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Decisione

80.2015.37

Deduzioni: spese professionali, “altre spese professionali”, non scarponi da montagna per docente di educazione fisica

10 aprile 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2013 RI 1,

domiciliato a __________ e docente di educazione fisica al Liceo __________,

chiedeva una deduzione a titolo di altre spese professionali di fr. 3'302.-.

Secondo la distinta prodotta, tale importo era costituito da: fr. 2'633.- per

l’uso di una camera privata a scopi professionali, fr. 39.- per pantaloncini da

ginnastica, fr. 70.- per pantaloncini da ginnastica, fr. 8.- per calze da

ginnastica, fr. 36.- per calze da ginnastica, fr. 20.- per maglietta da

ginnastica, fr. 50.- per maglietta da ginnastica, fr. 97.- per felpa sportiva

da palestra, fr. 349.- per scarponi da montagna.

B.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3

dicembre 2014 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.

83'900.- per l’IC. Quanto alle altre spese professionali, ammetteva in deduzione

solo quelle per l’uso di una camera privata a scopi professionali pari a fr.

2'633.- .

C.

Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo

del 14/16 dicembre 2014, contestando la mancata deduzione delle spese esposte

nella dichiarazione. Allegava otto ricevute a comprova dei costi sostenuti.

D.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione

del 21 gennaio 2015. Rilevava che “costituiscono abiti professionali i capi

d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio della professione

quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma, abiti protettivi

ecc.”. Osservava come il “costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una

spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT

e art. 34 lett. a LIFD)”. Confermava pertanto la validità del proprio operato.

E.

Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI

1 chiede di ammettere in deduzione la spesa sostenuta per l’acquisto di scarponi

da montagna pari a fr. 349.-. Osserva che il programma di educazione fisica del

Liceo __________ prevede la partecipazione obbligatoria ai corsi polisportivi

autunnali ed invernali (due settimane per corso). Rileva come non potrebbe

condurre le sue classi in alta montagna senza indossare indumenti adeguati.

Inoltre, se non portasse vestiti consoni alle gite in montagna non potrebbe

essere d’esempio ai suoi allievi. Infine, sostiene come non va altresì

trascurata un’eventuale sua responsabilità nel caso in cui dovesse capitare un

incidente e lui non indossasse materiale adeguato.

F. Nelle sue

osservazioni del 4/5 marzo 2015 al ricorso, l’Ufficio di tassazione ribadisce

la validità del proprio operato e propone di respingere il ricorso. In particolare,

riallacciandosi alla recente giurisprudenza in merito alla nozione di “altre spese

necessarie per l’esercizio della professione”, rileva che le spese sostenute

per l’acquisto delle scarpe da montagna non sono giustificate dalle esigenze

legate allo svolgimento dell’attività professionale e quindi non possono essere

ammesse in deduzione. Osserva che anche nell’ipotesi in cui gli scarponi da

montagna dovessero essere considerati quali acquisto di attrezzi e strumenti

di lavoro”, non si giungerebbe ad una conclusione diversa: nel caso in cui è

previsto l’utilizzo di attrezzatura sportiva durante le lezioni, di regola è la

scuola che ne assume i costi e “l’eventuale acquisto autonomo da parte del

docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a conservarli

personalmente”.

Diritto

1. 1.1

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli altri costi e

spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di

formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2

Sono in particolare

considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della

professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e

strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri

specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali (spese per

l’affitto, il riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia; cfr. circolare

AFC n. 26 del 22 settembre 1995), per abiti di lavoro, per l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1

decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2013). La relativa deduzione è ammessa

nella misura complessiva di fr. 2’500.– l’anno oppure delle spese effettive. In

quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro

necessità professionale (art. 8 cpv. 1 DE del 19 dicembre 2012). La deduzione

complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per

meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art.

8 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2012).

In materia di imposta

federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la

giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del

salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2'000.– l’anno e un massimo di fr.

4'000.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di

periodo in periodo).

Considerandi

2.

2.1.

A titolo di “altre spese

professionali”, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese

sostenute per l’acquisto, documentato, di una lista di articoli sportivi

(pantaloncini da ginnastica, calze da ginnastica, maglietta da ginnastica,

felpa sportiva da palestra, scarponi da ginnastica), così come l’uso di una

camera privata a scopi professionali. Solo quest’ultima spesa (di fr. 2'633.-)

è stata ammessa in deduzione dall’autorità di tassazione. Con ricorso alla

Camera di diritto tributario, il contribuente contesta solo la mancata

deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di scarponi da montagna (fr.

349.

-). Sostiene di aver compiuto tale acquisto in funzione della sua attività

professionale, rilevando in particolare come il programma di educazione fisica

presso il Liceo __________ preveda la partecipazione obbligatoria ai corsi

polisportivi autunnali e invernali e che quale docente ha un ruolo di

rappresentanza nei confronti dei suoi allievi e deve pertanto dotarsi del

materiale specializzato adeguato.

In base al principio

consolidato secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o che aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad

avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (DTF 133 II 153, consid. 4.3, 121 II 257 consid.

4c/aa), come ben osservato dall’autorità di tassazione, il ricorrente ha

fornito la prova quantitativa per accertare la misura delle spese

effettivamente sostenute. Litigiosa è in concreto la questione qualitativa di

sapere se l’acquisto degli scarponi da montagna sia da enumerare tra le spese

professionali fiscalmente riconosciute giusta l’art. 25 cpv. 1 lett. c

LT, ossia se i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese

professionali e non di mantenimento.

2.2

La giurisprudenza ha già

avuto ripetutamente modo di confrontarsi con la deduzione delle spese

professionali, in particolare anche in merito ai capi d’abbigliamento indossati

al lavoro.

A tale proposito, ha

rilevato che, anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze

particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un

abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione

con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo

di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare

spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il

tenore di vita (cfr. Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n.

41, p. 658 e giurisprudenza citata; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo

1989, op. cit., p. 91).

Costituiscono

di regola abiti professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente

all’esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro,

stivali di gomma e abiti protettivi (decisione TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2). Per il resto, il costo dei vestiti

indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è

pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD).

Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che vengono indossati durante il

lavoro possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito

dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento

straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in

fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere

in abiti civili (cfr. Locher, loc.

cit.).

2.3

In una recente sentenza

(cfr. CDT n. 80.2013.89 del 4 giugno 2013), concernente la deduzione delle

spese per l’acquisto di abbigliamento necessario per esercitare l’attività di

docente di educazione fisica, questa Corte ha avuto modo di rilevare per quanto

attiene alle attrezzature sportive che se è previsto il loro utilizzo durante

le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale

acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a

conservarli personalmente (sentenza citata, consid. 2.2; cfr. anche CDT n.

80.2007.38

del 10 giugno 2008). Il Tribunale federale, adito con ricorso dal contribuente,

ha ribadito che il costo dei vestiti indossati al lavoro

costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile

(art. 34 lett. a LIFD, corrispondente, nel diritto cantonale, all’art. 33 lett.

a LT). Lo stesso vale anche se in una determinata attività o posizione

professionale è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e

costoso, che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato. In tal

caso l'acquisto rappresenta infatti una spesa causata dalla posizione

professionale del contribuente e ricade quindi anch'esso sotto l'art. 34 lett. a

LIFD (RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2, con riferimento

a: Knüsel, in: Zweifel/Athanas,

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, n. 23 ad art. 26 LIFD).

3.

3.1.

In concreto,

alla luce della dottrina e della giurisprudenza citate, deve essere condivisa

la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha ritenuto che i

costi sostenuti per l’acquisto degli scarponi da montagna (fr. 349.–) non

costituiscono spese professionali deducibili. Come visto, la nozione di abiti

da lavoro è molto limitata (v. supra, consid. 2.2)

e, d’altronde, l’insorgente non prova che le caratteristiche delle calzature in

discussione siano tali da escluderne un uso al di fuori dell’ambito

strettamente scolastico. Si deve ritenere piuttosto, anche alla luce del

prezzo, che gli scarponi siano adatti per ogni tipo di passeggiata e non

limitatamente ai corsi polisportivi autunnali ed invernali (due

settimane per corso, secondo il ricorrente).

3.2

A ciò si

aggiunga che l’Ufficio di tassazione ha già mostrato una notevole generosità

nei confronti del contribuente, ammettendo una deduzione di ben 2'633 franchi

per l’uso professionale di un locale della sua abitazione.

A questo

riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente che, per ragioni di convenienza personale, preferisce

svolgere mansioni professionali a casa quando potrebbe utilizzare un locale al

suo luogo di lavoro, non ha alcun diritto alla deduzione per una camera di

lavoro privata le (cfr. le sentenze 2C_71/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1;2C_326/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.4, in RDAF 2008 II

519). La necessità dipende dalle circostanze, ma la prassi

è restrittiva, nel senso che, per ammettere la deduzione, l’esercizio delle

mansioni al luogo di lavoro deve essere impossibile o perlomeno non essere

ragionevolmente esigibile. Ciò si verifica, per esempio, se uno stabilimento

scolastico mette a disposizione un solo locale, che deve essere utilizzato da

tutti i docenti per preparare i corsi e che serve nel contempo da locale per le

pause e le conversazioni (sentenza 2C_71/2014 citata, consid. 5.1, con

riferimento a Knüsel, op. cit., n.

13.

ad art. 26 LIFD, p. 386).

Nel caso in

esame, dagli atti non emerge alcuna prova dell’adempimento delle condizioni

richieste per la deduzione di tale spesa.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

__________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: