Lexipedia

Decisione

80.2015.33

Revisione: presupposti, malattia, restituzione dei termini, “disturbi psichici” durati oltre quindici anni

2 novembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto del 21

ottobre 2014, RI 1 si è rivolto all’RS 1, chiedendo una revisione delle

decisioni di tassazione “per i periodi fiscali fino ad oggi”. Premesso di trovarsi

in “uno stato di salute inquietante e una situazione pessima” e di avere avuto

problemi con il figlio, affetto da malattie psichiatriche, ha trasmesso

all’autorità di tassazione diverse attestazioni di prestazioni assicurative

percepite negli anni dal 2011 al 2013 e di spese mediche e farmaceutiche

sostenute negli stessi anni.

B. Con decisione del 24

ottobre 2014, l’Ufficio di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, non

essendo adempiuto alcuno dei motivi previsti dalla legge e soprattutto in

considerazione del fatto che le decisioni di cui era chiesta la revisione erano

tassazioni d’ufficio.

C. Il 1° novembre 2014

il contribuente ha contestato la decisione in questione, chiedendo di inviargli

tutta la documentazione consegnata all’Ufficio di tassazione e annunciando

ulteriori precisazioni “appena uscito dalla clinica”.

L’autorità fiscale gli ha

attribuito un termine fino al 16 gennaio 2015 per presentare delle osservazioni

“al fine di poter evadere il [suo] reclamo”.

Il 12 dicembre 2014, la

Cancelleria comunale del Comune di __________ ha indirizzato all’RS 1 le

dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013 dei coniugi RI

1 e __________, precisando che i contribuenti le erano stati “segnalati dal

Servizio sociale della Clinica __________, in quanto il signor __________

soffre di gravissimi problemi di salute”.

Il 28 gennaio 2015, poi,

il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico

del dr. med. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente presso il

[suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a causa di una

grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione psicofisica negli

ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il paziente ha avuto

delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale e

amministrativa”.

D. Con decisione del 2

febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente,

sottolineando che quest’ultimo si era limitato ad inviare un certificato medico

e che per il resto non aveva presentato "nuove obiezioni idonee a

contrastare la motivazione della decisione dell’Ufficio”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione

dell’Ufficio di tassazione. Con successivo scritto del 24 febbraio 2015, espone

i problemi di salute suoi (cancro al colon, malattia agli occhi e depressione)

e di suo figlio __________ (psicosi, paranoia e schizofrenia). In merito a

quest’ultimo, sottolinea che, dopo essere rimasto in casa con i genitori per

cinque anni, completamente a loro carico, è improvvisamente scomparso senza

lasciare tracce. Lamenta di essere stato sottoposto a tassazioni d’ufficio come

se ancora lavorasse, mentre è in pensione. Il ricorrente chiede la revisione

degli “ultimi cinque anni” sulla base delle dichiarazioni d’imposta allestite

con l’aiuto dell’assistenza sociale del Comune.

F. Il 7 settembre 2015,

la __________ di __________ ha trasmesso alla Camera di diritto tributario

copia di una decisione con cui, il 19 agosto 2015, l’Autorità Regionale di

Protezione __________ ha ordinato per RI 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,

l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme

applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il

proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente non invoca alcuno dei motivi di revisione previsti dalla legge,

limitandosi per contro a lamentare una situazione personale problematica per

ragioni di salute e per i difficili rapporti con il figlio. In tal modo appare

difficilmente censurabile la decisione dell’autorità di tassazione, che ha negato

la revisione delle tassazioni passate in giudicato.

2.2

Deve essere

ricordato all’insorgente che l’autorità di tassazione si è vista obbligata a

procedere alla definizione degli elementi imponibili per apprezzamento, a causa

dell’inadempienza sua e di sua moglie. Dagli atti dell’Ufficio di

tassazione emerge che sono stati sottoposti a tassazione d’ufficio per quasi

tutti i periodi fiscali, fin dal 2003. Nella maggior parte dei casi, neppure

dopo che gli è stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali

hanno inoltrato una dichiarazione.

Non va dimenticato, in

questo contesto, che la giurisprudenza del Tribunale federale esige dal

contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel

contesto della procedura di tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio

della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura

di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007 n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1;

sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Nella fattispecie dopo che

sono state notificate le decisioni di tassazione per i periodi fiscali di cui è

chiesta la revisione (2012 e precedenti), il contribuente e la moglie hanno

omesso di interporre reclamo, nonostante nelle motivazioni l’autorità avesse indicato

di aver proceduto ad una tassazione d’ufficio per mancata o insufficiente

documentazione.

2.3

Pur comprendendo il

disagio del ricorrente, che verosimilmente sta cercando di porre rimedio alla

situazione economica in cui si è venuto a trovare anche a causa dei problemi di

salute suoi e del figlio, la revisione delle tassazioni dei periodi 2012 e precedenti

è esclusa.

3.

3.1.

La

malattia potrebbe tutt’al più configurare una causa di restituzione in intero

dei termini.

3.2

La restituzione dei

termini, secondo gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, è data se è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone (dalla Svizzera per la

legge federale) o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre

DTF 106 II 173).

3.3

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).

3.4

Come già ricordato, il 28

gennaio 2015 il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato

medico del dr. med. M. __________, che attesta che RI 1 “è seguito regolarmente

presso il [suo] studio medico dal 16.09.1999 a tuttora in modo regolare, a

causa di una grave serie di disturbi psichici” e che “la sua situazione

psicofisica negli ultimi anni è peggiorata drasticamente ragion per la quale il

paziente ha avuto delle grosse difficoltà nel gestire la sua situazione socio-professionale

e amministrativa”.

Il fatto stesso che la

“serie di disturbi psichici” si sia protratta per oltre quindi anni basta già

ad escludere che siano dati i presupposti per una restituzione del termine di

reclamo per malattia. Anche ammettendo che i problemi psichici, peraltro non

meglio precisati, abbiano influito sulla capacità del ricorrente di gestire le incombenze

burocratiche, tra cui anche le tassazioni per gli anni in esame, si deve

escludere che egli non fosse comunque in grado perlomeno di conferire una

procura ad un professionista fiscale, che si sarebbe potuto occupare dell’incombenza.

Alla luce delle

considerazioni che precedono è pertanto manifesto che lo stato di salute del

contribuente, nonostante i disagi che certamente gli avrà arrecato, non

raggiungeva uno stadio di gravità tale da non permettergli di delegare i

compiti ad una terza persona.

4.

Per le ragioni che

precedono, il ricorso è conseguentemente respinto.

Vista la particolarità del

caso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: