emersa con il
reclamo avrebbe dovuto anche ripercuotersi sul calcolo del dispendio, che
invece è stato tacitamente confermato dall’autorità fiscale.
2.3
Detto questo, si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv.
1.
prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere
motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re
S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid.
c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5
dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1,
cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3;
STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n.
381.
del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n.
85.
B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p.
249).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie
ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il
Dispositivo
dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in
condizione di motivare il suo ricorso e l’au-torità di ricorso di sottoporre a
verifica la decisione stessa (Känzig/
Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5
agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.4.
Nella fattispecie, la
motivazione della decisione impugnata è inadeguata ai requisiti legali
indicati, per il fatto che non tiene conto della documentazione prodotta con il
reclamo e delle spiegazioni fornite in quella sede dai contribuenti. Inoltre, il
calcolo del dispendio intrapreso dall’autorità fiscale non risulta essere stato
sottoposto ai contribuenti, né prima né dopo il reclamo, in modo tale che essi
potessero presentare le loro osservazioni.
3. La decisione
impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
10 dicembre 2014 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: