80.2015.40
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, proprietà per piani, manutenzione finanziata con fondo di rinnovamento, manutenzione del singolo appartamento
4 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2015.40
Lugano
4 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 marzo 2015 contro la decisione del 4 marzo 2015 in materia di IC 2013.
Fatti
A. I coniugi RI 1,
domiciliati a __________ (Cantone __________), sono limitatamente imponibili
nel Cantone Ticino in quanto comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno,
di un appartamento di vacanza a __________ (PPP n. __________ al fondo base n. __________).
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC 2013, con decisione del 4 febbraio 2015,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il loro reddito imponibile in
fr. 7'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 273'600.–.
Per quanto qui di
interesse, dal valore locativo di fr. 9'888.– attribuito all’immobile ticinese ammetteva
in deduzione spese di manutenzione e gestione nella misura forfettaria di fr. 2'472.–, con la seguente motivazione:
Deduzione effettiva concessa
solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti
norme.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 16 febbraio 2015, lamentando
la mancata deduzione dei costi di manutenzione e amministrazione (Unterhalts-
und Verwaltungskosten) effettivi di fr. 6'721.–, così come dichiarati alle
autorità fiscali del Cantone __________.
L’Ufficio di tassazione,
con decisione del 4 marzo 2015, accoglieva parzialmente il gravame, aumentando le spese di manutenzione deducibili a fr.
3'000.–. La decisione era così motivata:
(…) a norma di
legge e giurisprudenza sono deducibili le spese effettive di manutenzione degli
immobili che ne conservano il valore. Non tutte le spese condominiali pagate
sono deducibili poiché non solo tali.
Non lo sono le
spese di portineria (salario custode e oneri sociali), riscaldamento, giardino,
tasse varie, amministrazione, elettricità, telefono, TV via cavo ecc.
In mancanza del
dettaglio del tipo di spesa fatturato in Fr. 4'638 si procede ad una
valutazione dei costi deducibili in Fr. 1'200, che aggiunti alla fattura di Fr. 1'883,
comportano una deduzione di Fr. 3'000.
La quota sociale
dell’associazione proprietari fondiari (Fr. 40) e quella di Fr. 35 non
sono costi deducibili.
D. I coniugi RI 1 hanno
presentato un tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in
lingua tedesca e successivamente tradotto in italiano, postulando la deduzione
di spese di manutenzione e gestione effettive nella misura di fr. 5'798.35.
I ricorrenti
lamentano una carente motivazione della decisione impugnata, che ritengono
incomprensibile.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione
da parte di terzi.
Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per
l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
Ø
al 15% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo,
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø
al 25% del reddito lordo delle pigioni e/o del valore locativo
se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994).
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in narrativa,
con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione un
importo totale di fr. 3'000.–, comprensivo dei costi di sostituzione delle
tende da sole dell’appartamento (fr. 1'883.50) e di una generica quota delle spese
condominiali rivendicate dai contribuenti.
Nel gravame in esame, come
visto, i ricorrenti lamentano una carente motivazione della decisione
impugnata, che ritengono incomprensibile. Nel contempo allegano nondimeno un
nuovo conteggio delle spese di manutenzione sostenute nel corso dell’anno, che
in questa sede quantificano in fr. 5'798.35 così composti:
Quota parte delle spese
condominiali:
Assicurazione stabili
fr. 502.–
Onorario amministrazione
condominiale
fr. 285.35
Risanamento del tetto (1° acconto)
fr. 1'458.55
Controllo dell’impianto elettrico
fr. 207.–
Riparazione dell’impianto
elettrico del vano scale
fr. 32.10
Distribuzione dell’acqua
(valvola di bloccaggio)
fr. 1'009.45
Distribuzione dell’acqua
(lavanderia)
fr. 177.40
Distribuzione dell’acqua
(riparazioni)
fr. 243.–
Costi effettivi di
manutenzione:
Sostituzione delle tende
da sole
fr. 1'883.50
Totale spese
fr. 5'798.35
2.2
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta
(art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (decisione TF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c
p. 109 con relativi riferimenti).
2.3
L’art. 29 della
Costituzione federale impone alle autorità amministrative e giudiziarie di
pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre decisione TF del 5
dicembre 1990 in re A.W). Per far ciò l’autorità giudicante non deve
pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a
influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia
248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione TF dell’8
gennaio 1987 in re S. McL, consid. 3; decisione CDT n. 381 del
30.
luglio 1981; Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a,
p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III,
Basilea 1992, p. 249).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità
di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
2.4
Tornando al caso in esame,
la motivazione della decisione impugnata è quantomeno succinta, limitandosi a sottolineare
che non tutte le spese condominiali sono deducibili a titolo di spese di
manutenzione, senza specificare nel dettaglio quelle ritenute tali.
Pur se succinta, la
decisione impugnata si pronuncia tuttavia sui punti rilevanti per il giudizio
ed è stata senz’altro compresa dai ricorrenti, che l’hanno contestata in questa
sede con cognizione di causa, proponendo un nuovo conteggio delle spese di manutenzione
a loro dire deducibili. Essa appare pertanto ancora rispettosa dell’obbligo di
motivazione dedotto dalla legge tributaria e dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.,
al riguardo, DTF 129 I 232; decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in:
RtiD I-2004 n.19t).
3.
3.1.
Nel caso della proprietà
per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell’immobile sono sopportati da
persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile che sono
riservate all’uso esclusivo di singoli condomini oppure di parti comuni.
Le spese per riparazioni e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano direttamente sul singolo
comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che invece riguardano parti
ed impianti comuni (per esempio il rinnovo della facciata o del tetto, i lavori
all’impianto di riscaldamento ecc.) sono di solito finanziate mediante
versamenti annuali al cosiddetto fondo di rinnovazione (art. 712m cpv. 1 cifra
5.
CC).
I versamenti al fondo di
rinnovamento rientrano, di regola, nel novero dei costi di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché siano irrevocabilmente sottratti
ai condomini e possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/
Steinmann, op. cit., n. 6 ad art. 32 LIFD, p. 121; CDT n. 80.97.00086
dell’8 ottobre 1997 consid. 5.6.2.; inoltre Circolare n. 7/2010 cit., cifra 2.1).
Per quanto
concerne l’imposta federale diretta, è la stessa ordinanza del 24 agosto 1992
dell’AFC sui costi di immobili (RS 642.116.2) ad affermare che sono deducibili
quali spese di manutenzione i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono
impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in
comune (art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2).
3.2
Come più volte ammesso
anche da questa Camera, la deduzione dei versamenti al fondo di rinnovamento
dal reddito ordinario, quali spese di manutenzione, può essere ammessa senza
attenderne l’impiego, qualora il regolamento condominiale consenta o preveda
versamenti al fondo di rinnovamento unicamente a questo titolo e non anche per
eventuali interventi di miglioria. In questo contesto, l’autorità di tassazione
potrà esigere la presentazione del regolamento condominiale (cfr. CDT n.
80.2000.64
del 2 ottobre 2000 consid. 5.4).
4.
4.1.
Dalla tabella di
ripartizione delle spese condominiali presentata dagli stessi ricorrenti risulta
anzitutto che i lavori di risanamento del tetto (fr. 1'458.55),
di riparazione e di controllo dell’impianto elettrico (fr. 32.10 e fr. 207.–),
così come i lavori di riparazione e controllo della distribuzione dell’acqua
(fr. 1'009.45, fr. 177.40 e fr. 243.–), sono stati interamente finanziati dal
fondo di rinnovamento condominiale.
Tanto basta
per negare la deduzione di tali spese, anche se di per sé rappresentano tipici
costi di manutenzione che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne
preservano lo stato e ne mantengono la redditività. Una loro deduzione
si giustificherebbe unicamente nel caso in cui l’autorità di tassazione avesse,
negli anni precedenti, negato la deduzione dei versamenti al fondo di
rinnovamento condominiale. Non invece nel caso in cui i ricorrenti avessero
rinunciato a richiederne la deduzione o, più semplicemente, non ne conoscessero
la possibilità. A tale proposito, è qui appena il caso di ricordare che
l’autorità di tassazione non ha alcun obbligo di supplire alle dimenticanze dei
contribuenti (sentenza TF n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007
n. 13t, consid. 3.2), senza dimenticare infine che essa può confidare nel fatto
che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari
motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri
contribuenti né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale.
4.2
Non vi è invece ragione
per negare la deduzione dell’intero importo annuale versato al fondo di
rinnovamento condominiale (cfr. Circolare cit., distinta allegata cifra 20),
che dall’allegata tabella di ripartizione delle spese condominiali risulta
ammontare a fr. 583.45.
Certamente deducibili sono
inoltre i costi di riparazione delle tende da sole dell’appartamento,
ammontanti a fr. 1'883.50 e debitamente comprovati dalla relativa fattura della
ditta __________ SA di __________, come peraltro già espressamente ammessi
anche dall’autorità di tassazione. Deducibile è infine il premio dell’assicurazione
degli immobili, che i ricorrenti quantificano in fr. 502.–. Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di
quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Sarebbe quindi
spettato ai ricorrenti provare l’entità del premio pagato, producendo non
soltanto la tabella di ripartizione dei costi condominiali, ma anche una copia
del contratto di assicurazione sottoscritto con la __________ e la relativa
documentazione bancaria. Per le ragioni che seguono, anche quest’ultimo costo
può nondimeno essere ammesso così come indicato, senza la necessità di ulteriori
accertamenti.
4.3
Come noto, in caso di
imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal
proprietario stesso, vengono ammesse in deduzione unicamente le spese che, in
caso di locazione, rimarrebbero a carico del proprietario e non potrebbero
venire accollate all’inquilino, vale a dire quelle spese di manutenzione in senso tecnico e di assicurazione, non invece le spese di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 5.4). La ragione di questa distinzione è da ricercare nel fatto
che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa
di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima; se si
consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei costi da
un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe
ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione
l’immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le
spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. 80.2000.64 del 2
ottobre 2000 consid. 5.6.1.).
In simili circostanze,
l’importo restante di fr. 285.35, indicato come onorario e costi dell’amministrazione
condominiale (Honorare, Spesen und Gebühren), non rappresenta una spesa
fiscalmente deducibile nel senso dell’art. 31 cpv. 1 LT, ma piuttosto un tipico
costo per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che secondo
l’art. 33 lett. a LT non può essere dedotto dal valore locativo. Vanno infatti ritenute
tali, in assenza di indizi contrari, non soltanto le spese postali, di
cancelleria, telefoniche e di custodia delle chiavi, ma anche le spese
dell’assemblea e l’onorario dell’amministrazione condominiale.
4.4
In conclusione, alla luce
di quanto precede, la somma dell’importo di fr. 583.45 versato al fondo di
rinnovamento condominiale, dell’importo di fr. 1'883.50 pagato per la
riparazione delle tende da sole e del premio assicurativo di fr. 502.– risulta
di poco inferiore alla deduzione complessiva di fr. 3'000.– riconosciuta
dall’autorità di tassazione con la decisione impugnata. Visto l’esiguo importo
in discussione, quest’ultima va pertanto tutelata, senza la necessità di
ulteriori accertamenti.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: