Lexipedia

Decisione

80.2015.39

Procedura: reclamo, motivazione, calcolo del valore delle azioni, rifiuto di applicare il metodo di calcolo auspicato dal contribuente facendo riferimento a una “direttiva interna”, violazione del dir

4 novembre 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing. RI 1 deteneva

alla fine del periodo fiscale 2012 856 azioni della __________ SA di __________,

il cui capitale azionario ammontava a fr. 1'000'000 ed era suddiviso in 1'000

azioni nominative del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna. Di queste azioni

700 erano gravate da usufrutto a favore dei genitori dell’azionista.

Nel corso del 2013, RI 1

ha acquistato altre 100 azioni, pagandole fr. 8'000.– ciascuna.

Nella dichiarazione

d’imposta 2012, il contribuente e la moglie RI 2 hanno attribuito alle 156

azioni di cui non avevano solo la nuda proprietà il valore complessivo di fr.

1'248'000.–, corrispondente ad un importo di fr. 8'000.– per azione.

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC 2012, con decisione del 27 novembre 2013, l’RS 1

ha commisurato il valore venale delle 156 azioni della __________ SA in fr.

2'449’200.–, pari a fr. 15'700.– ciascuna.

I contribuenti hanno

interposto reclamo contro tale decisione il 2 dicembre 2013, contestando il

valore dei titoli in discussione, che a loro avviso “non corrisponde al valore

corretto (valore di acquisto di un pacchetto azionario)”.

C. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 gennaio 2015. Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale ha spiegato di aver stabilito

il valore delle azioni “applicando le istruzioni emanate dalla Conferenza

fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la

valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal

1° gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati degli anni 2011 e

2012”. L’Ufficio di tassazione ha anche precisato di non aver potuto tener

conto del “prezzo di compravendita delle azioni __________ SA (con acquirente

sempre il contribuente) per un totale del 10% del pacchetto azionario”, in

quanto non poteva essere considerato “rappresentativo”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano

nuovamente la riduzione del valore delle azioni della __________ SA da loro

detenute a fr. 8'000.– ciascuna.

I ricorrenti

spiegano come l’iniziativa di cedere le quote da loro acquistate nel 2013 sia

venuta dagli stessi venditori e come sia poi stato determinato il prezzo di

acquisto, a partire dall’ultimo valore fiscale conosciuto (fr. 13'400.– per

azione). In primo luogo, tale importo sarebbe stato ridotto del 30% per tener

conto delle “difficoltà e contrazioni riscontrate nel settore”; poi si sarebbe

considerata anche la “politica di distribuzione di dividendi seguita da anni

dagli azionisti”, che comportava un dividendo lordo annuo di fr. 300.– per

azione. Gli insorgenti sottolineano anche che i venditori sono tutti

“professionalmente attivi e dispongono di sufficiente esperienza nell’ambito

commerciale per valutare la congruità del prezzo di vendita offerto risp. per

rinunciare consciamente e volutamente alla richiesta di una valutazione allestita

da un perito terzo, poiché ritenuto il prezzo offerto corretto/congruo”.

D’altra parte, non sussisterebbe fra acquirente e venditori “alcun legame di

parentela o professionale che giustificherebbe una compravendita ad un prezzo

di favore” né gli azionisti avrebbero concluso un patto parasociale. Il valore

risultante dalle compravendite del 2013 dovrebbe pertanto essere considerato

“prezzo di acquisto risultante da una libera contrattazione” e come tale fare

stato “come valore di mercato” secondo la circolare n. 28 della Conferenza svizzera

delle imposte.

Quindi, i ricorrenti

rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla circ. 28 può

tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell’impresa dalla

persona dell’azionista maggioritario applicando, su richiesta del contribuente,

una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in sostituzione della

ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”. Nella fattispecie, il

valore di reddito “sarebbe dificilmente alienabile… essendo l’utile delle imprese

facenti capo del gruppo __________ e dunque il successo del gruppo __________ legato

primariamente alla famiglia __________ risp. alla persona dell’ing. RI 1”.

Infine, i contribuenti

lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo

del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società

quotate in borsa sarebbe del 9,8%.

E. Nelle sue

osservazioni del 12 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione ha proposto di

respingere il reclamo. Ha dapprima rilevato che il valore di fr. 8'000.–

proposto dai ricorrenti “equivale in pratica al valore di bilancio (sostanza)

della __________ SA al 31.12.2012 senza tener conto del goodwill e delle

riserve occulte contenute nelle partecipate”. Per quanto attiene alla

possibilità, prevista dalla circolare n. 28, di ponderare una sola volta il

valore di reddito “qualora il reddito aziendale dipenda esclusivamente (o quasi)

da un’unica persona (azionista di maggioranza)”, l’autorità di tassazione

osserva che “la Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha

definito, tramite una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di

stabilire se ci siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso”,

concludendo tuttavia che “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.

I ricorrenti hanno

replicato il 30 marzo 2015. Ribadito che a loro avviso il prezzo pagato dagli

acquirenti per il 10% delle azioni è effettivamente frutto di una libera

contrattazione, sottolineano che nel 2014 la società ha subito una perdita

d’esercizio di fr. 114'500.–. Per quanto attiene alla possibilità di ponderare

una sola volta il valore di reddito, gli insorgenti sostengono di non poter

“prendere posizione in merito all’allegazione dell’Ufficio di tassazione Lugano

città che secondo la loro direttiva interna nel caso concreto i presupposti per

l’applicazione della marginale no. 5 non sono rispettate, non essendo a

conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale direttiva interna”.

Diritto

1. 1.1.

L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art.

40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art.

41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni

che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).

I titoli,

che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione

media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza

(art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri

diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono

valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco

(art. 45 cpv. 2 LT).

1.2.

Per ciò che

concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che

non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale

sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si

avvicini il più possibile alla realtà economica. Le Istruzioni della Conferenza

svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini

dell’imposta sulla sostanza (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non

costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto

intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si

tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e

doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne

all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF

64/2009 p. 910, consid. 5.1).

1.3.

Scopo delle

Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per

l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione

fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo

cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il

valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome

quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento

nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano

anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).

1.4.

Come si è visto, le Istruzioni

federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità

fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le

valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento,

dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza

di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato

possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni,

che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il

carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire

all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una

valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande

importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i

contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1

p. 2).

1.5.

Le

Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale

delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni

sull’intero territorio della Confederazione.

Una diversa

soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni

cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e

certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto

cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).

Considerandi

2.

2.1.

Alla fine del periodo

fiscale 2012, RI 1 era proprietario di 856 azioni della __________ SA, la

maggior parte delle quali (700) erano tuttavia gravate da usufrutto a favore

dei genitori dell’azionista. Nel periodo fiscale precedente, alle azioni in questione

era stato attribuito un valore fiscale di fr. 13'400.– ciascuna. Per il periodo

fiscale 2012, l’autorità di tassazione ha stabilito il valore di ogni azione in

fr. 15'700.–.

2.2

Trattandosi di una

holding, il valore della __________ SA è stato stabilito sulla base del suo

valore di sostanza. Tale scelta è conforme a quanto prevedono le istruzioni,

secondo cui per le holding pure il valore dell’impresa corrisponde al valore di

sostanza (n. 38).

Al capitale sociale sono

dunque stati aggiunti l’utile di bilancio (fr. 2'072'598.–), le riserve aperte

(fr. 5'140'000.–) e quelle occulte (fr. 7'208'000.–) e la distribuzione totale

intervenuta dopo la data determinante per la valutazione (fr. 300'000.–). Da

qui il valore aziendale di fr. 15’720'598.–. Le riserve occulte risultano dalla

differenza fra il valore venale delle società partecipate e il loro valore

contabile.

3.

3.1.

In considerazione del

fatto che, nel corso dell’anno successivo, l’azionista maggioritario ha

acquistato un’ulteriore quota del 10% al prezzo unitario di fr. 8'000.–, gli

insorgenti ritengono che quest’ultimo importo costituisca il valore di mercato,

determinante anche per il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

3.2

Le già evocate istruzioni

della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati

per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle

regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che,

se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti,

il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Tale valore sarà

mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata

in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori

per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr.

Istruzioni citate, n. 2).

In altri termini, in linea

di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore

intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno

(sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla

rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o

poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi

indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si

conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek,

in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a

ediz., Muri-Berna 2009, n. 10 ad § 50, p. 824).

La condizione perché possa

essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si

tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del

prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le

parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid.

2.

).

Questa Camera ha già avuto

occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno

seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un

prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato

dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato,

ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di

compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo fiscale

(sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n. 11t). In un

altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato

dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante

una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal

fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta

nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6

febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).

3.3

La situazione del

ricorrente è ben diversa da quella che si verifica in occasione di una cessione

importante “fra terzi indipendenti”. Una cessione fra azionisti non può infatti

essere considerata un trasferimento fra terzi indipendenti (cfr. anche il Commentario

2011.

alla Circolare n. 28 della Conferenza fiscale svizzera, p. 4 e

giurisprudenza citata; inoltre RtiD II-2013 n. 9t consid. 3.3).

Si deve anche tener conto

del fatto che, mentre il valore fiscale delle azioni della __________ SA al 31

dicembre 2012 è stato stabilito calcolando il valore di reddito delle società

partecipate nel 2011 e nel 2012, le vendite delle quote a cui fanno riferimento

i ricorrenti sono intervenute nel corso del 2013.

Inoltre, gli azionisti che

hanno ceduto le loro quote a RI 1 nel 2013 detenevano quote minoritarie (il 10%

del capitale, suddiviso fra sette persone). Le stesse istruzioni della

Conferenza svizzera delle imposte prevedono che, nella determinazione del valore

venale delle azioni, si tenga conto, mediante una deduzione forfetaria,

dell’influenza ridotta di cui gode il detentore di una partecipazione minoritaria.

La deduzione forfetaria ammonta al 30% ed è riconosciuta generalmente a tutte

le partecipazioni inferiori o uguali al 50% del capitale sociale (cfr. Circolare

n. 28 citata, n. 61 ss.; v. anche la sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre

2013, in RF 69/2014 p. 216 consid. 3.3). Il carattere minoritario delle partecipazioni

cedute al ricorrente nel corso del 2013 potrebbe pertanto anche spiegare il

prezzo pattuito, nettamente inferiore al valore venale determinato

dall’autorità di tassazione.

3.4

Nella misura in cui non ha

ritenuto che il prezzo pagato nel 2013 dal ricorrente per l’acquisto delle

quote degli altri azionisti costituisse il valore venale delle azioni, la

decisione impugnata non è pertanto censurabile.

4.

4.1.

Con un’ulteriore censura,

i ricorrenti rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla

circ. 28 può tenere conto della dipendenza della creazione del valore

dell’impresa dalla persona dell’azionista maggioritario applicando, su

richiesta del contribuente, una ponderazione semplice sia per il valore di

reddito (in sostituzione della ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”.

Nella fattispecie, il valore di reddito “sarebbe difficilmente alienabile…

essendo l’utile delle imprese facenti capo del gruppo __________ e dunque il

successo del gruppo __________ legato primariamente alla famiglia __________

risp. alla persona dell’ing. RI 1”.

4.2

I ricorrenti invocano in

tal modo l’applicazione di un metodo di calcolo, previsto dalle citate

istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, per il quale si pondera una

volta sola il valore di reddito anziché due (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n.

7-8 p. 2; Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 10-11). Difatti, se la

creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona

(azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte

qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà

inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si

giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore

di reddito della società (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 5 p. 8).

4.3

Come già ricordato, nelle

sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha affermato che “la

Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha definito, tramite

una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di stabilire se ci

siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso” ed ha concluso che

“nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.

Nella replica, gli

insorgenti hanno affermato di non poter prendere posizione in merito a tale allegazione

dell’Ufficio di tassazione, “non essendo a conoscenza dell’esistenza e del

contenuto di tale direttiva interna”.

L’esistenza della

menzionata “direttiva interna” non è nota neppure a questa Corte. Sorprende non

poco il riferimento dell’autorità di tassazione ad un documento non pubblicato,

che sarebbe servito a verificare i presupposti per adottare un criterio di

calcolo più favorevole ai contribuenti, accompagnato dalla laconica conclusione

secondo cui “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”, senza che né

i ricorrenti stessi né l’autorità di ricorso siano messi in condizione di

conoscere le suddette “condizioni” e di verificarne il mancato adempimento.

4.4

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di

partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in

cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora

l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost.

offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale

diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF

126.

I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

4.5

Alla luce

delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito

dei contribuenti è stato violato. Invece di fondare la propria decisione sulle

istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, pubblicate e note ai

ricorrenti, l’autorità fiscale ha giustificato il mancato riconoscimento

dell’agevolazione invocata, facendo riferimento ad una non meglio precisata

“direttiva interna”, che si è ben guardato dall’allegare alle osservazioni. In

tal modo, ha messo gli insorgenti nella condizione di non poter tutelare

adeguatamente i propri interessi, contestando eventualmente la conclusione cui

era pervenuto l’Ufficio di tassazione.

Considerando che il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata, si

giustifica il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova

decisione in merito alla richiesta dei ricorrenti di calcolare il valore venale

delle azioni ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito delle

società partecipate.

Il modo di agire

dell’autorità fiscale non permette neppure a questa Camera di verificare la

correttezza della decisione e più in generale le impedisce di verificare la

legalità della decisione impugnata.

5.

5.1.

Infine, i contribuenti

lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo

del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società

quotate in borsa sarebbe del 9,8%.

Per

determinare il valore di reddito delle società partecipate, l’Ufficio di

tassazione ha considerato gli utili dei due ultimi esercizi. L’utile medio è

stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap

CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso per rischi (7%). Il valore di

reddito netto, così stabilito, raddoppiato, è stato infine ponderato con il

valore di sostanza per determinare il valore aziendale e quello della singola

azione.

5.2

Come

già accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia

composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per

rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza

rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a

cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato

al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al

tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della

negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).

Il

“premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa,

legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla

composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o

ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le

conseiller juridique, in: Ojha [a

cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

5.3

Vigenti

ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse

discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa,

mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).

5.4

Nella

fattispecie, i ricorrenti non invocano l’esistenza di fattori di rischio

“particolari”, che giustificherebbero un aumento del tasso di capitalizzazione,

ma si limitano a contestare genericamente il riferimento, previsto dalle

istruzioni, al tasso swap CHF a 5 anni, argomentando che il tasso di

capitalizzazione “utilizzato dalle società quotate in borsa” ammonterebbe al

9,8% e non al 7,5%.

A

parte il fatto che le società, delle quali la __________ SA detiene le partecipazioni,

non sono quotate in borsa, la percentuale indicata nel ricorso è semplicemente

tratta da un articolo apparso in una rivista scientifica (Hüttche, Entwicklungen bei der Bewertung

von KMU, in ST 2014 p. 743), che a sua

volta si rifà ai dati ricavati da uno studio della KPMG (Kapitalkostenstudie

2013, p. 30). In tal modo, gli insorgenti non dimostrano che il risultato cui

perviene l’autorità fiscale, applicando il criterio di calcolo indicato dalle

suddette istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, sia in contrasto

con il diritto ed in particolar modo con l’art. 14 della Legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

6.

In conclusione, il

ricorso è prevalentemente respinto. Solo in relazione alla questione della

ponderazione del valore di reddito delle società partecipate la decisione è

annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione.

Visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti

solo parzialmente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

28 gennaio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova

decisione, limitatamente alla richiesta dei ricorrenti di ponderare una volta

sola il valore di reddito delle società partecipate anziché due volte.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr.

1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 550.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: