Lexipedia

Decisione

80.2015.35

Procedura: reclamo, tempestività, prova della notificazione della decisione, ordine di trattenere la corrispondenza, errore della Posta

7 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 16

luglio 2014, l’RS 1 ha intimato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando

il reddito imponibile in fr. 64'800.– per l’IC ed in fr. 68'300.– per l’IFD;

- il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 27 gennaio 2015, nel quale ha

argomentato di lavorare all’estero e di aver dato alla Posta l’ordine di

trattenere la corrispondenza per i giorni 31.3, 30.6, 30.9 e 30.12, ma di aver

preso in consegna la corrispondenza degli ultimi tre trimestri solo il 31 dicembre

2014, a causa di un errore della Posta stessa;

- con decisione del 4

febbraio 2015, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, in quanto tardivo;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che per un errore commesso

dalla Posta la decisione del 16 luglio 2014 gli è stata consegnata solo il 31 dicembre

2014 e chiede pertanto che gli venga attribuito un nuovo termine di trenta

giorni per reclamare contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale

2013.

Diritto

- quale autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dal contribuente il 27 gennaio 2014 per tardività;

- ora, contro la decisione

di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132 cpv. 1 LIFD);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante;

- in linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173);

- nella fattispecie,

l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per

il fatto che non è stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento

Considerandi

della notificazione della decisione impugnata;

- il ricorrente sostiene

tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo il 31

dicembre 2014, quando la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta

su suo ordine;

- per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- la decisione si considera

notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui

il contribuente ne prende atto: determinante è che la decisione dell’autorità

entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/ Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

- il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

- notoriamente nell’ambito

dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,

unicamente comunicate per posta semplice: in tali casi la giurisprudenza non

richiede la prova piena della notificazione da parte dell’autorità, qualora le

circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante

che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b;

121.

V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25

agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., art. 138 CPC, p. 579);

- nella fattispecie, la

decisione è stata inviata al contribuente, per posta semplice, alla metà di

luglio del 2014 ed è stata trattenuta dalla Posta Svizzera, in esecuzione di un

ordine di trattenere la corrispondenza, impartito dallo stesso destinatario;

- secondo il ricorrente,

egli avrebbe dato ordine di trattenere la corrispondenza per tre mesi, fino al

31.

marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, ma per errore la

Posta gli avrebbe consegnato tutti gli invii degli ultimi nove mesi solo al 31

dicembre 2014, sicché la notificazione dovrebbe essere considerata come avvenuta

solo a quest’ultima data;

- siccome la decisione

dell’Ufficio di tassazione è stata inviata al contribuente alla metà di luglio

del 2014, si deve ritenere con verosimiglianza preponderante che sia pervenuta

all’ufficio postale di recapito nei giorni immediatamente successivi, con la

conseguenza che il termine di reclamo ha iniziato a decorrere da quel momento e

non certo da quello in cui il destinatario ha ritirato l’invio trattenuto;

- anche quando si tratta di

invii raccomandati, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

gli stessi si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro

giacenza e tale momento non può essere prorogato da un eventuale ordine di

trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (cfr. p. es. la sentenza

del 2 dicembre 2014, n.2C_284/2014, in RF 70/2015 p. 256, consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

- ne consegue che diviene

irrilevante stabilire se effettivamente, come sostiene il ricorrente, la Posta

abbia commesso un errore ed abbia trattenuto la corrispondenza del terzo

trimestre (luglio-settembre) fino alla fine di dicembre: infatti, se anche la

consegna fosse avvenuta al 30 settembre 2014, il termine per interporre reclamo

sarebbe già stato superato da oltre un mese;

- in ogni caso, la natura

dell’errore rimproverato alla Posta e le circostanze di tempo in cui si sarebbe

verificato non sono provate: l’unico documento allegato a tale riguardo è una

lettera, nella quale la Posta, il 14 novembre 2014, si riferisce ad

irregolarità segnalate dal contribuente il 7 ottobre 2014 e sostiene di aver

eseguito correttamente l’ordine;

- se il 7 ottobre 2014 il

ricorrente aveva già segnalato irregolarità nell’esecuzione dell’ordine di

trattenere, non si comprende come possa aver preso in consegna l’invio di metà

luglio solo al 31 dicembre 2014;

- la questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che non

consentirebbe comunque di considerare notificata la decisione solo al 31

dicembre 2014, come pretende l’insorgente;

- il ricorso è pertanto

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: