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Decisione

80.2015.31

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, irr-levanza di un errore commesso dall’autorità con l’invio dei moduli per il periodo fiscale successivo

25 febbraio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1 ha chiesto e ottenuto

dall’RS 1 quattro proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione

d’imposta 2012, l’ultima delle quali è scaduta il 31 marzo 2014;

- scaduto tale termine senza

che il contribuente avesse adempiuto i suoi obblighi procedurali, l’autorità

fiscale lo ha richiamato il 15 aprile 2014;

- uu’ulteriore richiesta di

proroga è stata respinta dall’Ufficio di tassazione il 24 aprile 2014;

- il 16 maggio 2014

l’Ufficio di tassazione ha diffidato il contribuente ad adempiere i suoi

obblighi, avvertendolo che altrimenti gli sarebbe stata inflitta una multa e

sarebbe stato sottoposto a tassazione d’ufficio;

- un reclamo contro la

diffida è stato respinto dalla stessa autorità con decisione del 9 luglio 2014;

- lo stesso giorno l’Ufficio

ha annullato una multa disciplinare inflitta al contribuente il 16 giugno 2014

e gli ha attribuito un’ulteriore proroga fino al 31 luglio 2014;

- con decisione del 18

agosto 2014, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di

100 franchi per violazione degli obblighi procedurali;

- il 27 agosto 2014 il

contribuente ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, lamentando un

“malinteso”, dovuto al fatto che egli avrebbe chiesto una proroga per l’inoltro

della dichiarazione d’imposta 2012, mentre l’Ufficio di tassazione gliene

avrebbe concessa una per il periodo 2013, per il quale egli non era tuttavia in

possesso neppure dei moduli per la dichiarazione;

- con decisione del 5

novembre 2014, l’autorità fiscale ha notificato al contribuente una tassazione

d’ufficio per il periodo fiscale 2012, che non è stata impugnata ed è pertanto

passata in giudicato;

- l’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo contro la multa con decisione del 20 gennaio 2015,

sottolineando che la dichiarazione non era mai stata inoltrata;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la multa

disciplinare inflittagli dall’Ufficio di tassazione, riproponendo le considerazioni

in merito ad un preteso errore che sarebbe stato commesso dall’autorità di tassazione,

che gli avrebbe concesso una proroga per l’inoltro della dichiarazione per il

periodo fiscale 2013, quando ancora non aveva ricevuto i moduli per la

dichiarazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta

la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime,

in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non

adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

Considerandi

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.

483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella fattispecie, il

ricorrente non contesta in sé di avere violato i suoi obblighi di collaborazione,

ma sembra imputarne almeno parzialmente la responsabilità all’Ufficio di

tassazione, che avrebbe commesso un errore nell’invio dei moduli per la dichiarazione

del periodo fiscale successivo (2013);

- infatti, a

suo dire, molti cittadini del Comune di __________ non avrebbero ricevuto i

formulari per la dichiarazione 2013 e a tale mancanza l’autorità fiscale

avrebbe posto rimedio concedendo una proroga non richiesta, per l’inoltro di

tale dichiarazione, fino alla fine di settembre del 2014;

- non si

comprende perché questo supposto errore abbia danneggiato il ricorrente e

d’altronde quest’ultimo non lo spiega, limitandosi per contro a lamentare il

fatto di dover “sopportare il risultato” di tale errore;

- l’insorgente

sembra dimenticare che tuttora non ha adempiuto i suoi obblighi procedurali,

tanto è vero che l’autorità fiscale è stata costretta a procedere ad una

tassazione d’ufficio, nel frattempo passata in giudicato;

- anche

volendo ammettere che effettivamente egli non abbia ricevuto, all’inizio del

2014, i moduli per l’inoltro della dichiarazione, ciò non lo esimeva certamente

dall’adempimento dei suoi obblighi procedurali;

- a questo

riguardo, l’art. 198 cpv. 1 LT, secondo cui i contribuenti sono

invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la

dichiarazione d’imposta, precisa anche che coloro che non hanno ricevuto il

modulo devono chiederlo all’autorità competente;

- se poi, come

sostiene il contribuente, l’Ufficio di tassazione gli ha concesso addirittura

una proroga del termine per inoltrare la dichiarazione, senza che egli ne

avesse fatto richiesta, più che di un danno si dovrebbe parlare di un vantaggio

per lui;

- non va

neppure dimenticato che, prima della multa, il ricorrente aveva già beneficiato

di ben quattro proroghe del termine per inoltrare la dichiarazione, che gli era

già stata notificata una diffida e che gli era persino stata inflitta una

multa, poi annullata a causa del reclamo interposto contro la diffida;

- in ogni

caso, per tornare al presunto errore, il ricorrente si era accorto subito che

la proroga concessa il 3 aprile 2014 si riferiva al periodo fiscale 2013, tanto

è vero che aveva scritto all’Ufficio di tassazione, l’11 aprile 2014, comunicando

che c’era “un errore”, in quanto sulla proroga “mi avete messo 2013”, ed aggiungendo che egli “questa non l’h[a] ricevuta e non [avrebbe] potuto chiedere una

proroga”;

- pochi giorni

dopo, il 15 aprile 2014, aveva poi ricevuto il richiamo per la mancata

presentazione della dichiarazione d’imposta 2012, con cui veniva avvertito che,

se non avesse adempiuto i suoi obblighi entro venti giorni, avrebbe ricevuto

una diffida;

- come possa

invocare la buona fede in queste circostanze è difficile da comprendere;

- il ricorso è

conseguentemente respinto;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: