80.2015.39
Procedura: reclamo, motivazione, calcolo del valore delle azioni, rifiuto di applicare il metodo di calcolo auspicato dal contribuente facendo riferimento a una “direttiva interna”, violazione del dir
4 novembre 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.39
Lugano
4 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 febbraio 2015 contro la decisione del 28 gennaio 2015 in materia di IC
2012.
Fatti
A. L’ing. RI 1 deteneva
alla fine del periodo fiscale 2012 856 azioni della __________ SA di __________,
il cui capitale azionario ammontava a fr. 1'000'000 ed era suddiviso in 1'000
azioni nominative del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna. Di queste azioni
700 erano gravate da usufrutto a favore dei genitori dell’azionista.
Nel corso del 2013, RI 1
ha acquistato altre 100 azioni, pagandole fr. 8'000.– ciascuna.
Nella dichiarazione
d’imposta 2012, il contribuente e la moglie RI 2 hanno attribuito alle 156
azioni di cui non avevano solo la nuda proprietà il valore complessivo di fr.
1'248'000.–, corrispondente ad un importo di fr. 8'000.– per azione.
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC 2012, con decisione del 27 novembre 2013, l’RS 1
ha commisurato il valore venale delle 156 azioni della __________ SA in fr.
2'449’200.–, pari a fr. 15'700.– ciascuna.
I contribuenti hanno
interposto reclamo contro tale decisione il 2 dicembre 2013, contestando il
valore dei titoli in discussione, che a loro avviso “non corrisponde al valore
corretto (valore di acquisto di un pacchetto azionario)”.
C. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 28 gennaio 2015. Nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale ha spiegato di aver stabilito
il valore delle azioni “applicando le istruzioni emanate dalla Conferenza
fiscale svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la
valutazione dei titoli non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) in vigore dal
1° gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati degli anni 2011 e
2012”. L’Ufficio di tassazione ha anche precisato di non aver potuto tener
conto del “prezzo di compravendita delle azioni __________ SA (con acquirente
sempre il contribuente) per un totale del 10% del pacchetto azionario”, in
quanto non poteva essere considerato “rappresentativo”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
nuovamente la riduzione del valore delle azioni della __________ SA da loro
detenute a fr. 8'000.– ciascuna.
I ricorrenti
spiegano come l’iniziativa di cedere le quote da loro acquistate nel 2013 sia
venuta dagli stessi venditori e come sia poi stato determinato il prezzo di
acquisto, a partire dall’ultimo valore fiscale conosciuto (fr. 13'400.– per
azione). In primo luogo, tale importo sarebbe stato ridotto del 30% per tener
conto delle “difficoltà e contrazioni riscontrate nel settore”; poi si sarebbe
considerata anche la “politica di distribuzione di dividendi seguita da anni
dagli azionisti”, che comportava un dividendo lordo annuo di fr. 300.– per
azione. Gli insorgenti sottolineano anche che i venditori sono tutti
“professionalmente attivi e dispongono di sufficiente esperienza nell’ambito
commerciale per valutare la congruità del prezzo di vendita offerto risp. per
rinunciare consciamente e volutamente alla richiesta di una valutazione allestita
da un perito terzo, poiché ritenuto il prezzo offerto corretto/congruo”.
D’altra parte, non sussisterebbe fra acquirente e venditori “alcun legame di
parentela o professionale che giustificherebbe una compravendita ad un prezzo
di favore” né gli azionisti avrebbero concluso un patto parasociale. Il valore
risultante dalle compravendite del 2013 dovrebbe pertanto essere considerato
“prezzo di acquisto risultante da una libera contrattazione” e come tale fare
stato “come valore di mercato” secondo la circolare n. 28 della Conferenza svizzera
delle imposte.
Quindi, i ricorrenti
rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla circ. 28 può
tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell’impresa dalla
persona dell’azionista maggioritario applicando, su richiesta del contribuente,
una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in sostituzione della
ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”. Nella fattispecie, il
valore di reddito “sarebbe dificilmente alienabile… essendo l’utile delle imprese
facenti capo del gruppo __________ e dunque il successo del gruppo __________ legato
primariamente alla famiglia __________ risp. alla persona dell’ing. RI 1”.
Infine, i contribuenti
lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo
del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società
quotate in borsa sarebbe del 9,8%.
E. Nelle sue
osservazioni del 12 marzo 2015, l’Ufficio di tassazione ha proposto di
respingere il reclamo. Ha dapprima rilevato che il valore di fr. 8'000.–
proposto dai ricorrenti “equivale in pratica al valore di bilancio (sostanza)
della __________ SA al 31.12.2012 senza tener conto del goodwill e delle
riserve occulte contenute nelle partecipate”. Per quanto attiene alla
possibilità, prevista dalla circolare n. 28, di ponderare una sola volta il
valore di reddito “qualora il reddito aziendale dipenda esclusivamente (o quasi)
da un’unica persona (azionista di maggioranza)”, l’autorità di tassazione
osserva che “la Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha
definito, tramite una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di
stabilire se ci siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso”,
concludendo tuttavia che “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.
I ricorrenti hanno
replicato il 30 marzo 2015. Ribadito che a loro avviso il prezzo pagato dagli
acquirenti per il 10% delle azioni è effettivamente frutto di una libera
contrattazione, sottolineano che nel 2014 la società ha subito una perdita
d’esercizio di fr. 114'500.–. Per quanto attiene alla possibilità di ponderare
una sola volta il valore di reddito, gli insorgenti sostengono di non poter
“prendere posizione in merito all’allegazione dell’Ufficio di tassazione Lugano
città che secondo la loro direttiva interna nel caso concreto i presupposti per
l’applicazione della marginale no. 5 non sono rispettate, non essendo a
conoscenza dell’esistenza e del contenuto di tale direttiva interna”.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art.
40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art.
41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni
che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).
I titoli,
che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione
media del mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza
(art. 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri
diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono
valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco
(art. 45 cpv. 2 LT).
1.2.
Per ciò che
concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che
non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale
sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le Istruzioni della Conferenza
svizzera delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza (circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non
costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto
intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si
tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e
doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne
all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF
64/2009 p. 910, consid. 5.1).
1.3.
Scopo delle
Istruzioni è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per
l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati. L’obiettivo è quindi pure l’armonizzazione
fra i cantoni. Nel contempo, concretizzano anche l’art. 14 cpv. 1 LAID, secondo
cui la sostanza è stimata al suo valore venale e, in tale contesto, il
valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Siccome
quest’ultima disposizione lascia ai cantoni un ampio margine di apprezzamento
nella definizione dei criteri per la stima del valore venale, le istruzioni limitano
anche il suddetto margine di manovra lasciato ai cantoni dalla legge (RF 64/2009 p. 910, consid. 5.2).
1.4.
Come si è visto, le Istruzioni
federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità
fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le
valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 1 p. 1). Questo intento,
dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza
di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato
possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni,
che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il
carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire
all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito. Avere una
valutazione uniforme in tutto il paese è quindi un obiettivo di grande
importanza, soprattutto se si vogliono evitare trattamenti discriminatori tra i
contribuenti di diversi cantoni (cfr. Commentario 2013, Circolare n. 28, n. 1
p. 2).
1.5.
Le
Istruzioni sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale
delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni
sull’intero territorio della Confederazione.
Una diversa
soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni
cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e
certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto
cantonale (CDT n. 80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 n.11t).
Considerandi
2.
2.1.
Alla fine del periodo
fiscale 2012, RI 1 era proprietario di 856 azioni della __________ SA, la
maggior parte delle quali (700) erano tuttavia gravate da usufrutto a favore
dei genitori dell’azionista. Nel periodo fiscale precedente, alle azioni in questione
era stato attribuito un valore fiscale di fr. 13'400.– ciascuna. Per il periodo
fiscale 2012, l’autorità di tassazione ha stabilito il valore di ogni azione in
fr. 15'700.–.
2.2
Trattandosi di una
holding, il valore della __________ SA è stato stabilito sulla base del suo
valore di sostanza. Tale scelta è conforme a quanto prevedono le istruzioni,
secondo cui per le holding pure il valore dell’impresa corrisponde al valore di
sostanza (n. 38).
Al capitale sociale sono
dunque stati aggiunti l’utile di bilancio (fr. 2'072'598.–), le riserve aperte
(fr. 5'140'000.–) e quelle occulte (fr. 7'208'000.–) e la distribuzione totale
intervenuta dopo la data determinante per la valutazione (fr. 300'000.–). Da
qui il valore aziendale di fr. 15’720'598.–. Le riserve occulte risultano dalla
differenza fra il valore venale delle società partecipate e il loro valore
contabile.
3.
3.1.
In considerazione del
fatto che, nel corso dell’anno successivo, l’azionista maggioritario ha
acquistato un’ulteriore quota del 10% al prezzo unitario di fr. 8'000.–, gli
insorgenti ritengono che quest’ultimo importo costituisca il valore di mercato,
determinante anche per il calcolo dell’imposta sulla sostanza.
3.2
Le già evocate istruzioni
della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati
per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle
regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Precisano poi però che,
se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra terzi indipendenti,
il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Tale valore sarà
mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata
in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori
per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale (cfr.
Istruzioni citate, n. 2).
In altri termini, in linea
di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore
intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno
(sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla
rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o
poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi
indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si
conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek,
in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a
ediz., Muri-Berna 2009, n. 10 ad § 50, p. 824).
La condizione perché possa
essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si
tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del
prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le
parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid.
2.
).
Questa Camera ha già avuto
occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno
seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un
prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato
dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato,
ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di
compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo fiscale
(sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n. 11t). In un
altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato
dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante
una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal
fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta
nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6
febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).
3.3
La situazione del
ricorrente è ben diversa da quella che si verifica in occasione di una cessione
importante “fra terzi indipendenti”. Una cessione fra azionisti non può infatti
essere considerata un trasferimento fra terzi indipendenti (cfr. anche il Commentario
2011.
alla Circolare n. 28 della Conferenza fiscale svizzera, p. 4 e
giurisprudenza citata; inoltre RtiD II-2013 n. 9t consid. 3.3).
Si deve anche tener conto
del fatto che, mentre il valore fiscale delle azioni della __________ SA al 31
dicembre 2012 è stato stabilito calcolando il valore di reddito delle società
partecipate nel 2011 e nel 2012, le vendite delle quote a cui fanno riferimento
i ricorrenti sono intervenute nel corso del 2013.
Inoltre, gli azionisti che
hanno ceduto le loro quote a RI 1 nel 2013 detenevano quote minoritarie (il 10%
del capitale, suddiviso fra sette persone). Le stesse istruzioni della
Conferenza svizzera delle imposte prevedono che, nella determinazione del valore
venale delle azioni, si tenga conto, mediante una deduzione forfetaria,
dell’influenza ridotta di cui gode il detentore di una partecipazione minoritaria.
La deduzione forfetaria ammonta al 30% ed è riconosciuta generalmente a tutte
le partecipazioni inferiori o uguali al 50% del capitale sociale (cfr. Circolare
n. 28 citata, n. 61 ss.; v. anche la sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre
2013, in RF 69/2014 p. 216 consid. 3.3). Il carattere minoritario delle partecipazioni
cedute al ricorrente nel corso del 2013 potrebbe pertanto anche spiegare il
prezzo pattuito, nettamente inferiore al valore venale determinato
dall’autorità di tassazione.
3.4
Nella misura in cui non ha
ritenuto che il prezzo pagato nel 2013 dal ricorrente per l’acquisto delle
quote degli altri azionisti costituisse il valore venale delle azioni, la
decisione impugnata non è pertanto censurabile.
4.
4.1.
Con un’ulteriore censura,
i ricorrenti rilevano che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla
circ. 28 può tenere conto della dipendenza della creazione del valore
dell’impresa dalla persona dell’azionista maggioritario applicando, su
richiesta del contribuente, una ponderazione semplice sia per il valore di
reddito (in sostituzione della ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”.
Nella fattispecie, il valore di reddito “sarebbe difficilmente alienabile…
essendo l’utile delle imprese facenti capo del gruppo __________ e dunque il
successo del gruppo __________ legato primariamente alla famiglia __________
risp. alla persona dell’ing. RI 1”.
4.2
I ricorrenti invocano in
tal modo l’applicazione di un metodo di calcolo, previsto dalle citate
istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, per il quale si pondera una
volta sola il valore di reddito anziché due (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n.
7-8 p. 2; Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 10-11). Difatti, se la
creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona
(azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte
qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà
inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si
giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica volta – e non due – il valore
di reddito della società (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 5 p. 8).
4.3
Come già ricordato, nelle
sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha affermato che “la
Divisione delle contribuzioni, sulla base del commentario, ha definito, tramite
una direttiva interna, dei parametri di confronto al fine di stabilire se ci
siano i presupposti per una decisione positiva in tal senso” ed ha concluso che
“nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”.
Nella replica, gli
insorgenti hanno affermato di non poter prendere posizione in merito a tale allegazione
dell’Ufficio di tassazione, “non essendo a conoscenza dell’esistenza e del
contenuto di tale direttiva interna”.
L’esistenza della
menzionata “direttiva interna” non è nota neppure a questa Corte. Sorprende non
poco il riferimento dell’autorità di tassazione ad un documento non pubblicato,
che sarebbe servito a verificare i presupposti per adottare un criterio di
calcolo più favorevole ai contribuenti, accompagnato dalla laconica conclusione
secondo cui “nella fattispecie le condizioni non sono rispettate”, senza che né
i ricorrenti stessi né l’autorità di ricorso siano messi in condizione di
conoscere le suddette “condizioni” e di verificarne il mancato adempimento.
4.4
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di
partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
4.5
Alla luce
delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito
dei contribuenti è stato violato. Invece di fondare la propria decisione sulle
istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, pubblicate e note ai
ricorrenti, l’autorità fiscale ha giustificato il mancato riconoscimento
dell’agevolazione invocata, facendo riferimento ad una non meglio precisata
“direttiva interna”, che si è ben guardato dall’allegare alle osservazioni. In
tal modo, ha messo gli insorgenti nella condizione di non poter tutelare
adeguatamente i propri interessi, contestando eventualmente la conclusione cui
era pervenuto l’Ufficio di tassazione.
Considerando che il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata, si
giustifica il rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova
decisione in merito alla richiesta dei ricorrenti di calcolare il valore venale
delle azioni ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito delle
società partecipate.
Il modo di agire
dell’autorità fiscale non permette neppure a questa Camera di verificare la
correttezza della decisione e più in generale le impedisce di verificare la
legalità della decisione impugnata.
5.
5.1.
Infine, i contribuenti
lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo
del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società
quotate in borsa sarebbe del 9,8%.
Per
determinare il valore di reddito delle società partecipate, l’Ufficio di
tassazione ha considerato gli utili dei due ultimi esercizi. L’utile medio è
stato capitalizzato al 7,5%. Quest’ultimo tasso si compone del tasso swap
CHF a 5 anni (0,50% nel 2012) e del tasso fisso per rischi (7%). Il valore di
reddito netto, così stabilito, raddoppiato, è stato infine ponderato con il
valore di sostanza per determinare il valore aziendale e quello della singola
azione.
5.2
Come
già accennato, le Istruzioni prevedono che il tasso di capitalizzazione sia
composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per
rischi fissi (Istruzioni, n. 10.1). Il tasso d’interesse di investimenti senza
rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a
cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato
al mezzo per cento superiore (Istruzioni, n. 10.2). Il premio per rischi, al
tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della
negoziabilità limitata dei suoi titoli (Istruzioni, n. 10.3).
Il
“premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa,
legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla
composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o
ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le
conseiller juridique, in: Ojha [a
cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).
5.3
Vigenti
ancora le Istruzioni precedenti, la giurisprudenza ammetteva che ci si potesse
discostare dai tassi di capitalizzazione ordinari solo quando situazioni straordinarie facessero apparire compromessi la continuazione e lo sviluppo di un’impresa,
mentre escludeva delle deroghe giustificate solo dal normale rischio d’impresa (ASA 12 p. 184). Fluttuazioni dell’utile determinate dalla situazione congiunturale non erano ritenute sufficienti (RF 1994 p. 548 consid. 4d).
5.4
Nella
fattispecie, i ricorrenti non invocano l’esistenza di fattori di rischio
“particolari”, che giustificherebbero un aumento del tasso di capitalizzazione,
ma si limitano a contestare genericamente il riferimento, previsto dalle
istruzioni, al tasso swap CHF a 5 anni, argomentando che il tasso di
capitalizzazione “utilizzato dalle società quotate in borsa” ammonterebbe al
9,8% e non al 7,5%.
A
parte il fatto che le società, delle quali la __________ SA detiene le partecipazioni,
non sono quotate in borsa, la percentuale indicata nel ricorso è semplicemente
tratta da un articolo apparso in una rivista scientifica (Hüttche, Entwicklungen bei der Bewertung
von KMU, in ST 2014 p. 743), che a sua
volta si rifà ai dati ricavati da uno studio della KPMG (Kapitalkostenstudie
2013, p. 30). In tal modo, gli insorgenti non dimostrano che il risultato cui
perviene l’autorità fiscale, applicando il criterio di calcolo indicato dalle
suddette istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, sia in contrasto
con il diritto ed in particolar modo con l’art. 14 della Legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
6.
In conclusione, il
ricorso è prevalentemente respinto. Solo in relazione alla questione della
ponderazione del valore di reddito delle società partecipate la decisione è
annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti
solo parzialmente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
28 gennaio 2015 è annullata e gli atti sono rinviati all’RS 1 per una nuova
decisione, limitatamente alla richiesta dei ricorrenti di ponderare una volta
sola il valore di reddito delle società partecipate anziché due volte.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr.
1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 550.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: