80.2015.35
Procedura: reclamo, tempestività, prova della notificazione della decisione, ordine di trattenere la corrispondenza, errore della Posta
7 maggio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2015.35
80.2015.36
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 febbraio 2015 contro la decisione del 4 febbraio 2015 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
- con decisione del 16
luglio 2014, l’RS 1 ha intimato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando
il reddito imponibile in fr. 64'800.– per l’IC ed in fr. 68'300.– per l’IFD;
- il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 27 gennaio 2015, nel quale ha
argomentato di lavorare all’estero e di aver dato alla Posta l’ordine di
trattenere la corrispondenza per i giorni 31.3, 30.6, 30.9 e 30.12, ma di aver
preso in consegna la corrispondenza degli ultimi tre trimestri solo il 31 dicembre
2014, a causa di un errore della Posta stessa;
- con decisione del 4
febbraio 2015, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, in quanto tardivo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che per un errore commesso
dalla Posta la decisione del 16 luglio 2014 gli è stata consegnata solo il 31 dicembre
2014 e chiede pertanto che gli venga attribuito un nuovo termine di trenta
giorni per reclamare contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale
2013.
Diritto
- quale autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa
Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dal contribuente il 27 gennaio 2014 per tardività;
- ora, contro la decisione
di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante;
- in linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173);
- nella fattispecie,
l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per
il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento
Considerandi
della notificazione della decisione impugnata;
- il ricorrente sostiene
tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo il 31
dicembre 2014, quando la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta
su suo ordine;
- per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- la decisione si considera
notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui
il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità
entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
- il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);
- notoriamente nell’ambito
dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,
unicamente comunicate per posta semplice: in tali casi la giurisprudenza non
richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le
circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante
che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b;
121.
V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25
agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., art. 138 CPC, p. 579);
- nella fattispecie, la
decisione è stata inviata al contribuente, per posta semplice, alla metà di
luglio del 2014 ed è stata trattenuta dalla Posta Svizzera, in esecuzione di un
ordine di trattenere la corrispondenza, impartito dallo stesso destinatario;
- secondo il ricorrente,
egli avrebbe dato ordine di trattenere la corrispondenza per tre mesi, fino al
31.
marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, ma per errore la
Posta gli avrebbe consegnato tutti gli invii degli ultimi nove mesi solo al 31
dicembre 2014, sicché la notificazione dovrebbe essere considerata come avvenuta
solo a quest’ultima data;
- siccome la decisione
dell’Ufficio di tassazione è stata inviata al contribuente alla metà di luglio
del 2014, si deve ritenere con verosimiglianza preponderante che sia pervenuta
all’ufficio postale di recapito nei giorni immediatamente successivi, con la
conseguenza che il termine di reclamo ha iniziato a decorrere da quel momento e
non certo da quello in cui il destinatario ha ritirato l’invio trattenuto;
- anche quando si tratta di
invii raccomandati, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
gli stessi si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro
giacenza e tale momento non può essere prorogato da un eventuale ordine di
trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (cfr. p. es. la sentenza
del 2 dicembre 2014, n.2C_284/2014, in RF 70/2015 p. 256, consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
- ne consegue che diviene
irrilevante stabilire se effettivamente, come sostiene il ricorrente, la Posta
abbia commesso un errore ed abbia trattenuto la corrispondenza del terzo
trimestre (luglio-settembre) fino alla fine di dicembre: infatti, se anche la
consegna fosse avvenuta al 30 settembre 2014, il termine per interporre reclamo
sarebbe già stato superato da oltre un mese;
- in ogni caso, la natura
dell’errore rimproverato alla Posta e le circostanze di tempo in cui si sarebbe
verificato non sono provate: l’unico documento allegato a tale riguardo è una
lettera, nella quale la Posta, il 14 novembre 2014, si riferisce ad
irregolarità segnalate dal contribuente il 7 ottobre 2014 e sostiene di aver
eseguito correttamente l’ordine;
- se il 7 ottobre 2014 il
ricorrente aveva già segnalato irregolarità nell’esecuzione dell’ordine di
trattenere, non si comprende come possa aver preso in consegna l’invio di metà
luglio solo al 31 dicembre 2014;
- la questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che non
consentirebbe comunque di considerare notificata la decisione solo al 31
dicembre 2014, come pretende l’insorgente;
- il ricorso è pertanto
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: