80.2015.33
Revisione: presupposti, malattia, restituzione dei termini, “disturbi psichici” durati oltre quindici anni
2 novembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.33
80.2015.34
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 febbraio 2015 contro la decisione del 2 febbraio 2015 in materia di revisione
IC e IFD 2012.
Fatti
A. Con scritto del 21
ottobre 2014, RI 1 si è rivolto all’RS 1, chiedendo una revisione delle
decisioni di tassazione “per i periodi fiscali fino ad oggi”. Premesso di trovarsi
in “uno stato di salute inquietante e una situazione pessima” e di avere avuto
problemi con il figlio, affetto da malattie psichiatriche, ha trasmesso
all’autorità di tassazione diverse attestazioni di prestazioni assicurative
percepite negli anni dal 2011 al 2013 e di spese mediche e farmaceutiche
sostenute negli stessi anni.
B. Con decisione del 24
ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, non
essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e soprattutto in
considerazione del fatto che le decisioni di cui era chiesta la revisione erano
tassazioni d’ufficio.
C. Il 1° novembre 2014
il contribuente ha contestato la decisione in questione, chiedendo di inviargli
tutta la documentazione consegnata all’Ufficio di tassazione e annunciando
ulteriori precisazioni “appena uscito dalla clinica”.
L’autorità fiscale gli ha
attribuito un termine fino al 16 gennaio 2015 per presentare delle osservazioni
“al fine di poter evadere il [suo] reclamo”.
Il 12 dicembre 2014, la
Cancelleria comunale del Comune di __________ ha indirizzato all’RS 1 le
dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 dei coniugi RI
1 e __________, precisando che i contribuenti le erano stati “segnalati dal
Servizio sociale della Clinica __________, in quanto il signor __________
soffre di gravissimi problemi di salute”.
Il 28 gennaio 2015, poi,
il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico
del dr. med. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente presso il
[suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a causa di una
grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione psicofisica negli
ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il paziente ha avuto
delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale e
amministrativa”.
D. Con decisione del 2
febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente,
sottolineando che quest’ultimo si era limitato ad inviare un certificato medico
e che per il resto non aveva presentato "nuove obiezioni idonee a
contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione
dell’Ufficio di tassazione. Con successivo scritto del 24 febbraio 2015, espone
i problemi di salute suoi (cancro al colon, malattia agli occhi e depressione)
e di suo figlio __________ (psicosi, paranoia e schizofrenia). In merito a
quest’ultimo, sottolinea che, dopo essere rimasto in casa con i genitori per
cinque anni, completamente a loro carico, è improvvisamente scomparso senza
lasciare tracce. Lamenta di essere stato sottoposto a tassazioni d’ufficio come
se ancora lavorasse, mentre è in pensione. Il ricorrente chiede la revisione
degli “ultimi cinque anni” sulla base delle dichiarazioni d’imposta allestite
con l’aiuto dell’assistenza sociale del Comune.
F. Il 7 settembre 2015,
la __________ di __________ ha trasmesso alla Camera di diritto tributario
copia di una decisione con cui, il 19 agosto 2015, l’Autorità Regionale di
Protezione __________ ha ordinato per RI 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione,
a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in
giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,
l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme
applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il
proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente non invoca alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge,
limitandosi per contro a lamentare una situazione personale problematica per
ragioni di salute e per i difficili rapporti con il figlio. In tal modo appare
difficilmente censurabile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato
la revisione delle tassazioni passate in giudicato.
2.2
Deve essere
ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a
procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa
dell’inadempienza sua e di sua moglie. Dagli atti dell’Ufficio di
tassazione emerge che sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio per quasi
tutti i periodi fiscali, fin dal 2003. Nella maggior parte dei casi, neppure
dopo che gli è stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali
hanno inoltrato una dichiarazione.
Non va dimenticato, in
questo contesto, che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal
contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel
contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio
della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura
di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;
sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Nella fattispecie dopo che
sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali di cui è
chiesta la revisione (2012 e precedenti), il contribuente e la moglie hanno
omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato
di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente
documentazione.
2.3
Pur comprendendo il
disagio del ricorrente, che verosimilmente sta cercando di porre rimedio alla
situazione economica in cui si è venuto a trovare anche a causa dei problemi di
salute suoi e del figlio, la revisione delle tassazioni dei periodi 2012 e precedenti
è esclusa.
3.
3.1.
La
malattia potrebbe tutt’al più configurare una causa di restituzione in intero
dei termini.
3.2
La restituzione dei
termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è
provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la
legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
3.3
Secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).
3.4
Come già ricordato, il 28
gennaio 2015 il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato
medico del dr. med. M. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente
presso il [suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a
causa di una grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione
psicofisica negli ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il
paziente ha avuto delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale
e amministrativa”.
Il fatto stesso che la
“serie di disturbi psichici” si sia protratta per oltre quindi anni basta già
ad escludere che siano dati i presupposti per una restituzione del termine di
reclamo per malattia. Anche ammettendo che i problemi psichici, peraltro non
meglio precisati, abbiano influito sulla capacità del ricorrente di gestire le incombenze
burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli anni in esame, si deve
escludere che egli non fosse comunque in grado perlomeno di conferire una
procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.
Alla luce delle
considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute del
contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non
raggiungeva uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i
compiti ad una terza persona.
4.
Per le ragioni che
precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la particolarità del
caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: