80.2015.37
Deduzioni: spese professionali, “altre spese professionali”, non scarponi da montagna per docente di educazione fisica
10 aprile 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.37
Lugano
10 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 febbraio 2015 contro la decisione del 21 gennaio 2015 in materia di IC 2013.
Fatti
A.
Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2013 RI 1,
domiciliato a __________ e docente di educazione fisica al Liceo __________,
chiedeva una deduzione a titolo di altre spese professionali di fr. 3'302.-.
Secondo la distinta prodotta, tale importo era costituito da: fr. 2'633.- per
l’uso di una camera privata a scopi professionali, fr. 39.- per pantaloncini da
ginnastica, fr. 70.- per pantaloncini da ginnastica, fr. 8.- per calze da
ginnastica, fr. 36.- per calze da ginnastica, fr. 20.- per maglietta da
ginnastica, fr. 50.- per maglietta da ginnastica, fr. 97.- per felpa sportiva
da palestra, fr. 349.- per scarponi da montagna.
B.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 3
dicembre 2014 l’RS 1 commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr.
83'900.- per l’IC. Quanto alle altre spese professionali, ammetteva in deduzione
solo quelle per l’uso di una camera privata a scopi professionali pari a fr.
2'633.- .
C.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo
del 14/16 dicembre 2014, contestando la mancata deduzione delle spese esposte
nella dichiarazione. Allegava otto ricevute a comprova dei costi sostenuti.
D.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione
del 21 gennaio 2015. Rilevava che “costituiscono abiti professionali i capi
d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio della professione
quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma, abiti protettivi
ecc.”. Osservava come il “costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una
spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT
e art. 34 lett. a LIFD)”. Confermava pertanto la validità del proprio operato.
E.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI
1 chiede di ammettere in deduzione la spesa sostenuta per l’acquisto di scarponi
da montagna pari a fr. 349.-. Osserva che il programma di educazione fisica del
Liceo __________ prevede la partecipazione obbligatoria ai corsi polisportivi
autunnali ed invernali (due settimane per corso). Rileva come non potrebbe
condurre le sue classi in alta montagna senza indossare indumenti adeguati.
Inoltre, se non portasse vestiti consoni alle gite in montagna non potrebbe
essere d’esempio ai suoi allievi. Infine, sostiene come non va altresì
trascurata un’eventuale sua responsabilità nel caso in cui dovesse capitare un
incidente e lui non indossasse materiale adeguato.
F. Nelle sue
osservazioni del 4/5 marzo 2015 al ricorso, l’Ufficio di tassazione ribadisce
la validità del proprio operato e propone di respingere il ricorso. In particolare,
riallacciandosi alla recente giurisprudenza in merito alla nozione di “altre spese
necessarie per l’esercizio della professione”, rileva che le spese sostenute
per l’acquisto delle scarpe da montagna non sono giustificate dalle esigenze
legate allo svolgimento dell’attività professionale e quindi non possono essere
ammesse in deduzione. Osserva che anche nell’ipotesi in cui gli scarponi da
montagna dovessero essere considerati quali acquisto di attrezzi e strumenti
di lavoro”, non si giungerebbe ad una conclusione diversa: nel caso in cui è
previsto l’utilizzo di attrezzatura sportiva durante le lezioni, di regola è la
scuola che ne assume i costi e “l’eventuale acquisto autonomo da parte del
docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a conservarli
personalmente”.
Diritto
1. 1.1
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2
Sono in particolare
considerate “altre spese professionali” quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali (spese per
l’affitto, il riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia; cfr. circolare
AFC n. 26 del 22 settembre 1995), per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1
decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2013). La relativa deduzione è ammessa
nella misura complessiva di fr. 2’500.– l’anno oppure delle spese effettive. In
quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro
necessità professionale (art. 8 cpv. 1 DE del 19 dicembre 2012). La deduzione
complessiva è infine dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per
meno di sei mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art.
8 cpv. 3 DE del 19 dicembre 2012).
In materia di imposta
federale diretta, analoghe deduzioni sono previste dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta salva la
giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del
salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2'000.– l’anno e un massimo di fr.
4'000.– (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di
periodo in periodo).
Considerandi
2.
2.1.
A titolo di “altre spese
professionali”, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spese
sostenute per l’acquisto, documentato, di una lista di articoli sportivi
(pantaloncini da ginnastica, calze da ginnastica, maglietta da ginnastica,
felpa sportiva da palestra, scarponi da ginnastica), così come l’uso di una
camera privata a scopi professionali. Solo quest’ultima spesa (di fr. 2'633.-)
è stata ammessa in deduzione dall’autorità di tassazione. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario, il contribuente contesta solo la mancata
deduzione delle spese sostenute per l’acquisto di scarponi da montagna (fr.
349.
-). Sostiene di aver compiuto tale acquisto in funzione della sua attività
professionale, rilevando in particolare come il programma di educazione fisica
presso il Liceo __________ preveda la partecipazione obbligatoria ai corsi
polisportivi autunnali e invernali e che quale docente ha un ruolo di
rappresentanza nei confronti dei suoi allievi e deve pertanto dotarsi del
materiale specializzato adeguato.
In base al principio
consolidato secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o che aumentano il carico impositivo, mentre è il contribuente ad
avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153, consid. 4.3, 121 II 257 consid.
4c/aa), come ben osservato dall’autorità di tassazione, il ricorrente ha
fornito la prova quantitativa per accertare la misura delle spese
effettivamente sostenute. Litigiosa è in concreto la questione qualitativa di
sapere se l’acquisto degli scarponi da montagna sia da enumerare tra le spese
professionali fiscalmente riconosciute giusta l’art. 25 cpv. 1 lett. c
LT, ossia se i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese
professionali e non di mantenimento.
2.2
La giurisprudenza ha già
avuto ripetutamente modo di confrontarsi con la deduzione delle spese
professionali, in particolare anche in merito ai capi d’abbigliamento indossati
al lavoro.
A tale proposito, ha
rilevato che, anche quando l’esercizio di una professione pone delle esigenze
particolari e il datore di lavoro si attende dal proprio dipendente un
abbigliamento adeguato, le spese per gli abiti sono sì in una certa relazione
con la posizione professionale, ma non vengono effettuate direttamente allo scopo
di conseguire il reddito. Per questa ragione, simili costi sono da considerare
spese attinenti alla classe sociale d’appartenenza e quindi costi inerenti il
tenore di vita (cfr. Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, ad art. 26 LIFD, n.
41, p. 658 e giurisprudenza citata; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo
1989, op. cit., p. 91).
Costituiscono
di regola abiti professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente
all’esercizio della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro,
stivali di gomma e abiti protettivi (decisione TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2). Per il resto, il costo dei vestiti
indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è
pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD).
Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che vengono indossati durante il
lavoro possono essere annoverate tra le altre spese professionali, se a seguito
dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento
straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che è tenuto a indossare in
fabbrica o nell’officina abiti civili o un capo-cantiere che dirige il cantiere
in abiti civili (cfr. Locher, loc.
cit.).
2.3
In una recente sentenza
(cfr. CDT n. 80.2013.89 del 4 giugno 2013), concernente la deduzione delle
spese per l’acquisto di abbigliamento necessario per esercitare l’attività di
docente di educazione fisica, questa Corte ha avuto modo di rilevare per quanto
attiene alle attrezzature sportive che se è previsto il loro utilizzo durante
le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale
acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a
conservarli personalmente (sentenza citata, consid. 2.2; cfr. anche CDT n.
80.2007.38
del 10 giugno 2008). Il Tribunale federale, adito con ricorso dal contribuente,
ha ribadito che il costo dei vestiti indossati al lavoro
costituisce una spesa ordinaria di mantenimento e non è pertanto deducibile
(art. 34 lett. a LIFD, corrispondente, nel diritto cantonale, all’art. 33 lett.
a LT). Lo stesso vale anche se in una determinata attività o posizione
professionale è lecito attendersi un abbigliamento particolarmente curato e
costoso, che può comunque essere utilizzato anche in ambito privato. In tal
caso l'acquisto rappresenta infatti una spesa causata dalla posizione
professionale del contribuente e ricade quindi anch'esso sotto l'art. 34 lett. a
LIFD (RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2, con riferimento
a: Knüsel, in: Zweifel/Athanas,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 2a ed., Basilea 2008, n. 23 ad art. 26 LIFD).
3.
3.1.
In concreto,
alla luce della dottrina e della giurisprudenza citate, deve essere condivisa
la decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha ritenuto che i
costi sostenuti per l’acquisto degli scarponi da montagna (fr. 349.–) non
costituiscono spese professionali deducibili. Come visto, la nozione di abiti
da lavoro è molto limitata (v. supra, consid. 2.2)
e, d’altronde, l’insorgente non prova che le caratteristiche delle calzature in
discussione siano tali da escluderne un uso al di fuori dell’ambito
strettamente scolastico. Si deve ritenere piuttosto, anche alla luce del
prezzo, che gli scarponi siano adatti per ogni tipo di passeggiata e non
limitatamente ai corsi polisportivi autunnali ed invernali (due
settimane per corso, secondo il ricorrente).
3.2
A ciò si
aggiunga che l’Ufficio di tassazione ha già mostrato una notevole generosità
nei confronti del contribuente, ammettendo una deduzione di ben 2'633 franchi
per l’uso professionale di un locale della sua abitazione.
A questo
riguardo, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente che, per ragioni di convenienza personale, preferisce
svolgere mansioni professionali a casa quando potrebbe utilizzare un locale al
suo luogo di lavoro, non ha alcun diritto alla deduzione per una camera di
lavoro privata le (cfr. le sentenze 2C_71/2014 del 15 settembre 2014, consid. 5.1;2C_326/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.4, in RDAF 2008 II
519). La necessità dipende dalle circostanze, ma la prassi
è restrittiva, nel senso che, per ammettere la deduzione, l’esercizio delle
mansioni al luogo di lavoro deve essere impossibile o perlomeno non essere
ragionevolmente esigibile. Ciò si verifica, per esempio, se uno stabilimento
scolastico mette a disposizione un solo locale, che deve essere utilizzato da
tutti i docenti per preparare i corsi e che serve nel contempo da locale per le
pause e le conversazioni (sentenza 2C_71/2014 citata, consid. 5.1, con
riferimento a Knüsel, op. cit., n.
13.
ad art. 26 LIFD, p. 386).
Nel caso in
esame, dagli atti non emerge alcuna prova dell’adempimento delle condizioni
richieste per la deduzione di tale spesa.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
__________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario: